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Decisione

11.2016.92

Modifica di contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio qualora il debitore alimentare abbia avuto un altro figlio

17 maggio 2018Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i dati più aggiornati forniti dall'appellante a sostegno della richiesta di

gratuito patrocinio attestano uno stipendio netto di fr. 5781.35 (certificato

di salario 2014: fr. 71 776.–

annui meno gli assegni familiari).

8. L'appellante

contesta altresì l'accertamento del proprio fabbisogno minimo, che chiede di

rivalutare a fr. 4782.55 mensili con l'aggiunta di fr. 227.– per costi di

elettricità e gas, di fr. 56.50 per “acqua e tassa uso fognatura”, di fr. 215.30 per spese di carburante, di

fr. 600.– per il cessato introito dalla sublocazione e di fr. 85.– per la

mensa di S__________.

a) Riguardo

alle spese per elettricità e gas, il

Pretore aggiunto non le ha considerate perché già comprese nell'importo di base

del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (sentenza impugnata, pag.

4). L'appellante obietta che elettricità e gas servono anche per il

riscaldamento. Ciò potrebbe anche essere vero. Il contratto di locazione non prevede tuttavia spese di

riscaldamento a carico del conduttore in aggiunta alla pigione di fr. 2500.–

mensili (allegato al doc. 24), sicché elettricità e gas per il riscaldamento e

l'acqua calda rimangono in capo al locatore (DTF 137 III 364 consid. 3.2.1; 121

III 460; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 4A_719/2016 del 31 agosto

2017, consid. 2.1). Nemmeno la prima decisione di modifica del contributo alimentare

riconosceva alla convenuta, del resto, un supplemento per il riscaldamento e

l'acqua calda (sentenza 11.2009.6 di questa Camera, consid. 4 e 12). Non si

disconosce che le fatture delle aziende industriali (allegate al doc. 24) risultano

intestate all'appellante. Incombe tuttavia a quest'ultima, nelle circostanze

descritte, chiederne al locatore il rimborso. Non può chiederne invece

l'inserimento nel proprio fabbisogno minimo.

b) Relativamente

alle spese per l'acqua potabile e alla tassa per l'uso della fognatura, il

Pretore aggiunto non le ha riconosciute ritenendole a carico del proprietario dello

stabile, cui le fatture sono intestate (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). Secondo

l'appellante la circostanza che tali fatture si trovino in suo possesso dimostra

che esse sono state pagate da lei. In realtà il semplice possesso delle fatture

non dimostra alcunché. Né è destinato a miglior sorte l'argomento per cui, fossero

anche tali costi a carico del proprietario, quest'ultimo le ripercuoterebbe sul

conduttore dell'appartamento alla stregua di spese accessorie. Il contratto di

locazione prevede infatti – come testé evocato – una pigione di fr. 2500.– mensili

onnicomprensiva, escludendo che il proprietario dello stabile riscuota spese

accessorie (doc. 24). Che il Pretore aggiunto abbia riconosciuto all'attore un

esbor­so di fr. 400.– mensili per spese accessorie ancora non significa, per

altro, che la convenuta possa pretendere altrettanto se nulla è da lei dovuto

per quel titolo.

c) Quanto

ai costi del carburante, l'appellante ribadisce che le vanno conteggiati nel

fabbisogno minimo almeno fr. 215.30 mensili, oltre ai fr. 55.75 mensili per

l'imposta di circolazione e ai fr. 118.65 mensili per l'assicurazione RC riconosciuti

dal primo giudice. Ora, che la convenuta debba recarsi ogni giorno per lavoro da

__________ alle scuole di __________ è stato riconosciuto anche dall'autorità

fiscale (doc. 19 e 24 allegato: tassazione 2011). Dovendosi inserire spese d'automobile

nel fabbisogno minimo di un coniuge, questa Camera ha già avuto modo di rilevare

che un'indennità di fr. –.70/km copre mediamente i costi d'esercizio di un

veicolo, dal­l'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante

alla manutenzione. Analoga indennità ammette l'autorità tributaria per le

trasferte fiscalmente riconosciute

(RtiD II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii). Nella fattispecie la spesa rivendicata

dall'appellante per i costi d'automobile ammonta a complessivi fr. 389.70

mensili (fr. 118.65 per l'assicurazione RC, fr. 55.75 per l'imposta di circolazione,

fr. 215.30 per il carburante). Ciò corrisponde a una percorrenza di circa 557

km che l'interessata copre in meno di dieci giorni lavorativi. La pretesa di

fr. 215.30 mensili per il combustibile è quindi giustificata.

d) In

merito al cessato introito il 31 dicembre 2014 di fr. 600.– mensili dalla sublocazione

di un locale nell'appartamento di AP 1, il Pretore aggiunto ha reputato la

circostanza non comprovata, oltre che addotta tardivamente nel memoriale

conclusivo (sentenza impugnata, pag. 4). L'appellante eccepisce che l'ex marito

non ha revocato in dubbio la fine della sublocazione. Dimentica però che

in virtù del principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di filiazione

(art. 296 cpv. 1 CPC) il giudice non è vincolato a quanto le parti affermano o

contestano, per tacere del fatto che nel sistema

generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop) R__________ S__________ risulta tuttora

domiciliata in via __________ a __________. Quanto alla doglianza che il primo giudice avrebbe ammesso spese non

conteggiate o finanche decorse dell'attore, non è dato di capire a quali spese

l'appellante alluda. Dovesse essa riferirsi agli oneri ipotecari scaduti, la questione è ormai superata (sopra, consid. 6b).

e) L'appellante

si duole infine che i fr. 85.– mensili per la “mensa” di S__________

non figurino nel proprio fabbisogno minimo né in quello in denaro della figlia.

La richiesta essa non è sorretta tuttavia da alcun documento giustificativo,

agli atti figurando unicamente una laconica dichiarazione in cui la convenuta scrive:

“ai miei genitori per vitto S__________

CHF 100.– x 10 mesi CHF 1000” (allegato al doc. 24). Ciò non basta manifestamente per

dimostrare la spesa.

f) Ne

segue che il fabbisogno minimo di AP 1 lieviterebbe, grazie al supplemento per

la spesa del carburante (consid. 8c), dai fr. 3805.95 mensili accertati dal

Pretore aggiunto a fr. 4021.25 mensili. Nel fabbisogno minimo della convenuta il

Pretore aggiunto ha incluso però una spesa di fr. 353.40 mensili per la

collaboratrice domestica che non era contemplata dalla sentenza di divorzio e che

neppure figurava ai tempi della prima decisione sulla modifica del contributo

alimentare. A tale esborso, dovuto a una scelta unilaterale dalla convenuta che

risale alla fine del 2012 (contratto di lavoro con S__________ V__________ e

fattura per i contributi paritetici del quarto trimestre 2012 in: doc. 24,

ultimi fogli), non è corrisposto tuttavia alcun incremento del reddito da attività

lucrativa da parte di lei, reddito che nel 2013 ha subìto anzi una flessione (sentenza

impugnata, pag. 4). Non si intuisce dunque la necessità della spesa, che

l'interessata non giustifica minimamente. In condizioni del genere il

fabbisogno minimo dell'interessata va ridefinito in fr. 3664.55 mensili, onde un

margine disponibile di fr. 1987.70 mensili

nel 2011, di fr. 2102.25 mensili nel 2012, di fr. 1271.15 mensili nel

2013

e di fr. 2116.80 mensili dal 1° gennaio

2014 in poi.

9. Relativamente al

reddito della seconda moglie dell'attore, il Pretore aggiunto ha ritenuto che dalla nascita di Je__________ fino al settembre del 2014 non si potesse

più imputare a D__________ G__________ un reddito virtuale di fr. 1500.– mensili, poiché i problemi di

salute accusati dalla figlia (reflusso gastroesofageo, difficoltà respiratorie,

infiammazioni ai bronchi) impedivano l'inserimento di Je__________ in un asilo

nido almeno per i primi tre anni. Dopo di allora il Pretore aggiunto ha

ascritto all'interessata un guadagno ipotetico di fr. 1350.– mensili per un'attività a metà tempo

sulla scorta di quanto costei aveva percepito con il suo ultimo impiego come

segretaria per la __________ prima della nascita di J__________, non senza rilevare

tuttavia che quel reddito risulta insufficiente per coprire il di lei fabbisogno

minimo di fr. 1470.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

850.– [metà di quello per coniugi], costo dell'alloggio [quota] fr. 360.–,

premio della cassa malati fr. 260.–; sentenza impugnata, pag. 5).

L'appellante

contesta la testimonianza di D__________ G__________, adducendo che è stata rilasciata

da una persona interessata nella lite e che simili dichiarazioni non sono state

verificate dall'escussione della pediatra dott. M__________ Z__________ C__________

“per la mancata collaborazione” dei genitori di Je__________, i quali non hanno

svincolato la pediatra curante dal segreto professionale. A suo parere non si

può desumere così che Je__________ necessitasse di continue cure nei primi tre

anni di vita. In realtà, a ben vedere, poco giova valutare la testimonianza di

D__________ G__________. Identiche dichiarazioni figurano infatti in un certificato

medico firmato il 6 novembre 2012 dalla stessa dott. M__________ Z__________ C__________

(annesso al decreto del 19 giugno 2013), che l'appellante non mette in dubbio.

A parte ciò, si volesse anche

imputare a D__________ G__________ un reddito ipotetico nonostante la nascita

della seconda figlia, l'interessata non avrebbe alcun margine per sgravare il

marito dai suoi obblighi di mantenimento (RtiD I-2013 pag. 714, I-2014 pag. 737

n. 6c con riferimento alle sentenze del

Tribunale federale 5A_902/2012 e 5D_192/2012 del 13 ottobre 2013). L'appellante

pretende invero di ascriverle un'entrata di fr. 1500.–o fr. 2000.– mensili già dal 2011, trascurando

che in tal caso anche il fabbisogno in denaro di J__________ e Je__________

andrebbe aumentato per tenere conto delle spese di custodia. Per di più, un

reddito potenziale di fr. 1500.– mensili come quello – “favorevole

all'appellante” – prospettato nella

prima sentenza di modifica del contributo alimentare (inc. 11.2009.6, consid.

11) permetterebbe all'interessata di coprire appena il proprio fabbisogno

minimo, che l'appellante riconosce in fr. 1495.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 850.– [metà di quello per coniugi], locazione [quota]

fr. 243.75, premio della cassa malati fr. 369.90, assicurazione dell'economia

domestica fr. 31.55). Quanto poi al guadagno potenziale di fr. 1350.– mensili dal 1° settembre 2014, l'appellante

non spiega perché la valutazione del primo giudice sarebbe criticabile. Carente

di motivazione (nell'accezione del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello

riesce finanche irricevibile.

10. Circa il fabbisogno in

denaro dei tre figli di AO 1, il Pretore aggiunto ha sostituito il costo dell'alloggio

previsto nella tabella 2011 correlata alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (secondo le fasce di età e la convivenza con

altri fratelli) con un terzo del costo mensile effettivo sostenuto dalla

convenuta (fr. 633.– mensili nel

fabbisogno in denaro di S__________), rispettivamente con un terzo e un quarto del costo dell'alloggio affrontato dall'attore

(fr. 575.– mensili nel

fabbisogno in denaro di J__________ e fr. 431.– mensili nel fabbisogno in

denaro di Je__________). In seguito egli ha dedotto la

quota per cura e educazione secondo il grado d'occupazione delle madri (75% per

AP 1, 50% per D__________ G__________ dal settembre del 2014), come pure gli

assegni familiari. Ne è risultato un fabbisogno in denaro per S__________ di fr. 1648.– mensili

fino all'agosto del 2012 e

di fr. 1945.50 dopo di allora, per J__________

di fr. 1180.– fino al giugno del 2014, di fr. 1335.– per il luglio e l'agosto del

2014 e di fr. 1532.50 in seguito, e per Je__________ di fr. 1036.– fino

all'agosto del 2014, di fr. 1331.– dal settembre 2014 all'aprile 2017 e di fr. 1388.50

dopo di allora (assegni familiari non compresi; sentenza impugnata, pag. 5

seg.).

L'appellante

non discute gli importi stimati dal Pretore aggiunto sulla scorta della menzionata

tabella. Chiede però che i fabbisogni in denaro siano ridefiniti per tenere

conto delle correzioni da lei proposte, segnatamente il costo effettivo dell'alloggio,

e che nel fabbisogno in denaro di S__________ sia inserito l'assegno familiare “comunale” riscosso dal padre, ma

mai versato alla figlia, tanto per il 2011 (da maggio a dicembre) quanto per il

2012. Quest'ultima pretesa è sprovvista di fondamento. Non fa dubbio che gli

assegni in questione – per altro neppure quantificati dalla convenuta – spettino

alla figlia. Il Pretore aggiunto non ha affermato del resto il contrario, ma si

è limitato a stabilire, conformemente alla giurisprudenza, che gli assegni familiari

sono dovuti in aggiunta al contributo alimentare (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3,

65 consid. 4.3.2; dal 1° gennaio 2017: art. 286a cpv. 1 CC). La

decisione impugnata va rettificata nondimeno nella misura in cui il primo

giudice ha dedotto dal fabbisogno in denaro di S__________ il 75% della posta

per cura e educazione. Lavorando AP 1 al 75%, l'importo tabellare non va

ridotto quindi del 75% bensì del 25%, ovvero per la quota che la convenuta può

fornire in natura (I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014 consid.

17d). Ciò premesso e in esito ai modificati costi di alloggio (consid. 6b), i

fabbisogni in denaro dei tre figli dell'attore risultano i seguenti:

a) S__________

– fino al

7 settembre 2012 (12° compleanno):

fr. 1891.–

mensili (fr. 1945.– meno 25% di fr. 465.– [cura e educazione prestata in natura]

meno fr. 370.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 633.– [quota effettiva dell'alloggio]

meno fr. 200.– [assegno familiare]),

– dall'8 settembre 2012 al 7 settembre 2016 (16°

compleanno):

fr. 2130.–

mensili (fr. 2125.– meno 25% di fr. 330.– [cura e educazione prestata in natura]

meno fr. 345.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 633.– [quota effettiva dell'alloggio]

meno fr. 200.– [assegno familiare]),

– dall'8

Considerandi

settembre 2016 in poi:

fr. 2080.–

mensili (l'assegno familiare passa da fr. 200.– a fr. 250.– mensili: art. 3

cpv. 1 lett. b e art. 5 cpv. 2 LAFam, RS 836.2);

b) J__________

– fino al

4.

luglio 2014 (6° compleanno):

fr. 1096.–

mensili (fr. 1740.– meno fr. 595.– [cura e educazione prestata in natura] meno

fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 486.– [media quota effettiva

dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),

– dal 5

luglio 2014 al 31 agosto 2014 (esigibilità per la madre di un'attività lavorativa

a metà tempo dopo di allora):

fr. 1155.–

mensili (fr. 1700.– meno fr. 400.– [cura e educazione prestata in natura] meno

fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 390.– [quota effettiva dell'

alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),

– dal 1°

settembre 2014 in poi:

fr. 1355.–

mensili (fr. 1700.– meno 50% di fr. 400.– [cura e educazione prestata in natura]

meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 390.– [quota effettiva dell'alloggio]

meno fr. 200.– [assegno familiare]);

c) Je__________

– fino al

31.

agosto 2014 (esigibilità per la madre di un'attività lavorativa a metà tempo

dopo di allora):

fr. 971.–

mensili (fr. 1740.– meno fr. 595.– [cura e educazione prestata in natura] meno

fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 361.– [media quota effettiva

dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),

– dal 1°

settembre 2014 al 9 maggio 2017 (6° compleanno):

fr. 1200.–

mensili (fr. 1740.– meno 50% di fr. 595.– [cura e educazione prestata in natura]

meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 292.50 [quota effettiva

dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]),

– dal 10

maggio 2017 in poi:

fr. 1260.–

mensili (fr. 1700.– meno 50% di fr. 400.– [cura e educazione prestata in natura]

meno fr. 335.– [valore tabellare dell'alloggio] più fr. 292.50 [quota effettiva

dell'alloggio] meno fr. 200.– [assegno familiare]).

11.

Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero

sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015

(RU 2014 pag. 357 segg.), la quale si applica anche alle cau­se già pendenti

(art. 13cbis tit.

fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 CPC). Dal 1° gen­naio 2017 la posta per “cura e educazione” della

tabella edita dal­l'Uffi­cio della gioventù e dell'orientamento professionale

del Canton Zurigo va sostituita così da un

“contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre per garantire effettiva­mente

al figlio cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire

tale importo fosse quello esemplificato da Jungo/

Aebi-Müller/Schweighauser (Der Betreuungs­unterhalt in: FamPra.ch 2017

pag. 171), Stoudmann (Le nouveau

droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in:

RMA/ZKE 2016 pag. 432), esso consisterebbe in quanto manca alla madre

affidataria nel caso specifico per coprire quanto meno il proprio fabbisogno

minimo secondo il diritto esecutivo (sulla

nozione di fabbisogno minimo: RtiD II-2017 pag. 777 seg. consid. 6a

a 6c con riferimenti).

Nella

fattispecie ciò si tradurrebbe dal 1° gennaio 2017 nei seguenti costi di mantenimento,

fermo restando che, dandosi più figli da accudire, il “contributo di accudimento”

va suddiviso tra di loro (Hartmann,

Betreuungsunterhalt – Überlegungen zur Methode der Unterhaltsbemessung in: ZBJV

153/2017 pag. 102):

a) S__________

fr.

1680.

– mensili

(costi totali secondo la tabella di Zurigo 2017 fr.

1781.

–, meno quota tabellare dell'alloggio fr.

485.

– più

quota effettiva fr. 633.–, meno assegno familiare fr. 250.–). Non si giustifica invece un contributo

di accudimento, poiché la convenuta dispone di mezzi

per sopperire al proprio fabbisogno minimo e siccome dopo i 16 anni un tale

contributo parrebbe non entrare più in linea di conto (FF 2014 pag. 534

seg.; Stoudmann, op. cit., pag.

438);

b) J__________

fr. 1070.– mensili (costi

totali secondo la tabella di Zurigo 2017 fr. 1246.–,

meno quota tabellare dell'alloggio fr. 440.– più quota effettiva fr. 390.–, più

mezzo contributo di accudimento fr. 72.50 [metà della differenza tra il reddito

ipotetico di fr. 1350.– e il fabbisogno

minimo della madre riconosciuto dal­l'appellante di fr. 1495.–], meno assegno

familiare fr. 200.–);

c) Je__________

– fino al

9.

maggio 2017:

fr. 715.– mensili (costi

totali secondo la tabella di Zurigo 2017 fr. 991.–, meno quota tabellare

dell'alloggio fr. 440.– più quota effettiva 292.50, più mezzo contributo di

accudimento fr. 72.50 [metà della differenza tra il reddito ipotetico di fr. 1350.– e il fabbisogno minimo della madre

riconosciuto dall'appellante fr. 1495.–], meno assegno familiare fr. 200.–),

– dal 10

maggio 2017 in poi:

fr. 970.– mensili (costi totali secondo la tabella di Zurigo 2017

fr. 1246.–, meno quota tabellare dell'alloggio fr. 440.– più quota

effettiva 292.50, più contributo di accudimento fr. 72.50 [metà della differenza

tra il reddito ipotetico di fr. 1350.– e il fabbisogno minimo della madre

riconosciuto dall'appellante di fr. 1495.–], meno assegno familiare fr. 200.–).

12.

Rimane da definire

quanto l'attore può corrispondere per S__________, tenuto conto delle

rispettive disponibilità dei genitori e senza dimenticare che J__________ e Je__________,

nati dalla seconda moglie, vanno trattati dall'attore come figli comuni. Non

ravvisandosi – né essendo fatte valere – in concreto circostanze particolari

che inducano a scostarsi per equità da un riparto proporzionale del­l'onere di

mantenimento fra genitori (art. 285 cpv. 1 CC; RtiD

I-2012 pag. 883 n.

5c con richia­mi; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.117 del 16

maggio 2017, consid. 10), risulta in definitiva quanto segue:

a) Dal

1° maggio 2011 fino al 7 settembre 2012

Fabbisogni

in denaro complessivi di S__________, J__________ e Je__________:

fr.

1891.

– + fr. 1096.– + fr. 971.– = fr. 3958.– mensili (consid. 10)

Disponibilità

media dell'attore: fr. 4553.– mensili (consid. 6e)

Disponibilità

al netto dei fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2486.– mensili

Disponibilità

media della convenuta: fr. 2045.– mensili (consid. 8f)

Quota media

a carico dell'attore (55%): fr. 1040.– mensili (assegni familiari non compresi).

b) Dall'8

settembre 2012 al 4 luglio 2014

Fabbisogni in denaro complessivi di S__________, J__________

e Je__________:

fr. 2130.– + fr. 1096.– + fr. 971.– = fr. 4197.–

mensili (consid. 10)

Disponibilità media dell'attore: fr. 4387.– mensili

(consid. 6e)

Disponibilità

al netto fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2320.– mensili

Disponibilità media della convenuta: fr. 1653.–

mensili (consid. 8f)

Quota

media a carico dell'attore (58%): fr. 1235.– mensili (assegni familiari non

compresi).

c) Dal

5.

luglio 2014 al 31 agosto 2014

Fabbisogni in denaro complessivi di S__________, J__________

e Je__________:

fr. 2130.– + fr. 1155.– + fr. 971.– = fr. 4256.–

mensili (consid. 10)

Disponibilità media dell'attore: fr. 4407.– mensili

(consid. 6e)

Disponibilità

al netto fabbisogni J__________ e Je__________: fr. 2281.– mensili

Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.–

mensili (consid. 8f)

Quota media

a carico dell'attore (52%): fr. 1107.– mensili (assegni familiari non compresi).

d) Dal

1° settembre 2014 al 7 settembre 2016

Fabbisogni in denaro complessivi di S__________, J__________

e Je__________:

fr. 2130.– + fr. 1355.– + fr. 1200.– = fr. 4685.–

mensili (consid. 10)

Disponibilità media dell'attore: fr. 4652.– mensili (consid.

6e)

Disponibilità

(proporzionale) per S__________: fr. 2115.– mensili

Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.–

mensili (consid. 8f)

Quota

media a carico dell'attore (50%): fr. 1065.– mensili (assegni familiari non

compresi).

e) Dall'8

settembre 2016 al 9 maggio 2017

Fabbisogni in denaro medi complessivi di S__________,

J__________ e Je__________:

fr. 1880.– + fr. 1213.– + fr. 957.– = fr. 4050.–

mensili (consid. 10 e 11)

Disponibilità media dell'attore: fr. 4652.– mensili (consid.

6e)

Disponibilità al netto fabbisogni J__________ e Je__________:

fr. 2482.– mensili

Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.–

mensili (consid. 8f)

Quota media

a carico dell'attore (54%): fr. 1015.– mensili (assegni familiari non compresi).

f) Dal

10.

maggio 2017 in poi

Fabbisogni in denaro medi complessivi di S__________,

J__________ e Je__________:

fr. 1680.– + fr. 1070.– + fr. 970.– = fr. 3720.–

mensili (consid. 11)

Disponibilità media dell'attore: fr. 4652.– mensili (consid.

6e)

Disponibilità al netto fabbisogni J__________ e Je__________:

fr. 2612.– mensili

Disponibilità media della convenuta: fr. 2117.–

mensili (consid. 8f)

Quota media a carico dell'attore (55%): fr. 925.–

mensili (assegni familiari non compresi).

13.

Se ne conclude, in

ultima analisi, che la sentenza del Pretore aggiunto si rivela addirittura favorevole

all'appellante, per lo meno dopo il 9 maggio 2018. La convenuta si duole anche

della mancata indicizzazione dei contributi alimentari a carico dell'attore. Sta

di fatto che il mancato adeguamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo

dall'anno 2011 non ha comportato finora alcun pregiudizio per S__________, l'indice

di riferimento essendosi evoluto negativamente in questi anni, come dimostrano

i fabbisogni medi esposti nella nota tabella di Zurigo per gli anni dal 2012 al

2016.

Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso, fermo

restando che, dovesse modificarsi la tendenza testé accennata, nulla impedirà

alla convenuta di chiedere l'adeguamento del contributo alimentare, conformemente

a quanto stabilito nella sentenza di divorzio e nel primo giudizio di modifica.

14.

Per concludere la

convenuta lamenta che il Pretore aggiunto non si sia pronunciato sulla richiesta

di partecipazione dell'attore alle spese straordinarie per S__________, che

chiede di fissare in ragione di tre quarti (dopo che nell'allegato conclusivo

aveva instato per la metà:). Per tacere del fatto però che la richiesta esula

dall'oggetto della lite, AP 1 non poteva – come riconosce lei medesima –

formulare una domanda “forfetaria e aprioristica” per

fondare una pretesa sull'art. 286 cpv. 3 CC. Né essa spiega quali

sarebbero le particolarità del caso che giustificherebbero di scostarsi dal

principio invalso per cui il genitore affidatario deve rivolgersi, in caso di disaccordo,

al giudice per ottenere una somma precisa a copertura di esigenze documentate e

quantificate secondo le concrete possibilità di entrambi i genitori (I CCA, sentenza

inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, consid. 9b con riferimenti). Al

riguardo l'appello denota una totale

carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) e vede la

sua sorte segnata.

15.

Le spese dell'attuale

decisione seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

per osservazioni alla controparte, cui non ha cagionato spese. Quanto alla

richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, essa non può

trovare accoglimento. Seppure si tenesse conto delle spese di aiuto domestico (consid.

8f), l'istante fruirebbe ancora infatti di un margine disponibile di fr.

1760.

– mensili (consid. 7 e consid. 8e a 8f). Dovendosi essa fare carico

di fr. 755.– mensili per il fabbisogno di S__________ (consid. 12f), le rimarrebbero

pur sempre fr. 1000.– mensili con i quali poter coprire

verosimilmente i costi del processo in appello

nel giro di un anno (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine).

16.

Per quanto attiene ai

rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), dandosi il caso spetterà all'appellante rendere verosimile

davanti al Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di

fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

II. Le spese

processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante.

III. La richiesta

di gratuito patrocinio è respinta.

IV. Notificazione:

avv. dott.;

avv. dott..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).