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Decisione

11.2017.114

Diffida ai debitori decretata pendente azione di modifica del contributo alimentare

29 dicembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2017.765 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città

promossa con istanza del 27 settembre 2017 da

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1

(patrocinato

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

del 14 dicembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 30 novembre 2017 (inc. 11.2017.114) e sulla contestuale richiesta di

gratuito patrocinio (inc. 11.2017.115);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa

promossa il 4 maggio 2016 da AO 1 contro AP 1 per ottenere un aumento del

contributo alimentare in favore del figlio E__________ (nato il 1° marzo 2005)

fissato in una convenzione dell'11 aprile 2006 omologata dalla Commissione

tutoria regionale 12 (inc. SE.2016.35), con decreto cautelare del 28 settembre

2016 il Pretore ha portato provvisionalmente il contributo in questione a fr.

1535.– mensili dal 25 agosto 2015 al 30 giugno 2016, a fr. 500.– per il luglio del

2016 e a fr. 914.– dal 1° luglio (sic) 2016 in poi. Entrambe le parti

sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Non sono state riscosse

spese. AP 1 è stato tenuto a rifondere a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili. Il

decreto cautelare non è stato impugnato (inc. CA.2015.19).

B. Il 27 settembre 2017 AO

1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse al datore di lavoro di AP 1 di

trattenere dallo stipendio di lui l'importo stabilito nel decreto cautelare e

di riversarlo a lei in favore del figlio. Invitato a formulare osservazioni

scritte, AP 1 ha proposto il 16 novembre 2017 di respingere l'istanza,

invocando l'intangibilità del suo minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo.

AO 1 ha replicato il 23 novembre 2017, confermando la propria richiesta. Statuendo

il 30 novembre 2017, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla ditta A__________

SA, __________, di trattenere fr. 914.– mensili dallo stipendio del

convenuto, riversandoli a AO 1 in favore del figlio E__________. Non sono state

prelevate spese né sono state assegnate ripetibili.

C. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 dicembre

2017 nel quale propone che – conferito al ricorso effetto sospensivo – il

giudizio impugnato sia riformato dichiarando l'istanza di AO 1 irricevibile,

subordinatamente respingendola. Contestualmente egli postula il beneficio del

gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una diffida ai debitori

(art. 291 CC) ordinata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di

mantenimento da parte dei genitori” è una decisione finale emanata con la

procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c; cfr. DTF 137

III 196 consid. 1.2). Decretata in pendenza di un processo concernente

l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori, come nel caso in esame, essa

si connota invece come un provvedimento cautelare. Ora, le

decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello (art.

248.

lett. d CPC) entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 combinato

con l'art. 248 lett. d CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore

litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi che la

trattenuta di stipendio (fr. 914.– mensili) non è soggetta a limiti di tempo. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è

pervenuta al patrocinatore del convenuto il 4 dicembre 2017, di modo che il

termine di ricorso, cominciato a

decorrere l'indomani, sarebbe scaduto il 14 dicembre successivo.

Introdotto l'ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è

pertanto ammissibile.

2.

Nella decisione

impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che AP 1 ha continuato a versare al

figlio un contributo alimentare di fr. 500.– anche dopo avere ricevuto il

decreto cautelare del 28 settembre 2016 che gli imponeva, da allora, il

pagamento di fr. 914.– mensili. E nel frattempo egli aveva cumulato arretrati

per circa fr. 5000.–. Non ravvisando elementi che indiziassero un miglior

comportamento del debitore in futuro, il primo giudice ha ravvisato così le

premesse dell'art. 291 CC per ordinare la diffida. Relativamente all'ammontare

della trattenuta, il Pretore ha accertato il reddito del convenuto in fr.

4900.

– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2854.70 mensili (minimo esi­stenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo del­l'alloggio

fr. 1133.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del

figlio], premio della cassa malati fr. 251.70, spese di trasferta fr.

100.

–, assicurazione del­l'economia domestica fr. 20.–). Con un margine

disponibile di fr. 2045.30 mensili il primo giudice ha ritenuto così AP 1 in

grado di versare il contributo alimentare di fr. 914.– mensili per E__________,

come pure il contributo alimentare per l'altro suo figlio minorenne, M__________,

che vive con lui.

3.

L'appellante sostiene

in primo luogo che l'istanza presentata da AO 1 il 27 settembre 2017 andava

dichiarata irricevibile poiché non era “formulata in modo chiaro e

comprensibile”, non precisando essa l'importo della trattenuta di stipendio né

indicando la decisione sulla base della quale era chiesto il provvedimento. Il

Pretore è stato di altro avviso, reputando “evidente” che la decisione addotta

a fondamento della richiesta fosse il decreto cautelare del 28 settembre 2016

in cui il contributo alimentare per il figlio era fissato in fr. 914.–

mensili dal 1° luglio 2016. Nell'appello il convenuto obietta che non incombeva

al giudice sostituirsi alla diligenza di AO 1 e rimediare alle manchevolezze

dell'istanza. In realtà il Pretore non ha rimediato ad alcunché. Si è limitato

a rilevare che il convenuto non poteva seriamente asserire di non avere capito

su che basi

l'istante chiedesse

la trattenuta di stipendio. Il che appare tanto più manifesto ove si consideri

che nessuna altra decisione risulta essere stata presa da qualsivoglia autorità

in merito al contributo alimentare per E__________. Senza dimenticare poi che,

chiamato a esprimersi sull'istanza di trattenuta, nelle osservazioni del 16

novembre 2017 AP 1 non ha preteso di non capire quale decisione invocasse AO 1.

Ai limiti del pretesto, su questo punto l'appello non merita dunque ulteriore disamina.

4.

Afferma l'appellante

che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 5217.70 e non solo a fr. 2854.70

mensili, il costo dell'alloggio elevandosi a fr. 2200.– mensili (rispetto ai

fr. 1133.– considerati dal Pretore) e il fabbisogno in denaro dell'altro suo

figlio minorenne ascendendo a fr. 1296.– mensili. La trattenuta di stipendio

ordinata dal Pretore lederebbe perciò “in modo importante” il suo fabbisogno

minimo secondo il diritto esecutivo. Si tratta di argomenti privi di qualsiasi

pertinenza, come si vedrà senza indugio.

a) Nel

decreto cautelare del 28 settembre 2016, non impugnato da una parte né

dall'altra, il Pretore aveva calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr.

2923.70

mensili, rico­noscendo un costo dell'alloggio pari a fr. 1133.– mensili

(fr. 1700.– stimati, meno la quota di un terzo già compresa nel fabbisogno

in denaro di E__________). Il Pretore ha spiegato allora che la locazione effettiva

di fr. 2200.– mensili risultava esagerata per le esigenze di due sole persone

(il convenuto e l'altro figlio minorenne M__________), ciò che il convenuto medesimo

aveva ammesso durante il suo interrogatorio del 18 aprile 2016 (de­creto

cautelare del 28 settembre 2016, consid. 11). Nell'appello il convenuto torna ora

a esporre la pigione di fr. 2200.– effettivamente pagata, ma con la giustificazione

del Pretore (che al consid. 6 della decisione impugnata gli ha ripetuto quanto

figurava nel decreto cautelare del 28 settembre 2016) non tenta nemmeno di

confrontarsi. Perché una locazione di fr. 1700.– mensili (meno la quota

compresa nel fabbisogno in denaro di E__________), in altri termini, sarebbe

inadeguata per due persone che abitano nella zona di __________ egli neppure

accenna. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al

proposito l'appello si rivela finanche inammis­sibile per carenza di requisiti

formali.

b) Relativamente

al fabbisogno in denaro dell'altro figlio minorenne M__________, nel decreto

cautelare del 28 settembre 2016 il Pretore lo aveva conteggiato in fr. 1728.–

mensili, assegno familiare non compreso (consid. 10). Nello stesso decreto egli

aveva determinato inoltre il fabbisogno in denaro di E__________ in fr. 1680.–

mensili, assegno familiare non compreso (consid. 9). Appurato come AP 1

non potesse destinare ai due figli complessivi fr. 3408.– mensili, il Pretore

ha ridotto così linearmente la spettanza dell'uno e quella dell'altro in

funzione del margine disponibile registrato dal padre (di fr. 1854.30

mensili dal 1° agosto 2016), onde un contributo alimentare per M__________ di

fr. 940.– mensili e uno per E__________ di fr. 914.– mensili (consid.

15.

). Il convenuto non ha impugnato quel decreto cautelare e nell'appello non

asserisce che siano intervenuti mutamenti di rilievo dopo di allora. Tanto meno

egli può pretendere di contribuire al fabbisogno in denaro di un figlio, ma non

a quello dell'altro. Ne segue che, destituito di consistenza anche a questo

riguardo, l'appello vede la sua sorte segnata.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

6.

Le spese

dell'attuale decisione seguono la soccombenza del­l'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili a AO 1, che non è stata

chiamata a formulare osservazioni all'appello.

7.

La richiesta di

gratuito patrocinio presentata dall'appellante non può essere accolta.

Quand'anche il convenuto si trovi in gravi ristrettezze finanziarie, difatti,

l'appello appariva sin dall'inizio privo di ogni probabilità di successo (art.

117.

lett. b CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli

versa si tiene conto, nondimeno, contenendo sensibilmente l'entità della tassa

di giustizia.

8.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).