11.2016.91
Protezione della personalità: rimozione in corso di causa di dati pubblicati in un sito Internet
31 gennaio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.91
Lugano
31 gennaio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2014.109 (protezione
della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione del 10 marzo 2014 da
AP 1 (I)
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO
1
AO
2, e
AO
3
(patrocinati
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 14 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 2 agosto 2016;
Ritenuto
in fatto: A. In
seguito alla scoperta di festini a base di sesso
e alcol accessibili anche a minorenni in locali pubblici di __________, il sito ‹www.__________.ch›
ha pubblicato il 24 settembre e il 7 ottobre 2010 due articoli – senza firma – intitolati
“Un 40enne pedofilo dietro le feste del d__________?” il primo e “Pedofilo
organizzatore del D__________” il secondo. Nei due articoli, pur senza indicare nomi, si accusava
l'organizzatore degli eventi di essere un “pedofilo omosessuale” e di avere
avuto approcci intimi con ragazzini. Il primo pezzo riportava la testimonianza anonima
di un partecipante. Il secondo accennava a rivelazioni di un popolare programma
televisivo italiano __________ (sul canale __________) che confermavano le
accuse. Oltre a ospitare un link che rimandava all'intervista concessa dall'organizzatore
delle feste alla nota trasmissione televisiva, l'articolo era corredato di una
foto dell'interessato con la didascalia “un adulto nel mondo degli emo” e l'indicazione
dello pseudonimo __________o (in Facebook e Netlog).
B. Decaduto
infruttuoso il 26 febbraio 2014 il tentativo di conciliazione (inc.
CM.2014.10), AP 1 si è rivolto il 10 marzo 2014 al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, perché ordinasse a AO 3 (autore degli articoli), a AO 2
(direttore responsabile del sito ‹__________.ch›) e alla AO 1 (editrice del sito
Internet), sotto comminatoria dell'art. 292 CP, la cancellazione dal
portale ‹__________.ch› dei due articoli in questione e la pubblicazione –
secondo parametri ben definiti – della “sentenza di condanna” sulla pagina
iniziale del sito, come pure sulla prima edizione del settimanale __________
dopo il passaggio in giudicato della decisione. L'attore ha preteso infine la rifusione, dai convenuti in solido, di fr.
5240.– in risarcimento del danno subìto in seguito alla lesione della sua
personalità e di fr. 5000.– in riparazione del torto morale.
C. Il Pretore ha
trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato ai convenuti un
termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. Nella loro risposta
del 9 aprile 2014 AO 3, AP 1 e la AP 5 hanno proposto di respingere la
petizione. Al “dibattimento” del 13 giugno 2014 le parti hanno replicato e
duplicato, ribadendo le rispettive posizioni e notificando le prove. L'istruttoria
si è conclusa il 18 dicembre 2015 e alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 2
febbraio 2016 l'attore ha riproposto le domande di petizione. Nel loro allegato
del 15 gennaio 2016 i convenuti hanno mantenuto anch'essi il proprio punto di
vista. Statuendo con sentenza del 2 agosto 2016, il Pretore ha respinto
la petizione e ha posto le spese processuali (con una tassa di giustizia di fr.
500.–) e quelle della procedura di conciliazione (fr. 100.–) a
carico dell'attore, tenuto inoltre a rifondere ai convenuti fr. 2800.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre
2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di
accogliere la petizione. Nelle loro osservazioni del 7 ottobre 2016 i convenuti
hanno concluso per il rigetto dell'appello. Con decreto del 5 dicembre 2017 il
giudice delegato di questa Camera ha impartito all'attore un termine di dieci
giorni per indicare come potessero essere ritrovati, con un preciso percorso
Internet, i testi figuranti negli articoli dei doc. E e F. L'attore ha
comunicato l'11 dicembre 2017 che quei contenuti “parrebbero essere stati
totalmente cancellati” dopo l'introduzione dell'appello. I convenuti non hanno
reagito a tale comunicazione.
Considerandi
in diritto: 1. Il
Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e
segg. CPC. Se non che, come questa Camera ha già avuto modo di spiegargli tempo addietro (sentenza inc. 11.2012.91
del 16 dicembre 2014 consid. 1 con richiami, in: RtiD
II-2015 pag. 785) e di ripetergli ancora recentemente (sentenza
inc. 11.2013.23 del 12 gennaio 2016, consid. 2), un'azione volta alla
protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove
tenda unicamente al risarcimento del danno, alla riparazione del torto
morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali. Nella
fattispecie l'attore ha chiesto al Pretore di obbligare i convenuti a rimuovere
due articoli ritenuti lesivi della sua personalità e a pubblicare il
Dispositivo
dispositivo della sentenza di condanna. Solo in funzione di ciò egli ha
postulato il risarcimento del danno subìto e una riparazione del torto morale. Per
il resto la sua iniziativa non denotava finalità commerciali. Mal si
comprende dunque l'applicazione della procedura semplificata. Dovessero ripresentarsi
casi in cui protezioni della personalità siano tratte in modo irrito, di conseguenza,
questa Camera potrà solo annullare la sentenza impugnata per vizio
di forma e rinviare gli atti al primo giudice per il rifacimento del processo.
Quanto
alla tempestività dell'appello, la decisione del Pretore era appellabile
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la
sentenza è pervenuta al patrocinatore dell'attore l'8 agosto 2016, ma il
termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 14 settembre
2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che l'accusa di pedofilia trascende
in un'indubbia lesione della personalità, suscettibile di offendere la sfera intima,
di principio sempre protetta. Egli si è domandato quindi se ciò fosse giustificato
da un interesse pubblico preponderante (pag. 4 a 6). Accertata una certa notorietà
dell'attore anche per l'attualità – a quel tempo – delle cosiddette feste “D__________”,
egli ha ravvisato un interesse pubblico a conoscere simili eventi, tanto
più in ragione degli atteggiamenti ambigui con minorenni ammessi dall'interessato
durante l'intervista rilasciata a __________ (baci, abbracci, pernottamenti comuni).
Considerati poi il contesto giornalistico e l'omessa menzione del nome, il Pretore
ha escluso che il tenore degli articoli sminuisse sproporzionatamente la figura
dell'attore. Senza contare – egli ha soggiunto – che AP 1 aveva liberamente
concesso la nota intervista, pur sapendo che il programma televisivo sarebbe
stato seguito da milioni di telespettatori. Per il Pretore risultava pertanto “dubbio
che la conclusione del pubblico medio circa il suo essere pedofilo” fosse “pervenuta
dalla lettura dell'articolo e non direttamente dalle sue stesse dichiarazioni”.
Infine il primo giudice ha definito dubbia l'ammissibilità dell'azione di rimozione,
l'interessato non avendo allegato alcunché a distanza d'anni che dimostrasse l'attualità
della lesione (pag. 6 a 10).
3. L'appellante
ribadisce il carattere infamante e discriminatorio delle accuse rivoltegli, mai
provate né tanto meno perseguite penalmente, accuse che il Pretore non poteva
ritenere plausibili alla luce dei soli fatti accertati. Egli non contesta una
certa sua notorietà dovuta alla propria attività di pubbliche relazioni, ma ripete
che ciò non giustificava la diffusione di accuse ignominiose e infondate. Se è
vero – egli soggiunge – che gli articoli incriminati non menzionavano espressamente
il suo nome, la sua persona era nondimeno identificabile dalla fotografia, dall'indicazione
dello pseudonimo e dal “collegamento ipertestuale al suo profilo Netlog”, con grave danno per la sua attività
professionale, irrimediabilmente pregiudicata nel Ticino in seguito alla
pubblicazione dei due noti articoli. Quanto alla contestualizzazione della
realtà mediatica accennata dal Pretore, egli fa valere che le accuse di
pedofilia e omosessualità non sono solo volgari e “sopra le righe”, ma sono vere
e proprie calunnie, tant'è che il Ministero pubblico ha emesso un decreto di
accusa a carico del giornalista AO 3, seppure annullato dal Pretore penale per
motivi di prescrizione (recte: per tardività della querela: doc. G). A
mente dell'attore, infine, l'attualità della lesione è dimostrata dalla
perdurante presenza – all'introduzione dell'appello – dei relativi link accessibili
con un'ordinaria ricerca sull'argomento.
4. Secondo
l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua
tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.
Non solo, quindi, contro l'autore di un testo, ma anche contro il redattore
responsabile di un organo di stampa, l'editore ed eventuali altri che hanno
partecipato alla diffusione di un giornale (DTF
126 III 165 consid. 5a/aa in fine con rinvio). L'art. 28a cpv. 1
CC precisa inoltre che l'attore può chiedere al giudice:
– di
proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),
– di
far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o
– di
accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti
(“azione di accertamento”).
La situazione essendo
suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può
verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore è abilitato a mutare la propria domanda in ogni tempo. L'art. 28a
cpv. 2 CC autorizza altresì l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in
caso di lesione della personalità per opera di
mass media periodici, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata.
Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'azione specifica. Sono
riservate infine le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate
dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni
della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC; RtiD II-2015
pag. 786 consid. 2 con riferimenti).
5. L'azione di rimozione (art. 28a
cpv. 1 n. 2 CC) ha carattere difensivo e tende a mettere fine a una lesione in
atto (RtiD II-2015 pag. 786 consid. 3). Sapere se una lesione della personalità
sia ancora in atto va deciso in base alla situazione del momento in cui il
giudice statuisce. Se la lesione si consuma in corso di causa, l'azione di
rimozione va respinta (RtiD II-2015 pag. 787 consid. 5). Nel caso specifico l'appellante
riconosce nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2017 che gli articoli di cui
chiede la cancellazione non sono più reperibili in rete. Che essi siano stati
rimossi solo dopo l'introduzione dell'appello è possibile (memoriale conclusivo
dei convenuti, pag. 7, punto 6). Ciò non toglie che in difetto di una lesione
attuale questa Camera non può più ordinare la loro cancellazione (Meier/de Luze, Droit des personnes,
articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 362 seg. n. 760 e 761).
Né, in difetto di ogni conclusione in tal senso, la domanda potrebbe essere
trattata come azione – sussidiaria – di accertamento (RtiD II-2015 pag. 786
consid. 3). Ciò fa decadere anche la richiesta di pubblicare la sentenza di
condanna, provvedimento che deve correlarsi all'accoglimento di un'azione –
difensiva o di accertamento – fondata sull'art. 28a cpv. 1 CC (sopra,
consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2012.92 del 16 dicembre 2014, consid. 7). In
proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. Circa la richiesta
di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale (art. 28a
cpv. 3 CC), il Pretore l'ha respinta già per il fatto di non avere ravvisato
alcuna illecita lesione. L'appellante ribadisce la pretesa di risarcimento, lamentando
un grave pregiudizio per la sua attività professionale, irrimediabilmente lesa
nel Ticino in seguito alla pubblicazione dei due articoli in rete. Perché ciò
giustificherebbe tuttavia un risarcimento di fr. 5240.– e una riparazione del torto morale di fr. 5000.– egli non spiega. Né incombe a questa
Camera indagare d'ufficio su questo punto. Del resto l'appellante non si
confronta nemmeno con l'argomento del primo giudice, il quale ha ritenuto “senz'altro
dubbio che la conclusione del pubblico medio circa il suo essere pedofilo sia
pervenuta dalla lettura dell'articolo e non direttamente dalle sue stesse
dichiarazioni”. In che misura il danno (economico e morale) sarebbe correlato
alle pubblicazioni contestate e si trovi in nesso causale con esse non è dato
pertanto di arguire. Privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.
7. L'appellante postula
infine che le spese giudiziarie di primo grado siano addebitate ai convenuti.
Il Pretore ha posto tali oneri a carico dell'attore in ossequio al precetto
della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che per quanto riguarda
l'azione di rimozione e la richiesta di pubblicare la sentenza di condanna, l'insuccesso
della causa si deve anzitutto alla spontanea rimozione degli articoli litigiosi
in pendenza di appello da parte dei convenuti. L'azione è divenuta così senza oggetto
per opera dei medesimi. In circostanze del genere soccorrono motivi di equità (nell'accezione
dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) per addebitare le spese processuali ai responsabili
(analogamente; Meier/ de Luze, op.
cit., pag. 363 n. 761; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª
edizione, vol. I, n. 21 ad art. 107). Quanto alle spese dell'azione di risarcimento
del danno e di riparazione del torto morale, non v'è ragione invece, vista la
carente motivazione della domanda (sopra, consid. 6), di scostarsi dalla
decisione impugnata. Nel complesso si giustifica così di suddividere gli oneri
processuali di prima sede a metà e di compensare le ripetibili. Entro questi
limiti l'appello merita parziale accoglimento.
8. Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero a loro volta la soccombenza. Per quel che è della
richiesta di cancellare i due articoli in rete e di pubblicare la sentenza di
condanna sulla pagina iniziale del sito ‹www.__________.ch›, come pure sulla
prima edizione del settimanale __________, valgono nondimeno le stesse ragioni di
equità relative alle spese di primo grado. Per il resto, l'appellante esce interamente
sconfitto sulla richiesta di risarcimento del danno e in riparazione del torto
morale, mentre risulta parzialmente soccombente in relazione alle spese di primo
grado. Tutto ponderato, si giustifica una volta ancora di suddividere gli oneri
dell'attuale giudizio a metà e di compensare le ripetibili.
9. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), la causa in oggetto non si esaurisce – come detto – in una
controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Poco importa dunque
che la domanda accessoria di risarcimento del
danno e di riparazione del torto morale litigiosa in appello (di complessivi
fr. 10 240.–)
non raggiungesse la soglia di fr. 30 000.–
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura
non pecuniaria, onde la proponibilità di un ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.153
del 23 dicembre 2009, consid. 11).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 600.– (compresa la procedura di conciliazione), sono poste per metà a
carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido,
compensate le ripetibili.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese di
appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a
carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico dei convenuti,
compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).