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Decisione

11.2017.118

Esecuzione di decisioni: multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento

11 dicembre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

reclamo di RE 1

3. Il reclamante sostiene che l'ordine impartito il 12

giugno 2015 dal Pretore a CO 1 e CO 2 di “liberare entro un termine di 15 gior­ni l'intera superficie

del subalterno h, mappale n. 1178 RFD di __________, da tutti gli

oggetti di qualsiasi natura ivi depositati” non è mai stato debitamente rispettato.

Secondo RE 1, alla multa di fr. 3900.– inflitta a CO

1 e CO 2 con la sentenza del 9 settembre 2015 (fr. 100.–

giornalieri dal 31 luglio al 7 settembre 2015) il Pretore avrebbe dovuto aggiungere

perciò un'altra multa di fr. 75 700.–

calcolata in base ai 757 giorni che intercorrono fra l'8 settembre 2015 (giorno

successivo all'ultimo periodo di sanzione) e il 5 ottobre 2017 (data del

contraddittorio in Pretura). A torto invece, continua il reclamante, il primo

giudice ha calcolato l'ammontare della nuova

multa a decorrere unicamente dal 9 ago­sto 2017 (data del­l'istanza),

per soli 58 gior­ni. Il che si giustifica ancor meno – egli soggiunge – ove si

consideri che i convenuti non hanno mai reso verosimile di avere completamente

sgomberato la corte, ipotesi smentita finanche da un sopralluogo a futura

memoria chiesto da loro medesimi ed esperito dal Pretore il 10 luglio 2017

(doc. D).

4. Nella sentenza

impugnata il Pretore non spiega per quale ragione abbia determinato l'entità

della multa disciplinare a valere soltanto dal 9 agosto 2017 (fr. 100.–

giornalieri per 58 giorni). Dà semplicemente per acquisito che la sanzione si

commisuri dalla data del­l'istanza presentata da RE 1 (decisione impugnata, pag.

2 in fondo). In realtà ciò non è sostenibile, poiché se così fosse un istante

potrebbe chiedere unicamente di sanzionare infrazioni non ancora avvenute. Inoltre

chi si rivolge al giudice del­l'esecuzione perché irroghi una multa disciplinare

comminata da una decisione in caso di inosservanza di determinati obblighi (art.

343 cpv. 1 lett. c CPC) non tutela i propri interessi pecuniari, giacché l'incas­so

della multa profitta unicamente allo Stato. Il giudice dell'esecuzione non è vincolato

di conseguenza alle richieste dell'istante. Ne tiene conto alla stregua di

proposte, ma per finire decide secon­do il suo proprio apprezzamento (Zinsli in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª

edizione, n. 4 ad art. 343). Se mai l'istante potrà poi criticare con

reclamo un eventuale abuso o eccesso di tale apprezzamento. Sta di fatto che in

con­creto RE 1 nemmeno proponeva di sanzionare i convenuti unicamente a

decorrere dall'introduzione del­l'istanza. Limitandosi a determinare automaticamente

la multa dal 9 ago­sto 2017, il Pretore ha applicato quindi un criterio non

pertinente.

5. Ciò posto, la

questione è di sapere se, almeno nel risultato, l'am­montare della multa inflitta

rientri nel quadro di un legittimo esercizio del potere di apprezzamento. Ora, che

una multa disciplinare per ogni giorno d'inadempimento sia da commisurare alla

durata dell'infrazione è manifesto. Il problema è sapere, nel caso specifico, quale

sia il periodo determinante. RECL afferma che i convenuti non hanno mai sgomberato

del tutto la corte, nemmeno dopo essersi

visti infliggere la prima multa di fr. 3900.–, di modo che

l'attuale sanzione deve decorrere dal­l'8 settembre 2015, giorno successivo al periodo

sulla base del quale è stata calcolata la prima multa. CO 1 e CO 2 eccepiscono che dopo la prima multa essi hanno assolto

l'obbligo. Se non che, dimostrare il corretto adempimento incombeva loro (sentenza

del Tribunale federale 5D_124/2015 del 18 maggio 2016 consid. 2.3.3 con rinvii).

E in concreto l'unico elemento di prova agli atti è il verbale del sopralluogo

tenuto dal Pretore il 10 luglio 2017 (doc. D), dal quale risulta che la corte

non era stata completamente liberata. Per quanto riguarda la durata dell'infrazione,

il periodo di inadempimento risulta estendersi così – come fa valere il

reclamante – dall'8 settembre 2015 al 5 ottobre 2017.

6. Rimane da esaminare se

nel suo insieme la multa disciplinare di fr. 100.– giornalieri calcolata sul

periodo di 757 giorni rispetti il principio della proporzionalità. L'applicazione

di una multa disciplinare non deve esaurirsi per vero in un calcolo puramente

aritmetico. Nel complesso l'entità della sanzione deve attenersi a un

ragionevole rapporto con gli interessi fatti valere da chi lamenta l'inosservanza

del­l'obbligo (Staehelin in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione,

n. 11 ad art. 343; Zinsli, op.

cit., n. 4 ad art. 343 CPC con rimandi). Nella fattispecie risulta – come detto

– che dopo l'inflizione della prima multa CO 1 e CO 2 hanno rimosso parte di

quanto ingombrava la corte, salvo lasciare accostati alle facciate degli

stabili che delimitano lo spiazzo un aratro, un carretto, taluni vasi, una

statua, un vecchio utensile per il trasporto di merci, legna da ardere, sacchi

di calcestruzzo, materiale edile, vecchie travi e pali, tollerando altresì il

parcheggio di automobili e motocicli (doc. D, pag. 2). Del parziale sgombero si

deve nondimeno tenere conto nel segno della proporzionalità (DTF 142 III 598 consid.

6.2), anche perché ciò ha mitigato l'intralcio all'esercizio del passo

veicolare.

7. Dovendosi

commisurare l'entità della sanzione alla luce delle circostanze specifiche, si

deve dunque considerare che dopo la prima multa di fr. 3900.– CO 1 e CO 2 hanno dato un certo seguito all'ingiunzione del

Pretore, persuasi che ciò bastas­se. Tale convincimento non può più trovare

giustificazione, tuttavia, dopo ch'essi hanno ricevuto la sentenza 17

marzo 2017 con cui questa Camera ha respinto il loro reclamo diretto contro la

multa. In quella sentenza infatti la Camera ha chiaramente e diffusamente confermato

l'opinione del Pretore, spiegando che dalla corte andavano tolti tutti gli

oggetti di qualsiasi natura ivi depositati, nessuno escluso, compresi i veicoli

posteggiati (consid. 7 a 10). Lasciare cose mobili accostate alle pareti degli

stabili perimetrali e consentire lo stazionamento di veicoli nella corte denotava

solo, dopo il 22 marzo 2017 (notificazione della sentenza), pervicacia e

ostinazione. Da quel mo­mento si giustifica così di applicare ai convenuti la

multa disciplinare di fr. 100.– giornalieri, che va calcolata sull'arco di

197 giorni (onde una sanzione di fr. 19 700.–).

Limitandosi a sanzionare l'inosservanza dell'obbligo per 58 giorni, il Pretore

è caduto quindi in un eccesso del potere di apprezzamento. In parziale

accoglimento dell'appello, la sua decisione va riformata di conseguenza.

Considerandi

II. Sul

reclamo di CO 1 e CO 2

8.

I reclamanti fanno valere che gli oggetti notati ai margini

della corte durante il noto sopralluogo del 10 luglio 2017 non intralciano per

nulla il passo veicolare, che sulle sue particelle n. 1175 e 1177 RE 1

impedisce deliberatamente l'accesso finanche agli aventi diritto, che l'ordine

di sgombero contenuto nella sentenza pretorile del 12 giugno 2015 era

eccessivamente generico e frutto di una richiesta abusiva, che essi l'hanno

eseguito debitamente e che non offende la servitù lo stazionamento di veicoli

su un subalterno di ben 294 m², il quale lascia ampio spazio per il transito.

Essi soggiungono poi che “l'attribuzione di ripetibili a beneficio del signor RE

1.

è comunque contestata”, versando costui “in stato di grave abuso”. In simili

condizioni essi postulano “l'annullamento della decisione di prima istanza” (recte:

la reiezione dell'istanza di RE 1).

9.

Le

allegazioni che precedono non meritano ascolto. Intanto perché la portata

dell'ordine di sgombero impartito dal Pretore il 12 giugno 2015 ha già

formato oggetto di esame circostanziato nella sentenza emessa da questa Camera

il 17 marzo 2017, passata in giudicato (consid. 7 a 10). Invano i reclamanti

tentano perciò di ridiscutere l'argomento, rimproverando ad RE 1 di lamentarsi per

un “marginale e ininfluente deposito di materiale”. Quanto al contegno dell'istante

sulle sue particelle n. 1175 e 1177, esso non è di alcun rilievo ai fini del

presente giudizio, che verte sul comportamento dei convenuti. E comunque si atteggi

RE 1 sui propri fondi, ciò non giustifica ritorsioni da parte dei reclamanti

sul fondo serviente, come questa Camera ha rilevato nella ripetuta sentenza

(consid. 11). Non ravvisandosi infine abu­so dell'istante nell'esercizio della

servitù, cade nel vuoto anche la contestazione dei reclamanti – per altro meramente

generica – in materia di ripetibili. Ne segue che, ai limiti del pretesto, il

reclamo è destinato all'insuccesso.

III. Sulle

spese processuali e le ripetibili

10.

Le

spese del reclamo presentato da RE 1 seguono la vicendevole soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene causa vinta sul principio, ossia sul periodo

di infrazione in base al quale va determinata la multa disciplinare, ma sul­l'entità

della sanzione esce vittorioso solo in parte. Alla luce di ciò si giu­stifica

pertanto di suddividere equitativamente gli oneri processuali a metà fra le

parti e di compensare le ripetibili. Le spese del reclamo presentato da CO 1 e CO

2, soccombenti, vanno solidal­mente a carico dei medesimi (art. 106 cpv. 1

e 3 CPC), con obbligo di rifondere ad RE 1, che ha inoltrato osservazioni

tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'attuale

giudizio non influisce apprezzabilmente invece sul dispositivo inerente alle

spese e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

11.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore della multa litigiosa davanti al

Pretore raggiungeva agevolmente la soglia di fr. 30 000.–

nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc.

11.2017.118 e 11.2017.119 sono congiunte.

2. Il reclamo presentato da RE

1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 della sentenza

impugnata è riformato come segue:

CO

1 e CO 2 sono condannati in solido al pagamento

di una multa disciplinare di fr. 19 700.– complessivi.

Per

il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

3. Le spese di tale reclamo, di

complessivi fr. 1000.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per metà a

carico di quest'ultimo e per l'altra metà solidalmente a carico di CO 1 e CO 2,

compensate le ripetibili.

4. Il reclamo presentato da CO

1 e CO 2 è respinto.

5. Le spese di tale reclamo, di

complessivi fr. 500.–, sono poste a carico dei reclamanti in solido, che

rifonderanno ad RE 1 fr. 1000.– per ripetibili.

6. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).