Lexipedia

Decisione

11.2017.106

Rifiuto di iscrivere nei registri svizzeri dello stato civile un divorzio estero (Macedonia)

19 febbraio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 103 consid. 4.1.6.1, 137 I 197 consid. 2.3.2 con rinvii). Nel caso specifico la disattenzione del diritto di essere

sentito lamentata dalla ricorrente non è di poco momento. Il vizio tuttavia può

essere sanato agevolmente da questa Camera, munita di pieno potere cognitivo anche

nell'accertamento dei fatti (art. 69 in relazione con l'art. 99 cpv. 4 LPAmm).

Un rinvio all'autorità di vigilanza sullo stato civile si tradurrebbe perciò in

una vana dilazione del procedimento.

5. La ricorrente

lamenta, come detto, di non essere stata regolarmente convocata davanti al

Tribunale di __________. Ora, l'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione

straniera è riconosciuta in Svizzera, tra l'altro, se non sussiste un motivo di

rifiuto giusta l'art. 27. Quanto all'art. 27 lett. a LDIP, esso esclude il

riconoscimento di sentenze emanate in difetto di regolare citazione secondo il

diritto del domicilio o della dimora abituale della parte che si oppone al

riconoscimento. Nella fattispecie è pacifico che la sentenza di divorzio emessa

il 25 aprile 2017 dal Tribunale di __________ sia un pronunciato contumaciale

nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una decisione presa senza che

la parte convenuta si sia costituita in giudizio, come si evince dai considerandi

della motivazione (pag. 1, 3 e 7). Il che non osta di per sé al riconoscimento.

Occorre però che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo

congruo per presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP).

Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera provare tale

condizione (RtiD II-2007 pag. 646 consid. 3 seg.).

Ciò posto, spettava all'istante

esibire un documento dal quale ri­sultasse l'adempimento di quanto stabilisce l'art. 29

cpv. 1 lett. c LDIP. A tal fine AO 1 avrebbe dovuto produrre l'atto

introduttivo della lite e un'attestazione ufficiale di notifica dell'autorità

competente al domicilio della convenuta, senza i quali la prova non poteva

ritenersi recata e il riconoscimento non poteva essere pronunciato (DTF 142 III

187 consid. 3.4 con richiami di dottrina). In concreto tale prova fa pacificamente

difetto. Anzi, lo stesso AO 1 si dice all'oscuro “di cosa sia effettivamente

accaduto al momento della notifica dell'istanza di divorzio e delle successive

citazioni a cura del Tribunale di __________” (osservazioni, pag. 3). Certo, egli

fa valere che il giudice macedone ha accertato

nella sentenza e nel “protocollo 29.11.2016 per

l'udienza

generale” di avere citato regolarmente la moglie. Una dichiarazione siffatta non

può supplire tuttavia ai documenti mancanti (cfr. DTF 142 III 190 consid.

4.2.2). Già per questo motivo l'autorità di vigilanza sullo stato civile non poteva

concludere per una regolare citazione di RI 1 da parte del tribunale macedone.

6. Nelle osservazioni

all'appello AO 1 afferma che il giudice del divorzio

poteva fondarsi sul proprio diritto nazionale per individuare una residenza della

moglie in patria (pag. 2 e 4 seg.). Non sostanzia però la propria

asserzione (l'art. 280 del codice di procedura civile macedone regola le

conseguenze di un'assenza ingiustificata [doc. 6], ma non le modalità di una

valida convocazione). Comunque sia, ammesso e non concesso che nella fattispecie

RI 1 potesse essere dichiarata contumace secondo la legge macedone, ciò non

significa che la relativa sentenza deb­ba essere riconosciuta in Svizzera. A

tal fine la decisio­ne estera deve adempiere infatti i presupposti dell'art. 29

cpv. 1 lett. c LDIP. E se una parte non è “citata regolarmente ed in tem­po

Considerandi

congruo per presentare le proprie difese” nel senso del diritto svizzero, l'exequatur

non entra in linea di conto. Poco giova dunque che in concreto RI 1 non abbia notificato

la propria partenza dalla Macedonia, che la citazione del tribunale sia

avvenuta “all'indirizzo ufficiale noto alle autorità (dove peraltro vivono i

suoi famigliari)” o che si debba ritenere valida la relazione di notifica a

“uno dei suoi parenti”. Per potersi difendere regolarmente una parte

domiciliata in Svizzera dev'essere citata dal tribunale straniero in conformità

agli art. 2 segg. della Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla

comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia

civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), ratificato anche

dalla Macedonia. Nel caso specifico ciò non è avvenuto.

L'istante oppone che, in

ogni modo, la moglie avrebbe potuto attivarsi prima che fosse pronunciato il

divorzio, essendo stata da lui informata della procedura davanti al Tribunale

di __________ il 13 ottobre 2016. Essa avrebbe avuto così sei mesi di

tempo per reagire, ma – epiloga l'istante – essa ha preferito disinteressarsi della

causa, sicché il riconoscimento della sentenza macedone non può ora essere

rifiutato (osservazioni, pag. 5 seg.). L'obiezione cade nel vuoto. Come questa

Camera ha già avuto occasione di ricordare, sotto il profilo dell'art. 27 cpv.

2.

LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa promossa all'estero

nei suoi confronti. Occorre che essa ne abbia avuto formale conoscenza

per mezzo di un'effettiva citazione, ciò che in concreto fa manifesto difetto

(I CCA, sentenze inc. 10.2002.12 del 15 ottobre 2002, riassunta in FamPra.ch

2004.

pag. 118, consid. 4 e 10-.20002.8 del 2 ottobre 2002, riassunta in RtiD

I-2004 pag. 585, 54c, consid. 10; v. anche DTF 142 III 185 consid. 3.3.1, 359).

Assume l'interessato che RI

1.

avrebbe potuto impugnare la sentenza di divorzio (osservazioni, pag. 2). A prescindere

dal fatto però che neppure tale giudizio è stato notificato all'interessata seguendo

la via prescritta dalla citata Convenzione del­l'Aia, l'interessata non era

tenuta a impugnare una sentenza che – al limite – poteva anche essere conforme

al diritto macedone. Determinante è che tale sentenza offende l'art. 27 cpv. 1

lett. a LDIP. AO 1 sottolinea che il 13

settembre 2017 la ricorrente ha chiesto la modifica di quella sentenza “in

punto alla custodia sulla figlia A__________” (osservazioni, pag. 2; doc. 2 di

appello, in cirillico). L'interessata eccepisce di aver dovuto procedere in tal

modo per evitare che in Macedonia il marito possa ottenere l'affidamento forzoso della minorenne (replica

spontanea, pag. 5), ma che ciò non implica un riconoscimento della

sentenza contu­maciale. L'opponente non pretende in effetti che RI 1 potesse fare

altrimenti per tutelare la custodia della figlia, né potrebbe seriamente

asserire che per contestare il riconoscimento essa debba rinunciare a

contestare il riconoscimento della sentenza estera in Svizzera. Anche su

quest'ultimo punto la resistenza di AO 1 non è destinata

a miglior sorte.

7.

Se ne conclude che

nella fattispecie non ricorrevano le premesse per trascrivere il divorzio nei

registri svizzeri dello stato civile. Fondato, l'appello merita così accoglimento.

Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Le spese vanno poste di conseguenza a carico di AO 1, mentre l'Ufficio dello stato civile non può essere

tenuto ad assumere oneri, non agendo a tutela di propri interessi pecuniari

(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata

da RI 1, essa diviene senza oggetto, AO 1 essendo tenuto al versamento di

congrue ripetibili che nulla induce a supporre di difficile o di impossibile

incasso (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale

federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3).

8.

La presente

decisione va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il

tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai

rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF),

relativamente alla tenuta dei registri di stato civile è dato ricorso in

conformità all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2

LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2014.93

del 2 settembre 2015, consid. 6 con riferimento).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso

che l'istanza di iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile del

divorzio pronunciato il 25 aprile 2017 dal Tribunale di prima istanza di __________

(ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) tra AO 1 (__________1971) e RI 1 (__________1975)

è respinta. L'Ufficio dello stato civile è tenuto a cancellare l'avvenuta

iscrizione.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà a RI 1 fr. 2500.– per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale al ricorso è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

– avv.;

– avv.;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio

dello stato civile.

Comunicazione

all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale

di giustizia, Berna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).