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Decisione

11.2017.16

Divorzio: scioglimento di comproprietà, liquidazione del regime dei beni (terzo pilastro) e contributo alimentare per la moglie

28 dicembre 2018Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con

sentenza del 22 dicembre 2016, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

affidato E__________ alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale

e il più ampio diritto di visita paterno, ha riconosciuto a ciascun coniuge la

metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio presso

il rispettivo istituto di previdenza professionale (ordinando la trasmissione

degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in

giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni) e ha

sciolto la comproprietà sull'immobile di __________ attribuendo lo stesso in

proprietà esclusiva a AO 1, previo svincolo del marito dal debito ipotecario e indennizzo

al medesimo di fr. 107 500.–. In

liquidazione del regime dei beni il Pretore ha riconosciuto alla moglie la

proprietà esclusiva sul mobilio e sulle suppellettili domestiche, come pure sullo

studio di fisioterapia “__________”, mentre ha lasciato il resto (conti bancari,

polizze di “terzo pilastro”, automobili e il natante C__________ “__________”)

in proprietà esclusiva del coniuge cui questi erano intestati, con obbligo per

il marito di versare un conguaglio di fr. 35 869.25.

Revocati i blocchi cautelari sui conti del ‟terzo pilastroˮ, egli ha

condannato altresì AP 1 al pagamento di contributi alimentari (indicizzati) di

fr. 1257.– mensili per la moglie fino al di lei pensionamento, di fr. 1675.–

mensili per N__________ (assegni familiari compresi) fino al giugno del 2017

e di fr. 1750.– mensili per

E__________ (assegni familiari compresi) fino al termine di un'adeguata

formazione. Le spese processuali di fr. 15 000.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili.

L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 29 gennaio 2017 in cui chiede di limitare la disciplina

delle relazioni personali alla sola E__________ (e non ai minori, come ha indicato

per svista il Pretore) e solo per il futuro, di ordinare lo scioglimento della

comproprietà sul­l'abitazione coniugale mediante vendita a terzi e suddivisione

a metà del ricavo netto, di condannare la moglie al pagamento di

fr. 71 768.55 in liquidazione del regime dei beni

(lasciando invariata la titolarità sui beni stabilita dal primo giudice) e di prescindere

da ogni contributo alimentare tra i coniugi. Quanto alle spese processuali, egli

chiede di porle interamente a carico di AO

1, con obbligo di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili.

AO 1 ha appellato a sua volta,

il 1° febbraio 2017, la sentenza del Pretore per ottenere l'aumento a fr. 233 955.27 della sua pretesa in liquidazione del

regime dei beni, il ripristino del blocco sui conti del ‟terzo

pilastroˮ intestati al marito e l'addebito integrale delle spese

processuali al marito, tenuto a rifonderle fr. 10

000.– per ripetibili. Nelle loro osservazioni del 7 aprile e del 28

agosto 2017 le parti propongono vicendevol­mente di respingere l'appello avversario,

AO 1 postulando la rifusione di fr. 5000.– per ripetibili di appello.

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa

decisione e vertono sui medesimi oggetti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica

(art. 125 lett. c CPC).

2.

Le

sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie

patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è

manifestamente dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese

formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (scioglimento

della comproprietà, liquidazione del regime dei beni, contributi di mantenimento).

Quanto alla tempestività degli

appelli, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 23

e il 29 dicembre 2016. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2017 in virtù dell'art.

145.

cpv. 1 lett. c CPC, il termine di ricorso è scaduto così il

1° febbraio 2017. Introdotti il 30 gennaio e il 1° febbraio 2017 (timbri

postali sulle buste d'invio), i rimedi giuridici in esame sono pertanto

ricevibili.

3.

Litigiosi

rimangono, in questa sede, le modalità correlate allo scioglimento della

comproprietà sull'abitazione di __________, la liquidazione del regime dei

beni, il contributo alimentare per la moglie e la ripartizione delle spese

processuali di primo grado. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato

in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso,

in caso di divorzio la divisione di una comproprietà, deve precedere la

liquidazione del regime dei beni (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del

Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le

controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate,

a loro volta, prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2,

ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c). Non vi è ragione in concreto

per scostarsi da tale principio.

4.

Riguardo

allo scioglimento della comproprietà sulla particella di __________, il Pretore ha ravvisato un interesse preponderante

della moglie all'attribuzione dell'immobile per avervi continuato ad abitare

con i figli sin dal giorno della separazione. L'imminente maggiore età dei figli

non sminuisce, a suo avviso, tale interesse, anche perché i ragazzi sono

cresciuti nell'abitazione familiare, sono ancora in formazione e sono radicati

nel tessuto sociale della zona. Oltre a ciò – egli ha soggiunto – la moglie

lavora nei pressi dell'abitazione e ha investito nello stabile parte dei suoi

averi previdenziali. A fronte di ciò, l'interesse del marito risulta meramente

finanziario, intendendo egli ricavare da una vendita a terzi un maggior

guadagno di quello che conseguirebbe se la casa fosse attribuita alla moglie al

valore venale di fr. 880 000.–

stimato dall'ing. __________ L__________ (sentenza impugnata, pag. 6). Quanto

al conguaglio spettante al marito, il primo giudice lo ha stabilito, in difetto

di precise indicazioni, in fr. 107 500.–

(fr. 880 000.–, meno fr. 665 000.– di debito ipotecario, diviso due),

presumendo che le parti intendessero ripartire fra loro il maggior valore. Il

Pretore ha condizionato il trapasso di proprietà, in ogni modo, alla

liberazione previa del marito dal debito ipotecario nei confronti della banca e

dal pagamento del citato conguaglio (sentenza impugnata, pag. 7 seg.).

Relativamente

alla liquidazione del regime dei beni, il Pretore ha respinto talune pretese

della moglie per contributi alimentari arretrati e per salari non pagati, come

pure, siccome non comprovata, una richiesta del marito (formulata nel memoriale

conclusivo) di fr. 30 000.– per

il mobilio e le suppellettili domestiche

(sentenza impugnata, pag. 8 seg.). Egli ha accertato poi come acquisti di AP 1 tre

conti bancari con un saldo complessivo (il 2 maggio 2012) di fr. 44 592.63 e

tre polizze del “terzo pilastro”, rispettivamente come acquisti di AO 1 un conto bancario di fr. 354.10 e

due polizze del “terzo pilastro” (sentenza impugnata, pag. 9 seg.). In mancanza di prove sul valore

di riscatto di queste ultime all'avvio della procedura

(2 maggio 2012), il Pretore ha rinunciato tuttavia a fissare conguagli e ha

ordinato la revoca del blocco cautelare sulle polizze del marito (loc. cit.,

pag. 10 seg.). Egli ha aggiunto dipoi agli acquisti di AP 1 una B__________ “__________” (fr.

8000.

–), un motoscafo C__________ “__________”

(fr. 19 500.–) e un compenso per la cessione dello

studio di fisioterapia (fr.

58.

455.–), mentre negli acquisti di AO

1.

ha inserito il valore netto dello studio (fr. 58 455.–, già dedotto il

compenso in favore del marito). Onde acquisti del marito per complessivi fr.

130.

547.63 e acquisti della moglie per

complessivi fr. 58 809.10, con un credito

residuo della seconda nei confronti del primo di fr. 35 869.25 (sentenza

impugnata, pag. 11 seg.).

Per quel che è dei

contributi alimentari, il Pretore ha ravvisato

anzitutto un matrimonio di lunga durata (quasi vent'anni, di cui quasi 16 di

vita in comune), dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente

sulla situazione della moglie, conferendole il diritto di conservare il tenore

di vita sostenuto durante la comunione domestica. Ciò posto, il primo giudice

ha determinato quel livello di vita facendo capo alle risultanze della procedura

a protezione dell'unione coniugale, non contestate. Dedotte le quote relative

ai costi dell'alloggio dei figli, egli ha accertato così il tenore di vita di AO

1.

in fr. 5507.– mensili per

rapporto a un reddito di fr. 4250.– mensili, riscontrando un ammanco di fr.

1257.

– mensili. Quanto al marito, egli ha stimato un reddito di fr. 12 500.– mensili a fronte di un fabbisogno

stimato di fr. 8011.– mensili, desunto dai dati della procedura a tutela dell'unione

coniugale. Ne ha concluso, il primo giudice, che con le proprie entrate AP 1

può sopperire al fabbisogno suo, all'ammanco della moglie (fr. 1257.– mensili fino

al di lei pensionamento), al fabbisogno in denaro di N__________ (fr. 1425.–

mensili fino al giugno del 2017) e a quello di E__________ (fr. 1500.– mensili,

assegni familiari non compresi: sentenza impugnata, pag. 14 a 18).

I. Sull'appello

di AP 1

5.

L'appellante chiede preliminarmente

di precisare il dispositivo della sentenza impugnata relativo al suo diritto di

visita, escludendo N__________ che è già maggiorenne. Egli chiede inoltre di

togliere da quel dispositivo il riferimento a diritti di visita risalenti al

2012, ormai superati. Se non che, la richiesta è priva di portata pratica, il

10.

novembre 2017 essendo diventata maggiorenne anche E__________. Non sussistono

più, dunque, diritti di visita da regolare.

6.

Per quanto attiene

allo scioglimento della comproprietà sulla

particella n. 403 RFD di __________, l'appellante ribadisce la richiesta

di venderla ‟al miglior offerenteˮ e di suddividerne il ricavo

netto. Egli contesta che la moglie

abbia un interesse preponderante all'attribuzione del fondo. Che essa continui

a occupare la casa con i figli è a suo avviso senza rilievo, la circostanza che

l'abitazione le sia stata assegnata in uso durante la separazione grazie all'affidamento

dei figli non potendo influenzare la liquidazione del regime matrimoniale.

Quanto all'interesse dei ragazzi, N__________ dovrebbe avere terminato nel

frattempo l'apprendistato, mentre E__________ frequenta la scuola cantonale di

commercio a __________ e prospetta studi superiori. Nulla induce dunque a

credere – egli continua – che il loro futuro sia legato al Malcantone. Né il

fatto che la moglie, valendosi di una fra le tante forme di finanziamento, abbia

investito nell'abitazione coniugale parte degli averi previdenziali può fondare

un legame particolare con l'immobile o giustificare un interesse prevalente.

Per il resto, l'appellante fa valere che nessun coniuge ha particolari legami

con la regione, non avendovi frequentato le scuole né avendo mai preso parte

alla vita pubblica. Se a ciò si aggiunge – egli assume – che la controparte

rivendica anche un contributo alimentare per coprire elevate spese di

manutenzione di un fondo che fra breve sarà sproporzionato alle esigenze di una

persona sola, la soluzione prospettata dal primo giudice e fondata su una stima

non più attuale (se rapportata ai prezzi di riferimento nella zona), si rivela

manifestamente iniqua.

a) I

criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà dei coniugi a uno

di loro in proprietà esclusiva sulla base del­l'art. 205 cpv. 2 CC sono già

stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che l'interesse preponderante

può rivestire forme diverse: decisivo è che il coniuge richiedente possa

valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene in

questione. Il giudice pondera gli interessi dei coniugi secondo equità, nell'ambito

del suo potere di apprezzamento. Possono legittimare un tale interesse – in specie

– interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I,

edizione, n. 15 ad art. 205; Steinauer in:

Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 205).

Un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo

un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro

coniuge (sentenza del Tribunale federale 5A_24/2017 del 15 maggio

2017.

consid. 5.2 in: FamPra.ch 2017 pag. 1987; da ultimo: I CCA,

sentenza

inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018, consid. 8a con riferimenti).

b) Non a torto l'appellante definisce

irrilevante che la moglie abbia continuato a occupare l'abitazione coniugale

con i figli dopo la sospensione della vita in comune. Come questa Camera ha già

avuto occasione di rilevare, il solo fatto che un coniuge affidatario si sia visto

attribuire in uso l'abitazione familiare nell'ambito di una procedura a tutela

dell'unione coniugale non basta per creare un legame particolare con il bene (I CCA,

sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18b). Come non basta per

fondare un interesse preponderante la circostanza – addotta in concreto davanti

al Pretore (risposta, pag. 8) – che AO 1 si sia occupata da allora del rinnovo

del mutuo ipotecario e del pagamento dei relativi interessi, ciò essendo la

logica conseguenza della concessione in uso del­l'immobile durante la separazione

(I CCA, loc., cit.). E con l'appellante si conviene che nella fattispecie

l'interesse dei figli, entrambi maggiorenni, non può ritenersi, da sé solo,

determinante.

c) D'altra

parte non si deve trascurare che la figlia minore non ha ancora terminato la formazione

scolastica. Come non può negarsi ogni interesse dei figli a conservare la

testimonianza della loro vita quale luogo degli affetti, delle propensioni e

delle loro consuetudini (I CCA, sentenza inc. 11.2014.7 del 20 maggio

2016, consid. 7g). Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, il

fatto che la moglie abbia investito nell'immobile (di 900 m³, con giardino e piscina:

doc. A) una parte dei suoi averi di previdenza professionale (fr. 49 800.–:

doc. BB) lascia presumere, in difetto di ulteriori riscontri sulle

modalità di finanziamento del bene, che questo apporto abbia contribuito in misura

importante (accanto all'accensione del debito ipotecario) all'acquisto del fondo

(Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 679 n. 1146). A torto, dunque, AP 1 contesta

la relazione tra investimento e interesse all'attribuzione del bene.

d) Per

il resto, sarà anche vero che le parti non hanno legami familiari con la

regione, non vi hanno frequentato le scuole e non partecipano alla vita pubblica.

Ciò non toglie che, valutati nel loro complesso, gli interessi della moglie

(finanziari e affettivi, ma anche professionali, data l'indiscussa prossimità

dell'abitazione al luogo di lavoro di lei) all'attribuzione in proprietà

esclusiva del fondo prevalgono su quello meramente finanziario del ricorrente, il

quale mira unicamente a ottenere un maggior guadagno dall'asta pubblica. Né l'appellante

mette in discussione che AO 1 abbia i mezzi per indennizzarlo e tacitarlo. A

parte ciò, non consta nemmeno che una vendita ai pubblici incanti garantisca

maggior ricavo, ove si consideri la stima dell'ing. __________ L__________, del

giugno 2012 (doc. A), commissionata dai coniugi. Né si vede come AP 1 possa adombrare

un valore venale di

fr.

1.

400 000.– richiamandosi genericamente (e

tardivamente: sentenza impugnata, pag. 6 in basso) ‟ai prezzi di

riferimento della zonaˮ, dopo aver

lasciato decadere la perizia al riguardo (ordinanza del 5 giugno 2014).

e) L'appellante

asserisce che una vendita della casa a terzi e il riparto del ricavo netto fra

le parti consentirebbe alla moglie ottenere un capitale sufficiente per

finanziare il proprio mantenimento. Che la moglie abbia bisogno di quel capitale

per sovvenire a sé stessa è una questione che si esaminerà oltre. Comunque sia,

l'argomentazione dell'appellante non tiene conto del fatto che l'alienazione dell'immobile

a terzi comporterebbe l'obbligo di rimborsare all'istituto di previdenza il

prelievo anticipato dal ‟secondo pilastroˮ investito nella compravendita

(art. 30d cpv. 1 lett. a LPP). L'appellante dimentica inoltre che, in

seguito a una siffatta operazione, AO 1 dovrebbe trovare un altro alloggio di

pari livello, difficilmente finanziabile con i fr. 1521.– mensili che il Pretore le ha riconosciuto nel

fabbisogno a tale scopo (sentenza

impugnata, pag. 15 seg.). In che misura l'invocata vendita all'asta consentirebbe

poi di coprire tale fabbisogno fino al pensionamento ordinario della moglie

(previsto nel 2030), l'appellante non spiega. Su questo punto la sentenza del

Pretore resiste dunque alla critica.

7.

Riguardo

alla liquidazione del regime dei beni, l'appellante ribadisce che il calcolo deve

comprendere anche un suo credito di fr. 30 000.– per la mobilia e le suppellettili, Chiede inoltre che

negli acquisti della moglie sia incluso il valore di fr. 10 000.– per la B__________ “__________” (a

lei attribuita), come pure che gli sia “integralmente attribuito” il conto __________

n. 2__________0 di fr. 28 401.–. Ciò

porta il suo saldo nei confronti della moglie a fr. 71 768.55 (fr. 93 632.05, meno il debito di fr. 21 845.50), esigibile 15 giorni dal passaggio

in giudicato della sentenza di divorzio.

a) Nella

misura in cui l'interessato fa valere per la prima volta in appello un proprio credito complessivo di fr. 71 768.55 in liquidazione del regime dei beni,

la pretesa si rivela d'acchito irricevibile, non essendo mai stata avanzata come

tale in precedenza. Né essa si riconduce a fatti e mezzi di prova nuovi che non

si sarebbero potuti sottoporre al Pretore con la diligenza ragionevolmente

esigibile, tenuto conto delle circostanze. Non soccorrono quindi in concreto i

presupposti del­l'art. 317 cpv. 2 CPC.

b) Trattandosi

della pretesa per la mobilia e le suppellettili domestiche, comunque sia, la

richiesta è destinata all'insuccesso. L'appellante non contesta infatti di aver

lasciato decadere la prova peritale sul valore di quei beni per non avere presentato

i quesiti peritali. Afferma di avere rinunciato alla perizia perché ritenuta troppo

dispendiosa e di avere limitato in cambio la pretesa a una somma (fr. 30 000.–) inferiore al valore effettivo, ma ‟certamente

dataˮ se confrontata con ‟la cifra assicurataˮ. L'assunto non

tiene conto del fatto però che la

liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti è retta dal principio dispositivo

(art. 277 cpv. 1 CPC).

Spettava dunque al marito indicare gli oggetti rimasti in possesso della moglie

e dimostrarne il valore, tanto più che per quest'ultima i beni in questione

erano “di valore quasi nullo” (memoriale conclusivo, pag. 19 seg.). La

cifra assicurata in un contratto d'assicurazione è, né più né meno, una

dichiarazione unilaterale del contraente. E non incombe

a questa Camera, in mancanza di riferimenti

precisi, cercare nel carteggio processuale gli eventuali documenti che potrebbero

sorreggere la pretesa (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28

febbraio 2018, consid. 5).

c) Per quel che è della relazione __________ n. 2__________0, l'appellante fa valere che si tratta del conto

dello studio di fisioterapia “che,

in quanto di sua proprietà, è stato aperto a suo nome”, ma è “già stato considerato

al momento in cui è stato valutato lo studio per la cessione alla moglie”

e deve restargli di conseguenza attribuito per intero. Che cosa egli intenda con

questo nuovo (e irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC) argomento non è

chiaro. Giova ricordargli nondimeno, in

proposito, che il Pretore si è

limitato a dar seguito “pacificamente”

alla richiesta dello stesso AP 1 di suddividere i conti bancari in ragione di

metà ciascuno, “considerato che si tratta integralmente di acquisti” (memoriale

conclusivo,

pag. 6). La doglianza cade pertanto nel vuoto.

d) Quanto

alla richiesta di tener conto anche del valore della B__________ “__________”,

intestata alla moglie, che l'appellante stima prudenzialmente in fr. 10 000.– sulla scorta di

una

“valutazione facilmente reperibile sia prendendo il dato fiscale (documenti

agli atti), sia il listino dei valori delle auto usate”, oltre a essere nuova, vale

quanto si è detto per la mobilia e le suppellettili. Per di più, l'appellante si

limita a richiamare genericamente atti fiscali (dai quali neppure si evince il

dato indicato: fascicolo documenti richiamati VII dall'Ufficio circondariale di

tassazione) o non meglio precisati listini di auto usate. Anche su questo punto

la sentenza impugnata sfugge dunque a censura.

8.

Circa il contributo

di mantenimento per la moglie, l'appellante

fa valere che il reddito accertato dal Pretore corrispondeva a un grado d'occupazione

del 50%, come si evince dalla procedura a protezione dell'unione coniugale. A

quel momento però i figli abbisognavano ancora della madre, la quale si

occupava della loro cura e educazione, ciò che adesso non è più necessario, N__________

ed E__________ essendo entrambi maggiorenni. A suo parere, la moglie può dunque

lavorare a tempo pieno, tanto più che lo studio di fisioterapia le è stato ceduto

a prezzo di favore proprio per consentirle di rendersi finanziariamente autonoma.

Foss'anche il fabbisogno di AO 1 quello accertato dal Pretore

(fr. 5507.– mensili), contestato, essa potrebbe conseguire pertanto un reddito

al 100% di circa fr. 8500.– che le lascerebbe un ampio margine per sovvenire

a sé stessa. Senza contare, conclude l'appellante, che nulla è stato accertato sulla

di lui capacità contributiva dopo il pensionamento della moglie, di modo che in

mancanza di istruttoria la decisione impugnata si rivela lacunosa.

a) I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati ricapitolati dal Pretore e diffusamente illustrati

da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Nella

prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per

definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in

caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione

finanziaria – come nella fattispecie – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469

consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento

dopo avere accertato livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione

domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto

possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una

lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto

durante la separazione. Secondariamente si esamina in che misura ogni

coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena

descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge

richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure

ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la

capa­cità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale

(RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.43 dell'17 settembre 2018, consid. 6).

b) Per

quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, è pacifico nella

fattispecie che il matrimonio, di lunga durata e dal quale sono nati figli, ha influito concretamente sulla situazione

finanziaria di AO 1. Per quel che è del livello di vita raggiunto durante la

comunione domestica, il Pretore si è dipartito dal fabbisogno invocato dalla

moglie, desumibile dall'accordo raggiunto nella procedura a tutela dell'unione

coniugale (inc. SO.2012.1422, verbale del 2 maggio 2012), che il marito non ha

contestato (né nelle singole voci né nel loro importo) e ch'egli ha leggermente

ridotto (da fr. 6021.30 a fr. 5507.– mensili) per tenere conto del costo

dell'alloggio già compreso nel fabbisogno in denaro dei figli (sopra, consid. 4).

L'appellante contesta di non avere confutato quel fabbisogno e fa valere di

avere ribadito un “fabbisogno muliebre di fr. 4100.–”. Se non che, invano si cercherebbe

negli allegati della procedura di divorzio dinanzi al Pretore un'allegazione del

genere. L'attore ha addotto unicamente che la convenuta era in grado di

mantenere il proprio tenore di vita, ma non ha mai contestato le cifre da lei indicate.

Certo, nella procedura a tutela dell'unione coniugale egli aveva riconosciuto

alla moglie un fabbisogno massimo di fr. 4100/4200.– mensili (osservazioni,

pag. 10, nell'inc. SO.2012.1422), ma tale posizione, oltre che superata

dall'accordo del 2 maggio 2012 (in cui le parti si erano date atto di un

fabbisogno della moglie fr. 6020.– mensili: verbale del 2 maggio 2012 pag. 3,

punto 14), non è più stata riproposta nella causa di divorzio. Al proposito non

giova pertanto diffondersi.

c) Quanto

alla possibilità per la moglie di far fronte autonomamente al proprio

“debito mantenimento” di fr. 5507.– mensili (secondo stadio del ragionamento

testé riassunto), il Pretore ha constatato che dal 2001/2002, quando il marito

aveva cominciato a insegnare, AO 1 gestiva praticamente da sé sola lo studio di

fisioterapia, seppure tutti i proventi (compresi quelli dall'insegnamento del

marito) fossero registrati nei conti dello studio “__________” da lei rilevato

il 1° gennaio 2013. E mentre costei indicava in fr. 4250.– mensili il proprio

reddito, il marito non aveva mosso contestazioni, limitandosi a obiettare che essa

era in grado di coprire il proprio fabbisogno. Per il Pretore il dato indicato

dalla moglie trova conferma inoltre negli atti della procedura a protezione

dell'unione coniugale, in quelli fiscali (tassazioni dal 2009 al 2011), come

pure nella contabilità 2013 dello studio. Per contro, il riferimento del marito

ai ricavi dello studio per quell'anno non dimostra alcunché, dagli stessi

dovendosi ancora dedurre i costi, tanto che l'esercizio 2013 si è chiuso con un

disavanzo (sentenza impugnata, pag. 16 seg.).

L'appellante

non contesta che negli anni considerati dal Pretore la moglie guadagnasse fr.

4250.

– mensili, ma rileva che quel reddito si riferiva a un grado d'occupazione

del 50%, secondo quanto ritenuto pacificamente nella procedura a protezione

dell'unione coniugale. AO 1 non nega che ciò sia vero. Gli stessi suoi allegati

in tale procedura, richiamata dalle parti e dal primo giudice, confermano tale circostanza (osservazioni 23 marzo 2012 della moglie,

pag. 2; doc. 13 dell'inc. SO.2012.1422, agli atti). Certo, essa obietta

che la contestazione è nuova e perciò irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). A

parte il fatto però che la questione era ben nota alle parti e al Pretore, già

in prima sede il marito aveva l'aveva evocata, esigendo che la moglie

finanziasse da sé il proprio fabbisogno (verbale del 28 aprile 2014, pag. 2,

replica) e sottolineando che “con un figlio maggiorenne e una figlia quasi

diciassettenne, nessun compito di cura ed educazione è più dovuto” (memoriale

conclusivo, pag. 5; art. 229 cpv. 3 CPC). Avendo

poi il Pretore accertato il fabbisogno, non contestato, in fr. 5507.– mensili

(se non in fr. 6021.30 mensili), anche la possibilità di conseguire un

reddito di tale entità rientra manifestamente nelle allegazioni dal

marito, che riteneva l'interessata in grado di coprire le proprie esigenze.

D'altro

lato, che AO 1 lavori adesso a tempo pieno è assodato, l'interessata avendo

confermato ciò già in occasione del proprio interrogatorio del 9 novembre 2015

(verbale, pag. 4 seg.: ‟Lavoro personalmente una media di 10-11 ore al

giorno”). Ciò posto, essa è liberata dalla cura e dall'educazione dei figli, non

ha particolari problemi di salute ed è a capo di uno studio che occupa altri

cinque fisioterapisti (loc. cit.) con una cifra d'affari (nell'ultimo esercizio

documentato del 2013) di oltre mezzo milione di franchi. Ha dunque la

possibilità di conseguire un guadagno aggiuntivo di fr. 1257.– mensili che

le permetta di coprire l'ammanco nel suo tenore di vita. Obiettivo, questo, che

le parti si erano per di più prefissate di raggiungere ‟a breve-medio

termine” il 2 maggio 2012 con la cessione dello studio (verbale

nel­l'inc. SO.2012.1422, pag. 3 punto 14). E siccome la moglie è in grado

di far fronte al proprio debito mantenimento, l'obbligo dell'appellante di

versare un contributo fino al di lei pensionamento decade, senza che occorra vagliare

la capacità contributiva dell'interessato. Al riguardo l'appello merita dunque

accoglimento.

II. Sull'appello

di AO 1

10.

L'appellante chiede

che l'importo dovuto dal marito in liquidazione del regime dei beni sia portato

a fr. 233 955.27, al credito riconosciuto

dal primo giudice dovendosi aggiungere il valore delle polizze del ‟terzo

pilastro” (di fr. 198 086.02) che

il Pretore non ha considerato. Essa insta inoltre perché, in seguito a ciò, sia

mantenuto il blocco cautelare sulle polizze assicurative del marito.

11.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha incluso fra gli acquisti del marito un conto di

previdenza “terzo pilastro” n. 3__________2 presso il __________, due polizze

di assicurazione sulla vita n. 7__________4 e 7__________7 presso la __________

Compagnia di assicurazioni SA, una polizza sulla vita __________ n. 9__________8

(costituita in pegno per la casa di __________) e un'ulteriore assicurazione

sulla vita n. 1__________8 della __________ assicurazioni. Negli acquisti della

moglie egli ha compreso invece una polizza della __________ Compagnia di

assicurazioni SA n. 7__________24, come pure tre contratti n. 1__________23, 1__________13

e 9__________14 presso la __________. Il primo giudice ha ricordato poi che la

moglie chiedeva un pagamento in contanti pari alla metà del valore di riscatto

delle polizze del marito, dedotta la metà del valore di riscatto delle proprie

polizze, mentre il marito postulava il riparto a metà dei valori, senza

esprimersi sulle modalità della divisione. Pur senza ravvisare un motivo per derogare

al principio del pagamento in contanti, il Pretore ha notato tuttavia che

nessuno aveva comprovato il valore di riscatto delle polizze all'avvio della

procedura di divorzio (il 2 maggio 2012), il che rendeva impossibile un calcolo

delle reciproche pretese. Ciò posto, il primo giudice ha rinunciato a ogni

conguaglio, ha lasciato ciascun coniuge titolare delle polizze a lui intestate

e ha revocato il blocco delle relazioni di ‟terzo pilastro” del marito tanto

presso il __________ quanto presso la __________ Compagnia di assicurazioni SA (sentenza impugnata, pag. 10 seg.).

12.

L'appellante

rimprovera al Pretore di avere statuito oltre le conclusioni delle parti (art.

58.

cpv. 1 CPC). Il marito non avrebbe mai contestato infatti gli importi rivendicati,

ma li avrebbe finanche riconosciuti, sollecitando nel memoriale conclusivo la

suddivisione a metà dei valori delle polizze intestate ai coniugi. Avesse ritenuto

lacunosi i documenti prodotti, il primo giudice avrebbe dovuto invitare le

parti a completarli giusta l'art. 277 cpv. 2 CPC, tanto più che egli non metteva

in dubbio la fondatezza delle pretese, ma rilevava unicamente la mancanza di

giustificativi sul valore di riscatto al momento della litispendenza. L'interessata

lamenta altresì un formalismo eccessivo, poiché le risultanze istruttorie e le

allegazioni delle parti avrebbero consentito,

comunque sia, di risalire al valore di riscatto al 2 maggio 2012. Onde la

richiesta di integrare le note polizze assicurative nella liquidazione del regime

matrimoniale.

a) Le

polizze della previdenza vincolata (“pilastro 3a”) sono liquidate nel quadro

dello scioglimento del regime dei beni, come le assicurazioni ordinarie (“pilastro

3b”), attribuendo il valore di riscatto o un valore equivalente (valore di trasferimento

giusta l'art. 4 cpv. 3 OPP 3 o valore di liquidazione convenzionale) alla massa

di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_339/2015 del 18 novembre 2015 consid. 10.3; I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14

ottobre 2014, consid. 8b con riferimenti). Ciò premesso, è pacifico che in concreto il valore di riscatto

delle polizze è stato finanziato con acquisti dei coniugi e dev'essere

attribuito perciò alle rispettive masse.

b) A

ragione intanto l'appellante fa valere che davanti al Pretore il marito aveva

proposto la suddivisione a metà del valore delle polizze del ‟terzo

pilastro”. Certo, le parti non avevano indicato il valore di

riscatto di ogni singola polizza il 2 maggio 2012, ma ciò non escludeva d'acchito

la liquidazione. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare nella sentenza

inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016, richiamata dall'appellante, la circostanza

che una parte non indichi a quanto ammonti la sua pretesa, ma si limiti a postulare

la divisione a metà del valore di riscatto delle singole polizze di previdenza

non rende la richiesta indeterminata per ciò solo (loc. cit., consid. 4b). Nella

fattispecie la pretesa era determinabile sulla scorta dei documenti e delle

indicazioni (non contestate) che specificavano l'esistenza delle polizze. Nulla

ostava di conseguenza all'assegnazione della metà del loro valore di riscatto

il giorno della presentazione dell'istanza comune di divorzio (2 maggio 2012).

c) Non

può trovare ascolto invece la richiesta dell'appellante di vedersi attribuire la

somma di fr. 198 086.02 in

liquidazione del ‟terzo pilastro”. Come l'interessata medesima riconosce,

i valori di riscatto invocati si riferiscono a un periodo ampiamente successivo

a quello – determinante (art. 204 cpv. 2 CC) – della presentazione dell'istanza

di divorzio. La decisione del Pretore di non accogliere la pretesa così cifrata

è dunque ineccepibile. I premi (e gli

interessi) di un'assicurazione sulla vita o della previdenza vincolata

finanziati per mezzo di acquisti tra la data dello scioglimento del regime e la

liquidazione del medesimo, in effetti, non vanno presi in considerazione per il

calcolo delle masse determinanti (DTF 137 III 340 consid. 2.1.2). Né il

fatto che il marito abbia semplicemente proposto la divisione a metà delle

polizze potrebbe interpretarsi quale riconoscimento degli importi rivendicati.

d) Ne

deriva che, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata

nel senso che alle parti spetta la metà del valore di riscatto sull'insieme

delle polizze rivendicate e riconosciute (art. 58 cpv. 1 CPC) calcolato in base

ai premi versati fino al 2 maggio 2012, data dello scioglimento del regime dei

beni (art. 204 cpv. 2 CC). In ragione di ciò, sono esclusi da tale liquidazione

la polizza n. 1__________8 intestata al marito presso La __________ (che l'appellante

neppure invoca) e i due conti n. 1__________23 e 1__________13 che la

ricorrente ha stipulato con la __________ SA solo il 1° giugno 2013 (doc. T e

U).

13.

Per quanto riguarda

infine la richiesta di mantenere il blocco cautelare che le parti hanno

accettato “nelle more istruttorie” (verbale del 6 febbraio 2015, pag. 1) sul

conto di previdenza del __________ n. 3__________2 e sulle polizze n. 7__________4

e 7__________7 della __________ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA intestati

a AP 1 fino al termine della procedura d'appello, essa si rivela ormai – con l'odierno

giudizio – senza oggetto. Giovi ricordare ad ogni modo che lo sblocco ordinato

dal Pretore non è ancora stato comunicato ai due istituti di previdenza e non è

quindi ancora effettivo, la notificazione essendo prevista solo al relativo

passaggio in giudicato (sentenza impugnata, dispositivo n. 15). Per evitare

possibili intralci alla liquidazione appare utile, pertanto, comunicare la

presente sentenza anche ai due istituti interessati.

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

14.

Il

Pretore ha posto le spese processuali di fr. 15 000.–

(di cui fr. 1920.– per l'ascolto dei figli) a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Entrambi gli appellanti

censurano il riparto a metà degli oneri (non impugnati nel loro ammontare) e

delle ripetibili, chiedendo di addebitare le spese alla controparte, assegnando

loro un'indennità per ripetibili di fr. 5000.– (il marito), rispettivamente

di fr. 10 000.– (la moglie).

a) Per

quel che è della richiesta di AP 1 di porre le spese giudiziarie di primo grado

interamente a carico della moglie per effetto della soccombenza, essa cade nel

vuoto. In esito al giudizio odierno l'interessato non esce in effetti vittorioso.

In proposito non occorre quindi dilungarsi.

b) Quanto

a AO 1, essa si duole anzitutto che il Pretore non abbia motivato la deroga al precetto

della soccombenza e si sia limitato a richiamare il principio della ripartizione

secondo equità. Secondariamente, essa sostiene che la procedura di divorzio, lunga

e combattuta, ha causato importanti spese processuali e di patrocinio, che a

suo dire si riconducono “al comportamento dilatorio e incostante del marito”. Senza

contare – conclude l'interessata – che il reddito del marito è di gran lunga maggiore

al suo, sicché la riforma della decisione sulle spese giudiziarie si impone anche

a una valutazione di equità.

L'argomentazione

dell'appellante non può essere condivisa. Nella misura in cui lamenta che il

Pretore non ha motivato la decisione di fondare il proprio giudizio sull'equità

anziché sul principio della soccombenza, essa tenta di equivocare sui termini.

Invano si cercherebbe infatti nella decisione impugnata un qualsiasi richiamo a

una ripartizione secondo equità (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). A

parte ciò, l'appellante non spiega perché, seguendo il precetto della soccombenza,

si imporrebbe l'addebito di tutte spese alla controparte, per tacere del fatto

che nemmeno l'esito del giudizio odierno non giustificherebbe un riparto

siffatto. Quanto all'argomento secondo cui il comportamento del marito avrebbe

cagionato importanti spese giudiziarie, l'appello si rivela finanche

irricevibile per difetto di motivazione, AO 1 non spiegando minimamente quali

sarebbero le manovre dilatorie che avrebbe messo in atto il marito e che

legittimerebbero un'applicazione dell'art. 108 CPC. Al proposito l'appello vede

così la sua sorte segnata.

15.

Le spese di entrambi gli appelli

seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa

vinta riguardo alla soppressione del contributo alimentare per la moglie,

mentre esce sconfitto sull'assegnazione dell'alloggio coniugale, sulla liquidazione

del regime dei beni e sul riparto delle spese giudiziarie. Nel complesso

quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107

cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica di porre equitativamente le spese del suo

appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le

ripetibili.

Per quel che è dell'altro

appello, AO 1 esce vittoriosa sul principio del riparto a metà del “terzo pilastro”

(ancorché non sull'entità della pretesa), ma soccombe sul riparto delle spese giudiziarie

di primo grado. Si giustifica così, sempre equitativamente, che sopporti un quarto

delle spese processuali e che AP 1,

il quale ha proposto di respingere il ricorso, le rifonda un'equa indennità per

ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena RtiD II-2016 pag. 638 n.24c).

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

16.

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2017.16 e

11.2017.18 sono congiunte.

II. Nella misura in cui non sono

divenuti privi d'oggetto, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che

la sentenza impugnata è così riformata:

7. Il

regime dei beni è liquidato come segue:

a) La

mobilia e le suppellettili dell'abitazione coniugale sono proprietà esclusiva

della moglie.

b) Gli

averi bancari e i risparmi restano proprietà della persona cui sono intestati.

c) Le

automobili sono proprietà esclusiva della persona cui sono immatricolate.

d) Il

natante C__________ “__________” è proprietà esclusiva del marito.

e) Lo

studio di fisioterapia “__________” è proprietà esclusiva della moglie.

f) A AO 1

è assegnata la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4

cpv. 3 OPP 3), il 2 maggio 2012, dei seguenti conti o polizze intestati a AP 1:

– n. 3__________2

presso il __________;

– n. 7__________4

e 7__________7 presso la __________ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA e

– n. 9__________8

presso la __________ SA.

g) A AP 1 è

assegnata la metà del valore di riscatto o del valore equivalente (art. 4 cpv.

3 OPP 3), il 2 maggio 2012, dei seguenti conti o polizze intestati a AO 1:

– n. 7.__________24

presso la __________ Compagnia di Assicurazioni SA e

– n. __________14

presso la __________ SA.

h) AP 1 è

condannato inoltre a versare a AO 1 la somma di fr. 35 869.25.

12. La

richiesta di contributo alimentare per AO 1 è respinta.

Per il resto gli appelli

sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.

III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 10 000.–, sono

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

IV. Le spese dell'appello di AO 1, di fr. 7500.–, sono poste per un quarto a

carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante

fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

V. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

– , (in estratto, dispositivo n.

II/7f, dopo il passaggio in giudicato);

(in estratto, dispositivo n. II/7f, dopo il passaggio in giudicato).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).