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Decisione

11.2017.105

Modifica di contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio qualora il debitore alimentare abbia avuto un altro figlio

5 luglio 2019Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20

novembre 2017 per ottenere la riforma del giudizio impugnato, nel senso di veder

ridurre a fr. 200.– mensili (assegni

familiari non compresi) il contributo alimentare per il figlio dal 1° aprile 2014 fino alla maggiore età e

di condizionarne l'indicizzazione al fatto che il suo reddito sia

adeguato al rincaro in ugual misura. Contestualmente egli postula la riduzione

delle spese processuali di primo grado a fr. 2000.– e il loro addebito alle parti in ragione

di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

L. Nelle

sue osservazioni dell'8 maggio 2018 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di respingere

integralmente la petizione, ponendo le spese processuali e le ripetibili (di

fr. 7000.–) di primo grado a carico dell'attore, con obbligo per quest'ultimo

di rifonderle fr. 5000.– per ripetibili di appello. L'11 giugno 2018 AP 1 ha replicato

spontaneamente, confermandosi nelle proprie conclusioni, e il 4 luglio 2018 ha

proposto di respingere l'appello incidentale. Il 28 gennaio 2019 egli ha

comunicato che sua moglie, licenziata dalla __________ SA di __________, è

stata assunta dal 15 ottobre 2018, dopo un mese di disoccupazione, dalla __________

Sagl di __________ con un tasso di occupazione dell'80%.

M. Nel

frattempo, in parziale accoglimento di una nuova istanza cautelare dell'11

giugno 2018 con cui AP 1 chiedeva di ridurre in pendenza dell'appello il

contributo alimentare per N__________ a fr. 1540.– mensili (assegni familiari non compresi) dal luglio

del 2018, il Pretore ha ridotto (sic) con decreto cautelare del 25

gennaio 2019, rettificato il 30 gennaio seguente, l'onere alimentare a carico di

lui a fr. 2660.– mensili dall'ottobre

del 2018 in poi, assegni

familiari non compresi (inc. CA.2018.216).

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato

soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un

coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi

del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 1

con rinvii). Le relative sentenze

dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di

modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste rag­giungessero il

valore di fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 e 311 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri che controversa davanti

al Pretore era la riduzione del contributo alimentare per N__________ da fr.

3100.

– a fr. 200.– mensili dal 1° aprile 2014 almeno fino alla maggiore età (il

3.

gennaio 2025). Ne segue, sotto questo profilo, la ricevibilità dell'appello

principale.

2.

Quanto

alla tempestività dell'appello principale, la decisione impugnata è pervenuta alla

patrocinatrice dell'attore il 19 ottobre 2017. Cominciato a decorrere

l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 18 novembre 2017,

salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 20 novembre 2017,

ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo. Entro il

termine fissato dal presidente di questa Camera (il 18 e il 29 dicembre 2017) è

stato depositato anche il memoriale del 15 febbraio 2018 che l'attore ha

presentato in sostituzione di quello, prolisso, del 20 novembre 2017. Tempestivo

è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello principale andava

presentata entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni

è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 28 marzo 2018. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia

fino all'8 aprile 2018 (incluso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC.

Introdotto l'8 maggio 2018, ultimo giorno utile (timbro postale sulla busta d'intimazione),

sotto questo profilo anche l'appello incidentale è ammissibile.

3.

Il

16.

aprile 2018 l'appellante principale ha prodotto un conteggio di stipendio

del marzo 2018 riguardante la sua nuova attività per l'amministrazione

cantonale. Alla replica spontanea dell'11 giugno 2018 egli ha compiegato

inoltre la risoluzione governativa di assunzione del 31 gennaio 2018, un

contratto del 26 aprile 2018 per l'uso di posteggi dell'amministrazione

cantonale, una stima dell'onere fiscale, la conferma d'iscrizione 26 giugno

2017.

della figlia M__________ alla scuola dell'infanzia “__________” di __________,

un'informativa del 12 ottobre 2017 sul servizio “pre e doposcuola scolastico” con

elenco dei pagamenti dovuti per quel servizio dal settembre 2017 al marzo 2018,

una fattura del 29 settembre 2017 per la custodia di tre giorni della figlia da

parte della struttura “__________” di __________ e una lettera dell'11 giugno

2018.

in cui l'avv. __________ illustrava all'avv. PA 1 le ragioni che avevano

portato al (secondo) licenziamento dell'attore. Il 28 gennaio 2019 l'appellante

principale ha esibito altresì copia del contratto di lavoro che legava __________

P__________ alla __________ SA, un conteggio relativo alle indennità di

disoccupazione riscosse dalla medesima nel settembre del 2018 e copia del nuovo

contratto di lavoro che lega la moglie alla __________ Sagl dal 15 ottobre

2018.

Ora,

nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Documenti relativi alla situazione di

figli minorenni – come in concreto – sono invece sempre ammissibili, senza

riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella

misura in cui appaiono di rilievo per il giudizio, gli atti in questione

saranno pertanto vagliati in appresso.

4.

Litigiosa rimane, in

questa sede, la riduzione del contributo alimentare dovuto da AP 1 per il

figlio N__________. Nella sentenza impugnata il Pretore, richiamati i principi che

disciplinano la modifica di un contributo alimentare in favore di figli

minorenni, ha accertato anzitutto che il reddito netto dell'attore

ha subìto una contrazione,

passando progressivamente da

fr. 14 340.– mensili il giorno del divorzio a fr.

7958.50

mensili dopo il secondo licenziamento. A prescindere da ciò – egli ha

soggiunto – è intervenuto nel frattempo un importante fatto nuovo, ovvero la

nascita della figlia M__________ il 28 luglio 2014. Il Pretore non ha appurato invece

quale fosse il fabbisogno minimo dell'attore al momento del divorzio, nulla

essendo stato allegato al riguardo. Nondimeno – egli ha proseguito – la nascita

di M__________ ha comportato un sicuro aumento di quel fabbisogno.

Quanto alla seconda moglie

dell'attore, il Pretore ha accertato che essa consegue redditi per fr. 3208.15

mensili (fr. 2608.15 dall'attività lucrativa al 60% e fr. 600.– dalla locazione

di un suo appartamento a __________), assume la metà delle spese per l'abitazione

coniugale e riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2787.55

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, metà degli

oneri ipotecari e delle spese condominiali fr. 398.70 [già dedotta la

quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], pasti fuori

casa fr. 120.–, metà del­l'assicurazione RC privata fr. 37.15, premio della

cassa malati fr. 435.90, leasing dell'automobile fr. 196.20, assicurazione

RC dell'automobile fr. 141.40, imposta di circolazione fr. 35.–, spese di

trasferta __________ fr. 67.20, oneri ipotecari __________ fr. 206.90,

spese condominiali di __________ fr. 291.15, assicurazione RC domestica di __________

fr. 7.95).

In merito al fabbisogno in

denaro della figlia M__________, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 869.70

mensili sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orienta­mento professionale del Canton Zurigo, adattando il

costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo della madre e deducendo gli

assegni familiari, mentre ha scartato l'ipotesi di un contributo di accudimento,

anche perché dal settembre del 2018 M__________ avrebbe frequentato a tempo pieno

la scuola dell'infanzia. Da ciò il Pretore ha desunto che con il proprio

reddito __________

P__________ riesce a coprire fr. 420.60 del fabbisogno mensile di M__________,

la differenza (fr. 450.– mensili) dovendo essere garantita dal padre. Onde la

riduzione dell'onere alimentare a carico di lui da fr. 3100.– a fr. 2650.–

mensili, ciò che tiene conto anche del quasi dimezzamento delle entrate dell'attore,

il quale per provvedere negli anni al mantenimento della famiglia ha dovuto far

capo alla propria sostanza mobiliare, che nel 2014 ammontava a fr. 300 000.–.

Il Pretore ha escluso

invece un'ulteriore riduzione dell'onere alimentare in virtù di un diritto di

visita più esteso rispetto alla norma. Egli ha ricordato che la sentenza di

divorzio prevedeva le più ampie relazioni personali fra padre e figlio. Di

conseguenza, quand'anche tali relazioni si estendessero (nella misura di una

sera infrasettimanale e di una settimana di vacanza all'anno) da anni oltre l'assetto

minimo fissato, non sussiste un notevole mutamento delle circostanze che

giustifichi un'ulteriore modifica del contributo alimentare per N__________.

5.

I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio per

figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore e partitamente descritti

da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6

con riferimenti; I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.69

del 22 maggio 2019, consid. 4). Al proposito basti

rammentare che una modifica è possibile ove le circostanze considerate

al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate”

(art. 286 cpv. 2 CC). Essa presuppone, concretamente,

che la situazione economica del­l'uno o dell'altro genitore sia cambiata in

modo sostanziale e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato

fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di

“correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze

(DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; sentenza

del Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018 consid. 3). Essa implica

perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti

al momento del divorzio (o al momento in cui il contributo è stato modificato

l'ultima volta) e la nuova situazione.

In altri termini, il

giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare

equitativamente in che modo il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza originaria o su quella in cui il contributo litigioso è

stato modificato l'ultima volta. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione

o la riduzione della rendita non è solo una questione di diritto, ma anche di

equità (RtiD

II-2015 pag. 790 n. 7c,

I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2017.65

del 12 marzo 2019, consid. 3). Accertate

simili condizioni, egli ridefinisce il contributo, aggiornando i criteri di

calcolo adottati nel giudizio anteriore (DTF 137 III 606 consid. 4.1 con

rinvii; sentenza del

Tribunale federale 5A_400/2018 del 28 agosto 2018, consid. 3 con riferimenti; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2017.69

del 22 maggio 2019, consid. 4).

I. Sull'appello principale

6.

L'appellante

principale contesta anzitutto, nel suo farraginoso e a tratti oscuro memoriale

(30 pagine fitte e informi a fronte di una sentenza impugnata di 9 pagine), l'accertamento

del proprio reddito dal gennaio del 2017, facendo valere ch'egli percepiva una

piena indennità di disoccupazione dall'inizio di quell'anno e non solo dal

febbraio, come avrebbe ritenuto il primo giudice. Oltre a ciò, egli rileva che

l'indennità di disoccupazione ammontava a fr. 7875.– mensili invece dei

fr. 7958.– che figurano nel giudizio impugnato.

La prima doglianza cade

manifestamente nel vuoto, il Pretore avendo considerato anche per il gennaio

del 2017 la medesima indennità di disoccupazione, pur precisando che per quel

mese si aggiungevano le indennità per perdita di guadagno dell'assicurazione malattia

di fr. 1589.20 (sentenza impugnata, pag. 5 con riferimento al doc. EEEEE).

In merito alla seconda censura, sarà anche vero che l'indennità media di

disoccupazione (calcolata su 21.70 giorni di lavoro e non su 22 giorni come nel

gennaio del 2017: doc. DDDDD) assommasse a fr. 7875.– mensili nel periodo in

cui l'attore è rimasto senza lavoro la seconda volta. L'obiezione è, comunque

sia, fuori argomento. Il primo giudice non ha ridotto invero l'onere

contributivo a carico di AP 1 per la contrazione del suo reddito, bensì perché

in difetto di ogni indicazione sul fabbisogno minimo delle parti al momento del

divorzio egli non aveva potuto confrontare la situazione originaria con quella al

momento della decisione, se non per quanto riguardava l'aumento del fabbisogno minimo

dell'attore dovuto alla nascita di M__________, su cui si tornerà in appresso.

Come questa Camera ha già

avuto modo di rilevare a più riprese, del resto, una contrazione delle entrate

non basta – da sé sola – per rendere verosimile un peggioramento finanziario.

Decisivo è in concreto il raffronto tra la situazione economica delle parti

(reddito e fabbisogno) il 12 agosto 2010, momento in cui è stata omologata la

convenzione sugli effetti del divorzio, e la situazione il 31 marzo 2014

(reddito e fabbisogno), quando l'attore ha intentato causa per ottenere la modifica

del contributo alimentare. Spettava a lui, che ne chiede la riduzione, recare i

dati necessari per tale raffronto (I CCA, sentenze inc. 11.2017.65 del 12 marzo

2019.

consid. 6b e inc. 11.2012.2 del 9 settem­bre 2013, consid. 6 con

rinvii). Invece, come ha rilevato il Pretore, tutto si ignora sul fabbisogno

minimo che le parti avevano posto a fondamento della convenzione di divorzio,

non bastando a ciò il rinvio parziale, in questa sede, alle dichiarazioni formulate

in una pregressa procedura a protezione dell'unione coniugale. Che quel

fabbisogno sia mutato è verosimile, come ha ritenuto il primo giudice in

seguito alla nascita di M__________. Mancando tuttavia gli elementi essenziali

per definire il fabbisogno originario delle parti, un paragone tra la nuova

situazione e la situazione anteriore riesce oggettivamente impossibile. L'attore

non può dunque dolersi dell'operato del Pretore.

7.

Considerazioni

analoghe valgono per l'obiezione dell'appellante secondo cui il Pretore avrebbe

disatteso l'art. 286 cpv. 2 CC per avere ravvisato una modifica rilevante e

duratura delle circostanze solo dalla nascita di M__________ e non già dal 1°

aprile 2014, in esito alla perdita del lavoro da parte sua. Richiamata la giurispru­denza,

secondo cui un periodo di disoccupazione di oltre quattro mesi non può più dirsi

di breve durata (sentenza del Tribunale federale 5P.445/2004 del 9 marzo 2005,

consid. 2.3), l'appellante principale asserisce che, avendo egli riscosso in media

indennità di disoccupazione di fr. 7404.70 mensili dal 1° marzo al 31 agosto

2014, le sue entrate sono diminuite del 51% e hanno integrato un mutamento

rilevante e duraturo delle circostanze già dal secondo mese di disoccupazione.

Per tacere del fatto però che egli non spiega come mai nel suo caso si

giustificherebbe un dimezzamento del periodo di attesa (da quattro a due mesi)

stabilito dalla giurisprudenza testé evocata, egli trascura una volta di più che

il Pretore ha fatto decorrere la modifica solo dalla nascita di __________ per

l'impossibilità di confrontare le situazioni anteriori e attuali delle parti.

Al proposito non giova dunque ripetersi.

8.

Sostiene l'appellante

principale che il calcolo del contributo per N__________ andrebbe rifatto ex

novo, previo accertamento del fabbisogno suo e del figlio, tenendo conto

della partecipazione finanziaria della madre, giacché a suo dire – rispetto al

momento del divorzio – le circostanze sarebbero mutate a tal punto da rendere

impossibile un raffronto tra situazioni tanto diverse fra loro. Così

argomentando, egli dimentica nondimeno che la modifica ragguardevole e duratura

della situazione econo­mica dell'una o dell'altra parte rispetto al momento in

cui il contributo è stato fissato configura il presupposto necessario, ma non

sufficiente, per adattare l'onere di mantenimento alle nuove circostanze, il

contributo dovendo essere in tal caso ridefinito secondo i criteri adottati nel

calcolo iniziale (sopra, consid. 5; analogamente: Fountoulakis/Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6a

edizione, n. 7c ad art. 286). Tale modifica non permette di fare astrazione da tale

raffronto per il solo fatto che le parti non hanno recato – come incombeva loro

– gli elementi necessari per rendere possibile un paragone serio. Su questo

punto l'attore va rimesso alle sue responsabilità.

9.

Ciò posto, AP 1 non

può invocare una violazione dell'art. 286 segg. CC e l'intangibilità del proprio

fabbisogno minimo, rimproverando al Pretore di non avere accertato quest'ultimo

dato in spregio dei nuovi art. 287a CC e art. 301a CC, i quali

imporrebbero di correggere una situazione divenuta “inammissibilmente lacunosa”. A parte il fatto che egli non rende verosimile nemmeno

in questa sede quali fossero i fabbisogni minimi posti dalle parti a fondamento

della convenzione di divorzio, egli non può biasimare il primo giudice per non

avere accertato elementi indispensabili che spettava alle parti recare. Che le

entrate dell'attore siano diminuite è stato riconosciuto anche dal Pretore, né la

nuova ripartizione del margine disponibile di lui fra due figli o l'eventuale riduzione

della sostanza e dei costi dell'alloggio della convenuta appaiono ledere il

minimo esistenziale del debitore alimentare secondo il diritto esecutivo. Anche

in proposito l'appello principale si rivela così destinato così all'insuccesso.

10.

L'appellante

principale si duole di una disparità di trattamento rispetto al figlio, facendo valere che di fronte a entrate per fr. 7875.– mensili (ora ulteriormente diminuite a fr.

6719.

, compresa la quota di tredicesima [doc. 1 di appello]) e a un fabbisogno

minimo attuale variante da fr. 5480.– a fr. 6424.85 mensili, egli è costretto a

intaccare tale fabbisogno per finanziare il contributo di mantenimento in

favore di N__________ e il mantenimento di M__________. Senza contare, egli prosegue,

che la sua sostanza è scesa da fr. 250 000.–

al momento della petizione a fr. 150 000.–

nel 2015, mentre gli averi del figlio ammontano ad almeno fr. 172 000.–.

In realtà l'attore sembra dimenticare

che nella commisurazione del contributo alimentare per i figli un debitore

alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del

proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più

limitato alla sua persona (DTF 140 III 339 consid. 4.3, 137 III 62 consid.

4.2

; RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2017.69 del 22 maggio 2019, consid. 10). Che in concreto il minimo esistenziale non gli

sia garantito non è preteso neppure AP 1 (replica

dell'11 giugno 2018, pag. 6). Per quel che è della sostanza, a

prescindere dal fatto che il conto bancario presso la Banca __________ __________,

cui accenna l'appellante principale, risulta intestato agli ex coniugi e non al

figlio N__________ (doc. 14), l'attore dimentica che ove il reddito da attività

lucrativa e quello della sostanza non bastino più per garantire il mantenimento

al quale il creditore alimentare aveva diritto secondo la sentenza di divorzio,

il giudice può imporre al debitore di far capo al proprio patrimonio, anche se

prima della separazione egli non attingeva al capitale (analogamente: DTF 138

III 289; I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019, consid. 3). Ciò posto,

al riguardo l'appello principale manca di consistenza.

11.

Né l'attore può lamentare

una disparità di trattamento tra figli nati da matrimoni diversi per il fatto

che il Pretore, pur dovendo riconoscere a entrambi i figli un identico tenore

di vita e contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai

loro fabbisogni in denaro, ha garantito a N__________ un contributo alimentare triplo

rispetto a quello assicurato all'altra figlia (di fr. 869.70 mensili, assegni

familiari non compresi), alla quale per altro nemmeno ha riconosciuto i costi dell'asilo

nido. Riguardo alla pretesa disparità di trattamento, invero, il contributo alimentare

per N__________ – diversamente da quello per M__________ – è stato liberamente

pattuito dalle parti al momento del divorzio. Né consta che il fabbisogno in denaro

di M__________ non sarebbe garantito, ciò che neppure AP 1 pretende. Sui costi

dell'asilo nido si tornerà oltre, in relazione al calcolo del fabbisogno in

denaro di

M__________ (consid. 15).

12.

L'appellante

principale censura una disuguaglianza di trattamento per rapporto alla

convenuta. Mentre lui è tenuto a intaccare il proprio fabbisogno minimo e la propria

sostanza per sovvenire agli obblighi di mantenimento, AO 1 sarebbe esentata – a

dispetto degli importanti cambiamenti intervenuti – da ogni partecipazione

finanziaria al mantenimento di N__________ e dalla messa a frutto della piena

capacità lucrativa, quan­tunque il figlio abbia ormai compiuto dieci anni. Una

volta di più, tuttavia, l'impossibilità oggettiva di determinare se il

mantenimento in esame denoti uno squilibrio fra i genitori rispetto alle

circostanze prese in considerazione nella sentenza di divorzio non consente di approfondire

la doglianza.

13.

L'appellante

principale non può valersi di un'inammissibile disparità di trattamento tra la

convenuta e la sua seconda moglie per la circostanza che __________ P__________,

pur dovendosi occupare di una figlia piccola, ha dovuto riprendere un'attività

lavorativa (prima al 100% poi al 60%) per sopperire anche alla mancata

partecipazione al mantenimento in denaro di N__________ da parte della di lui madre.

L'attore invoca a sostegno della sua tesi l'allora prassi del Tribunale

federale, stando alla quale un genitore con prole poteva essere tenuto, di

regola, a intraprendere o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale

solo al momento in cui il figlio (cadetto) a lui affidato avesse raggiunto 10

anni di età (DTF 115 II 10 consid. 3c).

Tale prassi però – modificata nel frattempo (DTF 144 III 497 consid. 4.7.6) –

non si applicava nel caso in cui, dopo la separazione dei coniugi, nascesse un

figlio non comune (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018,

consid. 10c). L'appellante principale disconosce poi che, dovendosi ridefinire

il contributo alimentare in favore di un figlio minorenne nel caso in cui il

padre si sia risposato nel frattempo e abbia avuto altri figli, la situazione

del nuovo coniuge non entra per principio in linea di conto (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a, ribadito

in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 6). L'appello principale cade dunque, una

volta ancora, nel vuoto.

14.

Manifestamente

irricevibile, siccome priva di motivazione, è la doglianza con cui l'appellante

principale contesta laconicamente, reputandole discriminatorie e lesive degli

art. 8 e 14 CEDU, la giurisprudenza federale che fissa – di regola – in quattro

mesi il periodo di disoccupazione necessario per ravvisare una modifica rilevante

e duratura delle circostanze (sopra, consid. 7), quella che vincola la modifica

del contributo alimentare a un raffronto tra la situazione anteriore e la

situazione successiva (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1), quella che garantisce al

debitore alimentare risposatosi unicamente il minimo esistenziale del diritto

esecutivo, quella cantonale (invalsa da oltre un ventennio: Rep. 1994 pag. 301 consid. 5) che si ispira

alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per calcolare il fabbisogno in denaro di

un figlio minorenne e quella (pubblicata in RtiD I-2013 pag. 718 consid. 7)

che conferisce al genitore non affidatario il diritto di dedurre dal contributo di

mantenimento la quota del vitto e della cura e educazione del figlio ch'egli

assume in misura notevolmente maggiore del consueto. Per contestare una prassi

giudiziaria consolidata non basta invocare una pretesa discriminazione, ma

occorre confrontarsi criticamente con gli argomenti che l'hanno fondata. In

concreto non v'è traccia di un simile raffronto. Al riguardo il ricorso sfugge

a ogni disamina.

15.

Per quel che è del

fabbisogno in denaro di M__________, l'appellante principale chiede di portarlo

da fr. 869.70 a fr. 1490.– mensili

dall'agosto del 2014 al dicembre del 2016, a fr. 1440.– mensili fino al luglio

del 2020 e a fr. 1585.– mensili in seguito, tenendo conto di una riduzione del

30% sui valori tabellari delle raccomandazioni diramate dall'Ufficio

della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, assegni familiari non compresi. Ove

invece tale riduzione percentuale non entrasse in linea di conto, egli chiede

di aumentare quegli importi del 30%.

a) AP

1.

imputa anzitutto al Pretore di non avere ridotto i valori delle citate

raccomandazioni per calcolare il debito mantenimento della figlia. Egli non

disconosce che da quando i fabbisogni ivi indicati non sono più commisurati al

costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma si rapportano a valori

medi nazionali, questa Camera ha rinunciato ad adattarli verso il basso. Ciò

nondimeno, egli postula una riduzione del 30% dei valori tabellari per

garantire l'applicazione uniforme del diritto federale. Lo stesso Tribunale

federale – egli precisa – ha già avuto modo di ritenere giustificata in DTF 103

V 55 una riduzione del 25% di quei dati, non reputandoli indicativi delle spese

strettamente necessarie per il mantenimento di un figlio, mentre in sentenze più recenti ha rilevato che, pur

potendo rappresentare un buon punto di partenza, le citate raccomandazioni

vanno affinate per tenere conto dei bisogni specifici di un figlio, come pure

della capacità contributiva dei genitori. Tant'è – egli epiloga – che nel

Canton Friburgo i parametri tabellari sono ridotti generalmente del 25%.

A

prescindere dal fatto che la giurisprudenza elaborata nella DTF 103 V 55 è

stata modificata nella successiva DTF 122 V 125, ancora di recente il Tribunale

federale ha ricordato che la determinazione concreta dei bisogni del figlio

implica una certa generalizzazione, nulla ostando di conseguenza a che si

faccia riferimento a valori prestabiliti – come quelli della nota tabella

zurighese – se questi sono poi aggiustati nella misura necessaria (sentenza

5A_85/2017 del 19 giugno 2017, consid. 6.1). Nel caso specifico tali correttivi

sono intervenuti nella misura in cui il costo dell'alloggio è stato adattato

alle spese effettive, né l'appellante principale postula ulteriore adeguamenti.

Giovi rammentare inoltre che il reddito familiare considerato dalle note

raccomandazioni si situa tra i fr. 7000.–/7500.– mensili (v. Fountoulakis

in: Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 285 CC). Soglia che per quanto

concerne il nucleo familiare di AP 1 è superata, guadagnando egli attualmente

fr. 6719.20 mensili e __________ P__________ fr. 3310.25 mensili. Perché

nelle circostanze descritte si imporrebbe – ciò nonostante – una riduzione del

30% sui dati tabellari, l'appellante principale non spiega. Né egli può

pretendere di rimettere in discussione una prassi invalsa da oltre vent'anni

valendosi di generiche censure. Anche su questo punto la sentenza impugnata

sfugge pertanto alla critica.

b) Non

a torto l'appellante principale rimprovera invece al Pretore di avere calcolato

il fabbisogno in denaro di M__________ sulla scorta dell'edizione 2017 della

tabella correlata alle note raccomandazioni, sebbene la modifica del contributo

decorra dall'agosto del 2014, e chiede che tale fabbisogno sia stabilito sulla

scorta dell'edizione 2014 per essere poi aggiornato dal 2017 in poi alla tabella corrispondente. Come questa Camera ha già fatto notare in

altre occasioni, conviene in effetti applicare la tabella riferita alle racco­mandazioni dell'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo relativa

all'anno di decorrenza e ancorare il fabbisogno in denaro del figlio all'indice

nazionale dei prezzi al consumo da allora, per il che i contributi si trovano a

seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro (RtiD II-2014 pag. 749 consid. 8; da ultimo: inc. 11.2014.84

del 3 agosto 2016 consid. 14). Ad ogni buon conto l'uso retroattivo dell'edizione

2017.

– come ha fatto il Pretore – non si giustifica, ancor meno ove si

consideri che il 1° gennaio 2017 è intervenuto un importante cambiamento nel

metodo di calcolo per quanto riguarda i costi di cura e educazione.

Fino

al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro previsto dalle raccomandazioni

diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo prevedeva infatti una componente monetizzata per “cura e

educazione” nel caso di genitori che, esercitando un'attività lucrativa,

non potevano occuparsi personalmente dei figli. La posta per “cura e

educazione” contemplata dalle citate raccomandazioni

era commisurata allora al grado

d'occupazione del genitore affidatario (da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019, consid. 15a). Nel 2014 essa ammontava

per un genitore affidatario che lavorava a tempo pieno e che doveva occuparsi

di un figlio nella prima fascia di età a fr. 725.– mensili. Nel caso specifico,

tuttavia, __________ P__________ ha accudito personalmente alla figlia dalla

nascita fino al dicembre del 2014 (congedo di maternità), di modo che per tale

periodo essa ha fornito la prestazione in natura. Dalla ripresa del lavoro a

tempo pieno (gennaio del 2015) al giugno del 2015 (quando essa è stata licenziata

con effetto immediato), quella posta andrebbe aggiunta invece al fabbisogno della

figlia e in seguito cumulata solo per il 60%, __________ P__________ avendo

percepito dapprima indennità di disoccupazio­ne parziali (dal luglio del 2015

al­l'aprile del 2016: doc. ZZZ) e poi trovato un nuovo impiego al 60% (doc.

EEEE). Sulla que­stione si tornerà – ad ogni modo – in appresso relativamente

ai costi per l'asilo nido (consid. c).

Dal

1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non esiste invece più. In sua

vece si determina un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre

finanziariamen­te per garantire cura e educazione al figlio (art. 285

cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il

proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le

condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo

allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4; I CCA, sentenza

inc. 11.2017.91 del 27 maggio 20197 consid. 7b). Se invece il figlio è accudito da terzi, i

relativi oneri continuano, come in passato, a essere inseriti come costi

diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso;

nello stesso senso: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3; I CCA, loc. cit.). Anche

tale questione sarà ripresa al consid. c.

c) A

ragione l'attore contesta inoltre il mancato adeguamento del fabbisogno in

denaro di M__________ dal 7° compleanno (invero, secondo le note raccomandazioni,

dal 6° compleanno: 28 luglio 2020), allorché M__________ entrerà in una successiva

fascia di età. L'appellante principale critica altresì il mancato

riconoscimento dei costi dell'asilo nido (di fr. 750.– mensili). Il

Pretore non ha ammesso tale posta, rilevando che al momento del giudizio l'attore

era disoccupato e non pretendeva di non potersi occupare della figlia quando la

moglie lavorava (sentenza impugnata, pag. 6).

AP

1.

obietta che dall'11 settembre 2014 all'inizio del 2016 egli ha lavorato a

tempo pieno, mentre in seguito egli era inabile al lavoro (al 100% dal 7 marzo

al 31 ago­sto 2016, al 50% dal 1° settembre

all'8 gennaio 2017: doc. HHHH) per un intervenuto trapianto di cornea

che gli impediva di occuparsi della figlia. Durante il periodo di

disoccupazione (prima al 50% dal 1° settembre 2016 [doc. CCCC] e poi al 100%

dal gennaio del 2017 [doc. DDDDD]), invece, egli fa valere che le prescrizioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 17 LADI) gli imponevano

precisi obblighi che rendevano incompatibile l'accudimento della figlia. Quanto

all'argomento pretorile secondo cui le spese dell'asilo nido non si giustificano

in ogni caso dopo il settembre del 2018, poiché M__________ frequenterà la

scuola dell'infanzia a tempo pieno, l'appellante principale invoca un'uguaglianza

di trattamento con l'ex moglie, la quale almeno fino all'introduzione dell'azione

di modifica faceva capo a una struttura di custodia per poter far fronte agli

impegni professionali. La doglianza è, almeno in parte, provvista di buon

diritto.

Come

AP 1 potesse occuparsi di M__________ quando entrambi i genitori lavoravano o lui

era inabile al lavoro non è dato a divedere, né il Pretore spiega. Non senza

pertinenza l'attore sottolinea inoltre l'incompatibilità degli obblighi di

accudimento della figlia con l'idoneità al collocamento (art. 15 LADI) e con

gli obblighi e le prescrizioni di controllo imposti agli assicurati alla disoccupazione

(art. 17 LADI), il che vale anche per il periodo in cui l'attore riscuoteva

indennità parziali di disoccupazione, dato che per l'altra metà egli era,

comunque sia, inabile al lavoro per malattia. Dall'entrata di M__________ all'asilo

nido (gennaio del 2015: verbale d'udienza dell'11 febbraio 2015, pag. 2) fino

all'inizio della scuola dell'infanzia a tempo pieno (settembre del 2018) si

giustifica pertanto di inserire nel fabbisogno in denaro della figlia il costo

di fr. 750.– mensili, il quale sostituisce fino al 31 dicembre 2016 la posta

per cura e educazione della menzionata tabella (sopra, consid. b). Non può

trovare ascolto invece la richiesta di riconoscere spese di custodia da parte

di terzi anche dopo il settembre del 2018. La scelta di iscrivere M__________ a

una scuola privata non può andare a detrimento dell'onere di mantenimento in

favore di N__________ (analogamente:

Hausheer/Spycher, Handbuch

des Unterhaltsrechts, 2ª

edizione, pag. 657 n. 09.131). Né la parità di trattamento o ipotetiche

esigenze giustificano di riconoscere ulteriori spese di custodia esterna non

effettive (analogamente: RtiD I-2018

pag. 691 n. 5c).

d) L'appellante

principale rinuncia a far valere un contributo di accudimento per la cura che __________

P__________ presta in natura alla figlia, nella misura del 40%, preferendo esigere

in luogo di ciò che la convenuta metta a frutto la sua piena capacità lucrativa.

Se non che, una volta ancora, l'impossibilità di operare il raffronto tra la

situazione economica delle parti (reddito e fabbisogno) al momento in cui è

stata omologata la convenzione sugli effetti del divorzio e la loro situazione

quando l'attore ha intentato causa per ottenere la riduzione del contributo

alimentare preclude tale valutazione. Si vagliassero nondimeno in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art.

296.

CPC) i presupposti di un contributo di accudimento, l'esito del ricorso non

muterebbe. Fino al 1° gennaio 2017 un contributo siffatto non poteva entrare in

linea di conto per mancanza di una base legale. Dopo di allora, pur dandosi il

necessario fondamento giuridico (nuovo art. 285 cpv. 2 CC), __________ P__________

riesce a coprire il proprio fabbisogno minimo secondo

il diritto esecutivo (e, per quanto si vedrà in appresso, finanche quello “allargato”

secondo il diritto civile: consid. 17) che – rispetto al calcolo del Pretore

(sopra, consid. 4) – non comprende i costi dell'assicurazione sanitaria

complementare né il premio dell'assicurazione RC dell'automobile o l'imposta di

circolazione con le spese forfettarie di trasferta (RtiD II-2017 pag. 781

consid. 7b). In ogni caso, dunque, non sussisterebbero i presupposti per riconoscere

un contributo di accudimento.

e) In

definitiva il fabbisogno in denaro di M__________ va ridefinito in fr. 1135.–

mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2014 (fr. 2025.–, meno la posta

per cura e educazione di fr. 725.–, più differenza tra valore tabellare [fr.

365.

–] e quota di un terzo del costo effettivo dell'alloggio [fr. 398.70: doc.

ZZ e OOOO], meno fr. 200.– di assegno familiare), in fr. 1875.– mensili (arrotondati)

dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 (aggiunta della spesa per l'asilo nido

di fr. 750.– [doc. AAAAA], adattamento dei valori tabellari nel 2016) e

in

fr. 1620.– mensili (arrotondati) dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 (passaggio

alla tabella edizione 2017). Esso va invece confermato in fr. 870.– mensili

(arrotondati) dal 1° settembre 2018 al 27 luglio 2020 (non giustificandosi

più le spese per l'asilo nido) e rivalutato in fr. 1120.– mensili (arrotondati)

dal 28 luglio 2020 (passaggio di M__________ a una nuova fascia di età [edizione

2018.

della tabella, valida anche per il 2019]).

16.

Relativamente alla

situazione di __________ P__________, l'appellante principale chiede di portare

il di lei fabbisogno minimo da fr. 2787.55 a fr. 3541.43 mensili,

aggiungendo il premio di un'assicurazione sulla vita (fr. 203.–), come pure il

costo delle sedute di pranoterapia (fr. 295.–) e dei farmaci (fr. 255.88) di

cui essa abbisogna per “tenere

sotto controllo una disfunzione della tiroide che la affligge da anni”.

a) Per quel che è del premio dell'assicurazione

sulla vita, AP 1 si limita a rinviare a un estratto di addebito 1° mar­zo

2014.

di un conto intestato alla moglie presso la Banca __________ del __________

da cui risulta il pagamento di fr. 203.– “per 01.03.14” con riferimento a una polizza __________

dell'__________ __________ AG (M-12). Tutto si ignora tuttavia sul contenuto di

quella polizza (stipulante, beneficiario, scadenza) che l'appellante principale

non indica. Né da quel­l'unico documento è possibile stabilire se il premio indicato

fosse mensile o altro e, soprattutto, se esso sia ancora attuale. In difetto di

spiegazioni che incombeva al ricorrente fornire, in proposito la sentenza

impugnata sfugge alla critica.

b) Relativamente

alle sedute di pranoterapia, né la dichiarazione 10 marzo 2014 di __________ C__________

(doc. M-3) né l'interrogatorio di __________ P__________ medesima né una

prescrizione medica attestano che esse siano indispensabili – oltre che

ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e, II-2016 pag. 603 consid. 10 b con

rimandi) – per la cura dell'ipotiroidismo di cui soffrirebbe l'interessata. Durante

il suo interrogatorio costei ha semplicemente affermato di dover “assumere dei medicamenti omeopatici non

riconosciuti e non rimborsati” in alternativa a un

trattamento convenzionale a base di “eurotirox” che le creerebbe problemi

(verbale d'udienza del 25 ago­sto 2015, pag. 2). Ma ciò non basta per

riconoscere la necessità delle spese invocate.

c) Quanto

alla spesa per medicamenti, la ricevuta prodotta del 18 marzo 2014 riferita all'acquisto

di tre parafarmaci del genere “Oligolito DIA4”, “Ferrum plus” e “Iodum”, come

pure la fattura 31 dicembre 2013 del __________ AG di __________ riguardante

l'acquisto in particolare di tintura di mallo di noce e di acido folico (doc.

M-4) non sono sufficienti per certificare una spesa ricorrente e necessaria di

fr. 255.88 mensili. Né – contrariamente all'opinione dell'interessato – risulta

che la controparte non abbia contestato simili spese, la convenuta essendosi in

realtà opposta al loro riconoscimento già nella risposta (pag. 11). Senza

contare che in materia di filiazione il giudice non è vincolato alle

conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC).

d) L'appellante

principale deplora che il Pretore abbia ridotto __________ P__________ al

fabbisogno minimo, mentre avrebbe riconosciuto alla figlia M__________ il

“fabbisogno allargato delle tabelle di Zurigo”. In realtà le cose stan­no

altrimenti. Il Pretore ha inserito nel fabbisogno della seconda moglie – come

detto (consid. 15e) – spese che non rientrano nel fabbisogno minimo del diritto

esecutivo, come i costi dell'assicurazione sanitaria complementare, le spese

dell'assicurazione RC dell'automobile, l'imposta di circolazione e le spese

forfettarie di trasferta. La doglianza si rivela così priva di consistenza.

e) AP 1 non

può censurare nemmeno il mancato accertamento del fabbisogno minimo di __________

P__________ nel periodo intercorso fra l'introduzione dell'azione di modifica e

la nascita di M__________. In difetto di dati sul fabbisogno degli ex

coniugi posti a fondamento della sentenza di divorzio, che incombeva alle parti

addurre, un raffronto tra la situazione originaria e quella nuova risulta –

come si è ripetuto – impossibile. L'attore non ha quindi motivo di dolersi che

il Pretore abbia, ciò nondimeno, ravvisato con la nascita di __________ un aumento

del suo fabbisogno minimo suscettibile di giustificare una riduzione dell'onere

di mantenimento. Anche al riguardo la sentenza impugnata sfugge alla critica.

17.

L'appellante

principale non contesta le entrate di __________

P__________, che il primo giudice ha accertato in fr. 4152.60 mensili fino al

giugno del 2015, in fr. 1993.10 mensili dal luglio del 2015 all'aprile del 2016

e in fr. 2608.15 mensili dal maggio del 2016 in poi, cui ha aggiunto fr. 600.– mensili per la locazione di un appartamento

a __________ (sentenza impugnata, pag. 5 seg.). Dal settembre del 2017 all'agosto

del 2018 il reddito da lavoro è poi aumentato a fr. 3594.50 netti mensili (inc.

CA.2018.216, doc. Z e doc. 7 di appello), riducendosi a fr. 2649.05 mensili nel

settembre del 2018 (indennità di disoccupazione: doc. 8 di appello) per

attestarsi infine a fr. 3310.25 mensili dall'ottobre del 2018 (inc.

CA.2018.216, doc. DD e EE). Ne segue un margine disponibile, da parte della

moglie dell'attore, di fr. 1965.– mensili

(arrotondati) fino al giugno del 2015, azzeratosi dal

luglio del 2015 fino al­l'aprile del 2016, tornato a fr. 420.– mensili (arrotondati) dal

maggio del 2016 all'agosto del 2017, a fr. 1410.– mensili (arrotondati) dal

settembre del 2017 all'agosto del 2018, a fr. 460.– mensili (arrotondati) nel

settembre del 2018 e a fr. 1125.–

mensili (arrotondati) dall'ottobre del 2018 in poi.

Entro tali limiti la sentenza impugnata va così modificata.

18.

L'appellante

principale si diffonde sulla situazione finanziaria sua e della convenuta, cui imputa

un reddito ipotetico di fr. 7500.– mensili

già dall'agosto del 2014 per un'attività lucrativa da estendere al 100%. Ascrivendole

inoltre un reddito della sostanza di complessivi fr. 487.– mensili, egli ritiene che la convenuta possa contare

su entrate mensili di fr. 7990.– mensili

dall'agosto del 2014 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. Egli rivaluta altresì in fr. 1435.– mensili (dall'agosto del 2014 al 31 dicembre 2016),

in fr. 970.– mensili (dal gennaio del

2017.

al 12° compleanno del figlio) e in fr. 820.– mensili (dal gennaio del 2019 fino alla maggiore età del figlio) il

fabbisogno in denaro di N__________ (assegni familiari non compresi) sulla scorta

delle citate raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Tolti fr. 300.– mensili per tenere conto della partecipazione

di N__________ con il reddito della propria sostanza al sostentamento, AP 1

insta perché, ripartito in modo proporzionale l'onere di mantenimento di N__________

secondo le disponibilità dei genitori, il contributo a carico di lui sia

ridotto a fr. 200.– mensili.

Una volta di più l'attore

cerca di rimediare alle proprie negligenze processuali calcolando ex novo

il contributo alimentare per

N__________, ovvero facendo astrazione completa dei criteri adottati nel

calcolo iniziale, di cui mancano sì i dati, ma non per responsabilità del Pretore.

Se l'attore non spiega – né dagli atti risulta – come sia stato calcolato il

fabbisogno in denaro di N__________ nella con­venzione sugli effetti del

divorzio, egli non ha ragione di dolersi che il primo giudice gli abbia ciò

nondimeno ridotto l'onere di mantenimento nella misura di quanto il margine

disponibile di __________ P__________ non riesce a coprire sul fabbisogno dell'altra

figlia. Né è dato a divedere perché il contributo di mantenimento in favore di

N__________ andrebbe ora stabilito sulla scorta di indicazioni tabellari, mentre

esso era stato liberamente pattuito dalle parti al momento del divorzio, oppure

perché si debba tenere conto di eventuali elementi della sostanza della

convenuta o del figlio quando tutto si ignora su un loro computo al momento del divorzio. Privo di adeguata motivazione (nel

senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello principale

riesce finanche irricevibile.

19.

Ciò posto, dipartendosi

dal metodo di calcolo applicato dal Pretore, di cui l'attore non ha motivo di

dolersi e che la convenuta non discute, si evince

il quadro seguente. Dal 1° agosto 2014 al 27 lu­glio 2020, a fronte di

un fabbisogno medio in denaro di M__________ di fr. 1430.– mensili (arrotondati) e di un margine

disponibile medio di __________ P__________ di fr. 980.– mensili (arrotondati), il maggior onere dell'attore per il

mantenimento della figlia ammonta a fr. 450.–

mensili, onde una riduzione del contributo alimentare a carico di lui da fr. 3100.– a fr. 2650.–

mensili, assegni familiari non compresi. Dopo di allora (passaggio alla seconda

fascia di età di M__________) il fabbisogno in denaro della figlia e il margine

disponibile della madre si equivalgono sostanzialmente. Da quel momento non sussiste

più nel mantenimento di M__________ un ammanco per il quale AP 1 possa invocare

– nelle circostanze del caso – una riduzione del proprio onere alimentare nei

confronti di N__________. Nel complesso la sentenza del Pretore si rivela,

sotto questo profilo, addirittura favorevole all'appellante principale.

20.

L'attore

eccepisce che il diritto di visita esercitato nel corso degli anni era molto

più esteso rispetto all'assetto minimo stabilito nella sentenza di divorzio,

fissato in un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla

domenica alle 20.00, in due settimane durante l'estate, in una settimana

durante il periodo natalizio, in una settimana (alternata) a Carnevale o a

Pasqua e in regolari contatti telefonici (sentenza del 12 agosto 2010). E sulla

scorta di annotazioni nei calendari degli anni 2013 e 2014 (doc. RR e SS), che

la controparte non discute, egli sostiene di avere accudito al figlio almeno un

giorno infrasettimanale e una settimana di vacanza in più, desumendo da ciò che

tutte le spese correnti assunte in favore di N__________ nell'ambito del

diritto di visita andrebbero detratte dal contributo alimentare. Alle spese per

il vitto ch'egli quantifica in un importo

variante da fr. 80.– a fr. 130.– mensili (26 pasti mensili

a suo carico), AP 1 chiede di aggiungere quelle per cura e educazione fino al

31.

dicembre 2016 varianti da fr. 140.– a

fr. 200.– mensili, che legittimerebbero

un'ulteriore riduzione del contributo da versare per

N__________.

Il

problema è che l'appellante principale non si confronta nemmeno di scorcio con

la motivazione del giudizio impugnato. Il Pretore non ha escluso che le relazioni

personali paterne si estendessero da anni oltre l'assetto minimo fissato nella

sentenza di divorzio. Ha rilevato unicamente che in quella sentenza erano state

previste le più ampie relazioni personali, sicché, avessero esse anche assunto

l'ampiezza sostenuta dall'interessato, non sussistevano gli estremi per ravvisare

un notevole mutamento delle circostanze suscettibile di giustificare una

modifica del contributo alimentare per N__________

(sentenza impugnata, pag. 8). Invano si cercherebbe nel memoriale di AP

1.

un confronto critico con tale argomentazione. Né il principio inquisitorio

illimitato solleva le parti dall'obbligo di motivare adeguatamente un appello (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,

n. 3 ad art. 311 con riferimenti). Su tale argomento la sentenza impugnata

sfugge di conseguenza alla critica.

21.

Assume

l'appellante principale che l'adeguamento del contributo alimentare all'indice

nazionale dei prezzi al consumo va condizionato alla circostanza che il suo

reddito sia stato adeguato al rincaro in ugual misura. In realtà, per prassi

invalsa, tale possibilità liberatoria compete al debitore alimentare anche

senza riserva espressa (Rep. 1996 pag. 126; cfr. anche DTF 127 III 294 consid.

4a). Poco importa dunque che il Pretore non l'abbia prevista esplicitamente.

22.

Nell'appello

principale l'attore impugna dipoi la commisurazione delle spese processuali, che

ritiene lesive del principio dell'equivalenza e della garanzia della via

giudiziaria, poiché eccessive per rapporto al dispendio cagionato dall'emanazione

di una sentenza di nove pagine che non comportava difficoltà giuridiche o nei

fatti da accertare. Considerato, a titolo comparativo, l'emolumento (di fr.

2000.

–) chiesto per il decreto cautelare

del 20 agosto 2015 (sopra, lett. E) e la natura delle censure sollevate contro

una “prassi (…) incontestabilmente

discriminatoria e penalizzante” nei confronti del debitore alimentare, AP 1 postula

una riduzione a fr. 2000.– degli oneri

processuali (più le spese per l'ascolto

del figlio di fr. 800.–) e a fr. 4000.– delle

ripetibili complessive.

a) Come si

è ricordato nel decreto presidenziale del 23 febbraio 2018, dandosi un valore

litigioso di oltre fr. 370 000.– (calcolato sulla postulata riduzione del contributo

alimentare da fr. 3100.– a fr. 200.– mensili dal 1° aprile 2014 fino alla maggiore età

del figlio, il 3 gennaio 2020) in una procedura ordinaria (art. 284 cpv. 3

CPC), l'art. 7 cpv. 1 LTG prevede una tassa di giustizia variante da fr. 8000.– a fr. 20 000.– secondo la complessità della lite, l'impegno e il

tempo richiesto al giudice (art. 2 cpv. 1 LTG). Ne deriva che l'importo

stabilito dal primo giudice (fr. 7000.–,

compresi i costi di fr. 800.– per

l'ascolto di N__________) risulta finanche inferiore

al minimo tariffario fissato dall'art. 7 cpv. 1 LTG.

b) L'appellante

principale lamenta una violazione del principio dell'equivalenza (sul tema: DTF

141.

I 108 consid. 3.3.2, 143 I 233 consid. 4.2.2) e della garanzia della via

giudiziaria, poiché l'emolumento sarebbe eccessivo per rapporto al dispendio di

tempo richiesto al Pretore e dissuaderebbe perfino una persona abbiente dall'intentare

un processo del genere. Se non che, l'interessato dimentica l'evidente utilità ch'egli

trae dalla sua iniziativa giudiziaria e che si riflette nel notevole valore

litigioso. A parte ciò, egli disconosce il lavoro sproporzionato richiesto dalla

prolissità dei suoi memoriali (petizione di 38 pagine, integrata il 16 giugno

2014.

da un ulteriore memoriale di 31 pagine; replica di 20 pagine; memoriale

conclusivo di 46 pagine) e dalla mole degli atti da lui prodotti (doc. A a doc.

FFFFF), cui si aggiungono ripetute udienze: di conciliazione (il 15 maggio 2014),

di prime arringhe (l'11 febbraio 2015), di interrogatorio (il 25 agosto 2015:

durata 2 ore e 25 minuti), di discussione (il 3 dicembre 2015: durata un'ora e

20.

minuti) e di arringhe finali (il 20 giugno 2017). La censura non cade pertanto

in acconcio.

c) Nemmeno

sussidia all'attore il confronto con le spese riscosse nel decreto cautelare

del 20 agosto 2015. A prescindere dal fatto che il tempo e l'impegno richiesto

da quella procedura cautelare (inc. CA.2014.300) non era lontanamente

paragonabile a quello della causa di merito, l'appellante principale perde di

vista che la tariffa per le decisioni del Pretore in una procedura sommaria è

la metà di quella nelle procedure ordinarie (art. 9 cpv. 1 LTG).

d) Perché

poi le ripetibili di prima sede andrebbero limitate a fr. 4000.– l'attore non spiega, sicché al riguardo il ricorso andrebbe

dichiarato irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311

cpv. 1 CPC). Comunque sia, nella fattispecie il Pretore ha accordato alla

convenuta un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 5600.–, ritenendo l'attore soccombente per quattro quinti

(v. anche la decisione del 16 ottobre 2017 in esito all'istanza di rettifica

della convenuta). Ciò corrisponde a un'indennità piena di circa fr. 9400.– (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), pari alla

remunerazione di circa 33 ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– orari: art. 12 del

regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310).

Considerata la necessità per il patrocinatore della convenuta di vagliare le molteplici

censure dell'attore, già sotto il profilo orario l'importo assegnato dal primo

giudice rientra nell'ambito di quanto il Pretore poteva riconoscere valendosi

del suo legittimo potere di apprezzamento.

23.

L'appellante

principale contesta infine il riparto delle spese processuali che il Pretore ha

posto per quattro quinti a carico di lui e per il resto a carico della

convenuta, avuto riguardo al rapporto tra la riduzione ottenuta e la richiesta

iniziale di soppressione del contributo alimentare (sentenza impugnata, pag. 8).

Invocando una ripartizione secondo equità in virtù dell'art. 107 cpv. 1 lett. a

e cpv. 1 lett. c CPC, l'attore insta affinché le spese siano suddivise a metà.

a) AP 1 fa

notare che, contrariamente all'opinione del Pretore, egli aveva chiesto

la soppressione del contributo alimentare solo con la petizione e solo

temporaneamente, postulandone invece la riduzione nell'allegato conclusivo.

Rimprovera quindi al primo giudice di non aver fatto uso del potere di

apprezzamento accordatogli dall'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC che consente,

nelle cause del diritto di famiglia, di prescindere dagli abituali criteri di

ripartizione e di statuire secondo equità. Ciò che nella fattispecie si

imponeva a maggior ragione, egli afferma, visto che era eccepita una prassi giudiziaria

discriminatoria. La doglianza non può trovare accoglimento. Sarà anche vero che

nel memoriale conclusivo del 20 giugno 2017 l'attore ha rinunciato alla

soppressione del contributo alimentare per N__________, limitandosi a

postularne la riduzione. Sta di fatto che il Pretore poteva decidere

liberamente se e come applicare la norma dell'art. 107 cpv. 1 CPC, fruendo egli

in quest'ambito di ampio apprezzamento (DTF 139 III 360 consid. 3). Trattandosi

poi di un'eccezione al precetto della soccombenza dell'art. 106 cpv. 1 CPC, quella

norma andava applicata in maniera restrittiva per non vanificare il principio

del suo contenuto (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5 con richiami).

Ciò

posto, il solo fatto che si desse una causa del diritto di famiglia ancora non

imponeva al primo giudice di derogare al principio della soccombenza. Nulla gli

impediva di attenersi al principio dell'art. 106 CPC, ancor meno dandosi – come

nella fattispecie – una controversia di natura pecuniaria (Tappy in: Commentaire romand, op. cit.,

n. 19 ad art. 107). Nella misura in cui il Pretore ha addebitato all'attore

quattro quinti delle spese processuali tenendo conto della sua prevalente soccombenza

in relazione al contributo di mantenimento (che a fronte di un onere alimentare

di fr. 3100.– mensili e alla richiesta di

portarlo a fr. 200.– mensili dall'aprile

del 2015 è stato ridotto a fr. 2650.–

dall'agosto di quell'anno), oltre che della integrale soccombenza sulle

relazioni personali, il suo apprezzamento non è dunque censurabile.

b) Nella

sua seconda censura l'attore rileva che nelle modifiche di sentenze di divorzio

il giudice gode di ampio potere di apprezzamento e che in concreto la causa è stata

accolta nel suo principio, mentre era avversata dalla convenuta. Poco giova di

conseguenza che la riduzione accordata non corrisponda a quella invocata, non

potendosi imporre a una parte di formulare sin dall'inizio tutte le sue

conclusioni e poi sanzionarla per avere “postulato in

abbondanza”. Quanto alla modifica del diritto di visita, si trattava a dire dell'appellante

principale di una richiesta accessoria, indispensabile per l'accertamento del

fabbisogno di lui. Onde l'applicabilità dell'art. 107 cpv. 1 lett. a CPC, secondo

cui il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e suddividere le

spese giudiziarie secondo equità se l'azione è stata sostanzialmente accolta,

ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva

dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile.

La

pertinenza del richiamo all'art. 107 cpv. 1 lett. a CPC è dubbia. La dottrina

indica come caso d'applicazione un processo di responsabilità civile promosso

dal danneggiato in cui la quantificazione della pretesa riesca difficile e l'attore

corra il rischio di rivendicare importi eccessivi (FF 2006 pag. 6668). Che

estremi del genere ricorrano nella causa in rassegna è discutibile. A parte

ciò, per quanto si è visto al consid. 19, la domanda di modifica risultava di

per sé lecita solo temporaneamente sul contributo di mantenimento, mentre era

destinata all'insuccesso sull'aspetto delle relazioni personali, che non era una

semplice questione accessoria. Anche in questa prospettiva l'apprezzamento del

primo giudice sul riparto delle spese processuali resiste alla critica. Ne segue

che, in ultima analisi, l'appello principale vede la sua sorte segnata.

II. Sull'appello

incidentale

24.

L'appellante

incidentale postula il rigetto integrale della petizione. Revocata in dubbio la

circostanza che l'attore si sia legittimamente licenziato nell'agosto del 2013 per

problemi di salute legati a una difficile situazione sul posto di lavoro, la convenuta

reputa che AP 1 abbia “fallito nell'onere probatorio”

destinato a giustificare le mutate condizioni di reddito. A mente sua l'attore non

poteva inoltre promuovere un'azione di modifica prima che la sua disoccupazione

(di durata inferiore ai quattro mesi) si consolidasse. Quanto alla nascita

della figlia M__________, a suo parere il fatto può anche configurare un

notevole mutamento di situazione, ma non giustificava ancora una riduzione del

contributo alimentare per N__________. Riguardo al successivo licenziamento

dell'attore da parte della Banca __________ del __________, l'appellante

incidentale riconduce ciò a un “gravissimo atteggiamento” dell'interessato nei

confronti del suo ex datore di lavoro che neppure poteva legittimare una

modifica dell'onere di mantenimento a detrimento del figlio.

Ci si potrebbe interrogare

per vero sull'interesse della convenuta a contestare la legittimità della prima

disdetta del rapporto di lavoro dell'attore. Il Pretore avendo fatto decorrere

la riduzione del contributo alimentare dall'agosto del 2014 e AP 1 avendo

ritrovato un impiego in un'altra sede della Banca __________ dal mese

successivo, la questione rimarrebbe di attualità per un mese soltanto. Non si

scorge poi l'utilità di indagare sulla responsabilità di AP 1 per il suo

licenziamento dalla Banca __________ del

__________, nulla inducendo a concludere – né la convenuta pretende – ch'egli

si sia fatto allontanare deliberatamente per recare pregiudizio agli

interessi del figlio (DTF 143 III 237 in alto). Sia come sia, il Pretore non ha

ridotto l'onere di mantenimento in ragione della (sola) contrazione del reddito

del debitore, ma essenzialmente per l'aumentato e specificato fabbisogno di lui

dopo la nascita di M__________. Invano si cercherebbe tuttavia nell'appello

incidentale un confronto critico con siffatta argomentazione, non bastando al

proposito la generica obiezione per cui la nascita di M__________ non sarebbe “di per sé” tale da giustificare la riduzione dell'onere di

mantenimento. Ne segue che, privo di adeguata motivazione (nel senso del­l'art.

311.

cpv. 1 CPC), il rimedio giuridico della convenuta va dichiarato

irricevibile e sfugge così a ulteriore esame.

III. Sulle spese e le

ripetibili di appello

25.

Le

spese di entrambi gli appelli seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). I costi dell'appello principale vanno addebitati così all'attore,

che rifonderà alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata

alla stringatezza delle osservazioni da lei formulate (tre pagine più il

frontespizio e la richiesta di giudizio) in una causa già nota, ma anche all'ampiezza

del ricorso avversario. Sotto questo profilo un'indennità di fr. 3000.– appare senz'altro

congrua.

Le spese processuali dell'appello

incidentale vanno addebitate alla convenuta, la quale rifonderà alla

controparte un'adeguata indennità per ripetibili, contemperata al dispendio di

tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nel contestare in

modo conciso e limitato all'essenziale un appello incidentale di poche pagine (nemmeno

sei, per di più ripetitive) e compendiato in un solo argomento (rivelatosi irricevibile).

IV. Sui rimedi giuridici al livello

federale

26.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano

federale contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese dell'appello

principale, di fr. 7000.–, sono poste a carico

di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.

3. L'appello incidentale è

irricevibile.

4. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 5000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà

alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

5. Notificazione a:

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).