Lexipedia

Decisione

11.2017.100

Acquiescenza a una trattenuta di stipendio: minimo esistenziale del debitore

20 novembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2017.197 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con atto del 17 agosto 2017 da

AP 1

contro

AO 1

e nella causa

CA.2017.318 (diffida ai debitori) della medesima Pretura promossa

l'11 settembre 2017 da AO 1 nei confronti di AP 1,

giudicando sul “ricorso”

del 19 settembre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore

aggiunto il 17 ottobre 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Il 17 agosto 2017 AP 1

(1977), divorziato da AO 1 (1971), ha scritto al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, annunciandogli che avrebbe sospeso il versamento del

contributo alimentare (fr. 960.– mensili) per la figlia C__________ (nata il

21 marzo 2011) e che si sarebbe limitato da allora a corrispondere l'assegno

familiare di fr. 200.– mensili dovuto in aggiunta. Nella lettera egli

comunicava inoltre di essersi risposato il 23 novembre 2012, di avere una

figlia dal secondo matrimonio (S__________,

nata l'11 dicembre 2013) e di non disporre più dei mezzi necessari per

sostentare C__________. AO 1 ha reagito l'11 set­tembre 2017, chiedendo al

Pretore di ordinare al datore di lavoro dell'ex marito, la __________ SA di __________,

di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 960.– mensili e di riversarla

direttamente su un conto postale in favore di C__________.

B. All'udienza di

conciliazione, il 17 ottobre 2017, AP 1 ha dichiarato, dopo “una discussione

informale”, di “desistere dalla postulata modifica del contributo alimentare

per C__________, di aderire alla richiesta di trattenuta salariale formulata da

AO 1” e di assumere le spese di procedura. Con decisione presa a verbale seduta

stante il Pretore aggiunto ha quindi stralciato dal ruolo la causa intesa alla

modifica del contributo alimentare (inc. DM.2017.197) e ha ordinato alla __________

SA di trattenere dallo stipendio di AP 1 la

somma di

fr. 960.– mensili, aumentata a fr. 1120.– dall'aprile del 2018, riversandola

direttamente su un conto postale intestato a AO 1 (inc. CA.2017.318). Le spese

processuali di fr. 50.– sono state poste a carico dell'interessato,

compensate le ripetibili.

C. Il 23 ottobre 2017 la Pretura ha ricevuto uno

scritto datato 19 settembre 2017 dal titolo “ricorso decisione del

17 ottobre 2017” in cui AP 1 lamenta di essere ridotto a vivere con un

importo inferiore al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Invitato dal Pretore

aggiunto a chiarire se lo scritto dovesse intendersi come appello, AP 1 ha

confermato il 27 ottobre successivo la sua “intenzione di andare al Tribunale

d'appello”. Il Pretore aggiunto ha fatto seguire così lo scritto a questa Camera.

Il Tribunale d'appello non ha chiesto osservazioni a AO 1.

Considerandi

in diritto: 1. Nel corso dell'udienza

tenutasi il 17 ottobre 2017 davanti al Pretore aggiunto AP 1 ha ritirato la propria

richiesta volta alla modifica del contributo alimentare per la figlia C__________

e ha aderito alla richiesta dell'ex moglie intesa all'ottenimento di una

trattenuta di stipendio per fr. 960.– mensili, firmando il relativo verbale. Da

un lato egli ha dichiarato quindi desisten­za e dall'altro acquiescenza (nel

senso del­l'art. 241 cpv. 1 CPC). Ora, tanto in caso di desistenza quanto di acquiescenza

il processo è terminato e il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv.

3.

CPC). AP 1 non pretende che il verbale da lui firmato contenga errori. Non può

più, quindi, tornare a discutere davanti al Tribunale d'appello né il

contributo alimentare per la figlia C__________ né la trattenuta di stipendio

ordinata dal Pretore aggiunto. Il suo “ricorso” si dimostra di conseguenza, già

di primo acchito, irricevibile.

2.

Si aggiunga che

qualora AP 1 avesse inteso – per ipotesi – rimettere in discussione l'efficacia

della desistenza o dell'acquiescenza, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile sarebbe

quello della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), non quello dell'appello

cui accenna il Pretore aggiunto nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce

al verbale del 17 ottobre 2017. Se non che, si volesse anche considerare il

“ricorso” in esame come domanda di revisione, l'esito del giudizio non

muterebbe. Nel suo memoriale AP 1 non pretende infatti di avere firmato il

verbale del 17 ottobre 2017 sotto l'influsso di un errore essenziale, di una

minaccia o di un dolo. Tanto meno egli censura vizi di procedura che inficerebbero

la validità della desistenza o del­l'acquiescenza. Foss'anche trattato come

domanda di revisione, pertanto, nelle condizioni descritte il “ricorso”

vedrebbe la sua sorte segnata.

3.

Ci si può domandare,

certo, se prima di ordinare una trattenuta di stipendio (art. 291 CC), fosse

pure per acquiescenza, il giudice non debba verificare che al debitore rimanga

almeno l'equivalente del minimo esistenziale calcolato secondo il diritto

esecutivo (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4). Si tratta in ogni modo del minimo

esistenziale riferito alla sua sola persona, quan­d'anche egli si sia risposato

(RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a con rinvio a DTF 137 III 62

consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non va tenuto conto, se non ove questi

sia eventualmente chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere

economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli

avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), sempre che ricorrano le relative

condizioni, enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29

ottobre 2010, consid. 6.2.2.

Ciò premesso, trattandosi

di un debitore sposato, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consiste

nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi

che riguar­dano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il

costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento

del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro),

il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i

contributi della previdenza professionale. Il costo dell'alloggio va

riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale,

senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali

convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni. Un'eccezione

ricorre solo – ma ciò non risulta nella fattispecie – qualora l'altro coniuge

non sia in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle

assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno computati, come non vanno computate

le imposte (principi riassunti in: RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7b con

riferimenti).

In concreto AP 1 non

pretende che, determinato in base ai criteri che precedono, il suo fabbisogno

minimo del diritto esecutivo risulti leso dalla trattenuta di stipendio. Né ciò

sembra il caso, per lo meno a un sommario esame. Il ricorrente guadagna per sua stessa ammissione fr. 4200.–

mensili netti (fr. 5000.– lordi). Se alla metà del minimo

esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili: FU 68/2009 pag. 6292) si aggiunge

la metà del costo dell'alloggio coniugale (nella fattispecie fr. 890.– mensili,

spese accessorie comprese) e il premio della sua cassa malati obbligatoria (fr.

265.

– mensili), pur considerando le presumibili spese indispensabili per

raggiungere il posto di lavoro egli appare ancora in grado di versare il

contributo alimentare per la figlia C__________ e di sostentare la sua seconda

figlia S__________. Parzialmente scoperto rimane, se mai, il fabbisogno minimo

della seconda moglie. Ma l'obbligo di mantenimento nei confronti

di figli minorenni prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di

famiglia (art. 276a cpv. 1 CC). Il ricorrente non può invocare quindi i

suoi doveri di mantenimento nei confronti della seconda moglie per sottrarsi

all'obbligo di versare i contributi alimentari in favore della figlia C__________.

Nella situazione descritta il Pretore aggiunto non aveva ragioni per disattendere

l'acquiescenza di AP 1 e rinunciare alla trattenuta di stipendio. Anche sotto

questo profilo la decisione impugnata resiste dunque alla critica.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del ricorrente, ma le condizioni

economiche verosimilmente difficili in cui egli si trova inducono a soprassedere

a ogni prelievo. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, AO 1 non

essendo stata chiamata a formulare osservazioni al “ricorso”.

5.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–,

ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento litigioso

(fr. 960.– mensili, rispettivamente fr. 1120.– mensili fino alla maggiore

età della beneficiaria).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il “ricorso” è

irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).