11.2016.95
Inimpugnabilità di decisioni superprovvisionali
3 ottobre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.95
Lugano
3 ottobre 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2016.39 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 28 luglio 2016 da
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 14 settembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 7 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 novembre
2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il
divorzio tra AP 1 (1972) e AO 1 (1969), omologando una convenzione in cui i
coniugi prevedevano – tra l'altro – l'affidamento della figlia G__________ (nata
il 21 marzo 2006) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e
la regolamentazione del diritto di visita del padre, il quale si impegnava a
versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1000.– mensili, assegno familiare
non compreso.
B. Il 28 luglio 2016 AP 1 si è rivolto
al Pretore per ottenere – già in via cautelare – che l'autorità parentale sulla
figlia sia attribuita congiuntamente a entrambi i genitori, che AO 1 rispetti determinate
norme sul diritto di visita paterno e che il contributo alimentare per la figlia
sia ridotto a fr. 400.– mensili. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del
7 settembre 2016, durante la quale non è riuscito a conciliarle, sicché ha assegnato
alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.
Fatti
I genitori hanno raggiunto nondimeno un “accordo cautelare limitatamente al periodo
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016” in virtù del quale il contributo
alimentare per G__________ è stato ridotto a fr. 700.– mensili, assegno
familiare non compreso. Approvato l'accordo, il Pretore ha citato le parti a una
successiva udienza del 10 gennaio 2017 “per incombenti”. Prima di chiudere la seduta, nondimeno, egli ha decretato
a verbale il blocco cautelare di un conto bancario intestato a AP 1 presso __________ a __________ fino a concorrenza
di fr. 50 000.–.
C. Contro il blocco cautelare del
conto bancario AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre
2016 nel quale chiede di annullare il decreto in questione. L'appello non è
stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono
emanati, anche nelle cause relative alla modifica di sentenze di divorzio, con
la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC). Se sono stati adottati senza
sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), tali decreti non sono impugnabili
(DTF 137 III 417, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se sono
stati adottati invece dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, anche solo per scritto (art. 265 cpv. 2
CPC), essi sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), quantunque il
procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 139 III 88 consid.
1.1
). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali,
ad ogni modo,
l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, vista l'entità della
somma colpita dal blocco, tale requisito è manifestamente dato.
2.
Nel decreto in esame il
Pretore ha rilevato che AP 1 sostiene di conseguire un reddito da attività indipendente
di circa fr. 1500.– mensili, di essersi disiscritto volontariamente dai
ruoli della disoccupazione e di essere titolare di un conto presso il __________
a __________ con un saldo di fr. 100 000.–.
Accertato ciò, egli ha ordinato in virtù del principio inquisitorio illimitato
e dell'art. 178 CC il
blocco di tale conto per l'ammontare di
fr. 50 000.–. AP 1 censura simile provvedimento, dando per certa
l'appellabilità del decreto cautelare poiché emesso “dopo discussione”. In
realtà la ricevibilità del rimedio giuridico merita più attenta disamina.
3.
Che all'udienza del 7
settembre 2016 le parti non abbiano raggiunto un'intesa sul merito del litigio
è vero. Che “dopo discussione” esse abbiano trovato un accordo cautelare volto
alla riduzione del contributo alimentare per un lasso di tempo limitato è altrettanto
vero. Non risulta per contro che il blocco cautelare sia stato preceduto da un
contraddittorio. Dal verbale emerge se mai che il provvedimento si deve a
un'iniziativa del Pretore, il quale ha statuito in coda all'udienza, finanche
dopo avere indetto
l'udienza successiva. Di
discussioni al proposito non v'è traccia. Nelle circostanze descritte il
decreto cautelare non può ritenersi impugnabile. L'appellabilità presuppone che
le parti abbiano avuto modo di esprimersi. Che poi il decreto impugnato sia meramente
“intermedio” e non ponga termine al procedimento cautelare poco importa (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Essenziale è che i contendenti abbiano
potuto determinarsi. Tale non è il caso nella fattispecie, tanto meno nelle
intenzioni del Pretore, ove si pensi che il provvedimento non è neppure munito dell'indicazione
dei rimedi giuridici. La decisione appellata configura in realtà un decreto
“superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 CPC (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.90 dell'11 novembre 2015, consid. 3), per altro privo
di motivazione (salvo l'accertamento circa l'esistenza del noto conto
bancario), sicché questa Camera non sarebbe nemmeno in grado di sindacarne la
fondatezza. Introdotto contro una decisione non suscettiva di ricorso, il
rimedio giuridico di AP 1 va pertanto dichiarato irricevibile.
4.
Le spese della decisione
odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono
ripetibili alla convenuta, che non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 250.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).