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Decisione

11.2016.95

Inimpugnabilità di decisioni superprovvisionali

3 ottobre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori hanno raggiunto nondimeno un “accordo cautelare limitatamente al periodo

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016” in virtù del quale il contributo

alimentare per G__________ è stato ridotto a fr. 700.– mensili, assegno

familiare non compreso. Approvato l'accordo, il Pretore ha citato le parti a una

successiva udienza del 10 gennaio 2017 “per incombenti”. Prima di chiudere la seduta, nondimeno, egli ha decretato

a verbale il blocco cautelare di un conto bancario intestato a AP 1 presso __________ a __________ fino a concorrenza

di fr. 50 000.–.

C. Contro il blocco cautelare del

conto bancario AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 settembre

2016 nel quale chiede di annullare il decreto in questione. L'appello non è

stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti cautelari sono

emanati, anche nelle cause relative alla modifica di sentenze di divorzio, con

la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC). Se sono stati adottati senza

sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), tali decreti non sono im­pugnabili

(DTF 137 III 417, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se sono

stati adottati invece dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, anche solo per scritto (art. 265 cpv. 2

CPC), essi sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC), quantunque il

procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 139 III 88 consid.

1.1

). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali,

ad ogni modo,

l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, vista l'entità della

somma colpita dal blocco, tale requisito è manifestamente dato.

2.

Nel decreto in esame il

Pretore ha rilevato che AP 1 sostiene di conseguire un reddito da attività indipendente

di circa fr. 1500.– mensili, di essersi disiscritto volontariamente dai

ruoli della disoccupazione e di essere titolare di un conto presso il __________

a __________ con un saldo di fr. 100 000.–.

Accertato ciò, egli ha ordinato in virtù del principio inquisitorio illimitato

e del­l'art. 178 CC il

blocco di tale conto per l'ammontare di

fr. 50 000.–. AP 1 censura simile provvedimento, dando per certa

l'appellabilità del decreto cautelare poiché emesso “dopo discussione”. In

realtà la ricevibilità del rimedio giuridico merita più attenta disamina.

3.

Che all'udienza del 7

settembre 2016 le parti non abbiano raggiunto un'intesa sul merito del litigio

è vero. Che “dopo discussione” esse abbiano trovato un accordo cautelare volto

alla riduzione del contributo alimentare per un lasso di tempo limitato è altrettanto

vero. Non risulta per contro che il blocco cautelare sia stato preceduto da un

contraddittorio. Dal verbale emerge se mai che il provvedimento si deve a

un'iniziativa del Pretore, il quale ha statuito in coda all'udienza, finanche

dopo avere indetto

l'udienza successiva. Di

discussioni al proposito non v'è traccia. Nelle circostanze descritte il

decreto cautelare non può ritenersi impugnabile. L'appellabilità presuppone che

le parti abbiano avuto modo di esprimersi. Che poi il decreto impugnato sia meramente

“intermedio” e non ponga termine al procedimento cautelare poco importa (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Essenziale è che i contendenti abbiano

potuto determinarsi. Tale non è il caso nella fattispecie, tanto meno nelle

intenzioni del Pretore, ove si pensi che il provvedimento non è neppure munito dell'indicazione

dei rimedi giuridici. La decisione appellata configura in realtà un decreto

“superprovvisionale” nel senso del­l'art. 265 CPC (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.90 dell'11 novembre 2015, consid. 3), per altro privo

di motivazione (salvo l'accertamento circa l'esistenza del noto conto

bancario), sicché questa Camera non sarebbe nemmeno in grado di sindacarne la

fondatezza. Introdotto contro una decisione non suscettiva di ricorso, il

rimedio giuridico di AP 1 va pertanto dichiarato irricevibile.

4.

Le spese della decisione

odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono

ripetibili alla convenuta, che non è stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 250.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).