11.2017.111
Protezione dell'unione coniugale: contributo cautelare di mantenimento per la figlia
22 maggio 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.111
Lugano
22 maggio 2018/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.324 (protezione
dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 22 marzo 2017 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1 (AG)
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 27 novembre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 15 novembre 2017;
Ritenuto:
in fatto: A. AP 1 (1984) e AO 1 (1988)
si sono sposati ad __________ l'8 aprile 2016. Di formazione economista, il
marito lavora alla Clinica __________ di __________. La moglie è casalinga. I
coniugi vivono separati dal gennaio 2017, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (AG)
per trasferirsi ad __________, dai propri genitori, dove il 21 marzo
2017 è nata la figlia K__________.
B. Il 22 marzo 2017 AO 1
si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a
vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione familiare al marito, l'affidamento
della figlia a sé medesima, un contributo di mantenimento di fr. 2742.55 mensili
per lei e uno di fr. 1231.– mensili per K__________, postulando altresì il beneficio
del gratuito patrocinio. All'udienza del 18 maggio 2017, indetta per il
contraddittorio, le parti hanno raggiunto un accordo “nelle more istruttorie” secondo
cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr.
1500.– mensili, assegni familiari non compresi. Il Pretore ha omologato l'intesa
seduta stante e ha sospeso la causa.
C. Il 21 settembre 2017 AO
1 ha chiesto la riattivazione della procedura e all'udienza del 27 ottobre
2017, destinata alla continuazione del contraddittorio, essa ha chiesto in via
cautelare un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili per sé e uno di
fr. 1900.– mensili per la figlia, come pure una provvigione ad litem di
fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Il convenuto ha
proposto di respingere tutte le pretese. Non dovendosi assumere prove oltre ai
documenti prodotti, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali
cautelari, ribadendo le rispettive posizioni.
D. Con decreto cautelare
del 15 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato la figlia
alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a
versare per la figlia K__________ un contributo alimentare di fr. 1500.–
mensili dall'aprile al settembre del 2017, di fr. 3000.– per l'ottobre del 2017
e di fr. 3500.– mensili da allora in poi, assegni familiari non compresi. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico del
convenuto, senza assegnazione di ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27
novembre 2017 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare
per la figlia sia ridotto a fr. 2904.– mensili dall'ottobre del 2017 in poi.
Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017 AO 1 conclude per la reiezione
dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti
cautelari, i quali, se sono emanati dopo che la controparte ha avuto modo di
esprimersi (almeno per scritto: art. 265 cpv. 2 CPC), sono appellabili entro
dieci giorni (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza
inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 1 con rinvio a DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).
Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni
modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra la
richiesta di contributi alimentari formulata dall'istante (fr. 3500.– mensili complessivi)
e l'offerta del convenuto (fr. 1500.– mensili) per un lasso di tempo
indeterminato. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto impugnato è
stato notificato al patrocinatore del marito il 16 novembre 2017. Depositato il
27.
novembre 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Litigioso rimane, in
questa sede, il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore
aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 8438.– mensili per rapporto a
un fabbisogno minimo di fr. 4651.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 2000.–,
premio della cassa malati fr. 602.50, assicurazione dell'economia domestica e contro
la responsabilità civile fr. 53.–, assicurazione RC dell'automobile
fr. 121.45, imposta di circolazione fr. 35.–, spese d'automobile fr.
150.
–, quota TCS fr. 34.40, costi per il diritto di visita fr. 300.–,
abbonamento al servizio oculistico fr. 6.60, costo per lenti a contatto fr. 48.–,
lavanderia, pulizia e abbigliamento fr. 100.–). Riguardo alla moglie,
senza attività lucrativa, il primo giudice ne ha accertato il fabbisogno minimo
in fr. 3342.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della
cassa malati fr. 492.65).
Quanto alla figlia, il Pretore aggiunto ne ha determinato il fabbisogno in
denaro sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle
previsioni della tabella (edizione 2017) di fr. 1231.– mensili, egli ha
adattato il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alla spesa
effettiva, deducendo l'assegno familiare. Ha accertato così un fabbisogno in
denaro di fr. 886.25 mensili, cui ha aggiunto fr. 3342.– mensili, corrispondenti
al fabbisogno minimo scoperto della madre quale contributo di accudimento, per complessivi
fr. 4228.25 mensili.
Constatato che AP 1 dispone
di un margine di fr. 3787.– mensili e che AO 1 aveva chiesto un contributo
alimentare di complessivi fr. 3500.– mensili, il Pretore aggiunto ha destinato
alla figlia K__________ un contributo alimentare di fr. 3000.– per l'ottobre
del 2017 e di fr. 3500.– mensili dal novembre del 2017 in poi (fr. 886.– a
titolo di fabbisogno in denaro e fr. 2614.– quale contributo di accudimento
parziale).
3.
L'appellante non
contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto né il criterio applicato dal primo giudice per definire il
contributo di accudimento. Si duole che
nel proprio fabbisogno minimo non sia stata riconosciuta la rata di fr. 883.50 mensili per il rimborso di un mutuo elargitogli
dalla società __________ AG di __________ Per altro verso chiede di ridurre
a fr. 600.– mensili il costo dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno minimo della
moglie.
a) Relativamente
al rimborso del debito, il marito ricorda che esso si riferisce all'acquisto di
una vettura __________ usata, senza che la moglie ne abbia contestato la necessità
per esigenze professionali. Egli soggiunge inoltre che il primo giudice gli ha riconosciuto
le spese del veicolo, ma non il relativo finanziamento, ciò che appare incomprensibile.
Il problema è che, così argomentando, l'interessato non si confronta nemmeno di
scorcio con l'argomentazione del Pretore aggiunto, secondo cui la spesa per
l'automobile “cede il passo ai contributi alimentari”. Ciò rende la censura finanche
inammissibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1
CPC). Per di più, i costi d'automobile sono riconosciuti nel fabbisogno minimo
di un coniuge se le risorse della famiglia dopo la separazione sono sufficienti
e il coniuge in questione usufruiva già di un veicolo durante la vita in
comune o se l'esigenza è sorta dopo la separazione, oppure se il coniuge
abbisogni di una vettura per scopi professionali, per motivi di salute o per
esercitare il diritto di visita. In situazione di ristrettezza, per contro, i
costi d'automobile vanno tralasciati e qualora le trasferte siano
indispensabili va riconosciuto il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici
(RtiD
I-2010
pag. 699 n. 20c con richiami: I CCA, sentenza inc.
11.2011.114
del 12 novembre 2013, consid. 7a). In concreto AP 1 non è in
grado di far fronte interamente al contributo di accudimento per la figlia, sicché
non soccorrono le condizioni per riconoscergli maggiori spese d'automobile, tanto
meno ove si consideri che il veicolo è stato acquistato dopo la fine della vita
in comune.
b) Quanto
al costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno minimo di AO 1, il Pretore
aggiunto ha accertato che costei vive con i genitori e la di lei sorella in una
casa unifamiliare ad __________ stimando sulla base di conteggi allestiti dai genitori
la spesa in fr. 1200.– mensili (doc. G, H e I), di cui due terzi compresi
nel fabbisogno minimo dell'istante e un terzo nel fabbisogno in denaro della
figlia. L'appellante fa valere che i conteggi menzionati dal primo giudice attestano
oneri per l'intero immobile di fr. 16 282.55
annui, sicché operando un'equa ripartizione tra i vari conviventi alla moglie non
può essere riconosciuto un costo superiore a fr. 600.– mensili, da
suddividere nella misura di fr. 400.– mensili a carico suo e di fr. 200.–
mensili a carico della figlia.
Nella
fattispecie è incontestato che sin dalla separazione
l'istante
vive con la figlia ad __________, insieme con la sorella e i suoi genitori in
un'abitazione appartenente a questi ultimi. È vero che non è dato di capire come
il Pretore aggiunto abbia stimato il costo dell'alloggio in fr. 1200.– mensili,
dagli atti risultando unicamente che i genitori hanno chiesto alla figlia un
contributo per vitto e alloggio di fr. 2900.– mensili (doc. G, 2° foglio).
Comunque sia, dopo la separazione di fatto ogni
coniuge ha diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno
minimo il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora
abitasse da sé solo (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii e pag. 583
consid. 5a, I-2005 pag. 764 consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2016.124 del 3 maggio 2018 consid. 6d). Se egli vive con terzi, occorre
dunque stimare quanto egli avrebbe diritto di spendere se alloggiasse autonomamente
(I CCA, sentenza inc. 11.2015.105 del 14 agosto 2017, consid. 3b). Posto ciò,
l'interessato non pretende che in concreto una spesa di fr. 1200.–
mensili sia eccessiva per una persona sola che abiti nel __________. A un esame
di verosimiglianza non si giustifica pertanto di scostarsi dall'apprezzamento
del Pretore aggiunto, tanto meno ove si pensi che al marito è stato
riconosciuto un costo dell'alloggio di ben fr. 2000.– mensili.
4.
Se
ne conclude che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso. Le spese
dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato
osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
5.
Per quanto attiene
ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare litigioso davanti a
questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,
consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie
giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).