11.2017.100
Acquiescenza a una trattenuta di stipendio: minimo esistenziale del debitore
20 novembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.100
Lugano,
20 novembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2017.197 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con atto del 17 agosto 2017 da
AP 1
contro
AO 1
e nella causa
CA.2017.318 (diffida ai debitori) della medesima Pretura promossa
l'11 settembre 2017 da AO 1 nei confronti di AP 1,
giudicando sul “ricorso”
del 19 settembre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
aggiunto il 17 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 agosto 2017 AP 1
(1977), divorziato da AO 1 (1971), ha scritto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, annunciandogli che avrebbe sospeso il versamento del
contributo alimentare (fr. 960.– mensili) per la figlia C__________ (nata il
21 marzo 2011) e che si sarebbe limitato da allora a corrispondere l'assegno
familiare di fr. 200.– mensili dovuto in aggiunta. Nella lettera egli
comunicava inoltre di essersi risposato il 23 novembre 2012, di avere una
figlia dal secondo matrimonio (S__________,
nata l'11 dicembre 2013) e di non disporre più dei mezzi necessari per
sostentare C__________. AO 1 ha reagito l'11 settembre 2017, chiedendo al
Pretore di ordinare al datore di lavoro dell'ex marito, la __________ SA di __________,
di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 960.– mensili e di riversarla
direttamente su un conto postale in favore di C__________.
B. All'udienza di
conciliazione, il 17 ottobre 2017, AP 1 ha dichiarato, dopo “una discussione
informale”, di “desistere dalla postulata modifica del contributo alimentare
per C__________, di aderire alla richiesta di trattenuta salariale formulata da
AO 1” e di assumere le spese di procedura. Con decisione presa a verbale seduta
stante il Pretore aggiunto ha quindi stralciato dal ruolo la causa intesa alla
modifica del contributo alimentare (inc. DM.2017.197) e ha ordinato alla __________
SA di trattenere dallo stipendio di AP 1 la
somma di
fr. 960.– mensili, aumentata a fr. 1120.– dall'aprile del 2018, riversandola
direttamente su un conto postale intestato a AO 1 (inc. CA.2017.318). Le spese
processuali di fr. 50.– sono state poste a carico dell'interessato,
compensate le ripetibili.
C. Il 23 ottobre 2017 la Pretura ha ricevuto uno
scritto datato 19 settembre 2017 dal titolo “ricorso decisione del
17 ottobre 2017” in cui AP 1 lamenta di essere ridotto a vivere con un
importo inferiore al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Invitato dal Pretore
aggiunto a chiarire se lo scritto dovesse intendersi come appello, AP 1 ha
confermato il 27 ottobre successivo la sua “intenzione di andare al Tribunale
d'appello”. Il Pretore aggiunto ha fatto seguire così lo scritto a questa Camera.
Il Tribunale d'appello non ha chiesto osservazioni a AO 1.
Considerandi
in diritto: 1. Nel corso dell'udienza
tenutasi il 17 ottobre 2017 davanti al Pretore aggiunto AP 1 ha ritirato la propria
richiesta volta alla modifica del contributo alimentare per la figlia C__________
e ha aderito alla richiesta dell'ex moglie intesa all'ottenimento di una
trattenuta di stipendio per fr. 960.– mensili, firmando il relativo verbale. Da
un lato egli ha dichiarato quindi desistenza e dall'altro acquiescenza (nel
senso dell'art. 241 cpv. 1 CPC). Ora, tanto in caso di desistenza quanto di acquiescenza
il processo è terminato e il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv.
3.
CPC). AP 1 non pretende che il verbale da lui firmato contenga errori. Non può
più, quindi, tornare a discutere davanti al Tribunale d'appello né il
contributo alimentare per la figlia C__________ né la trattenuta di stipendio
ordinata dal Pretore aggiunto. Il suo “ricorso” si dimostra di conseguenza, già
di primo acchito, irricevibile.
2.
Si aggiunga che
qualora AP 1 avesse inteso – per ipotesi – rimettere in discussione l'efficacia
della desistenza o dell'acquiescenza, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile sarebbe
quello della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), non quello dell'appello
cui accenna il Pretore aggiunto nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce
al verbale del 17 ottobre 2017. Se non che, si volesse anche considerare il
“ricorso” in esame come domanda di revisione, l'esito del giudizio non
muterebbe. Nel suo memoriale AP 1 non pretende infatti di avere firmato il
verbale del 17 ottobre 2017 sotto l'influsso di un errore essenziale, di una
minaccia o di un dolo. Tanto meno egli censura vizi di procedura che inficerebbero
la validità della desistenza o dell'acquiescenza. Foss'anche trattato come
domanda di revisione, pertanto, nelle condizioni descritte il “ricorso”
vedrebbe la sua sorte segnata.
3.
Ci si può domandare,
certo, se prima di ordinare una trattenuta di stipendio (art. 291 CC), fosse
pure per acquiescenza, il giudice non debba verificare che al debitore rimanga
almeno l'equivalente del minimo esistenziale calcolato secondo il diritto
esecutivo (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4). Si tratta in ogni modo del minimo
esistenziale riferito alla sua sola persona, quand'anche egli si sia risposato
(RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a con rinvio a DTF 137 III 62
consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non va tenuto conto, se non ove questi
sia eventualmente chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere
economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli
avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), sempre che ricorrano le relative
condizioni, enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29
ottobre 2010, consid. 6.2.2.
Ciò premesso, trattandosi
di un debitore sposato, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consiste
nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi
che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il
costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento
del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro),
il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i
contributi della previdenza professionale. Il costo dell'alloggio va
riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale,
senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali
convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni. Un'eccezione
ricorre solo – ma ciò non risulta nella fattispecie – qualora l'altro coniuge
non sia in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle
assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno computati, come non vanno computate
le imposte (principi riassunti in: RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7b con
riferimenti).
In concreto AP 1 non
pretende che, determinato in base ai criteri che precedono, il suo fabbisogno
minimo del diritto esecutivo risulti leso dalla trattenuta di stipendio. Né ciò
sembra il caso, per lo meno a un sommario esame. Il ricorrente guadagna per sua stessa ammissione fr. 4200.–
mensili netti (fr. 5000.– lordi). Se alla metà del minimo
esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili: FU 68/2009 pag. 6292) si aggiunge
la metà del costo dell'alloggio coniugale (nella fattispecie fr. 890.– mensili,
spese accessorie comprese) e il premio della sua cassa malati obbligatoria (fr.
265.
– mensili), pur considerando le presumibili spese indispensabili per
raggiungere il posto di lavoro egli appare ancora in grado di versare il
contributo alimentare per la figlia C__________ e di sostentare la sua seconda
figlia S__________. Parzialmente scoperto rimane, se mai, il fabbisogno minimo
della seconda moglie. Ma l'obbligo di mantenimento nei confronti
di figli minorenni prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di
famiglia (art. 276a cpv. 1 CC). Il ricorrente non può invocare quindi i
suoi doveri di mantenimento nei confronti della seconda moglie per sottrarsi
all'obbligo di versare i contributi alimentari in favore della figlia C__________.
Nella situazione descritta il Pretore aggiunto non aveva ragioni per disattendere
l'acquiescenza di AP 1 e rinunciare alla trattenuta di stipendio. Anche sotto
questo profilo la decisione impugnata resiste dunque alla critica.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del ricorrente, ma le condizioni
economiche verosimilmente difficili in cui egli si trova inducono a soprassedere
a ogni prelievo. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, AO 1 non
essendo stata chiamata a formulare osservazioni al “ricorso”.
5.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–,
ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento litigioso
(fr. 960.– mensili, rispettivamente fr. 1120.– mensili fino alla maggiore
età della beneficiaria).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il “ricorso” è
irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).