11.2017.14
Nuova misurazione catastale: deposito pubblico degli atti
12 ottobre 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.14
Lugano
12 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OR.2014.92 (accertamento di proprietà: nuova misurazione
catastale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
ricorso del 25 aprile 2014 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 27 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore
aggiunto il 7 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 è proprietaria della particella n. 975 RFD di __________ (1156 m²), su cui sorge la sua casa d'abitazione.
Il fondo confina a est con la via __________ (particella n. 181) e a ovest con
la sovrastante particella n. 979 (1284 m²), appartenente a AO 1, anch'essa
edificata. I due terreni sono divisi a confine da un muro di sostegno.
B. Il 17 settembre 2012, allorché
vigeva ancora il registro fondiario provvisorio, AO 1 ha adito il Pretore del
Distretto di
Lugano, sezione 2, con un'istanza di conciliazione per ottenere che fosse ordinato
a AP 1 di rimuovere talune piante poste sul fondo di lei a una distanza dal
confine inferiore a quella minima, come pure di potare e mantenere all'altezza
di 1.25 m la siepe e gli arbusti a confine tra i due fondi (inc. CM.2012.575). AP
1 ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto, fra l'altro, che fosse
accertata la sua proprietà sul muro di sostegno e sulla rete metallica che lo
sormonta a confine tra le due particelle. All'udienza di conciliazione dell'8
novembre 2012 le parti hanno raggiunto un “accordo conciliativo parziale”, registrato
a verbale, nel quale AO 1 ha dato “atto che il muro a confine con la rete
metallica soprastante è di esclusiva proprietà della convenuta, trovandosi sul di lei fondo n. 975 RFP __________”.
C. Nel frattempo è iniziata,
nel 2011, la procedura per l'introduzione del
registro fondiario definitivo nel Comune di __________.
Dall'11 marzo all'11 aprile 2013 sono stati pubblicati presso la
cancelleria comunale i piani della nuova demarcazione dei fondi e della nuova
misurazione ufficiale. Dai nuovi accertamenti è emerso che il muro in questione
si trova sulla particella n. 979 di AO 1 (lettera 11 giugno 2013 dello studio d'ingegneria
e misurazioni L__________ & L__________ SA, __________ [doc. 5 nel fascicolo
“edizione doc. da Commissione misurazione”]).
D. Il 20 giugno 2013 AP 1 si è rivolta all'Ufficio
tecnico comunale, sostenendo di avere appreso casualmente due giorni prima del
deposito dei piani. Dolendosi del mancato invio di una copia di quell'avviso,
come pure dell'estratto per la tenuta del registro fondiario della particella,
essa ha chiesto che le fosse inviata tale documentazione e ha contestato ogni
modifica di confine tra il suo terreno e quello di AO 1. Ricevuti gli atti, essa
ha presentato il 10 luglio 2013 opposizione alla Commissione di misurazione,
contestando la linea di confine fra la sua particella n. 975 e la particella n.
979 di AO 1 risultante dagli atti depositati in cancelleria comunale. AO 1 ha
postulato il rigetto dell'opposizione. La Commissione di misurazione ha esperito
un sopralluogo e, statuendo il 26 marzo 2014, ha dichiarato l'opposizione irricevibile
perché tardiva.
E. Nel frattempo, in esito agli accertamenti
della nuova demarcazione dei fondi e della nuova misurazione ufficiale, AO 1
ha presentato il 10 ottobre 2013 una domanda di revisione al Pretore per
ottenere l'annullamento della transazione
dell'8 novembre 2012 e il conseguente accertamento che “il muro a confine e la
rete metallica soprastante sono di esclusiva proprietà della particella 979”. Con
decisione del 30 dicembre 2016 il Segretario assessore ha respinto l'istanza, argomentando
che il geometra revisore aveva riconosciuto il 14 agosto 2013 un errore di
terminazione e di assegnazione del muro nella fase di demarcazione precedente
la nuova misurazione catastale (inc. CM.2013.625). Un reclamo introdotto
da AO 1 contro tale decisione è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale
d'appello con sentenza del 26 maggio 2017 (inc. 13.2017.5), passata in
giudicato.
F. Intanto, con “ricorso”
(recte: azione) del 25 aprile 2014 AP 1 ha adito il medesimo Pretore per
ottenere l'annullamento della decisione presa dalla Commissione di misurazione
e l'accertamento che il muro a confine con la particella di AO 1 è di sua esclusiva
proprietà. Il convenuto ha proposto il 7 luglio 2014 di respingere il
“ricorso”, instando perché si accertasse anzitutto la tempestività dell'opposizione
presentata il 20 giugno 2013 da AP 1 contro la nuova misurazione catastale.
Il Pretore ha accolto la richiesta il 9 luglio 2014 e ha limitato il
procedimento di conseguenza. Da parte sua AP 1 ha ribadito il 26 agosto 2014 la
tempestività della propria opposizione.
G. All'udienza
del 13 novembre 2014, indetta per il dibattimento sull'eccezione, le parti si
sono confermate nelle rispettive posizioni e hanno notificato prove. L'istruttoria,
cominciata quello stesso giorno, si è chiusa il 3 dicembre 2015. Le parti hanno rinunciato alle arringhe
finali, limitandosi a conclusioni scritte del 15 e del 19 gennaio 2016 in cui
hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Statuendo il 7 dicembre
2016, il Pretore aggiunto ha accertato la tardività dell'opposizione presentata
alla Commissione di misurazione, ha respinto il “ricorso” e
ha posto le spese processuali di fr. 700.– a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 2000.–
per ripetibili.
H. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27
gennaio 2017 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere puramente e semplicemente il suo “ricorso” del 25 aprile 2014. Con osservazioni del 9 marzo
2017 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni
emanate dalle Commissioni di misurazione istituite dal Consiglio di Stato per
statuire su opposizione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al
tracciato dei confini delle proprietà
fondiarie sono impugnabili mediante “azione” al giudice civile ordinario
entro 30 giorni dalla notifica (art. 11 cpv. 3 della legge ticinese sulla
misurazione ufficiale [LMU: RL 216.300]). Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono poi appellabili
entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato il
valore litigioso in fr. 50 000.–
(sentenza impugnata, pag. 4), cifra che è stata indicata dall'attrice e
che non ha dato adito a contestazioni. Quanto alla tempestività dell'appello,
la decisione impugnata (finale: v. RtiD I-2016 pag. 717 consid. 2a) è
pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 15 dicembre 2016. Il termine di ricorso è
rimasto sospeso tuttavia dal
18 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e
sarebbe scaduto domenica 29 gennaio 2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in
virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 27 gennaio 2017, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello l'attrice
acclude copia della sentenza 30 dicembre 2016 con cui il Segretario assessore ha
respinto l'istanza di revisione presentata
da AO 1 contro la transazione
dell'8 novembre 2012 (doc.
B), una sua richiesta del 12 gennaio 2017 al geometra assuntore (ing. A__________
L__________) perché rettificasse d'ufficio i piani catastali in modo che il
muro conteso risulti attribuito al suo fondo (doc. C) e la relativa risposta
dell'indomani del geometra (doc. D). Ora,
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti
e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere
nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto
conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Per quel che è del
primo documento, esso figura già nell'incarto richiamato CM.2013.625. La sua
produzione è pertanto superflua. Quanto agli altri due, essi sono successivi all'emanazione del giudizio impugnato e sono perciò
ricevibili. Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà in appresso
(consid. 8).
Unitamente alle
osservazioni all'appello AO 1 presenta anch'egli
nuova documentazione: una lettera del 16 gennaio 2017 all'ing. A__________
L__________ in cui egli contesta gli estremi per una rettifica dei piani
catastali (doc. 2 con gli annessi, per lo più già agli atti) e copia del
reclamo 18 gennaio 2017 da lui introdotto
alla terza Camera civile
del Tribunale d'appello nella causa CM.2013.625 (doc. 3). La proponibilità del
primo documento, successivo alla decisione impugnata, non fa dubbio, mentre
sulla ricevibilità del secondo non giova attardarsi, figurando esso già nell'incarto richiamato CM.2013.625.
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che l'iscrizione e la
descrizione dei fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla base di
una misurazione ufficiale, la cui esecuzione compete ai Cantoni (art. 950 cpv.
1 CC e art. 43 dell'ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale [OMU:
RS 211.432.2]). Nel Ticino la nuova misurazione ufficiale è regolata dalla legge
omologa (LMU: RL 216.300). Il primo giudice ha precisato così che a norma dell'art.
35 cpv. 1 LMU (nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2013), terminati
la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento catastale, il Comune
interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla
pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico se sono toccati diritti reali dei
proprietari fondiari. L'art. 28 cpv. 3 lett. c OMU inoltre prevede l'informazione
“per posta normale” dei proprietari, il cui indirizzo sia noto, circa il
deposito degli atti e i rimedi giuridici a disposizione.
Ciò posto, in concreto il
Pretore aggiunto ha accertato che in conformità all'art. 24 cpv. 4 del
regolamento sulla misurazione ufficiale (RL 216.310) il Municipio di __________
ha pubblicato
l'8 febbraio 2013 sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino e all'albo comunale l'avviso
circa il deposito presso la cancelleria, dall'11 marzo fino all'11
aprile 2013, dei piani della demarcazione dei fondi e della misurazione
ufficiale, indicando la facoltà per ogni proprietario fondiario di inoltrare
opposizione alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di pubblicazione (art. 36 cpv. 1 LMU). Come annunciato nella
pubblicazione, il Comune ha spedito Inoltre per posta semplice una copia della
pubblicazione e l'estratto per la tenuta del registro fondiario delle
rispettive particelle ai proprietari interessati, compresa AP 1, ciò di cui si
è detto certo il segretario comunale __________ __________ nel corso della sua
deposizione.
Quanto
alla valenza della comunicazione personale per posta semplice, il Pretore
aggiunto ha rilevato che essa non è contemplata nella legge cantonale, di modo
che ha “manifestamente carattere
integrativo e secondario rispetto a quella data con la pubblicazione ufficiale
del deposito, dalla quale sola il legislatore ha voluto far discendere la
conoscenza del provvedimento e la decorrenza dei termini per inoltrare
eventuali opposizioni”. Regolamentazione
che si ritrova – egli ha proseguito – anche nel diritto pianificatorio, nel
cui ambito l'avviso personale ai proprietari fondiari direttamente toccati in
maniera incisiva dal piano regolatore avviene unicamente per posta semplice
(art. 36 cpv. 3 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale: RL
701.110). La comunicazione personale in aggiunta alla pubblicazione ufficiale è
prevista così – egli ha continuato – per dare al proprietario un'informazione
precisa e individualizzata dei provvedimenti che lo toccano direttamente, ma non
per dimostrarne l'effettiva conoscenza degli atti da cui decorre il termine per
eventuali opposizioni, a ciò bastando – per il dovere di ogni proprietario d'informarsi
sulla situazione giuridica dei suoi fondi – la pubblicazione sul Foglio
ufficiale e all'albo comunale. Il Pretore aggiunto ha escluso pertanto che la
comunicazione personale dovesse essere inviata per raccomandata, come pretendeva
l'attrice, un'esigenza siffatta non fondandosi su alcuna base legale.
Accertata
la regolarità della procedura di pubblicazione seguita dal Comune di __________,
il primo giudice ha concluso che a ragione la Commissione di misurazione non è
entrata nel merito dell'opposizione 20 giugno 2013 (integrata il 10 luglio
seguente) presentata da AP 1 dopo il termine di 15 giorni dalla scadenza
della pubblicazione (l'11 aprile 2013). Né egli ha ravvisato gli estremi per
una restituzione del termine, che l'attrice nemmeno invocava. Infine il Pretore
aggiunto si è interrogato se il geometra assuntore non dovesse procedere d'ufficio
a una rettifica dei piani catastali in ossequio all'art. 56 LMU, avendo egli
ammesso il 14 agosto 2013 dinanzi alla Commissione di misurazione di essere
incorso in errore nella definizione del confine tra la particella n. 975 e la
particella n. 979. Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che la questione
sfuggisse alla sua competenza e non l'ha dunque vagliata oltre.
4. L'appellante censura
anzitutto un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore aggiunto, il
quale avrebbe considerato a torto la comunicazione del Comune per posta
semplice come puramente integrativa e accessoria. Essa lamenta altresì un accertamento
erroneo dei fatti, poiché il Comune non avrebbe dimostrato, come gli incombeva,
di averla informata per tempo con lettera semplice della pubblicazione, né – tanto
meno – di averle spedito la scheda tecnica del suo fondo. Anzi, il fatto che
essa abbia presentato opposizione soltanto nel mese di giugno, sebbene la
questione del muro fosse litigiosa da anni, dimostrerebbe come essa non abbia
ricevuto l'informazione. Un Comune che non intende tenere copia di ogni
comunicazione inviata per posta semplice a un proprio cittadino – soggiunge l'interessata
– deve sopportare le conseguenze legate alla mancata prova della notifica, anche
perché la possibilità di errori procedurali non è remota in comuni piccoli. In
caso di contenzioso il giudice non può prendere per buone quindi le
dichiarazioni di un segretario comunale, il quale ben difficilmente sconfesserà
il suo stesso operato.
A parte ciò, prosegue
l'appellante, la garanzia della proprietà e il diritto di essere sentiti
imponevano nel caso specifico al Comune di notificare le citate informazioni
per lettera raccomandata, la pubblicazione sul Foglio ufficiale e l'invio per
posta semplice essendo sufficienti solo nelle eventualità – estranee alla
fattispecie – di modifiche nelle misurazioni aventi carattere generale o di mutamenti
della superficie totale “senza
cambiamenti effettivi anche nella realtà”. A suo parere il richiamo a quanto prevede
il diritto pianificatorio non è pertinente, essendo se mai più opportuno il paragone
con il diritto edilizio, nell'ambito del quale solo la notifica per
raccomandata tutela gli interessi dei confinanti. Il fatto poi che in concreto il
geometra assuntore abbia ammesso un errore di terminazione doveva – a mente
dell'appellante – indurre il primo giudice a correggere direttamente la
situazione, indipendentemente da una procedura di rettifica giusta l'art. 56
LMU. Onde, in definitiva, la richiesta di considerare tempestiva l'opposizione alla
Commissione di misurazione e di obbligare il primo giudice a esaminare l'azione
nel merito.
5. Nella misura in cui
l'appellante asserisce che la comunicazione per posta semplice circa il
deposito della nuova misurazione catastale presso la cancelleria del Comune e i
rimedi giuridici a disposizione è costituiva, non meramente integrativa e
accessoria, l'opinione non può essere condivisa. Intanto nessuna norma prevede
che un proprietario immobiliare debba ricevere d'ufficio – come asserisce
l'appellante – “la scheda tecnica con la descrizione del suo fondo”. L'art. 28
cpv. 3 lett. d OMU stabilisce unicamente che al proprietario fondiario è
spedita su richiesta una copia dell'estratto del piano per il registro
fondiario. Come ricorda il Pretore aggiunto poi, la comunicazione ai
proprietari interessati è esplicitamente prevista “per posta normale” dall'art. 28
cpv. 3 lett. c OMU. Al legislatore federale non potevano sfuggire tuttavia le
conseguenze legate a un invio per posta semplice, nel senso che in tal caso la
prova dell'avvenuta notifica – se contestata dal destinatario – incombe di
regola al mittente (DTF 144 IV 61 consid. 2.3, 142 IV 128 consid.
4.3, 136 V 309 consid. 5.9).
Si ritenesse
costituiva la comunicazione dell'avviso per posta semplice, in una fattispecie come
quella in esame basterebbe dunque a un proprietario immobiliare contestare
l'avvenuta notifica per obbligare un Comune a dimostrare che l'avviso è effettivamente
pervenuto nella sua sfera di disponibilità. Ma tale prova è ardua, se non estremamente
difficile da addurre. E qualora il Comune non la recasse, la nuova misurazione
ufficiale potrebbe essere contestata anche a distanza d'anni, la pretesa natura
costituiva dell'avviso facendo sì che il termine di 15 giorni dalla scadenza
del periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1 LMU) non possa essere opposta al
proprietario interessato. Una simile insicurezza giuridica non sarebbe però seriamente
ragionevole né ammissibile. Ne segue che un proprietario fondiario non può lamentare
il mancato recapito dell'avviso previsto dall'art. 28 cpv. 3 lett. c OMU per
ottenere una dilazione del termine di opposizione alla nuova misurazione
ufficiale, sempre che il deposito sia pubblicato correttamente e ufficialmente
(nell'accezione dell'art. 28 cpv. 3 lett. b OMU), ciò che nella
fattispecie è pacifico. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
6. In considerazione di
quanto precede poco giova comparare le analogie di una procedura intesa
all'introduzione della nuova misurazione ufficiale giusta l'art. 950 CC con una
procedura intesa all'adozione di un piano regolatore comunale (paragone cui accenna
il Pretore aggiunto) o, piuttosto, con una procedura di notifica relativa a un
permesso di costruzione (confronto invocato dall'appellante). Ogni procedura
ha infatti le sue specificità e in concreto l'una non richiama l'altra, né a
titolo sussidiario né per analogia. A nulla rileva nemmeno interrogarsi se l'appellante
abbia effettivamente ricevuto per posta semplice l'avviso del Comune circa il
deposito della nuova misurazione catastale presso la cancelleria comunale e i
rimedi giuridici a disposizione, l'avviso avendo – come si è appena visto – finalità
meramente informative. Anche al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
7. Sostiene
l'appellante che nel caso in esame l'avviso del Comune circa il deposito della
nuova misurazione catastale presso la cancelleria comunale e i rimedi giuridici
a disposizione le andava in ogni modo notificato per raccomandata, “poiché la proprietà del muro veniva cambiata”. A mente sua l'invio per posta semplice si
giustifica “solo nei casi in cui vengono modificate questioni di
carattere generale o per le misurazioni nei casi in cui cambia il totale della
superficie, senza cambiamenti effettivi anche nella realtà”. L'assunto è manifestamente infondato, già per la
circostanza che contravviene al chiaro testo dell'art. 28 cpv. 3 lett. c OMU,
il quale non lascia spazio a interpretazioni. Tanto meno ove si pensi che la
procedura di deposito pubblico è prescritta proprio qualora siano “toccati i
diritti reali dei proprietari fondiari” (art. 28 cpv. 1 OMU), non quando la
situazione dei medesimi rimanga invariata. Perché poi il deposito pubblicato “solo”
ufficialmente (come dispone l'art. 28 cpv. 3 lett. b OMU) violi la garanzia
della proprietà (art. 26 Cost.) o il diritto di essere sentiti (art. 29
cpv. 2 Cost.) l'attrice non spiega. Carente di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela
finanche irricevibile.
8. Al Pretore aggiunto
l'appellante rimprovera infine di non essere intervenuto per correggere
l'errore di terminazione ammesso dal geometra assuntore, “trattandosi di una procedura ora civile, ma
che si situa o deriva all'interno della procedura di diritto pubblico relativa
alla misurazione ufficiale di __________”. La
doglianza potrebbe anche trovare ascolto ove ci si trovasse di fronte a una
sentenza di merito. Se nel quadro di una procedura di opposizione introdotta
dinanzi alla Commissione di misurazione il geometra
assuntore ravvisa un errore, in effetti, non si vede perché la Commissione (o,
in secondo grado, l'autorità di ricorso) non dovrebbe tenerne conto. Sta di
fatto che in concreto il Pretore aggiunto doveva statuire unicamente sulla tempestività dell'opposizione presentata da AP
1 alla Commissione di misurazione. Sulla nuova terminazione egli non avrà più
modo di decidere, poiché l'opposizione risulta tardiva. L'attrice potrà nondimeno
sollecitare il geometra a correggere d'ufficio l'errore nei documenti della
misurazione ufficiale facendo capo all'art. 56 LMU. E la decisione del geometra
sarà suscettibile di ricorso al Consiglio di Stato (art. 80 cpv. 1 LMU). Per il
resto la questione esula dall'attuale giudizio non può essere trattata in
questa sede.
9. Se
ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le
spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106
cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello con il patrocinio
un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
10. Quanto
ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. dott. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali,
parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
Considerandi
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).