11.2016.9
Divorzio: provvedimenti cautelari
7 novembre 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.9
Lugano
7 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2013.87 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con istanza del 14 marzo 2013 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. F. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
dell'11 febbraio 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 1° febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1959)
si sono sposati a __________ (Varese) il 16 settembre 1995, adottando la separazione
dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, ingegnere, è dipendente
dello __________, __________, di cui è azionista e presidente del consiglio di
amministrazione. Inoltre egli insegna a metà tempo nella Scuola __________ di __________.
La moglie lavorava al 65% come fisioterapista nella Casa per anziani __________
di __________. I coniugi vivono separati dal settembre del 2007, quando il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 484 RFD,
comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un
appartamento a __________. Dal 1° settembre 2010 AP 1 è stata riconosciuta invalida
nella misura del 79% e percepisce prestazioni dall'Assicurazione per
l'invalidità, come pure dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP).
B. Nell'ambito di
un'azione di divorzio promossa il 9 marzo 2011 da AO 1 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, tuttora in fase istruttoria (DM.2011.56), con
istanza del 14 marzo 2013 AP 1 ha postulato in via cautelare un contributo
alimentare di fr. 2563.25 mensili dal 1° marzo 2012. All'udienza del 25 aprile
2013, indetta per il contraddittorio, l'istante
ha portato la pretesa a fr. 3815.– mensili. Il convenuto ha
proposto di respingerla. L'istruttoria, iniziata il 13 novembre 2013, è terminata
il 25 settembre 2014 e alle arringhe finali del
27 novembre 2014 l'attrice ha ridotto la domanda a fr. 3379.25 mensili,
mentre il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista.
C. Statuendo con decreto
cautelare del 1° febbraio 2016, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a
versare alla moglie dal 1° marzo 2012 un contributo alimentare di
fr. 800.– mensili, autorizzando la compensazione di tale importo con quanto
il marito avrebbe “comprovatamente pagato alla banca, risp. alla compagnia assicurativa,
a titolo di interessi sul mutuo ipotecario, risp. di premio dell'assicurazione
stabili relativi all'abitazione di __________”. Le spese processuali di fr.
2500.– sono state poste per quattro quinti a carico dell'istante e per il resto
a carico del convenuto, cui la moglie è stata tenuta a rifondere fr. 2000.– per
ripetibili ridotte.
D. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 febbraio
2016 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la
riforma della decisione impugnata nel senso di aumentare il contributo alimentare
a fr. 3340.35 mensili e di sopprimere la clausola di compensabilità in favore
del marito. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2016 AO
1 ha proposto di respingere l'appello. Con decreto del 29 marzo
2016 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo
“per quanto concerne il rimborso della somma pagata in eccesso da AO 1 a titolo
di mantenimento in favore di AP 1 dal marzo del 2012 fino al febbraio del 2016
(compreso)”, respingendola per il seguito.
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi
di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,
tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo
alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 3379.– mensili), di
durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92
cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009,
consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto cautelare impugnato
è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 3 febbraio 2016 (tracciamento
dell'invio n. __________). Introdotto l'11 febbraio 2016 (data del timbro
postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nelle sue
osservazioni all'appello AO 1 si duole che l'appellante abbia praticamente copiato
le precedenti comparse scritte e chiede di dichiarare il ricorso irricevibile.
In realtà al punto 8 dell'appello (pag. 5 in fondo) la moglie contesta esplicitamente
la motivazione del Pretore aggiunto sull'inapplicabilità, nel caso specifico, del
metodo di calcolo dei contributi alimentari fondato sul riparto dell'eccedenza
mensile nel bilancio familiare. Certo, sull'interpretazione dei dati fiscali e
sui redditi posti a risparmio (appello, pag. 7) essa trascrive parzialmente le proprie
conclusioni (pag. 4), ma poi le precisa in relazione agli argomenti del Pretore
aggiunto (v. pag. 6 a metà). Non si ravvisano quindi gli estremi per dichiarare
l'appello irricevible.
3. Nel decreto
impugnato il Pretore aggiunto ha accertato, fondandosi sulle dichiarazioni d'imposta,
che nel 2005 il reddito del marito ascendeva
a fr. 129 315.– annui complessivi e quello della moglie a fr. 38 031.–, che titoli
e capitali ammontavano a fr. 355 129.–
e la sostanza immobiliare a complessivi fr. 225 158.– di fronte a un debito di fr. 450 000.–. Il primo giudice ha constatato poi che nel 2006 il
reddito del marito era aumentato a fr. 138 435.– e quello della moglie a
fr. 42 364.–, titoli e capitali erano
calati a fr. 333 969.–, mentre
la sostanza immobiliare era passata a fr. 369
293.– e i debiti a fr. 500 000.–. Nel
2007 infine il reddito del marito è ridisceso a fr. 117 318.– e quello della moglie si è attestato a fr. 49 786.–, titoli e capitali sono
diminuiti a fr. 287 296.–, allorché la sostanza immobiliare è lievitata
a fr. 401 920.– e i debiti a fr. 825 000.–.
Dagli elementi che
precedono il Pretore aggiunto ha dedotto che durante la vita in comune i
coniugi destinavano parte dei redditi al risparmio, come la moglie ha riconosciuto
nella procedura di merito. In particolare egli ha appurato che tra il 2000 e il
2005 essi avevano ammortato il debito ipotecario per fr. 150 000.–, elargito un prestito di fr. 170 000.– alla società del marito e fatto fronte a notevoli
spese legali per una causa di vicinato, senza dimenticare che il marito ha
acquistato fondi a __________ e a __________. Egli ha ritenuto così che il
contributo alimentare per la moglie andasse definito non in base al metodo di
calcolo abituale ancorato al riparto paritario dell'eccedenza registrata dal
bilancio coniugale, bensì in base al metodo di calcolo fondato sull'ammontare
del dispendio effettivo.
Posto
ciò, il primo giudice ha accertato le entrate della moglie in fr. 3092.–
mensili complessivi (rendita AI fr. 928.–, rendita LPP fr. 2164.–) e il
relativo fabbisogno minimo in fr. 3873.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 895.85, spese di riscaldamento
120.–, cassa malati fr. 366.75, franchigia della cassa malati fr. 106.65,
assicurazione stabili fr. 304.15, assicurazione dell'economia domestica e
contro la responsabilità civile fr. 40.–, imposta di circolazione fr. 26.50,
assicurazione dell'automobile fr. 64.70, fognatura fr. 5.–, acqua potabile fr. 7.10,
raccolta rifiuti fr. 6.25, manutenzione del riscaldamento fr. 26.10, “manutenzione
CO2” fr. 4.15,
spese legali fr. 300.–, onere fiscale fr. 400.–). Constatato un disavanzo
di fr. 800.– mensili, il Pretore aggiunto ha fissato un contributo alimentare
in favore dell'istante di pari importo, somma che con un reddito di
fr. 9548.50 mensili complessivi e un fabbisogno minimo di fr. 6750.– mensili
il marito risulta in grado di assicurare.
4. L'appellante
contesta anzitutto il metodo di calcolo applicato dal primo giudice, sostenendo
che quello fondato sul dispendio effettivo fa stato ove i coniugi versino in
una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole. A suo
parere ciò non è il caso nella fattispecie, poiché le entrate familiari assommano
in concreto a poco più di fr. 12 000.– mensili, importo di gran lunga inferiore a quello
di fr. 26 000.– cui la giurisprudenza ha avuto modo di applicare il metodo fondato
sul calcolo del dispendio effettivo. Per di più, secondo l'istante, durante la
vita in comune i coniugi non destinavano redditi al risparmio, tant'è che fra
il 2005 e il 2007 la cifra relativa a ‟titoli e capitaliˮ nelle dichiarazioni d'imposta è
diminuita da fr. 355 129.– a fr. 287 296.–. L'interessata non contesta che la sostanza
immobiliare sia aumentata da fr. 225 158.– a fr. 401 920.–, ma sottolinea che i debiti
sono passati da fr. 450 000.– a fr. 825 000.–. Per l'appellante gli
ammortamenti del mutuo ipotecario, così come il contestato prestito alla
società del marito, non hanno inciso sul tenore di vita dei coniugi “se si
considerano i redditi delle parti e che il pagamento è avvenuto nel corso di 10
anni”.
Né decisivo è, a suo avviso, l'ammontare delle spese legali sostenute in annosi
litigi, già per il fatto che tali spese “non sono risparmi sottratti al tenore di vita”.
Quanto
all'acquisto di immobili da parte del marito, l'interessata afferma trattarsi
di operazioni eccezionali e puramente contabili, che hanno portato a un calo
della sostanza mobiliare e a un aumento dei debiti. Per l'appellante, infine,
il primo giudice non ha tenuto conto della circostanza che dopo la separazione essa
è stata dichiarata invalida al 100%, sicché le sue entrate sono inferiori
rispetto al passato, il che giustifica, a maggior ragione, l'applicazione del metodo di calcolo ancorato al
riparto dell'eccedenza.
5. I criteri che
disciplinano la definizione dei contributi alimentari che un coniuge deve
all'altro nelle procedure cautelari in cause di divorzio (o in quelle a tutela
dell'unione coniugale) sono già stati riassunti dal Pretore e partitamente
descritti da questa Camera (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6 con riferimenti). Ai
fini
dell'attuale
giudizio basti rammentare – in sintesi – che secondo la più recente
giurisprudenza il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza, invocato
dall'appellante (méthode du calcul du minumum
existentiel élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige Methode),
si applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché
interamente assorbite – dall'esistenza di due economie domestiche separate (RtiD
I-2015 pag. 881 consid. b). In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono calcolati,
proprio perché i mezzi a disposizione
non lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi
ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF
140 III 339 consid. 4.2.3; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.58 del 29 maggio 2017, consid. 6a; inc. 11.2015.72
del 7 aprile 2017, consid. 6a; inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015, consid. 5b;
inc. 11.2012.94 del 15 marzo 2015, consid. 8c).
Qualora invece i costi supplementari dovuti a due economie
domestiche separate siano debitamente coperti, il coniuge richiedente può
pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di
vita precedente la separazione. Per il calcolo fa stato allora il metodo
fondato sull'ammontare del dispendio effettivo (méthode du calcul concret;
einstufig konkrete Methode). Incombe al coniuge che postula il
contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore
alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). Determinanti in tal
caso non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto
esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare
il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun
riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può
aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione
domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_137/2017
del 29 giugno 2017 consid. 4.1 con rinvii; I CCA, sentenze inc. 11.2015.58
del 29 maggio 2017, consid. 6a; inc. 11.2015.72 del 7 aprile 2017, consid. 6c; inc.
11.2013.100 del 27 maggio 2015, consid. 5a; inc. 11.2012.94 del 15 marzo 2015,
consid. 8c).
6. Nella
fattispecie, secondo la stessa appellante, il reddito coniugale non è interamente
assorbito – o pressoché interamente assorbito – dal costo delle due economie
domestiche separate, ma presenta un saldo attivo di oltre fr. 5000.– mensili. E
già in base ai conteggi del Pretore aggiunto l'eccedenza supera i fr. 2000.–
mensili. Né i coniugi concordano – per ipotesi – sull'applicazione del
metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza, il
che potrebbe indurre a rispettare la loro intesa. E siccome in concreto le
parti non risultavano vivere in una situazione finanziaria media né tanto meno
modesta, ma godevano di condizioni economiche favorevoli, se non agiate, a ragione
il Pretore ha applicato il metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo.
Non si disconosce che il
metodo fondato sul dispendio effettivo sia stato applicato nel caso di situazioni
economiche molto favorevoli, con redditi oltre i fr. 22 000.– mensili (cfr. inc. 11.2012.94 e inc. 11.2012.94),
ma ciò non toglie che esso si applichi anche a situazioni semplicemente favorevoli
(cfr. inc. 11.2015.58: reddito complessivo di
fr. 11 500.– mensili), a redditi coniugali compresi tra i fr.
8000.– e i fr. 9000.– mensili (RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6b). Certo,
in situazioni economicamente favorevoli si può far capo altresì al metodo fondato
sulla ripartizione dell'eccedenza. Non solo qualora entrambi i coniugi
argomentino sulla scorta di tale metodo, ma anche qualora il coniuge
richiedente renda verosimile che, nonostante gli alti redditi, durante la vita
in comune i coniugi non accumulavano risparmi (DTF 140 III 339 consid. 4.2.2
con rinvii, 140 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_425/2015
del 5 ottobre 2015, consid. 3.4 in: FamPra.ch 2016 pag. 253; sentenza 5A_583/2016
del 4 aprile 2017, consid. 5.3; sentenza 5A_181/2017 del 27 settembre 2017,
consid. 3.4.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 881 consid. 6a). Rimane da esaminare se tale sia il caso nella fattispecie.
7. Nell'appello l'istante
oppone la propria interpretazione delle cifre che, secondo il Pretore aggiunto,
rendono verosimile l'accantonamento di risparmi durante la vita in comune, ma
non contesta che in quel periodo i coniugi hanno messo da parte almeno fr. 355 129.– (tassazione 2005 nel fascicolo “richiamo Ufficio tassazione”). Né revoca in dubbio che
durante la comunione domestica costoro abbiano proceduto ad ammortamenti
ipotecari per fr. 150 000.– (risposta di merito del 13 luglio 2011, pag. 5; doc. 10 nell'inc.
DM.2011.56 richiamato) o che la ditta del marito abbia beneficiato di un mutuo
per complessivi fr. 170 000.– (doc. AAA)
o che nel 2006 il marito abbia acquistato un fondo a __________ e uno a __________.
Anzi, essa medesima ammette di avere prestato al marito fr. 30 000.– per la costituzione di una società
(duplica di merito del 25 gennaio 2012, pag. 6; doc. 15 nell'inc. DM.2011.56
richiamato), dichiarando che “a fine dicembre i nostri conti venivano azzerati
e il saldo veniva usato per fare pagamenti, per esempio per la casa o essere
investito” (interrogatorio del 25 settembre 2014: verbali, pag. 1). Trattandosi
di spese non correnti della famiglia se ne desume,
almeno a un sommario esame, che durante la vita in
comune i coniugi non destinassero interamente le entrate coniugali al mantenimento
della famiglia, ma ne riservassero una parte ad altri
scopi.
Quanto al fatto che dopo
la separazione le entrate dell'appellante siano diminuite per causa di invalidità,
ciò non basta per applicare il metodo fondato
sul riparto dell'eccedenza nel bilancio coniugale. Né
la moglie può pretendere un tenore di vita più alto di quello sostenuto durante
la vita in comune. Che essa patisca un pregiudizio per non avere
dimostrato compiutamente il suo dispendio effettivo è possibile, ma ciò si deve
a sue carenze allegatorie, nulla impedendole tale quantificazione già per il
fatto che sin dall'inizio della procedura il marito ha chiesto l'applicazione
del calcolo basato sul metodo del dispendio effettivo. Essa non può dirsi sorpresa quindi, del criterio adottato
dal Pretore aggiunto. Anche al riguardo l'appello si dimostra così privo
di fondamento.
8. L'appellante
non contesta l'ammontare delle proprie entrate, calcolate dal Pretore aggiunto
in fr. 3092.– mensili (fr. 928.– mensili dalla rendita AI, fr. 2164.–
mensili dalla rendita LPP), né il proprio fabbisogno minimo di fr. 3873.–
mensili. Eccepisce però che il reddito del marito ammonta a fr. 6917.– mensili
(fr. 10 009.– mensili di entrate coniugali anziché fr. 9548.50) e che il fabbisogno minimo di
lui, di fr. 6750.– mensili, va ridotto a fr. 4110.– mensili. L'argomentazione
cade nel vuoto. Vista l'applicazione del metodo fondato sul dispendio
effettivo, poco importa in effetti la situazione economica del marito, AO 1
essendo pacificamente in grado di versare i fr. 800.– mensili
corrispondenti al disavanzo di lei. In proposito non giova pertanto dilungarsi
oltre.
9. Infine
AP 1 contesta l'autorizzazione, concessa dal Pretore aggiunto al marito, di compensare
il contributo alimentare di fr. 800.– mensili con “gli importi da lui
comprovatamente pagati alla banca, risp. alla compagnia assicurativa a titolo
di interessi sul mutuo ipotecario, risp. di premio dell'assicurazione stabili relativi
all'abitazione coniugale di __________ˮ. Essa definisce sconcertante che di
fronte a un contributo alimentare di fr. 800.– mensili il marito possa
compensare fr. 1200.– mensili, quando per di più egli si era opposto all'erogazione
retroattiva di contributi alimentari e nemmeno aveva chiesto di poter compensare
simile versamento. A suo parere, di conseguenza, il primo giudice si sarebbe
sospinto ultra petita.
Ora, questa
Camera ha già avuto modo di precisare che un debitore alimentare può
compensare il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare del
contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare
da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una
voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri
di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13;
da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2011.163 del 30
dicembre 2013, consid 8). Il debitore che intende procedere in tal senso
non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere di essere espressamente
abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni
da parte dell'altro coniuge. Perché il giudice emani un'autorizzazione del
genere occorre tuttavia una richiesta da parte dell'interessato. Non tocca al
giudice sostituirsi ai doveri di un coniuge e statuire d'ufficio. In concreto AO
1 ha sì indicato di pagare direttamente gli oneri ipotecari e il premio delle
assicurazioni dell'economia domestica e contro la responsabilità civile relative
all'immobile di __________, occupato dalla moglie, ciò che quest'ultima non ha mai
contestato. Non ha chiesto al Pretore però di essere espressamente autorizzato
a eseguire quei pagamenti, ponendoli in deduzione del contributo alimentare per
la moglie. Ne segue che, giudicando su tal punto di propria iniziativa, il
Pretore aggiunto ha trasceso le richieste di giudizio, violando il principio
dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello merita dunque
accoglimento.
10. Le
spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.
106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'autorizzazione alla compensazione,
ma esce sconfitta sull'aumento del contributo alimentare. Si giustifica così che
sopporti quattro quinti degli oneri processuali, il resto andando a carico del
marito, e che rifonda al convenuto un'equa indennità per ripetibili ridotte,
commisurata alla stringatezza delle osservazioni da lui formulate. L'esito del
giudizio odierno non incide in modo apprezzabile, invece, sul dispositivo del
Pretore aggiunto in materia di spese e ripetibili, che può rimanere invariato.
11. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.1 del decreto cautelare impugnato è annullato. Per il resto l'appello è respinto e il decreto
impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali di fr. 2500.– sono posto per quattro
quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà
fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione
a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).