11.2017.106
Rifiuto di iscrivere nei registri svizzeri dello stato civile un divorzio estero (Macedonia)
19 febbraio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.106
11.2017.107
Lugano
19 febbraio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire sul ricorso del 17 novembre 2017 (inc. 11.2017.106) presentato da
RI 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro la decisione emessa il 18 ottobre 2017 dall'
Dipartimento delle
istituzioni,
Ufficio dello stato civile quale autorità di
vigilanza
riguardo all'iscrizione
nei registri svizzeri dello stato civile del divorzio pronunciato il 25 aprile
2017 dal Tribunale di prima istanza di __________ (ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia) tra la ricorrente e
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
e sulla
contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2017.107);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino
svizzero e macedone, e RI 1 (1975), cittadina macedone, si sono sposati a __________
(ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) il 7 febbraio 2002. Dal matrimonio è
nata A__________, il 19 novembre 2005. Il 30 settembre 2016 RI 1 ha promosso
azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
chiedendo l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno),
il versamento di fr. 25 000.–
in liquidazione del regime dei beni, la divisione a metà degli averi di
previdenza professionale maturati dai coniugi durante il matrimonio, come pure un
contributo alimentare di complessivi fr.
2000.– mensili per sé e per A__________ dal 1° ottobre 2016 (inc. DM.2016.226).
AO 1 ha eccepito il 13 ottobre 2016 la litispendenza previa all'azione di
divorzio in Macedonia e la conseguente incompetenza cautelare del Pretore,
facendo valere di avere promosso il 15 agosto 2016 azione di divorzio davanti
al Tribunale di prima istanza di __________. RI 1 ha contestato il 19 ottobre
2016 la competenza del foro estero, lamentando di non avere ricevuto alcuna
citazione da tribunali macedoni al suo domicilio in Svizzera.
B. All'udienza di
conciliazione del 21 febbraio 2017, indetta anche per il contraddittorio
cautelare, il Pretore ha impartito a AO 1 un termine di 30 giorni “per documentare
la trasmissione al tribunale macedone di tutti i dati completi relativi all'indirizzo
della moglie, presentare i documenti necessari per comprendere litispendenza e
oggetto dell'azione pendente all'estero, indicare se intende mantenere l'azione
in Macedonia, documentare come e in che forma ha informato la moglie del procedimento
di divorzio intentato in Macedonia”. AO 1 ha risposto il 21 marzo 2017 che il
tribunale di __________ stava svolgendo verifiche e ha chiesto di sospendere la
procedura. Il 24 agosto 2017 egli poi ha trasmesso al Pretore una sentenza del 25
aprile 2017, passata in giudicato, con cui quel tribunale ha pronunciato il
divorzio, affidandogli la figlia e riservando un generico diritto di visita alla
madre.
C. Su imprecisata richiesta
di AO 1, il 28 settembre 2017 l'Ufficio dello stato civile ha ordinato, quale
autorità di vigilanza, la trascrizione del divorzio nei registri svizzeri dello
stato civile. RI 1 non è stata sentita. Informata l'indomani dell'avvenuta
iscrizione, essa ha sollecitato il 3 ottobre 2017 una decisione formale sul riconoscimento
della sentenza estera di divorzio. Il 18 ottobre 2017 l'Ufficio dello stato
civile le ha trasmesso una “decisione interna” del 28 settembre 2017 in tal
senso. Non sono state riscosse spese.
D. Contro la decisione
appena citata RI 1 è insorta con un ricorso del 17 novembre 2017 a questa
Camera per ottenere che la decisione in oggetto sia annullata, che la sentenza
estera di divorzio non sia riconosciuta e che la trascrizione della medesima nei
registri svizzeri dello stato civile sia cancellata, con obbligo per lo Stato di
assumere le spese processuali e di accordarle il gratuito patrocinio. Nelle sue
osservazioni del 29 dicembre 2017 AO 1 propone di respingere il ricorso, mentre
l'Ufficio dello stato civile ha dichiarato l'8 gennaio 2018 di rimettersi al
giudizio della Camera, riconoscendo di avere disposto per errore la
trascrizione della sentenza estera senza invitare RI 1 a esprimersi. Il 15 gennaio
2018 quest'ultima ha presentato una replica spontanea in cui ribadisce il
proprio punto di vista. In una duplica spontanea del 26 gennaio 2018 AO 1
postula una volta ancora la reiezione del ricorso.
in diritto: 1. La decisione o il
documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri
dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza (art. 32
cpv. 1 LDIP). L'iscrizione è autorizzata, in mancanza di trattati
internazionali con lo Stato estero (art. 1 cpv. 2 LDIP), come nella
fattispecie, ove risponda alle condizioni degli articoli 25 a 27 (art. 32
cpv. 2 LDIP). Nel Cantone Ticino le decisioni emanate dall'Ufficio dello stato
civile, autorità di vigilanza (art. 4 del regolamento sullo stato civile: RL
4.1.2.1), sono “impugnabili con ricorso entro 30 giorni alla Camera civile di
appello” (art. 32 cpv. 3 LAC). In concreto la “decisione interna” è pervenuta al
patrocinatore di RI 1 il 19 ottobre 2017. Depositato
il 17 novembre 2017, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella “decisione interna”
l'Ufficio dello stato civile ha accertato che il Tribunale macedone era competente
per pronunciare il divorzio (art. 25 lett. a e art. 65 cpv. 1 LDIP) e che la
relativa sentenza è definitiva (art. 25 lett. b LDIP), essendo passata in giudicato
il 9 agosto 2017. Esso non ha ravvisato irregolarità che ostassero al riconoscimento
del giudizio. A mente sua, la convenuta era stata citata regolarmente più volte
in tribunale e “l'udien-za” era stata rinviata per consentirle di far valere i
suoi diritti, anche se poi nessuno era comparso in aula, poiché i coniugi sono
“domiciliati a __________”. L'Ufficio dello stato civile ha rilevato nondimeno
che dinanzi al tribunale di __________ il marito era rappresentato da un
legale, mentre la moglie era risultata contumace. Rilevato infine che quest'ultima
mantiene il cognome acquisito con il matrimonio (art. 37 cpv. 1 LDIP), esso ha
autorizzato la trascrizione del divorzio nei registri svizzeri dello stato civile.
3. Riassunta la
cronistoria della vicenda, la ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza
di avere riconosciuto la sentenza straniera di divorzio nonostante una grave
violazione del suo diritto di essere sentita. Essa deplora che, contrariamente
a quanto prevede l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, AO 1 non ha prodotto all'Ufficio
dello stato civile alcun documento che comprovi la regolare citazione di lei
nella procedura contumaciale. Anzi, il fatto che la sentenza di divorzio indichi
un suo indirizzo in Macedonia (via __________, __________) dimostra come il
marito abbia sottaciuto alle autorità estere il vero recapito di lei, pur
sapendo che essa è domiciliata in Svizzera da oltre 15 anni e non è praticamente
mai rientrata in patria. Ciò posto, la ricorrente fa valere di non aver potuto
sapere delle udienze né, tanto meno, della causa di divorzio intentata all'estero,
almeno fino all'autunno del 2016. E non essendo stata citata regolarmente,
nemmeno nelle vie edittali, essa si duole di non essersi potuta difendere davanti
al Tribunale di __________, la cui sentenza non può pertanto essere riconosciuta.
Ad ogni buon conto – soggiunge
la ricorrente – lo stesso giudice macedone dà atto nella sentenza di divorzio
che essa risiede a __________. Avrebbe almeno dovuto, quindi, notificare le sue
comunicazioni in Svizzera e – vista la di lei assenza in aula – designarle un
patrocinatore d'ufficio. Nulla di tutto ciò è avvenuto. La ricorrente si duole infine
di una violazione del suo diritto di essere sentita da parte dell'autorità di
vigilanza sullo stato civile, la quale ha deciso la trascrizione del divorzio
senza concederle la possibilità di esprimersi. Eppure – essa epiloga – una
semplice lettura della sentenza bastava perché si notasse la sua assenza in
aula a __________ e la mancanza di qualsiasi difensore nella procedura di
divorzio.
4. La censurata
violazione del diritto di essere sentiti va esaminata in primo luogo, poiché
nel caso in cui essa risultasse sussistere la decisione impugnata andrebbe
annullata, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito (DTF 140 I 75
consid. 9.3 con richiami).
a) Come
riconosce l'Ufficio dello stato civile, in concreto l'iscrizione della sentenza
estera nei registri svizzeri dello stato civile è stata disposta senza interpellare
RI 1. Ove non sia certo tuttavia che nello Stato estero siano stati sufficientemente
rispettati i diritti procedurali delle parti, prima di ordinare una trascrizione
l'autorità di vigilanza deve sentire le parti (art. 32 cpv. 3 LDIP). E se una
parte dimostra di non essere stata citata regolarmente dinanzi al tribunale
straniero né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della
sua dimora abituale, la decisione estera non può essere riconosciuta, salvo che
– ma l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – la parte convenuta si sia
incondizionatamente costituita in giudizio (art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP). Che
in concreto i diritti di RI 1 siano stati rispettati davanti al tribunale
macedone appare dubbio già alla lettura della sentenza di divorzio, ove si consideri
che, giudicata in contumacia, essa risulta essere stata citata nel luogo in cui
essa risiedeva prima di sposarsi, mentre il suo domicilio è a Lugano (in via __________)
almeno dal 6 gennaio 2003 ed essa è titolare di un permesso di domicilio C dal
6 gennaio 2010 (registrazione nel sistema generalizzato ticinese dei dati
anagrafici MovPop, diretto dallo stesso Ufficio dello stato civile). L'interessata
andava quindi sentita previamente, ciò che nella fattispecie è stato omesso.
b) Rimane
da esaminare se, come sostiene AO 1 (osservazioni al ricorso, pag. 4), il vizio
formale possa reputarsi sanato per avere potuto, l'interessata, far valere le
sue ragioni nel ricorso davanti a questa Camera. L'argomento non è priva di pertinenza.
Anche se rimane eccezionale, una sanatoria del diritto di essere sentito può
entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente
dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in
diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa
essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità
di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili
perdite di tempo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.83 del 15
dicembre 2016, consid. 3c con rimando a DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 138
Fatti
I 103 consid. 4.1.6.1, 137 I 197 consid. 2.3.2 con rinvii). Nel caso specifico la disattenzione del diritto di essere
sentito lamentata dalla ricorrente non è di poco momento. Il vizio tuttavia può
essere sanato agevolmente da questa Camera, munita di pieno potere cognitivo anche
nell'accertamento dei fatti (art. 69 in relazione con l'art. 99 cpv. 4 LPAmm).
Un rinvio all'autorità di vigilanza sullo stato civile si tradurrebbe perciò in
una vana dilazione del procedimento.
5. La ricorrente
lamenta, come detto, di non essere stata regolarmente convocata davanti al
Tribunale di __________. Ora, l'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione
straniera è riconosciuta in Svizzera, tra l'altro, se non sussiste un motivo di
rifiuto giusta l'art. 27. Quanto all'art. 27 lett. a LDIP, esso esclude il
riconoscimento di sentenze emanate in difetto di regolare citazione secondo il
diritto del domicilio o della dimora abituale della parte che si oppone al
riconoscimento. Nella fattispecie è pacifico che la sentenza di divorzio emessa
il 25 aprile 2017 dal Tribunale di __________ sia un pronunciato contumaciale
nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una decisione presa senza che
la parte convenuta si sia costituita in giudizio, come si evince dai considerandi
della motivazione (pag. 1, 3 e 7). Il che non osta di per sé al riconoscimento.
Occorre però che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo
congruo per presentare le proprie difese” (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP).
Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera provare tale
condizione (RtiD II-2007 pag. 646 consid. 3 seg.).
Ciò posto, spettava all'istante
esibire un documento dal quale risultasse l'adempimento di quanto stabilisce l'art. 29
cpv. 1 lett. c LDIP. A tal fine AO 1 avrebbe dovuto produrre l'atto
introduttivo della lite e un'attestazione ufficiale di notifica dell'autorità
competente al domicilio della convenuta, senza i quali la prova non poteva
ritenersi recata e il riconoscimento non poteva essere pronunciato (DTF 142 III
187 consid. 3.4 con richiami di dottrina). In concreto tale prova fa pacificamente
difetto. Anzi, lo stesso AO 1 si dice all'oscuro “di cosa sia effettivamente
accaduto al momento della notifica dell'istanza di divorzio e delle successive
citazioni a cura del Tribunale di __________” (osservazioni, pag. 3). Certo, egli
fa valere che il giudice macedone ha accertato
nella sentenza e nel “protocollo 29.11.2016 per
l'udienza
generale” di avere citato regolarmente la moglie. Una dichiarazione siffatta non
può supplire tuttavia ai documenti mancanti (cfr. DTF 142 III 190 consid.
4.2.2). Già per questo motivo l'autorità di vigilanza sullo stato civile non poteva
concludere per una regolare citazione di RI 1 da parte del tribunale macedone.
6. Nelle osservazioni
all'appello AO 1 afferma che il giudice del divorzio
poteva fondarsi sul proprio diritto nazionale per individuare una residenza della
moglie in patria (pag. 2 e 4 seg.). Non sostanzia però la propria
asserzione (l'art. 280 del codice di procedura civile macedone regola le
conseguenze di un'assenza ingiustificata [doc. 6], ma non le modalità di una
valida convocazione). Comunque sia, ammesso e non concesso che nella fattispecie
RI 1 potesse essere dichiarata contumace secondo la legge macedone, ciò non
significa che la relativa sentenza debba essere riconosciuta in Svizzera. A
tal fine la decisione estera deve adempiere infatti i presupposti dell'art. 29
cpv. 1 lett. c LDIP. E se una parte non è “citata regolarmente ed in tempo
Considerandi
congruo per presentare le proprie difese” nel senso del diritto svizzero, l'exequatur
non entra in linea di conto. Poco giova dunque che in concreto RI 1 non abbia notificato
la propria partenza dalla Macedonia, che la citazione del tribunale sia
avvenuta “all'indirizzo ufficiale noto alle autorità (dove peraltro vivono i
suoi famigliari)” o che si debba ritenere valida la relazione di notifica a
“uno dei suoi parenti”. Per potersi difendere regolarmente una parte
domiciliata in Svizzera dev'essere citata dal tribunale straniero in conformità
agli art. 2 segg. della Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione e alla
comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia
civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (RS 0.274.131), ratificato anche
dalla Macedonia. Nel caso specifico ciò non è avvenuto.
L'istante oppone che, in
ogni modo, la moglie avrebbe potuto attivarsi prima che fosse pronunciato il
divorzio, essendo stata da lui informata della procedura davanti al Tribunale
di __________ il 13 ottobre 2016. Essa avrebbe avuto così sei mesi di
tempo per reagire, ma – epiloga l'istante – essa ha preferito disinteressarsi della
causa, sicché il riconoscimento della sentenza macedone non può ora essere
rifiutato (osservazioni, pag. 5 seg.). L'obiezione cade nel vuoto. Come questa
Camera ha già avuto occasione di ricordare, sotto il profilo dell'art. 27 cpv.
2.
LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa promossa all'estero
nei suoi confronti. Occorre che essa ne abbia avuto formale conoscenza
per mezzo di un'effettiva citazione, ciò che in concreto fa manifesto difetto
(I CCA, sentenze inc. 10.2002.12 del 15 ottobre 2002, riassunta in FamPra.ch
2004.
pag. 118, consid. 4 e 10-.20002.8 del 2 ottobre 2002, riassunta in RtiD
I-2004 pag. 585, 54c, consid. 10; v. anche DTF 142 III 185 consid. 3.3.1, 359).
Assume l'interessato che RI
1.
avrebbe potuto impugnare la sentenza di divorzio (osservazioni, pag. 2). A prescindere
dal fatto però che neppure tale giudizio è stato notificato all'interessata seguendo
la via prescritta dalla citata Convenzione dell'Aia, l'interessata non era
tenuta a impugnare una sentenza che – al limite – poteva anche essere conforme
al diritto macedone. Determinante è che tale sentenza offende l'art. 27 cpv. 1
lett. a LDIP. AO 1 sottolinea che il 13
settembre 2017 la ricorrente ha chiesto la modifica di quella sentenza “in
punto alla custodia sulla figlia A__________” (osservazioni, pag. 2; doc. 2 di
appello, in cirillico). L'interessata eccepisce di aver dovuto procedere in tal
modo per evitare che in Macedonia il marito possa ottenere l'affidamento forzoso della minorenne (replica
spontanea, pag. 5), ma che ciò non implica un riconoscimento della
sentenza contumaciale. L'opponente non pretende in effetti che RI 1 potesse fare
altrimenti per tutelare la custodia della figlia, né potrebbe seriamente
asserire che per contestare il riconoscimento essa debba rinunciare a
contestare il riconoscimento della sentenza estera in Svizzera. Anche su
quest'ultimo punto la resistenza di AO 1 non è destinata
a miglior sorte.
7.
Se ne conclude che
nella fattispecie non ricorrevano le premesse per trascrivere il divorzio nei
registri svizzeri dello stato civile. Fondato, l'appello merita così accoglimento.
Gli oneri dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Le spese vanno poste di conseguenza a carico di AO 1, mentre l'Ufficio dello stato civile non può essere
tenuto ad assumere oneri, non agendo a tutela di propri interessi pecuniari
(art. 47 cpv. 6 LPAmm). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata
da RI 1, essa diviene senza oggetto, AO 1 essendo tenuto al versamento di
congrue ripetibili che nulla induce a supporre di difficile o di impossibile
incasso (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; v. anche sentenza del Tribunale
federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3).
8.
La presente
decisione va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il
tramite dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai
rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF),
relativamente alla tenuta dei registri di stato civile è dato ricorso in
conformità all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2
LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA, sentenza inc. 11.2014.93
del 2 settembre 2015, consid. 6 con riferimento).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso
che l'istanza di iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile del
divorzio pronunciato il 25 aprile 2017 dal Tribunale di prima istanza di __________
(ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) tra AO 1 (__________1971) e RI 1 (__________1975)
è respinta. L'Ufficio dello stato civile è tenuto a cancellare l'avvenuta
iscrizione.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà a RI 1 fr. 2500.– per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale al ricorso è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– avv.;
– avv.;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
dello stato civile.
Comunicazione
all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale
di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).