11.2017.1
Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo
20 aprile 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.1
Lugano
20 aprile 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente,
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.954 (misure a protezione dell'unione coniugale:
ricusazione) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 ottobre 2016 da
RE 1
(con
recapito presso)
nei
confronti del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno
Città
__________
__________
nell'ambito della causa SO.2016.668 (protezione
dell'unione coniugale) promossa dall'appellante con istanza del 24 agosto 2016
contro
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
e nella causa SO.2016.703 (protezione dell'unione coniugale)
tra le medesime parti,
giudicando sul reclamo
del 30 dicembre 2016 presentato da IS 1 contro la decisione emessa dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna il 21 dicembre 2016;
premesso
che nell'ambito di due procedure a tutela dell'unione coniugale che oppongono IS
1 (1974) al marito CO 1 (1962) davanti alla Pretura della giurisdizione di
Locarno Città, con decisione del 21 dicembre 2016, il Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna ha respinto una domanda di ricusazione chiesta il 25
ottobre 2016 da RE 1 nei confronti del Pretore aggiunto della giurisdizione di
Locarno Città __________;
preso atto che contro la
decisione appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre
2016 per ottenere l'accoglimento della propria istanza di ricusazione;
rammentato che la richiesta di gratuito
patrocinio chiesto da RE 1 contestualmente al reclamo è stata respinta da
questa Camera con decisione del 18 gennaio 2017 (inc. 11.2017.5);
ricordato che tale decisione è
passata in giudicato;
rilevato che il 10 marzo 2017 la
reclamante è stata invitata a depositare entro il 27 marzo successivo la somma
di fr. 800.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti
agiti, in garanzia delle spese
processuali presumibili;
osservato che nel termine fissato
non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 29 marzo 2017 è stato
impartito alla reclamante un ultimo termine fino al 10 aprile 2017 per
depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine,
l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo
pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello
sfugge a qualsiasi esame;
stabilito che le spese
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso
specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare eccezionalmente a
ogni prelievo;
posto che non si pone problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese
processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).