11.2017.103
Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: provvigione ad litem
29 dicembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.103
Lugano
29 dicembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa CA.2017.26 (divorzio:
provvigione ad litem) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 6 luglio 2017 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull’appello del 9 novembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare
emesso dal Pretore il 27 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con
petizione del 6 luglio 2017 AO 1 (1971) ha convenuto il marito AP 1 (1963)
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il divorzio.
La causa si trova attualmente allo
stadio dello scambio degli allegati preliminari (inc. DM.2017.53). In
tale ambito l'attrice ha chiesto al marito una
provvigione ad litem di fr. 10 000.–
per finanziare le spese processuali. Chiamato a formulare osservazioni, AP 1 non
si è pronunciato sull'istanza (cautelare) di provvigione ad litem, limitandosi
nella sua risposta del 21 agosto 2017 a esprimersi sulla petizione di divorzio.
B. Statuendo
il 27 ottobre 2017, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha
condannato AP 1 a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr.
5000.– per coprire gli oneri della causa di divorzio. Le spese processuali di
fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
C. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 9 novembre 2017 in cui propone di riformare il giudizio impugnato,
nel senso di respingere l'istanza di provvigione ad litem. L'appello non
è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere pendente
causa una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per
sostenere le spese del processo è una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag.
669 n. 33c consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016
consid., 1). Ora, le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono impugnabili con appello, trattandosi
di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello
è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato ove si consideri la
richiesta di fr. 10 000.– in discussione
davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare
è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 30 ottobre 2017, di modo
che il termine di ricorso, cominciato
a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto sabato 9 novembre 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 9 novembre 2017, l'appello in esame
è pertanto tempestivo.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore ha accertato che il marito non aveva presentato
osservazioni alla richiesta di provvigione ad litem e che neppure il memoriale
di risposta del 21 agosto 2017 contiene allegazioni al riguardo. Richiamato un incarto
SO.2016.341 a lui notorio relativo a una modifica di misure a protezione
dell'unione coniugale avviata dal marito il 20 aprile 2016, il primo giudice ha
appurato che all'inizio di agosto del 2017 AP 1 poteva contare su una sostanza
liquida di fr. 52 308.75 ed era proprietario di due immobili (l'abitazione coniugale
e una casa a L__________, locata alla sorella). In simili circostanze egli lo
ha ritenuto in grado così di elargire alla moglie una provvigione ad litem
di fr. 5000.–.
3. Il
convenuto esordisce nell'appello ricordando le varie procedure che si sono
succedute fra le parti, da quelle a protezione dell'unione coniugale (inc.
SO.2014.429 e SO.2016.341) fino alla cautelare di divorzio (inc. CA.2017.38),
nell'ambito della quale il Pretore ha soppresso il 27 ottobre 2017, inaudita
parte, ogni contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2017 e ha ridotto
a fr. 1000.– mensili quello per ciascun figlio (M__________, S__________,
G__________ e L__________, nati il 23 aprile 2002, il 18 giugno 2004, il
15 ottobre 2006 e l'11 giugno 2009). L'appellante rileva inoltre che della liquidità
calcolata dal primo giudice (fr. 52 308.75), fr. 47 388.33
non sono a sua libera disposizione, ma sono vincolati a lavori edili nell'immobile
di L__________, locato alla sorella, dal quale egli trae una modesta rendita di
fr. 400.– mensili. L'interessato ammette di non essersi
pronunciato sulla domanda di provvigione ad litem. Fa valere tuttavia
che la sua situazione economica si evinceva dal memoriale di risposta del 21
agosto 2017, come pure dalla documentazione correlata alla procedura cautelare inc.
CA.2017.38. Il suo reddito – egli precisa – ammonta a fr. 900.– mensili e non basta neppure per il proprio fabbisogno minimo, di modo
che per sopperire alle proprie necessità correnti egli ha dovuto far capo a un
prestito della sorella, “impegnando” a tal fine un immobile. Quanto ai due fondi
evocati dal Pretore, egli lamenta che nessuna istruttoria ne abbia determinato
la natura e la possibilità (da lui esclusa) di metterli a pegno. A parte ciò –
egli soggiunge – la moglie è comproprietaria, insieme con lui, dell'abitazione
coniugale a S__________ che può essere ipotecata per ulteriori fr. 500 000.–, di modo che anche lei può attingere alla
sostanza alla stessa stregua di lui.
4. Le
argomentazioni che precedono sono nuove. L'appellante riconosce infatti – come si
è visto – di non avere presentato osservazioni alla istanza di provvigione ad
litem della moglie. Ora, fatti nuovi in appello sono ammissibili solo se
sono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto
delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). AP 1 non pretende che gli fosse
impossibile far valere in prima sede i mezzi di difesa invocati attualmente. Non
può quindi rimediare adesso a quanto avrebbe potuto opporre allora. Ciò basterebbe
per dichiarare l'appello irricevibile e rinunciare a ogni altra disamina.
5. Si volesse nondimeno
esaminare l'appello, secondo cui la situazione economica del convenuto si
desumeva dal memoriale di risposta del 21 agosto 2017 e dall'istanza cautelare
dell'8 settembre 2017, l'esito del ricorso non sarebbe migliore. Intanto perché
l'interessato non dice quali dati il Pretore avrebbe dovuto dedurre da quegli
allegati. Inoltre perché egli non contesta che per accertare la sua sostanza
liquida il Pretore potesse richiamare la documentazione dell'inc. SO.2016.34 a
tutela dell'unione coniugale, come la moglie chiedeva nella petizione del 6 luglio
2017.
Certo, il convenuto sostiene
che fr. 47 388.33 sono vincolati all'esecuzione
di lavori nell'immobile di L__________, ma ciò non trova verosimiglianza agli
atti. Il convenuto si vale unicamente di una propria dichiarazione del 5 settembre
2017 (nella cartella “Atti diversi”) in cui adduce che il conto di risparmio
presso __________ n. __________ (e non il conto n. __________, come egli
indica nell'appello) sarebbe “vincolato per ev. interventi casa L__________”. Tale
vincolo non trova però alcun riscontro nell'attestato bancario al quale egli rinvia
(doc. R). A parte ciò, il convenuto trascura che il Pretore non ha considerato nel
suo calcolo il conto presso __________, che al 31 luglio 2017 presentava un
saldo di fr. 11 090.01 che andrebbero
aggiunti ai fr. 52 308.75 accertati dal primo
giudice (doc. CC, 3° foglio). E quand'anche le entrate nette dell'appellante fossero
di soli fr. 900.– mensili e
lo costringessero a intaccare parte della liquidità per sopperire al proprio
fabbisogno, ciò non rende ancora verosimile che tale sostanza si sia ridotta
nel frattempo (in nemmeno cinque mesi) in modo tale da non lasciargli più un
margine sufficiente per versare alla moglie fr. 5000.– di provvigione ad
litem. L'appellante afferma invero di aver dovuto ricorrere a un prestito
della sorella per sovvenire alle necessità proprie e dei figli. Non adduce tuttavia
alcun elemento oggettivo che renda verosimile l'impegno, tutto ignorandosi sull'entità
del debito e sull'oggetto dato in pegno. Anche al proposito l'appello è
destinato perciò all'insuccesso.
6. Per
quel che è della mancata istruttoria sulla natura e la possibilità di gravare
la sostanza immobiliare, l'appellante non esita a contraddirsi. Da un lato egli
esclude infatti che i due immobili menzionati nel decreto impugnato possano
essere ipotecati (“essendo delle stalle”). Dall'altro egli fa valere che la
moglie è comproprietaria in ragione di un mezzo dell'abitazione coniugale (particella
n. 496 RFD di G__________, sezione di S__________), la quale potrebbe essere
gravata di ulteriori fr. 500 000.– “per far fronte alla liquidazione delle spettanze” di lei in caso di
cessione della sua quota. Sia come sia, non appare verosimile che AO 1 possa disporre in breve tempo di
mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale (cfr. I CCA,
sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016, consid. 3). A prescindere dal fatto che la possibilità di
aumentare il carico ipotecario nella misura indicata si fonda su una mera affermazione
dell'appellante, questi dimentica che l'offerta di liquidare la moglie con la
somma di fr. 500 000.– è stata da lei rifiutata perché egli intendeva tacitare con ciò anche
ogni pretesa alimentare di lei e dei figli (osservazioni 22 settembre 2017 di AO
1, nell'inc. CA.2017.38). Privo di consistenza, l'appello vede dunque la sua
sorte segnata.
7. Si
aggiunga a futura memoria, e ad ogni buon conto, che una provvigione ad litem
è per sua natura un anticipo destinato – per principio – a essere restituito.
Ciò avviene, di regola, nell'ambito del giudizio finale sulle spese o nel
quadro della liquidazione del regime dei beni matrimoniali (RtiD I-2015 pag.
871 consid. 4a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre
2016, consid. 14).
8. Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per
osservazioni.
9. Circa
Fatti
i rimedi giuridici dati sul piano federale contro la presente sentenza (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30
000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).