11.2017.109
Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: subappalto
16 settembre 2019Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.109
Lugano
16 settembre 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.392 (ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori: iscrizione provvisoria)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 aprile 2017 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 22 novembre 2017 presentato dalla AP 1 Giubiasco contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 novembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. L'impresa generale __________ SA, __________, ha appaltato
nell'aprile del 2016 alla AP 1 la fornitura di
materiale per carpenteria metallica (acciaio lavorato) destinato all'edificazione
di uno stabile sulla particella n. 2141 RFD di __________, appartenente a AO 1.
Fra il 27 luglio e il 13 dicembre
2016 la AP 1 ha trasmesso alla committente svariate
fatture, per complessivi fr. 23 234.60 (IVA inclusa). Nonostante ripetuti solleciti, la somma è rimasta impagata. Il 7 giugno 2017 la __________ SA è stata dichiarata in fallimento
e il 12 marzo 2018 è stata radiata
dal registro di commercio.
B. Nel
frattempo, il 6 aprile 2017, la AP 1
ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando l'iscrizione
provvisoria sulla particella n. 2141,
già in via cautelare e senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 23 234.60
oltre interessi al 6.25% dal 13 gennaio 2017. Con decreto cautelare del 6 aprile 2017, emesso
senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito
delle spese processuali (fr. 500.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla
decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio.
C. All'udienza
del 12 luglio 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di
respingere l'istanza o, quanto meno, di limitarne l'accoglimento a fr. 10 872.85. Le parti hanno replicato e duplicato,
mantenendo le rispettive posizioni. Entrambe hanno notificato
prove, l'istante postulando in particolare l'escussione testimoniale di R__________
e S__________ L__________, C__________ P__________, G__________ B__________ e A__________
B__________, mentre il convenuto quella dell'arch. E__________ B__________.
Con ordinanza del 13 luglio 2017 il Pretore aggiunto ha ammesso l'audizione di
S__________ L__________, R__________ L__________ e dell'arch. E__________ B__________,
rilevando che sugli altri testi avrebbe deciso in seguito. Il 14 settembre
2017, dopo l'ascolto di due testimoni e la rinuncia dell'istante a sentire R__________
L__________, il Pretore aggiunto ha respinto le prove rimanenti e il 20 settembre
successivo ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte del 7 e 8 novembre 2017 nelle quali hanno riaffermato le
loro domande.
D. Statuendo
il 10 novembre 2017, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha ordinato la
cancellazione “dopo il passaggio in giudicato del presente giudizio”
dell'ipoteca legale iscritta provvisoriamente senza contraddittorio. Le spese
processuali di complessivi fr. 900.– (comprese quelle del decreto cautelare
emesso inaudita parte il 6 aprile 2017) sono
state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr.
2800.– per ripetibili.
E. Contro
la decisione appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
22 novem-bre 2017 per ottenere –
previo conferimento dell'effetto sospen-sivo al ricorso – che la sentenza impugnata sia
riformata nel senso di accogliere la propria istanza e di confermare l'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale di
fr. 23 234.60 con interessi al 6.25% dal
13 gennaio 2017 decretata dal Pretore senza contraddittorio. In subordine essa formula
identiche richieste, previa escussione di tre testimoni rifiutati dal primo giudice
e in via ancor più subordinata propone di annullare la sentenza impugnata e di
rinviare la causa al Pretore aggiunto perché assuma i tre testimoni da lui rifiutati.
Con decreto del
28 novembre 2017 il presidente di questa Camera ha dichiarato senza interesse
la richiesta di effetto sospensivo, non sussistendo il rischio di una
cancellazione dal registro fondiario fino al passaggio in giudicato della
sentenza impugnata. Nelle sue
osservazioni del 22 dicembre 2017 AO 1 propone di respingere l'appello. In una
replica spontanea del 3 gennaio 2018 l'appellante ha ribadito la propria
posizione. Altrettanto ha fatto il convenuto in una duplica spontanea del 16 gennaio
2018.
in diritto: 1. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) in tale materia
sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca rimasto controverso in prima sede
(fr. 23 234.60). Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è
pervenuta alla patrocinatrice dell'istante il 13 novembre 2017. Introdotto
il 22 novembre successivo, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. Con
le osservazioni all'appello AO 1 produce una lettera del 29 settembre 2017 in
cui l'istante dichiarava di rinunciare alle arringhe finali (doc. 11), come
pure una comunicazione di posta elettronica del 21 dicembre 2017 scritta dal direttore
dei lavori con copia di una “lista del ferro” acclusa a una fattura del 13
dicembre 2016, di un verbale di cantiere dell'8 ottobre 2016 e di una comunicazione
di posta elettronica del geometra G__________ G__________ (doc. 12). Ora, nuovi mezzi di prova sono
proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Per quel che è del primo
documento, esso figura già nel carteggio, di modo che la sua produzione è superflua.
Quanto al secondo documento, successivo alla decisione impugnata ma i cui
allegati la precedono, l'interessato ne giustifica la produzione per contestare
una nuova argomentazione dell'appellante. Dato però che di tale argomentazione
non si tiene conto, la ricevibilità del documento è senza interesse.
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto
Fatti
i requisiti che disciplinano l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori.
Dopo di che egli ha accertato che il bollettino di
consegna n. 6001881214/660269307 accluso alla fattura del 13 dicembre 2016, “unico
documento che dovrebbe far fede circa la data del 7 dicembre 2016 come data
dell'ultima fornitura, in realtà appare in bianco in corrispondenza della voce
“Merce ricevuta il…”. Certo, egli ha soggiunto, il dipendente della ditta
committente S__________ L__________ ha riconosciuto di avere firmato quel
bollettino, tuttavia nella sua deposizione costui si è contraddetto più volte e
non ha saputo confermare se la data prestampata fosse corretta, non ricordando
quali controlli egli avesse effettuato. Inoltre, sempre secondo il Pretore
aggiunto, tale deposizione si elide totalmente con quella dell'arch. E__________
B__________, direttore dei lavori, il quale ha escluso la presenza di S__________
L__________ sul cantiere. Rimproverando all'istante di avere rinunciato a
sentire il testimone R__________ L__________, il primo giudice ha accertato
così che l'ultima fornitura di ferro è verosimilmente avvenuta alla fine di novembre
del 2016, data indicata sulla ‟Lista completaˮ, come risulta anche
dalle fotografie sullo stato di avanzamento dei lavori poste in relazione con
il contenuto dei verbali di cantiere e con la testimonianza dell'architetto B__________.
Onde, in definitiva, la tardività dell'istanza e la sua reiezione senza la
necessità di vagliare gli ulteriori presupposti dell'art.
837 CC.
4. L'appellante
contesta la conclusione del Pretore aggiunto e ribadisce che la richiesta d'iscrizione è tempestiva già sulla
base dell'ultimo bollettino di consegna. Questo reca infatti, in grassetto, la
data del 7 dicembre 2016. Per di più S__________ L__________,
rappresentate dalla committente, ha confermato di avere firmato il bollettino,
spiegando compiutamente perché manca la data di ricezione del materiale. L'istante
riafferma che, conformemente a una prassi invalsa nel settore edile, l'apposizione
sul bollettino della data di ricezione del materiale avviene solo se questa diverge
da quella di consegna figurante sul bollettino medesimo. La fedefacenza del
citato documento, non confutata dalla controparte o smentita da altre
risultanze istruttorie, assurge secondo l'istante a presunzione di fatto, o
quanto meno a indizio, e basta per rendere verosimile la tempestività dell'istanza.
Ancora se-condo l'appellante, contrariamente all'opinione del primo giudice la
deposizione di S__________ L__________, a differenza di quella contradittoria
dell'architetto B__________ palesemente interessato alla lite, è chiara e
lineare. La presenza del testimone sul cantiere è confermata per altro dalla firma
di lui su numerosi bollettini di consegna e dall'indicazione sulle fatture del
suo nome quale “referente”, mentre irrilevante è la circostanza che il capocantiere
e il responsabile tecnico della ditta fossero altre persone.
Relativamente alla deposizione
dell'arch. E__________ B__________, per l'appellante le affermazioni di lui sono
contraddette dalle fatture e dai bollettini, così come “dai limitati spazi che
rendevano impossibile un'unica fornitura”. A dire dell'istante, sulla
tempistica della consegna il testimone si è limitato a esprimere un'opinione
personale, anche perché egli non si occupava della fornitura del ferro. Il 23 novembre
2016, data indicata dal direttore dei lavori come ultima fornitura, sarebbe in
realtà “la data di avallo della lista del ferro da parte della direzione dei
lavori, ma non di consegna, tanto più che i 2004 kg non potevano concernere l'intero
tetto; dunque non poteva esserci un'unica lista completa della fornitura come,
a torto, riferito dal teste”.
5. Litigiosa è in
primo luogo la tempestività dell'iscrizione provvisoria. Per ottenere dal
giudice l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale l'artigiano o
imprenditore deve rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76
cpv. 2 ORF). Non occorre una prova piena. In relazione alla tempestività è
sufficiente addurre elementi idonei a far apparire attendibile il rispetto del
termine per conseguire l'iscrizione. Trattandosi di un sindacato di apparenza,
il giudice non deve porre esigenze troppo severe; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione
e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca definitiva alla sentenza
di merito. L'iscrizione provvisoria va respinta, in altre parole, solo se il
diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare escluso o altamente
inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame il termine dell'art. 839
cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5, I-2015
pag. 897 consid. 5 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7).
a) L'iscrizione
di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve
avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi “dal compimento del lavoro” (art. 839 cpv. 2 CC),
intendendosi con ciò il momento in cui tutte le prestazioni che formano oggetto
del contratto d'appalto sono state oggettivamente ultimate e sono pronte
per la consegna (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019, con-
sid.
7a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5D_116/2014
del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2, in: ZBGR/ RNRF 2016 pag. 342; v.
anche RtiD II-2016 pag. 616 consid. 5a con
rinvii). Nella fattispecie l'iscrizione provvisoria è avvenuta 6 aprile
2016, ragione per cui occorre verificare che i lavori svolti dall'istante
appaiano essere stati terminati non più di quattro mesi prima di tale data
(art. 839 cpv. 2 CC), ovvero non prima del 6 dicembre 2016.
b) La verosimiglianza non può fondarsi solo
su dichiarazioni della parte istante o su documenti da questa redatti
unilateralmente, a meno che tali dichiarazioni o tali documenti non siano contestati (I CCA, sentenza inc. 11.2017.53
del 13 agosto 2018 consid. 5a). Bollettini di lavoro non vidimati dal committente sono
semplici scritture private, insufficienti per rendere verosimili le opere
svolte (RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c; I CCA, sentenza inc. 11.2009.183 del 19
dicembre 2012, consid. 5d; v. anche Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 90). Controfirmati senza
riserve dal committente, invece, essi sono atti a rendere attendibile la
prestazione, in specie per quanto si riferisce al tempo impiegato e al
materiale usato. Tale verosimiglianza può essere sovvertita nondimeno da
elementi atti a infondere seri dubbi sull'attendibilità dei bollettini medesimi
(I CCA, sentenza inc. 11.2014.91
del 3 novembre 2016 consid. 4b con rinvio a Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 413 n. 1020 con riferimenti e pag. 414 n. 1028; Chaix in: Commentaire romand, CO I,
2ª edizione, n. 15 ad art. 374).
c) Nella
fattispecie l'istante ha esibito, a sostegno della propria tesi, il “bollettino/ricevuta”
riprodotto sulla pagina seguente di questa sentenza. Sentito come testimone, S__________
L__________, attivo a quel tempo per la committente __________ SA, ha
confermato di riconoscere la propria firma su tale bollettino, sottoscritto sul
“cantiere AO 1” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 7 e 8). Per
converso, secondo l'arch. E__________ B__________, progettista e
direttore dei lavori per conto del convenuto, S__________ L__________ non ha
mai lavorato “sul cantiere AO 1”, poiché il capocantiere era L__________ T__________,
mentre il responsabile tecnico dell'impresa era G__________ G__________. Egli ha precisato inoltre che il getto della soletta
è stato eseguito
il 7
dicembre 2016, quando tutto il ferro era già stato posato, deducendo da ciò che
la fornitura di ferro era antecedente al
5 dicembre 2016 (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 10 e 11).
d) Dalle deposizioni che precedono non si può
desumere già a un sommario esame che in concreto l'istanza di iscrizione sia
tardiva. A parte casi evidenti,
l'apprezzamento di deposizioni contrastanti rilasciate da testimoni e la rilevanza non manifesta di
documenti agli atti va rinviata al giudizio sul diritto al-l'iscrizione
definitiva (I CCA, sentenze inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7h
e inc. 11.2016.8 del 31
ottobre 2017 consid. 5d con rinvio). La decisione sull'iscrizione
provvisoria è di mera verosimiglianza e non deve anticipare il me-ito. Proprio
per tale ragione il giudice si limita a esaminare se il diritto all'iscrizione
definitiva appaia escluso o altamente inverosimile.
e) Premesso ciò, è vero che sul
bollettino in rassegna non è menzionata, accanto alla firma di S__________ L__________,
la data di ricezione della merce. A parte il fatto però che la maggior
parte dei bollettini prodotti dall'istante
non reca tale indicazione (doc. v. A8, A11, A12, A13, A15, A16 A17, A18, A19 e
A20), come ha spiegato il firmatario la menzione della data riguarda i
casi in cui questa diverga dalla data prestampata di consegna, come si desume
anche da altri bollettini agli atti (doc. A9 e A10). Da tale mancanza non si
possono trarre deduzioni a un sommario esame, tanto meno ove si pensi che l'indicazione
di una data di consegna lascia supporre una fornitura avvenuta quel giorno o, tutt'al
più, avvenuta in seguito e non prima. Si conviene che il documento in
questione riporta la data del 6 aprile 2017 e che la giustificazione addotta al
riguardo dall'istante, secondo cui “detto bollettino è la stampata del
documento originale scansionato e fa fede come data di stampata il 6 aprile
2017 (data in cui lo stesso è stato stampato), mentre per tutti gli altri dati
riferisce del bollettino originale” (verbale del 12 luglio 2017, pag. 3 punto
II.5), desta perplessità. Sta di fatto che davanti al Pretore aggiunto il
convenuto si è limitato a rilevare tale incoerenza per definire i bollettini
inaffidabili e non fedefacenti (verbale del 12 luglio 2017, pag. 4), ma non ha
preteso che le altre indicazioni contenute in quel documento fossero inveritiere.
A un mero esame di apparenza il bollettino in questione non può dirsi quindi
inattendibile.
Certo,
la deposizione di S__________ L__________ non è un esempio di serietà, ove si
pensi che a domanda del primo giudice riferita al noto bollettino, il testimone
ha affermato: “Se in quel giorno in cui ho firmato detto bollettino ho
controllato sicuramente era giusta [la data] perché non l'ho aggiunta nel
bollettino vicino alla mia firma. Se per contro quel giorno non ho posto l'attenzione
sulla data non posso confermare che quella era la data giusta. In questo caso
preciso io non ricordo cosa ho constatato e cosa non ho constatato” (deposizione
del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Resta il fatto che il noto
bollettino reca in grassetto la data del 7 dicembre 2016 e che il testimone ha
confermato di averlo sottoscritto. Che poi egli fosse padre dell'amministratore
unico della __________ SA ancora non significa, per ciò solo, che su tal punto
la sua deposizione sia mendace.
f) Nemmeno
si può dire, a un sommario esame, che S__________ L__________ non fosse mai
stato presente sul cantiere, se si pensa che egli non si è limitato a
sottoscrivere il bollettino in discorso, ma anche quelli del 23 maggio 2016
(doc. A14), del 6 e 15 settembre 2016 (doc. A17 e A19), così come quelli del 5
e del 27 ottobre (A15 e A16). È verosimile che il capocantiere fosse L__________
T__________ e che il responsabile tecnico dell'impresa fosse G__________ G__________,
ma ciò non basta per rendere inverosimile la presenza sul cantiere anche di S__________
L__________, il quale è sempre stato indicato per altro come “referente” della __________
SA per la fornitura del “ferro”.
g) Quanto
al fatto che il 7 dicembre 2016 il “ferro” fosse già stato posato e fosse già
stato gettato il calcestruzzo (doc. 2 e 3, fotografie doc. 4 a 7), l'architetto
B__________ ha avuto modo di dichiarare che dopo tale data è stato ancora impiegato
del ferro “per lo sperone che sormonta il tetto” e per “il cordolo perimetrale”,
soggiungendo che il “ferro necessario per la struttura dello sperone
verosimilmente era già in cantiere all'inizio dell'edificazione perché lo
sperone partiva dalla fondazione” e che “la fornitura del ferro per il tetto è
stata fatta integralmente con una lista completa; quindi l'ulteriore ferro poi
adoperato era stato fornito con la precedente lista che era da intendersi per
tutto il tetto” (deposizione del 14 settembre 2017: verbali, pag. 10 e 11; doc.
3). Ciò non è sufficiente tuttavia per inficiare la verosimiglianza del noto bollettino, tanto meno ove si
pensi che effettivamente dopo il 7 dicembre 2016 si è ulteriormente posato del “ferro”.
Anzi, secondo S__________ L__________ “è verosimile che proprio alla
lavorazione restante si riferisse il bollettino [del 7 dicembre 2016] (deposizione
del 14 settembre 2017: verbali, pag. 8). Né è sufficiente per infirmare
l'apparente attendibilità del bollettino la circostanza che l'istante abbia inviato il 17 novembre 2017 alla A__________
B__________ SA 2002.48 kg di
acciaio per calce-struzzo armato destinato alla lavorazione e lo abbia poi
ritirato il 22 novembre successivo (doc. A7), tale circostanza non escludendo
d'acchito un'altra data per la consegna del materiale al cantiere.
h) Non
che nel caso specifico non rimangano dubbi. Ma tali dubbi non bastano per concludere
che il termine entro cui
ottenere
l'iscrizione dell'ipoteca legale fosse già chiaramente decorso. In condizioni
come quelle descritte l'ipoteca va ordinata e la decisione sull'effettiva liceità
dell'iscrizione rinviata alla sentenza di merito. In quella procedura la
tempestività dell'iscrizione, trattata nel giudizio odierno a livello di mera
apparenza, andrà giudicata con pieno potere cognitivo (I CCA, sentenza
inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019 consid. 7i con rinvii). Ne segue che,
in ultima analisi, la richiesta di iscrizione dell'ipoteca legale va reputata
tempestiva.
6. Relativamente alle altre
condizioni per ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale di artigiani e
imprenditori, il Pretore aggiunto ha accertato – senza essere contraddetto – la
qualità di imprenditore dell'istante e individuato il fondo interessato dalle
forniture. Non è contestata nemmeno la
legittimazione dell'istante, subappaltatore, abilitata a chiedere l'iscrizione
di un'ipoteca siffatta. Controversa è l'affermazione dell'appellante,
stando alla quale la fornitura del “ferro” e degli elementi di collegamento
(distanziatori a gabbia) “lavorati e tagliati su misura” appositamente per l'edificazione
dell'immobile del convenuto beneficiano del privilegio dell'ipoteca legale. Il
convenuto obietta che non tutto il “ferro” elencato nelle varie fatture è stato
fornito per la sua casa, anche perché S__________ L__________ non ha mai
lavorato sul cantiere. Inoltre –egli soggiunge – “gran parte del ferro non è
lavorato e tagliato”, né i distanziatori, così come il trasporto, beneficiano
del citato privilegio.
a) Giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno
diritto di ottenere
l'iscrizione
di un'ipoteca legale i
crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o
lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle
stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili
su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il
proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o
un altro titolare di diritti sul fondo”. Se l'artigiano o imprenditore ha
fornito uni-camente materiale (e non anche lavoro), il materiale dev'es-sere
stato ordinato per quel determinato immobile e dev'es-sere difficilmente
riutilizzabile altrove (RtiD II-2018 pag. 737 consid. 5 con rinvii). Tocca all'artigiano
o all'imprenditore allegare e, dandosi contestazioni, rendere verosimile quest'ultimo
requisito.
b) Per
quanto attiene alla fornitura di ferro per armature, il diritto di ottenere un'ipoteca
legale è dato se il ferro è stato prepa-
rato
per una determinata costruzione (DTF 103 II 36 consid. 3 richiamata in DTF 131 III 303
consid. 2.2; v. anche Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª edizione, pag. 121 n. 332; Steinauer, Les droits réels,
vol. III, 4ª edi-zione, pag. 304 n. 2875a; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 5ª edizione, pag. 512 n.
1711). Forniture miste vanno
considerate nel loro complesso. In altri termini, anche la fornitura di
materiali che, presi singolarmente, non darebbero luogo all'ipoteca possono beneficiare del diritto
all'iscrizione se formano un'unità che, insieme con altri materiali, dà diritto
all'iscrizione (DTF 125 III 115 consid. 2a; Schumacher,
op. cit., pag. 121 n. 333; Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011,
pag. 52 n. 146; Steinauer, loc.
cit.; Schmid/Hürlimann-Kaup, loc. cit.).
c) Nella fattispecie appare verosimile che l'istante
abbia fornito ferro per armature appositamente destinato all'immobile del
convenuto, dalle varie ordinazioni risultando anche la fornitura di ferri sagomati
e altri pezzi con ulteriori piegature (cfr. doc. A5). Quanto ai distanziatori a
gabbia, è possibile che, presi singolarmente,
tali elementi non diano diritto a un'ipoteca legale. A un sommario esame si tratta tuttavia di componenti
che permettono di mantenere l'armatura in posizione corretta e formano pertanto
un insieme con la fornitura delle barre d'armatura lavorate. Analogamente, il
trasporto del materiale al cantiere costituisce un'operazione indispensabile
per la fornitura del materiale stesso, operazione al beneficio come tale del
noto privilegio.
d) Non
si disconosce che talune fatture trasmesse dall'istante alla __________ SA
riguardano la fornitura di ferro per altri cantieri (‟Cantiere __________ˮ
e ‟Mappale __________ˮ: doc. A14 e A15). Come risulta dal riassunto
delle fatture inerenti al cantiere “AO 1” (doc. B), in ogni modo, non consta
che nel caso precipuo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sia stata chiesta
anche per prestazioni estranee alla casa del convenuto. Infine, già si è detto che la presenza di S__________ L__________
sul cantiere in oggetto non può essere esclusa d'acchito.
7. Riguardo all'ammontare
del credito, l'istante fa valere una pretesa di fr. 23 234.60 sulla base delle varie fatture riepilogate nel doc. B.
Nondimeno, come si è visto, anche per quel che concerne la verosimiglianza delle
prestazioni l'istante non può limitarsi a produrre documenti confezionati da
lui medesimo o da suoi ausiliari, equiparabili a semplici dichiarazioni di
parte, tranne che il convenuto non li contesti
(RtiD I-2019 pag. 549 consid. 5b). Nella fattispecie il proprietario del
fondo ha contestato le fatture, ritenu-te eccessive, sicché da sé soli tali
documenti non basterebbero per rendere verosimili le prestazioni eseguite
dalla ditta istante. Resta il fatto che S__________ L__________ ha
riconosciuto la propria firma su cinque bollettini di consegna (deposizione del
14 settembre 2017: verbali, pag. 7) riconducibili alle fatture doc. A7,
A14, A15, A16, A17 e A19 per un totale di fr. 11 166.–.
Quanto agli altri bollettini, è vero che il testimone ha confermato la firma di
altri dipendenti della committente. Ciò non basta tuttavia per soprassedere
alla testimonianza degli estensori e suffragare il contenuto dei bollettini,
tranne per quanto attiene alle fatture del 6 aprile 2016 di fr. 4883.10
(doc. A1) e del 22 luglio 2106 di fr. 3761.40 (doc. A20), l'istante avendo
allegato al proposito le conferme d'ordine (liste del ferro ordinato), vidimate
dall'architetto B__________ (doc. A5 e A20). L'esistenza del credito per
complessivi
fr. 19 810.50 può dunque ritenersi verosimile.
8. Il convenuto oppone invero
che, come risulta dagli atti, il 7 febbraio 2017 l'istante ha ricevuto dalla __________
SA un acconto di fr. 10 000.–. Ciò è vero
(doc. C), ma l'istante ha spiegato che tale acconto è stato imputato su fatture
emesse e scadute precedentemente a quelle in discussione (replica orale del 12
luglio 2017: verbali, pag. 3 in fine). Tale allegazione non è stata contestata,
di modo che in simili circostanze risulta superfluo indagare sull'esistenza di
una dichiarazione delle parti circa l'imputazione degli acconti versati dal
committente o sulla questione di sapere quali debiti fossero scaduti per primi
(art. 86 e 87 CO). A un esame di apparenza il convenuto non può pretendere che
in relazione alle prestazioni riferite al
suo cantiere il debito dell'istante sia stato in parte saldato.
9. Per quel che è degli
interessi moratori, l'istante invoca l'art. 190 delle norme SIA 118, il quale rinvia
al tasso d'interesse abitualmente applicato dalle banche del luogo di pagamento
per i conti correnti aperti dagli imprenditori. E al riguardo – egli soggiunge
–
in base al tariffario
della Banca __________ il tasso va stabilito
nel 6.25%. Ora, che
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
garantisca anche interessi
moratori, stabiliti di regola a norma dell'art. 104 CO, è indubbio (DTF 121
III 445; RtiD I-2004 pag. 613 n. 126c). Che
in concreto facciano stato le norme SIA, invece, manca di qualsiasi
verosimiglianza, nulla avendo addotto l'istante sull'integrazione di tali norme
nel rapporto contrattuale con l'impresa generale (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4A_156/2018 del 24 aprile 2019 consid. 3 con rinvii). Per quanto
riguarda il tasso di sconto
bancario ordinario superiore al 5% applicabile tra commercianti in virtù dell'art. 104 cpv. 3 CO, dispo-sizione
invocata in un primo tempo dall'istante, incombeva a quest'ultima, una volta di
più, renderlo verosimile (Wiegand
in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 8 ad art. 104; Weber
in:
Berner Kommentar, edizione 2000, n. 83 ad art. 104 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 14 ad
art. 104). Dall'opuscolo “Prezzi dei servizi clientela privata” della Banca __________,
prodotto dall'istante (doc. F), non risulta che il tasso applicato sui conti correnti sia del 6¼%. Ne discende che, in mancanza di altro
accordo fra le parti (art. 104 cpv. 2 CO), nella fattispecie va applicato l'interesse
moratorio ordinario del 5% (art. 104 cpv. 1 CO).
10. AO 1 rimprovera alla
ditta istante di avere violato il principio della buona fede, poiché quantunque
consapevole che dal febbraio del 2016 l'impresa generale __________ SA non
onorasse più le fatture, essa non lo ha mai avvertito né ha avvisato il
direttore dei lavori. Al contrario – egli continua – l'istante ha preferito
continuare a fornire ferro, contando sul diritto all'iscrizione dell'ipoteca
legale.
a) Nella fattispecie è pacifico che tra la ditta
istante e il proprietario del fondo non è intercorsa alcuna relazione
contrattuale e che controparte della ditta istante era l'impresa generale __________
SA, sua unica debitrice per i lavori eseguiti in subappalto (Gauch, op. cit., pag. 63 n. 162). Posto
ciò, il subappaltatore che non è stato pagato conserva il diritto di chiedere l'iscrizione
di un'ipoteca legale in garanzia del proprio credito anche se il proprietario
dell'immobile – e committente dell'opera – si è sdebitato nei confronti dell'imprenditore
generale (DTF 95 II 89 consid. 3, 105 II 267 consid. 2, 109 II 446 consid. 2;
più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2,
pubblicato in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109; v. anche I CCA, sentenza inc.
11.2009.207 del 30 dicembre 2012 consid. 4). Il rischio per il
proprietario dell'opera di pagare in doppio è pertanto insito nell'istituto dell'ipoteca legale degli artigiani e
degli imprenditori. Per evitare l'iscrizione di un'ipoteca legale il
proprietario può vedersi costretto a tacitare gli artigiani, pur avendo già
pagato l'opera all'imprenditore generale.
b) La
conseguenza appena descritta, pur criticata in dottrina, non è stata soppressa
né modificata in occasione della ri-
forma
legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (sen-enza del Tribunale
federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2, pubblicato
in: ZBGR/RNRF 2019 pag. 109;
v. anche Bovey in:
Commentaire romand, CC II, Basilea
2016, n.
26 ad art. 839; Steinauer, op. cit,
pag. 303 n. 2869b;
Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., pag. 514 n. 1715 segg.). Che
il convenuto possa nutrire risentimento per non essere stato avvertito dalla ditta
istante riguardo ai mancati pagamenti del committente è comprensibile. Non
incombe tuttavia al subappaltatore vegliare a che il proprietario non possa
subire pregiudizio perché l'impresa generale non onora le fatture. Spettava se mai
al proprietario tutelarsi dal rischio che il committente non pagasse i
subappaltatori e dall'alea legata all'iscrizione di un'ipoteca legale (DTF 95
Considerandi
II 87 consid. 4; v. anche Gauch,
op. cit., pag. 74 n. 185 seg.). Non si ravvisano dunque estremi nel caso
specifico per considerare abusivo il comportamento della ditta istante. Certo,
dal marzo del 2016 la __________ SA era in arretrato con il pagamento di varie
fatture (doc. C), ma non si può dire che continuando a operare sul cantiere fino
al dicembre di quell'anno l'istante abbia agito in malafede, speculando deliberatamente
sul fatto di vedersi poi garantire il credito da un'ipoteca legale (cfr. DTF
126.
III 511 consid 5 con rinvio a Schumacher, op. cit., pag. 303 n. 892). Ne segue che, in definitiva,
nella fattispecie l'iscrizione provvisoria del pegno immobiliare dev'essere
ammessa fino a concorrenza di fr. 19 810.50.
11.
Le spese e le ripetibili dell'attuale
giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene causa vinta per circa cinque sesti e deve di conseguenza sopportare un
sesto degli oneri processuali. Il convenuto rifonderà inoltre alla controparte
un'indennità per ripetibili ridotte (due terzi dell'indennità piena: RtiD
II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellante chiede le sia riconosciuta un'indennità
di fr. 2500.–. In materia di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 3 lett. a del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede che in caso di
appello le ripetibili sono fissate tra il 30 e il 60% dell'indennità calcolata
secondo l'art.11 cpv. 1 del regolamento medesimo. Dandosi un'indennità piena di
fr. 2800.– stabilita dal Pretore aggiunto (e non contestata dalle parti), per le
prestazioni del patrocinatore svolte davanti a questa Camera in una causa già
conosciuta l'aliquota del 50% può dunque dirsi adeguata. Tenuto conto delle
spese e dell'IVA, così come della riduzione per la soccombenza, l'indennità per
ripetibili va fissata di conseguenza in fr. 1200.–. Le spese e le ripetibili di
primo grado vanno ridefinite secondo il medesimo principio.
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, fermo restando che contro decisioni in materia
di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può essere
fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è
parzialmente accolta, nel senso che, passata in giudicato la presente
decisione, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è
invitato a ridurre a fr. 19 810.50 con interessi al 5% dal 13 gennaio 2017 l'ammontare dell'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori decretata in via cautelare dal Pretore senza
contraddittorio il 6 aprile 2017 in favore
della AP 1 sulla particella n. 2141 RFD di __________, appartenente a AO 1.
2. All'istante è assegnato un termine di 30 giorni
dal passaggio in giudicato della presente sentenza per promuovere la causa
volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.
3. Le
spese processuali di fr. 900.– (comprese quelle della decisione cautelare), da
anticipare dall'istante, sono poste per un sesto a carico a carico della AP 1 e
per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'istante fr. 1900.– per
ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello di fr.
1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico della AP
1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1200.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
– Ufficio del
registro fondiario del Distretto di Bellinzona
(dopo il
passaggio in giudicato).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).