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Decisione

11.2016.91

Protezione della personalità: rimozione in corso di causa di dati pubblicati in un sito Internet

31 gennaio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliere:

Fasola

sedente

per statuire nella causa SE.2014.109 (protezione

della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa

con petizione del 10 marzo 2014 da

AP 1 (I)

(patrocinato

dall'avv. PA 1)

contro

AO

1

AO

2, e

AO

3

(patrocinati

dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello

del 14 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 2 agosto 2016;

Ritenuto

in fatto: A. In

seguito alla scoperta di festini a base di sesso

e alcol accessibili anche a minorenni in locali pubblici di __________, il sito ‹www.__________.ch›

ha pubblicato il 24 settembre e il 7 ottobre 2010 due articoli – senza firma – intitolati

“Un 40enne pedofilo dietro le feste del d__________?” il primo e “Pedofilo

organizzatore del D__________” il secondo. Nei due articoli, pur senza indicare nomi, si accusava

l'organizzatore degli eventi di essere un “pedofilo omosessuale” e di avere

avuto approcci intimi con ragazzini. Il primo pezzo riportava la testimonianza anonima

di un partecipante. Il secondo accennava a rivelazioni di un popolare programma

televisivo italiano __________ (sul canale __________) che confermavano le

accuse. Oltre a ospitare un link che rimandava all'intervista concessa dall'organizzatore

delle feste alla nota trasmissione televisiva, l'articolo era corredato di una

foto dell'interessato con la didascalia “un adulto nel mondo degli emo” e l'indicazione

dello pseudonimo __________o (in Facebook e Netlog).

B. Decaduto

infruttuoso il 26 febbraio 2014 il tentativo di conciliazione (inc.

CM.2014.10), AP 1 si è rivolto il 10 marzo 2014 al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, perché ordinasse a AO 3 (autore degli articoli), a AO 2

(direttore responsabile del sito ‹__________.ch›) e alla AO 1 (editrice del sito

Internet), sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, la cancellazione dal

portale ‹__________.ch› dei due articoli in questione e la pubblicazione –

secondo parametri ben definiti – della “sentenza di condanna” sulla pagina

iniziale del sito, come pure sulla prima edizione del settimanale __________

dopo il passaggio in giudicato della decisione. L'attore ha preteso infine la rifusione, dai convenuti in solido, di fr.

5240.– in risarcimento del danno subìto in seguito alla lesione della sua

personalità e di fr. 5000.– in riparazione del torto morale.

C. Il Pretore ha

trattato la causa con la procedura semplificata e ha fissato ai convenuti un

termine di 30 giorni per formulare osservazioni scritte. Nella loro risposta

del 9 aprile 2014 AO 3, AP 1 e la AP 5 hanno proposto di respingere la

petizione. Al “dibattimento” del 13 giugno 2014 le parti hanno replicato e

duplicato, ribadendo le rispettive posizioni e notificando le prove. L'istruttoria

si è conclusa il 18 dicembre 2015 e alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 2

febbraio 2016 l'attore ha riproposto le domande di petizione. Nel loro allegato

del 15 gennaio 2016 i convenuti hanno mantenuto anch'essi il proprio punto di

vista. Statuendo con sentenza del 2 agosto 2016, il Pretore ha respinto

la petizione e ha posto le spese processuali (con una tassa di giustizia di fr.

500.–) e quelle della procedura di conciliazione (fr. 100.–) a

carico dell'attore, tenuto inoltre a rifondere ai convenuti fr. 2800.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre

2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di

accogliere la petizione. Nelle loro osservazioni del 7 ottobre 2016 i convenuti

hanno concluso per il rigetto dell'appello. Con decreto del 5 dicembre 2017 il

giudice delegato di questa Camera ha impartito all'attore un termine di dieci

giorni per indicare come potessero essere ritrovati, con un preciso percorso

Internet, i testi figuranti negli articoli dei doc. E e F. L'attore ha

comunicato l'11 dicembre 2017 che quei contenuti “parrebbero essere stati

totalmente cancellati” dopo l'introduzione dell'appello. I convenuti non hanno

reagito a tale comunicazione.

Considerandi

in diritto: 1. Il

Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata degli art. 243 e

segg. CPC. Se non che, come questa Camera ha già avuto modo di spiegargli tempo addietro (sentenza inc. 11.2012.91

del 16 dicembre 2014 consid. 1 con richiami, in: RtiD

II-2015 pag. 785) e di ripetergli ancora recentemente (sentenza

inc. 11.2013.23 del 12 gennaio 2016, consid. 2), un'azione volta alla

protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove

tenda unicamente al risarcimento del danno, alla riparazione del torto

morale, alla consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali. Nella

fattispecie l'attore ha chiesto al Pretore di obbligare i convenuti a rimuovere

due articoli ritenuti lesivi della sua personalità e a pubblicare il

Dispositivo

dispositivo della sentenza di condan­na. Solo in funzione di ciò egli ha

postulato il risarcimento del danno subìto e una riparazione del torto morale. Per

il resto la sua iniziativa non denotava finalità commerciali. Mal si

comprende dunque l'applicazione della procedura semplificata. Dovessero ripresentarsi

casi in cui protezioni della personalità siano tratte in modo irrito, di conseguenza,

questa Camera potrà solo annullare la sentenza impugnata per vizio

di forma e rinviare gli atti al primo giudice per il rifacimento del processo.

Quanto

alla tempestività dell'appello, la decisione del Pretore era appellabile

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la

sentenza è pervenuta al patrocinatore del­l'attore l'8 agosto 2016, ma il

termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 14 settembre

2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che l'accusa di pedofilia trascende

in un'indubbia lesione della personalità, suscettibile di offendere la sfera intima,

di principio sempre protetta. Egli si è domandato quindi se ciò fosse giustificato

da un interesse pubblico preponderante (pag. 4 a 6). Accertata una certa notorietà

dell'attore anche per l'attualità – a quel tempo – delle cosiddette feste “D__________”,

egli ha ravvisato un interesse pubblico a conoscere simili eventi, tanto

più in ragione degli atteggiamenti ambigui con minorenni ammessi dall'interessato

durante l'intervista rilasciata a __________ (baci, abbracci, pernottamenti comuni).

Considerati poi il contesto giornalistico e l'omessa menzione del nome, il Pretore

ha escluso che il tenore degli articoli sminuisse sproporzionatamente la figura

dell'attore. Senza contare – egli ha soggiunto – che AP 1 aveva liberamente

concesso la nota intervista, pur sapendo che il programma televisivo sarebbe

stato seguito da milioni di telespettatori. Per il Pretore risultava pertanto “dubbio

che la conclusione del pubblico medio circa il suo essere pedofilo” fosse “pervenuta

dalla lettura dell'articolo e non direttamente dalle sue stesse dichiarazioni”.

Infine il primo giudice ha definito dubbia l'ammissibilità dell'azione di rimozione,

l'interessato non avendo allegato alcunché a distanza d'anni che dimostrasse l'attualità

della lesione (pag. 6 a 10).

3. L'appellante

ribadisce il carattere infamante e discriminatorio delle accuse rivoltegli, mai

provate né tanto meno perseguite penal­mente, accuse che il Pretore non poteva

ritenere plausibili alla luce dei soli fatti accertati. Egli non contesta una

certa sua notorietà dovuta alla propria attività di pubbliche relazioni, ma ripete

che ciò non giustificava la diffusione di accuse ignominiose e infondate. Se è

vero – egli soggiunge – che gli articoli incriminati non menzionavano espressamente

il suo nome, la sua persona era nondimeno identificabile dalla fotografia, dall'indicazione

dello pseudonimo e dal “collegamento ipertestuale al suo profilo Netlog”, con grave danno per la sua attività

professionale, irrimediabilmente pregiudicata nel Ticino in seguito alla

pubblicazione dei due noti articoli. Quanto alla contestualizzazione della

realtà mediatica accennata dal Pretore, egli fa valere che le accuse di

pedofilia e omosessualità non sono solo volgari e “sopra le righe”, ma sono vere

e proprie calunnie, tant'è che il Ministero pubblico ha emesso un decreto di

accusa a carico del giornalista AO 3, seppure annullato dal Pretore penale per

motivi di prescrizione (recte: per tardività della querela: doc. G). A

mente dell'attore, infine, l'attualità della lesione è dimostrata dalla

perdurante presenza – all'introduzione dell'appello – dei relativi link accessibili

con un'ordinaria ricerca sull'argomento.

4. Secondo

l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua

tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.

Non solo, quindi, contro l'autore di un testo, ma anche contro il redattore

responsabile di un organo di stampa, l'editore ed eventuali altri che hanno

partecipato alla diffusione di un giornale (DTF

126 III 165 consid. 5a/aa in fine con rinvio). L'art. 28a cpv. 1

CC precisa inoltre che l'attore può chiedere al giudice:

– di

proibire una lesione imminente (“azione inibitoria”),

– di

far cessare una lesione attuale (“azione di rimozione”) o

– di

accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti

(“azione di accertamento”).

La situazione essendo

suscettibile di evolvere in pendenza di causa (una lesione imminente può

verificarsi, una lesione in corso può venir meno), l'attore è abilitato a mutare la propria domanda in ogni tempo. L'art. 28a

cpv. 2 CC autorizza altresì l'attore a chiedere al giudice, segnatamente in

caso di lesione della personalità per opera di

mass media periodici, che la sentenza sia comunicata a terzi o sia pubblicata.

Si tratta di un provvedimento particolare, non di un'azione specifica. Sono

riservate infine le azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale (disciplinate

dagli art. 41 segg. CO) e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni

della gestione d'affari senza mandato (art. 28a cpv. 3 CC; RtiD II-2015

pag. 786 consid. 2 con riferimenti).

5. L'azione di rimozione (art. 28a

cpv. 1 n. 2 CC) ha carattere difensivo e tende a mettere fine a una lesione in

atto (RtiD II-2015 pag. 786 consid. 3). Sapere se una lesione della personalità

sia ancora in atto va deciso in base alla situazione del momento in cui il

giudice statuisce. Se la lesione si consuma in corso di causa, l'azione di

rimozione va respinta (RtiD II-2015 pag. 787 consid. 5). Nel caso specifico l'appellante

riconosce nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2017 che gli articoli di cui

chiede la cancellazione non sono più reperibili in rete. Che essi siano stati

rimossi solo dopo l'introduzione dell'appello è possibile (memoriale conclusivo

dei convenuti, pag. 7, punto 6). Ciò non toglie che in difetto di una lesione

attuale questa Camera non può più ordinare la loro cancellazione (Meier/de Luze, Droit des personnes,

articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 362 seg. n. 760 e 761).

Né, in difetto di ogni conclusione in tal senso, la domanda potrebbe essere

trattata come azione – sussidiaria – di accertamento (RtiD II-2015 pag. 786

consid. 3). Ciò fa decadere anche la richiesta di pubblicare la sentenza di

condanna, provvedimento che deve correlarsi all'accoglimento di un'azione –

difensiva o di accertamento – fondata sull'art. 28a cpv. 1 CC (sopra,

consid. 4; I CCA, sentenza inc. 11.2012.92 del 16 dicembre 2014, consid. 7). In

proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

6. Circa la richiesta

di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale (art. 28a

cpv. 3 CC), il Pretore l'ha respinta già per il fatto di non avere ravvisato

alcuna illecita lesione. L'appellante ribadisce la pretesa di risarcimento, lamentando

un grave pregiudizio per la sua attività professionale, irrimediabilmente lesa

nel Ticino in seguito alla pubblicazione dei due articoli in rete. Perché ciò

giustificherebbe tuttavia un risarcimento di fr. 5240.– e una riparazione del torto morale di fr. 5000.– egli non spiega. Né incombe a questa

Camera indagare d'ufficio su questo punto. Del resto l'appellante non si

confronta nemmeno con l'argomento del primo giudice, il quale ha ritenuto “senz'altro

dubbio che la conclusione del pubblico medio circa il suo essere pedofilo sia

pervenuta dalla lettura dell'articolo e non direttamente dalle sue stesse

dichiarazioni”. In che misura il danno (economico e morale) sarebbe correlato

alle pubblicazioni contestate e si trovi in nesso causale con esse non è dato

pertanto di arguire. Privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311

cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

7. L'appellante postula

infine che le spese giudiziarie di primo grado siano addebitate ai convenuti.

Il Pretore ha posto tali oneri a carico dell'attore in ossequio al precetto

della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che per quanto riguarda

l'azione di rimozione e la richiesta di pubblicare la sentenza di condanna, l'insuccesso

della causa si deve anzitutto alla spontanea rimozione degli articoli litigiosi

in pendenza di appello da parte dei convenuti. L'azione è divenuta così senza oggetto

per opera dei medesimi. In circostanze del genere soccorrono motivi di equità (nell'accezione

dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) per addebitare le spese processuali ai responsabili

(analogamente; Meier/ de Luze, op.

cit., pag. 363 n. 761; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª

edizione, vol. I, n. 21 ad art. 107). Quanto alle spese dell'azione di risarcimento

del danno e di riparazione del torto morale, non v'è ragione invece, vista la

carente motivazione della domanda (sopra, consid. 6), di scostarsi dalla

decisione impugnata. Nel complesso si giustifica così di suddividere gli oneri

processuali di prima sede a metà e di compensare le ripetibili. Entro questi

limiti l'appello merita parziale accoglimento.

8. Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero a loro volta la soccombenza. Per quel che è della

richiesta di cancellare i due articoli in rete e di pubblicare la sentenza di

condanna sulla pagina iniziale del sito ‹www.__________.ch›, come pure sulla

prima edizione del settimanale __________, valgono nondimeno le stesse ragioni di

equità relative alle spese di primo grado. Per il resto, l'appellante esce interamente

sconfitto sulla richiesta di risarcimento del danno e in riparazione del torto

morale, mentre risulta parzialmente soccombente in relazione alle spese di primo

grado. Tutto ponderato, si giustifica una volta ancora di suddividere gli oneri

dell'attuale giudizio a metà e di compensare le ripetibili.

9. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), la causa in oggetto non si esaurisce – come detto – in una

controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Poco importa dunque

che la domanda accessoria di risarcimento del

danno e di riparazione del torto morale litigiosa in appello (di complessivi

fr. 10 240.–)

non raggiungesse la soglia di fr. 30 000.–

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Considerata nel suo insieme, la causa ha natura

non pecuniaria, onde la proponibilità di un ricorso in materia civile senza

riguardo a questioni di valore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.153

del 23 dicembre 2009, consid. 11).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata è così riformato:

Le spese processuali, con una tassa di giustizia di

fr. 600.– (compresa la procedura di conciliazione), sono poste per metà a

carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido,

compensate le ripetibili.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese di

appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a

carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico dei convenuti,

compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).