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Decisione

11.2017.109

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: subappalto

16 settembre 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti che disciplinano l'iscrizio­ne di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.

Dopo di che egli ha accertato che il bollettino di

consegna n. 6001881214/660269307 accluso alla fattura del 13 dicembre 2016, “unico

documento che dovrebbe far fede circa la data del 7 dicembre 2016 come data

dell'ultima fornitura, in realtà appare in bianco in corrispondenza della voce

“Merce ricevuta il…”. Certo, egli ha soggiunto, il dipendente della ditta

committente S__________ L__________ ha riconosciuto di avere firmato quel

bollettino, tuttavia nella sua deposizione costui si è contraddetto più volte e

non ha saputo confermare se la data prestampata fosse corretta, non ricordan­do

quali controlli egli avesse effettuato. Inoltre, sempre secondo il Pretore

aggiunto, tale deposizione si elide totalmente con quella dell'arch. E__________

B__________, direttore dei lavori, il quale ha escluso la presenza di S__________

L__________ sul cantiere. Rimproverando all'istante di avere rinunciato a

sentire il testimone R__________ L__________, il primo giudice ha accertato

così che l'ultima fornitura di ferro è verosimilmente avvenuta alla fine di novembre

del 2016, data indicata sulla ‟Lista completaˮ, come risulta anche

dalle fotografie sullo stato di avanzamento dei lavori poste in relazione con

il contenuto dei verbali di cantiere e con la testimonianza dell'architetto B__________.

Onde, in definitiva, la tardività dell'istanza e la sua reiezione senza la

necessità di vagliare gli ulteriori presupposti dell'art.

837 CC.

4. L'appellante

contesta la conclusione del Pretore aggiunto e ribadisce che la richiesta d'iscrizione è tempestiva già sulla

base dell'ultimo bollettino di consegna. Questo reca infatti, in grassetto, la

data del 7 dicembre 2016. Per di più S__________ L__________,

rappresentate dalla committente, ha confermato di avere firmato il bollettino,

spiegando compiutamente perché manca la data di ricezione del materiale. L'istante

riafferma che, conformemente a una prassi invalsa nel settore edile, l'apposizione

sul bollettino della data di ricezione del materiale avviene solo se questa diverge

da quella di consegna figurante sul bollettino medesimo. La fedefacenza del

citato documento, non confutata dalla controparte o smentita da altre

risultanze istruttorie, assur­ge secondo l'istante a presunzione di fatto, o

quanto meno a indizio, e basta per rendere verosimile la tempestività dell'istanza.

Ancora se-condo l'appellante, contrariamente all'opinione del primo giudice la

deposizione di S__________ L__________, a differenza di quella contradittoria

dell'architetto B__________ palesemente interessato alla lite, è chiara e

lineare. La presenza del testimone sul cantiere è confermata per altro dalla firma

di lui su numerosi bollettini di consegna e dall'indicazione sulle fatture del

suo nome quale “referente”, mentre irrilevante è la circostanza che il capocantiere

e il responsabile tecnico della ditta fossero altre persone.

Relativamente alla deposizione

dell'arch. E__________ B__________, per l'appellante le affermazioni di lui sono

contraddette dalle fatture e dai bollettini, così come “dai limitati spazi che

rendevano impossibile un'unica fornitura”. A dire dell'istante, sulla

tempistica della consegna il testimone si è limitato a esprimere un'opinione

personale, anche perché egli non si occupava della fornitura del ferro. Il 23 novembre

2016, data indicata dal direttore dei lavori come ultima fornitura, sarebbe in

realtà “la data di avallo della lista del ferro da parte della direzione dei

lavori, ma non di consegna, tanto più che i 2004 kg non potevano concernere l'intero

tetto; dunque non poteva esserci un'unica lista completa della fornitura come,

a torto, riferito dal teste”.

5. Litigiosa è in

primo luogo la tempestività dell'iscrizione provvisoria. Per ottenere dal

giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o

imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76

cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. In relazione alla tempestività è

sufficiente addurre elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto del

termine per conseguire l'iscrizione. Trattandosi di un sindacato di apparenza,

il giudice non deve porre esigenze troppo severe; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione

e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca definitiva alla sentenza

di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se il

diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o altamente

inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine del­l'art. 839

cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5, I-2015

pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7).

a) L'iscrizione

di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve

avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC),

intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto

del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e sono pronte

per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019, con-

sid.

7a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014

del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/ RNRF 2016 pag. 342; v.

anche RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con

rinvii). Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta 6 aprile

2016, ragione per cui occorre verificare che i lavori svolti dall'istante

appaiano essere stati terminati non più di quattro mesi prima di tale data

(art. 839 cpv. 2 CC), ovvero non prima del 6 dicembre 2016.

b) La verosimiglianza non può fondarsi solo

su dichiarazioni della parte istante o su documenti da questa redatti

unilateralmente, a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano contestati (I CCA, sentenza inc. 11.2017.53

del 13 agosto 2018 consid. 5a). Bollettini di lavoro non vidimati dal committente sono

semplici scritture private, insufficienti per rendere verosimili le opere

svolte (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; I CCA, sentenza inc. 11.2009.183 del 19

dicembre 2012, consid. 5d; v. anche Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90). Controfirmati senza

riserve dal committente, invece, essi sono atti a rendere attendibile la

prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato e al

materiale usato. Tale verosimiglianza può essere sovvertita nondimeno da

elementi atti a infondere seri dubbi sull'attendibilità dei bollettini medesimi

(I CCA, sentenza inc. 11.2014.91

del 3 novembre 2016 consid. 4b con rinvio a Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414 n. 1028; Chaix in: Commentaire romand, CO I,

2ª edizione, n. 15 ad art. 374).

c) Nella

fattispecie l'istante ha esibito, a sostegno della propria tesi, il “bollettino/ricevuta”

riprodotto sulla pagina seguente di questa sentenza. Sentito come testimone, S__________

L__________, attivo a quel tempo per la committente __________ SA, ha

confermato di riconoscere la propria firma su tale bollettino, sottoscritto sul

“cantiere AO 1” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 7 e 8). Per

converso, secondo l'arch. E__________ B__________, progettista e

direttore dei lavori per conto del convenuto, S__________ L__________ non ha

mai lavorato “sul cantiere AO 1”, poiché il capocantiere era L__________ T__________,

mentre il responsabile tecnico dell'impresa era G__________ G__________. Egli ha precisato inoltre che il getto della soletta

è stato eseguito

il 7

dicembre 2016, quando tutto il ferro era già stato posato, deducendo da ciò che

la fornitura di ferro era antecedente al

5 dicembre 2016 (deposizione del 14 settembre 2017: verba­li, pag. 10 e 11).

d) Dalle deposizioni che precedono non si può

desumere già a un sommario esame che in concreto l'istanza di iscrizione sia

tardiva. A parte casi evidenti,

l'apprezzamento di deposizioni contrastanti rilasciate da testimoni e la rilevanza non manifesta di

documenti agli atti va rinviata al giudizio sul diritto al-l'iscrizione

definitiva (I CCA, sentenze inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7h

e inc. 11.2016.8 del 31

ottobre 2017 consid. 5d con rinvio). La decisione sul­l'iscrizione

provviso­ria è di mera verosimiglianza e non deve anticipare il me-ito. Pro­prio

per tale ragione il giudice si limita a esaminare se il diritto all'iscrizione

definitiva appaia escluso o altamente in­verosimile.

e) Premesso ciò, è vero che sul

bollettino in rassegna non è menzionata, accanto alla firma di S__________ L__________,

la data di ricezione della merce. A parte il fatto però che la maggior

parte dei bollettini prodotti dall'istante

non reca tale indicazione (doc. v. A8, A11, A12, A13, A15, A16 A17, A18, A19 e

A20), come ha spiegato il firmatario la menzione della data riguarda i

casi in cui questa diverga dalla data prestampata di consegna, come si desume

anche da altri bollettini agli atti (doc. A9 e A10). Da tale mancanza non si

possono trarre deduzioni a un sommario esame, tanto meno ove si pensi che l'indicazione

di una data di consegna lascia suppor­re una fornitura avvenuta quel giorno o, tutt'al

più, avvenuta in seguito e non prima. Si conviene che il documen­to in

questione riporta la data del 6 aprile 2017 e che la giustificazione addotta al

riguardo dall'istante, secondo cui “detto bollettino è la stampata del

documento originale scansionato e fa fede come data di stampata il 6 aprile

2017 (data in cui lo stesso è stato stampato), mentre per tutti gli altri dati

riferisce del bollettino originale” (verbale del 12 luglio 2017, pag. 3 punto

II.5), desta perplessità. Sta di fatto che davanti al Pretore aggiunto il

convenuto si è limitato a rilevare tale incoerenza per definire i bollettini

inaffidabili e non fedefacenti (verbale del 12 luglio 2017, pag. 4), ma non ha

preteso che le altre indicazioni contenute in quel documento fossero inveritiere.

A un mero esame di apparenza il bollettino in questione non può dirsi quindi

inattendibile.

Certo,

la deposizione di S__________ L__________ non è un esempio di serietà, ove si

pensi che a domanda del primo giudice riferita al noto bollettino, il testimone

ha affermato: “Se in quel gior­no in cui ho firmato detto bollettino ho

controllato sicuramen­te era giusta [la data] perché non l'ho aggiunta nel

bollettino vicino alla mia firma. Se per contro quel giorno non ho posto l'attenzione

sulla data non posso confermare che quel­la era la data giusta. In questo caso

preciso io non ricordo cosa ho constatato e cosa non ho constatato” (deposizione

del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Resta il fatto che il noto

bollettino reca in grassetto la data del 7 dicembre 2016 e che il testimone ha

confermato di averlo sottoscritto. Che poi egli fosse padre dell'amministratore

unico della __________ SA ancora non significa, per ciò solo, che su tal punto

la sua deposizione sia mendace.

f) Nemmeno

si può dire, a un sommario esame, che S__________ L__________ non fosse mai

stato presente sul cantiere, se si pensa che egli non si è limitato a

sottoscrivere il bollettino in discor­so, ma anche quelli del 23 maggio 2016

(doc. A14), del 6 e 15 settembre 2016 (doc. A17 e A19), così come quelli del 5

e del 27 ottobre (A15 e A16). È verosimile che il capocantiere fos­se L__________

T__________ e che il responsabile tecnico dell'impresa fosse G__________ G__________,

ma ciò non basta per rendere inverosimile la presenza sul cantiere anche di S__________

L__________, il quale è sempre stato indicato per altro come “referente” della __________

SA per la fornitura del “ferro”.

g) Quanto

al fatto che il 7 dicembre 2016 il “ferro” fosse già sta­to posato e fosse già

stato gettato il calcestruzzo (doc. 2 e 3, fotografie doc. 4 a 7), l'architetto

B__________ ha avuto modo di dichiarare che dopo tale data è stato ancora impiegato

del ferro “per lo sperone che sormonta il tetto” e per “il cordolo perimetrale”,

soggiungendo che il “ferro necessario per la struttura dello sperone

verosimilmente era già in cantiere all'inizio dell'edificazione perché lo

sperone partiva dalla fondazione” e che “la fornitura del ferro per il tetto è

stata fatta integralmente con una lista completa; quindi l'ulteriore ferro poi

adoperato era stato fornito con la precedente lista che era da intendersi per

tutto il tetto” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 10 e 11; doc.

3). Ciò non è sufficiente tuttavia per inficiare la verosimiglianza del noto bollettino, tanto meno ove si

pensi che effettivamente dopo il 7 dicembre 2016 si è ulteriormente posato del “ferro”.

Anzi, secondo S__________ L__________ “è verosimile che proprio alla

lavorazione restante si riferisse il bollettino [del 7 dicembre 2016] (deposizione

del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Né è sufficiente per infirmare

l'apparente attendibilità del bollettino la circostanza che l'istante abbia inviato il 17 novembre 2017 alla A__________

B__________ SA 2002.48 kg di

acciaio per calce-struzzo armato destinato alla lavorazione e lo abbia poi

ritirato il 22 novembre successivo (doc. A7), tale circostanza non escludendo

d'acchito un'altra data per la consegna del materiale al cantiere.

h) Non

che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ma tali dubbi non bastano per concludere

che il termine entro cui

ottenere

l'iscrizione dell'ipoteca legale fosse già chiaramente decorso. In condizioni

come quelle descritte l'ipoteca va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità

del­l'iscrizione rinviata alla sentenza di merito. In quella procedura la

tempestività dell'iscrizione, trattata nel giudizio odierno a livello di mera

apparenza, andrà giudicata con pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza

inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7i con rinvii). Ne segue che,

in ultima analisi, la richiesta di iscrizione del­l'ipoteca legale va reputata

tempestiva.

6. Relativamente alle altre

condizioni per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale di artigiani e

imprenditori, il Pretore aggiunto ha accertato – senza essere contraddetto – la

qualità di imprenditore dell'istante e individuato il fondo interessato dalle

forniture. Non è contestata nemmeno la

legittimazione dell'istante, subappaltatore, abilitata a chiedere l'iscrizione

di un'ipoteca siffatta. Controversa è l'affermazione dell'appellante,

stando alla quale la fornitura del “ferro” e degli elementi di collegamento

(distanziatori a gabbia) “lavorati e tagliati su misura” appositamente per l'edificazione

dell'immobile del convenuto beneficiano del privilegio dell'ipoteca legale. Il

convenuto obietta che non tutto il “ferro” elencato nelle varie fatture è stato

fornito per la sua casa, anche perché S__________ L__________ non ha mai

lavorato sul cantiere. Inoltre –egli soggiunge – “gran parte del ferro non è

lavorato e tagliato”, né i distanziatori, così come il trasporto, beneficiano

del citato privilegio.

a) Giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno

diritto di ottenere

l'iscrizione

di un'ipoteca legale i

crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o

lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle

stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili

su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il

proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o

un altro titolare di diritti sul fondo”. Se l'artigiano o imprenditore ha

fornito uni-camente materiale (e non anche lavoro), il materiale dev'es-sere

stato ordinato per quel determinato immobile e dev'es-sere difficilmente

riutilizzabile altrove (RtiD II-2018 pag. 737 consid. 5 con rinvii). Tocca all'artigiano

o all'imprenditore allegare e, dandosi contestazioni, rendere verosimile quest'ultimo

requisito.

b) Per

quanto attiene alla fornitura di ferro per armature, il diritto di ottenere un'ipoteca

legale è dato se il ferro è stato prepa-

rato

per una determinata costruzione (DTF 103 II 36 consid. 3 richiamata in DTF 131 III 303

consid. 2.2; v. anche Schumacher,

Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 121 n. 332; Steinauer, Les droits réels,

vol. III, 4ª edi­-zione, pag. 304 n. 2875a; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 512 n.

1711). Forniture miste vanno

considerate nel loro complesso. In altri termini, anche la fornitura di

materiali che, presi singolarmente, non darebbero luogo all'ipoteca possono beneficiare del diritto

all'iscrizione se formano un'unità che, insieme con altri materiali, dà diritto

all'iscrizione (DTF 125 III 115 consid. 2a; Schumacher,

op. cit., pag. 121 n. 333; Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011,

pag. 52 n. 146; Steinauer, loc.

cit.; Schmid/Hürlimann-Kaup, loc. cit.).

c) Nella fattispecie appare verosimile che l'istante

abbia fornito ferro per armature appositamente destinato all'immobile del

convenuto, dalle varie ordinazioni risultando anche la fornitura di ferri sagomati

e altri pezzi con ulteriori piegature (cfr. doc. A5). Quanto ai distanziatori a

gabbia, è possibile che, presi singolarmente,

tali elementi non diano diritto a un'ipoteca legale. A un sommario esame si tratta tuttavia di componenti

che permettono di mantenere l'armatura in posizione corretta e formano pertanto

un insieme con la fornitura delle barre d'armatura lavorate. Analogamente, il

trasporto del materiale al cantiere costituisce un'operazione indispensabile

per la fornitura del materiale stesso, operazione al beneficio come tale del

noto privilegio.

d) Non

si disconosce che talune fatture trasmesse dall'istante alla __________ SA

riguardano la fornitura di ferro per altri cantieri (‟Cantiere __________ˮ

e ‟Mappale __________ˮ: doc. A14 e A15). Come risulta dal riassunto

delle fatture inerenti al cantiere “AO 1” (doc. B), in ogni modo, non consta

che nel caso precipuo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sia stata chiesta

anche per prestazioni estranee alla casa del convenuto. Infine, già si è detto che la presenza di S__________ L__________

sul cantiere in oggetto non può essere esclusa d'acchito.

7. Riguardo all'ammontare

del credito, l'istante fa valere una prete­sa di fr. 23 234.60 sulla base delle varie fatture riepilogate nel doc. B.

Nondimeno, come si è visto, anche per quel che concer­ne la verosimiglianza delle

prestazioni l'istante non può limitarsi a produrre documenti confezionati da

lui medesimo o da suoi ausiliari, equiparabili a semplici dichiarazioni di

parte, tranne che il convenuto non li contesti

(RtiD I-2019 pag. 549 consid. 5b). Nella fattispecie il proprietario del

fondo ha contestato le fatture, ritenu-te eccessive, sicché da sé soli tali

documenti non basterebbe­ro per rendere verosimili le prestazioni eseguite

dalla ditta istan­te. Resta il fatto che S__________ L__________ ha

riconosciuto la propria firma su cinque bollettini di consegna (deposizione del

14 settembre 2017: verbali, pag. 7) riconducibili alle fatture doc. A7,

A14, A15, A16, A17 e A19 per un totale di fr. 11 166.–.

Quanto agli altri bollettini, è vero che il testimone ha confermato la firma di

altri dipendenti della committente. Ciò non basta tuttavia per soprassedere

alla testimonianza degli estensori e suffragare il contenuto dei bollettini,

tranne per quanto attiene alle fatture del 6 aprile 2016 di fr. 4883.10

(doc. A1) e del 22 luglio 2106 di fr. 3761.40 (doc. A20), l'istante avendo

allegato al proposito le conferme d'ordine (liste del ferro ordinato), vidimate

dall'architetto B__________ (doc. A5 e A20). L'esistenza del credito per

complessivi

fr. 19 810.50 può dunque ritenersi verosimile.

8. Il convenuto oppone invero

che, come risulta dagli atti, il 7 febbraio 2017 l'istante ha ricevuto dalla __________

SA un acconto di fr. 10 000.–. Ciò è vero

(doc. C), ma l'istante ha spiegato che tale acconto è stato imputato su fatture

emesse e scadute precedentemente a quelle in discussione (replica orale del 12

luglio 2017: verbali, pag. 3 in fine). Tale allegazione non è stata contestata,

di modo che in simili circostanze risulta superfluo indagare sul­l'esistenza di

una dichiarazione delle parti circa l'imputazione degli acconti versati dal

committente o sulla questione di sapere quali debiti fossero scaduti per primi

(art. 86 e 87 CO). A un esame di apparenza il convenuto non può pretendere che

in relazione alle prestazioni riferite al

suo cantiere il debito dell'istan­te sia stato in parte saldato.

9. Per quel che è degli

interessi moratori, l'istante invoca l'art. 190 delle norme SIA 118, il quale rinvia

al tasso d'interesse abitualmente applicato dalle banche del luogo di pagamento

per i conti correnti aperti dagli imprenditori. E al riguardo – egli soggiunge

in base al tariffario

della Banca __________ il tasso va stabilito

nel 6.25%. Ora, che

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

garantisca anche interessi

moratori, stabiliti di regola a nor­ma dell'art. 104 CO, è indubbio (DTF 121

III 445; RtiD I-2004 pag. 613 n. 126c). Che

in concreto facciano stato le norme SIA, invece, manca di qualsiasi

verosimiglianza, nulla avendo addotto l'istante sull'integrazione di tali norme

nel rapporto contrattuale con l'impresa generale (cfr. sentenza del Tribunale

federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 3 con rinvii). Per quanto

riguarda il tasso di sconto

bancario ordinario superiore al 5% applicabile tra commercianti in virtù dell'art. 104 cpv. 3 CO, dispo­-sizione

invocata in un primo tempo dall'istante, incombeva a quest'ultima, una volta di

più, renderlo verosimile (Wiegand

in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 8 ad art. 104; Weber

in:

Berner Kommentar, edizione 2000, n. 83 ad art. 104 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 14 ad

art. 104). Dall'opuscolo “Prezzi dei servizi clientela privata” della Banca __________,

prodotto dall'istante (doc. F), non risulta che il tasso applicato sui conti correnti sia del 6¼%. Ne discende che, in mancanza di altro

accordo fra le parti (art. 104 cpv. 2 CO), nella fattispecie va applicato l'interesse

moratorio ordinario del 5% (art. 104 cpv. 1 CO).

10. AO 1 rimprovera alla

ditta istante di avere violato il principio della buona fede, poiché quantunque

consapevole che dal febbraio del 2016 l'impresa generale __________ SA non

onorasse più le fatture, essa non lo ha mai avvertito né ha avvisato il

direttore dei lavori. Al contrario – egli continua – l'istante ha preferito

continuare a fornire ferro, contando sul diritto all'iscrizione del­l'ipoteca

legale.

a) Nella fattispecie è pacifico che tra la ditta

istante e il proprietario del fondo non è intercorsa alcuna relazione

contrattuale e che controparte della ditta istante era l'impresa generale __________

SA, sua unica debitrice per i lavori eseguiti in subappalto (Gauch, op. cit., pag. 63 n. 162). Posto

ciò, il subappaltatore che non è stato pagato conserva il diritto di chiedere l'iscrizione

di un'ipoteca legale in garanzia del proprio credito anche se il proprietario

dell'immobile – e committente dell'opera – si è sdebitato nei confronti dell'imprenditore

generale (DTF 95 II 89 consid. 3, 105 II 267 consid. 2, 109 II 446 consid. 2;

più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2,

pubblicato in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109; v. anche I CCA, sentenza inc.

11.2009.207 del 30 dicembre 2012 consid. 4). Il rischio per il

proprietario dell'opera di pagare in doppio è pertanto insito nell'istituto dell'ipoteca legale degli artigiani e

degli imprenditori. Per evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale il

proprietario può vedersi costretto a tacitare gli artigiani, pur avendo già

pagato l'opera al­l'imprenditore generale.

b) La

conseguenza appena descritta, pur criticata in dottrina, non è stata soppressa

né modificata in occasione della ri-

forma

legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (sen-enza del Tribunale

federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2, pubblicato

in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109;

v. anche Bovey in:

Commentaire romand, CC II, Basilea

2016, n.

26 ad art. 839; Steinauer, op. cit,

pag. 303 n. 2869b;

Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., pag. 514 n. 1715 segg.). Che

il convenuto possa nutrire risentimento per non essere stato avvertito dalla ditta

istante riguardo ai mancati pagamenti del committente è comprensibile. Non

incombe tuttavia al subappaltatore vegliare a che il proprietario non possa

subire pregiudizio perché l'impresa generale non onora le fatture. Spettava se mai

al proprietario tutelarsi dal rischio che il committente non pagasse i

subappaltatori e dall'alea legata all'iscrizione di un'ipoteca legale (DTF 95

Considerandi

II 87 consid. 4; v. anche Gauch,

op. cit., pag. 74 n. 185 seg.). Non si ravvisano dunque estremi nel caso

specifico per considerare abusivo il comportamento della ditta istante. Certo,

dal marzo del 2016 la __________ SA era in arretrato con il pagamento di varie

fatture (doc. C), ma non si può dire che continuando a operare sul cantiere fino

al dicembre di quell'anno l'istante abbia agito in malafede, speculando deliberatamente

sul fatto di vedersi poi garantire il credito da un'ipoteca legale (cfr. DTF

126.

III 511 consid 5 con rinvio a Schumacher, op. cit., pag. 303 n. 892). Ne segue che, in definitiva,

nella fattispecie l'iscrizione provvisoria del pegno immobiliare dev'essere

ammessa fino a concorrenza di fr. 19 810.50.

11.

Le spese e le ripetibili dell'attuale

giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottie­ne causa vinta per circa cinque sesti e deve di conseguenza sopportare un

sesto degli oneri processuali. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte

un'indennità per ripetibili ridotte (due terzi dell'indennità piena: RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellante chiede le sia riconosciuta un'indennità

di fr. 2500.–. In materia di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 3 lett. a del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che in caso di

appello le ripetibili sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità calcolata

secondo l'art.11 cpv. 1 del regolamento medesimo. Dandosi un'indennità piena di

fr. 2800.– stabilita dal Pretore aggiunto (e non contestata dalle parti), per le

prestazioni del patrocinatore svolte davanti a questa Camera in una causa già

conosciuta l'aliquota del 50% può dunque dirsi adeguata. Tenuto conto delle

spese e dell'IVA, così come della riduzione per la soccombenza, l'indennità per

ripetibili va fissata di conseguenza in fr. 1200.–. Le spese e le ripetibili di

primo grado vanno ridefinite secondo il medesimo principio.

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia

di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può essere

fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è

parzialmente accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente

decisione, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è

invitato a ridurre a fr. 19 810.50 con interessi al 5% dal 13 gennaio 2017 l'ammontare dell'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori decretata in via cautelare dal Pretore senza

contraddittorio il 6 aprile 2017 in favore

della AP 1 sulla particella n. 2141 RFD di __________, appartenente a AO 1.

2. All'istante è assegnato un termine di 30 giorni

dal passaggio in giudicato della presente sentenza per promuovere la causa

volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

3. Le

spese processuali di fr. 900.– (comprese quelle della decisione cautelare), da

anticipare dall'istante, sono poste per un sesto a carico a carico della AP 1 e

per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'istante fr. 1900.– per

ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello di fr.

1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico della AP

1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1200.–

per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

– Ufficio del

registro fondiario del Distretto di Bellinzona

(dopo il

passaggio in giudicato).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).