11.2016.94
Divisione ereditaria, mutazione dell'azione in corso di causa
1 marzo 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.94
Lugano
1 marzo 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OR.2013.3 (divisione
ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 18 gennaio 2013 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 14 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 3 agosto 2016;
Ritenuto
in fatto: A. E__________ __________
(1918), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 27 novembre 1989
senza lasciare testamento. Suoi eredi erano la moglie B__________ __________
(1924) con i figli AO 1 (1952), D__________ __________ (1955) e AP 1 (1965). L'11
ottobre 1998 è deceduta anche B__________ __________, che ha lasciato i medesimi
eredi del marito. Costoro hanno rinunciato alla successione, che è stata
dichiarata giacente. Quanto alla successione fu __________, in un contratto di
divisione parziale D__________ __________ è stato tacitato per quanto di sua
spettanza ed è stato estromesso dalla comunione ereditaria, tra i cui beni
ancora indivisi figuravano le quota di comproprietà di 2/6 della particella n. 2326 RFD di __________,
di 2/16 della particella n. 5027 RFD
di __________ e di 6/60 della particella n. 2070
RFD di __________, così come la particella n. 3259 RFD di __________, su cui sorge una casa d'abitazione di due appartamenti.
B. L'8 agosto 2012 AO 1 si
è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo un
tentativo di conciliazione per essere autorizzata a promuovere causa nei
confronti di AP 1 con le seguenti richieste di giudizio:
2.1 È ordinata la divisione ereditaria della
successione residua del defunto E__________ __________, già in __________.
2.2 A notaio divisore è designato il notaio… in …
.
2.3. La procedura divisione sarà svolta seguendo i
criteri del vCPC ticinese. Le spese
divisione saranno anticipate dalle parti per metà ciascuno.
Decaduto
infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha rilasciato all'istante
il 18 ottobre 2012 l'autorizzazione
ad agire per far valere “la pretesa non conciliata
riguardante la divisione ereditaria relativa alla successione del defunto padre
E__________ __________, e meglio come all'istanza di conciliazione di cui al presente
incarto” (inc. CM.2012.67).
C. AO 1 ha promosso il
18 gennaio 2013 davanti al medesimo Pretore un'azione di divisione, chiedendo il
riparto della successione in natura “attenendosi ai criteri indicati alla cifra
7 della petizione, con conguaglio in contanti in favore dell'attrice secondo
stima peritale e computo a carico della convenuta dell'importo spettante
all'attrice per spese anticipate alla successione secondo cifra 3 di petizione
con relativa riserva di aggiornamento”. Subordinatamente essa ha chiesto la
divisione mediante vendita all'asta di tutti i fondi e riparto a metà del
ricavo netto. In via ancor più subordinata essa ha postulato la divisione
ereditaria secondo la vecchia procedura civile cantonale, con designazione di un
notaio divisore. Su istanza dell'attrice, il Pretore aggiunto ha sospeso la
causa il 31 gennaio 2013 in vista di trattative. Il 10 febbraio 2015 AO 1 ha sollecitato
la riattivazione della procedura, comunicando al Pretore aggiunto che le parti
si erano intese sulla destinazione degli immobili a __________ e ad __________,
di modo che l'azione si limitava ormai alla divisione della particella n. 3259
RFD di __________, di cui ha chiesto la vendita ai pubblici incanti. L'11
febbraio 2015 il Pretore aggiunto ha riattivato il procedimento. Invitata a presentare
una risposta, AP 1 non ha reagito. La causa è poi stata nuovamente sospesa dal
29 settembre 2015 al 26 gennaio 2016.
D. Alle prime arringhe del
3 marzo 2016 le parti non hanno offerto altre prove e hanno rinunciato alle
arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 18
aprile 2016 l'attrice ha confermato le domande iniziali, precisando quanto segue:
La divisione del residuo unico bene part. 3259 RFD __________
è attuata mediante asta pubblica, senza piede d'asta, e riparto a metà del
ricavo netto risultante dalla vendita, dedotti i tributi pubblici, la TUI e le
spese d'incanto non recuperabili dall'aggiudicatario.
§
Le modalità d'asta saranno decise dal Pretore, il quale dirigerà egli stesso
le operazioni o darà eventualmente incarico ad un notaio indicando come procedere.
§§
Le parti non avranno un diritto di prelazione verso i terzi e nessun
diritto d'uso opponibile all'aggiudicatario.
§§§
Il Giudice ordina l'utilizzo del ricavo netto della vendita all'asta come segue:
1. Dalla metà di spettanza dell'attrice
vanno dedotti fr. 75 000.– corrispondenti alla sua quota di debito
ipotecario, oltre interessi e accessori, per rimborso della banca creditrice.
2. Dalla metà di spettanza della
convenuta AP 1 vanno dedotti fr. 475 000.– corrispondenti alla sua quota di debito
ipotecario, oltre interessi e accessori, per rimborso della banca creditrice.
3. Inoltre dalla metà spettante a AP 1
va dedotta la rifusione della somma di fr. 19 555.45 oltre interessi al 5%
dal 1° gennaio 2013 a conguaglio di spese di gestione anticipate.
Nel
proprio allegato del 18 aprile 2016 la convenuta ha instato semplicemente per la
divisione ereditaria, chiedendo che per tutte le operazioni necessarie fosse designato
un notaio divisore.
E. Statuendo con sentenza
del 3 agosto 2016, il Pretore aggiunto ha ordinato la vendita ai pubblici
incanti della particella n. 3259 RFD di __________, ha incaricato il notaio __________
__________ di organizzare l'asta, fissandone le condizioni,
e di ripartire il ricavo tra le eredi “come indicato nei considerandi”. Le spese
processuali di complessivi fr. 15 000.–,
oltre a quelle di fr. 3180.– per la procedura di conciliazione, sono state poste
a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 9000.– per ripetibili
di entrambe le procedure.
F. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 settembre
2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respingere
la petizione e ordinare la divisione dell'eredità come da lei chiesto nel
memoriale conclusivo. Nelle sue osservazioni del 2 novembre 2016 AO 1 propone
di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le sentenze emanate
dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili
entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una
controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale requisito è pacificamente dato
nella fattispecie, il Pretore avendo fissato il valore litigioso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.– (sentenza impugnata, consid. 13). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata
è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 4
agosto 2016. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15
agosto 2016 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 14 settembre 2016 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello
in esame è dunque ricevibile.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che, non avendo la
convenuta presentato un memoriale di risposta, le allegazioni di fatto dell'attrice
andassero “considerate come non contestate” e potessero “essere poste a
fondamento della decisione”. Egli ha constatato poi una discrepanza tra le
domande della petizione e quelle dell'istanza di conciliazione, nelle quali l'attrice
non postulava la vendita all'asta dell'immobile a __________, ma ha reputato
che una mutazione dell'azione fosse ammissibile, le domande di petizione avendo
“incontestabilmente un nesso materiale con la pretesa sottoposta al tentativo
di conciliazione” e dovendo essere giudicate secondo la medesima procedura.
Nel merito il Pretore aggiunto
ha richiamato le norme che regolano una divisione ereditaria e ha riassunto le contrapposte
posizioni delle parti, rilevando che “di fatto” la convenuta non si opponeva
alla divisione dell'unico bene rimasto in comunione, ma contestava il modo
della divisione. Egli ha escluso però che l'immobile potesse essere diviso in
natura, una proprietà per piani non potendo essere costituita contro la volontà
di un erede, così come ha scartato una licitazione tra eredi, le differenti disponibilità
finanziarie delle parti precludendo alla convenuta la possibilità di
aggiudicarsi l'immobile. Ha ordinato così la vendita del bene ai pubblici
incanti, affidandola a un notaio, tenuto ad allestire un capitolato d'asta in
cui si escludesse – tra l'altro – un diritto di prelazione verso terzi e un
diritto d'uso opponibile all'aggiudicatario. Quanto alla ripartizione del
ricavo, oltre alla deduzione dei debiti ipotecari e delle spese, egli ha riconosciuto
all'attrice una pretesa di fr. 19 555.45 nei
confronti della convenuta, pretesa che non necessitava di essere ulteriormente
comprovata, stante la preclusione di quest'ultima.
3. L'appellante ribadisce
che l'autorizzazione ad agire non legittimava l'attrice nella fattispecie a introdurre
un'azione di divisione con richieste di giudizio che prevedessero modi di
riparto diversi rispetto a quelli previsti nell'istanza di conciliazione. In tale
istanza – prosegue la convenuta – AO 1 aveva chiesto di attuare la divisione
secondo la procedura disciplinata dalla vecchia procedura civile cantonale, facendo
capo cioè a un notaio divisore. Per di più, la richiesta di liquidare la
successione mediante asta pubblica è stata prospettata nella petizione unicamente
in via subordinata, salvo diventare l'unica domanda nella richiesta di riattivazione
della procedura del 10 febbraio 2015. Poco importa dunque, secondo la convenuta,
che in concreto si dessero i requisiti per mutare l'azione a norma dell'art. 227
CPC, la richiesta di vendita all'asta pubblica essendo già di per sé irricevibile.
a) La
validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'autorità di conciliazione
è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio, anche perché
l'autorizzazione come tale non è impugnabile. Incombe al giudice competente dinanzi
al quale l'azione dev'essere introdotta nel termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC
verificare la validità della medesima. Ora, per essere valida l'autorizzazione
deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione.
L'oggetto litigioso è quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte
durante l'udienza di conciliazione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC (RtiD
I-2016 pag. 682 consid. 5a con rinvii; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 18 ad art. 209; Egli in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 5 ad
art. 209).
b) In
concreto AO 1 ha formulato nell'istanza di conciliazione del 17 giugno 2011 le
seguenti domande:
2.1 È ordinata la divisione ereditaria della successione residua del defunto E__________
__________, già in __________.
2.2 A notaio divisore è designato il notaio…
in … .
2.3 La procedura divisione sarà svolta seguendo i criteri del vCPC ticinese.
Decaduto
infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha rilasciato il 18 ottobre
2012 a AO 1 l'autorizzazione di far valere “la pretesa non conciliata riguardante
la divisione ereditaria relativa alla successione del defunto padre E__________
__________, e meglio come all'istanza di conciliazione di cui al presente incarto”
(inc. CM.2012.67).
Con
la petizione del 18 gennaio 2013 l'attrice ha chiesto che fosse “ordinata ed eseguita
la divisione ereditaria”, da attuarsi in via principale “mediante divisione
reale”, ovvero per quel che riguarda l'immobile di __________ con la
costituzione di una proprietà per piani, in via subordinata “mediante asta
pubblica di tutti i fondi e riparto a metà del ricavo netto” e in via ancora
più subordinata mediante designazione di un notaio divisore e applicazione della
procedura del CPC ticinese. In un secondo tempo, dopo che le eredi si erano
intese sulla destinazione degli immobili a __________ e ad __________,
l'attrice ha limitato la richiesta di divisione al fondo di __________, di cui
ha postulato la vendita all'asta pubblica poiché “AP 1 non è in grado di
autofinanziarsi per la prevista sua unità PPP e/o di ottenere crediti ipotecari
sulla stessa” (lettera del 10 febbraio 2015).
c) Visto
quanto precede, è indubbio che rispetto alle domande di conciliazione quelle di
petizione divergono. La procedura di divisione secondo il vecchio CPC ticinese
era infatti un rito in parte non contenzioso, nel cui ambito il notaio
conduceva le operazioni divisionali in veste di ausiliario del giudice, mentre
il giudice si limitava ad accertare che il richiedente avesse la qualità di
erede, ordinava la divisione e risolveva le contestazioni tra gli eredi che non
potessero essere appianate dal notaio stesso (art. 475 segg. CPC ticinese in
vigore fino al 31 dicembre 2010; v. RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3). Nel
nuovo Codice il processo di divisione è riunito – di per sé – nelle mani del giudice,
il quale dirige l'insieme delle operazioni, anche se ciò non impedisce al
giudice di far capo ad ausiliari.
Sta di fatto
che nell'appello AP 1 si limita a censurare la difformità delle richieste di
giudizio, ma non si confronta con
l'argomentazione del Pretore aggiunto, il quale ha giustificato la
modifica fondandola sull'art. 227 CPC che regola la mutazione dell'azione (sopra
consid. a; cfr. inoltre sentenza del Tribunale federale 5A_588/2015 del 9
febbraio 2016, consid, 4.3.1 con rinvio a Tappy
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 14 ad art. 221; Killias in: Berner Kommentar,
Schweizerische
ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 19 ad art. 227; Leuenberger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 25 ad art. 227; v. anche Naegeli/Mayhall
in: Oberhammer [curatore],
Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 21 ad art. 227 e Schweizer in: CPC commenté, op. cit.,
n. 13 ad art. 227). E per sostanziare una
censura di appello non basta affermare apoditticamente, di “non condividere
l'opinione del primo giudice”, ma occorre spiegare perché
tale opinione sarebbe erronea, ciò che nel caso specifico fa completo difetto.
Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito
l'appello si rivela finanche irricevibile (sulle esigenze di motivazione: sentenza del Tribunale federale
4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52).
d) Non
si disconosce che il giudice esamina d'ufficio i presupposti processuali (DTF
140 III 74 consid. 5, 139 III 275 consid. 2.1), compresa la questione di sapere
se un'autorizzazione ad agire verta sul medesimo oggetto della petizione (sentenza del Tribunale federale 4A_266/2016 del 25 luglio
2016, consid. 3). Ove una causa, tuttavia, segua il suo corso senza che
il giudice abbia approfondito il presupposto e la parte convenuta nulla obietti,
il principio della buona fede impedisce di dichiarare l'azione inammissibile per
tale motivo (Bohnet in: CPC
commenté, op. cit., n. 68 ad art. 59 e n. 12 ad art. 60; Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
op.
cit., n. 18 ad art. 60; v. anche Trezzini,
op. cit., n. 6 ad art. 60). Nel caso specifico la convenuta non ha presentato alcun
memoriale di risposta. In corso di causa le parti hanno poi trovato un'intesa
sulla divisione di tre (dei quattro) immobili che rientravano nel compendio
ereditario e la procedura è proseguita senza contestazioni. Soltanto nel
memoriale conclusivo la convenuta ha sollevato il vizio citato, più di tre anni
dopo l'inizio della causa. A quel momento tuttavia l'azione non poteva più
essere dichiarata irricevibile per quel motivo. In proposito l'appello è
destinato così all'insuccesso.
4. L'appellante
sostiene che il Pretore aggiunto non poteva ordinare la vendita ai pubblici
incanti del fondo a __________ “basandosi unicamente sulle semplici affermazione
della controparte, secondo cui sarebbe impossibile una divisione reale
mediante costituzione di una proprietà per piani”. Essa fa valere che nessuna
perizia è stata assunta sulla fattibilità di una proprietà per piani né
sull'effettivo valore delle due possibili unità condominiali né su eventuali
altre pretese. A ragione l'appellante sottolinea che i beni di una successione devono
essere suddivisi in natura ogni qual volta ciò sia possibile, anziché essere venduti
ad aste pubbliche o private (DTF 143 III 429 consid. 4.4, 137 III 10 consid.
2.1). Ciò presuppone nondimeno che i beni in questione possano essere
frazionati in tante parti – o lotti – quanto siano gli eredi (DTF 143 III 429
consid. 4.4, 137 III 10 consid. 2.1; v. anche Steinauer,
Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 645 n. 1268; Schaufelberger/Keller Luscher in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 4 ad art. 610; Spahr in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 1 ad
art. 610). Beni che, divisi in natura, perderebbero considerevolmente di valore
vanno posti in vendita, a meno che possano essere compresi in un unico lotto
(art. 612 cpv. 2 CC) o che gli eredi si accordino diversamente (I CCA,
sentenza inc. 11.2011.40 del 21 gennaio 2013, consid. 6 con rinvii).
In concreto, come si è
visto, rimane da dividere unicamente la particella n. 3259 RFD di __________ (853 m²), su cui sorge una casa d'abitazione
di due appartamenti. Questa dovrebbe costituire per principio un unico lotto. Nessun
erede però ne ha chiesto l'attribuzione. D'altro lato nemmeno la convenuta
pretende che il fondo possa essere frazionato in due particelle senza subire un
pesante deprezzamento. Quanto alla costituzione di una proprietà per piani, è
possibile che l'immobile possa essere assoggettato a tale regime. Comunque sia,
contrariamente all'opinione dell'appellante, il Pretore non ha scartato quella
possibilità in base alle sole affermazioni dell'attrice, ma anche perché in
mancanza di una concorde volontà degli eredi il giudice non può ordinare tale modo
di divisione. Come mai simile conclusione, conforme alla giurisprudenza e alla
dottrina maggioritaria (RtiD I-2009 pag. 637 con rinvio a DTF 94 II 239 consid.
5; Steinauer, op. cit., pag. 645
n. 1268; Schaufelberger/Keller
Luscher, op. cit., n. 8 ad
art. 612; Weibel, op. cit.,
n. 10 ad art. 612 CC; Wolf/ Eggel
in: Berner Kommentar, edizione 2014, n. 10 ad art. 612 CC; Spahr, op. cit., n. 16 ad art. 612 CC) sarebbe
erronea o criticabile, l'appellante non spiega. In circostanze del genere l'assunzione
di una perizia sulla fattibilità di una proprietà per piani appariva superflua,
AP 1 non contestando che per finire la sorella avesse rinunciato ad accomodarsi
di una simile evenienza. Anche al riguardo l'appello manca perciò di buon
diritto.
5. Al Pretore aggiunto
l'appellante rimprovera di avere invitato il notaio incaricato di organizzare i
pubblici incanti a dedurre dalla spettanza di lei fr. 19 555.45, destinandoli all'attrice per la rifusione di anticipi
destinati a spese della comunione ereditaria. Essa non contesta di non avere
risposto alla petizione, ma ripete che ciò non esonerava la sorella dal dimostrare
le proprie allegazioni né comportava per costei un alleggerimento dell'onere
probatorio. Così argomentando, essa sorvola tuttavia sull'opinione del Pretore aggiunto,
secondo cui, dandosi la mancata presentazione di un memoriale di risposta, i
fatti addotti nella petizione si ritenevano incontestati (cfr. Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 223; Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 223
CPC; Tappy, op. cit., n. 9 ad
art. 223 CPC; Killias, op. cit., n.
12 ad art. 223 CPC; Naegeli/Richers in:
Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 223). E in
mancanza di contestazioni il conteggio allestito dall'attrice (doc. G) non
doveva essere ulteriormente comprovato. Ancora una volta l'appello si rivela perciò
carente di motivazione.
Né il Pretore aggiunto può
essere biasimato per non avere raccolto prove d'ufficio, le allegazioni
dell'attrice circa gli anticipi da lei affrontati per spese della comunione
ereditaria non insinuando “notevoli dubbi” di veridicità (art. 153 cpv. 2 CPC),
tanto meno ove si pensi che tra le parti erano in corso trattative per l'allestimento
di conteggi sulle spese sostenute dagli eredi in relazione all'immobile di __________
(doc. L e M). D'altro lato il Pretore aggiunto non era tenuto a promuovere
indagini da sé, un'azione di divisione essendo retta dal principio attitatorio
(art. 55 cpv. 1 CPC; Bohnet,
Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 38 n. 20 con
rinvii). Ne segue che, comunque si esamini la doglianza
della convenuta, la sentenza impugnata resiste alla critica.
6. L'appellante deplora
che il primo giudice abbia invitato il notaio a escludere nel capitolato d'asta
qualsiasi diritto di prelazione verso terzi e qualsiasi diritto d'uso opponibile
a un aggiudicatario “in quanto tali richieste sono state formulate [dall'attrice]
unicamente in sede di conclusioni”. Già nella petizione però l'attrice aveva enunciato,
seppure nei motivi cui rinviava la richiesta di giudizio n. 3, le richieste di
escludere diritti di prelazione verso terzi e l'opponibilità di diritti d'uso all'aggiudicatario
(pag. 7). A parte ciò, l'appellante non contesta che, dandosi disaccordo tra
eredi, il giudice debba precisare il modo della divisione, e in particolare le
condizioni di un incanto (Wolf/Eggel,
op. cit., n. 54 ad art. 612 CC; Schaufelberger/Keller
Luscher, op. cit., n. 14 ad art.
612 CC; Weibel, op. cit., n. 24 e
26 ad art. 612 CC). Né l'interessata pretende che il primo giudice non potesse impartire
direttive al notaio sul contenuto del capitolato d'asta. Una volta di più l'operato
del Pretore aggiunto sfugge dunque a censura.
7. L'appellante chiede infine
che, indipendentemente da quanto precede, il dispositivo di primo grado sulle
spese giudiziarie sia modificato nel senso di suddividere gli oneri processuali
tra le parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, non
potendosi “ritenere che essa sia stata tanto soccombente davanti al primo
giudice”. La rivendicazione è tuttavia puramente generica. L'interessata non
illustra perché la valutazione del Pretore aggiunto, secondo cui sulle questioni
rimaste litigiose la convenuta risultava acquiescente in merito al principio
della divisione e pressoché del tutto soccombente circa il modo di esecuzione,
sarebbe censurabile. Men che meno essa spiega perché “il non essere stata tanto
soccombente” giustificherebbe la chiave di riparto da lei prospettata. Anche su
quest'ultimo punto l'appello cade pertanto nel vuoto.
8. Le spese del
giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni
per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
9. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso raggiunge ampiamente in concreto la soglia di
fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 5000.– per
ripetibili.
3. Notificazione:
– avv.
–
avv.
– avv.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).