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Decisione

11.2017.108

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: servitù di passo e legittimazione passiva in caso di fondo serviente sottoposto al regime della proprietà per piani

26 agosto 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2016.74 del 30

marzo 2018, consid. 7 con richiami).

c) Nel

caso in esame la descrizione della servitù nel registro fondiario, puramente

telegrafica (“diritto di passo pedonale e con ogni veicolo”), non permette di

deter­minare – da sé sola – quale sia la superficie gravata né quali diritti e

obblighi essa comporti (DTF 137 III 449 consid. 3.3; sentenza del Tribunale

federale 5A_797/2013 del 17 settembre 2014 consid. 2.4). Occorre pertanto far

capo al titolo d'acquisto, fermo restando

che nei confronti di terzi estranei alla costituzione della servitù

l'interpretazione dell'atto costitutivo è limitata all'affidamento che ognuno

può riporre nell'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), compresi i

documenti giustificativi che precisano la portata del­l'iscrizione (art. 971

cpv. 2 CC). Circostanze e motivi di carattere

personale che non risultano dal contratto, per contro, non sono opponibili a terzi

di buona fede, nemmeno ove siano stati decisivi per formare la volontà dei

contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406 consid.

7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre 2017 consid.

5.2.2 con rinvii, in: SJ 2018 I 205;

analogamente: RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7; più recentemente:

I CCA, sentenza inc. 11.2016.74 del 30 marzo 2018, consid. 7a

con richiami).

d) Quanto

al titolo di acquisto, esso si riconduce in concreto al­l'istanza di

costituzione di servitù del 2 maggio 1990 in cui gli allora proprietari della

particella n. 31 hanno chiesto all'Ufficiale del registro fondiario di iscrivere

il seguente diritto (doc. F, 5° foglio):

Servitù di passo

pedonale e veicolare da iscriversi a carico della part. n. 31 (PPP) e a

favore della part. n. 425 RFD di __________ (da esercitarsi sul sub. B del

fondo gravato).

ll

titolo di acquisto permette così di stabilire che la servitù si estende

sull'intero subalterno b della particella n. 31. È vero che la

planimetria allegata all'istanza di iscrizione non circoscrive chiaramente

tale subalterno (di 116 m²). La delimitazione risulta chiaramente però dal secondo documento giustificativo

inerente a tale servitù, ovvero l'istanza di frazionamento del 24 giugno

1992 relativa alla particella n. 425 con riporto del diritto reale limitato su

tale fondo (doc. G), suscettibile di precisare anch'esso la portata

dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 e 738 cpv. 2 CC). E dalla planimetria acclusa

a tale documento il subalterno b della particella n. 31 risulta nettamente

demarcato, corrispondendo esso appunto al­l'area dell'attuale subalterno d.

Nelle circostanze descritte l'estensione della

servitù è sufficientemente chiara e liquida. Ora,

dandosi un passo veicolare, il proprietario del fondo serviente non può ridurre

l'area gravata della servitù, il proprietario del fondo dominante avendo

diritto di usufruire appieno della superficie per cui l'onere è stato

costituito (sentenza del Tribunale federale 5D_103/2016 del 15. marzo

2017 consid. 6.1 con rinvio; RtiD I-2004 pag.

510 consid. 4 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2004.81 del 15 novembre 2005

consid. 9). In applicazione dell'art. 737 cpv. 1 CC, l'avente diritto può fare pertanto

tutto quanto è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio,

segnatamente proteggendola mediante azione confessoria (sentenza

del Tribunale federale 5A_770/2017 del 24 maggio 2018 consid. 3.1).

e) Relativamente

all'esistenza di turbative che impediscono o

rendono più difficile l'esercizio della servitù, dalla documentazione

fotografica agli atti si evince che AO 5 e i membri della famiglia __________ posteggiano

effettivamente e abitualmente veicoli sul piazzale della particella n. 31 (doc.

H). Le obiezioni sollevate da costoro, secondo cui in passato si è sempre tollerato

il parcheggio, i veicoli in questione non arrecando alcun pregiudizio agli

istanti né pregiudicando l'accesso alla loro proprietà, poco giovano. Ne segue

che nei loro confronti l'appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata

di conseguenza.

f) Quanto

a AO 1, AO 3 e AO 4, gli istanti non pretendono che essi siano “perturbatori

per comportamento”, tanto meno ove si pensi che AO 1 e AO 4 nemmeno abitano

l'immobile. Certo, prima dell'avvio della causa AP 1 e AP 2 hanno invitato

i proprietari del fondo serviente a far rispettare il loro diritto di passo

(doc. I). Salvo AO 1, che si è dichiarata estranea alla turbativa (doc.

C), gli altri comproprietari non hanno reagito. Nulla induce a presumere tuttavia

che costoro abbiano autorizzato o dichiarato di tollerare o in qualche modo favorito

il posteggio sull'area litigiosa. Semplicemente, essi sono rimasti passivi. La

turbativa a loro carico non risulta perciò essere la

conseguenza di un loro comportamento. Analoga

conclusione vale per AO 2, il quale beneficia unicamente – per altro – di un

diritto d'abitazione su una proprietà per piani. Non sufficientemente liquida,

l'azione promossa verso di loro va dichiarata pertanto inammissibile.

8. Gli appellanti affermano

che riguardo a AO 4 la lite andava stralciata dal ruolo per intervenuta

acquiescenza. In realtà, AO 4 ha negato ogni suo coinvolgimento nella

turbativa, sostenendo addirittura l'accoglimento della petizione nei confronti

di AO 5 e dei membri della famiglia __________. Ciò

non connota acquiescenza (a norma dell'art. 241 CPC), la quale consiste

nell'atto unilaterale con cui una parte riconosce la fondatezza delle pretese

avversarie e aderisce alle relative conclusioni, riferite con ogni evidenza

alla sua persona. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

9. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero

il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli appellanti

escono sconfitti per quanto riguarda l'azione contro i comproprietari della

particella n. 31 e AO 2, ma risultano vittoriosi verso gli altri perturbatori. Ciò

giustificherebbe di suddividere gli oneri processuali e di compensare le

ripetibili. Se non che, di regola chi si astiene dal proporre di respingere un appello,

rinunciando a formulare osservazioni come in concreto, non si reputa soccombere

nel caso in cui il ricorso sia poi accolto. Egli va quindi esente da spese

(analogamente, davanti al Tribunale federale: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Né gli interessati possono ritenersi avere indotto

il primo giudice in errore, ciò che avrebbe giustificato di addebitare loro le spese (sentenza del Tribunale

federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017

pag. 503). Ne segue che, in definitiva, conviene riscuotere unicamente la quota

di oneri processuali a carico degli appellanti, senza obbligo di rifondere

indennità d'inconvenienza ai resistenti vittoriosi. Quanto a AO 4, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, egli ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

L'esito

dell'attuale decisione si riflette anche sul dispositivo di pri­mo grado in

materia di spese processuali, le quali alla luce di quanto precede vanno

equitativamente suddivise a metà, com­pensando le ripetibili. Davanti al

Pretore tuttavia i convenuti, salvo AO 4, hanno proceduto senza far capo a un

patrocinatore. Né essi hanno reso verosimile di aver dovuto sopportare costi

particolari o di avere subìto perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non risultando

indennità da compensare, i convenuti soccombenti vanno chia­mati perciò a

rifondere alla controparte la metà delle spese ripetibili da loro incontrate.

Quanto a AO 4, contrariamente all'assunto degli appellanti, già nella risposta

del 14 giugno 2017 egli aveva protestato spese processuali e ripetibili

(richiesta di giudizio n. 3), di modo che l'attribuzione di ripetibili in suo

favore merita conferma.

Per

questi motivi,

decide: I. L'appello è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. Nella misura in cui è diretta contro

AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, l'istanza è inammissibile.

2. Per il resto l'istanza è accolta, nel senso che:

a) È vietato

a AO 5, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 di posteggiare o di lasciar posteg­giare

a terzi automobili e di depositare o lasciar depositare a terzi materiali di

qualsiasi natura sul subalterno b (ora d) della particella n. 31

RFD di __________, sezione di __________.

b) È ordinato a AO 5, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 di rimuovere e far

rimuovere qualsiasi automobile o materiale dal subalterno b (ora d)

della particella n. 31 RFD di __________, sezione di __________.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.–, da

anticipare dagli istanti, sono poste per metà solidalmente a carico degli

istanti medesimi e per l'altra metà solidalmente a carico di AO 5, AO 6, AO 7 AO

10, AO 8 ed AO 9. Gli istanti rifonderanno inoltre a AO 4 fr. 1200.– complessivi

per ripetibili, mentre AO 5, AO 6, AO 7, AO 10, AO 8 ed AO 9 rifonderanno solidalmente

agli istanti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese di appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste solidalmente a carico degli

appellanti, che rifonderanno a AO

4, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

;

Tenero;

;

;

– Patt

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).