11.2016.97
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie determinato in base al cosiddetto metodo del dispendio effettivo
15 febbraio 2018Italiano37 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2016.97
Lugano
15 febbraio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2015.1094 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 9 marzo 2015 da
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 16 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 7 settembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1968) e AO 1
(1967) si sono sposati a Lugano il 28 agosto 1998, adottando la separazione dei
beni. Dal matrimonio sono nati Ja__________ (12 gennaio 2000), Je__________ (25
agosto 2001) e Jo__________ (20 luglio 2006). Il marito è proprietario
dell'albergo di famiglia “C__________” a __________, da lui gestito come ditta
individuale. La moglie ha collaborato, con orari flessibili, all'attività del
marito fino al luglio del 2014. Da allora essa non esercita più alcuna attività
lucrativa. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2014, quando AO 1 ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 89 RFD, proprietà della
moglie) per trasferirsi prima a S__________ e poi a L__________.
B. Il 9 marzo 2015 AP 1 ha
adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a
vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei
figli (riservato un ampio diritto di visita paterno), un contributo alimentare
di fr. 15 750.– mensili per sé, uno di fr. 3096.25 mensili ciascuno per
Ja__________ e Je__________ (assegni familiari compresi) e uno di fr. 2755.– mensili
per Jo__________ (assegni familiari compresi). Con decreto cautelare del
26 marzo 2015 emesso inaudita parte il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita
paterno e ha obbligato il convenuto a “garantire la copertura di tutte le spese
correnti, comprese quelle della scuola privata frequentata dai figli”.
C. Al dibattimento del 14
aprile 2015 il marito ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione
dell'alloggio coniugale alla moglie, all'affidamento dei figli a quest'ultima e
alla disciplina del diritto di visita, ma si è limitato a offrire un contributo
alimentare di fr. 3010.– mensili per la moglie, impegnandosi a prendere a
carico determinati oneri finanziari, un
contributo alimentare di fr. 1788.– mensili per Ja__________, uno di fr.
1711.– mensili per Je__________ e uno di fr. 1312.– mensili per Jo__________ (assegni
familiari compresi), assumendo inoltre il pagamento delle rette scolastiche.
Il Pretore ha ordinato l'ascolto dei figli, avvenuto
nel giugno del 2015 a cura della psicologa __________ G__________.
D. All'udienza del 16
giugno 2015, destinata al seguito del dibattimento, le parti hanno replicato e
duplicato, ribadendo sostanzialmente le rispettive posizioni. Con decreto cautelare
del 19 giugno 2019 il Pretore ha obbligato AO 1 a versare un contributo
alimentare di fr. 7000.– mensili per la
moglie, uno di fr. 1590.– mensili ciascuno per Ja__________ e Je__________
(assegni familiari compresi) e uno di fr. 1215.– mensili per Jo__________ (assegni
familiari compresi), oltre ad assicurare il pagamento delle rette scolastiche.
L'istruttoria si è chiusa il 18 luglio 2016 e le
parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte
del 17 e 22 agosto 2016 in cui ognuno ha confermato essenzialmente il proprio
punto di vista, l'istante precisando nondimeno le richieste di contributo
alimentare in fr. 13 845.– mensili
per sé, in fr. 3243.15 mensili ciascuno per
Ja__________ e Je__________ (assegni familiari compresi) e in fr. 2906.40 mensili
per Jo__________ (assegni familiari compresi), mentre il convenuto ha portato a
fr. 3657.– mensili il contributo alimentare offerto alla moglie.
E. Statuendo con sentenza del 7 settembre 2016, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale
alla moglie (con mobili e suppellettili), ha affidato i figli alla medesima, riservato
un ampio diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare dal marzo del
2015 contributi alimentari di fr. 7095.– mensili per la moglie, di fr. 1940.–
mensili per Ja__________, di fr. 1820.– mensili per Je__________ e di fr.
1825.– mensili per Jo__________, oltre al pagamento delle rette scolastiche, precisando
che “qualora uno dei genitori dovesse percepire gli assegni familiari, i
summenzionati contributi alimentari si ridurranno degli AF”. Le spese
processuali di complessivi fr. 10 000.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16
settembre 2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di aumentare il contributo alimentare per lei a fr. 11 901.80
mensili, quello per Ja__________ a fr.
2724.25 mensili, quello per Je__________ a fr. 2562.52 mensili e quello per Jo__________
a fr. 2108.96 mensili, assegni familiari compresi.
Nelle sue osservazioni del 7 novembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a
protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la
differenza tra il contributo alimentare chiesto dalla sola istante dinanzi al
Pretore (fr. 13 845.– mensili) e l'offerta
del convenuto (fr. 3657.– mensili), contributo di durata incerta e da calcolare
quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv.
2.
CPC; sentenza del Tribunale
federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto
alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice
della moglie l'8 settembre 2016.
Introdotto il 16 settembre 2016 l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
In una lettera del 26
settembre 2016 AP 1 lamenta dinanzi a questa Camera che il marito non ha onorato
la nota professionale di un operatore sanitario, mentre per quanto riguarda le
rette scolastiche egli “paga unicamente la sola cosa esplicita nelle varie
formulazioni”. A sostegno delle doglianze
essa acclude una nota
d'onorario 18 maggio 2015 dell'osteopata __________ J__________, un conteggio della cassa malati __________ del 31 maggio
2015.
e un articolo apparso su una rivista italiana, chiedendo di ordinare al
marito di saldare almeno le prestazioni di __________ J__________. Ora, nuove
domande devono fondarsi su nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 317 cpv. 2
CPC), i quali sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Ciò non è il caso in concreto, tutta la documentazione prodotta
risalendo al 2015 e l'interessata non spiegando perché questa non potesse
essere sottoposta al Pretore. Quanto alle rette scolastiche e alle relazioni
personali tra padre e figli, l'appellante non trae alcuna conseguenza.
Nelle osservazioni
all'appello AO 1 produce da parte sua, tra l'altro, copia di un'istanza
introdotta il 4 novembre 2016 davanti al Pretore per ottenere la modifica del
contributo alimentare per la moglie, dal momento che il rimborso di un debito di fr. 515.30 mensili inserito nel dispendio effettivo
di lei si è estinto nel febbraio del 2016. AP 1 ha esibito a sua volta, il 23
gennaio 2017, copia delle proprie osservazioni all'istanza, del verbale d'udienza
e di una decisione del 4 gennaio 2017 con cui il Pretore ha respinto l'istanza
del marito (inc. SO.2016.5273). Tale documentazione è ammissibile, già
per il fatto che è successiva alla decisione impugnata. Su di essa si tornerà
in seguito (consid. 8).
3.
L'appellante si
duole che non sia stata versata agli atti la contabilità della ditta
individuale del marito o, quanto meno, che non siano state richiamate le “schede
relative al conto spese private/correntista” con i giustificativi dal 2011 al
2015, chiedendone l'assunzione da parte di questa Camera. Essa fa valere, in
sintesi, che ciò le ha impedito di rendere verosimili le sue pretese sul tenore
di vita durante la comunione domestica, sotto la voce “spese private e
correntista” della contabilità aziendale essendo registrate tutte le spese
della famiglia. Di per sé la richiesta sarebbe ammissibile (art. 316 cpv.
3.
CPC) e ci si può domandare se, visto l'obbligo d'informazione tra coniugi, la
motivazione addotta dal Pretore per rifiutare la prova sia sostenibile. Il
primo giudice ha ritenuto in effetti la richiesta dell'istante generica e “poco
compatibile con la procedura sommaria” (ordinanza del 1° luglio 2016),
dimenticando che un coniuge può chiedere al giudice di obbligare l'altro “a
dare informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari” (art. 170
cpv. 2 CC), anche nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale. Sta
di fatto che AO 1 ha sempre sostenuto di avere esibito tutto il necessario con
la produzione di tre classificatori (doc. 12, 15 e 16) in cui è raccolta l'intera
documentazione a supporto del tenore di vita condotto dalla moglie, come ha
confermato la contabile dell'albergo.
In proposito risulta dagli
atti che al dibattimento del 15 giugno 2015 il convenuto aveva prodotto una “ricostruzione
del dispendio della famiglia effettuata sulla base dei dati registrati nella
contabilità dell'albergo (conto privato) e sugli estratti delle carte di
credito in uso alla moglie (m__________ e V__________)” (classificatore doc. 12).
L'8 febbraio 2016 egli ha trasmesso al Pretore inoltre un aggiornamento “di
quanto versato alla moglie negli ultimi anni”, che è stato assunto agli atti
(verbale del 25 aprile 2016, pag. 5) e rubricato il 30 maggio successivo come
“doc. 15 e 16”. Il 18 luglio 2016 il convenuto ha poi dato seguito a un'ingiunzione
del Pretore di produrre la documentazione sulle vacanze invernali della
famiglia in determinati luoghi e anni, come pure la polizza assicurativa di uno
stabile a __________ e gli estratti conto dei pagamenti con le sue carte di
credito sull'arco di un determinato periodo. __________ D__________, contabile
dell'albergo, ha dichiarato da parte sua di avere preparato insieme con il convenuto
il classificatore doc. 12 “sulla base della contabilità e di tutti i
giustificativi classati”, andando a cercare in archivio “tutti i dati che
servivano (fatture)”. Essa ha soggiunto che “l'allegato A è stato allestito
prendendo i giustificativi, che gli importi che non sono una cifra tonda,
quelli con i centesimi, sono riferiti a spese per le quali aveva la fattura,
estrapolata comunque dagli estratti bancari, che gli altri importi sono stati
ricostruiti sulla base dell'uscita bancaria, che gli importi esatti ha potuto
ricavarli solo successivamente, quando ha ricevuto gli estratti delle carte di
credito” e che, rielaborato il tutto, ha consegnato a AO 1 il classificatore
poi rubricato sotto il numero 15. A suo dire, “il nuovo documento che ho allestito
[doc. 15] si fonda su tutti i dati che ho potuto verificare, salvo per quanto
concerne l'allegato D che si fonda su indicazioni che mi sono state date
da AO 1” (deposizione del 25 aprile 2016: verbali, pag. 3).
Alla luce di quanto
precede qualche dubbio può senz'altro rimanere circa la completezza delle informazioni
fornite dal convenuto. Non è dato tuttavia a divedere quale utilità potrebbe
avere in appello un nuovo ordine di edizione, il marito negando in sostanza di
possedere ulteriore documentazione. Un giuramento di edizione come quello che
prevedeva il vecchio art. 208 cpv. 2 CPC ticinese non esiste più. Dovesse
risultare che il convenuto ha rifiutato indebitamente l'edizione di documenti, l'art.
164.
CPC dispone in ogni modo che il giudice terrà conto di ciò nell'apprezzamento delle prove (sentenza del
Tribunale federale 5A_651/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 2.1). In
circostanze simili conviene procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
4.
Litigiosi rimangono,
in questa sede, i contributi alimentari per moglie e figli che il Pretore ha
determinato in base al cosiddetto metodo del dispendio effettivo. Posto ciò, egli
ha rinunciato ad accertare i redditi dei coniugi, annotando unicamente che “in
tempi ragionevoli si riproporrà comunque il tema della ripresa di un'attività
lavorativa da parte dell'istante, sempre attiva professionalmente durante il matrimonio”. Quanto al dispendio effettivo della
moglie, egli l'ha calcolato in fr. 7095.85 mensili (vitto fr. 791.25, costo
dell'alloggio fr. 1147.10 [fr. 270.75 gasolio, fr. 471.25 manutenzione del
giardino, fr. 58.30 manutenzione della casa, elettricità fr. 216.75,
assicurazione dello stabile fr. 50.25, fognatura fr. 28.25, fr. 51.55 acqua
potabile], dedotti fr. 897.– già compresi nel fabbisogno in denaro dei
figli, premio della cassa malati fr. 634.10,
franchigia della cassa malati fr. 41.70, spese mediche non coperte
dall'assicurazione fr. 108.–, spese d'automobile fr. 376.40
[assicurazione, imposta circolazione, pneumatici, manutenzione], assicurazione
RC privata fr. 15.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 40.15, abbigliamento
e accessori fr. 200.–, vacanze e viaggi
fr. 169.30, palestra
fr. 70.50, “bottega delle erbe” fr. 100.75, dentista e igienista
fr. 42.55, quota TCS con libretto ETI fr. 11.90, canone radiotelevisivo fr.
30.
–, S__________ fr. 144.25, lavanderia
fr. 50.–, prodotti cosmetici fr. 100.–, parrucchiere ed estetista fr. 396.10,
rimborso di debito fr. 515.30, aiuto
domestico fr. 1408.50, imposte stimate fr. 1600.–).
Il fabbisogno in denaro
dei figli è stato determinato dal Pretore sulla scorta delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella egli ha adattato il costo
dell'alloggio alla spesa effettiva del genitore affidatario e ha dedotto la
posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre), maggiorando il
tutto del 25% per tenere conto della situazione agiata in cui versa la famiglia.
Egli ha ottenuto così un fabbisogno in denaro per Ja__________ di fr. 1940.–
mensili e un fabbisogno in denaro per Je__________ di fr. 1820.– mensili.
Quanto al fabbisogno in denaro di Jo__________, il primo giudice ha inserito fr.
469.50
mensili come partecipazione ai costi dell'aiuto domestico, onde un totale
di fr. 1825.– mensili. Infine il Pretore ha obbligato il padre a far
fronte al pagamento delle rette scolastiche.
5.
L'appellante censura
anzitutto il mancato accertamento dei redditi, facendo valere che oltre a “determinare
gli alimenti di moglie e figli”, tali dati resteranno vincolanti per il futuro “nel
caso di inoltro di una procedura di divorzio o di modifica”. E a suo parere durante
la comunione domestica il marito disponeva di entrate per almeno fr. 90 000.– mensili. AO 1 contesta l'affermazione
dell'appellante, definendo per altro ininfluente determinare con esattezza le
sue entrate.
Nella fattispecie il
Pretore ha determinato a ragione il contributo alimentare per la moglie, vista
la situazione finanziaria particolarmente favorevole della famiglia, dal metodo
fondato sull'ammontare del dispendio effettivo e non su quello abituale, consistente
nel dedurre dal reddito complessivo i rispettivi fabbisogni minimi suddividendo
l'eccedenza a metà (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a con rinvii). Decisivi in
concreto non sono quindi i parametri che disciplinano il minimo esistenziale
del diritto esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava per
finanziare il proprio effettivo tenore di vita prima della separazione. Il che
non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge
richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello raggiunto
durante la comunione domestica (I CCA, sentenza inc. 11.2015.58 del 29 maggio
2017.
consid. 6b). Nel caso specifico AO 1 ha sempre dichiarato che il suo
reddito gli consente di sopperire senza problemi a sé medesimo e di erogare i
contributi necessari per finanziare a moglie e figli il tenore di vita
anteriore alla separazione (cfr. in particolare osservazioni del 20 giugno
2016). Ne segue che l'esame delle argomentazioni dell'appellante sulla capacità
contributiva del marito è superfluo, la situazione della moglie non dipendendo
dall'ammontare del reddito del coniuge. Quanto al calcolo del contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1
CC), l'appellante dimentica che il debito mantenimento si determina dopo avere
accertato livello di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica,
il quale costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 141 III 468 consid. 3.1). Essa non può pretendere
pertanto di vedersi sovvenzionare un tenore di vita più alto di quello condotto
allora.
6.
Riguardo al proprio
reddito, l'appellante rimprovera al Pretore di avere “solo apparentemente
constatato un'inesistenza di reddito, salvo considerare indirettamente un
reddito nel calcolo del dispendio effettivo (punto 4, voci costi di bellezza “P__________'s”
e “L__________ S__________”)”. L'argomentazione cade nel vuoto. Che la moglie
non eserciti in concreto alcuna attività lucrativa e non disponga, per ora, della
benché minima entrata è pacifico. Né il primo giudice l'ha chiamata a
partecipare al proprio mantenimento, il quale è interamente finanziato dal
marito. Per quel che è delle spese non riconosciute nel dispendio effettivo,
sulla questione si tornerà in appresso.
7.
AP
1.
contesta il proprio dispendio effettivo, che sostiene ascendere a fr. 13 422.28 mensili (invece dei fr. 7095.15 mensili
calcolati dal Pretore). Essa chiede di rivalutare le voci correlate al costo
dell'alloggio, all'assicurazione dell'economia domestica, alle spese d'automobile,
all'abbigliamento, al parrucchiere, alle vacanze e agli oneri fiscali. Essa
rivendica altresì un'indennità per pasti al ristorante e per trattamenti
estetici nei centri “P__________'s” e “L__________ S__________”. Le singole
voci vanno esaminate separatamente.
a) Per
quel che riguarda in primo luogo la fornitura di gasolio, il Pretore ha riconosciuto
fr. 270.75 mensili poiché la documentazione agli atti “comprova l'importo
riconosciuto dal marito (doc BB5 e 12/C 16/C e 15/10)”. Per l'appellante invece
la documentazione presentata dal convenuto è parziale, giacché si riferisce al
solo 2013 e risulta finanche contraddetta da una dichiarazione della B__________
SA, del 20 maggio 2015 (doc. BB5), relativa alla fornitura del 2012. In realtà
entrambe le parti hanno presentato una documentazione parziale, il marito soltanto
le fatture di due forniture del 2013 (doc. 12C, 15C e 16C) e la moglie un
riassunto di quelle del 2012, 2013 e 2015. Premesso ciò, rettificato il dato
del 2012 sulla scorta della dichiarazione del fornitore, nel fabbisogno effettivo
della moglie vanno riconosciuti fr. 276.15 mensili.
b) Relativamente
alla manutenzione del giardino, il primo giudice ha accertato costi per
complessivi fr. 41 430.10 sull'arco di 5 anni e 7 mesi (doc. BB3), per una
media di fr. 618.40 mensili. Al dibattimento
l'istante avendo fatto valere fr. 471.25 mensili, egli ha ammesso
tale cifra, l'importo di fr. 575.40 mensili addotto nelle conclusioni non potendo
essere considerato, “visto come la nuova quantificazione non è dovuta dall'esito
dell'istruttoria (difatti il doc. BB3 era già agli atti il 16 giugno 2015)”.
AP 1 obietta di avere erroneamente considerato l'arco di tempo su cui calcolare
la media dei costi, onde la cifra di fr. 575.40 mensili, e rileva di aver
potuto consultare il classificatore n. 16 del marito solo il 25 aprile
2016.
Se non che, così argomentando, essa contesta l'esattezza dell'importo
mensile medio calcolato dal Pretore (fr. 618.40), ma non spiega perché la
pretesa maggiorata nel memoriale conclusivo sarebbe ammissibile in virtù dell'art.
230.
CPC allorquando il primo giudice ha fondato il suo calcolo non sulla documentazione
prodotta il 25 aprile 2016 dal marito (doc.
16), bensì su quella da lei medesima presentata
il 16 giugno 2015 (doc. BB3). Su questo punto non giova dunque diffondersi.
c) Per
quanto attiene alla manutenzione dell'immobile a __________, il Pretore ha inserito
nel fabbisogno effettivo dell'istante fr. 58.30 mensili “riconosciuti dal
marito e comprovati”. L'appellante reputa inverosimile una manutenzione tanto
esigua per un “vecchio immobile” e chiede di riconoscerle un importo
forfettario di fr. 500.– mensili, “vista l'impossibilità di ottenere tutte le fatture
e la reticenza del marito nella produzione completa di tali documenti”.
Ora,
che la documentazione presentata dal marito possa essere incompleta è possibile,
ove si pensi che la mancata menzione nei conteggi di “alcune specifiche voci
poi puntualmente completate (vacanze invernali, costi di cassa malati e fattura
S__________)” è stata ricondotta dal marito a una mera svista (osservazioni all'appello
del 7 novembre 2016, pag. 8 in fondo e 14 verso il basso). Per comune esperienza
nondimeno un coniuge che vive in casa propria deve assumere la manutenzione
ordinaria dello stabile, come qualsiasi proprietario immobiliare. Appare così inattendibile
che per “una villa con piscina” (osservazioni all'appello del 7 novembre 2016,
pag. 6 in alto) i costi di manutenzione siano stati di soli fr. 146.15 nel
2011, fr. 412.15 e fr. 872.60 nel 2014. Mancando in concreto dati
affidabili, il giudice procede per apprezzamento, tanto più che una stima dei costi
di manutenzione non si esaurisce in una semplice media delle spese già
affrontate, ma deve tenere conto anche degli interventi ordinari da finanziare
sull'arco degli anni. In una procedura sommaria fondata sulla verosimiglianza
come quella che presiede all'adozione di misure protettrici dell'unione coniugale
le deduzioni forfettarie riconosciute dall'autorità fiscale per la
manutenzione corrente degli immobili possono costituire un buon punto di
riferimento (RtiD I-2015 pag. 867 consid. 5a con rinvii). E dalle
tassazioni agli atti (richiamo I) risulta che dal 2009 al 2012 l'autorità
fiscale ha riconosciuto a tale titolo fr. 4241.– annui. Si giustifica pertanto
di ammettere nel dispendio effettivo di AP 1 una spesa media di fr. 353.40
mensili per la manutenzione dello stabile.
d) In
merito al consumo di elettricità, sulla scorta della documentazione agli atti il
primo giudice ha inserito nel fabbisogno effettivo dell'istante fr. 216.75 mensili
“per il periodo 4 settembre 2013 – 2 settembre 2014 (doc. 12/c e 16/C)”. L'appellante
eccepisce che il marito aveva ammesso per il 2014 l'importo di fr. 217.35
mensili. Il che è vero, ma è dovuto verosimilmente al fatto che nella
contabilità il marito ha inserito i pagamenti eseguiti in un determinato anno,
anche quando si trattava di acconti su consumi dell'anno seguente. Perché, a un
esame sommario, sarebbe criticabile non considerare i dati dell'unico anno
completo l'appellante non spiega. Anche al riguardo l'appello manca perciò di
consistenza.
e)
Per quel che concerne l'assicurazione sullo stabile dell'appellante, il
Pretore ha ammesso quanto riconosciuto dal marito, ovvero fr. 50.25 mensili, rimproverando
all'istante di non avere “comprovato” la pretesa di fr. 125.–. AP 1 fa notare
che tale assicurazione è obbligatoria e che il marito aveva indicato come la
polizza M__________ “non copre l'assicurazione stabili”. Ora, per tacere del
fatto che l'istante non doveva comprovare la pretesa, ma solo renderla
verosimile, un'assicurazione degli stabili non è obbligatoria nel
Cantone Ticino. Considerato che il marito contestava un premio maggiore di
quello fatto valere, spettava all'istante rendere verosimile la cifra addotta.
In mancanza di ciò, non è dato a divedere perché l'apprezzamento del Pretore sarebbe
censurabile.
f) Quanto
al consumo di acqua potabile, il primo giudice ha incluso nel dispendio
effettivo della moglie fr. 51.55, poiché “dalla documentazione agli atti si
evince un tale importo medio mensile di (doc. BB2)”. L'appellante oppone che il
Pretore si è fondato unicamente sui conteggi da lei prodotti degli ultimi tre
anni (doc. BB2), tralasciando quelli del 2011 e del 2012 presentati dal marito.
In effetti mal si comprende perché i dati del convenuto (doc. 12C, 15C e 16C)
non andassero considerati. Nel dispendio effettivo dell'istante
vanno aggiunti di conseguenza fr. 62.35 mensili.
g)
Per quel che si riferisce alle spese d'automobile, il Pretore ha accertato costi tra il 2011 e il 2014 di
complessivi fr. 22 305.05, per una media di fr. 464.70 mensile,
ma ha ritenuto tardiva la pretesa formulata dall'istante unicamente nel
memoriale conclusivo, dato che “la documentazione era agli atti prima dell'istruttoria”,
e ha quindi ammesso soltanto fr. 376.40 mensili. L'appellante contesta ciò,
rilevando che la documentazione necessaria è stata presentata solo il 25 aprile
2016, sicché ha potuto esprimersi solo nel memoriale conclusivo. Ora, che i due
classificatori contenenti l'aggiornamento delle spese della famiglia siano
stati prodotti solo il 25 aprile 2016 è vero. Se non che, i costi d'automobile
per una media di fr. 464.70 mensili già figuravano nel classificatore
presentato all'udienza del 16 giugno 2015 (doc. 12) e sono rimasti invariati dopo
di allora (doc. 15 e 16). L'aumento non si riconduce pertanto a fatti o
mezzi di prova nuovi. La rivendicazione dell'istante non può dunque essere
condivisa.
h) In
merito al premio per l'assicurazione dell'economia domestica il Pretore ha
riconosciuto fr. 40.15 mensili, “visto il documento agli atti (doc. 12/C e
16/C)”. L'appellante obietta che, contrariamente al calcolo del primo giudice, andava
considerato il premio del 2011, poiché solo nel 2013 l'assicurato ha beneficiato
di un'eccedenza che ha permesso la riduzione del premio. Che il premio annuo possa
variare in dipendenza di bonus per assenza di sinistri è possibile. Perché, a
un giudizio d'apparenza, il Pretore non potesse tenere conto dell'ultimo
premio, quando i coniugi vivevano ancora assieme, e rinviare la disamina
dell'incidenza dei bonus alla causa di divorzio, ove la verosimiglianza non è più sufficiente, l'appellante non spiega. Una volta ancora
perciò non è il caso di scostarsi dalla decisione del Pretore.
i) Circa
il costo per l'acquisto di vestiti e accessori, il primo giudice ha ammesso fr.
200.
– mensili, come riconosciuto dal marito, facendo carico all'istante di non
avere sufficientemente reso verosimile la pretesa, non essendo compito del giudice
“estrapolare da 34 pagine (doc. E3) e da altre 62 pagine (doc. CC) di estratti
bancari le voci che si riferiscono alle spese di abbigliamento e/o accessori”.
L'appellante fa notare che non incombeva al Pretore desumere tali costi, poiché
le “carte sono quasi esclusivamente relative a spese di abbigliamento”, come
risulta dagli scontrini emessi da note aziende attive nel settore. Per di più,
essa fa notare di essersi accontentata di un importo fisso, la media risultante
dalla documentazione essendo di fr. 1800.–/2000.– mensili. L'assunto non può
essere condiviso. Certo, come si evince dagli estratti bancari e da quelli della
carta di credito m__________, AP 1 ha eseguito innumerevoli acquisti presso
negozi di note catene d'abbigliamento (doc. E3, CC e DD). Per tacere del fatto
che non è dato di sapere però se tutta la merce acquistata si riferisse a lei
soltanto, spettava all'interessata indicare almeno quali addebiti risultanti
dai citati estratti dimostrassero il suo dispendio per l'abbigliamento, ovvero presentare
un riassunto delle proprie spese annue con l'indicazione dei giustificativi a
sostegno. Essa non poteva limitarsi a recare un carteggio informe e una mole
di estratti bancari alla rinfusa, lasciando che il giudice vagliasse di propria
iniziativa una documentazione ponderosa per verificare la corrispondenza tra le
spese esposte e i giustificativi allegati (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2012.20 del 16 ottobre 2013, consid. 6a con rinvii). Ne segue che,
una volta di più, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.
l) Il
Pretore ha riconosciuto all'istante fr. 169.30 mensili per vacanze e viaggi,
rilevando che nel dispendio effettivo della famiglia “va tenuta in considerazione
solo la sua quota di fr. 169.30 (fr. 45 716.50
: 54 mesi : 5)”. L'appellante deplora una volta di più l'incompletezza della
documentazione fornita dal convenuto, chiedendo che sia accertato l'esborso
totale di fr. 24 000.– annui suddiviso in
ragione di un terzo per ogni genitore e di un terzo per ogni figlio, “essendo
notorio che i figli minorenni costano meno degli adulti”. Ora, che nel 2014 le
vacanze trascorse dall'interessata con i figli siano costate complessivamente
fr. 24 000.– è possibile, quantunque al
viaggio in California abbia partecipato anche la collaboratrice domestica __________
B__________ (doc. BB12). Non tutti gli anni però la famiglia destinava alle
vacanze un importo analogo. Inoltre l'appellante non spiega perché l'apprezzamento
del Pretore, il quale ha calcolato la media degli ultimi quattro anni e mezzo,
sarebbe censurabile. È vero che in presenza di bambini piccoli una famiglia può
ottenere sconti da operatori turistici. Nel caso di adolescenti come Ja__________
e Je__________, nondimeno, il prezzo dei
voli aerei è uguale a quello degli adulti (doc. BB12). A un esame di
verosimiglianza, la ripartizione pro capite adottata dal primo giudice resiste
dunque alla critica. A maggior ragione ove si consideri che l'istante non ha
reso verosimile quanto avrebbe speso una persona sola per godere di vacanze
analoghe a quelle trascorse dalla famiglia durante la vita in comune.
m) Per
quel che è dei costi di “parrucchiere/estetista”, il primo giudice ha rimproverato
all'istante di non avere spiegato “come sia stata quantificata questa voce”, visto
che dal 1° gennaio 2012 al 16 aprile 2015 essa aveva speso complessivi fr. 20 397.50 (doc. BB10), onde una media di fr. 396.10
mensili (51 mesi e mezzo). A ragione l'appellante che non contesta la somma di
fr. 20 397.50 oppone che il Pretore
avrebbe dovuto suddividerla sull'arco di 40 mesi, dal 1° gennaio 2012 al 16 aprile
2015.
Nelle osservazioni all'appello AO 1 fa valere di avere sempre contestato
il contenuto del doc. BB10, sicché spettava alla moglie renderlo verosimile con
l'assunzione testimoniale dell'estensore. Egli soggiunge di essere sempre stato
all'oscuro di tale esborsi, che venivano finanziati dalla moglie con il proprio
reddito, tant'è che nella contabilità della ditta essi nemmeno figurano.
All'udienza
del 16 giugno 2015 l'istante aveva presentato una “ricostruzione” dei costi di
parrucchiere allestita dal “salone __________” di __________ (doc. BB10), distinta
che il convenuto ha contestato, compresi i doc. BB8 e BB9 di cui si dirà oltre,
mettendo in forse la loro completezza e fedefacenza. Per contestare l'attendibilità
di un documento non basta tuttavia insinuare generici dubbi, ma occorre addurre
elementi concreti, ciò che in concreto difetta. Né è dato
di capire perché l'interessato lamenti la lacunosità della documentazione, ciò
che torna se mai a suo favore. A un esame di mera apparenza la “ricostruzione”
presentata dall'istante basta quindi per rendere verosimile la pretesa. Quanto
all'inconsapevolezza del marito e alle modalità di finanziamento, se ne parlerà
in appresso, fermo restando che per il parrucchiere il convenuto riconosce pur
sempre all'istante una spesa di fr. 200.– mensili.
n) Quanto
all'onere fiscale, il Pretore l'ha stimato in fr. 1600.– mensili senza alcuna
motivazione. Per l'appellante tale valutazione è arbitraria già alla luce del
contributo alimentare fissato dal primo giudice. Chiede pertanto di aumentare il
suo carico tributario a fr. 3100.– mensili. In effetti, tenuto calcolo dei
contributi alimentari che AO 1 dovrà versare in esito all'appello, la stima del
Pretore non appare più attendibile, né appare più plausibile la stima prospettata
dall'appellante (doc. E2), la quale non indica i fattori da lei considerati, il
reddito imponibile ai fini dell'imposta cantonale divergendo da quello ai fini
dell'imposta federale per le minori deduzioni concesse. Nulla è dato di sapere nemmeno
della sostanza imponibile di fr. 700 000.–,
la dichiarazione fiscale agli atti non facendo distinzione tra conti bancari
riconducibili al marito e conti riconducibili alla moglie, mentre la sostanza immobiliare
della sola AP 1 è stimata in complessivi fr. 307 429.–
(doc. F). Ne discende che, a un sommario esame, l'aggravio fiscale può essere stimato
nella fattispecie in fr. 2500.– mensili.
o) Per
quanto concerne le spese per i pasti al ristorante, il Pretore nulla ha riconosciuto
poiché l'istante non aveva dimostrato alcunché. Per l'appellante la prova
poteva essere recata “con la produzione di tutte le spese della famiglia,
registrate nella contabilità dell'Hotel del marito”. Sta di fatto che il marito
nega annotazioni al proposito (sopra, consid. 3). Del resto l'istante ha sempre
sostenuto che le consumazioni venivano pagate in contanti, senza pretendere che
il marito conservasse scontrini. Per di più, AO 1 ha sempre obiettato che non era
abitudine della moglie pranzare o cenare fuori casa (risposta del 14 aprile
2015, pag. 6), sicché incombeva all'interessata rendere verosimile la
frequentazione di ristoranti. In mancanza di riscontri, non possono essere riconosciute
spese aggiuntive.
p) L'appellante
insorge contro il mancato riconoscimento delle spese per trattamenti estetici nei
centri “Bellezza __________'s” e “Li__________ S__________”. Per il Pretore,
ancorché potessero rientrare nel dispendio dell'istante, quei costi “venivano
assunti dalla moglie con il reddito che [essa] percepiva dalla sua attività
lavorativa in seno all'albergo e non erano quindi finanziati dal marito”. AP 1 contesta
tale motivazione, sostenendo che anche dopo la cessazione dell'attività
lucrativa essa ha continuato i trattamenti “seppur non percepisse più uno
stipendio dall'albergo”. Inoltre essa fa notare che tali esborsi facevano parte
del suo tenore di vita, indipendentemente da chi li finanziasse, e devono
quindi essere inclusi nel dispendio effettivo. L'argomentazione non è priva di fondamento.
Che durante la comunione domestica AP 1 si sottoponesse a innumerevoli
trattamenti cosmetici è indubbio. E trattamenti estetici non possono definirsi
insoliti o irragionevoli per una moglie che vive in condizioni agiate (sentenza
del Tribunale federale 5A_315/2016 del 7 febbraio 2017 consid. 5.1). I relativi
costi rientrano così nel tenore di vita da lei sostenuto durante la comunione
domestica, che essa ha diritto di conservare. Quanto alla pretesa inattendibilità
della documentazione, si rinvia a quanto esposto in merito alle spese di
parrucchiere (sopra, consid. n).
Per
quel che è del finanziamento, è indubbio che il costo dei noti trattamenti cosmetici
non fosse assunto dal marito, ma era sovvenzionato dalla moglie con il reddito della
propria attività lucrativa. Fra i coniugi sussisteva quindi un'intesa tacita al
proposito e dopo la separazione l'istante non può pretendere di stravolgere l'accordo,
esigendo che quanto essa finanziava in precedenza vada ora a carico dal marito.
Resta il fatto che attualmente l'interessata non può più affrontare la spesa,
il marito avendola licenziata (v. ancora osservazioni all'appello del 7
novembre 2016, pag. 12 in basso). Certo, essa non si è attivata per ritrovare
un'attività lucrativa, ma quando è stata congedata aveva 49 anni e doveva
ancora accudire a una figlia di otto. Avendola licenziata, il convenuto doveva
assumere così le proprie responsabilità e rendere verosimile il modo in cui essa
avrebbe potuto rimettere a frutto la sua capacità lucrativa nel caso specifico.
Asserire genericamente che, vista la di lei esperienza professionale, essa “non
avrebbe [avuto] difficoltà alcuna a trovare un adeguato posto di lavoro” non è
sufficiente. Ne segue che, a un giudizio sommario, nel dispendio effettivo dell'appellante
vanno inseriti fr. 1951.45 mensili per trattamenti nei due centri estetici.
q) In
ultima analisi, il dispendio effettivo di AP 1
risulta
ascendere a fr. 10 130.– mensili arrotondati (vitto fr. 791.25, costo
dell'alloggio fr. 316.– [gasolio fr. 276.15, manutenzione del giardino fr.
471.
, manutenzione della casa fr. 353.40, elettricità fr. 216.75, assicurazione
dello stabile fr. 50.25, fognatura fr. 28.25, acqua potabile fr. 62.35, dedotti
fr. 1142.– già compresi nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa
malati fr. 634.10, franchigia della cassa malati fr. 41.70, spese mediche non
coperte dall'assicurazione fr. 108.–, spese d'automobile fr. 376.40, assicurazione
RC privata fr. 15.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 40.15, abbigliamento
e accessori fr. 200.–, vacanze e viaggi fr. 169.30, palestra fr. 70.50,
“bottega delle erbe”
fr. 100.75, dentista e igienista fr. 42.55, quota TCS con libretto ETI fr.
11.
, canone radiotelevisivo fr. 30.–, S__________
fr. 144.25, lavanderia fr. 50.–, prodotti cosmetici fr. 100.–, parrucchiere ed estetista
fr. 509.15, rimborso di debito
fr. 515.30, aiuto domestico fr. 1408.50, trattamenti estetici
fr. 1951.45, fr. 2500.– imposte stimate).
8.
Nelle osservazioni all'appello il
convenuto asserisce che il rimborso del debito inserito nel fabbisogno
effettivo della moglie (rate di fr. 515.30 mensili) si è estinto nel febbraio
del 2016. L'argomento è già stato sollevato davanti al Pretore nell'istanza di
modifica del 4 novembre 2016, ma è stato respinto dal primo giudice con sentenza
del 4 gennaio 2017 (inc. SO.2016.5273: sopra, consid. 2). In tale decisione il Pretore
ha rilevato che la questione andava risolta nell'ambito della procedura
d'appello contro la sentenza di cui era chiesta la modifica. Se non che, una
questione che può essere fatta valere davanti al Pretore non può essere portata
come nuova dinanzi a questa Camera. Sta di fatto che all'udienza in Pretura del
16.
giugno 2015, dopo che l'istante aveva addotto per la prima volta la voce di
spesa con riferimento a un estratto della Banca __________ (doc. BB7), il convenuto
si era limitato a contestare le pretese della moglie in blocco. Nemmeno nel
memoriale conclusivo egli aveva alluso a tale voce del dispendio effettivo né,
tanto meno, aveva eccepito l'estinzione del debito. E non è dinanzi a questa
Camera che la questione può essere esaminata – come detto – per la prima volta.
9.
Relativamente al contributo alimentare per i
figli, l'appellante chiede di aumentarli a fr. 2724.25 mensili per Ja__________,
a fr. 2562.52 mensili per Je__________ e a fr. 2108.95 mensili per Jo__________,
adeguando la posta “costi dell'alloggio” all'esito dell'appello e ripartendo il
costo della collaboratrice domestica anche in favore dei due figli maggiori.
Essa soggiunge poi che gli assegni familiari “sono sì compresi nei contributi alimentari,
ma non devono essere dedotti in caso di ricezione da parte del padre”. Le
censure vanno esaminate separatamente.
a) Riguardo
al costo dell'alloggio, è pacifico che un terzo di esso rientra nel fabbisogno
in denaro del primo figlio, un quarto in quello del secondo figlio e un quinto
in quello del terzo figlio, come prevedono le raccomandazioni edite
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13 in alto). In
concreto, quindi, vista la spesa effettiva a carico della madre di fr. 1458.40
mensili (sopra, consid. 7r), il fabbisogno in denaro dei figli (già maggiorato
del 25%) va adattato in fr. 2070.– mensili arrotondati per Ja__________, in fr.
1920.
– mensili arrotondati per Je__________ e in fr. 1900.– mensili arrotondati
per Jo__________, compresa per quest'ultima la partecipazione ai costi dell'aiuto
domestico.
b) Proprio
in merito ai costi della collaboratrice domestica, il Pretore ha accertato che __________
B__________ svolgeva anche mansioni di baby sitter, sicché ha inserito nel dispendio
effettivo di AP 1 la metà della relativa retribuzione. Dell'altra metà egli ha
inserito un terzo nel fabbisogno in denaro di Jo__________, mentre ha rinunciato
a suddividere il resto fra Ja__________ e Je__________, i due figli maggiori
avendo un'età che non necessita più di cure e sorveglianze speciali. L'appellante
ribadisce che la famiglia ha sempre fatto capo a una governante e imputa al
primo giudice di avere trascurato che i figli vivono a __________, hanno orari
diversi e svolgono differenti attività extrascolastiche, ragione per cui lei e __________
B__________ si suddividono il compito degli spostamenti (scuola, hockey,
ginnastica con attrezzi, corsi di lingua).
Dagli
atti risulta che, come aiuto domestica, __________ B__________ svolge disparate
mansioni, tra cui quella di accudire e accompagnare i ragazzi alle varie
attività. Quando AP 1 “deve accompagnare l'uno o l'altro figlio a un'attività”,
in particolare, “bisogna occuparsi degli altri” (deposizione del 19 novembre
2015: verbali, pag. 2). Si conviene in effetti che con il progredire dell'età
la cura ed educazione dei figli diventa meno gravosa, come denotano i valori
statistici decrescenti previsti dalle citate raccomandazioni dell'Ufficio per
la gioventù e l'orientamento professionale del Canton Zurigo. Ci si può domandare per la verità se – è l'opinione del
Pretore – fra i 13 e i 18 anni l'onere si azzeri del tutto. Ad ogni buon conto
l'appellante non esercitata più alcuna attività lucrativa e può assicurare
personalmente la cura dei ragazzi. Che non sia in grado di assolvere il compito
da sé soltanto perché occorre accompagnare i figli a scuola o alle attività
extrascolastiche non può dirsi. A un esame sommario l'argomentazione del
Pretore resiste perciò alla critica.
c) Quanto
all'assegno familiare, la giurisprudenza più recente prevede che tale
prestazione va tolta dal fabbisogno in denaro dei figli, nel quale è compresa
(RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Coerentemente, essa non va più cumulata al
reddito del genitore cui essa è corrisposta (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2015.72
del 7 aprile 2017, consid. 4b), ma va trattata a parte (DTF 137
III 64 consid. 4.2.3, 65 consid. 4.3.2). In concreto, cessata l'attività
dipendente della moglie, nulla è dato di sapere su chi percepisce l'assegno
familiare. Lo ricevesse il convenuto, non si giustifica alcuna decurtazione del
contributo alimentare per i figli, mentre qualora la prestazione fosse riscossa
dalla madre essa andrà in deduzione del contributo alimentare versato dal
padre. Al riguardo il giudizio del Pretore va emendato di conseguenza.
10.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
vede aumentare il contributo alimentare per sé da fr. 7095.– a fr. 10 130.– mensili (seppure non a fr. 11 901.80 mensili, come essa chiedeva) e quello
per i figli da complessivi fr. 5585.– a fr. 5890.– mensili rispetto ai fr.
7395.
– mensili richiesti. Nel complesso si giustifica così che sopporti un terzo
degli oneri processuali, mentre il resto va a carico del convenuto, il quale rifonderà
all'istante un'indennità per ripetibili ridotta (un terzo: RtiD II-2016 pag.
638.
c. 3b). L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile, per
contro, sul dispositivo del Pretore in materia di spese e ripetibili, che oltre
a tenere conto delle maggiori richieste di contributo alimentare avanzate
dall'istante comprendeva l'intero assetto della vita separata. Esso può così
rimanere invariato.
11.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. d LTF (sopra, consid. 1). Conformemente
all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è
comunicato anche al figlio Ja__________, ora maggiorenne, e alla figlia Je__________,
che ha compiuto 16 anni il 25 agosto 2017.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso
che la sentenza impugnata è così riformata:
5. AO 1 è condannato
a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 10 130.– mensili dal 1° marzo 2015.
6. AO 1 è condannato
a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari dal 1° marzo 2015:
fr. 2070.–
mensili per Ja__________;
fr. 1920.–
mensili per Je__________ e
fr. 1900.–
mensili per Jo__________.
Qualora AP
1 percepisse direttamente gli assegni familiari, dall'ammontare dei menzionati
contributi andrà dedotto l'ammontare degli assegni familiari.
AO 1 è condannato
a versare, in aggiunta ai menzionati contributi alimentari, le rette della scuola
privata per i figli.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le
spese processuali di fr. 6000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di AP 1 e per il rimanente a carico
di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 3500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
a:
–
Ja (in estratto, consid. 9 con dispositivo
n. I/6);
–
Je (in estratto, consid. 9 con dispositivo
n. I/6);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).