11.2017.12
Azione di rivendicazione: tutela giurisdizionale nei casi manifesti
20 febbraio 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.12
Lugano
20 febbraio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2016.4550 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
rivendicazione di proprietà) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 28 settembre 2016 dalla
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando
sull'appello (“ricorso”) del 18 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 29 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. La
AO 1 si è aggiudicata il 25 maggio 2016 ai pubblici
incanti le proprietà per piani n. 9061 (appartamento n. 17, pari a 33/1000 della particella n. 273
RFD di __________) e n. 9062 (appartamento n. 18, pari anch'esso a 33/1000 della particella n. 273
RFD), come pure la quota “Y” (4/100) della proprietà per
piani n. 15 849 (autorimessa e
deposito, pari a 40/1000 della medesima particella n. 273 RFD). Tali beni
appartenevano in precedenza a AP 1. L'iscrizione del trapasso di proprietà nel
registro fondiario è avvenuta il 9 giugno 2016. Il 5 settembre 2016 la AO 1 ha chiesto
a AP 1 di consegnare gli immobili entro il 19 settembre successivo,
precisando che per l'ulteriore occupazione di quegli spazi sarebbe occorso un
contratto di locazione e “un pagamento regolare del canone”. AP 1 non ha liberato
Fatti
i vani.
B. Il
28 settembre 2016 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché AP
1 fosse condannato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnarle i due
appartamenti e i posteggi assegnati alla quota “Y” della proprietà per piani n.
15 849, con l'avvertenza che la trasgressione
dell'ordine avrebbe costituito un valido titolo per esigere il risarcimento dei
danni da liquidare in separata sede. L'istante ha chiesto inoltre che la
Polizia cantonale o comunale fosse tenuta a prestare man forte nell'esecuzione
della decisione a semplice richiesta e che il convenuto fosse diffidato a
ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza, in difetto di che la forza
pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo indicato dall'istante a
spese da essa medesima anticipate, ma poste a carico del convenuto. Il Pretore
ha fissato a AP 1 un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte
all'istanza.
C. AP
1 ha chiesto il 19 ottobre 2016, per fax, una proroga del termine impartitogli
dal Pretore, affermando di avere avviato trattative per risolvere la questione
e di doversi assentare fino al 14 novembre 2016 “per motivi clinici”. Il
Pretore ha prorogato il termine fino al 18 novembre 2016. Il 27 ottobre 2016 la
AO 1 ha scritto al Pretore, informandolo di un incontro tenutosi il 7 ottobre
2016 con il convenuto e sulle condizioni da essa poste per una composizione
amichevole della lite. Il 30 novembre 2016 essa ha poi sollecitato la continuazione
della procedura. Il 2 dicembre 2016 il convenuto ha postulato, ancora per fax, un'altra
“generosa proroga dei termini già fissati” per presentare osservazioni all'istanza,
facendo valere di essere in attesa del versamento di fondi da parte dell'Ufficio
di esecuzione. Con ordinanza del 2 dicembre 2016 il Pretore ha respinto la
seconda proroga e ha fissato al convenuto un ultimo termine di dieci giorni per
esprimersi sull'istanza, scaduto il quale avrebbe deciso in base agli atti. Il
convenuto ha inoltrato il 12 dicembre 2016 – sempre per fax – un'ulteriore
richiesta di proroga, sostenendo di essere in attesa di ricevere fr. 80 000.– grazie ai quali avrebbe potuto negoziare un
accordo con il legale dell'istante. Questi ha reagito il 22 dicembre 2016,
obiettando che le discussioni non prevedevano alcuna dilazione dei termini né
una sospensione della causa.
D. Statuendo
il 29 dicembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di mettere a libera disposizione
dell'istante i due appartamenti con i posteggi interni entro venerdì 27
gennaio 2017. Egli ha ingiunto altresì alla Polizia cantonale e comunale di
prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta
dell'istante, avvertendo il convenuto che la trasgressione dell'ordine avrebbe
costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento dei danni da liquidare
in separata sede e che qualora egli non avesse ritirato mobili e oggetti di sua
pertinenza la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni in un luogo
indicato dall'istante a spese da essa medesima anticipate, ma poste a carico
del convenuto. Le spese processuali di fr. 400.– sono state addebitate al convenuto,
senza assegnazione all'istante di ripetibili né di indennità d'inconvenienza.
E. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (“ricorso”) del 18 gennaio
2017 in cui postula “la temporanea
sospensione della decisione”, chiedendo che gli siano concessi tre mesi per liberare
l'appartamento “lato nord” e sei mesi per liberare l'appartamento “lato
sud”. La AO 1 non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni prese a tutela giurisdizionale
nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di
procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).
Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è
ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto l'istante
non ha precisato il valore litigioso né il Pretore lo ha accertato,
contrariamente a quanto prevede l'art. 91 cpv. 2 CPC. Ove si consideri in ogni
modo che l'istanza mira alla consegna di due appartamenti con posti auto, oggetti
che la AO 1 si è aggiudicata all'asta per fr. 772
000.
– complessivi (doc. B) e che il convenuto occupa senza titolo e
senza versare alcun corrispettivo dal 9 giugno 2016 (doc. C), si può senz'altro
presumere che il valore litigioso raggiunga fr. 10
000.
–. Sotto questo profilo il “ricorso” di AP 1 può quindi essere
trattato come appello.
2.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata
è stata ritirata da AP 1, che aveva attivato un ordine di trattenuta postale fino
a sabato 14 gennaio 2017, lunedì 16 gennaio 2017 (www.post.ch, tracciamento
degli invii n. __________ e doc. 13 di appello). Ora, un atto giudiziario
intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato
al destinatario che ha un procedimento in corso o che deve attendersi la
notifica dell'atto, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali
l'atto è conservato in giacenza all'ufficio postale (RtiD I-2015 pag. 966
consid. 3a). Nella fattispecie il termine di giacenza è scaduto mercoledì 11
gennaio 2017 e il termine d'impugnazione di dieci giorni, cominciato a decorrere
il giorno dopo, sarebbe scaduto sabato 21 gennaio, salvo protrarsi al
lunedì 23 gennaio successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Consegnato alla posta
il 20 gennaio 2017, l'appello in esame è quindi tempestivo.
3.
L'appellante unisce al suo
memoriale vari allegati (doc. 1 a 13 di appello). I doc. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12
e 13 però sono già agli atti, di modo che la loro produzione è superflua. La
richiesta di proroga del 18 novembre 2016 (doc. 7 di appello) e la decisione
dell'Ufficio di esecuzione di Lugano, del 30 novembre 2016 (doc. 9 di appello),
invece, non sono stati ammessi come prove dal Pretore, mentre gli altri documenti,
ossia lo stato di riparto e il conto tasse e spese 21 settembre 2016 della
realizzazione dei noti immobili, come pure il complemento allo stato di riparto
del 19 ottobre 2016 e il ricorso 21 novembre 2016 contro tale decisione (doc.
1, 5 e 8 di appello) sono nuovi. V'è da domandarsi se tali atti siano
ricevibili, considerato che potevano già essere sottoposti al primo giudice al
momento in cui questi ha assegnato al convenuto il 2 dicembre 2016 un
ultimo termine di dieci giorni per presentare osservazioni (art. 317 cpv. 1 CPC).
Sia come sia, simili mezzi istruttori non appaiono di rilievo ai fini del
giudizio. Il quesito può dunque rimanere irrisolto.
4.
Secondo l'art. 257 cpv. 1
CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti
sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Secondo giurisprudenza un fatto è immediatamente
comprovabile quando può essere accertato senza ritardi e senza dispendio
particolare. Non basta quindi rendere verosimile la pretesa. L'istante deve
recare anche una prova immediata e completa dei fatti su cui fonda le sue
richieste. D'altro lato il convenuto deve, per contrastare gli estremi di un
caso manifesto, sollevare obiezioni o eccezioni che, senza necessariamente essere
rese verosimili, appaiano concludenti e non possano essere subito confutate.
Inoltre una situazione giuridica è chiara soltanto se, sulla base di dottrina o
giurisprudenza invalse, il diritto invocato risulti applicarsi nel caso
specifico e dispieghi i suoi effetti in modo evidente. Ciò non si verifica –
almeno di regola – se l'applicazione della norma implica una decisione fondata
sull'apprezzamento o sull'equità (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c con rinvii; DTF
141.
III 25 consid. 3.2 con rinvii).
5.
L'azione di rivendicazione
che l'istante ha promosso nella fattispecie consente al proprietario di esigere
la consegna di una cosa contro chiunque la ritenga senza diritto e di respingere
qualsiasi indebita ingerenza (art. 641 cpv. 2 CC). All'attore incombe dimostrare
il suo diritto di proprietà (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rimandi). Dandosi rivendicazione di un immobile,
il titolare iscritto nel registro fondiario si presume proprietario. Da parte
sua il convenuto può opporsi all'azione di rivendicazione dimostrando un suo
diritto prevalente sull'immobile, sia esso di natura reale o obbligatoria (I
CCA, sentenza inc. 11.2014.49 del 16 giugno 2015, consid. 4 con riferimenti).
6.
Nella sentenza impugnata il
Pretore ha accertato che la AO 1 è divenuta titolare delle proprietà per piani n. 9061
e 9062, come pure della quota “Y” della proprietà per piani n. 15 849, acquistate ai pubblici incanti il 25
maggio 2016, e che essa ha sollecitato invano AP 1 a consegnare tali beni entro
il 19 settembre 2016. Egli ha rilevato altresì che l'interessato non contestava
di dover liberare gli immobili, ma si limitava a prospettare la possibilità di
trovare una soluzione amichevole con l'istante. Ne ha desunto così che il caso
meritava tutela giurisdizionale in procedura sommaria e che all'istante andava
riconosciuto il diritto di entrare in possesso degli immobili occupati dal
convenuto senza valido titolo. Precisato infine che non v'era spazio per
un'ulteriore proroga dopo l'assegnazione il 2 dicembre 2016 del termine
suppletorio per presentare osservazioni, il Pretore ha fissato al convenuto un'ultima
scadenza il 27 gennaio 2017 entro cui consegnare le proprietà all'istante.
7.
L'appellante chiede di
dilazionare l'esecutività della sentenza impugnata, sostenendo di essersi
accordato con i rappresentanti dell'istante al citato incontro del 7 ottobre
2016.
nel senso di attendere l'accredito di fr. 80
000.
– da parte dell'Ufficio esecuzione per formalizzare la sua
permanenza come conduttore nell'appartamento “lato sud”. Lamenta le difficoltà
finanziarie che gli hanno impedito di affidare a un legale la salvaguardia dei propri
interessi e si duole di problemi fisici che lo hanno costretto ad assentarsi nel
corso del 2016, assicurando di avere comunicato il 10 dicembre 2016 all'Ufficio
esecuzione le coordinate bancarie per il versamento del citato importo. Egli
deplora inoltre che la decisione impugnata riduca “al minimo qualsiasi
possibilità di dialogo” con l'istante e sostiene che nelle sue attuali
condizioni gli è impossibile liberare i due appartamenti in dieci giorni.
Chiede pertanto che gli siano accordati tre mesi di tempo per sgomberare l'appartamento
“lato nord”, occupato dalla sua fallita società, e di sei mesi per quello “lato
sud”, in cui egli abita con la famiglia, in modo che gli sia possibile raggiungere
un accordo con l'istante o trovare una nuova sistemazione.
8.
Come rileva il Pretore,
nella fattispecie AP 1 non contesta di dover rimettere gli appartamenti alla AO
1.
Nemmeno in appello, del resto, il convenuto pretende di occupare con qualche
legittimità i due alloggi con i relativi parcheggi. Insta unicamente perché gli
sia accordato un termine più lungo entro cui consegnare le proprietà. Se non
che, davanti al Pretore egli non ha formulato alcuna richiesta in tal senso. Si
è limitato a postulare proroghe del termine per presentare osservazioni,
lasciando decorrere infruttuoso – per finire – il termine suppletorio di dieci
giorni assegnatogli il 2 dicembre 2016. Fondato su richieste nuove non sorrette
dai presupposti dell'art. 317 cpv. 2 CPC (che il convenuto neppure accenna), in
simili circostanze l'appello si dimostra già di primo acchito irricevibile.
9.
Si aggiunga, per
abbondanza, che la AO 1 non risulta essersi impegnata ad attendere il
versamento al convenuto dell'importo di fr. 80 000.– da parte dell'Ufficio di esecuzione,
come l'appellante asserisce. Con lettera al Pretore del 27 ottobre 2016 l'istante
ha riconosciuto unicamente che all'incontro del 7 ottobre 2016 sono state
chiarite le condizioni per trovare un'intesa e il 22 dicembre 2016 ha smentito
di avere aderito a una qualsiasi sospensione della causa. Non si disconoscono
le difficoltà finanziarie e i problemi di salute che affliggono il convenuto,
ma non si può trascurare nemmeno ch'egli occupa i due appartamenti senza titolo
e senza versare alcun corrispettivo ormai dal 9 giugno 2016. Per di più,
egli neppure pretende di avere intrapreso alcunché per liberare l'appartamento usato
dalla sua società fino al fallimento né per trovare un'altra sistemazione alla propria
famiglia, seppure già all'incontro del 7 ottobre 2016 l'istante gli avesse
prospettato “un considerevole aumento del canone mensile” rispetto a quanto egli
pagava prima di acquistare lo stesso immobile nel 2004 (appello, pag. 3 in
alto). Se ne conclude che, non fosse irricevibile, l'appello sarebbe destinato
in ogni modo all'insuccesso.
10.
Le spese dell'attuale giudizio
seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle
verosimili difficoltà economiche in cui versa il convenuto si tiene conto, in
ogni modo, riducendo per quanto possibile gli oneri processuali. Non si pone invece
problema di ripetibili, la AO 1 non essendo stata chiamata a formulare
osservazioni.
11.
Circa i
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimaneva litigioso unicamente il termine
fissato dal Pretore per la restituzione dei due immobili, che l'appellante
chiede di portare a tre mesi per un appartamento e a sei mesi per l'altro. Considerato
che il presumibile corrispettivo per l'occupazione di un appartamento di tre
locali e mezzo (la proprietà per piani n. 9061) o di quattro locali e mezzo (la
proprietà per piani n. 9062) con i relativi posti auto nella regione è verosimilmente
inferiore a fr. 3330.– mensili, il valore litigioso non appare raggiungere la soglia
di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese
processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).