11.2017.114
Diffida ai debitori decretata pendente azione di modifica del contributo alimentare
29 dicembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2017.114
11.2017.115
Lugano,
29 dicembre 2017/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.765 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 27 settembre 2017 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
del 14 dicembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 30 novembre 2017 (inc. 11.2017.114) e sulla contestuale richiesta di
gratuito patrocinio (inc. 11.2017.115);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa
promossa il 4 maggio 2016 da AO 1 contro AP 1 per ottenere un aumento del
contributo alimentare in favore del figlio E__________ (nato il 1° marzo 2005)
fissato in una convenzione dell'11 aprile 2006 omologata dalla Commissione
tutoria regionale 12 (inc. SE.2016.35), con decreto cautelare del 28 settembre
2016 il Pretore ha portato provvisionalmente il contributo in questione a fr.
1535.– mensili dal 25 agosto 2015 al 30 giugno 2016, a fr. 500.– per il luglio del
2016 e a fr. 914.– dal 1° luglio (sic) 2016 in poi. Entrambe le parti
sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Non sono state riscosse
spese. AP 1 è stato tenuto a rifondere a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili. Il
decreto cautelare non è stato impugnato (inc. CA.2015.19).
B. Il 27 settembre 2017 AO
1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse al datore di lavoro di AP 1 di
trattenere dallo stipendio di lui l'importo stabilito nel decreto cautelare e
di riversarlo a lei in favore del figlio. Invitato a formulare osservazioni
scritte, AP 1 ha proposto il 16 novembre 2017 di respingere l'istanza,
invocando l'intangibilità del suo minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo.
AO 1 ha replicato il 23 novembre 2017, confermando la propria richiesta. Statuendo
il 30 novembre 2017, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla ditta A__________
SA, __________, di trattenere fr. 914.– mensili dallo stipendio del
convenuto, riversandoli a AO 1 in favore del figlio E__________. Non sono state
prelevate spese né sono state assegnate ripetibili.
C. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 dicembre
2017 nel quale propone che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il
giudizio impugnato sia riformato dichiarando l'istanza di AO 1 irricevibile,
subordinatamente respingendola. Contestualmente egli postula il beneficio del
gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una diffida ai debitori
(art. 291 CC) ordinata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di
mantenimento da parte dei genitori” è una decisione finale emanata con la
procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c; cfr. DTF 137
III 196 consid. 1.2). Decretata in pendenza di un processo concernente
l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, come nel caso in esame, essa
si connota invece come un provvedimento cautelare. Ora, le
decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello (art.
248.
lett. d CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 combinato
con l'art. 248 lett. d CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi che la
trattenuta di stipendio (fr. 914.– mensili) non è soggetta a limiti di tempo. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore del convenuto il 4 dicembre 2017, di modo che il
termine di ricorso, cominciato a
decorrere l'indomani, sarebbe scaduto il 14 dicembre successivo.
Introdotto l'ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è
pertanto ammissibile.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che AP 1 ha continuato a versare al
figlio un contributo alimentare di fr. 500.– anche dopo avere ricevuto il
decreto cautelare del 28 settembre 2016 che gli imponeva, da allora, il
pagamento di fr. 914.– mensili. E nel frattempo egli aveva cumulato arretrati
per circa fr. 5000.–. Non ravvisando elementi che indiziassero un miglior
comportamento del debitore in futuro, il primo giudice ha ravvisato così le
premesse dell'art. 291 CC per ordinare la diffida. Relativamente all'ammontare
della trattenuta, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr.
4900.
– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2854.70 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio
fr. 1133.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del
figlio], premio della cassa malati fr. 251.70, spese di trasferta fr.
100.
–, assicurazione dell'economia domestica fr. 20.–). Con un margine
disponibile di fr. 2045.30 mensili il primo giudice ha ritenuto così AP 1 in
grado di versare il contributo alimentare di fr. 914.– mensili per E__________,
come pure il contributo alimentare per l'altro suo figlio minorenne, M__________,
che vive con lui.
3.
L'appellante sostiene
in primo luogo che l'istanza presentata da AO 1 il 27 settembre 2017 andava
dichiarata irricevibile poiché non era “formulata in modo chiaro e
comprensibile”, non precisando essa l'importo della trattenuta di stipendio né
indicando la decisione sulla base della quale era chiesto il provvedimento. Il
Pretore è stato di altro avviso, reputando “evidente” che la decisione addotta
a fondamento della richiesta fosse il decreto cautelare del 28 settembre 2016
in cui il contributo alimentare per il figlio era fissato in fr. 914.–
mensili dal 1° luglio 2016. Nell'appello il convenuto obietta che non incombeva
al giudice sostituirsi alla diligenza di AO 1 e rimediare alle manchevolezze
dell'istanza. In realtà il Pretore non ha rimediato ad alcunché. Si è limitato
a rilevare che il convenuto non poteva seriamente asserire di non avere capito
su che basi
l'istante chiedesse
la trattenuta di stipendio. Il che appare tanto più manifesto ove si consideri
che nessuna altra decisione risulta essere stata presa da qualsivoglia autorità
in merito al contributo alimentare per E__________. Senza dimenticare poi che,
chiamato a esprimersi sull'istanza di trattenuta, nelle osservazioni del 16
novembre 2017 AP 1 non ha preteso di non capire quale decisione invocasse AO 1.
Ai limiti del pretesto, su questo punto l'appello non merita dunque ulteriore disamina.
4.
Afferma l'appellante
che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 5217.70 e non solo a fr. 2854.70
mensili, il costo dell'alloggio elevandosi a fr. 2200.– mensili (rispetto ai
fr. 1133.– considerati dal Pretore) e il fabbisogno in denaro dell'altro suo
figlio minorenne ascendendo a fr. 1296.– mensili. La trattenuta di stipendio
ordinata dal Pretore lederebbe perciò “in modo importante” il suo fabbisogno
minimo secondo il diritto esecutivo. Si tratta di argomenti privi di qualsiasi
pertinenza, come si vedrà senza indugio.
a) Nel
decreto cautelare del 28 settembre 2016, non impugnato da una parte né
dall'altra, il Pretore aveva calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr.
2923.70
mensili, riconoscendo un costo dell'alloggio pari a fr. 1133.– mensili
(fr. 1700.– stimati, meno la quota di un terzo già compresa nel fabbisogno
in denaro di E__________). Il Pretore ha spiegato allora che la locazione effettiva
di fr. 2200.– mensili risultava esagerata per le esigenze di due sole persone
(il convenuto e l'altro figlio minorenne M__________), ciò che il convenuto medesimo
aveva ammesso durante il suo interrogatorio del 18 aprile 2016 (decreto
cautelare del 28 settembre 2016, consid. 11). Nell'appello il convenuto torna ora
a esporre la pigione di fr. 2200.– effettivamente pagata, ma con la giustificazione
del Pretore (che al consid. 6 della decisione impugnata gli ha ripetuto quanto
figurava nel decreto cautelare del 28 settembre 2016) non tenta nemmeno di
confrontarsi. Perché una locazione di fr. 1700.– mensili (meno la quota
compresa nel fabbisogno in denaro di E__________), in altri termini, sarebbe
inadeguata per due persone che abitano nella zona di __________ egli neppure
accenna. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al
proposito l'appello si rivela finanche inammissibile per carenza di requisiti
formali.
b) Relativamente
al fabbisogno in denaro dell'altro figlio minorenne M__________, nel decreto
cautelare del 28 settembre 2016 il Pretore lo aveva conteggiato in fr. 1728.–
mensili, assegno familiare non compreso (consid. 10). Nello stesso decreto egli
aveva determinato inoltre il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1680.–
mensili, assegno familiare non compreso (consid. 9). Appurato come AP 1
non potesse destinare ai due figli complessivi fr. 3408.– mensili, il Pretore
ha ridotto così linearmente la spettanza dell'uno e quella dell'altro in
funzione del margine disponibile registrato dal padre (di fr. 1854.30
mensili dal 1° agosto 2016), onde un contributo alimentare per M__________ di
fr. 940.– mensili e uno per E__________ di fr. 914.– mensili (consid.
15.
). Il convenuto non ha impugnato quel decreto cautelare e nell'appello non
asserisce che siano intervenuti mutamenti di rilievo dopo di allora. Tanto meno
egli può pretendere di contribuire al fabbisogno in denaro di un figlio, ma non
a quello dell'altro. Ne segue che, destituito di consistenza anche a questo
riguardo, l'appello vede la sua sorte segnata.
5.
L'emanazione del
presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
6.
Le spese
dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non è stata
chiamata a formulare osservazioni all'appello.
7.
La richiesta di
gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può essere accolta.
Quand'anche il convenuto si trovi in gravi ristrettezze finanziarie, difatti,
l'appello appariva sin dall'inizio privo di ogni probabilità di successo (art.
117.
lett. b CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli
versa si tiene conto, nondimeno, contenendo sensibilmente l'entità della tassa
di giustizia.
8.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1.
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).