11.2016.96
Qualità di erede del riservatario pretermesso
10 marzo 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2016.96
11.2016.101
Lugano
10 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2016.2 (azione
creditoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con
petizione del 24 febbraio 2016 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1 ()
AO 2 ()
AO 3 () e
AO 4 ()
(patrocinati
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 12 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 14 luglio 2016 (inc. 11.2016.96) e sulla richiesta di gratuito patrocinio da
lei presentata il 27 settembre 2016 (inc. 11.2016.101);
Ritenuto
in fatto: A. Ottenuta il 10 novembre 2015 l'autorizzazione
ad agire, il 24 febbraio 2016 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud contro AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, membri della comunione
ereditaria fu G__________, postulando, previo conferimento del gratuito
patrocinio, la condanna di questi ultimi al pagamento di fr. 1 420 000.– con
interessi al 5% (fr. 194.52 giornalieri) dal 7 gennaio 2011 per un credito vantato
nei confronti di G__________, deceduto il 29 febbraio 2012, derivante da una
compravendita di valuta estera. Nella loro risposta del 2 giugno 2016 i
convenuti hanno proposto di respingere la petizione, AO 2, AO 3 e AO 4 chiedendo
preliminarmente di essere dimessi dalla lite. I convenuti hanno contestato
inoltre la competenza per territorio e per materia del Pretore, facendo valere dipoi
la prescrizione della pretesa. Infine essi hanno proposto che qualora non fosse
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, l'attrice prestasse una cauzione di
fr. 30 000.– per ripetibili. All'udienza
del 7 luglio 2016, indetta per il contraddittorio sulle eccezioni, l'attrice ha
riaffermato le sue domande, mentre i convenuti hanno ribadito le loro posizioni.
B. Con decisione del 14 luglio
2016 il Pretore ha respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, ma ha
accertato la carente legittimazione passiva di AO 2, AO 3 e AO 4, respingendo
di conseguenza l'azione nei loro confronti. Le spese processuali di fr. 2000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. L'attrice è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. L'istanza
volta al deposito di una cauzione per ripetibili è stata respinta.
C. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 settembre 2016 in
cui conclude per la riforma del giudizio impugnato nel senso di accertare la legittimazione
passiva di AO 2, AO 3 e AO 4. Il 27
settembre 2016 essa ha sollecitato altresì il beneficio del gratuito patrocinio
con effetto retroattivo dal 22 luglio 2016. L'appello non è stato
comunicato ai convenuti per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato la mancata legittimazione passiva di
AO 2, AO 3 e AO 4, sicché ha respinto la petizione nella misura in cui
era diretta contro di loro. Nei confronti dei tre litisconsorti la decisione ha posto fine così al processo, la causa continuando
nei riguardi della sola AO 1 (“decisione parziale”: RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c
consid. 1a con rinvio a: Jeandin
in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 8 ad art. 308; v. anche FF 2006 pag.
6716.
a metà). Tale sentenza era impugnabile con appello, trattandosi di
procedura ordinaria, entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC). Davanti al Pretore in effetti il valore litigioso raggiungeva
ampiamente fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), visto l'ammontare
del credito controverso. Quanto alla tempestività
dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice
il 22 luglio 2016, ma il termine di
ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2016 (compresi) in
virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 13 settembre 2016
(data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Per quel che riguarda la legittimazione
passiva di AO 2, AO 3 e AO 4, figli di G__________ (deceduto il 29 febbraio
2012), il Pretore ha accertato che con testamento olografo del 20 gennaio 2012
il de cuius aveva istituito sua unica erede la moglie AO 1 e che i figli
avevano rinunciato il 13 aprile 2012 a qualsiasi azione di riduzione,
acquiescendo incondizionatamente alla volontà del testatore. Ne ha desunto, il primo
giudice, che solo AO 1 ha diritto alla successione e che essa sola risponde dei
debiti del defunto. Onde il rigetto dell'azione creditoria nei confronti di AO
2, AO 3 e AO 4.
3.
L'appellante fa valere anzitutto
che la legittimazione pertiene al merito, mentre il Pretore avrebbe deciso la
questione alla stregua di un presupposto processuale, il che costituirebbe una
violazione del diritto federale. A torto. Non che la legittimazione sia un
presupposto processuale. È pacificamente un presupposto di merito che
dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367
consid. 2.1; RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2 con rimando) e il cui difetto comporta
il rigetto dell'azione (DTF 139 III 507 consid. 1.2; 130 III 424 consid. 3.1
con rinvii). Nemmeno il Pretore tuttavia ha adombrato il contrario. Premesso
ciò, secondo l'art. 125 lett. a CPC il giudice può, per semplificare il processo,
limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni la cui mancanza può
mettere immediatamente fine alla lite, tra cui – appunto – la legittimazione
delle parti (Bohnet in: CPC commenté,
Basilea 2011, n. 5 ad art. 125; Gschwind/Bornatico
in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 7 ad art. 125; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 ad art. 125; Affentrager
in: Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 6 ad art. 125). Contrariamente a
quanto sembra credere l'appellante, una limitazione del procedimento a norma
dell'art. 125 lett. a CPC non è ammissibile per il solo esame dei presupposti
processuali. Al proposito l'appello risulta manifestamente privo di
consistenza.
4.
Per l'appellante l'interpretazione
del Pretore circa il testamento olografo e l'acquiescenza dei figli alla
volontà del defunto “non regge a un'indagine logica”. A suo dire, avessero
rinunciato al ruolo di eredi, i figli non avrebbero rinunciato tuttavia “a ogni
azione di riduzione che possa loro competere”. Per di più, il primo giudice non
ha analizzato “la rilevanza di eventuali anticipi ereditari”. Inoltre, le conclusioni
giuridiche tratte dal Pretore si fonderebbero erroneamente sul diritto svizzero
anziché su quello italiano.
a) Nella fattispecie AP 1 ha promosso un'azione
creditoria nei confronti di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, asseriti membri della comunione
ereditaria fu G__________, per un preteso credito verso il de cuius. Si
conviene che sapere chi siano gli eredi fu G__________, cittadino italiano con
ultimo domicilio a __________ e ivi deceduto il 29 febbraio 2012 (doc. 2), è
una questione disciplinata dalla legge nazionale dell'ereditando, ovvero dall'ordinamento
italiano (art. 91 cpv. 1 LDIP). Se non che, come nel diritto svizzero (v. RtiD
II-2007 pag. 687 n. 25c; v. DTF 139 V 1 consid. 4, 138 III 357 consid.
5), anche nel diritto italiano il discendente legittimario completamente
escluso dalla successione per testamento (“riservatario pretermesso”) non è erede e non è
parte alla comunione ereditaria. Egli non può quindi accettare o rifiutare
la successione a norma dell'art. 519 del Codice civile italiano. Diventa erede
solo in virtù di una sentenza che accolga una sua azione di riduzione (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 3 ad art.
536.
e n. 5 ad art. 564).
b) In
concreto AO 2, AO 4 ed AO 3, accertato che con testamento olografo del 20
gennaio 2012 il padre aveva istituito la moglie AO 1 sua unica erede, hanno
dichiarato con atto notarile del 13 aprile 2012 di “fare piena ed incondizionata
acquiescenza alle disposizioni di ultima volontà del medesimo signor G__________
di cui al citato testamento, rinunciando espressamente
ad ogni azione di riduzione che comunque possa loro competere” (doc. 2).
Essi non hanno così rinunciato all'eredità, ma hanno manifestato, successivamente
alla morte del padre, la volontà di rispettare il contenuto del di lui testamento.
E, come si è detto, il riservatario pretermesso non partecipa alla comunione
ereditaria, né acquisisce la qualità di erede se non ove abbia sperimentato
vittoriosamente l'azione di riduzione. Nel caso in esame non consta che AO 2, AO
4.
ed AO 3 abbiano impugnato il testamento. Non avendo qualità di eredi e non
facendo parte della comunione ereditaria, essi non rispondono perciò per i
debiti del defunto (art. 754 Codice civile italiano). Certo, il diritto italiano
non prevede scadenze entro cui agire in riduzione di liberalità lesive della
porzione legittima, sicché torna applicabile l'ordinario termine decennale (Cian/Trabucchi, Commentario breve al
Codice civile, 10ª edizione, n. III ad art. 457 e n. V all'introduzione
agli art. 553 segg. del Codice civile italiano). Sta di fatto che in concreto i
figli si sono formalmente impegnati a non contestare il testamento, il che
esclude la proponibilità di un'azione di riduzione.
c) Quanto
a eventuali anticipi ereditari evocati dall'appellante, nulla
traspare dagli atti. Tanto meno incombeva al Pretore indagare d'ufficio. Mai prima d'ora, del resto, l'attrice ha
alluso alla questione. Se ne conclude che, presentato
non senza leggerezza, l'appello vede la sua sorte segnata.
5.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1
CPC). L'appello non essendo stato notificato alle controparti per osservazioni,
non si pone problema di ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello
non può essere accolta, dato che sin dall'inizio il ricorso non denotava possibilità
di buon esito (art. 117 lett. b CPC), al punto da non essere nemmeno comunicato
ai convenuti. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui
versa l'attrice si tiene conto, in ogni modo, mitigando sensibilmente gli oneri
processuali.
6.
Quanto ai rimedi giuridici
esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese
processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello
è respinta.
4. Notificazione a:
–
avv.,;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).