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Decisione

11.2017.104

Divorzio: obbligo per un coniuge di riprendere o estendere l'attività lucrativa già in pendenza di causa

2 aprile 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019,

consid. 15a). Nel 2016 essa ammontava, per un genitore affidatario – come

il convenuto – che lavorava a tempo pieno e doveva occuparsi di un figlio nella

fascia di età dopo i 12 anni, a fr. 326.– mensili (già compresi nell'importo

complessivo di fr. 2074.– mensili). Il fabbisogno in

denaro di Gi__________ dal 1° giugno al 31 dicembre 2016 ascende così a fr.

1860.– mensili.

6. Da quanto precede

risulta il seguente bilancio familiare:

Dal 1° giugno al 31 dicembre 2016

Reddito del marito fr.

7 933.25

Reddito

della moglie fr. 3 452.35

fr.

11 385.60

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4 298.30

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 222.25

Fabbisogno

in denaro di Gi__________ fr. 1 860.—

fr.

9 380.55

mensili

Eccedenza fr.

2 005.05

Metà

eccedenza fr. 1 002.55 mensili

Contributo alimentare per la

moglie:

fr.

3222.25 + fr. 1002.55 ./.

fr. 3452.35 = fr. 772.45 mensili,

arrotondati

a fr. 770.—

mensili.

Dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione della

presente sentenza

Reddito del marito fr.

7 933.25

Reddito

della moglie fr. 3 452.35

fr.

11 385.60

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4 298.30

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 222.25

Fabbisogno

in denaro di Gi__________ fr. 1 617.70

fr.

9 138.25

mensili

Considerandi

Eccedenza fr.

2.

247.35

Metà

eccedenza fr. 1 123.60 mensili

Contributo alimentare per la

moglie:

fr.

3222.25

+ fr. 1123.65

./. fr. 3452.35 = fr. 893.50 mensili,

arrotondati

a fr. 895.—

mensili.

Dall'emanazione della presente sentenza in poi

Reddito del marito fr.

7.

933.25

Reddito

della moglie fr. 3 752.35

fr.

11.

685.60

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

4.

298.30

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3 222.25

Fabbisogno

in denaro di Gi__________ fr. 1 617.70

fr.

9.

138.25

mensili

Eccedenza fr.

2.

547.35

Metà

eccedenza fr. 1 273.70 mensili

Contributo alimentare per la

moglie:

fr.

3222.25

+ fr. 1273.70 ./.

fr. 3752.35 = fr. 743.60 mensili,

arrotondati

a fr. 745.—

mensili.

L'appello

va accolto entro tali limiti e il decreto cautelare impugnato riformato di

conseguenza.

7.

Le spese

dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). L'appellante consegue una riduzione

del contributo alimentare litigioso da fr. 893.50 a fr. 770.– mensili

dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2016 e a fr. 745.– mensili dal 16 aprile 2019

in poi, mentre vede confermato l'onere dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione

della presente sentenza, quantunque egli ne chiedesse la totale soppressione.

Ottiene così causa vinta per circa un quinto. Si giustifica in simili circostanze

che sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico

di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte

(tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

L'appellante postula

l'addebito degli oneri di prima sede all'istante, condannando quest'ultima di

rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili per ciascun grado di giudizio.

Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'integrale

accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta

si rivela senza oggetto. Per il resto, l'esito dell'attuale giudizio non incide

apprezzabilmente sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili

stabilito nel dispositivo di prima sede (un terzo a carico della moglie, il

resto a carico del marito), che può rimanere invariato.

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. d LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che

contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare impugnato è

così riformato:

AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1,

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

a) Dal 1° giugno fino al 31 dicembre

2016:

fr. 770.– mensili;

b) Dal 1° gennaio 2017 fino

all'emanazione della presente sentenza:

fr. 895.– mensili;

c) Dall'emanazione della presente

sentenza in poi:

fr. 745.– mensili.

Per

il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare rimane invariato.

2. Le spese processuali di fr.

1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per quattro quinti a

carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante

rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).