11.2017.112
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare sulla disciplina del diritto di visita
5 gennaio 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.112
Lugano,
5 gennaio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.3210 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 28 giugno 2017 da
RE 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
CO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello
del 4 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 21 novembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1975) e RE 1 (1976),
cittadina peruviana, si sono sposati a __________ il 18 aprile 2013. Dal
matrimonio è nato R__________, l'11 giugno 2013. Il marito lavora al 50% per il
Cantone Ticino in un ufficio regionale di collocamento e per il rimanente 50% beneficia
di una rendita d'invalidità. La moglie è titolare di un diploma peruviano di
ingegneria alimentare, non riconosciuto in Svizzera. Essa non esercita alcuna attività
lucrativa. Nel giugno del 2017 RE 1 ha lasciato il domicilio coniugale per trovare accoglienza in un centro protetto.
B. Il 28 giugno 2017 RE
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento del gratuito
patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale,
l'affidamento del figlio (riservato al padre un diritto di visita sorvegliato),
un contributo alimentare da definire per sé e uno da definire per R__________,
come pure una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Con decreto cautelare del
30 giugno 2017, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i
coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio alla madre, ha regolato il diritto
di visita paterno (due incontri di 30 minuti la settimana, sotto sorveglianza,
alla Casa __________ di __________), ha condannato CO 1 a versare alla moglie
un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, ha obbligato il medesimo a
pagare i premi della cassa malati per moglie e figlio, riversando inoltre all'istante
“tutte le completive (arretrate e correnti) di pertinenza del figlio”.
C. All'udienza del 9
agosto 2017, indetta “per il dibattimento”, i coniugi hanno raggiunto un
accordo cautelare – tra l'altro – sull'autorizzazione a vivere separati,
sull'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie entro il 30 settembre
2017, sull'affidamento “provvisorio” del figlio alla madre, sul diritto di
visita paterno (due incontri di 30 minuti la settimana, sotto sorveglianza
alla Casa __________ di __________), su un contributo alimentare per la moglie
di fr. 500.– mensili, su un contributo alimentare per R__________ di fr. 450.–
mensili (assegni familiari non compresi), oltre che sul versamento da parte del
marito di fr. 6000.– a copertura di arretrati cumulati dall'istante presso la
Casa delle __________ a __________ e come provvigione ad litem. Il Pretore
ha omologato l'accordo seduta stante “nelle more istruttorie”.
D. Il 4 ottobre 2017 CO
1 ha scritto al Pretore, postulando un'estensione del suo diritto di visita, in
particolare un incontro supplementare con il figlio ogni fine settimana dalle
ore 10 fino alle ore 19 e una cena infrasettimanale lui. Invitata a esprimersi
per scritto, RE 1 ha dichiarato con osservazioni del 30 ottobre 2017 di
opporsi alla richiesta, affermando – in sintesi – che il marito non è in grado
di gestire il bambino (affetto da autismo) da sé solo, senza l'appoggio dei propri
genitori, i quali avrebbero alimentato per altro la disunione coniugale. CO 1
ha replicato spontaneamente il 6 novembre 2017, mantenendo la propria
richiesta, e il 20 novembre 2017 ha sollecitato l'emanazione del giudizio.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 21 novembre 2017, il Pretore ha esteso il diritto di visita
paterno, nel senso che ha aggiunto un terzo incontro settimanale tra padre e
figlio, il sabato dalle ore 12 fino alle ore 14.30, senza sorveglianza, ma con
“monitoraggio dopo la visita” da parte dei responsabili della Casa __________. Egli
non ha riscosso spese né ha attribuito ripetibili.
F. Contro il decreto
cautelare appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” del 4
dicembre 2017 per ottenere che, accordatole il beneficio del gratuito
patrocinio, il giudizio in questione sia riformato respingendo l'istanza del
marito. Essa propone inoltre che al “reclamo” sia conferito effetto sospensivo.
Il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su controversie meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale riserva non si pone, la disciplina delle relazioni personali tra
un figlio e un genitore non affidatario essendo un tema indipendente da
questioni di valore. Il “reclamo” di RE 1 va trattato dunque come appello.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato
alla legale dell'appellante il 22 novembre 2017 (timbro postale attergato
sulla busta d'invio). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato
2.
dicembre 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142.
cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Il Pretore ha
redatto il decreto cautelare impugnato come segue:
richiamati
il verbale di udienza 9 agosto 2017 nonché l'ordinanza 10 ottobre 2017;
preso
atto dello scritto 20/21 novembre 2017 del marito (qui notificato);
valutati
tutti gli elementi disponibili a questo stadio;
sentita
la rete che ha espresso parere favorevole all'estensione delle visite
paterne, il tutto e meglio come alla comunicazione e-mail 21 novembre 2017
dell'assistente sociale __________ M__________ (qui notificata);
ritenuto
che nulla osta ad estendere le relazioni personali paterne come a'
Dispositivo
dispositivo [sic];
visti
gli art. 171 segg. CC e il codice di rito;
decreta: (…)
La “comunicazione e-mail
21 novembre 2017 di __________ M__________” cui si accenna nel decreto cautelare
consiste in un messaggio di posta elettronica diretto dall'assistente sociale a
una funzionaria della Pretura, così formulato:
Vi avrei scritto in giornata in quanto ho sentito il
SMP F__________, la quale è concorde all'ampliamento del DDV del padre, e
parlato con il punto d'incontro i quali propongono quanto sotto (vedi e-mail).
Ovvero modificare uno dei due DDV, quello del sabato dalle 12.00 con rientro
alle 14.30 e in aggiunta 15/30 min per constatare le condizioni di R__________.
Io a mio avviso suggerirei anche che il padre partecipi al corso
sull'autismo per meglio capire come entrare in relazione con il figlio e
non sollecitarlo troppo.
Il messaggio cui si
riferisce la scrivente (“vedi e-mail”), accluso anch'esso al decreto cautelare
impugnato, è di G. A__________ (responsabile del punto d'incontro alla Casa __________
di __________), il quale aveva scritto il 20 novembre 2017 a __________ M__________
quanto segue:
Si potrebbe modificare uno dei
due DDV sorvegliati (ad esempio quello del sabato) a favore del nuovo assetto
voluto dalla Pretura nella stessa giornata di sabato. Volendo inserire la
condivisione del pranzo, si potrebbe pensare di effettuare il passaggio alle
12.00 per poi prevedere il rientro alle 14.30. Terminando in seguito il DDV
15/30 minuti dopo per constatare le condizioni di R__________.
In attesa di conferma e/o
eventuali proposte sulla durata degli incontri, auguro una buona giornata.
3. Nell'appello RE 1
lamenta anzitutto una carente motivazione del decreto cautelare, rimproverando
al Pretore di non essersi confrontato con le sue obiezioni e di non avere
spiegato le ragioni della propria scelta (“il decreto è totalmente criptato e
incomprensibile”). Essa censura inoltre la mancanza di qualsiasi traccia circa
un colloquio telefonico di __________ M__________ con il Pretore, intervenuto
il 13 novembre 2017, e il colloquio di __________ M__________ con la psicologa
F__________, del Servizio medico-psicologico di __________. Nel merito l'appellante
critica l'incongruenza di incontri paterni con il figlio due volte sorvegliati
e una no. Ribadisce che CO 1 non è in grado di gestire un bambino affetto da
autismo, tanto più che il marito stesso soffre di crisi epilettiche. Infine
essa lamenta la mancanza di indicazioni su chi dovrebbe accompagnare il padre
alle visite non sorvegliate, senza di che quegli rimarrebbe solo con R__________
per due ore e mezzo, facendo correre rischi al bene del figlio.
4. Le esigenze di
motivazione che deve adempiere una sentenza (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle
che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a
determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche
essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha
statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa
valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore,
la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio
controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2,
142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii;). Tale condizione minima vale per tutti
gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette
di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su
questioni determinanti, la motivazione è insufficiente (sentenza del Tribunale
federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii).
Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti
cautelari (DTF 134 I 88 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2010 del 5 marzo 2010 consid. 2.2).
5. Nella fattispecie il
Pretore aveva invitato RE 1, il 10 ottobre 2017, a esprimersi per scritto sull'estensione
del diritto di visita postulato dal marito. L'interessata aveva dichiarato
nelle proprie osservazioni del 30 ottobre 2017 di opporsi, contestando in
sostanza che CO 1 sia in grado di gestire il bambino da sé solo. Nell'appello
essa si duole ora – come detto – che il Pretore non ha trattato la questione,
rinviando genericamente a colloqui telefonici di cui tutto si ignora. In
effetti il decreto cautelare impugnato è pressoché sprovvisto di motivazione. Una
motivazione tuttavia non deve necessariamente essere contenuta nella decisione.
Il giudice può anche rinviare ad atti estrinseci, sempre che di tali atti la
parte possa disporre. In concreto il Pretore richiama, nel decreto cautelare, il
verbale dell'udienza 9 agosto 2017, la sua “ordinanza” del 10 ottobre 2017 con
cui invitava RE 1 a esprimersi sulla richiesta dal marito e una lettera del 20
novembre 2017 alla Pretura in cui CO 1 sollecitava l'emanazione del giudizio. Sta
di fatto che nessuno dei tre documenti allude alle capacità paterne di mettersi
in adeguata relazione con il figlio. Né la questione poteva dirsi trascurabile,
ove si pensi che CO 1 soffre di crisi epilettiche settimanali e che il figlio è
affetto da autismo. Nella misura in cui si riferisce agli atti processuali, la
decisione impugnata non consente quindi di capire perché il Pretore abbia
accantonato le obiezioni della moglie.
6. Nelle circostanze
descritte occorre esaminare se la motivazione del decreto cautelare possa
evincersi dallo scambio di posta elettronica acclusa al decreto medesimo. Il
Pretore adduce, in effetti, che “la rete ha espresso parere favorevole
all'estensione delle visite paterne” con riferimento “alla comunicazione e-mail
21 novembre 2017 dell'assistente sociale __________ M__________”. In realtà non
si sa che cosa esattamente l'assistente sociale abbia domandato alla psicologa
F__________, del Servizio medico-psicologico di __________, né è dato di conoscere
il riscontro di quest'ultima se non per interposta persona. Non si sa nemmeno
se la psicologa sia stata interpellata sui problemi di salute accusati da CO 1,
problemi che in passato hanno creato motivi di inquietudine (rapporto della
Casa __________ al Pretore, del 26 luglio 2017, agli atti), per quanto
l'interessato cerchi di relativizzarli (doc. 10). Nell'incarto (privo di
qualsiasi bordereau) non figura nemmeno una nota verbale. A ben vedere non si
comprende neppure se l'estensione del diritto di visita rientri nel quadro di
un progetto mirato o sia un semplice tentativo empirico e improvvisato. È
possibile che – come adombra l'appellante – il Pretore disponga di informazioni
proprie. Esse sfuggono nondimeno alla cognizione di questa Camera, la quale non
ha modo di sapere su che basi “la rete” abbia “espresso parere favorevole
all'estensione delle visite paterne”. Onde l'impossibilità di vagliare le
argomentazioni dell'appellante. Il decreto cautelare impugnato non è, in altri
termini, motivato a sufficienza perché questa Camera possa esercitare il
proprio controllo giurisdizionale.
7. Si aggiunga che all'udienza
in Pretura del 9 agosto 2017 CO 1 si era impegnato – tra l'altro – “a
partecipare al corso Analisi comportamentale applicata (A.B.A.)
organizzato dall'associazione Autismo Svizzera italiana”, impegno ch'egli non risulta
avere assolto. Eppure la proposta dell'assistente sociale __________ M__________
di far partecipare il richiedente a un corso sull'autismo “per meglio capire come entrare in
relazione con il figlio e non sollecitarlo troppo” è stata ignorata dal Pretore
senza alcuna motivazione. Anche sotto questo profilo il decreto cautelare
sfugge pertanto a qualsiasi disamina. Se ne conclude che, insufficientemente
motivato, il decreto in rassegna dev'essere annullato. Competerà al Pretore
emettere un decreto cautelare debitamente sorretto di motivi, al cui riguardo
questa Camera non rilascia alcuna indicazione vincolante.
8. Le particolarità
della fattispecie giustificano di accogliere parzialmente l'appello –
eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo
invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che questa Camera non è in
grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto –
a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo decreto
cautelare (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.83 del 16 settembre 2016
consid. 6 con rinvio sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1°
febbraio 2016, consid. 4). Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne
riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere
dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.
9. Le singolarità del
caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali, né CO 1 può
essere condannato a versare ripetibili, non avendo proposto di respingere
l'appello. RE 1 protesta la rifusione di “tasse, spese e ripetibili” di primo
grado, ma il Pretore non ha riscosso spese né ha assegnato ripetibili. Avesse
inteso rivendicare ripetibili di prima sede, l'interessata avrebbe dovuto cifrare
davanti a questa Camera la sua pretesa, richieste pecuniarie indeterminate non
essendo ricevibili (DTF 143 III 112 consid. 1.2).
10. L'istanza di gratuito
patrocinio formulata dall'appellante merita accoglimento: le gravi ristrettezze
in cui versa l'interessata, senza redditi né sostanza, appaiono verosimili
(art. 117 lett. a CPC); inoltre l'appello non poteva dirsi senza possibilità di
esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Quanto alla retribuzione del patrocinatore
d'ufficio, incombeva alla legale produrre una nota d'onorario. In mancanza di
ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora,
un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso
nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi sostanzialmente nella stesura
dell'appello di sette pagine, più di cinque ore di lavoro (retribuite
fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si può
aggiungere una mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni),
le spese (10%) e l'IVA (8%). In definitiva si giustifica di fissare l'indennità
di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1200.– complessivi.
11. L'emanazione del
giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta effetto sospensivo contenuta
nell'appello.
12. Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), la disciplina di un diritto di visita può essere impugnata
con un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore. Trattandosi
in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere
soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale
5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è
annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. RE 1 è ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr.
1200.–.
4. Notificazione:
–
avv.;
–
avv.;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (limitatamente al consid.
10 e al dispositivo).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).