11.2017.118
Esecuzione di decisioni: multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento
11 dicembre 2018Italiano15 min
Source ti.ch
CO 1
Incarti n.
11.2017.118
11.2017.119
Lugano,
11 dicembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.688 (esecuzione
di decisioni: multa disciplinare) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 9 agosto 2017 da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1
(patrocinati dall'avv. PA 2 ),
giudicando
sul reclamo del 22 dicembre 2017 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 13 dicembre 2017 (inc. 11.2017.118), come pure
sul
reclamo del 27 dicembre 2017 presentato da CO 1 e CO 2 contro la medesima sentenza
(inc. 11.2017.119);
Ritenuto
in fatto: A. AP 2 e AP 1 sono
comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 1178 RFD di __________
(926 m²). Il fondo, edificato, comprende un'ampia
corte interna (subalterno h), gravata di una servitù di passo con
ogni veicolo in favore – fra l'altro – delle
contigue particelle n. 1176 (77 m²) e n. 1177 (106 m²),
appartenenti ad AO 1, come pure della più discosta particella n. 1181 (3525 m²),
comproprietà di RE 1 in ragione di un mezzo.
B. Un'azione promossa il
24 giugno 2003 da AP 1 e AP 2 contro CO 1 per ottenere la soppressione o,
subordinatamente, la limitazione della servitù di passo veicolare a una corsia
di scorrimento larga 3 m attraverso la corte interna è stata respinta dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza del 25 ottobre
2010 (inc. OA.2003.79). Tale sentenza è stata confermata da questa Camera, su
appello degli attori, il 18 settembre 2013 (inc. 11.2010.124). Un ricorso
in materia civile presentato da CO 1 e CO 2 al Tribunale federale è stato respinto
il 17 settembre 2014 in quanto ammissibile con sentenza 5A_797/2013 del 23
ottobre 2013.
C. In accoglimento di
un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti introdotta il 25 marzo
2015 da CO 1, il medesimo Pretore ha deciso il 12 giugno 2015 quanto segue:
È fatto ordine
a CO 1 e CO 2 di liberare entro un termine di 15 giorni l'intera
superficie del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da tutti
gli oggetti di qualsiasi natura ivi depositati e di astenersi da qualsiasi atto
od omissione che possa pregiudicare il perfetto esercizio dei diritti di passo
con ogni veicolo gravanti la particella di cui al mappale n. 1178 RFD di __________.
L'ordine
è stato impartito sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare
di fr. 100.– per ogni giorno di inadempimento. Tale sentenza non è stata
impugnata ed è passata in giudicato (inc. SO.2015.266).
D. Il 19 agosto 2015 RE
1 si è rivolto nuovamente al Pretore, lamentando il mancato rispetto dell'ingiunzione
da parte di CO 1 e CO 2, ai quali ha chiesto di infliggere la multa disciplinare
comminata nella sentenza del 12 giugno 2015. Statuendo il 9 settembre 2015, il
Pretore ha condannato CO 1 e CO 2 al pagamento in solido di una multa
disciplinare di fr. 3900.– (inc. SO.2015.647). Un reclamo interposto dai convenuti
contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 17
marzo 2017 (inc. 11.2015.75).
E. Il 9 agosto 2017 CO 1
ha ulteriormente adito il Pretore, censurando una volta ancora l'inosservanza dell'ordine
e chiedendo di irrogare a AP 1 e AP 2 un'altra multa disciplinare. All'udienza
del 5 ottobre 2017, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno proposto
di respingere l'istanza. L'istante ha replicato e i convenuti hanno duplicato,
ognuno mantenendo le proprie posizioni. Il Pretore ha sospeso la procedura per
30 giorni, invitando le parti a trovare un accordo amichevole. Le
trattative sono rimaste senza esito, di modo che con decisione del 13 dicembre
2017 egli ha accolto l'istanza e ha irrogato a AP 1 e AP 2 solidalmente una
multa disciplinare di
fr. 5800.–. Non sono state riscosse spese. L'istante si è visto riconoscere un'indennità
di fr. 500.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre
2017 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di aumentare
la multa disciplinare nei confronti di CO 1 e CO 2 a fr. 75 700.– o, subordinatamente, perché la decisione
impugnata sia annullata e gli atti ritornati al Pretore affinché determini l'entità
della multa in base al lasso di tempo intercorso tra l'8 settembre 2015 (giorno
successivo all'ultima sanzione) e il 5 ottobre 2017 (data del contraddittorio). Nelle loro osservazioni del 18 gennaio
2018 CO 1 e CO 2 propongono di respingere il reclamo. RE 1 ha replicato di propria
iniziativa il 29 gennaio 2018, ribadendo le sue domande. I convenuti
hanno duplicato il 9 febbraio 2018, postulando una volta di più la reiezione
del reclamo.
G. Il 27 dicembre 2017 hanno
presentato reclamo a questa Camera anche CO 1 e CO 2, instando per il
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e sollecitando l'annullamento della
sentenza pretorile. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta con
decreto del 4 gennaio 2018 dal presidente della Camera. Nelle sue osservazioni
del 29 gennaio 2018 CO 1 propone di respingere
il reclamo.
in diritto: 1. Entrambi i reclami sono diretti
contro la stessa decisione, sono fondati sul medesimo complesso di fatti e vertono
sull'applicazione di norme identiche. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica
(art. 125 lett. c CPC).
2. Nel Cantone Ticino
il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente
dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3
LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC).
Contro tali decisioni è dato unicamente
reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di
procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Il reclamo è trattato dalla Camera del Tribunale d'appello competente per la
materia oggetto di esecuzione (art. 48 lett. a n. 8 LOG). In concreto la
sentenza da eseguire verte sul mancato rispetto di una servitù prediale. Riguardo ai diritti reali, essi sono attribuzione
di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Relativamente infine alla
tempestività dei reclami, in concreto la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 15 dicembre 2017
e al patrocinatore dell'istante il 18 dicembre successivo (tracciamenti degli invii n. __________63 e
n. __________62, agli atti). Inoltrati il 22 e
il 27 dicembre 2017, ambedue i reclami sono pertanto tempestivi.
Fatti
I. Sul
reclamo di RE 1
3. Il reclamante sostiene che l'ordine impartito il 12
giugno 2015 dal Pretore a CO 1 e CO 2 di “liberare entro un termine di 15 giorni l'intera superficie
del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da tutti gli
oggetti di qualsiasi natura ivi depositati” non è mai stato debitamente rispettato.
Secondo RE 1, alla multa di fr. 3900.– inflitta a CO
1 e CO 2 con la sentenza del 9 settembre 2015 (fr. 100.–
giornalieri dal 31 luglio al 7 settembre 2015) il Pretore avrebbe dovuto aggiungere
perciò un'altra multa di fr. 75 700.–
calcolata in base ai 757 giorni che intercorrono fra l'8 settembre 2015 (giorno
successivo all'ultimo periodo di sanzione) e il 5 ottobre 2017 (data del
contraddittorio in Pretura). A torto invece, continua il reclamante, il primo
giudice ha calcolato l'ammontare della nuova
multa a decorrere unicamente dal 9 agosto 2017 (data dell'istanza),
per soli 58 giorni. Il che si giustifica ancor meno – egli soggiunge – ove si
consideri che i convenuti non hanno mai reso verosimile di avere completamente
sgomberato la corte, ipotesi smentita finanche da un sopralluogo a futura
memoria chiesto da loro medesimi ed esperito dal Pretore il 10 luglio 2017
(doc. D).
4. Nella sentenza
impugnata il Pretore non spiega per quale ragione abbia determinato l'entità
della multa disciplinare a valere soltanto dal 9 agosto 2017 (fr. 100.–
giornalieri per 58 giorni). Dà semplicemente per acquisito che la sanzione si
commisuri dalla data dell'istanza presentata da RE 1 (decisione impugnata, pag.
2 in fondo). In realtà ciò non è sostenibile, poiché se così fosse un istante
potrebbe chiedere unicamente di sanzionare infrazioni non ancora avvenute. Inoltre
chi si rivolge al giudice dell'esecuzione perché irroghi una multa disciplinare
comminata da una decisione in caso di inosservanza di determinati obblighi (art.
343 cpv. 1 lett. c CPC) non tutela i propri interessi pecuniari, giacché l'incasso
della multa profitta unicamente allo Stato. Il giudice dell'esecuzione non è vincolato
di conseguenza alle richieste dell'istante. Ne tiene conto alla stregua di
proposte, ma per finire decide secondo il suo proprio apprezzamento (Zinsli in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª
edizione, n. 4 ad art. 343). Se mai l'istante potrà poi criticare con
reclamo un eventuale abuso o eccesso di tale apprezzamento. Sta di fatto che in
concreto RE 1 nemmeno proponeva di sanzionare i convenuti unicamente a
decorrere dall'introduzione dell'istanza. Limitandosi a determinare automaticamente
la multa dal 9 agosto 2017, il Pretore ha applicato quindi un criterio non
pertinente.
5. Ciò posto, la
questione è di sapere se, almeno nel risultato, l'ammontare della multa inflitta
rientri nel quadro di un legittimo esercizio del potere di apprezzamento. Ora, che
una multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento sia da commisurare alla
durata dell'infrazione è manifesto. Il problema è sapere, nel caso specifico, quale
sia il periodo determinante. RECL afferma che i convenuti non hanno mai sgomberato
del tutto la corte, nemmeno dopo essersi
visti infliggere la prima multa di fr. 3900.–, di modo che
l'attuale sanzione deve decorrere dall'8 settembre 2015, giorno successivo al periodo
sulla base del quale è stata calcolata la prima multa. CO 1 e CO 2 eccepiscono che dopo la prima multa essi hanno assolto
l'obbligo. Se non che, dimostrare il corretto adempimento incombeva loro (sentenza
del Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 con rinvii).
E in concreto l'unico elemento di prova agli atti è il verbale del sopralluogo
tenuto dal Pretore il 10 luglio 2017 (doc. D), dal quale risulta che la corte
non era stata completamente liberata. Per quanto riguarda la durata dell'infrazione,
il periodo di inadempimento risulta estendersi così – come fa valere il
reclamante – dall'8 settembre 2015 al 5 ottobre 2017.
6. Rimane da esaminare se
nel suo insieme la multa disciplinare di fr. 100.– giornalieri calcolata sul
periodo di 757 giorni rispetti il principio della proporzionalità. L'applicazione
di una multa disciplinare non deve esaurirsi per vero in un calcolo puramente
aritmetico. Nel complesso l'entità della sanzione deve attenersi a un
ragionevole rapporto con gli interessi fatti valere da chi lamenta l'inosservanza
dell'obbligo (Staehelin in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione,
n. 11 ad art. 343; Zinsli, op.
cit., n. 4 ad art. 343 CPC con rimandi). Nella fattispecie risulta – come detto
– che dopo l'inflizione della prima multa CO 1 e CO 2 hanno rimosso parte di
quanto ingombrava la corte, salvo lasciare accostati alle facciate degli
stabili che delimitano lo spiazzo un aratro, un carretto, taluni vasi, una
statua, un vecchio utensile per il trasporto di merci, legna da ardere, sacchi
di calcestruzzo, materiale edile, vecchie travi e pali, tollerando altresì il
parcheggio di automobili e motocicli (doc. D, pag. 2). Del parziale sgombero si
deve nondimeno tenere conto nel segno della proporzionalità (DTF 142 III 598 consid.
6.2), anche perché ciò ha mitigato l'intralcio all'esercizio del passo
veicolare.
7. Dovendosi
commisurare l'entità della sanzione alla luce delle circostanze specifiche, si
deve dunque considerare che dopo la prima multa di fr. 3900.– CO 1 e CO 2 hanno dato un certo seguito all'ingiunzione del
Pretore, persuasi che ciò bastasse. Tale convincimento non può più trovare
giustificazione, tuttavia, dopo ch'essi hanno ricevuto la sentenza 17
marzo 2017 con cui questa Camera ha respinto il loro reclamo diretto contro la
multa. In quella sentenza infatti la Camera ha chiaramente e diffusamente confermato
l'opinione del Pretore, spiegando che dalla corte andavano tolti tutti gli
oggetti di qualsiasi natura ivi depositati, nessuno escluso, compresi i veicoli
posteggiati (consid. 7 a 10). Lasciare cose mobili accostate alle pareti degli
stabili perimetrali e consentire lo stazionamento di veicoli nella corte denotava
solo, dopo il 22 marzo 2017 (notificazione della sentenza), pervicacia e
ostinazione. Da quel momento si giustifica così di applicare ai convenuti la
multa disciplinare di fr. 100.– giornalieri, che va calcolata sull'arco di
197 giorni (onde una sanzione di fr. 19 700.–).
Limitandosi a sanzionare l'inosservanza dell'obbligo per 58 giorni, il Pretore
è caduto quindi in un eccesso del potere di apprezzamento. In parziale
accoglimento dell'appello, la sua decisione va riformata di conseguenza.
Considerandi
II. Sul
reclamo di CO 1 e CO 2
8.
I reclamanti fanno valere che gli oggetti notati ai margini
della corte durante il noto sopralluogo del 10 luglio 2017 non intralciano per
nulla il passo veicolare, che sulle sue particelle n. 1175 e 1177 RE 1
impedisce deliberatamente l'accesso finanche agli aventi diritto, che l'ordine
di sgombero contenuto nella sentenza pretorile del 12 giugno 2015 era
eccessivamente generico e frutto di una richiesta abusiva, che essi l'hanno
eseguito debitamente e che non offende la servitù lo stazionamento di veicoli
su un subalterno di ben 294 m², il quale lascia ampio spazio per il transito.
Essi soggiungono poi che “l'attribuzione di ripetibili a beneficio del signor RE
1.
è comunque contestata”, versando costui “in stato di grave abuso”. In simili
condizioni essi postulano “l'annullamento della decisione di prima istanza” (recte:
la reiezione dell'istanza di RE 1).
9.
Le
allegazioni che precedono non meritano ascolto. Intanto perché la portata
dell'ordine di sgombero impartito dal Pretore il 12 giugno 2015 ha già
formato oggetto di esame circostanziato nella sentenza emessa da questa Camera
il 17 marzo 2017, passata in giudicato (consid. 7 a 10). Invano i reclamanti
tentano perciò di ridiscutere l'argomento, rimproverando ad RE 1 di lamentarsi per
un “marginale e ininfluente deposito di materiale”. Quanto al contegno dell'istante
sulle sue particelle n. 1175 e 1177, esso non è di alcun rilievo ai fini del
presente giudizio, che verte sul comportamento dei convenuti. E comunque si atteggi
RE 1 sui propri fondi, ciò non giustifica ritorsioni da parte dei reclamanti
sul fondo serviente, come questa Camera ha rilevato nella ripetuta sentenza
(consid. 11). Non ravvisandosi infine abuso dell'istante nell'esercizio della
servitù, cade nel vuoto anche la contestazione dei reclamanti – per altro meramente
generica – in materia di ripetibili. Ne segue che, ai limiti del pretesto, il
reclamo è destinato all'insuccesso.
III. Sulle
spese processuali e le ripetibili
10.
Le
spese del reclamo presentato da RE 1 seguono la vicendevole soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta sul principio, ossia sul periodo
di infrazione in base al quale va determinata la multa disciplinare, ma sull'entità
della sanzione esce vittorioso solo in parte. Alla luce di ciò si giustifica
pertanto di suddividere equitativamente gli oneri processuali a metà fra le
parti e di compensare le ripetibili. Le spese del reclamo presentato da CO 1 e CO
2, soccombenti, vanno solidalmente a carico dei medesimi (art. 106 cpv. 1
e 3 CPC), con obbligo di rifondere ad RE 1, che ha inoltrato osservazioni
tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale
giudizio non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle
spese e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
11.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della multa litigiosa davanti al
Pretore raggiungeva agevolmente la soglia di fr. 30 000.–
nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc.
11.2017.118 e 11.2017.119 sono congiunte.
2. Il reclamo presentato da RE
1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza
impugnata è riformato come segue:
CO
1 e CO 2 sono condannati in solido al pagamento
di una multa disciplinare di fr. 19 700.– complessivi.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
3. Le spese di tale reclamo, di
complessivi fr. 1000.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per metà a
carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico di CO 1 e CO 2,
compensate le ripetibili.
4. Il reclamo presentato da CO
1 e CO 2 è respinto.
5. Le spese di tale reclamo, di
complessivi fr. 500.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido, che
rifonderanno ad RE 1 fr. 1000.– per ripetibili.
6. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).