11.2016.89
Divorzio su istanza comune con accordo completo
7 ottobre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.89
11.2016.90
Lugano
7 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.2005.55 (divorzio
su richiesta unilaterale, poi divorzio su richiesta comune con accordo completo)
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 13 maggio 2005 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1 (I)
(con
recapito presso),
giudicando
sul “ricorso” del 12 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore l'11 luglio 2016 (inc. 11.2016.89) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2016.90);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1
(1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986. Dal matrimonio sono nate
F__________ (il 28 marzo 1987), E__________ (il 25 giugno 1992) e I__________
(il 5 ottobre 1999). Il marito è avvocato a __________, la moglie è casalinga e abita a __________. Nell'ambito di una
procedura a protezione dell'unione coniugale da lei promossa il 6 aprile 2005,
con decreto cautelare del 7 aprile 2005 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud ha affidato le figlie E__________ e I__________ alla madre (inc.
DI.2005.79). Il 15 aprile 2005 AP 1 si è rivolto al Tribunale civile di __________,
postulando la separazione giudiziale e rivendicando la custodia delle figlie,
che quel tribunale gli ha affidato il 14 ottobre 2005, riservato il diritto di
visita della madre.
B. Il
13 maggio 2005 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore un'azione unilaterale di
divorzio fondata sull'art. 115 CC, sollecitando – in particolare – l'affidamento
delle due figlie ancora minorenni (riservato il diritto di visita paterno) e
chiedendo un contributo alimentare per sé e le ragazze. Con risposta del 23 novembre
2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando la competenza (per
materia e per territorio) del giudice adito e facendo valere la litispendenza
dell'azione da lui presentata davanti al Tribunale di __________ (inc.
OA.2005.55). All'udienza preliminare del 23 marzo 2006, limitata all'esame dei
presupposti e delle eccezioni processuali, le parti hanno confermato il loro
punto di vista. Con decreto del 28 luglio 2008 il Pretore ha poi respinto l'eccezione
di incompetenza.
C. Nel frattempo, con ordinanza
del 10 aprile 2006, il Tribunale di __________ ha sospeso la causa di separazione “fino alla definizione del
giudizio instaurato da AO 1 dinanzi al Pretore di Mendrisio ai sensi degli art.
172 ss del Codice civile svizzero”.
Il 7 settembre 2007 AO 1
ha intentato davanti al Pretore una seconda azione di divorzio, questa volta sulla
base dell'art. 114 CC (inc. OA.2007.76). Le relazioni personali tra AP 1
e le figlie minorenni, entrambe a __________, sono state ripetutamente disciplinate
a titolo cautelare dal Pretore e da questa Camera, sia nella procedura a protezione
dell'unione coniugale sia nelle due cause di divorzio (inc. 11.2007.92,
11.2007.172, 11.2008.40, 11.2008.98,
11.2008.105, 11.2008.143, 11.2008.150, 11.2008.151, 11.2009.5,
11.2009.159, 11.2009.196, 11.2010.53, 11.2010.92, 11.2011.32, 11.2011.74, 11.2012.131, 11.2012.136, 11.2012.137, 11.2012.138, 11.2012.139, 11.2012.151, 11.2013.49,
11.2014.76 e 11.2015.1).
D. A un'udienza “per incombenti”
del 18 marzo 2016 le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento
di I__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sul
diritto di visita paterno, sull'avvenuto scioglimento del regime dei beni e sul
fatto che non vi fossero averi previdenziali da ripartire. I coniugi hanno
demandato invece al giudice la decisione sull'eventuale contributo alimentare per
la figlia. Contestualmente AP 1 ha presentato un sollecito relativo alle sue istanze
del 23 novembre 2005, nella quale chiedeva il rigetto della petizione di
divorzio del 13 maggio 2005, e del 24 novembre 2005, nella quale chiedeva la “revoca
di misure supercautelari 7 aprile 2005 e 8 novembre 2005”, contestando la competenza
per territorio del giudice svizzero. Preso atto di ciò, il Pretore ha congiunto
le procedure, trattandole come richiesta comune di divorzio con accordo parziale,
ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per aggiornare la loro situazione
finanziaria e le rispettive domande, non senza revocare una curatela di
rappresentanza che aveva istituito in favore di I__________.
E. Nel suo memoriale del
18 aprile 2016 AO 1 ha postulato un contributo alimentare mensile di fr. 1200.–
indicizzati per I__________ fino alla maggiore età (riservato l'art. 277 CC) e
la rifusione delle spese straordinarie per le figlie in proporzione ai redditi
dei genitori. Con allegato di quello stesso giorno AP 1 si è confermato nelle richieste
di giudizio del 18 marzo 2016, rifiutando il versamento di contributi
alimentari. All'udienza del 3 giugno 2016, indetta per il dibattimento, le
parti si sono intese su un contributo alimentare in favore di I__________ di
fr. 300.– mensili. Per il resto AP 1 ha ribadito la propria richiesta del 18 marzo
2016 volta a “ottenere la revoca dei contributi fissati già nell'ambito della
procedura di protezione dell'unione coniugale”. La moglie si è opposta a tale pretesa.
F. Statuendo con sentenza dell'11
luglio 2016, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione del 13 maggio
2005, nel senso che ha pronunciato il divorzio e ha omologato l'accordo così
come questo era stato raggiunto alle udienze del 18 marzo e del 3 giugno 2016.
Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
del gratuito patrocinio. Contestualmente il Pretore ha respinto la domanda 18
marzo 2016 di AP 1, senza prelevare spese né assegnare ripetibili.
G. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto con un “ricorso” del 12 settembre 2016 a questa Camera
nel quale chiede che – conferitogli il gratuito patrocinio – sia accertata l'incompetenza
per territorio del Pretore a giudicare il litigio nel periodo anteriore al 28
luglio 2008, sia riformata la decisione impugnata accogliendo la sua domanda
del 18 marzo 2016 e revocando di conseguenza i decreti cautelari del 7 aprile e
dell'8 novembre 2005. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. AP 1 non impugna la sentenza
che omologa l'accordo completo sugli effetti del divorzio, ma solo quella che
il Pretore ha emesso in esito alla sua richiesta del 18 marzo 2016, nella quale
il primo giudice ha accertato la propria competenza per territorio a statuire (anche
prima del 28 luglio 2008) sulle istanze cautelari nelle procedure a tutela dell'unione
coniugale e di divorzio. Tale decisione, di per sé incidentale (quantunque
emanata al termine delle procedure: cfr. RtiD I-2016 pag. 716 consid. 2a con
riferimenti), era impugnabile entro 10 giorni nella misura in cui riguardava la
protezione dell'unione coniugale (procedura sommaria: art. 314 cpv. 1 CPC) ed entro
30 giorni nella misura in cui riguardava le cause di divorzio (art. 311 cpv. 1
CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2012.55 del 22 maggio 2013, consid. 1). La
decisione impugnata è stata notificata a AP 1 il 19 luglio 2016. Presentato il
12 settembre 2016, il “ricorso” in esame è stato introdotto entro 30 giorni (considerata
la sospensione dei termini intervenuta dal 15 luglio al 15 agosto 2015 giusta
l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Nella misura in cui concerne la protezione dell'unione
coniugale, esso potrebbe quindi essere dichiarato senza indugio improponibile.
Dato che – come si vedrà oltre – la sua sorte appare segnata, non è il caso
tuttavia di attardarsi in proposito.
Quanto al valore litigioso, esso raggiunge
pacificamente la soglia di fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC), giacché – come ha rilevato il Pretore (pag. 7) – AP 1 cerca di rimettere
in discussione i contributi alimentari per le figlie stabiliti in via cautelare
fino al 2008, varianti da fr. 480.– a fr. 1200.– mensili per ognuna di loro (decreto
cautelare dell'8 novembre 2005: verbale del 5 dicembre 2005 nell'inc.
DI.2005.79, pag. 2; decreto cautelare del 3 maggio 2006 nella cartella blu “corrispondenza
__________”).
2. L'appellante acclude al suo
memoriale una decisione del Tribunale ordinario di __________, che il 13
dicembre 2007 lo ha prosciolto dall'accusa di aver reso false attestazioni a
pubblico ufficiale in esito alla registrazione della famiglia, il 14 marzo
2005, all'Ufficio dell'anagrafe di __________, come pure la sua dichiarazione
dei redditi – non datata – per il 2013. Ora, nuovi mezzi di prova sono
ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per quel che è
della dichiarazione dei redditi 2013, l'appellante nemmeno pretende che ciò gli
fosse impossibile, onde l'improponibilità del nuovo documento. Quanto alla decisione
del Tribunale di __________, egli assevera che solo il giudizio impugnato,
formulando l'accusa, gli ha dato motivo di presentare il nuovo mezzo di prova
(memoriale, pag. 5 n. 7). Il Pretore tuttavia non lo ha mai accusato di avere
reso false attestazioni a un pubblico ufficiale, ma di avere operato un “trasferimento
coatto del domicilio delle minori a __________” (decisione impugnata, pag. 8). A
parte ciò, come si vedrà in appresso (consid. 8), il documento non è di alcun
rilievo ai fini del giudizio. AP 1 chiede altresì che si richiamino gli incarti
delle Preture delle giurisdizioni di Mendrisio Nord e Sud, come pure due
fascicoli del Tribunale di __________. Per quanto riguarda i primi, essi sono già
agli atti, sicché la richiesta è senza oggetto. Relativamente ai secondi, non
si vede – né l'appellante spiega – in che cosa sussidino ai fini del giudizio. Ciò
posto, giova procedere alla trattazione dell'appello.
3. Nella decisione impugnata il
Pretore ha rilevato come AP 1 ribadisse – in sintesi – le contestazioni più
volte sollevate circa l'incompetenza del giudice svizzero per emanare provvedimenti
cautelari a protezione dell'unione coniugale e nelle cause di divorzio, mentre la
questione era già stata risolta il 28 luglio 2008 con il rigetto dell'eccezione
di incompetenza. Ciò nonostante, egli ha esaminato ugualmente le due richieste del
18 marzo 2016. Riguardo alla prima, con cui AP 1 chiedeva di accogliere la propria
istanza del 23 novembre 2005 e di respingere la petizione di divorzio del 13
maggio 2005 per carenza di giurisdizione, egli l'ha ritenuta senza senso alla
luce dell'accordo intervenuto e – comunque fosse – infondata. Quanto alla
seconda, con cui l'interessato postulava la revoca dei decreti “supercautelari”
del 7 aprile e dell'8 novembre 2005 sempre per carenza di giurisdizione,
egli ne ha rilevato l'infondatezza proprio in esito al decreto del 28 luglio
2008 (decisione impugnata, pag. 6). A titolo abbondanziale il primo giudice ha soggiunto
che il risultato non sarebbe stato diverso nemmeno se la decisione del 28
luglio 2008 sulla competenza si fosse riferita soltanto, nonostante la sua intestazione,
alla seconda causa di divorzio. Anche in siffatta ipotesi – egli ha epilogato –
la sua competenza a disciplinare i contributi alimentari per le figlie sarebbe
stata data in virtù della residenza abituale delle minorenni in Svizzera, che
né il trasferimento coatto del domicilio (da __________ a __________) operato
dal padre né il loro soggiorno – transitorio – presso di lui durante l'estate
del 2005 nell'“ottica di una soluzione transattiva poi naufragata” avrebbero
modificato (decisione impugnata, pag. 7 seg.).
4. Un appello dev'essere “scritto
e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che incombe all'appellante
spiegare perché la sentenza impugnata è erronea nell'accertamento dei fatti o
nell'applicazione del diritto (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Doglianze generiche
e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante
confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014
del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Per di più, ove un
giudizio impugnato sia sorretto – come in concreto – da più motivazioni
indipendenti, alternative o sussidiarie, un appellante deve dimostrare che ciascuna
di esse è contraria al diritto (cfr. DTF 138 I 100 consid. 4.1.4 con rinvii).
5. In concreto l'appellante
non si confronta con la motivazione principale della decisione impugnata,
limitandosi a esprimere la propria personale opinione. Egli afferma che il Pretore
non poteva emettere i decreti supercautelari del 7 aprile e dell'8
novembre 2005, data la litispendenza della causa di separazione giudiziale a __________,
ma non discute che con la decisione del 28 luglio 2008 il Pretore abbia inteso
accertare la propria competenza in materia cautelare sin dall'inizio dei
procedimenti. Né egli spiega – o altrimenti si comprende – perché l'accertamento
della competenza nel luglio 2008 avrebbe dispiegato effetti solo per il futuro,
escludendo gli atti processuali compiuti del Pretore in precedenza. Insufficientemente
motivato, al riguardo l'appello non può essere vagliato oltre.
6. Si volesse nondimeno fare
astrazione da quel che precede, le censure dell'appellante non sarebbero
destinate a miglior esito. Sempre per quanto attiene alla motivazione
principale della decisione impugnata, l'appellante non contesta che l'accordo intervenuto
fra le parti sugli effetti del divorzio abbia reso di per sé superata l'istanza
del 23 novembre 2005 con la quale egli chiedeva di respingere la prima
petizione di divorzio. Invano egli ripropone quindi l'accoglimento di tale
istanza, la quale non denota più alcun interesse pratico e attuale, ovvero degno
di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Un appello non è destinato al
riesame postumo di questioni superate dagli eventi né, tanto meno, a riaccendere
contese ininfluenti per la sentenza di divorzio. Anche al proposito
l'appellante non può dunque trovare ascolto.
7. Né l'appellante spiega neppure
quale interesse pratico e attuale sorregga la richiesta di revocare il decreto “supercautelare”
del 7 aprile 2005, il quale regolava unicamente aspetti extrapatrimoniali.
Una volta ancora il riesame sarebbe destinato a verifiche astratte e teoriche, da
compiere a posteriori per indole di rivincita. Né tanto meno è dato a divedere
quali conseguenze l'appellante intenda trarre dalla doglianza secondo cui il
decreto cautelare non menzionasse, in applicazione dell'art. 282 cpv. 1
lett. a CPC, gli elementi di reddito e di sostanza per il calcolo dei contributi.
Insufficientemente motivato, l'appello cade pertanto nel vuoto.
8. Si aggiunga che l'appello non
risulterebbe provvisto di miglior fondamento nemmeno in relazione alla
motivazione sussidiaria addotta dal Pretore. L'interessato si duole che il primo
giudice gli avrebbe rimproverato di avere trasferito coattivamente nel 2005 il
domicilio delle figlie a __________, mentre – egli sottolinea – la sentenza 13
dicembre 2007 del Tribunale penale di __________ accerta la non sussistenza del
fatto. Dell'inammissibilità della nuova prova, tuttavia, già si è detto
(consid. 2). Per di più, il Pretore si è limitato ad accertare l'avvenuto
trasferimento unilaterale della residenza anagrafica, non a sindacare la
rilevanza penale dell'atto. Senza dimenticare che – sempre secondo il Pretore –
tale azione unilaterale, come pure il soggiorno transitorio delle figlie presso
l'appellante nell'estate del 2005, non avevano modificato la residenza abituale
delle figlie a __________ né influivano sulla sua competenza per territorio a disciplinare
cautelarmente i contributi di mantenimento. Invano si cercherebbe nell'appello un
passaggio qualsiasi in cui si discuta tale motivazione. Ne segue
l'inammissibilità del ricorso anche su quest'ultimo punto.
9. Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tutto induce a
presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un
mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di ripetute procedure
di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo
verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso. Tanto vale in simili frangenti
soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito
patrocinio formulata da AP 1. Non si pone invece problema di ripetibili, il
memoriale non essendo stato notificato per osservazioni alla controparte.
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà
a AP 1, nell'eventualità di un ricorso in materia civile, rendere verosimile
che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di
gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).