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Decisione

11.2017.111

Protezione dell'unione coniugale: contributo cautelare di mantenimento per la figlia

22 maggio 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SO.2017.324 (protezione

dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 22 marzo 2017 da

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1 (AG)

(patrocinato

dall'avv. PA 1),

giudicando

sull'appello del 27 novembre 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore aggiunto il 15 novembre 2017;

Ritenuto:

in fatto: A. AP 1 (1984) e AO 1 (1988)

si sono sposati ad __________ l'8 aprile 2016. Di formazione economista, il

marito lavora alla Clinica __________ di __________. La moglie è casalinga. I

coniugi vivono separati dal gennaio 2017, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (AG)

per trasferirsi ad __________, dai propri genitori, dove il 21 marzo

2017 è nata la figlia K__________.

B. Il 22 marzo 2017 AO 1

si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione

dell'unione coniugale per ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a

vivere separata, l'attribuzione dell'abitazione familiare al marito, l'affidamento

della figlia a sé medesima, un contributo di mantenimento di fr. 2742.55 mensili

per lei e uno di fr. 1231.– mensili per K__________, postulando altresì il beneficio

del gratuito patrocinio. All'udienza del 18 maggio 2017, indetta per il

contraddittorio, le parti hanno raggiunto un accordo “nelle more istruttorie” secondo

cui AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr.

1500.– mensili, assegni familiari non compresi. Il Pretore ha omologato l'intesa

seduta stante e ha sospeso la causa.

C. Il 21 settembre 2017 AO

1 ha chiesto la riattivazione della procedura e all'udienza del 27 ottobre

2017, destinata alla continuazione del contraddittorio, essa ha chiesto in via

cautelare un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili per sé e uno di

fr. 1900.– mensili per la figlia, come pure una provvigione ad litem di

fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Il convenuto ha

proposto di respingere tutte le pretese. Non dovendosi assumere prove oltre ai

documenti prodotti, le parti hanno proceduto seduta stante alle arringhe finali

cautelari, ribadendo le rispettive posizioni.

D. Con decreto cautelare

del 15 novembre 2017 il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere

separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato la figlia

alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a

versare per la figlia K__________ un contributo alimentare di fr. 1500.–

mensili dall'aprile al settembre del 2017, di fr. 3000.– per l'ottobre del 2017

e di fr. 3500.– mensili da allora in poi, assegni familiari non compresi. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico del

convenuto, senza assegnazione di ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27

novembre 2017 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare

per la figlia sia ridotto a fr. 2904.– mensili dall'ottobre del 2017 in poi.

Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2017 AO 1 conclude per la reiezione

dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti

cautelari, i quali, se sono emanati dopo che la controparte ha avuto modo di

esprimersi (almeno per scritto: art. 265 cpv. 2 CPC), sono appellabili entro

dieci giorni (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza

inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 1 con rinvio a DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).

Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni

modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra la

richiesta di contributi alimentari formulata dall'istante (fr. 3500.– mensili complessivi)

e l'offerta del convenuto (fr. 1500.– mensili) per un lasso di tempo

indeterminato. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto impugnato è

stato notificato al patrocinatore del marito il 16 novembre 2017. Depositato il

27.

novembre 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Litigioso rimane, in

questa sede, il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore

aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 8438.– mensili per rapporto a

un fabbisogno minimo di fr. 4651.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 2000.–,

premio della cassa malati fr. 602.50, assicurazione del­l'economia domestica e contro

la responsabilità civile fr. 53.–, assicurazione RC dell'automobile

fr. 121.45, imposta di circolazione fr. 35.–, spese d'automobile fr.

150.

–, quota TCS fr. 34.40, costi per il diritto di visita fr. 300.–,

abbonamento al servizio oculistico fr. 6.60, costo per lenti a contatto fr. 48.–,

lavanderia, pulizia e abbigliamento fr. 100.–). Riguardo alla moglie,

senza attività lucrativa, il primo giudice ne ha accertato il fabbisogno minimo

in fr. 3342.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 800.–, premio della

cassa malati fr. 492.65).

Quanto alla figlia, il Pretore aggiunto ne ha determinato il fabbisogno in

denaro sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle

previsioni della tabella (edizione 2017) di fr. 1231.– mensili, egli ha

adattato il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alla spesa

effettiva, deducendo l'assegno familiare. Ha accertato così un fabbisogno in

denaro di fr. 886.25 mensili, cui ha aggiunto fr. 3342.– mensili, corrispondenti

al fabbisogno minimo scoperto della madre quale contributo di accudimento, per complessivi

fr. 4228.25 mensili.

Constatato che AP 1 dispone

di un margine di fr. 3787.– mensili e che AO 1 aveva chiesto un contributo

alimentare di complessivi fr. 3500.– mensili, il Pretore aggiunto ha destinato

alla figlia K__________ un contributo alimentare di fr. 3000.– per l'ottobre

del 2017 e di fr. 3500.– mensili dal novembre del 2017 in poi (fr. 886.– a

titolo di fabbisogno in denaro e fr. 2614.– quale contributo di accudimento

parziale).

3.

L'appellante non

contesta il metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto né il criterio applicato dal primo giudice per definire il

contributo di accudimento. Si duole che

nel proprio fabbisogno minimo non sia stata riconosciuta la rata di fr. 883.50 mensili per il rimborso di un mutuo elargitogli

dalla società __________ AG di __________ Per altro verso chiede di ridurre

a fr. 600.– mensili il costo dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno minimo della

moglie.

a) Relativamente

al rimborso del debito, il marito ricorda che esso si riferisce all'acquisto di

una vettura __________ usata, senza che la moglie ne abbia contestato la necessità

per esigenze professionali. Egli soggiunge inoltre che il primo giudice gli ha riconosciuto

le spese del veicolo, ma non il relativo finanziamento, ciò che appare incomprensibile.

Il problema è che, così argomentando, l'interessato non si confronta nemmeno di

scorcio con l'argomentazione del Pretore aggiunto, secondo cui la spesa per

l'automobile “cede il passo ai contributi alimentari”. Ciò rende la censura finanche

inammissibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1

CPC). Per di più, i costi d'automobile sono riconosciuti nel fabbisogno minimo

di un coniuge se le risorse della famiglia dopo la separazione sono sufficienti

e il co­niu­ge in questione usufruiva già di un veicolo durante la vita in

comune o se l'esigenza è sorta dopo la separazione, oppure se il coniuge

abbisogni di una vettura per scopi professionali, per motivi di salute o per

esercitare il diritto di visita. In situazione di ristrettezza, per contro, i

costi d'automobile vanno tralasciati e qualora le trasferte siano

indispensabili va riconosciuto il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici

(RtiD

I-2010

pag. 699 n. 20c con richiami: I CCA, sentenza inc.

11.2011.114

del 12 novembre 2013, consid. 7a). In concreto AP 1 non è in

grado di far fronte interamente al contributo di accudimento per la figlia, sicché

non soccorrono le condizioni per riconoscergli maggiori spese d'automobile, tanto

meno ove si consideri che il veicolo è stato acquistato dopo la fine della vita

in comune.

b) Quanto

al costo dell'alloggio inserito nel fabbisogno minimo di AO 1, il Pretore

aggiunto ha accertato che costei vive con i genitori e la di lei sorella in una

casa unifamiliare ad __________ stimando sulla base di conteggi allestiti dai genitori

la spesa in fr. 1200.– mensili (doc. G, H e I), di cui due terzi compresi

nel fabbisogno minimo dell'istante e un terzo nel fabbisogno in denaro della

figlia. L'appellante fa valere che i conteggi menzionati dal primo giudice attestano

oneri per l'intero immobile di fr. 16 282.55

annui, sicché operando un'equa ripartizione tra i vari conviventi alla moglie non

può essere riconosciuto un costo superiore a fr. 600.– mensili, da

suddividere nella misura di fr. 400.– mensili a carico suo e di fr. 200.–

mensili a carico della figlia.

Nella

fattispecie è incontestato che sin dalla separazione

l'istante

vive con la figlia ad __________, insieme con la sorella e i suoi genitori in

un'abitazione appartenente a questi ultimi. È vero che non è dato di capire come

il Pretore aggiunto abbia stimato il costo dell'alloggio in fr. 1200.– mensili,

dagli atti risultando unicamente che i genitori hanno chiesto alla figlia un

contributo per vitto e alloggio di fr. 2900.– mensili (doc. G, 2° foglio).

Comunque sia, dopo la separazione di fatto ogni

coniuge ha diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno

mini­mo il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora

abitasse da sé solo (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii e pag. 583

consid. 5a, I-2005 pag. 764 consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2016.124 del 3 maggio 2018 consid. 6d). Se egli vive con terzi, occorre

dunque stimare quanto egli avreb­be diritto di spendere se alloggiasse autonomamente

(I CCA, sentenza inc. 11.2015.105 del 14 agosto 2017, consid. 3b). Posto ciò,

l'interessato non pretende che in concreto una spesa di fr. 1200.–

mensili sia eccessiva per una persona sola che abiti nel __________. A un esame

di verosimiglianza non si giustifica pertanto di scostarsi dall'apprezzamento

del Pretore aggiunto, tanto meno ove si pensi che al marito è stato

riconosciuto un costo dell'alloggio di ben fr. 2000.– mensili.

4.

Se

ne conclude che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso. Le spese

dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato

osservazioni tramite un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

5.

Per quanto attiene

ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), l'entità del contributo alimentare litigioso davanti a

questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra,

consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie

giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).