11.2017.104
Divorzio: obbligo per un coniuge di riprendere o estendere l'attività lucrativa già in pendenza di causa
2 aprile 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.104
Lugano
2 aprile 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2016.34 (divorzio:
provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del 20 maggio 2016 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 16 novembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 31 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1958) e AO 1 (1972), entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________
il 19 luglio 2002. A quel momento lo sposo aveva già una figlia (N__________,
nata nel 1990) e la sposa una figlia (G__________, nata nel 1994). Dal nuovo matrimonio
è nato Gi__________, il 13 agosto 2003. AP 1 è docente di scuola professionale
a __________. La moglie lavora all'80% come cuoca per la scuola dell'infanzia a
__________. I coniugi si sono separati nel marzo del 2014, quando AO 1 ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il
29 febbraio 2016 AP 1 e AO 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona un'istanza comune di divorzio corredata di un accordo parziale stipulato
il 20 novembre 2015. Tale accordo prevedeva la divisione a metà delle prestazioni
d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo
istituto di previdenza professionale e il riparto a metà delle spese
giudiziarie della procedura di divorzio su richiesta comune.
C. All'udienza
del 20 aprile 2016, indetta per la conciliazione, i coniugi non hanno raggiunto
un accordo sulle altre conseguenze del divorzio e hanno demandato al giudice la
relativa decisione. Il Pretore li ha invitati così a presentare un allegato
contenente le loro motivazioni e conclusioni sugli effetti rimasti controversi.
Nel suo memoriale del 20 maggio 2016 AO 1 ha postulato la custodia alternata di
Gi__________ (un mese ciascuno), un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili
per sé dal 1° febbraio 2015 fino al suo pensionamento e uno di fr. 2000.–
mensili per il figlio fino alla maggiore età, da corrisponderle per i mesi in
cui Gi__________ fosse rimasto da lei. In liquidazione del regime dei beni essa
ha
avanzato inoltre una pretesa di fr. 22 500.–
per coprire le spese del processo e ha rivendicato una provvigione ad litem
di
fr.
10 000.–. La richiesta di contributo
alimentare per sé è stata formulata già in via cautelare.
D. Vista
l'istanza cautelare, il Pretore ha convocato le parti al contraddittorio del 24
giugno 2016, nel corso del quale AP 1 ha proposto di respingere la richiesta. L'istruttoria
cautelare, cominciata seduta stante, è terminata il 7 settembre 2016. I coniugi
hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel proprio memoriale del 3 novembre 2016 AO 1 ha ribadito la sua pretesa di
contributo alimentare a valere dal maggio del 2016, postulando anche la
custodia alternata di
Gi__________ (un mese ciascuno) e un contributo alimentare per il figlio di fr. 1715.–
mensili per i periodi in cui questi sarebbe stato affidato a lei. Nel suo
allegato del 4 novembre 2016 AP 1 ha riproposto il rigetto dell'istanza
cautelare e ha instato per la rifusione di fr. 5000.– a titolo di ripetibili. Il
9 novembre 2016 egli ha contestato inoltre la ricevibilità delle nuove domande formulate
dalla moglie nel memoriale conclusivo poiché sottratte al contraddittorio.
E. Statuendo
con decreto cautelare del 31 ottobre 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
l'istanza di AO 1, condannando il marito a versare a quest'ultima un contributo
alimentare di fr. 893.50 mensili dal 1° giugno 2016. Le spese processuali di
fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili
ridotte.
F. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 16 novembre 2017 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto
sospensivo, il contributo alimentare stabilito dal Pretore aggiunto sia
soppresso e che il decreto impugnato sia riformato di conseguenza. Egli chiede
altresì che le spese giudiziarie siano poste a carico dell'istante, con obbligo
per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili in entrambi i
gradi di giudizio. Con decreto del 7 dicembre 2017 il presidente della
Camera ha conferito effetto sospensivo al ricorso limitatamente ai contributi
alimentari dovuti da AP 1 fino al 31 ottobre 2017. Nelle sue osservazioni del 5
dicembre 2017 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. Le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri
l'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al
Pretore aggiunto (fr. 1250.– mensili dal maggio del 2016), di durata incerta e
da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza
del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è
pervenuto al patrocinatore del convenuto il 6
novembre 2017. Introdotto il 16 novembre
2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto
impugnato il Pretore aggiunto ha circoscritto il giudizio al contributo
alimentare per la moglie, rilevando che le altre domande esulavano da quanto chiesto
con l'istanza del 20 maggio 2016. Ciò premesso, egli ha accertato che
nella fattispecie, mancando ogni volontà di riconciliazione da parte dei
coniugi, non si poteva più contare su una ripresa della comunione domestica e che
per statuire sul contributo alimentare litigioso occorreva ispirarsi ai criteri
applicabili agli obblighi di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC),
compresa la possibilità di estendere l'attività lucrativa da parte della moglie.
Accertato che il matrimonio aveva influito concretamente sulla situazione finanziaria
di quest'ultima, madre di un figlio, il primo giudice ha calcolato il reddito
netto di lei in fr. 3452.35 mensili (lavoro all'80%), escludendo che costei
potesse guadagnare di più. Quanto al fabbisogno
minimo di lei, il Pretore aggiunto lo ha calcolato in fr. 3222.25
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1050.–
[coabitazione parziale con il nuovo compagno], costo dell'alloggio fr. 1240.–,
premio della cassa malati fr. 434.–, assicurazione dell'economia domestica fr.
33.60, assicurazione responsabilità civile dell'automobile e imposta di
circolazione fr. 105.05, carburante fr. 80.–, onere fiscale fr. 280.–).
Riguardo alla situazione
finanziaria del marito, il primo giudice ha accertato entrate per fr. 7933.25
mensili e un fabbisogno minimo di fr. 4298.30 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.
643.40 [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di
Gi__________], ammortamento ipotecario fr. 333.35, premio della cassa
malati fr. 355.15, pasti fuori casa fr. 238.70, assicurazioni fr. 206.75, imposte
di circolazione auto e moto fr. 291.35, posteggio sul posto di lavoro fr.
129.60, mantenimento della figlia N__________ fr. 300.–, onere fiscale fr.
450.–). Da ciò il Pretore aggiunto ha dedotto che, una volta finanziati i
fabbisogni dei coniugi e del figlio Gi__________ che sta con il padre (fr.
1617.70 mensili), le parti conservano un margine disponibile di fr. 2247.35
mensili. E siccome la metà di tale margine spetta alla moglie, egli ha
calcolato il contributo alimentare per AO 1 in fr. 893.50 mensili (fr. 3222.25
[fabbisogno di lei] più fr. 1123.60 [metà eccedenza] meno fr. 3452.35 [reddito
di lei]).
3. L'appellante si duole
anzitutto che l'istante “non ha compiuto il benché minimo sforzo” per rendere
verosimile qual era il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la
comunione domestica “e, di conseguenza, il debito mantenimento”. Già in ragione di ciò – egli sostiene – la pretesa
alimentare va respinta. A suo avviso, inoltre, con un reddito di fr. 3452.35
mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3222.25 mensili AO 1 conserva un
margine di fr. 230.10 mensili che le consente di finanziare da sé il proprio
mantenimento, a prescindere dalla capacità contributiva di lui. Nessun contributo
alimentare è dovuto perciò all'istante.
a) Dalla
prima argomentazione va subito sgombrato il campo, ove appena si consideri che
l'appellante rimprovera per la prima volta alla moglie di non avere reso
verosimile il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, tanto
che ancora nel memoriale conclusivo egli riconosceva a AO 1 un fabbisogno
minimo equivalente a quello accertato poi dal
Pretore aggiunto (pag. 6). Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
b) Quanto
alla possibilità per la moglie di conservare
un margine disponibile di fr. 230.10 mensili che le consentirebbe di sopperire
da sé al proprio debito mantenimento, si impone una premessa. Come riconosce
lo stesso appellante (memoriale, pag. 5 in basso), l'obbligo di mantenimento
fra coniugi nelle procedure cautelari in cause di divorzio (o in procedimenti a
tutela dell'unione coniugale) continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv.
1 CC (“solidarietà matrimoniale”) anche
qualora non si possa più contare – come in concreto – su una ripresa della vita
in comune (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4; analogamente: DTF 137 III 386
consid. 3.1). L'art. 125 cpv. 1 CC si applica solo in via analogica,
per sapere se – come si vedrà in appresso (consid. 4c) – si possa esigere dal
coniuge che chiede contributi alimentari di riprendere o estendere un'attività
lucrativa investendo la forza lavoro liberatasi in esito alla sospensione della
vita comune (DTF 137 III 386 consid. 3.1). E in un caso come quello in esame non
fa dubbio che il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza
applicato dal Pretore aggiunto nel decreto impugnato è un metodo conforme al
diritto federale per definire l'eventuale obbligo di mantenimento (RtiD I-2015
pag. 879 consid. 5).
c) Giovi
ricordare che davanti al primo giudice le parti avevano argomentato entrambe sulla
scorta del metodo di calcolo testé evocato. Lo stesso convenuto, pur affermando
che le sue entrate non bastano per coprire il proprio fabbisogno (quantificato
in fr. 6550.– mensili) e quello del figlio (quantificato in fr. 2074.– mensili),
riconosceva la legittimità del criterio fondato sul riparto paritario dell'eccedenza
nel bilancio familiare (memoriali conclusivi del 3 novembre 2016, pag. 5, e del
4 novembre 2016, pag. 3 e 8). Ciò posto, la decisione del primo giudice di
determinare il contributo alimentare per l'istante deducendo dal reddito
complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi e suddividendo l'eccedenza a metà, resiste alla critica. Il fatto che la moglie conservi un certo margine disponibile
sul proprio fabbisogno non preclude a quest'ultima, di conseguenza, il diritto
a un contributo alimentare durante la causa di divorzio. Al proposito l'appello
manca di consistenza.
4. L'appellante deplora
che il Pretore aggiunto non abbia imputato alla moglie un reddito da attività
lucrativa a tempo pieno. Ripete che l'istante potrebbe aumentare il proprio
grado d'occupazione dall'80 al 100% lavorando nel “settore della cucina” oppure in servizi di pulizia, pubblici o privati.
Chiede pertanto di rivalutare il reddito di lei (fr. 3452.35 mensili) a
fr. 4143.– mensili, ciò che garantirebbe alla medesima il tenore di vita precedente la separazione ed escluderebbe ogni
contributo cautelare da parte sua.
a) Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha ritenuto difficilmente
estendibile il tasso d'occupazione di AO 1. Da un lato perché quello attuale
permette il buon funzionamento dell'assetto scelto dai coniugi per garantire al
figlio un adeguato accudimento nel doposcuola, ciò che sarebbe difficilmente conciliabile
con un'attività lucrativa a tempo pieno dell'istante. Dall'altro perché trovare
sul mercato dell'impiego un'attività complementare del 20% sarebbe arduo per lei,
priva di particolari qualifiche professionali, come dimostra la risposta
negativa ricevuta al riguardo dall'attuale datore di lavoro. Nelle circostanze
descritte il primo giudice ha rinunciato a imputare all'interessata un reddito
ipotetico (decreto impugnato, pag. 4).
b) L'appellante
obietta che, seppure AO 1 debba occuparsi del figlio “in
misura leggermente superiore alla norma”, ciò non giustifica di riconoscerle agevolazioni
sul grado d'occupazione e sul reddito
conseguibile. Egli sottolinea di lavorare personalmente a tempo pieno, ciò che
non gli impedisce di accudire convenientemente al figlio, avendo organizzato la
propria attività in funzione degli orari scolastici e avendo rinunciato proprio
per tale motivo a far parte del consiglio di direzione dell'istituto in cui
opera. Lasciare in condizioni del genere che
l'istante lavori a tempo parziale equivale – egli
fa valere – a un'inammissibile disparità di trattamento.
c) Per fissare un contributo di
mantenimento giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, applicabile anche ai
provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (art. 276 cpv. 1 seconda frase
CPC), il giudice si diparte da quanto i coniugi hanno concordato durante la
vita in comune. Egli tiene conto poi del fatto che in caso di sospensione della
comunione domestica l'art. 163 cpv. 1 CC, secondo cui i coniugi provvedono in
comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia,
impone a ogni coniuge di partecipare, secondo le sue possibilità, ai costi
supplementari causati da due economie domestiche separate, in specie
riprendendo o aumentando la propria attività lucrativa. Il giudice esamina pertanto
se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che
il coniuge ormai sgravato dal governo della casa e della famiglia investa
altrimenti la propria forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività
lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua
età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario che si modifichi l'accordo
sul ruolo assunto dai coniugi durante la vita in comune. Per contro il giudice
dei provvedimenti cautelari non deve anticipare un sindacato di merito nella
causa di divorzio, nemmeno sotto il profilo della verosimiglianza. Non è suo
compito valutare, in specie, se il matrimonio ha o non ha influito
concretamente sulla condizione finanziaria di un coniuge (DTF 137 III 386
consid. 3.1, confermato nella sentenza 5A_848/2017 del 15 maggio
2018 consid. 5.3).
d) Per
quel che è degli accordi intercorsi fra le parti durante la vita in comune, gli
atti sono laconici. Da essi emerge unicamente che il marito lavorava a tempo
pieno e che la moglie svolgeva già allora l'attività di cuoca all'80% per la
scuola dell'infanzia di __________. Dopo la separazione le parti hanno
raggiunto una tacita intesa secondo cui Gi__________ sarebbe stato affidato al
padre, mentre la madre avrebbe esercitato un diritto di visita dal venerdì sera
fino al lunedì mattina ogni due settimane, come pure tutti i mercoledì dalle
ore 11.30 fino all'allenamento di hockey (ore 18.00/18.30) e altri due
pomeriggi la settimana (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'allenamento),
oltre che durante imprecisati periodi nelle vacanze scolastiche (verbale del 7
settembre 2016, pag. 8). Ora, confrontando le due situazioni si evince già a un
sommario esame che, rispetto a quando viveva in comunione domestica, AO 1 risulta
sgravata dalla cura del figlio per due mezzi pomeriggi la settimana, non
dovendosi essa più occupare di Gi__________ quando rincasa alle ore 16.00 dopo
il lavoro (istanza del 20 maggio 2016, pag. 4).
e) Nelle
circostanze descritte occorre apprezzare se e in quale misura si possa esigere
che l'istante investa altrimenti la forza lavoro così liberatasi ed estenda la
propria attività lucrativa sull'arco di due pomeriggi la settimana, tenuto
conto della sua formazione professionale, della sua età e del suo stato di
salute. A un esame di apparenza non si scorgono motivi di età, di salute o di
altra indole che le impediscano di mettere a profitto la propria potenzialità
lucrativa durante quel lasso di tempo. Né essa fa valere estremi del genere, limitandosi
ad asserire di non poter estendere la propria attività lavorativa per dover
accudire al figlio (osservazioni all'appello, pag. 4), argomento che
giustifica se mai – come si è appena visto – una maggiore attività lucrativa da
parte sua, il figlio essendo affidato al padre.
f) Quanto
alla possibilità per l'istante di reperire, due mezzi pomeriggi la settimana, un
impiego nella professione abituale o d'integrare il grado d'occupazione
mancante con un altro lavoro, l'appellante ribadisce che l'estensione potrebbe
avvenire nel settore della cucina oppure in quello – pubblico o privato – delle
pulizie. A suo parere, lavorando al 20% come addetta alle pulizie la moglie
potrebbe, dando prova di buona volontà, guadagnare fr. 700.– mensili,
compatibilmente con il suo stato di salute e in linea con il salario minimo di
fr. 20.35 orari lordi prescritto dall'ordinanza federale sul contratto normale
di lavoro per il personale domestico, del 20 ottobre 2010. Ora, per quanto
attiene all'estensione dell'attività di cuoca, nel corso del suo
interrogatorio AO 1 ha dichiarato di avere ricevuto dal Comune di __________ risposta
negativa. Ha anche ammesso però di non avere compiuto ulteriori ricerche e di
non essersi rivolta all'Ufficio del lavoro per un eventuale collocamento, pur
riconoscendo che esiste qualche posto per “corsi di cucina presso il doposcuola
delle scuole elementari” (verbale del 7 settembre 2016, pag. 7). Sia come sia, è
assodato che l'istante è ancora relativamente giovane e non accusa problemi di salute.
Di per sé essa non contesta nemmeno di essere abile all'esercizio di
un'attività lucrativa in un settore non qualificato come quello delle pulizie. In
simili condizioni si giustifica di imputarle così un guadagno potenziale di fr.
300.– netti mensili, in linea con quanto prevede il contratto normale di lavoro
della categoria (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid.
5f con richiami).
g) Non
si giustifica neppure di concedere all'interessata un ulteriore periodo di
transizione per attivarsi. Sin dalla discussione cautelare intervenuta il 24
giugno 2016 AO 1 sapeva infatti che, fosse stata accertata la sua capacità
lucrativa, essa avrebbe dovuto mettere a profitto l'intera sua potenzialità di
guadagno sin da allora, come affermava il marito (osservazioni accluse al
verbale di udienza, pag. 7), non potendo essa più confidare nel modello di
accudimento parentale precedente la separazione (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_875/2017 del 6 novembre 2018, in: FamPra.ch 1/2019 pag. 259 consid.
4.2.3). D'altro lato apparirebbe urtante che un genitore affidatario lavori a
tempo pieno mentre l'altro genitore, per il solo fatto di esercitare un diritto
di visita più ampio di quello generalmente concesso nel caso di figli in età
scolastica, si impieghi solo all'80%. Ne segue che, in definitiva, il reddito
conseguibile da AO 1 va rivalutato da fr. 3452.35 a fr. 3752.35
mensili. Entro tali limiti l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
5. Da ultimo
l'appellante contesta il fabbisogno in denaro di Gi__________, che il Pretore
aggiunto ha calcolato in fr. 1617.– mensili facendo capo alle previsioni della
tabella 2017 correlata alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo, dopo avere adeguato il costo tabulare dell'alloggio a quello
effettivo (fr. 321.70 mensili). Il convenuto non discute il fabbisogno in
denaro dopo il 1° gennaio 2017. Censura quello dal giugno al dicembre
del 2016, facendo valere che sulla scorta della tabella 2016 correlata alle
raccomandazioni il fabbisogno in denaro di Gi__________ ammonta a fr. 1860.–
mensili (fr. 2074.–, meno la differenza di
fr. 14.30 tra il costo dell'alloggio secondo tabella [fr. 336.–] e quello effettivo [fr. 321.70], meno l'assegno
familiare di fr. 200.–: memoriale, pag. 7). Da parte sua l'istante obietta che
per invalsa prassi di questa Camera la tabella di riferimento sarebbe quella relativa
all'anno di emissione della decisione, criterio che permette di evitare
complicati calcoli.
a) La
prassi cui accenna AO 1 consiste nell'applicare la tabella correlata alle note
raccomandazioni relativa all'anno di decorrenza del contributo alimentare e nell'ancorare
il fabbisogno in denaro del figlio all'indice nazionale dei prezzi al consumo
da allora, per il che il contributo di mantenimento segue automaticamente il
rincaro (RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8). E siccome nel caso specifico un
contributo alimentare per la moglie dispiegherebbe i suoi effetti, per principio,
dal giorno dell'istanza (art. 276 CPC in relazione con l'art. 173 cpv. 3 CC), giustamente
l'appellante chiede che il contributo alimentare per Gi__________ dal giugno al
dicembre del 2016 sia definito in base alla tabella del 2016. L'uso dell'edizione
2017 – come ha fatto il primo giudice – si giustifica ancor meno ove si
consideri che tra il 2016 e il 2017 è intervenuto un importante cambiamento nel
metodo di calcolo per quanto riguarda i costi di cura e educazione.
b) Fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in
denaro previsto dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira
da oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedeva una componente
monetizzata per “cura e educazione” nel caso di genitori che,
esercitando un'attività lucrativa, non potevano occuparsi personalmente dei figli.
La posta per “cura e educazione” contemplata dalle citate raccomandazioni era
commisurata allora al grado d'occupazione del genitore affidatario (da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019,
consid. 15a). Nel 2016 essa ammontava, per un genitore affidatario – come
il convenuto – che lavorava a tempo pieno e doveva occuparsi di un figlio nella
fascia di età dopo i 12 anni, a fr. 326.– mensili (già compresi nell'importo
complessivo di fr. 2074.– mensili). Il fabbisogno in
denaro di Gi__________ dal 1° giugno al 31 dicembre 2016 ascende così a fr.
1860.– mensili.
6. Da quanto precede
risulta il seguente bilancio familiare:
Dal 1° giugno al 31 dicembre 2016
Reddito del marito fr.
7 933.25
Reddito
della moglie fr. 3 452.35
fr.
11 385.60
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4 298.30
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 222.25
Fabbisogno
in denaro di Gi__________ fr. 1 860.—
fr.
9 380.55
mensili
Eccedenza fr.
2 005.05
Metà
eccedenza fr. 1 002.55 mensili
Contributo alimentare per la
moglie:
fr.
3222.25 + fr. 1002.55 ./.
fr. 3452.35 = fr. 772.45 mensili,
arrotondati
a fr. 770.—
mensili.
Dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione della
presente sentenza
Reddito del marito fr.
7 933.25
Reddito
della moglie fr. 3 452.35
fr.
11 385.60
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4 298.30
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 222.25
Fabbisogno
in denaro di Gi__________ fr. 1 617.70
fr.
9 138.25
mensili
Considerandi
Eccedenza fr.
2.
247.35
Metà
eccedenza fr. 1 123.60 mensili
Contributo alimentare per la
moglie:
fr.
3222.25
+ fr. 1123.65
./. fr. 3452.35 = fr. 893.50 mensili,
arrotondati
a fr. 895.—
mensili.
Dall'emanazione della presente sentenza in poi
Reddito del marito fr.
7.
933.25
Reddito
della moglie fr. 3 752.35
fr.
11.
685.60
mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
4.
298.30
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3 222.25
Fabbisogno
in denaro di Gi__________ fr. 1 617.70
fr.
9.
138.25
mensili
Eccedenza fr.
2.
547.35
Metà
eccedenza fr. 1 273.70 mensili
Contributo alimentare per la
moglie:
fr.
3222.25
+ fr. 1273.70 ./.
fr. 3752.35 = fr. 743.60 mensili,
arrotondati
a fr. 745.—
mensili.
L'appello
va accolto entro tali limiti e il decreto cautelare impugnato riformato di
conseguenza.
7.
Le spese
dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). L'appellante consegue una riduzione
del contributo alimentare litigioso da fr. 893.50 a fr. 770.– mensili
dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2016 e a fr. 745.– mensili dal 16 aprile 2019
in poi, mentre vede confermato l'onere dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione
della presente sentenza, quantunque egli ne chiedesse la totale soppressione.
Ottiene così causa vinta per circa un quinto. Si giustifica in simili circostanze
che sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico
di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte
(tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
L'appellante postula
l'addebito degli oneri di prima sede all'istante, condannando quest'ultima di
rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili per ciascun grado di giudizio.
Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'integrale
accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta
si rivela senza oggetto. Per il resto, l'esito dell'attuale giudizio non incide
apprezzabilmente sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili
stabilito nel dispositivo di prima sede (un terzo a carico della moglie, il
resto a carico del marito), che può rimanere invariato.
8.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. d LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che
contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.1 del decreto cautelare impugnato è
così riformato:
AP 1 è condannato a versare in via anticipata a AO 1,
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
a) Dal 1° giugno fino al 31 dicembre
2016:
fr. 770.– mensili;
b) Dal 1° gennaio 2017 fino
all'emanazione della presente sentenza:
fr. 895.– mensili;
c) Dall'emanazione della presente
sentenza in poi:
fr. 745.– mensili.
Per
il resto l'appello è respinto e il decreto cautelare rimane invariato.
2. Le spese processuali di fr.
1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per quattro quinti a
carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante
rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).