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Decisione

11.2017.15

Divorzio: scioglimento di comproprietà con diritto di abitazione, riparto della previdenza professionale e contributo di mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne

14 novembre 2018Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sulla liquidazione del

regime dei beni

4. Per quanto concerne

lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 956 RFD di __________,

il Pretore aggiunto ha riepilogato anzitutto i criteri

che regolano la materia (art. 650 seg. CC), ricordando in particolare che la

richiesta di scioglimento non può essere intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC), ma

che l'intempestività deve risultare da circostanze oggettive, in rapporto con

il bene da dividere, e non riferirsi a peculiarità di un comproprietario, le

quali possono sorreggere se mai un interesse preponderante per l'assegnazione

in proprietà esclusiva a norma dell'art. 205 cpv. 2 CC. Il primo giudice ha

analizzato poi la possibilità di attribuire un diritto di abitazione al

convenuto sulla quota di comproprietà dell'attrice giusta l'art. 121 cpv. 3 CC.

L'approssimarsi della maggiore età di D__________ e i tempi necessari per la

realizzazione dell'immobile lo hanno indotto però a scartare simile ipotesi e a

ordinare la divisione del bene. L'abitazione

coniugale – egli ha rilevato – ha esaurito infatti la sua funzione originaria e

i contrapposti interessi delle parti, come pure la situazione economica dei

coniugi, non rendevano intempestiva la domanda, ancor meno perché le parti non

avevano dato prova di un minimo d'intesa e di collaborazione per conservare il

fondo in comproprietà. Infine – ha epilogato il Pretore aggiunto – il marito

neppure aveva invocato particolari difficoltà nel trovare un'altra

sistemazione. Onde l'ordine di vendere la particella ai pubblici incanti con

una base d'asta di fr. 705 000.–, prescindendo

da ogni indennità alla moglie in ragione dell'“usufrutto permanente” concesso a tutela dell'unione

coniugale, come pure dell'assunzione da parte del marito di tutti gli oneri

ipotecari correnti

(sentenza impugnata, pag. 8 a 10).

5. L'appellante

chiede di posticipare lo scioglimento della comproprietà (secondo le modalità

prescritte dal primo giudice, che non contesta) fino al 14 gennaio 2025, quando

entrambi i figli dovreb­bero terminare la formazione. Considerato poi che

questi vivono con lui e che le difficoltà economiche gli precludono la possibilità

di trovare un alloggio alternativo, egli rivendica fino ad allora un diritto di

abitazione sulla quota dell'attrice, il cui aggravio si limita – egli afferma –

a poche centinaia di franchi (il valore netto di un appigionamento della quota in

comproprietà della moglie, dedotti gli oneri ipotecari: memoriale, pag. 7

seg.). Il convenuto si duole inoltre che il Pretore aggiunto abbia ritenuto decisivo,

per la concessione di un diritto di abitazione, il raggiungimento della maggiore

età da parte di D__________ e non la conclusione della formazione da parte di ambedue

i figli. La decisione impugnata – egli fa valere – pone lui e i ragazzi in

gravi difficoltà logistiche ed economiche, dovendo essi trovare un'abitazione

alternativa più costosa di quanto ammonta il carico ipotecario, senza poter

offrire una garanzia di deposito e di pagamento e senza poter disporre di spazi

abbastanza ampi per tre persone.

6. Per quel che

riguarda il differimento della vendita ai pubblici incanti della particella n.

956, la richiesta è di per sé nuova, il convenuto essendosi limitato in primo

grado a rifiutare lo scioglimento della comproprietà e a sollecitare di un

diritto di abitazione sul fondo. Davanti a questa Camera egli non contesta più

la vendita all'asta (art. 651 cpv. 2 CC), ma postula la sospensione temporanea

del provvedimento, ritenendo prematuro l'ordine del primo giudice. Meno estesa della

precedente, la nuova domanda non è contestata nemmeno dall'attrice. Nulla osta

quindi alla sua trattazione.

a) Come

ha ricordato il Pretore aggiunto, ogni comproprietario ha il diritto di

chiedere la cessazione di una comproprietà, “a meno che ciò non sia escluso dal

negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui

la cosa è durevolmente destinata” (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi,

non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Intempestiva è

una richiesta che comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli

altri comproprietari o alcuni di essi. L'intempestività deve risultare da fatti

e circo­stanze oggettive, in rapporto con il bene da dividere, e non riferirsi

a peculiarità di un comproprietario. Giustificazioni soggettive di uno di loro

possono sorreggere, se mai, un interesse preponderante nel senso dell'art. 205

cpv. 2 CC. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli

interessi dei comproprietari coinvolti. L'intempestività non può, ad ogni modo,

impedire durevolmente lo scioglimento di una comproprietà (RtiD II-2008 pag.

652 n. 28c: I CCA,

sentenza inc. 11.2013.12 del 5 maggio 2015, consid. 5).

b) Il

diritto di esigere lo scioglimento di una comproprietà sussiste – per principio

– anche tra coniugi, riservata la norma a protezione dell'abitazione familiare

(art. 169 CC; DTF 138 III 153 consid. 5.1.1, 119 II 198 consid. 2), sempre che

tale norma garantisca al coniuge maggior protezione. Al riguardo questa Camera

ha già avuto modo di ricordare che per apprezzare se in casi del genere un

coniuge si oppone legittimamente allo scioglimento (temporaneo) della comproprietà

chiesto dall'altro, il giudice procede a una ponderazione d'interessi,

valutando quelli personali dell'istante, quelli personali dell'altro coniuge e

quelli della famiglia nel suo insieme

(v. RtiD I-2014 pag. 761 consid. 4, II-2009 pag. 652 consid. 6; I CCA,

sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 5).

c) Nella

fattispecie l'appellante non revoca in dubbio che in caso di divorzio lo

scioglimento non è di regola intempestivo né contesta che non sia più dato lo

scopo durevole cui il bene era destinato (DTF 138 III 153 consid. 5.1.1). Neppure contesta che le parti non siano riuscite

a trovare un'intesa o a collaborare, presupposti indispensabili per conservare

un fondo in comproprietà (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del

5 maggio 2015, consid. 9 con rinvii). V'è da domandarsi pertanto se in proposito

l'appello sia motivato a sufficienza (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC). Comunque

sia, entrambi i figli sono ormai maggiorenni e hanno concluso una prima formazione “ordinaria” di tipo

commerciale (memoriale, pag. 4 con riferimento al doc. 15). Né va scordato che l'azione

di divorzio pende da quasi quattro anni e che la divisione di un bene in

comproprietà deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale secondo gli

art. 205 segg. CC (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; I CCA, sentenza inc.

11.2013.42 del

5 maggio 2015, consid. 9). In concreto non si giustifica dunque di sospendere

lo scioglimento della comproprietà.

7. Nelle circostanze

descritte rimane da verificare se il convenuto possa ottenere un diritto di abitazione.

Ora, l'art. 121 cpv. 3 CC, applicabile anche alle comproprietà fra coniugi (Büchler in:

Schwenzer, FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 17 ad

art. 121 CC), stabilisce che qualora

l'abitazione familiare appartenga a una parte soltanto, il giudice può

attribuire all'altra parte un diritto di abitazione per una durata limitata e

contro adeguata indennità o computazione sul contributo di mantenimento, “quando

lo giustifichino la presenza di figli o altri gravi motivi” (art. 121 cpv. 1 CC). Spetta al giudice

verificare quest'ultima condizione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso e ponderando i contrapposti interessi

(RtiD II-2015 pag. 789 consid. 3d con rinvii). Se soccorrono le premesse

dell'art. 121 cpv. 1 CC il diritto di abitazione è attribuito come misura transitoria

per consentire al coniuge beneficiario di trovare un altro alloggio. È esclusa ad

ogni modo l'assegnazione di un diritto di abitazione di lunga durata (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, 3ª edizione, pag. 191 n. 224d e 224e).

a) In

concreto non si disconosce che l'interesse dei figli a rimanere nell'abitazione

familiare dopo il divorzio suole essere prioritario (Büchler, op. cit., n. 18 ad art. 121; FF 1996 I 106). Non è

chiaro invece se il principio valga anche per figli maggiorenni (affermativi: Scyboz in: Commentaire romand, CC I,

Basilea 2010, n. 12 ad art. 121 CC, nota 22; Blaser/Kohler-Vaudaux, Le sort du

logement de la famille et du logement commun en cas de désunion in: FamPra.ch 2009 pag. 348 e riferimenti). Comunque

sia, l'età dei figli concorre a determinare il loro grado di attaccamento all'abitazione

familiare e l'esigenza di prossimità agli edifici scolastici o di formazione (Blaser/Kohler-Vaudaux,

loc. cit.), giacché più grandi essi sono e meno importante sarà il

loro legame. Nel caso specifico l'appellante non spiega quali ragioni giustificherebbero

un attaccamento pratico e attuale dei maggiorenni, i quali hanno concluso ormai

la prima formazione, all'alloggio familiare. E gli atti processuali non sono di aiuto al riguardo.

b) Per

quanto attiene al proprio interesse personale, l'appellante

fa valere che nella situazione in cui si trova egli incontrerebbe gravi

difficoltà nel reperire un'abitazione consona ai bisogni suoi e dei figli. L'argomento

tuttavia è nuovo, e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ad ogni buon conto, si volesse anche transigere su questo

aspetto, l'esito del giudizio non muterebbe. È possibile infatti che la ricerca

di un nuovo alloggio si riveli per l'appellante laboriosa e più onerosa rispetto

alla sistemazione attuale. Spettava a lui però documentare anzitutto la propria

situazione economica, ciò che egli ha trascurato completamente. Né l'appellante

indica quante e quali ricerche logistiche avrebbe intrapreso nel frattempo.

Tanto meno egli prospetta motivi di età, di salute o di natura professionale

che imporrebbero un suo diritto di abitazione per altri sei anni.

c) L'obiezione

secondo cui la concessione di un simile diritto sulla quota di comproprietà dell'attrice

comporterebbe per quest'ultima aggravio minimo, di poche centinaia di franchi mensili,

nulla muta al riguardo. Intanto tutto si ignora sul valore venale di tale

diritto, come pure sul valore locativo del­l'abitazione familiare in base al

quale stimare l'entità del­l'aggravio (Blaser/Kohler-Vaudaux, op. cit., pag.

351). Inoltre perché non soccorrono gravi motivi – o per lo meno interessi

preponderanti – che giustifichino un diritto d'abitazione per ulteriori sei

anni in favore dell'appellante. Ancor meno ove si consideri che la concessione

di un diritto di abitazione appare problematica se le parti versano, come in

concreto,

in condizioni economiche difficili (Büchler, op. cit., n. 18 ad art. 121 con riferimento a

una sentenza dell'Obergericht del Canton Lucerna pubblicata in FamPra.ch

2004 pag. 139 seg.). Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste

pertanto alla critica.

Considerandi

II. Sul riparto della

previdenza professionale

8.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta del convenuto volta a

sospendere il riparto degli averi previdenziali fino al termine della procedura

pendente dinanzi al Tribunale federale per ottenere una rendita d'invalidità dall'assicurazione

infortuni. Siccome “per il giudizio sulla ripartizione del­l'avere di vecchiaia

fa stato la situazione in essere dei coniugi a quel momento”, a mente del primo

giudice non era possibile accogliere la domanda di sospensione, la legge non

prevedendo un'eventualità del genere. Per il resto non v'era ragione di scostarsi

dal riparto a metà delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi (art. 122

cpv. 1 vCC). Data però la scarsa chiarezza degli atti sugli averi maturati,

come pure il dissenso dei coniugi sul­l'importo da ripartire, il Pretore aggiunto

ha ordinato la trasmissione dell'incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

per il calcolo delle rispettive spettanze (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

9.

L'appellante reitera

la richiesta di sospendere il riparto della previdenza professionale. Seppure la

procedura contro la S__________ sia terminata senza successo, a suo parere quella

pendente davanti all'Assicurazione Invalidità dovrebbe concludersi con l'assegnazione

di una rendita. E in tal caso gli effetti decorreranno dall'inizio della

malattia o dell'incapacità lavorativa (settembre del 2012), cioè da una data

anteriore all'introduzione della causa di divorzio (13 gennaio 2015). A parere

dell'appellante ciò significa che, essendosi a quel momento già verificato un

caso di previdenza, l'avere di vecchiaia non potrebbe essere più ripartito. Senza

contare – egli soggiunge – che la sospensione non arrecherebbe alcun pregiudizio

all'attrice, poiché il riparto avverrebbe il giorno della pronuncia di divorzio

con l'aggiunta dei relativi interessi.

10.

Nella misura in cui

postula la sospensione del riparto degli averi previdenziali fino al termine

della procedura pendente dinanzi al­l'Assicurazione Invalidità, l'appellante formula

una conclusione nuo­va, in prima sede avendo egli chiesto di attendere la conclusione

– sopraggiunta il 29 febbraio 2016 con la sentenza del

Tribunale federale 8C_402/2015 – della procedura contro l'assicuratore infortuni.

Sia come sia, la nuova domanda di sospensione poggia su una mera ipotesi (l'attribuzione

retroattiva di una rendita AI) priva di riscontri oggettivi. Per di più, l'appellante

trascura che un'eventuale decisione a lui favorevole potrebbe retroagire al più

presto sei mesi dalla richiesta delle prestazioni AI (art. 29 cpv. 1 LAI), le

quali sono state sollecitate dopo l'infruttuosa procedura contro l'assicuratore

infortuni, e non già a un momento precedente la domanda di divorzio. Quand'anche

al convenuto fosse attribuita una prestazione AI con effetto retroattivo, perciò,

la circostanza non osterebbe al riparto degli averi previdenziali né giustificherebbe

di sospendere la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

La recente modifica del

Codice civile svizzero sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio (RU

2014.

pag. 2313), applicabile anche alle cause già pendenti dinanzi a un'autorità

cantonale al momento della sua entrata in

vigore, il 1° gennaio 2017

(art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC e 407c cpv. 1 CPC), dispone del

resto il conguaglio delle prestazioni d'uscita acquisite presso il rispettivo

istituto di previdenza professionale dalla celebrazione del matrimonio fino al momento in cui è promossa la

causa di divorzio

(art. 122 CC), non più fino al passaggio in giudicato della relativa

sentenza. La novella prevede inoltre la suddivisione degli averi pensionistici

acquisiti fino alla litispendenza della causa di divorzio (art. 62 CPC),

escludendo in concreto le prestazioni d'uscita acquisite dopo il 13 gennaio

2015, seppure uno dei coniugi percepisca già a quel momento una rendita di

vecchiaia o di invalidità senza avere ancora raggiunto l'età del pensionamento

(art. 124 CC; I CCA, sentenze inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid.

15a, e 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 9b con riferimenti). Comunque lo

si esamini, al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

III. Sul contributo

alimentare per il figlio D__________

11.

Il Pretore aggiunto ha

rilevato in primo luogo che la domanda di AP 1 intesa a ottenere dalla moglie

un contributo alimentare di fr. 1860.–

mensili per D__________ era posta dall'interessato “in via subordinata, per la

sola ipotesi che venga accolta la richiesta di vendita dell'immobile avanzata

dalla moglie”. Verificatasi tale ipotesi, per il Pretore aggiunto l'esame di un

eventuale contributo alimentare poteva tenere conto solo dei redditi netti di AO

1, non anche della sostanza a lei spettante dalla vendita dell'immobile. Ciò

premesso, pur imputando all'attrice un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili,

il primo giudice ha constatato che a costei non rimane alcun margine per contribuire

al fabbisogno in denaro di D__________ (calcolato in fr. 1860.– mensili, assegni

familiari inclusi), le sue entrate bastando appena per finanziare il fabbisogno

minimo, stimato in fr. 3000.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–,

premio della cassa malati fr. 350.–, altre spese [trasferte, assicurazione

responsabilità civile] fr. 250.–). Essa non risulta in grado così – ha concluso

il Pretore aggiunto – di versare un contributo alimentare per il figlio, potendo

solo concedere l'uso della propria quota di comproprietà immobiliare fino alla

vendita agli incanti dell'abitazione coniugale (sentenza impugnata, pag. 13

seg.).

Quanto

al fabbisogno in denaro di D__________, il Pretore aggiunto lo ha ritenuto

interamente coperto dal padre, cui ha conteggiato – in difetto di riscontri oggettivi

– un reddito potenziale di fr. 7000.– mensili grazie

alla formazione commerciale di lui e all'esperienza maturata come

rappresentante di vendita, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3500.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr.

1350.

–, costo dell'alloggio fr. 1550.–, premio della cassa malati fr.

350.

–, altre spese [trasferte, assicurazione responsabilità civile] fr. 250.–).

Per il primo giudice, inoltre, il mantenimento del figlio sarebbe garantito

quand'anche AP 1 potesse guadagnare solo fr. 6220.– mensili, come egli medesimo

aveva “adombrato” nel ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (sentenza impugnata, pag.

14.

seg.).

12.

L'appellante si duole

che la partecipazione della madre al mantenimento di D__________ sia stata

calcolata dal Pretore considerando i soli redditi di lei e facendo astrazione

dalla sostanza. Rileva che la situazione economica della controparte, la quale

non farebbe abbastanza per incrementare le proprie entrate, è confortevole,

essendo essa proprietaria di mezza abitazione coniugale, valutata fr. 705 000.–. Si volessero

anche considerare – egli continua – la di lei quota di debito ipotecario (fr.

220.

000.– ) e l'obbligo di rimborsare prestazioni assistenziali

erogatele dal­l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per complessivi

fr. 38 807.– (debito garantito da ipoteche legali: doc. 6), le rimarrebbe

pur sempre un patrimonio sufficiente per contribuire al mantenimento del

figlio. Onde la richiesta di condannare l'attrice al versamento di un

contributo alimentare “in natura”

corrispondente al valore economico di un diritto di abitazione sulla quota B

della particella n. 956, ovvero al reddito che la messa a frutto di tale quota potrebbe

generare fino al termine del percorso formativo di D__________.

13.

Come detto, D__________

è divenuto maggiorenne in pendenza di appello, il 14 gennaio 2018. Ci si

potrebbe interrogare quindi se non occorra

interpellare il ragazzo perché comunichi se intende ratificare la richiesta del

padre (DTF 142 III 81 consid. 3.2,

129.

III 55 consid. 3). Il

quesito può tuttavia rimanere irrisolto, poi­ché – come si vedrà oltre – l'appello

è destinato all'insuccesso.

a) Nella

misura in cui il padre rivendica per D__________ un

contributo alimentare “in

natura” corrispondente al valore econo­mico di un diritto di abitazione sulla

quota B della particella n. 956, la richiesta risulta inattuabile, come si

è già spiegato. Dovesse invece AP 1, per avventura, postulare il corrispettivo in

denaro del medesimo diritto, la domanda si rivelerebbe irricevibile. Pretese

pecuniarie devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività

della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché

entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può,

almeno di norma, rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia

perché la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare –

dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid.

4.3

con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio

inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate

(DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui

il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621

consid. 5; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d).

b) Nel

caso specifico l'appellante non indica quale somma intenda rivendicare a titolo

di contributo alimentare per il figlio. Egli si limita a postulare un contributo

alimentare corrispondente al valore economico di un diritto di abitazione sulla

quota di comproprietà di AO 1, ovvero a quanto potrebbe generare la messa a

frutto di tale quota. Nulla è dato di sapere tuttavia sul relativo introito. Certo,

una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione

addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata,

si evince con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in questione (DTF 137

III 621 consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2016

dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). L'appellante medesimo tuttavia indica l'importo – per la prima volta in

questa sede – genericamente in “poche

centinaia di franchi” (al netto degli oneri ipotecari). Quanto alla somma

di

fr. 1860.– mensili pretesa dall'interessato

con l'allegato conclusivo, essa non è stata più rinnovata in appello, per tacere

del fatto che essa non si identificava con il valore economico del diritto di

abitazione ora invocato, bensì con il fabbisogno in denaro di D__________ (sentenza

impugnata, pag. 13). Ne segue che, carente di requisiti formali, su questo

punto l'appello non adempie i presupposti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato

irricevibile, ciò che rende superfluo vagliare le ulteriori censure del ricorrente.

IV. Sulle spese processuali e

le ripetibili

14.

Le

spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106

cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha

diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla

stringatezza delle osservazioni (23 righe, compresi il frontespizio e le

richieste di giudizio).

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

15.

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi il

caso spetterà all'appellante rendere verosimile davanti al Tribunale federale

che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).