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Decisione

11.2017.116

Contributi cautelari e mantenimento dopo il divorzio per moglie e figli; liquidazione del regime dei beni e scioglimento della comproprietà fra coniugi; curatela educativa

25 febbraio 2019Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il 17 agosto 2017 ha

avuto luogo il contraddittorio sull'istanza cautelare presentata dall'attrice

il 19 maggio 2017. AO 1 ha proposto di respingerla, chiedendo anzi di sopprimere

il contributo alimentare per lei e di ridurre dal 1° gennaio 2017 i contributi

alimentari per A__________ e V__________ a fr. 1100.– mensili ciascuno, adeguando

di conseguenza la trattenuta di stipendio. In replica e duplica orale le parti

hanno confermato le loro posizioni. Non dovendosi assumere prove, i coniugi

hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, in esito alla quale han­no

ribadito le rispettive domande.

L. Statuendo con decreto

cautelare del 5 dicembre 2017, il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1, mentre

ha parzialmente accolto quella di AO 1, nel senso che ha soppresso il

contributo alimentare per la moglie dal 19 agosto 2017, ha ridotto quello per A__________

a fr. 1622.– mensili e quello per V__________

a fr. 1219.– mensili dal 19 agosto 2017 al 31 ottobre 2017,

rispettivamente a fr. 1210.– mensili quello per A__________ e a fr. 1152.–

mensili quello per V__________ dal 1° novembre 2017 (assegni familiari non

compresi), fissando la trattenuta dallo stipendio di AO 1 in fr. 2362.–

mensili.

Contestualmente il Pretore

ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà

sulla particella n. 1613 RFD di __________ mediante vendita ai pubblici incanti

(definendone le con­­di­zioni e prevedendo la suddivisione a metà del ricavo

netto), ha accertato che ciascun coniuge è proprietario dei beni in suo

possesso, ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 36 844.68 in liquidazione del regime dei beni,

ha disposto il riparto a metà degli averi di previdenza professionale accumulati

dai coniugi durante il matrimonio (“valuta al 31 luglio 2013”), come pure del

valore di riscatto di tre polizze del “terzo pilastro” (“valuta alla pronuncia

del divorzio”), e ha previsto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni per la relativa esecuzione. Quanto ai figli, egli li ha

affidati alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha

confermato la curatela educativa in favore dei medesimi, ha regolato il diritto

di visita paterno, ha stabilito contributi alimentari di fr. 1210.– mensili

per A__________ e di fr. 1152.– mensili per V__________ (assegni familiari non

compresi), ha rinviato all'art. 286 cpv. 3 CC l'assunzione delle spese

straordinarie per loro (i genitori potendosi rivolgere al giudice in caso di

disaccordo), ha respinto il contributo alimentare preteso da AP 1 e ha revocato

la trattenuta di stipen­dio a carico del marito, rigettando il gratuito patrocinio

postulato dall'attrice. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste per tre quarti a carico di quest'ultima e

per il resto a carico del convenuto, al quale AP 1 è stata tenuta a rifon­dere

fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Con decisione del 13 dicembre 2017 il

Pretore ha poi corretto la somma in liquidazione del regime matrimoniale che il

convenuto deve all'attrice, rettificandola in fr. 17 903.71.

M. Contro il decreto

cautelare e il diniego del gratuito patrocinio AP 1 ha presentato un appello

del 15 dicembre 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo

– che i contributi alimentari provvisionali

siano fissati dal 10 maggio 2016 in fr. 757.– mensili per lei, in fr.

1515.– mensili per A__________ e in fr. 1385.– mensili per V__________ (fino al

13° compleanno e poi “adeguati alle tabelle di Zurigo”), adattando la

trattenuta di stipendio a carico di AO 1. Essa chiede inoltre che le sia

conferito il gratuito patrocinio per la procedura davanti al Pretore, impegnandosi

a rifondere l'indennità allo Stato allorché incasserà il provento della vendita

relativa alla sua quota di comproprietà sull'abitazione di __________. Infine

essa postula la concessione del gratuito patrocinio in appello. Con decreto del

10 gennaio 2018 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto

sospensivo per i contributi alimentari a carico di AO 1 dal 19 agosto 2017 fino

al 5 dicembre 2017.

N. L'11 gennaio 2018 AP

1 ha appellato anche la sentenza di merito, chiedendo che la comproprietà sulla

particella n. 1615 RFD di __________ sia sciolta assegnandole la proprietà

esclusiva dell'immobile previa assunzione del debito ipotecario (fr. 675 000.–), che in liquidazione del regime dei beni

il marito sia condannato a versarle fr. 2143.– (o, in subordine, che le sia

concesso di versare un eventuale conguaglio al marito mediante parte del

contributo alimentare capitalizzato), che il valore di riscatto delle tre polizze

del “terzo pilastro” sia diviso a metà (“valuta alla pronuncia del divorzio,

escluso un importo di fr. 7813.– già conguagliato”), che la curatela educativa

in favore dei figli sia revocata, che le sia erogato un contributo alimentare

di fr. 757.– mensili fino alla maggiore età dei figli e di fr. 1496.– mensili

fino al pensionamento (in subordine da compensare parzialmente in capitale con

quanto eventualmente dovutole a titolo di liquidazione del regime dei beni),

come pure un contributo alimentare di fr. 1515.– mensili per A__________ e uno di

fr. 1385.– mensili per V__________ fino al 13° compleanno, aumentati a fr.

1515.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi), contributi da

adeguare al rincaro nella misura in cui sia indicizzato il reddito del genitore.

L'appellante insta anche per il conferimento del gratuito patrocinio davanti al

Pretore e in appello, impegnandosi a rifondere l'indennità allo Stato quando incasserà

il provento della vendita relativa alla sua quota di comproprietà

sull'abitazione di __________.

O. AO 1 è stato invitato

a esprimersi sull'appello contro il decreto cautelare limitatamente alla

questione che riguarda l'applicazione dell'art. 276a CC alla definizione

dei contributi alimentari per i figli A__________ e V__________. Nelle sue

osservazioni del 7 febbraio 2019 egli ha dichiarato di condividere l'opinione

del Pretore su tal punto, proponendo di respingere l'appello. Non sono state

chieste osservazioni a AO 1 invece sul­l'appello diretto contro la sentenza di

divorzio.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello contro il

decreto cautelare

1.

Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di

procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali,

tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'aumento dei

contributi in discussione davanti al Pretore (fr. 756.– mensili

complessivi: da fr. 2950.– mensili stabiliti con il decreto del 26 agosto 2015

a fr. 3706.– mensili postulati con l'istanza

del 19 maggio 2017 e ancora al contraddittorio del 17 agosto 2017).

L'aumento essendo chiesto dal 1° gennaio 2016, inoltre, al momento in cui il

Pretore ha statuito erano maturate 24 mensilità, senza considerare che

l'assetto cautelare durerà fino al passaggio in giudicato della sentenza di

merito. Per quanto attiene alla tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto al legale

dell'attrice il 6 dicembre 2017. Introdotto il 15 dicembre seguente, l'appello

in esame è pertanto ricevi­bile.

2.

Nel decreto

cautelare impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che l'ultimo assetto dei

contributi alimentari definito fra i coniugi, risalente al decreto cautelare

del 26 agosto 2015, si fondava su un reddito del marito accertato in fr. 8840.–

mensili netti e su un fabbisogno minimo di lui calcolato in fr. 4405.– mensili,

onde un margine disponibile di fr. 4435.– mensili. Il bilancio familiare versando

in ammanco, il Pretore aveva suddiviso così quel margine disponibile in

proporzione al fabbisogno minimo che rimaneva scoperto della moglie e ai

fabbisogni in denaro dei figli, fissando contributi alimentari di fr. 345.–

mensili per AP 1, di fr. 1361.– mensili per A__________ e di fr. 1244.– mensili

per V__________, assegni familiari non compresi. Rispetto ad allora il Pretore

ha constatato, nel decreto cautelare impugnato, che il reddito del marito è aumentato a fr. 9016.75 mensili,

mentre il fabbisogno minimo di lui è rimasto invariato in fr. 4405.– mensili,

sicché il margine disponibile risulta di fr. 4611.75 mensili, con un lieve

incremento di fr. 176.75 mensili. “Dal profilo dei parametri di reddito e

fabbisogno” – egli ha continuato – “la situazione non pare durevolmente e

significativa­mente mutata”. Nondimeno, in virtù del­l'art. 276a CC

entrato in vigore il 1° gennaio 2017, gli obblighi di mantenimento verso

figli minorenni prevalgono ormai sugli altri obblighi di mantenimento. In simili

circostanze egli ha ritenuto così che andassero ricalcolati i contributi

alimentari per A__________ e V__________.

Ciò posto, il primo

giudice ha determinato il fabbisogno in denaro dei figli dipartendosi dalla

tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere

dedotto gli assegni familiari (percepiti dalla madre) e adattato il costo

dell'allog­gio alla spesa effettiva di AP 1. Il fabbisogno in denaro di A__________

è risultato così di fr. 1219.– men­sili e quello di V__________ di fr. 807.– mensili fino all'ottobre del 2017 (12° com­pleanno),

rispettivamente di fr. 1152.– mensili dopo di allora. In tali fabbisogni il

Pretore ha computato inoltre un contributo di accudimento di complessivi

fr. 806.– mensili, pari al contributo alimentare che AP 1 pretendeva per

sé. Ripartita quest'ultima voce a metà fra i due figli, il contributo

alimentare per A__________ è risultato di fr. 1622.– men­sili e quello per

V__________ di fr. 1210.– mensili, assegni familiari non compresi. Dopo il

12° compleanno di V__________ (intervenuto in pendenza di causa, il 6 ottobre

2017) il Pretore ha ritenuto invece che AP 1 possa provvedere da sé al proprio

debito mantenimento e ha soppresso il contributo di accudimento. Il fabbisogno

in denaro di A__________ è tornato così a fr. 1219.– mensili e quello di V__________

si è attestato a fr. 1152.– mensili, assegni familiari non compresi.

Quanto alla decorrenza del

nuovo assetto cautelare, che AP 1 chiedeva retroattivamente dal 1° gennaio

2016, il Pretore ha fissato la data del 19 agosto 2017 (in realtà sarebbe il 17

agosto), corrispondente a quella del contraddittorio nell'ambito del quale il

marito aveva chiesto al giudice dei provvedimenti cautelari la soppressione dei

contributi di mantenimento per i figli (sopra, lett. I).

3.

Una

modifica di contributi alimentari decretati cautelarmente per la durata di una

causa di divorzio si giustifica ove, già a un sommario esame (come quello che

governa i procedimenti cautelari in genere), appaiano mutate in maniera

relativamente durevole e importante le circostanze considerate al momento della

precedente decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla

situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in

parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere

circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia, cui

rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 378 consid. 3.3.1). Dandosi i

presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi

contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi in

base ai quali era stato definito il precedente assetto e che risultano litigiosi

(identico principio vale per le modifiche di misure a protezione dell'unione

coniugale: sentenza del Tribunale federale 5A_1005/2017 del 23 agosto 2018

consid. 3.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 28 novembre

2018, consid. 3a).

a) Nella

fattispecie occorre quindi verificare, dopo quanto si è premesso, se si ravvisano

i presupposti per modificare l'assetto cautelare decretato dal Pretore il 26

agosto 2015. A sostegno della propria istanza del 19 maggio 2017 AP 1 faceva

valere che dal 1° gennaio 2016 il reddito del marito era aumentato a fr. 9626.–

mensili, sicché una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo egli conserva

un margine disponibile di almeno fr. 5191.– mensili rispetto a quello di fr. 4435.–

mensili accertato nel precedente decreto cautelare (pag. 2 seg., nel­l'inc. CA.2017.177).

L'aumento di stipendio – proseguiva l'istante – si deve a una promozione di cui

il marito ha beneficiato il 1° gen­naio 2016 in seno alla banca E__________, avanzamento

cui si aggiunge un bonus annuo elargito regolarmente dall'istituto di credito e

mai considerato dal Pretore. L'istante ha confermato tale argomentazione al

contraddittorio del 17 agosto 2017.

b) Nel

decreto impugnato il Pretore ha conteggiato le entrate del marito in fr.

9016.75

netti mensili, incluse le indennità

forfettarie di rappresentanza, ma senza eventuali bonus né altre

gratifiche, di entità variabile e non prevedibile perché vincolati al

raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal datore di lavoro (consid.

10c). Il calcolo appare corretto. Dagli atti risulta che dal 1° gennaio

2016.

AO 1 percepisce uno stipendio annuo di fr. 114 000.– lordi, oltre al rimborso di spese di rappresentanza per

fr. 9000.– annui (doc. 75, 6° foglio). Dallo stipendio mensile di

fr. 9500.– è dedotto però, come ha rilevato il Pretore, il 5.125% di AVS/ AI/IPG,

l'1.1% di assicurazione contro la disoccupazione, lo 0.157% di assicurazione contro

la perdita di guadagno, lo 0.1865% di assicurazione infortuni non professionali

e – ciò che l'appellante sembra disconoscere – il contributo alla cassa

pensione di complessivi fr. 609.20 mensili (doc. 74). Le entrate nette di AO 1,

che non riceve una tredicesima (doc. 75, 6° foglio), risultano perciò di fr.

9016.75

mensili, come ha accertato il Pretore.

c) Quanto

ai bonus annui, l'appellante ribadisce che essi costituiscono un'entrata

regolare del convenuto e lamenta che non se ne sia tenuto conto nemmeno nella

liquidazione del regime dei beni. Al Pretore

essa imputa inoltre un eccesso di formalismo per averle rimproverato di non

avere sollevato la questione dei bonus nemmeno nel memoriale conclusivo, mentre

essa sostiene di essere incorsa in una svista manifesta cui il primo giudice

avrebbe potuto rimediare accertando fatti documentati. Se non che, foss'anche

l'istante caduta in un'inavvertenza davanti al Pretore, neppure in appello essa

quantifica l'importo da includere come gratifica annua fra le entrate del

marito, definite dal Pretore variabili e non prevedibili. Ora, contestazioni

pecuniarie non cifrate sono già di primo acchito irricevibili (DTF 137 III 617)

e l'applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto

di filiazione nulla muta in proposito (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4). Non

soccorrono così i presupposti, in concreto, per scostarsi dal reddito netto del

convenuto che il Pretore ha calcolato in fr. 9016.75 mensili.

d) Nelle

condizioni descritte, rispetto a quanto era stato posto alla base del

precedente decreto cautelare del 26 agosto 2015, il reddito di AO 1 è passato

da fr. 8840.– mensili (decreto citato, pag. 2 in fondo nell'inc. CA.2015.267 e

act. XXXII nell'inc. DM.2013.223) a fr. 9016.75 mensili, con un aumento di fr.

176.75

mensili, come ha constatato il Pretore. La modifica sarà anche duratura,

tant'è che il marito la fa risalire all'inizio del 2015 (memoriale di risposta

con domanda cautelare allegato al verbale del 17 agosto 2017, pag. 2 nel­l'inc.

CA.2017.177). Sta di fatto che, come ha rilevato il Pretore, “la situazione non

pare (…) “significativa­mente mutata” (sentenza impugnata, consid. 11b).

In effetti lo stipendio del marito è aumentato, per rapporto all'ultimo dato

sulla scorta del quale erano stati fissati i contributi di mantenimento il 26

agosto 2015, del 2% scarso e il suo margine disponibile è lievitato meno del

4%. In condizioni del genere non si può dire che le circostanze considerate al

momento della precedente decisione siano “notevolmente mutate” (nel senso dell'art.

286.

cpv. 2 CC). E il maggior stipendio del marito è l'unico fattore su cui AP 1

ha fondato l'istanza di modifica. Ne segue

che giustamente il Pretore ha respinto l'istanza cautelare del 19 maggio

2017.

presentata da AP 1.

e) Non

si disconosce che in pendenza di causa, il 6 ottobre 2017, la figlia V__________

ha compiuto 12 anni ed è entrata nella terza fascia d'età prevista dalle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, indicazioni sulla base delle quali era stato

fissato il fabbisogno in denaro dei figli nel decreto cautelare del 26 agosto

2015.

Non si deve dimenticare nem­meno però che, essendo rimasto praticamente

invariato il margine disponibile di AO 1 sul fabbisogno minimo, il passaggio di

V__________ da una fascia d'età all'altra si sarebbe tradotto in una mera ridistribuzione

di quel margine disponibile fra moglie e figli. Nel risultato, quindi, in sede puramente

cautelare un simile esercizio si sarebbe rivelato privo di portata pratica.

4.

Il Pretore è giunto anch'egli

alla conclusione – come detto – che per rapporto al decreto cautelare del 26

agosto 2015 “la situazione non pare[va] durevolmente e significativa­mente

mutata”, ma ha ricalcolato ugualmente i contributi alimentari per i figli, accogliendo

in parte su questo punto l'istanza cautelare presentata da AO 1 al­l'udienza

del 17 agosto 2017. A sostegno del nuovo calcolo egli ha ricordato che il

1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo art. 276a CC, secon­do cui

gli obblighi di mantenimento verso figli minorenni prevalgono sull'obbligo di

mantenimento verso un coniuge. In realtà tale applicazione del­l'art. 276a

CC è fallace. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'art. 13c

tit. fin. CC riguardante la novella legislativa sul mantenimento del figlio (RU

2015.

pag. 4299) non giustifica la modifica di contributi alimentari

fissati prima di allora se le cir­co­stanze di fatto non sono notevolmente

mutate (sentenza del Tribu­nale federale 5A_764/2017 del 7 marzo 2018 consid. 4.1.1,

in: FamPra.ch 2018

pag. 578; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2017

66.

del 27 novembre 2018, consid. 8 e inc. 11.2018.27 del 4

luglio 2018, consid. 6). Ciò vale tanto per il citato art. 276a CC

quanto per l'art. 285 cpv. 2 CC, che introduce il cosiddetto “contributo di accudimento”.

Ciò posto, il Pretore non doveva

modificare i contributi di mantenimento stabiliti nel decreto cautelare del 26

agosto 2015 in parziale accoglimento dell'istanza cautelare presentata da AO 1

al­l'udienza del 17 agosto 2017. Resta il fatto che nell'appello AP 1 non critica

minimamente l'applicazione del­l'art. 276a CC da parte del primo

giudice. Anzi, nelle sue osservazioni all'appello la difende. Di per sé, il decreto

cautelare impugnato andrebbe quindi confermato. A tale conseguenza osta nondimeno,

per quanto riguarda A__________ e V__________, il principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, in forza del quale il giudice

statuisce senza essere vincolato alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3

CPC). Nei loro riguardi l'appello di AP 1 deve quindi essere parzialmente

accolto d'ufficio, nel senso che per i figli vanno ripristinati i contributi di

mantenimento stabiliti nel decreto cautelare

del 26 agosto 2015, complessivamente

più favorevoli per loro (fr. 1361.– mensili per A__________ e fr. 1244.–

mensili per V__________ rispetto a fr. 1622.– per A__________ e fr. 1219.– per

V__________ dal 19 agosto al 31 ottobre 2017, ridotti a fr. 1210.– per A__________

e a fr. 1152.– mensili per V__________ in seguito). La portata del principio

inquisitorio illimitato non si estende invece al contributo alimentare per

l'appellante che il Pretore ha soppresso e al cui proposito l'art. 272 CPC (applicabile

per analogia anche ai provvedimenti cautelari) non permette un intervento d'ufficio

da parte di questa Camera.

II. Sull'appello contro la

sentenza di divorzio

5.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

requisito non si pone, litigiosa essendo anche la conferma della curatela educativa

in favore dei figli, appellabile senza riguardo a questioni di valore (cfr. art.

72.

cpv. 2 n. 7 LTG; sentenza del

Tribunale federale 5A_593/2011 del 10 febbraio 2012, consid 1). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta al legale dell'attrice, come detto, il 6 dicembre

2017.

Il termine di ricorso contro i dispositivi di merito che figurano

nella sentenza impugnata è poi rimasto

sospeso dal 18 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Introdotto l'11

gennaio 2018, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

6.

Litigiosi rimangono

in questa sede lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di __________,

la liquidazione del regime dei beni, i contributi alimentari per moglie e

figli, come pure la curatela educativa in favore di questi ultimi. Il principio

del divorzio,

il riparto della

previdenza professionale, l'esercizio dell'autorità parentale, l'affidamento

dei figli e la disciplina del diritto di visita sono invece passati in

giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò

premesso, in caso di divorzio la divisione di una comproprietà,

così come la regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi deve

precedere la liquidazione del regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1;

sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del

regime matrimoniale vanno esami­nate, a loro volta, prima delle questioni

inerenti ai contributi di mantenimento

(RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005

pag. 778 n. 57c; da ultimo sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019,

con­sid. 3). Non v'è ragione in concreto per procedere diversamente.

Scioglimento della

comproprietà immobiliare

7.

L'appellante rivendica l'attribuzione in

proprietà esclusiva dell'abi­tazione coniugale (particella n. 1613 RFD

di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno), fondo che il

Pretore ha ordinato di realizzare ai pubblici incanti. Non perché l'interessata

non avesse dimostrato un interesse preponderante all'assegnazione invocando ­l'affidamento

dei figli, ma perché essa, pur avendo ottenuto dalla banca creditrice ipotecaria

una dichiarazione di disponibilità a svincolare il marito dal mutuo acceso congiuntamente

dai coniugi, non risulta possedere mezzi sufficienti per tacitare il convenuto,

neppure mediante compensazione delle sue pretese in liquidazione del regime dei

beni.

a) L'interessata

censura anzitutto il valore venale dell'immobile calcolato dal perito arch. F__________

B__________ di __________, valore su cui si fonda l'ammontare (per il resto

incontestato) del conguaglio dovuto a AO 1 ove il bene fosse attribuito in proprietà

esclusiva all'attrice. Nella sentenza impugnata il Pretore si è dipartito dal

valore venale del fondo, determinato peritalmente in fr. 1 228 000.–,

dal quale ha dedotto l'onere ipotecario di fr. 675 000.– e il prelievo anticipato dalla previdenza

professionale della moglie di fr. 57 291.55.

In seguito egli ha suddiviso a metà fra i coniugi, che riconoscevano di avere

contribuito in misura equivalente all'acquisto del fondo, il valore netto di

fr. 495 708.45, onde una

spettanza del marito di fr. 247 854.20.

b) L'appellante

sostiene che qualora un proprietario non intenda alienare un bene per molto

tempo occorre, secondo giurisprudenza, privilegiare il valore di reddito

rispetto a quello reale e sottolinea di avere chiesto l'attribuzione dell'abitazione

coniugale in proprietà esclusiva per occuparla a lungo, sia perché i figli sono

ancora adolescenti sia perché il carico ipotecario è conveniente rispetto al

costo di un alloggio condotto in locazione. Essa propone così di determinare il

valore venale del fondo in base a un rapporto di 1:2 tra il valore reale

stimato dal perito in fr. 1 275 533.– e il valore di reddito stimato in

fr. 989 600.–. Ne discende un valore

venale di fr. 1 084 911.–, che riconduce a fr. 176 310.– il conguaglio a suo carico.

c) Alla

liquidazione del regime matrimoniale i beni sono stimati secondo il valore

venale (art. 211 CC). Se si tratta di immobili,

tale valore è quello presumibilmente conseguibile in caso di vendita a breve

termine sul libero mercato e si calcola ponderando il valore reale con quello

di reddito. Il fattore di ponderazione dipende dal tipo di oggetto, da valutare

secondo le particolarità della fattispecie (situazione, dimensioni

dell'immobile, carattere dello stabile, tipo di costruzione, disposizione degli

spazi, richiesta di mercato). Secondo giurisprudenza, trattandosi di case

d'abitazione unifamiliari e di appartamenti in proprietà per piani, il valore

venale dipende soprattutto dal valore reale, mentre quello di reddito passa in

secondo piano. Il valore di reddito assume importanza preponderante invece se è

prevedibile che il proprietario conservi l'immobile a lungo (sentenza del

Tribunale federale 5A_591/2009 del 22 otto­bre 2009, consid. 2.3 e 2.4 pubblicati

in: FamPra.ch 2010 pag. 170 con rinvio a DTF 125 III 5 consid. 5b e 5c e a

DTF 134 III 44; analogamente: RtiD II-2011 pag. 688 consid. 3m con

rinvii) oppure se il bene da stimare è uno stabile commerciale o con

appartamenti offerti in locazione (DTF 125 III 7 in basso).

d) Nel

caso specifico il perito ha calcolato il valore venale del fondo applicando un

rapporto di ponderazione che privilegia il valore reale nella seguente proporzione

(referto del 9 luglio 2015, pag. 8 n. 4.1.2):

valore

reale + (valore di reddito x 0.2)

1.

+ 0.2

L'oggetto

consistendo in un'abitazione unifamiliare, tale metodo è conforme alla

giurisprudenza appena citata. Certo, l'attrice dichiara di voler continuare a

vivere a lungo con i figli nella casa di __________, di modo che a mente sua il

valore di reddito dovrebbe avere maggior peso. Essa sostiene inoltre che privilegiare

il valore di reddito è un metodo “ormai in uso corrente nel settore”, anche

per stimare immobili di piccole dimensioni, e che recentemente una proprietà a __________

analoga alla particella n. 1613, valutata

dal perito attorno a fr. 1 200 000.–, è stata venduta a non più di fr. 980 000.–. Se non che, que­st'ultimo episodio è

lungi dal denotare una tendenza invalsa a stime del valore venale troppo

elevato per case monofamiliari, mentre l'“uso corrente” di privilegiare il

valore di reddito anche per calcolare il valore venale di piccole abitazioni non

è notorio né dimostrato.

Quanto

al fatto che l'attrice dichiari di voler continuare a vivere a

lungo con i figli nello stabile di __________, ciò non basta per raddoppiare

l'importanza attribuita al valore di reddito nel calcolo del valore venale. L'intenzione

manifestata da AP 1 è senz'altro uno degli elementi che possono entrare in

considerazione nella definizione del valore venale, ma per sapere in che misura

tale proposito influisca sul fattore di ponderazione tra valore reale e valore

di reddito occorrerebbe sapere in base a quali altri elementi concreti il

perito ha fissato il fattore di ponderazione nel referto (situazione,

dimensioni dell'immobile, carattere dello stabile, tipo di costruzione,

disposizione degli spazi, richiesta di mercato). In proposito non è stato domandato

tuttavia alcun ragguaglio al perito. Non è dunque possibile valutare se,

rispetto a quanto ha stimato l'esperto, si giustifichi di scostarsi dalla

perizia e di raddoppiare la portata del valore di reddito rispetto a quella del

valore reale. In definitiva mancano a questa Camera i parametri per procedere

essa medesima a un apprezzamento.

e) L'appellante

ribadisce in secondo luogo di avere ottenuto dalla banca creditrice

ipotecaria una dichiarazione di disponibilità allo svincolo del marito dal mutuo

acceso a suo tempo da entrambi i coniugi e sostiene poter vantare crediti sufficienti in esito alla liquidazione del regime dei beni per

tacitare il convenuto e ritirare l'intera

proprietà del fondo (doc. PPPP: lettera 20 gennaio 2017 della __________). A

fronte di una spettanza del marito quantificata in complessivi fr. 176 310.–, essa contrap­pone pretese

di fr. 103 569.– in liquidazione degli averi bancari, di fr. 41 791.– per contributi

provvisionali arretrati, di fr. 25 000.– per la metà dei bonus percepiti dal convenuto

fra il 2011 e il 2015 e di fr. 7813.– dalla liquidazione di polizze del “terzo

pilastro”. Nell'ipotesi in cui tali pretese non le fossero riconosciute

interamente, essa propone di compensare l'eventuale spettanza del marito che

rimane scoperta con parte dell'ammontare capitalizzato del contributo alimentare

in suo favore.

Come

si è appena visto, per quanto riguarda il conguaglio dovuto a AO 1 nel

caso in cui fosse attribuita all'attrice la proprietà esclusiva della

particella n. 1613 la sentenza del Pretore resiste alla critica. Non soccorrono

dunque gli estremi per distanziarsi dall'importo di fr. 247 854.20 che il Pretore ha calcolato in

favore del convenuto. Per il resto, come si illustrerà in appresso (consid. 8 a

11), le pretese che AP 1 avanza nei confronti del marito si rivelano

inconsistenti. E destinato all'insuccesso è l'appello anche per quanto attiene

al postulato contributo di mantenimento capitalizzato da porre in compensazione

(consid. 18). Né l'interessata pretende, per ipotesi, di poter reperire altri

fondi per tacitare il marito e vedersi attribuire la proprietà esclusiva dell'abitazione

coniugale. In proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

Altre pretese in

liquidazione del regime dei beni

8.

Per quel che attiene

alla liquidazione degli averi bancari, l'appellante lamenta che dopo la separazione

(marzo del 2010), ma prima ch'essa promuovesse azione di divorzio il 31 luglio

2013, il marito ha prelevato da conti a proprio nome somme cospicue. Chiede

così che siano reintegrati negli acquisti i saldi di tali conti alla fine del 2009

(ultima dichiarazione d'imposta prima della disgiunzione delle partite fiscali),

rivendicando una spettanza di complessivi fr. 114 985.– a titolo di

aumento. Nella sentenza impugnata il Pretore si è dipartito invece dagli averi esistenti

sui conti bancari del marito al momento in cui è stata intentata l'azio­ne di

divorzio, il 31 luglio 2013, valori la cui appartenenza alla massa degli

acquisti non era contestata. Egli ha accertato così che nel gennaio del 2009 AO

1.

aveva incassato complessivi € 180 032.60

dalla vendita di fondi ereditati dal padre o ricevuti in donazione dalla madre a

__________ (__________) e, dopo avere vagliato la documentazione prodotta e in

particolare le fluttuazioni di “titoli e capitali” risultati dalle tassazioni

agli atti, ha ritenuto che parte di quella somma sia inizialmente confluita in

un deposito presso la S__________ SA e per finire sia stata retrocessa alla di

lui madre nel marzo del 2013. Trattandosi tuttavia di beni propri – ha

soggiunto il primo giudice – il convenuto era libero di procedere a suo beneplacito

(sentenza impugnata, consid. 7c).

Quanto al consumo di

risparmi, il Pretore ha appurato che, dopo la disgiunzione delle partite

fiscali, il patrimonio del marito ammontava nel 2010 a fr. 210 108.–, nel 2011 a fr. 159 972.– e nel 2012 a

fr. 184 815.–, mentre quello della moglie

ascendeva nel 2010 a fr. 86 625.–, nel 2011 a fr. 32 701.– e nel 2012 a fr. 8669.–.

Da ciò egli ha desunto che, dopo la separazione, entrambi i coniugi avevano

inteso mantenere il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, tant'è

che – egli ha proseguito – il consumo di sostanza da parte dell'uno e del­l'altro

rientra in un ordine di grandezza equivalente. Inoltre le spese sostenute da AO

1.

dopo la separazione appaiono ragionevoli alla luce dalla nuova situazione

logistica e personale che si era venuta a creare. Tutto considerato, non si giustifica

così a mente del Pretore alcuna reintegrazione di capitali nel patrimonio dei

coniugi (sentenza impugnata, consid. 7d).

a) Secondo

l'appellante il marito non ha dimostrato che la somma di fr. 163 797.52 da lui versata su un conto della madre nel

marzo del 2013 facesse parte dei suoi beni propri ed essa ricorda che giusta l'art.

200.

cpv. 3 CC tutti gli averi di un coniuge si presumono acquisti fino a prova

del contrario. Anzi, a mente del­l'interessata più elementi smentiscono la tesi

del convenuto in merito alla provenienza del denaro da lui corrisposto alla madre: in primo luogo la mancanza di

prova che l'accredito di € 180 032.60

sia avvenuto su un conto fiscalmente dichiarato alla fine del 2009, in secondo

luogo la mancata dimostrazione che il versamento di fr. 163 797.52 su un conto intestato alla madre presso

la __________ SA costituisca una donazione (invece di prestito o di un'altra

operazione fiduciaria) e in terzo luogo la circostanza per cui non è dato di

capire come mai “se la vendita dei beni propri ha prodotto € 130 000 circa, l'accredito al marito sia stato

di € 180 000 circa”. Qualora il ricavo

della vendita di beni propri fosse confluito su un conto dichiarato al fisco

alla fine del 2009 – continua l'appellante – la sostanza mobiliare tassata quell'anno

sarebbe dovuta am­montare ad almeno fr. 400 000.–

e non a soli fr. 277 836.–. A suo parere

il provento della citata vendita è finito perciò su un conto non dichiarato al

fisco e la donazione alla madre costituisce in realtà un prelevamento ingiustificato

di acquisti coniugali soggetto a reintegrazione.

Dagli

atti risulta che il 18 aprile 2013, prima che fosse avviata la causa di divorzio, il convenuto ha versato su un conto intestato

alla madre presso la __________ SA la somma di fr. 163 800.–, indicando come causale

del versamento una “donazione” (doc. 57). Contrariamente a quanto

pretende l'interessata, l'operazione è poi passata al vaglio dell'autorità

fiscale (doc. I richiamato: tassazione 2013 dopo rettificazione su reclamo). Si

fosse anche trattato di un prestito o di una transazione fiduciaria – come prospetta

l'appellante – nulla muterebbe ai fini del giudizio se quei fondi costituivano

beni propri del marito, giacché in tal caso l'attrice non potrebbe avanzare pretese

di reintegrazione negli acquisti (art. 208 CC) né di partecipazione all'aumento

(art. 215 CC). Riguardo all'origine del denaro, è pacifico che quegli averi,

transitati sul conto stipendio di AO 1 (doc. 64: estratto del conto __________,

pag. 14), provenivano dalla chiusura di un conto di deposito a lui intestato presso

la S__________ SA (doc. 64: estratto conto S__________, pag. 3). Circa l'origine

dei valori ivi depositati, agli atti figurano – come ha accertato il Pretore –

due atti di vendita del 19 gennaio 2009 riguardanti

immobili a __________, la cui provenienza ereditaria non è revocata in

dubbio neppure dalla moglie, per € 49 532.36

e € 130 500.24 (doc. 52 e 53), come pure la

copia di due assegni emessi in favore del

convenuto per il pagamento del prezzo (doc. 54 e 55), un estratto conto

trimestrale del 31 marzo 2009 relativo a un conto in euro intestato al

convenuto presso la __________ SA (dal quale risulta l'accredito il

22.

gennaio 2009 dell'importo complessivo di € 180 032.60 con la menzione “assegno”) e un prelevamento

di € 120 000.– il 17 marzo

2009.

con la causale “divisa” (doc. 56). Gli atti confermano dunque che quando nel

2009.

il marito è entrato in possesso di quel capitale il denaro costituiva un

bene proprio di lui e ch'egli ha prelevato da quel capitale un importo di oltre

fr. 180 000.– (cambio di 1.5327 in: ‹www.__________.com›).

È

vero invece che, facendo difetto la copia della dichiarazione d'imposta, manca

la prova che il conto in euro, estinto l'11 novembre 2010 (doc. 76), figurasse

tra gli averi bancari tassati alla fine del 2009. L'interessata medesima ha prodotto

in ogni modo una lettera indirizzata all'Ufficio circondariale di tassazione

dalla quale risulta che, a chiarimento dei dati esposti nella dichiarazione per

l'anno 2009, il marito ha infor­mato il fisco dell'avvenuto incasso di circa €

130.

000 per la vendita di un immobile in

Italia (doc. RR, 12° foglio). Si conviene che, come fa notare l'attrice,

l'aumento della posizione “titoli e capitali” nelle tassazioni 2008 e 2009 (da

fr. 197 037.– a fr. 277 836.–; doc I richiamato nell'inc. SO.2011.1102)

non basta per giustificare un incasso di tale entità. Se non che, nella sua

ricostruzione dei conti dichiarati al fisco alla fine del 2009 per un totale di

fr. 278 000.–, l'interessata considera

unicamente la liquidità di fr. 40 194.21

presso la S__________ SA, trascurando che alla fine del 2009 figuravano nel

deposito anche titoli per un valore di fr. 116

486.20

(doc. RR, 9° foglio). L'investimento complessivo del marito nel

deposito S__________ durante il 2009 è quin­di compatibile con il citato

prelievo di € 120 000.– dai fondi propri,

neppure l'appellante indicando a quali altri attivi il coniuge avrebbe potuto

attingere per finanziare quell'investimento. In definitiva, a prescindere dal

fatto che non è dato di sapere quali averi siano stati dichiarati al fisco alla

fine del 2009, anche l'accertamento del Pretore in merito alla provenienza dei

fondi investiti nel deposito S__________ sfugge a censura.

b) Riguardo

ai prelevamenti in contanti operati dal marito sui propri conti prima che AP 1 intentasse

causa di divorzio, l'appellante definisce inspiegabile che il convenuto abbia

potuto ritirare oltre fr. 300 000.– in tre

anni, con prelevamenti anche superiori al migliaio di franchi, mentre prima

della separazione egli si era sempre dimostrato molto parsimonioso. L'attrice

reputa ingiusto altresì paragonare il consumo di sostanza da parte di lui, il

quale potendo contare sull'appoggio della sua compagna ha potuto accantonare risparmi

tra il 2011 e il 2012 e andare in vacanza, e il consumo di sostanza da parte di

lei, che con un reddito di appena fr. 3000.– lordi e i contributi alimentari

ha dovuto mantenere sé stessa e i figli.

Che

gli estratti dei conti intestati al marito confermino prelevamenti

ragguardevoli e ripetuti è possibile. L'appellante non si confronta tuttavia

con l'argomentazione del Pretore, il quale ha constatato come dopo la

disgiunzione delle partite fiscali, tra la fine del 2010 e la fine del 2012, la

sostanza di ciascun coniuge risultante dalla voce “titoli e capitali” delle rispettive tassazioni sia diminuita: da

fr. 210 108.– a fr. 184 815.–

quella del marito e da fr. 86 625.– a fr.

8669.

– quella della moglie (sentenza impugnata, consid. 7d in fine). Recriminazioni

sul tenore di vita sostenuto da AO 1 dopo la separazione e doglianze nei confronti

della propria situazione finanziaria non giovano, ove appena si pensi che un

uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa nascere – per ciò

soltanto – un diritto al compenso (DTF 118 II 29 consid. 3b; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 8 con rinvii). Spettava

alla moglie, che pretende di reintegrare averi bancari del marito esistenti alla

fine del 2009, dimostrare che quei beni appartenevano a lui e quale sia stata

la loro destinazione (sentenza inc. 11.2015.11 citata, consid. 6b), invocando

eventualmente l'obbligo di collaborazione del coniuge e il proprio diritto di informazione

(sentenza del Tribunale federale 5A_279/2016 del 13 settembre 2016, consid. 3

con rimandi). Nella fattispecie il convenuto non è nemmeno stato interrogato sui

prelevamenti in contanti dai suoi conti (verbale del 12 febbraio 2015, pag. 2

in basso seg.). L'appellante deve pertanto assumere le conseguenze legate a

tale mancanza.

9.

L'attrice pretende di

avere diritto inoltre a fr. 25 000.–, pari

alla metà dei bonus percepiti dal marito tra il 2011 e il 2015. Il Pretore

ha spiegato che tali retribuzioni sono confluite sul conto stipendi del convenuto,

sicché nella misura in cui non sono state consumate prima della causa di

divorzio, di esse si è tenuto conto nella liquidazione della sostanza mobiliare

(sentenza impugnata, consid. 7e). L'appellante obietta che si tratta di

gratifiche ricevute dal coniuge dopo la separazione e finite esclusivamente

nella disponibilità di lui. Non essendo state considerate nei redditi di AO 1,

poco importa a mente sua ch'esse siano state consumate nel frattempo.

L'interessata avrebbe

invero potuto chiedere che i bonus citati entrassero nel calcolo dei contributi

di mantenimento cautelari. Non avendo essa preteso ciò, rimangono solo due

possibilità: o quei bonus sono stati consumati nel frattempo e più non sussistono

oppure sussistono negli attivi del marito e sono già stati suddivisi nella

liquidazione degli averi bancari dei coniugi. Per quel che può essere stato consumato

prima della causa di divorzio, ad ogni modo, si ripete che neppure un uso di

acquisti contrario ai doveri del matrimonio fa sorgere – per ciò soltanto – un

diritto di reintegrazione (sopra, consid. 8b). Quanto poi il marito ha ricevuto

dopo il 31 luglio 2013 non può essere considerato ai fini della liquidazione del

regime matrimoniale, giacché dopo l'av­vio di una causa di divorzio non si

creano più acquisti (art. 214 cpv. 1 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.50

del 29 gennaio 2019 consid. 4c con rinvii; v. anche Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª

edizione, n. 8 ad art. 207). Comunque sia, pertanto, la pretesa di fr. 25 000.– avanzata dall'appellante non trova

fondamento.

10.

In relazione agli

averi del “terzo pilastro”, l'appellante chiede di modificare il dispositivo n.

6.

della sentenza impugnata escludendo “un importo di fr. 7813.– già

conguagliato” dalla suddivisone a metà del valore di riscatto riguardante quattro

polizze assicurative. Su questo punto il Pretore si è attenuto al­l'accordo

raggiunto dai coniugi all'udienza del 4 dicembre 2014, che prevedeva il riparto

a metà del valore di riscatto di “tutti i terzi pilastri dei coniugi, valuta

alla pronuncia del divorzio” (sentenza impugnata, consid. 7f). L'attrice

ribadisce di non volersi distanziare da quanto pattuito, ma chiede che,

constatato un credito in suo favore di almeno fr. 7813.10 dalla liquidazione

degli averi del “terzo pilastro” e rivendicando essa la proprietà dell'alloggio

coniugale, tale importo va compensato con la spettanza del marito e dedotto dal

conguaglio degli averi previdenziali. Come si è visto, tuttavia, non sono date

le condizioni per attribuire all'attrice la proprietà esclusiva della

particella n. 1613 (sopra, consid. 7), l'interessata non disponendo di risorse finanziarie

sufficienti per tacitare il convenuto. Al riguardo l'appello si rivela dunque

superato.

11.

L'appellante chiede

infine che le sia riconosciuto un credito di fr. 41 791.– per contributi di mantenimento cautelari arretrati. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che l'interessata non distingueva fra

l'arretrato di contributi alimentari provvisionali per sé, il quale rientra

nella liquidazione del regime dei beni, e l'arretrato di contributi alimentari

provvisionali per i figli, il quale può sempre essere fatto valere nelle vie

esecutive. E siccome “non compete al giudice calcolare le prestazioni

pecuniarie impagate a favore della sola moglie”, questione retta dal principio

Dispositivo

dispositivo, il Pretore ha respinto l'intera pretesa (consid. 7g). L'attrice oppone

che secondo giurisprudenza vanno regolati in esito al divorzio tutti i crediti

fra coniugi, che si tratti di contributi alimentari dovuti a uno di loro o ai

figli, poiché sarebbe “iniquo” negare l'esistenza di simili crediti e quindi la

loro compensabilità.

Come ha ricordato il

Pretore con un richiamo alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale

5A_850/2016 del 25 settembre 2017, consid. 2.2 e 2.3), al momento di liquidare la

partecipazione agli acquisti vanno regolati giusta l'art. 205 cpv. 3 CC – a meno

che i coniugi dispongano altrimenti – tutti i debiti reciproci, qualunque sia

il loro fondamento, che si tratti di pretese alimentari (art. 163 e 164 CC), di

contributi straordinari per il mantenimento della famiglia (art. 165 CC), di

mercedi per l'amministrazione della sostanza (art. 195 cpv. 2 CC), di indennizzi

per l'attribuzione esclusiva di un bene (art. 205 cpv. 2 CC), di spettanze

contrattuali (compravendita, mutuo, contratto di lavoro), per atto illecito

(art. 41 segg. CO), per indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) o per

gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CC). I debiti che un

coniuge ha accumulato verso i figli non rientrano invece nella liquidazione del

regime matrimoniale, tant'è che un genitore affidatario può postulare contributi

di mantenimento per i figli unicamente come sostituto processuale dei minorenni

(DTF 129 III 58 consid. 3.1.3) e dopo la maggiore età solo il figlio può esigere

il pagamento di simili contributi, quand'an­che essi siano dovuti per il lasso

di tempo anteriore al 18° compleanno (DTF 142 III 78). L'attrice non asserisce

che almeno la domanda di esecuzione agli atti (per fr. 40 506.–: doc. III) consenta di distinguere fra l'ammontare

dall'arretrato per contributi in favore suo e l'ammontare dell'arretrato per

contributi a beneficio dei figli. Anche su tale pretesa l'appello cade dunque

nel vuoto.

Contributi di

mantenimento per moglie e figli

12. L'appellante chiede

che in seguito al divorzio il contributo di mantenimento per A__________ sia fissato

in fr. 1515.– mensili fino alla maggiore età e quello per V__________ in fr.

1385.– mensili fino al 13° compleanno, rispettivamente in fr. 1515.– men­sili

dopo di allora. Essa rivendica inoltre un contributo alimentare per sé di fr. 757.– mensili “fino alla maggiore età dei

figli”, portato a fr. 1496.– mensili fino al compimento dei suoi 64 anni.

Nella sentenza impugnata

il Pretore ha riepilogato i principi che disciplinano l'erogazione di contributi

alimentari fra coniugi dopo il divorzio, constatando – in sintesi – che nella

fattispecie l'attrice chiede unicamente di vedersi assicurare la copertura del

fabbisogno minimo “allargato” (fr. 4067.– mensili), sicché non occorre accertare

il tenore di vita sostenuto dalle parti durante la comunione domestica. Posto

ciò, egli ha escluso che l'attrice possa pretendere contributi di mantenimento

dopo il divorzio, poiché la sua capacità lucrativa di almeno fr. 4576.– mensili

è sufficiente per sopperire al debito mantenimento di lei. Quanto ai figli, il

primo giudice ha confermato i contributi alimentari di fr. 1210.– (recte:

1219.–) mensili per A__________ e di fr. 1152.– mensili per V__________ decretati

in via cautelare, in modifica del precedente decreto del 26 agosto 2015 (sentenza

impugnata, consid. 12).

13. I criteri che

presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex coniuge dopo

il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai

fini dell'attuale giudizio basti ricordare che un contributo alimentare è

dovuto se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione

finanziaria del coniuge richiedente (lebens­prä­gend; v. sentenza del

Tribunale federale 5A_968/2017 del 25 settembre 2018 consid. 4.1).

Ciò è il caso, di regola, quando il matrimonio è durato a lungo o quando dal

matrimonio sono nati figli comuni (esempi di matrimoni con e senza influsso

concreto sulla situazione finanziaria del richiedente in: Hausheer/Spy­cher, Handbuch des Unter­haltsrechts, 2ª edizione, pag. 236 n. 05.14

e pag. 238 n. 05.16).

Per definire il contributo

alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto

sulla situazione finanziaria si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid.

3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento di

lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione

domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto

possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una

lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato allora il tenore

di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in

che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel

modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito

alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il

proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da

lui, si valuta equamente la capacità

contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio

della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019, consid. 7).

14. L'appellante allega

che nella fattispecie il matrimonio è durato a lungo e che la nascita dei due

figli l'ha indotta a rinunciare al­l'esercizio di un'attività lucrativa, ciò

che ha inciso in modo concreto e permanente sulla sua situazione finanziaria. Durante

la vita in comune, nel 2008, poi essa ha ricominciato a lavorare a tempo

parziale, continuando con l'accordo del marito a occuparsi del governo della

casa e della cura dei figli. Essa si è resa conto però di non poter più ritrovare

nel mondo del lavoro la posizione che avrebbe potuto ricoprire se non avesse

interrotto il suo percorso professionale. Onde la richiesta di un contributo

alimentare.

Nel caso specifico è manifesto

che il matrimonio ha influito sulla situazione

finanziaria della moglie non solo per la durata dell'unione, ma anche

perché da quest'ultima sono nati figli comuni. Se non che, un coniuge può pretendere un contributo alimentare

– come si è spiegato – solo

qualora non sia in grado di sovvenire da sé

al proprio “debito mantenimento” (nel senso del­l'art. 125 cpv. 1 CC) e

l'altro coniuge disponga di una capacità contributiva sufficiente per sussidiarlo.

La prima questione consiste perciò nel determinare a quanto ammonti il “debito

mantenimento” del­l'attrice, la seconda nell'accertare in che misura

essa possa far fronte da sé al “debito mantenimento” e la terza nel verificare

se, non fosse essa in grado di provvedere da sé al proprio “debito

mantenimento”, il convenuto abbia modo di erogare un contributo alimentare.

15. Nella fattispecie il

Pretore ha calcolato l'ammontare del “debito mantenimento” dell'attrice (primo

stadio del ragionamento) in fr. 4067.– mensili (sentenza impugnata,

consid. 10b), rilevando che AP 1 chiede unicamente di vedersi assicurare la copertura

del fabbisogno minimo “allargato” (consid. 12b), sicché poco giova accertare il

tenore di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica. L'appellante

non muove contestazioni al proposito. Chiede tuttavia di portare quel

fabbisogno minimo a fr. 4282.70 mensili,

rivalutando a fr. 361.50 mensili i costi d'automobile che il Pretore ha limitato a fr. 246.– mensili

(fr. 104.– per l'assicurazione, fr. 42.– per l'imposta di

circolazione, fr. 100.– per il carburante) rimproverandole di non avere

motivato la maggior spesa rispetto al passato e di non avere documentato la

quota del TCS. L'ap­pellante oppone che già il 14 novembre 2013, allorché

questa Camera ha statuito a protezione dell'unione coniugale, essa lavorava a

metà tempo, sicché il consumo di carburante da lei esposto va riconosciuto,

così come la quota del TCS, non contestata dal marito. Nell'appello essa non

indica tuttavia né a quanto ascenda il costo del carburante né a quanto ammonti

la quota del TCS. Non cifrata, la domanda si rivela pertanto irricevibile (DTF

137 III 617). Sia come sia, anche volendo passare in rassegna il fascicolo

processuale, l'attrice non ha motivato l'aumento di spesa per il carburante da

fr. 100.– mensili (petizione, pag. 9) a fr. 150.– mensili (memoriale

conclusivo, pag. 12). Quanto al costo di fr. 17.50 mensili per la quota

del TCS, il marito lo ha chiaramente contestato (risposta del 17 agosto 2017,

pag. 3 nel­l'inc. CA.2017.177). Al proposito l'appello manca perciò di fondamento.

L'appellante chiede

inoltre che le siano riconosciuti fr. 100.– mensili per la franchigia

della cassa malati, importo che il Pretore ha escluso dal fabbisogno minimo

siccome non reso verosimile. L'interessata sostiene trattarsi di una spesa

verosimile, “stando l'esperienza della vita specie di una donna”. Che i costi sanitari effettivamente sopportati in forma

di franchigia annua o di partecipazione alle spese vadano inseriti nel

fabbisogno minimo del­l'assicurato è indubbio, sempre che siano riconducibili a

trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD

II-2017 pag. 779 consid. 6e). Nella fattispecie tuttavia

l'interessata non ha reso verosimile né l'esistenza di trattamenti

indispensabili e ricorrenti né l'ammontare dei relativi esborsi. Contrariamente

a quanto essa pretende, poi, “l'esperienza della vita” non basta per presumere

una spesa fissa di fr. 100.– mensili da parte di assicurati donne. Anche

su questo punto l'appello è destinato così all'insuccesso.

16. Dovendosi stabilire in

che misura AP 1 possa sopperire da sé al proprio mantenimento (secondo stadio

del noto ragionamento), l'appellante

contesta il reddito ipotetico di fr. 4576.– mensili a lei imputato dal

Pretore, chiedendo di considerare unicamente lo stipendio effettivo di fr.

2927.– mensili netti per la sua attività di contabile e gerente del back

office al 50% presso la S__________ SA di __________. Ora, nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato che già durante la vita in comune, quando A__________

e V__________ avevano l'uno cinque e l'altra tre anni, AP 1 aveva ripreso

un'attività lucrativa, tanto che nella petizione aveva prospettato una rinuncia

a contributi di mantenimento per sé dopo il 12° compleanno di V__________,

salvo poi tornare su tale assicurazione nel memoriale conclusivo e postulare senza

spiegazioni un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, da portare a

fr. 1427.– mensili dopo la maggiore età dei figli sino all'età del proprio

pensionamento. Tuttavia – ha continuato il Pretore – A__________ ha compiuto

nel frattempo 14 anni e V__________ 12, di modo che l'attrice può impiegarsi a

tempo pieno, ciò che le permetterebbe di guadagnare attorno ai fr. 5800.–

mensili. Dato nondimeno che AO 1 continua ad attribuirle la stessa capacità lucrativa

di fr. 4576.– riconosciuta ai tempi della protezione dell'unione coniugale, il

Pretore ha accertato il reddito ipotetico di lei in quell'introito (sentenza

impugnata, consid. 10a).

L'appellante obietta di

avere ripreso l'attività lucrativa nel 2008, su “insistente richiesta” del

convenuto, lavorando soltanto al 50% e occupandosi dei figli per il resto del

tempo. Sottolinea – come detto (consid. 14) – di avere sacrificato la carriera

per la famiglia e di essere rientrata nel mondo del lavoro a 37 anni,

rendendosi conto che non avrebbe più potuto trovare una posizione analoga a

quella che avrebbe raggiunto se non avesse cessato l'attività alla nascita dei

figli. Per tale motivo essa adduce di essersi risolta a sollecitare un

contributo di mantenimento nel memoriale conclusivo. L'attrice soggiunge

altresì di essere stata licenziata senza colpa dal precedente datore di lavoro,

allorché la sua retribuzione consisteva in provvigioni su contratti fatti

stipulare ai clienti, e soggiunge che il suo attuale impiego al 50% è vicino a

casa, ciò che le permette di rientrare a mezzogiorno per assistere i figli.

Nulla consente di arguire – essa continua – che le sarebbe possibile reperire

un'attività suscettibile di consentirle un guadagno di fr. 4576.– mensili,

non bastando ch'essa sia titolare di un diploma di economista aziendale per

desumere che le sia possibile conseguire il salario minimo in quel ramo

professionale. Anzi, essa fa valere che spettava al marito dimostrare come le

sarebbe dato di aumentare concretamente il suo grado d'occupazione.

a) Un guadagno ipotetico non va determinato in

astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo

(DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid.

4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690

n. 5a con richiami). Il giudice deve valutare se si può ragionevolmente

esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda,

tenendo conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute

del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità

di esercitare l'attività in questione e quale sarebbe il reddito conse­guibile,

te­nendo cal­colo sempre del­l'età, della formazione professionale e dello

stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mer­cato del

lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109

consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006

pag. 690 n. 5a con richiami).

b) Un'eccezione

ricorre qualora un coniuge abbia ridotto deliberatamente le proprie entrate per

recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso egli

può vedersi imputare il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III

237 in alto). Tale eventualità è estranea alla fattispecie. Certo, il Pretore

parrebbe sottintendere che AP 1 non sia estranea al suo licenziamento

intervenuto da parte della A__________ SA, per la quale lavorava come

consulente assicurativa e finanziaria a tempo parziale (sentenza impugnata,

consid. 10a). Egli non imputa all'attrice però un reddito ipotetico in funzione

di quel­l'attività o delle entrate conseguite allora, bensì in base alla

possibilità per lei di estendere il grado d'occupazione nella sua attuale

professione di segretaria. Le precisazioni dell'interessata in merito alle

circostanze del licenziamento e alle modalità di remunerazione su provvigione

non sono pertanto di rilievo ai fini del giudizio.

c) Si

conviene che al momento in cui il Pretore ha statuito vigeva ancora il

principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a

cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale solo al

momento in cui il figlio minore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di

età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momento in

cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni

(DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La

giurisprudenza più recente prevede nondimeno che un genitore il cui figlio

minore abbia iniziato la scuola secondaria può intraprendere ormai un'attività lucrativa

all'80% (sentenza del Tribunale

federale 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.7.6 destinato a

pubblicazione; v. anche sentenza 5A_931/2017 del 1° novembre 2018 consid. 3.1.2),

fermo restando che nella maggior parte dei Cantoni la scuola elementare dura

sei anni e non cinque come nel Ticino. Un'esten­sione dell'attività lucrativa al 75–80% da parte del­l'attrice dopo il

12° com­pleanno di V__________, come quella stimata dal Pretore nel

caso specifico, è conforme in ogni modo al nuovo orientamento della

giurisprudenza.

d) L'interessata

lamenta che imporle ora una maggior attività lu­crativa offende il riparto dei

ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune e censura una disparità di

trattamento rispetto alla compagna del marito, la quale lavora solo a tempo

parziale e può far capo all'aiuto di lui per la cura dei figli. Se non che, V__________

V__________ si occupa di due bambini in tenera età (di quattro e due anni al

momento in cui ha statuito il Pretore), sicché tale situazione non è

paragonabile a quella dell'attrice, tanto meno ove si consideri che il

convenuto non espone costi di accudimento per i figli avuti dalla compagna. Né

l'appellante contesta l'accertamento del Pretore, secondo cui i coniugi si

erano intesi durante la comunione domestica nel senso ch'essa riprendesse

un'attività lucrativa quantunque i figli fossero ancora in età prescolastica.

Accordo al quale l'attrice mostrava di volersi attenere ancora tre anni dopo la

separazione, quando nella petizione prospettava di riprendere un lavoro a tempo

pieno dopo i 12 anni di V__________ (pag. 10). In simili circostanze AP 1 non

può deplorare che le si applichi inopinatamente una giurispruden­za nuova, in

contrasto con il riparto dei ruoli adottato a suo tempo dai coniugi. Ch'essa

non abbia modo di recuperare la capacità lucrativa né le possibilità di

carriera avute prima della nascita dei figli può essere vero, ma ciò non la esonera

dal­l'estendere – se occorre – il proprio grado d'occupazione.

e) Eccepisce

l'appellante che spettava al marito dimostrare la sua collocabilità a tempo

pieno nel mercato del lavoro. Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita

in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige in effetti

la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa di un'attività

lucrativa se al momento della separazione quel coniuge aveva già 45 anni, per

quanto tale limite d'età tenda a essere portato a 50 anni (DTF 137 III 110

consid. 4.2.2.2). Simile presunzione può essere vinta però ove la controparte

rechi, se non una prova piena, almeno elementi idonei a destare il dubbio che

quel coniuge possa intraprendere un'attività lucrativa (sentenza del Tribunale

federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 7.1.2.1 con richiami).

Inoltre il limite d'età è determinante solo qualora si pretenda dal coniuge una

nuova entrata nella vita professionale, mentre conta poco o punto qualora un

coniuge già professionalmente attivo debba unicamente aumentare il proprio

grado d'occupazione (sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto

2018 consid. 3.4). La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, per esempio,

che può essere tenuto a potenziare l'attività lucrativa un coniuge di 54 anni

già professionalmente attivo a tempo parziale nel settore sanitario durante

l'intera vita in comune, come pure un insegnante di 57 anni che aveva

interrotto l'attività per due anni (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017

del 23 agosto 2017, consid. 7.1.2.1 con richiami), non risultando in quei

casi problemi di salute o di altro ordine che ostassero a simili opportunità.

f) Nella

fattispecie l'interessata aveva, al momento della separazione (marzo del 2010),

39 anni ed esercitava un'attività lucrativa a tempo parziale sin dal 2008, sia

pure su “insistente richiesta” del marito. È vero che al 12° compleanno di

V__________ (6 ottobre 2017) essa aveva 46 anni, ma trattandosi unicamente

di aumentare il grado d'occupazione (al 75–80%) il limite dei 45 anni non era risolutivo.

Per di più, come si è visto, l'interessata era consapevole di doversi attivare

(petizione, pag. 10). Eppure ha riconosciuto di non avere profuso alcuno sforzo

a tal fine (verbale del 12 febbraio 2015, pag. 4 in fondo). Né essa

consta accusare problemi di salute o di altra indole che le impediscano di

fruire appieno dalla propria potenzialità lucrativa. Nel settore professionale

poi essa dispone di buone qualifiche, avendo maturato esperienze nel ramo fiduciario,

bancario, assicurativo, contabile e amministrativo (verbale del 12 febbraio

2015, pag. 3 in basso). La sua situazione non è pertanto comparabile con il

precedente da lei menzionato (I CCA, sentenza inc. 11.2016.30 del 4

settembre 2017, consid. 4b), il quale concerneva una venditrice licenziata a 56

anni, invalida al 40% e di salute cagionevole.

g) L'appellante

sostiene di avere espresso l'intenzione di ripren­dere un'attività lucrativa a

tempo pieno non appena V__________ avesse compiuto 12 anni senza rendersi conto

delle sue limitate prospettive professionali. Se non che, al momento in cui ha

formulato tale proposito nella petizione essa era già stata licenziata dal

precedente datore di lavoro e aveva iniziato da oltre un anno l'attuale attività

di segretaria, per la quale espri­me soddisfazione, alla luce anche della comprensione

dimostrata dai superiori per i suoi impegni di famiglia (verbale del

12 feb­braio 2015, pag. 4 in fondo). Conosceva dunque possibilità e limiti

di quell'impiego.

h) Quanto

infine alla retribuzione conseguibile dall'appellante, è vero che il semplice

possesso di un diploma di “economista aziendale” non basta per accertare una

determinata capacità di reddito. In concreto però il Pretore non ha ragionato

in base a meri dati statistici, ma ha statuito per apprezzamento fondandosi

sull'attuale guadagno dell'interessata, la quale lavorando a metà tempo

percepisce fr. 2927.– mensili. E rivalutando l'odierno grado

d'occupazione, il primo giudice è giunto a un reddito potenziale di fr. 5800.–

mensili per un'atti­vità a tempo pieno, salvo ridurlo a fr. 4576.– mensili come

riconosceva il convenuto. AP 1 non pretende che, esercitando al 75–80%

un'attività analoga all'attuale, non le

sarebbe possibile raggiungere un salario di quel livello. Nel risultato

il giudizio del Pretore non presta dunque il fianco alla critica. Ne discende

che con un reddito ipotetico di fr. 4576.– mensili e un fabbisogno minimo

“allargato” di fr. 4067.– mensili l'appellante è in grado di finanziare da

sé il proprio “debito mantenimento”. Non può dunque pretendere contributi alimentari.

Ciò rende superfluo domandarsi se AO 1 disponga di mezzi sufficienti per

elargire un contributo di mantenimento

(terzo stadio del ragionamento illustrato dianzi).

17. Circa il fabbisogno in

denaro dei figli, l'appellante si duole che, nonostante i costi indiretti da

lei sopportati per l'accudimento, il Pretore abbia dedotto l'intera posta per

cura e educazione prevista dalla tabella correlata alle raccomandazioni

pubblicate dal­l'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del

Canton Zurigo. Chiede perciò di rivalutare il fabbisogno in denaro di A__________

a fr. 1515.– mensili e quello di V__________ a fr. 1385.– mensili

fino al 13° compleanno, fabbisogni che vanno “in seguito adeguati alle tabelle

di Zurigo”.

a) Fino al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in

denaro previsto dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da

oltre un ventennio (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), prevedeva una componente

monetizzata per “cura e educazione”. Quell'importo tuttavia non si

applicava a genitori che prestavano cura e educazione ai figli in natura.

Valeva unicamente per genitori che, esercitando un'attività lucrativa, non

potevano occuparsi personalmente dei figli. La posta per “cura e educazione”

contemplata dalle citate raccomandazioni era

commisurata allora al grado d'occupazione

del genitore affidatario (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019, consid. 15a).

b) Dal

1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non esiste più. In sua vece si

determina un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamen­te

per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se

è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste

in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del

diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò

permettono – i supplementi previsti dal diritto

di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4).

Se invece il figlio è

accudito da terzi, i

relativi oneri continuano, come in

passato, a essere inseriti come costi diretti nel fabbisogno in denaro del

figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; nello stesso senso: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3).

c) Nella

fattispecie, dovendo stabilire il fabbisogno in denaro dei figli dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (1°

gennaio 2017), il Pretore ha fatto capo alle previsioni della tabella

2017 correlata alle raccomandazioni pub­blicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adeguando il costo

dell'alloggio a quello effettivo del genitore affidatario e deducendo

l'ammontare degli assegni familiari. Ne è risultato un fabbisogno in denaro per

A__________ di fr. 1219.– mensili e un fabbisogno in denaro per V__________

di fr. 807.– mensili fino all'ottobre del 2017

(12° compleanno), aumentato a fr. 1152.– mensili dopo di allora.

Quanto al contributo di accudimento, il Pretore lo ha commisurato al contributo

alimentare che AP 1 pretendeva per sé, ma il criterio non è pertinente. Il

contributo di accudimento andava definito – come detto (consid. b) – secondo

quanto mancava alla madre per colmare il proprio

fabbisogno minimo del diritto esecutivo, eventualmente “allargato” con i

supplementi previsti dal diritto di famiglia

in base alle condizioni del caso specifico. Occorre procedere pertanto a tale

stregua.

d) Il fabbisogno

minimo del diritto esecutivo riguardante AP 1 non è stato determinato dal Pretore,

che ha calcolato soltanto il fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4067.–

mensili per verificare il diritto a un eventuale contributo di mantenimento

(sopra, consid. 15). Il fabbisogno minimo del diritto esecutivo è tuttavia meno

esteso. Esso comprende nel caso specifico il minimo esistenziale di fr. 1350.–

mensili per genitore affidatario, il costo dell'alloggio (già dedotta la quota

compresa nel fabbisogno in denaro dei figli) di fr. 335.– mensili, le spese

accessorie di fr. 417.– mensili, il premio della cassa malati di fr. 375.40 mensili

e i costi del veicolo privato, la cui necessità per l'esercizio della

professione da parte del­l'attrice è pacifica,

di fr. 505.– mensili (leasing fr. 259.– [DTF 140 III 342 consid.

5.2], assicurazione fr. 104.–, imposta di circolazione fr. 42.–, carburante fr. 100.–), onde un

totale di fr. 2982.40 mensili. Le condizioni economiche della famiglia consentono

inoltre di tenere conto di alcuni supplementi previsti dal diritto di famiglia come il pre­mio

dell'assicurazione complementare alla cassa malati di fr. 64.50,

il premio per l'assicurazione dello stabile, dell'economia domestica e contro

la responsabilità civile di fr. 257.– e l'onere fiscale di fr. 200.– (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b con rinvii), per complessivi

fr. 3505.– mensili (arrotondati).

e) Come

si è visto, dopo il 12° compleanno di V__________ (6 ottobre 2017) l'attrice

avrebbe dovuto estendere il proprio grado d'occupazione al 75–80%, ciò che le

avrebbe permesso di guadagnare almeno fr. 4576.– mensili (sopra, consid. 16h). Con

tale reddito essa avrebbe potuto coprire agevolmente il proprio fabbisogno

minimo di fr. 3505.– mensili. Ciò esclude un contributo di accudimento. Dopo il

divorzio il contributo alimentare va confermato così in fr. 1219.– mensili per A__________ e in fr.

1152.– mensili per V__________, già dedotti gli assegni familiari percepiti

dalla madre. Il contributo alimentare di fr. 1210.– (in luogo di fr. 1219.–)

mensili per A__________ che figura nel dispositivo n. 12 della sentenza

impugnata si deve manifestamente a un errore di scritturazione (sentenza

impugnata, consid. 10f in fine) e va rettificato d'ufficio.

18. Occorre

ancora determinare il fabbisogno in denaro dei figli non comuni N__________ e S__________,

che nei rapporti con AO 1 vanno trattati alla stessa stregua di A__________ e V__________.

Il Pretore ha stimato il loro fabbisogno in denaro, sempre sulla base della

tabella 2017 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dipartendosi dalle

previsioni indicate per una fratria di due, dopo di che ha adattato il costo

dell'alloggio in fr. 728.– mensili (un mezzo della spesa effettiva a

carico del genitore, ripartita a metà fra i due figli) e ha dedotto l'assegno familiare.

Ne è risultato un fabbisogno in denaro per ogni figlio di fr. 767.– mensili

fino al 6° compleanno, di fr. 970.– mensili fino al 12° e in fr. 1315.–

mensili da allora in poi. Accertato che la madre V__________ V__________ lavora

almeno a tempo parziale, il primo giudice non ha considerato invece alcun

contributo di accudimento (sentenza impugnata, consid. 10g).

a) I

citati fabbisogni in denaro non sono contestati dall'appellante. Quanto

all'accudimento dei figli, di quattro e due anni al momento in cui il Pretore

ha statuito, dagli atti risulta che V__________ V__________, psicologa a metà

tempo presso il Servizio medico-psicologico per minorenni a __________ (doc.

40), percepisce uno stipendio attorno a fr. 3760.– men­sili netti (doc. 78, per

tredici mensilità). Nulla induce a presumere che con simile introito essa non

sia in grado di sopperire al proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo,

che spettava a AO 1 documentare. Sulla base degli atti quel fabbisogno minimo

può essere stimato del resto attorno ai fr. 2270.– mensili così composti: minimo

esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, costo

dell'alloggio (già dedotte la metà inserita nel fabbisogno minimo del convenuto

e le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli) fr. 521.– (doc. 61),

premio della cassa malati e dell'assicurazione complementare stimati fr. 440.–

(come per l'appellante), spese per il veicolo privato stimate fr. 246.– (come

per l'appellante), assicurazione responsabilità civile privata stimata fr. 10.–

(l'assicurazione per l'economia domestica è già compresa nel fabbisogno minimo di

AP 1), imposte stimate fr. 200.–. Ciò non lascia spazio a contributi di accudimento.

b) Quanto

a eventuali oneri di accudimento da parte di terzi, che andrebbero inseriti

come costi diretti nel fabbisogno in denaro dei figli (sopra, consid. 17b), con

la risposta di merito AO 1 faceva valere nel proprio fabbisogno minimo una

spesa di fr. 886.– mensili per l'asilo nido di N__________ (pag. 7). Quel costo

tuttavia non figura più nell'istanza cautelare del 17 agosto 2017 (pag. 3, allegata al verbale di udienza nell'inc.

CA.2017.177) e nemmeno nel memoriale conclusivo della causa di merito (allegato

al verbale del 22 maggio 2017, pag. 5 in alto), nell'ambito dei quali AO 1 si è

limitato a esporre spese per la cura dei figli da parte di V__________ V__________,

le quali però – come si è appena visto – non danno diritto a contributi di

accudimento.

19. Rimane da verificare

la capacità contributiva di AO 1, il quale ha diritto di conservare almeno

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo calcolato secondo il diritto

esecutivo (DTF 141 III 403 consid. 4.1). Ora,

il primo giudice ha accertato il fabbisogno minimo di

lui in fr. 4405.– mensili, come nel decreto cautelare del 26 agosto 2015 (sentenza

impugnata, consid. 10d). Quell'ammontare comprende il minimo esistenziale del

diritto esecutivo di fr. 1200.–, una quota della pigione di fr. 1250.– (metà

del canone di fr. 2500.–, senza spese accessorie; doc. 61), il costo del posteggio

di fr. 100.– (doc. 29), il premio della cassa malati e del­l'assicurazione

complementare di fr. 238.45 (doc. 30: fr. 191.35

e fr. 47.10], la spesa per l'elettricità di fr. 28.35 (doc. 35), il

premio per l'assicurazione dell'economia

domestica di fr. 27.50 (doc. 32), quello per l'assicurazione dell'automobile

di fr. 100.10 (doc. 31), l'imposta di circolazione di fr. 63.65 (doc. 32, moto

compresa), la previdenza individuale di fr. 530.40 vincolata (doc. 39), le

imposte cantonali di fr. 481.50, le imposte federali di fr. 95.65 e le

imposte comunali di fr. 290.50 per (doc. 36 a 38).

L'appellante

non discute la somma calcolata dal Pretore, che in realtà corrisponde al

fabbisogno minimo “allargato” e non a quello del mero diritto esecutivo (sopra,

consid. 17d). Comunque sia, con il suo reddito di fr. 9016.75 netti mensili (sopra, consid. 3b), AO 1 è

senz'altro in grado di finanziare il fabbisogno in denaro di fr. 1219.– mensili (arrotondati) di A__________,

quello di fr. 1152.– mensili (arrotondati) di V__________, quello di fr. 765.– mensili ciascuno (arrotondati) di N__________ e S__________

fino al 6° compleanno, di fr. 970.–

mensili (arrotondati) fino al 12° compleanno e di fr. 1315.–

mensili (arrotondati) da allora in poi, conservando sempre un margine pari non

solo al proprio fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo, bensì al

fabbisogno minimo “allargato” calcolato dal Pretore (fr. 4405.– mensili).

Una volta ancora l'appello si dimostra così destinato al rigetto.

Curatela educativa per

i figli

20. L'appellante insorge altresì contro la nomina di un

curatore educativo per i figli, contestando l'utilità del provvedimento. Sostiene

che, come risulta anche dal giudizio impugnato, la curatela si è rivelata

inutile e non è pertanto nell'interesse dei figli, i dissapori fra coniugi

essendo dovuti a questioni economiche e non alle relazioni personali con A__________

o V__________. Il Pretore non ha ignorato gli scarsi risultati ottenuti dalla

curatela educativa, sottolineando che le parti non parrebbero essersi adoperate

nemmeno per migliorare la loro capacità di gestire il conflitto, contrariamente

a quanto raccomandava la delegata all'ascolto dei ragazzi, né si sono rivolte a

un terapeuta. Ha ritenuto che tuttavia, una volta garantito ai genitori un

ruolo paritario mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità parentale, la curatela

educativa andasse confermata nell'ottica di ripristinare il dialogo fra le

parti nell'interesse dei figli (sentenza impugnata, consid. 9b in fine).

a) L'art.

308 cpv. 1 CC prevede che “se le circostanze lo richiedono” l'autorità di

protezione dei minori nomina al figlio un curatore perché consigli e aiuti i genitori

nella cura del minorenne. In una causa di divorzio tale facoltà spetta al

giudice (art. 315a cpv. 1 e 2 CC). Al curatore possono essere conferiti

speciali poteri, come la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2

CC). Il com­pito del curatore può anche essere limitato alla vigilanza di tali

relazioni. La curatela ha lo scopo in tal caso di temperare le tensioni

esistenti tra i genitori e di agevolare le relazioni del figlio con il genitore

non affidatario (DTF 140 III 243 consid. 2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_819/2016 del 21 febbraio 2017, consid. 8.3.2).

b) A

un'udienza del 19 maggio 2014 i coniugi si erano intesi, nella fattispecie,

sulla necessità di istituire un curatore educativo in favore dei figli con

l'incarico di organizzare il calendario delle visite, mediare il dialogo fra genitori,

incontrare regolarmente i minori e segnalare esigenze di ulteriori misure di

protezione o di accompagnamento, riferendone regolarmente all'autorità. Il

Pretore aveva omologato l'accordo (verbale del 19 maggio 2014, pag. 2). Il 25

aprile 2016 però la curatrice ha scritto all'Autorità regionale di protezione 6

di non poter più continuare ad assolvere l'incarico, AP 1 qualificando la

curatela come “perdita di tempo e denaro”, visto che AO 1 “non cambiava atteggiamento”

(lettera nel fascicolo “ARP 6”). L'autorità di protezione ha trasmes­so la

lettera al Pretore.

c) Mal

si comprende intanto come l'attrice possa reputare inutile una misura a

protezione dei figli come una curatela educativa quando lei stessa nulla ha

intrapreso – come ha rilevato il Pretore senza essere contraddetto nell'appello

– per promuo­verne l'efficacia. È possibile che, a sua volta, AO 1 non abbia

profuso alcuno sforzo nel migliorare le relazio­ni personali con l'attrice, ma

proprio per tale motivo appare giustificato il provvedimento deciso dal primo

giudice. La figura del curatore è intesa a far sì che i figli non abbiano a fare

le spese dell'annosa mancanza di dialogo fra genitori. A tal fine il curatore è

stato incaricato di mediare fra le parti e di coordinare almeno l'esercizio del

diritto di visita, segnalando all'autorità se occorrono altre misure a

protezione dei figli. Quanto l'interessata chiede invece è di lasciare i

ragazzi alle loro difficoltà mentre i genitori nulla intraprendono per mitigare

i conflitti di natura economica che li oppongono e che si ripercuotono

negativamente sui minorenni (ascolto di V__________ T__________ del 13 gennaio

2014, nel relativo fascicolo). Ciò non è seriamente proponibile. Anche su

quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

21. Le spese dell'appello

contro il decreto cautelare contestuale alla decisione impugnata seguono la

vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC): AP 1 vede ristabilire i

contributi alimentari per i figli fissati nel decreto cautelare del 26 agosto

2015 (fr. 2605.– rispetto a quelli scalari ricommisurati dal Pretore nel

decreto cautelare impugnato), ma non ottiene l'aumento richiesto (fr. 2900.–

mensili) e nemmeno vede ripristinare il contributo alimentare per sé (fr. 345.–

mensili). Nel complesso si giustifica pertanto che sopporti la metà degli oneri

processuali, l'altra metà andando a carico di AO 1 che ha proposto di

respingere l'appello, e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio

odierno non incide apprezzabilmente invece sul dispositivo (unico) relativo

alle spese e alle ripetibili di primo grado.

Le spese dell'appello diretto

contro la sentenza di merito vanno addebitate interamente a AP 1, che esce

sconfitta su tutta la linea (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato alla controparte per

osservazioni.

IV. Sul

beneficio del gratuito patrocinio

22. L'appellante censura

il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore, il quale ha rifiutato

di concederle il beneficio con l'argomento ch'essa è comproprietaria di un fondo

valutato oltre un milione di franchi e che in seguito alla liquidazione del

regime dei beni essa riceverà sufficiente liquidità per far fronte alle spese

processuali. “Discutibile poi” – ha soggiunto il primo giudice – “che l'istante

abbia inteso continuare a finanziare il proprio terzo pilastro (fr. 564.–

mensili) benché professionalmente contribuisca già alla sua previdenza

professionale, a scapito della copertura delle spese di patrocinio” (sentenza

impugnata, consid. 15).

L'attrice obietta che la

mera contitolarità dell'abitazione coniugale non le consente di sopperire

immediatamente ai costi del processo e che con il proprio modesto reddito,

oltre che “con le richieste attuali della FINMA”, le è praticamente impossibile

mettere a pegno la sua quota di comproprietà. Ricorda inoltre di essersi dichiarata

pronta a restituire allo Stato quanto le sarà anticipato a titolo di gratuito

patrocinio non appena sarà stata venduta l'abitazione coniugale. Così

argomentando, tuttavia, l'interessata non si confronta con la motivazione del

Pretore. Intanto non è dato di capire come essa riesca, con entrate effettive

di fr. 2927.– mensili insufficienti per coprire finanche il suo fabbisogno

minimo di fr. 4067.– mensili, a finanziare un “terzo pilastro” con

fr. 564.– mensili. Nell'appello essa non dà spiegazioni. Comunque sia, AP

1 non contesta che in liquidazione del regime matrimoniale le spettino fr. 17 903.71 (rettifica della sentenza

impugnata, del 13 dicembre 2017), dispositivo che AO 1 non ha appellato e che

ha acquisito così carattere definitivo. Che tale somma non basti – contrariamente all'opinione del Pretore – per far

fronte alle spese processuali (fr. 7500.–), alle ripetibili (fr.

5000.–) e alla retribuzione del suo patrocinatore dal 26 settembre 2016 in

poi (inoltro dell'istanza di gratuito patrocinio) l'attrice non pretende. Non

si ravvisano dunque gli estremi del­l'art. 117 lett. a CPC per riformare la sentenza

impugnata al proposito.

23. Per quanto riguarda la

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello contro la sentenza di

merito, essa non può entrare in considerazione. Che l'appello fosse privo di

possibilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC) appariva chiaro

fin dal­l'ini­zio a dispetto delle numerose contestazioni mosse dall'attrice,

tanto che il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni. La particolareggiata

motivazione di questa sentenza non fa del resto che confermare appieno l'impressione

iniziale.

Per quel che è

dell'appello volto contro il decreto cautelare, non si può dire invece che

nella misura in cui riguarda i contributi di mantenimento per i figli il

ricorso fosse privo di esito favorevole, seppure se il suo parziale

accoglimento avvenga d'ufficio (sopra, consid. 4). La somma di fr. 17 903.71 che spetta all'appellante in

liquidazione del regime dei beni non appare inoltre sufficiente per

sovvenzionare anche la metà delle spese di appello e l'onorario del legale per

l'appello davanti a questa Camera. Sta di fatto che nelle cause di stato

(cautelari comprese) i costi della procedura sono anzitutto a carico dell'unio­ne

coniu­gale; l'assistenza gratuita dello

Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente:

sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). Le

parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza,

ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle

spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il

coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere

un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del

gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se

anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione

coniugale non è dotata di mezzi adeguati. Nella fattispecie l'interessata non

pretende che AO 1, il quale non contesta di doverle versare fr. 17 903.71 in liquidazione del regime dei beni

(essendo stato riconosciuto in possesso di sostanza mobiliare per com­plessivi

fr. 37 900.–: sentenza impugnata,

consid. 7h), fosse sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle una provvigione

ad litem destinata a finanziare almeno i costi dell'appello contro il decreto

cautelare. Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare

in linea di conto.

V. Sulla comunicazione della

presente sentenza

24. L'esito dell'attuale sentenza

va comunicato anche al figlio A__________, che ha compiuto i 14 anni il 19

luglio 2017 (art. 301 lett. b CPC). Un estratto della sentenza va

comunicato inoltre alla curatrice educativa F__________ B__________.

VI. Sui

rimedi giuridici a livello federale

25. Quanto ai rimedi

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), nella misura in cui questa riguarda il decreto cautelare sui contributi

di mantenimento si dovrebbe verificare se il valore litigioso raggiunge anche la

soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). La questione ad ogni modo

poco giova, poiché in materia cautelare un ricorrente può far valere davanti al

Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza

del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale,

segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Riguardo alla sentenza di

merito, un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile invece senza

riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo anche la conferma della

curatela educativa in favore dei figli, impugnabile senza riguardo a questioni

di valore (sopra, consid. 5). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio,

di natura incidentale, segue una volta ancora la via giudiziaria dell'azione

principale.

Per questi motivi,

decide: I. Per quanto riguarda i

contributi di mantenimento cautelari in favore dei figli A__________ e V__________,

l'appello del 15 dicembre 2017 è parzialmente accolto, nel senso che i

dispositivi n. 1 e 2 (compresi i dispositivi n. 2.1 e 2.2) della sentenza

impugnata sono riformati come segue:

1. a) L'istanza presentata il 19 agosto 2017

da AP 1 è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare per il

figlio A__________ di fr. 1361.– mensili e quello per la figlia V__________ di

fr. 1244.– mensili, assegni familiari non compresi, fissati nel decreto

cautelare del 26 agosto 2015 rimangono invariati.

b) È ordinato alla E__________ SA, succursale

di __________, via __________, __________, di trattenere dallo stipendio di AO

1, __________, l'importo di fr. 2605.– mensili, oltre a eventuali assegni

familiari, in favore dei figli A__________ (19 luglio 2003) e V__________ (6

ottobre 2005), riversandolo direttamente a AP 1 sul conto a lei intestato __________

presso la Banca __________, via __________, __________.

L'ordine

è immediatamente esecutivo. La E__________ SA è avvertita che pagamenti eseguiti

in dispregio della trattenuta di stipendio non avranno per essa effetto

liberatorio.

L'ordine decadrà al passaggio in giudicato

della sentenza di divorzio. A quel momento AO 1 sarà autorizzato a far annullare

la trattenuta di stipendio producendo alla E__________ SA un esemplare della

presente sentenza con l'attestazione in originale del passaggio in giudicato.

2. Per quanto riguarda i contributi di

mantenimento cautelari in favore dei figli A__________ e V__________, l'istanza

presentata il 19 agosto 2017 da AO 1 è respinta.

II. Per quanto concerne il

contributo di mantenimento cautelare in favore di AP 1, l'appello del 15

dicembre 2017 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

III. Le spese processuali di

tale appello, di fr. 800.– complessivi, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

IV. La richiesta di gratuito patrocinio

presentata da AP 1 per tale appello è respinta.

V. L'appello dell'11 gennaio

2018 è respinto e i dispositivi n. 5, 6, 10, 12 (con rettifica d'ufficio del

contributo alimentare per A__________ in fr. 1219.– anziché fr. 1210.– mensili),

14, 16 e 17 della sentenza impugnata sono confermati.

VI. Le spese processuali di tale

appello, di fr. 5000.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante.

VII. La richiesta di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 per tale appello è respinta.

VIII. Notificazione:

avv. dott. ;

avv. ;

(in estratto, dispositivo n.

I/1 lett. b).

Comunicazione

a:

– (con lettera

separata);

– (in estratto, consid.

20);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).