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Decisione

11.2017.110

Modifica del contributo alimentare per il figlio stabilito per convenzione

11 dicembre 2018Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i premi della copertura obbligatoria e complementare della figlia per il 2018,

facendo valere che l'attestato le è stato comunicato dopo la chiusura del­l'istruttoria.

L'attore sostiene che il documento poteva essere trasmesso al Pretore aggiunto

prima dell'emanazione della sentenza e inoltra, a sua volta, documentazione

bancaria allestita fra il novembre e il dicembre del 2017 relativa al pagamento

di contributi correnti e di arretrati per la figlia nel dicembre del 2017, così

come al pagamento dei contributi dal dicembre del 2015 all'ottobre del 2017.

Ci si può interrogare se i documenti antecedenti

la decisione impugnata adempiano i requisiti di ricevibilità posti dal­l'art.

317 cpv. 1 lett. a CPC. Comunque sia, applicandosi nella fattispecie il

principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), essi vanno considerati

d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352,

consid. 4.2.1). Circa la loro rilevanza, si dirà in appresso (con­sid. 9c e 12).

3. Il

giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo

alimentare per il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il

contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di

regola poco importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza

o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla

fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287

cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra

parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui

il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione

1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura

non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione (o la convenzione)

precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie

in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo era stato modificato

l'ultima volta e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della ren­dita non

è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD

II-2015 n. 7c pag. 790 consid. 6 con rinvii; I-2006 pag. 666 consid. 4; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 3

con richiami).

4. Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha accertato una riduzione del reddito

dell'attore da fr. 8700.– mensili a fr. 5640.– mensili senza che AO 1 potesse

definirsi responsabile del proprio licenziamento o risultasse avere ridotto la

propria capacità lucrativa deliberatamente a scapito alla figlia. Egli ha rinunciato

così a imputargli un reddito ipotetico. Posto ciò, il primo giudice ha

constatato che nel 2012, una volta versato il contributo di mantenimento, l'attore

disponeva ancora di fr. 6568.– mensili, mentre dal 2015, dopo avere

sopperito al proprio fabbisogno minimo e al contributo

alimentare per la figlia, gli rimanevano soltanto fr. 200.– mensili.

Egli ha ravvisato quindi le premesse per una modifica del contributo, tanto più

che quello pattuito per convenzione superava finanche il fabbisogno in denaro

di S__________. Egli ha stabilito così il fabbisogno in denaro di S__________,

già dedotto l'assegno familiare percepito dalla madre, in fr. 1390.–

mensili fino al 31 dicembre 2016, in fr. 855.– fino al settembre del 2018 (6° compleanno),

in fr. 1105.– mensili fino al settembre del 2024 (12° compleanno), in fr. 1045.–

mensili fino al settembre del 2028 (16° compleanno) e in fr. 1355.–

mensili dopo di allora.

Quanto al padre, il Pretore

aggiunto ne ha determinato il reddito in fr. 5640.– mensili netti a fronte di un

fabbisogno minimo di fr. 3460.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto

esecutivo

fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 250.–, costo dell'alloggio fr. 500.–,

riscalda­mento fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 461.35, premio

assicurazione dello stabile fr. 78.65, tasse fognatura e rifiuti fr. 8.90,

pulizia della caldaia fr. 11.25, contributi di costruzione fr. 13.65, premio assicurazione

RC e dell'economia domestica fr. 21.40, premio assicurazione sulla vita

fr. 74.–, premio assicurazione infortuni della circolazione fr. 4.15, assicurazione

dell'automobile e imposta di circolazione fr. 248.–, spese d'automobile fr.

50.–, onere fiscale fr. 440.–). Ha constatato così che all'attore rimane un

margine disponibile di fr. 2180.– mensili.

Per

quel che è della madre, il primo giudice ha appurato un reddito mensile netto

di fr. 4120.– mensili (fr. 3470.– dal negozio di fiori e fr. 650.–

dall'impiego quale ausiliaria di pulizia per il Comu­ne di __________) a fronte

di un fabbisogno minimo in fr. 3155.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

costo dell'alloggio fr. 767.– [già dedotta la quota compresa nel

fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 390.–, tassa

acqua potabile fr. 16.–, tassa rifiuti fr. 16.–, tassa fognatura fr. 15.–,

contributo al “terzo pilastro” fr. 500.–, onere fiscale fr. 100.–), onde una

disponibilità di fr. 965.– mensili.

Ripartito

il fabbisogno in denaro di S__________ in proporzione alla disponibilità dei

due genitori, il Pretore aggiunto ha calcolato la quota a carico del padre in

fr. 960.– mensili fino al 31 dicembre 2016, in fr. 590.– mensili fino al 30

settembre 2018, in fr. 765.– mensili fino al 30 settembre 2024, in fr. 970.–

mensili fino al 30 settembre 2028 e in fr. 940.– mensili fino al termine

di una formazione scolastica o professionale appropriata, precisando che nulla

è dovuto a titolo di accudimento, poiché la madre può sopperire autonomamente

al proprio fabbisogno minimo. Preso atto nondimeno che l'attore offriva

contributi di mantenimento più alti, ancorché con adattamenti per fascia di età

diversi, e che ciò consentiva di coprire (salvo per due anni e per il 2016) l'intero

fabbisogno in denaro della figlia lasciando intatto il margine disponibile della

madre (“ciò che ricalca la soluzione convenuta nella convenzione di

mantenimento adattandola alla diminuzione del reddito del padre”), egli ha

fissato il contributo alimentare in fr. 1031.– mensili dal 1° marzo

2016 al 30 settembre 2019, in fr. 1281.– mensili dal 1° ottobre 2019 al 30

settembre 2025 e in fr. 1581.– mensili dal 1° ottobre 2025 fino al termine

della formazione. L'attore è stato autorizzato

altresì a compensare contributi

futuri con quanto versato in eccesso prima dell'emanazione della sentenza.

5. Litigiosa

è anzitutto la riduzione del reddito dell'attore. Su questo punto il Pretore

aggiunto ha ritenuto che la deposizione della responsabile del personale della

E__________ AG riguardo a comportamenti inadeguati di AO 1 fosse poco attendibile

alla luce delle valutazioni positive contenute nel certificato di lavoro da lei

stessa sottoscritto. A suo parere, inoltre, l'attore ha dimostrato buona volontà

nella ricerca di un impiego, ritro­vato, dopo il licenziamento per il 31

dicembre 2014, già il 1° gennaio 2015. Egli ha rinunciato così a imputargli un

reddito potenziale più alto dei fr. 5640.– mensili netti da lui percepiti

(sentenza impugnata, da pag. 7 in fondo a pag. 10). L'appellante fa valere – in

sintesi – che l'attore ha provocato il proprio licenziamento e non ha cercato a

sufficienza un impiego meglio retribuito, sicché gli va imputato un reddito ipotetico

pari al guadagno conseguito prima del licenziamento.

a) In

materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito

effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva e

ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato

il reddito ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in

astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235

consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD

I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami;

più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018,

consid. 10d). Un'eccezione ricorre qualora l'interessato abbia ridotto

deliberatamente i propri introiti per recare pregiudizio agli interessi del

creditore alimentare, nel qual caso egli può vedersi imputare il guadagno cui

ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto).

b) Nella

fattispecie l'attore è stato licenziato dalla E__________ AG il 25 agosto 2014

per la fine di quell'anno. La lettera di disdetta

non menziona i motivi, limitandosi a richiamare un colloquio tenuto quel

giorno con due dirigenti dell'azienda (doc. G). Sentito personalmente, AO 1 ha

accennato a diminuzioni della cifra d'affari della ditta che avevano indotto la

dirigenza nella Svizzera interna a operare tagli al personale (interrogatorio del

18 gennaio 2017: verbali, pag. 3 risposte n. 1, 2 e 3). Il certificato di

lavoro esprime apprezzamenti sulle sue capacità professionali e di collaborazione, descrivendolo come corretto e

amichevole (doc. GG). M__________ B__________ – allora responsabile del

personale – pur non essendo stata presente al colloquio di licenziamento, ha dichiarato

che la disdetta era dovuta a comportamenti inadeguati del dipendente anche in

relazione a un eccessivo consumo di alcol e a contrasti con i colleghi, escludendo

che l'allontanamento fosse legato a difficoltà di rendimento della filiale e dichiarando

che la ditta non ha voluto danneggiare l'interessato con un certificato di

lavoro sfavorevole (verbale per rogatoria del 13 marzo 2017, pag. 3 seg.).

c) Visto

quanto precede, sulle cause del licenziamento gli atti si rivelano contraddittori.

Sia come sia, anche volendo presumere che il licenziamento dell'attore sia da

ricondurre a mancanze sul posto di lavoro, non risulta che egli abbia provocato

il proprio licenziamento nell'intento di recare pregiudizio alla figlia. La

giurisprudenza citata dall'appellante presuppone che il debitore alimentare rinunci

volontariamente con intenti malevoli al proprio impiego, al punto che il suo

comportamento appaia abusivo e non meriti tutela in una procedura volta alla

riduzione di contributi alimentari (DTF 143 III 236 consid. 3.3). Simili

estremi non si ravvisano in concreto, né la convenuta ciò pretende.

d) Rimane

da verificare se l'attore non potesse reperire un posto di lavoro meglio

retribuito. L'appellante gli rimprovera, in effetti, di avere preferito farsi assumere

da una ditta a conduzione familiare anziché da una grande azienda, trascurando molte

ricerche d'impiego nel periodo di disoccupazione, durante il quale avrebbe

potuto riscuotere indennità superiori al suo

stipendio attuale. Ora, fino al 31 dicembre 2104 AO 1 (classe 1968) guadagnava

presso la E__________ AG fr. 8600.– mensili netti (doc. X). Dal 1° gennaio

2015 egli è passato alle dipendenze della F__________ SA, ditta concorrente, con

uno stipendio di circa fr. 5800.– mensili netti (doc. H ed EE; deposizione di E__________

C__________: verbale del 19 gennaio 2017, pag. 2 in alto). La sua rimunerazione

è pertanto inferiore di oltre il 30% rispetto alla precedente. Interrogato dal Pretore aggiunto, egli ha riconosciuto,

per quanto riguarda la ricerca di un nuovo impiego, di avere avuto contatti con

altre ditte del settore “più grandi, ossia delle multinazionali, che se mi

avessero assunto mi avrebbero versato un salario leggermente superiore a quello

che percepisco oggi”, ma di avere preferito

la F__________ SA, “siccome è più piccola ed è a conduzione familiare” e nella

valutazione dei rischi “in una ditta familiare il posto è più sicuro”

(interrogatorio del 18 gennaio 2017, risposta n. 8).

e) Trattandosi

di contributi alimentari per minorenni, un genitore deve fare quanto sia ragionevolmente esigibile da lui per evitare

un pregiudizio agli interessi dei figli. Egli non può anteporre le proprie

preferenze di vita se ciò sminuisce la sua capacità di far fronte al fabbisogno

in denaro della prole (RtiD II-2018 pag. 714 consid. 11d con rinvii). In

concreto incombeva dunque all'attore dimostrare di avere fatto quanto si poteva

ragionevolmente pretendere da lui per evitare una diminuzione delle entrate

suscettibile di nuocere al contributo di mantenimento per la figlia. In realtà,

quantunque abbia reperito subito un'attività nel suo settore professionale, egli

si è accomodato di uno stipendio assai inferiore rispetto al prece­dente. Ciò

non è compatibile con quanto si attende da un debitore alimentare con figli,

tanto meno ove si pensi che, a conferma delle sue capacità, la F__________ SA l'ha

impiegato “per evitare che venisse assunto da un'altra ditta concorrente”

(deposizione di E__________ C__________: verbale del 19 gennaio 2017, pag. 2).

Consapevole dei suoi doveri di mantenimento verso S__________, egli non poteva

disconoscere che ciò avrebbe influito negativamente sulla possibilità di onorare

il versamento del contributo alimentare per la figlia.

f) Si

conviene che a 46 anni le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino possono riuscire

limitate, anche per la concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di

manodopera frontaliera, più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Resta

il fatto che, per sua stessa ammissione, sin dal 1° gennaio 2015 l'attore avrebbe avuto la possibilità di impiegarsi a

condizioni salariali migliori. Se da un lato quindi la riduzione delle sue entrate

non è dovuta a malvolere, dall'altro egli

non poteva scartare altri impieghi per il solo fatto di “non

volere più essere un numero” o di

“poter parlare e lavorare direttamente con i dirigenti”. Quanto al reddito

che potrebbe essergli imputato, AP 1 chiede di fissarlo “come quello conseguito

in precedenza”. Sta di fatto che presso la E__________ AG, ditta leader sul

mercato svizzero dei serramenti, AO 1 poteva qualificarsi alla stregua di un

quadro aziendale. Era responsabile della gestione della filiale ticinese in

termini di personale, competenza tecnica e organizzativa, responsabile della

realizzazione delle linee programmatiche di bilancio e degli obiettivi annuali,

come pure dell'acquisizione, della consulenza e dell'assistenza dei clienti. Egli

doveva curare inoltre i contatti con le imprese della regione e raccogliere

informazioni secondo le esigenze di marketing (doc. GG). Vista la pressione sul

mercato del lavoro nel Ticino, appariva poco verosimile – se non pressoché impossibile

– ch'egli potesse ritrovare senza indugio un'occupazione altrettanto importante

con lo stesso livello retributivo. Né l'appellante indica concretamente presso

chi ciò sarebbe stato possibile.

g) Per

quanto riguarda il reddito che concretamente l'interessato avrebbe potuto

conseguire, la questione è di difficile apprezzamento, anche perché l'attore

non è stato interpellato sullo stipendio che altre ditte con cui egli era

entrato in relazione gli avevano offerto. Certo è che quelle proposte comportavano

– come egli ha dichiarato – “un salario

leggermente superiore a quello che percepisco oggi”. Ora, secondo i dati pubblicati

dall'Ufficio federale di statistica sul “Salario mensile lordo per rami

economici, livello di competenze e sesso – Settore privato” lo stipendio di “direttori

e quadri di direzione nella produzione e servizi specializzati” nel Cantone

Ticino ammonta mediamente a fr. 7199.– mensili lordi per uomini di età compresa

fra i 30 e i 49 anni, rispettivamente a fr. 8363.– mensili per uomini dai 50

anni in su (‹https://www.bfs.admin.

ch/bfs/fr/home/statisti-ques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail.as-setdetail.6286466.html›).

Tenuto conto dell'esperienza maturata dall'attore nello specifico comparto

professionale, si può desumere quindi che una retribuzione di fr. 6500.–

mensili netti sarebbe stata alla sua portata. Gli va imputato pertanto tale

reddito ipotetico.

h) L'appellante

rimprovera all'attore di non essersi rivolto a una cassa di disoccupazione per

ridurre il più possibile le ripercussioni della perdita d'impiego sul

contributo di mantenimento per la figlia. L'argomentazione cade nel vuoto, ove

si consideri che l'attore avrebbe verosimilmente potuto riscuotere indennità di

disoccupazione per fr. 7200.– mensili lordi (80% del guadagno assicurato di fr. 9000.–

mensili: art. 22 cpv. 1 LADI: RS 837.0). Ciò corrisponde appunto, dopo la

deduzione delle trattenute cui sono soggette le indennità di disoccupazione

(art. 22a cpv. 2 e 3 LADI), a circa fr. 6500.– mensili. L'indennità di

disoccupazione non avrebbe assicurato all'attore, di conseguenza, un'entrata maggiore

rispetto al reddito ipotetico stimato poc'anzi.

6. Relativamente al

fabbisogno minimo dell'attore, l'appellante chie­de di ridurlo da fr. 3460.–

mensili a fr. 3263.– mensili, lamentando che il Pretore aggiunto ha ammesso

poste non contemplate nella distinta fatta valere nel 2012, oltre a esborsi non

dimostrati. Essa non si confronta tuttavia con il giudizio impugnato né spiega

perché le spese riconosciute dal Pretore aggiunto e gli importi da lui calcolati

o stimati sarebbero erronei. Si limita a riproporre il conteggio già esposto nel

memoriale conclusivo, senza neppure indicare da quali documenti essa tragga le

somme da lei indicate. Non spetta però a questa Camera confrontare le posizioni

del fabbisogno minimo esposte dalla convenuta con gli importi accertati dal

primo giudice né vagliare il carteggio alla ricerca di documenti sui quali AP 1

potrebbe fondare i suoi calcoli del fabbisogno mensile. Incombeva

all'appellante misurarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata,

indicando dove e in che cosa consisterebbe l'errore del primo giudice (sentenza

del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014, consid. 3.1, in:

RSPC 2015 pag. 52). Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1

CPC), su questo punto l'appello risulta finanche irricevibile (DTF 138 III 375

consid. 4.3.1).

Considerandi

7.

Per quel che attiene

alle proprie entrate, che il Pretore aggiunto ha valutato in fr. 4120.– mensili,

l'appellante ribadisce che il suo reddito imponibile è sceso da fr. 47 700.– nel 2012 a fr. 32 000.– nel

2014.

ed è oggi di fr. 2666.– mensili, cui si aggiungono fr. 380.– mensili

come addetta alle pulizie per il Comune di __________. Una volta ancora la

convenuta si limita tuttavia a riproporre pressoché testualmente quanto addotto

nel memoriale conclusivo. Privo una volta ancora di un serio confronto con la

motivazione del Pretore aggiunto, l'appello potrebbe essere dichiarato ulteriormente

irricevibile già per difetto di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1

CPC). A parte ciò, il reddito imponibile accertato dall'autorità fiscale non è decisivo

per determinare la capacità contributiva di un genitore, giacché tale dato è al

netto da deduzioni che non rientrano necessariamente nel fabbisogno minimo secondo

il diritto di famiglia. Il Pretore aggiunto si è dipartito correttamente dall'utile

figurante nel conto perdite e profitti dell'attività dell'interessata, operando

una media dei risultati degli ultimi quattro anni (fr. 51 300.40 nel 2012, fr. 24 654.56 nel 2013, fr. 44 935.21 nel 2014, fr. 45 819.74 nel 2015: doc. 23 a 26). Tale criterio è

conforme alla giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2016.132 del 12 giugno 2018, consid. 4a). All'importo di

fr. 3470.– mensili così calcolato, il primo giudice ha poi addizionato il

reddito da attività lucrativa dipendente, di fr. 650.– mensili. L'appellante dichiara

a tale titolo un'entrata di soli 350.– mensili, ricavata verosimilmente

suddividendo lo stipendio netto del 2015 (fr. 4575.–) su dodici mesi. Se

non che, tale reddito è stato conseguito sull'arco di poco più di sette mesi (dal

22.

maggio al 31 dicembre 2015: doc. 34), l'assunzione risalendo all'agosto di

quell'anno (doc. 3 nel­l'inc. CA.2015.10; doc. III richiamato). Anche al

riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

8.

L'appellante

chiede che il suo fabbisogno minimo, non accertato davanti all'Autorità

regionale di protezione 7, sia portato dai fr. 3155.– mensili calcolati dal Pretore

aggiunto a fr. 5178.– mensili. In realtà, come risulta dagli atti, anche la convenuta

aveva esposto davanti all'autorità tutoria le poste del proprio fabbisogno minimo

(distinta con allegati nell'inc. doc. I richiamato). Non è vero pertanto

che tale parametro non fosse conosciuto. Posto ciò, occorre vagliare le singole

contestazioni.

a) Il

Pretore aggiunto ha stralciato dal fabbisogno minimo della convenuta le spese

relative al veicolo VW “__________”, poiché “si tratta di un modello a uso

tipicamente commerciale che l'interessata usa verosimilmente per trasportare

fiori e piante per il suo negozio e le cui spese sono già inserite nel conto

perdite e profitti dell'attività commerciale”. L'appellante chiede di riconoscerle

fr. 432.– mensili per il leasing, fr. 98.– mensili per il premio dell'assicurazione

e fr. 39.– mensili per l'imposta di circolazione, rilevando che in realtà si

tratta di una monovolume e che per il negozio di fiori essa usa un altro mezzo.

Per tacere della circostanza tuttavia che nulla dimostra l'esistenza di un

secondo veicolo, il contratto di leasing indica quale assuntore “AP 1 – __________”

e definisce l'oggetto come “furgone” (doc. 6). Inoltre il premio dell'assicurazione

veicoli inserito nella contabilità aziendale coincide

con quello esposto nel fabbisogno minimo (fr. 1169.60 annui: doc.

26, 2° foglio e doc. 17). L'opinione del primo giudice, stando al quale i costi

dell'automobile sono già dedotti dall'utile aziendale (doc. 23 a 26, 2° foglio),

sfugge quindi alla critica.

b) L'interessata

rivendica costi per il riscaldamento di fr. 150.– mensili in luogo dei fr.

100.

– mensili inseriti dal Pretore aggiunto nel costo complessivo dell'alloggio

di fr. 1150.– mensili (inclusa la quota compresa nel fabbisogno in denaro della

figlia). Tuttavia essa non ha neppure dimostrato esborsi di tale entità (doc.

7) e trascura che il costo dell'elettricità fa già parte del cosiddetto

“importo base mensile” del minimo es­i­stenziale secondo il diritto esecutivo

(RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6d), salvo il consumo dovuto alla termopompa e al

boiler, come ha considerato il primo giudice.

c) Per

quel che è dei contributi AVS e del premio dell'assicurazione infortuni,

espunti dal Pretore aggiunto dal fabbisogno minimo della convenuta, essi figurano

già fra i costi del negozio di fiori e sono stati stralciati anche dall'autorità

fiscale per il medesimo motivo (doc. 33, 4° foglio posizione 10.1 e relativa

motivazione nella pagina seguente). Al proposito non soccorre dunque dilungarsi.

d) In

merito all'onere fiscale, l'appellante chiede di aumentarlo da fr. 100.–

mensili, riconosciuti dal Pretore “come da lei preteso”, a fr. 1000.– mensili. Ora,

è possibile che in esito alla tassazione 2014 fatta valere in prima sede il

carico fiscale dell'appellante risulti più elevato (doc. 19 a 22). Sta di fatto

che in quell'anno il reddito imponibile di lei era particolarmente alto in

ragione di indennità per malattia (fr. 40 800.–),

di cui essa non consta più beneficiare (doc. 33, 4° foglio), sicché tali

documenti non sono determinanti per stimare l'aggravio tributario. Per di più, l'appellante

non pretende che l'importo da lei indicato nel memoriale di risposta (pag. 7) si

dovesse a un errore di scritturazione né che l'aumento si riconduca a fatti o

mezzi di prova nuovi, impossibili da sottoporre al primo giudice pur con la

diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 2 CPC). Nuova, la pretesa si dimostra così inammissibile.

9.

Sostiene l'appellante che il Pretore aggiunto è caduto in

errori di calcolo determinando il fabbisogno in denaro della figlia. Dipartendosi

dalla tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, essa propone di

sostituire agli importi tabellari per l'alloggio e la cassa malati (fr. 485.– e

fr. 106.– mensili) la spesa effettiva (fr. 289.– e fr. 138.– mensili).

A suo parere, senza dedurre gli assegni familiari, il fabbisogno in denaro di S__________

ammonta a fr. 1067.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1317.–

mensili fino al 12° e a fr. 1617.– mensili dopo di allora. Quanto al contributo

di accudimento, la convenuta fa valere che con il suo reddito di fr. 3046.–

mensili essa non riesce a finanziare il

proprio fabbisogno di fr. 5178.– mensili e che, pur non potendosi pretendere dall'attore

la copertura dell'ammanco, ciò giustifica di mantenere il contributo alimentare

per la figlia fissato a suo tempo.

a)

Fino al 31 dicembre 2016 le

raccomandazioni diramate dal­l'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio

per determinare il fabbisogno in denaro di figli minorenni (Rep. 1994 pag. 301

consid. 5), prevedevano una voce monetizzata per “cura e educazione”. Questa si

applicava ai genitori affidatari che non avevano modo di prestare ai

figli cura e educazione in natura ed era

commisurata al grado d'occupazione del genitore in questione (Rep. 1996

pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del

7.

settembre 2018, consid. 5a). Per quanto riguarda

in concreto il lasso di tempo fino al 31 dicembre 2016, il calcolo del

fabbisogno in denaro prospettato dall'appellante è pertanto fuori tema, senza

dimenticare che il fabbisogno in denaro di S__________ stabilito dal Pretore

aggiunto dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 (fr. 1390.– mensili) è finanche

superiore a quello preteso dall'appellante (fr. 1067.– mensili).

b) Dal 1° gennaio 2017 le citate

raccomandazioni non prevedono più una posta monetizzata per cura e educazione

del figlio, dovendosi determinare in sua vece un cosiddetto “contributo di accudimento”.

Esso consiste in quanto occorre

finanziariamen­te per garantire cura e

educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal

genitore affidatario, l'accudimento consiste in

quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del

diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò

permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (sentenza del

Tribunale federale 5A_454/2017 del 17 maggio 2018, consid. 7.1.4 destinato

a pubblicazione e ribadito nella sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018,

consid. 4.1 destinato anch'esso a pubblicazione). Se invece il figlio è accudito da terzi, i

relativi oneri continuano, come in passato, a essere considerati come costi diretti

nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente:

sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del 17 maggio 2018, consid.

7.1.3

destinato a pubblicazione). La modifica di legge non ha effetto retroattivo.

Si applica nondimeno, pro futuro, anche alle cause pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 13cbis tit. fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale

federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1

in: FamPra.ch 2018 pag. 587).

c) L'appellante

chiede di riconoscere nel fabbisogno in denaro della figlia il premio della cassa

malati effettivo di fr. 138.– mensili

in luogo di quello previsto dalla citata tabella di fr.106.– mensili. A

prescindere dal fatto però che l'importo rivendicato varrebbe se mai dal 1°

gennaio 2018, esso contempla, oltre al premio dell'assicurazione base di

fr. 105.10 mensili, quello per una copertura complementare di fr. 39.70,

incluse le cure dentarie (doc. B di appello). Andrebbe quindi esaminato se i

costi complementari non siano già compresi nell'importo forfettario destinato

ai costi della “salute”, i quali annoverano anche le spese dentistiche (Erläuterungen

zur Zürcher Kinderkosten-Tabelle in: ‹www.ajb.ch›) e se si giustifichi di

sostituire l'importo previsto dalla tabella con la spesa effettiva determinata

dalle opzioni assicurative scelte del genitore affidatario. Nel caso specifico

la questione può rimanere aperta, poiché il Pretore aggiunto ha calcolato il

costo dell'alloggio includendo le spese accessorie

a carico della madre (fr. 383.– mensili, ossia un terzo della spesa

complessiva di fr. 1150.– mensili: sopra, consid. 9), senza ridurre la posta forfettaria

di fr. 75.– mensili per “spese accessorie dell'alloggio e dell'economia

domestica” prevista nella tabella 2017 delle note raccomandazioni. Tale importo,

inoltre, è più alto di quello indicato dall'appellante nei suoi calcoli

(fr. 289.– mensili). Il fabbisogno in denaro di S__________ è quindi

senz'altro coperto.

d) Per

finire si ricordi che i fabbisogni in denaro previsti

dalle tabelle correlate alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono l'assegno

familiare (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), il quale va tolto perciò dal

contributo di mantenimento (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3 e 65 consid.

4.3

). Né risulta – o l'appellante pretende – che tali assegni

siano già compresi nel reddito da attività dipendente che l'appellante ha conseguito

nel 2015 (doc. 34). Tanto meno si tratta di prestazioni conteggiate nell'utile

aziendale, giacché queste sono state tassate come “altri redditi” (doc. 33, tassazione

2014, 4° foglio posizione 6.3 e relativa motivazione alla pagina seguente). Gli

importi calcolati dal primo giudice resistono pertanto alla critica.

e) Quanto

al contributo di accudimento, esso va definito – come detto

(consid. b) – secondo quanto manca alla madre affidataria per finanziare il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo,

eventualmente allargato con i supplementi previsti dal diritto di famiglia in base alle condizioni del caso specifico.

In concreto occorrerebbe procedere pertanto a tale stregua. Se non che, con un reddito per fr. 4120.– mensili AP

1.

è pienamente in grado di sopperire

autonomamente al proprio fabbisogno minimo di fr. 3155.– calcolato non solo a

norma della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, bensì secondo i

canoni del diritto civile. Non può farsi questione dunque di contributo di accudimento.

10.

Visto

quanto precede, accertato il reddito potenziale di AO 1 in fr. 6500.– mensili, il

margine disponibile di lui risulta di fr. 3040.– mensili. Rimane da

definire quanto egli può corrispondere per S__________, tenuto conto delle

rispettive disponibilità dei genitori. Non ravvisandosi – né essendo fatte

valere – in concreto circostanze particolari che inducano a scostarsi per

equità da un riparto proporzionale del­l'onere di mantenimento fra le parti (art. 285

cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richia­mi; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 12), discende in

definitiva quanto segue:

a) Dal

1° marzo al 31 dicembre 2016:

fabbisogno

in denaro di S__________: fr. 1390.– mensili,

disponibilità

dell'attore: fr. 3040.– mensili,

disponibilità

della convenuta: fr. 965.– mensili;

contributo

a carico dell'attore: fr. 1055.– mensili.

b) Dal

1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018:

fabbisogno

in denaro di S__________: fr. 855.– mensili,

disponibilità

dell'attore: fr. 3040.– mensili,

disponibilità

della convenuta: fr. 965.– mensili;

contributo

a carico dell'attore: fr. 650.– mensili (arrotondati).

c) Dal

1° ottobre 2018 al 30 settembre 2024:

fabbisogno

in denaro di S__________: fr. 1105.– mensili,

disponibilità

dell'attore: fr. 3040.– mensili,

disponibilità

della convenuta: fr. 965.– mensili;

contributo

a carico dell'attore: fr. 840.– mensili (arrotondati).

d) Dal

1° ottobre 2024 al 30 settembre 2028:

fabbisogno

in denaro di S__________: fr. 1405.– mensili,

disponibilità

dell'attore: fr. 3040.– mensili,

disponibilità

della convenuta: fr. 965.– mensili;

contributo

a carico dell'attore: fr. 1065.– mensili (arrotondati).

e) Dal

1° ottobre 2028 in poi:

fabbisogno

in denaro di S__________: fr. 1355.– mensili,

disponibilità

dell'attore: fr. 3040.– mensili,

disponibilità

della convenuta: fr. 965.– mensili;

contributo

a carico dell'attore: fr. 1025.– mensili (arrotondati).

Nelle

circostanze descritte, salvo per il primo periodo, il contributo alimentare stabilito

dal Pretore aggiunto, che per finire non si è scostato dall'offerta di AO 1, è

finanche superiore al risultato del calcolo. Quanto al contributo da marzo a dicembre

del 2016, il lieve aumento di fr. 24.– mensili per complessivi fr. 240.– non induce a modificare la decisione impugnata, il

fabbisogno in denaro di S__________ essendo ad ogni modo coperto.

11.

L'appellante

afferma che non si giustifica di dimezzare il contributo per la figlia,

il cui mantenimento è prioritario rispetto al tenore di vita del padre, il

quale, nonostante la diminuzione del proprio reddito, conserva un margine

disponibile di fr. 200.– mensili dopo avere versato il contributo pattuito e

sopperito al proprio fabbisogno minimo. Essa sottolinea inoltre che il Pretore

aggiunto non poteva riesaminare o correggere il contributo per S__________ fissato

nel 2012, sicché è irrilevante che egli lo giudichi “di molto superiore” al

reale fabbisogno della figlia. La convenuta fa valere dipoi che nel 2012 le parti,

per libera scelta omologata dall'Autorità regionale di protezione 7, avevano

deciso che tutto il fabbisogno in denaro della figlia, compresa la posta per

cura e educazione, fosse assunto dal padre, di modo che il Pretore aggiunto non

poteva intervenire su tale ripartizione.

a) Come

si è visto (consid. 3), la procedura di modifica non ha lo scopo di “correggere”

la convenzione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Inoltre il

verificarsi di un fatto nuovo, anche se rilevante e durevole come nel caso in

esame (diminuzione del reddito del debitore alimentare di oltre un terzo), non

conduce automaticamente a una modifica del contributo alimentare in favore del

figlio. Perché ciò sia occorre ancora procedere a una ponderazione degli

interessi del figlio e di ciascun genitore, verificando se la ripartizione

dell'onere di mantenimento non appaia più equilibrata per rapporto alle rispettive

capacità economiche (DTF 137 III 606 consid. 4.1.1).

b) Nella

fattispecie risulta che al momento in cui è stato stabilito il contributo litigioso,

una volta fatto fronte al contributo alimentare per la figlia di fr. 2040.–

mensili pattuito per convenzione, così come al proprio fabbisogno minimo indicato

dinanzi all'autorità tutoria di fr. 2320.– mensili (doc. I richia­mato), con un

reddito di fr. 8360.– mensili rimanevano ad AO 1 fr. 4000.– mensili. In seguito

ai cambiamenti intervenuti, ove quel contributo di mantenimento rimanesse

invariato, il margine disponibile di lui si ridurrebbe a fr. 1000.–

mensili. Rispetto al 2012, quando faceva valere un ammanco, AP 1 può contare oggi

su un margine disponibile di fr. 965.– mensili. In condizioni del genere essa

non può seriamente negare che la suddivisione dell'onere di mantenimento non rispecchi

più gli equilibri esistenti al momento della stipulazione del contributo. Per

di più, come ha rilevato il primo giudice, il contributo offerto dall'attore è superiore

rispetto a quello che risulterebbe da un riparto proporzionale del fabbisogno

in denaro della figlia secondo la disponibilità di ciascun genitore. Anche sotto

il profilo dell'equità la decisione impugnata merita quindi conferma.

12.

Per finire

l'appellante contesta l'autorizzazione rilasciata all'attore di compensare quanto

versato in eccesso prima dell'emanazione del giudizio impugnato con quanto egli

è tenuto a corrispondere in seguito allo stesso. Al riguardo il Pretore

aggiunto ha rilevato che la convenuta, anche alla luce dell'esito del procedimento

cautelare, non poteva ignorare il pericolo che il contributo di mantenimento

per S__________ venisse ridotto, stante la notevole contrazione dei redditi

paterni. L'interessata sostiene che finora AO 1 non ha neppure pagato tutto il

dovuto, che in caso di compensazione dei contributi correnti essa si troverebbe

in difficoltà nel far fronte al mantenimento di S__________ e che da parte sua

non poteva prevedere una diminuzione del contributo alimentare per la figlia.

La compensazione di un

contributo alimentare non deve mettere in pericolo, in linea di principio, i

mezzi necessari per il mantenimento del debitore (Jeandin in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 7

ad art. 125 CO con rinvio alla nota 27). Se non che, nella fattispecie la

convenuta risulta disporre di risparmi per oltre fr. 130 000.–, senza considerare la sostanza aziendale (doc. 32,

dichiarazione d'imposta 2014, 9° foglio). Il mantenimento di S__________ non è

dunque a rischio. Del resto, per quanto convinta del buon fondamento dell'appello

e a prescindere dall'esito del procedimento cautelare, l'interessata, assistita

da una legale, non poteva ignorare le incognite legate a una procedura di

modifica del contributo alimentare, men che meno di fronte a una consistente riduzione

del reddito del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2015.116 del 17

agosto 2017, consid. 8 fra le medesime parti). Anche a quest'ultimo proposito

l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

13.

Le spese del giudizio

odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni

all'appello tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.

14.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr.

30.

000.– nella prospettiva dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura

in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà

ad AO 1 fr. 2500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).