11.2017.17
Appello dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo
29 agosto 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.17
Lugano
29 agosto 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2012.41 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 16 ottobre 2012
dal
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 31 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 15 dicembre 2016;
Ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che con sentenza del 15
dicembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato
Fatti
il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1956), ha condannato il marito a versare
alla moglie la somma di fr. 20 960.– in liquidazione di una polizza del
"3. Pilastro vincolato" n. __________ presso la __________ e l'importo
di fr. 2228.– in liquidazione di una polizza di assicurazione sulla vita mista
n. __________ presso la __________, lo ha obbligato a pagare alla convenuta un
contributo alimentare di fr. 4595.– mensili fino al 31 gennaio 2020 e di fr.
420.– mensili dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2028 e ha ordinato all'istituto
di previdenza dell'attore di prelevare l'importo di fr. 200 000.– dal conto n. __________
presso la __________ e l'importo di fr. 18 307.05 dal conto n. __________
presso la Fondazione di libero passaggio __________ riversando tali somme sul
conto di libero passaggio n. __________ intestato alla moglie presso la medesima
Fondazione di libero passaggio __________;
che le spese processuali
di complessivi fr. 4560.– sono state poste per quattro decimi a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere
all'attore fr. 1800.– per ripetibili ridotte;
che
contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31
gennaio 2017 per ottenere che – previa assunzione delle prove offerte, ma rifiutate
in prima sede – il contributo di mantenimento fosse portato a fr. 5310.–
mensili dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2020 e a fr. 10 000.– mensili dal
1° febbraio 2020 al 31 luglio 2028, mentre l'importo riconosciutole in liquidazione
del regime dei beni fosse ricondotto a fr. 400 000.–;
che l'appello non è stato
notificato a AO 1 per osservazioni;
che
invitata, l'8 febbraio 2017, dal presidente di questa Camera a depositare fr.
10 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante
ha chiesto il 17 febbraio 2017 di annullare la richiesta di anticipo,
subordinatamente di ridurre l'anticipo a
fr. 2000.– pagabili in quattro rate o, in via ancor più subordinata, di
prorogare fino al 30 settembre 2017 il termine a lei impartito per ottemperare
alla richiesta;
che con decreto del 21
febbraio 2017 il presidente della Camera ha prorogato al 3 luglio 2017 il
termine per depositare l'anticipo a copertura delle spese processuali, mantenendo
per il resto invariata la richiesta dell'8 febbraio 2017;
Considerandi
che
il presidente di questa Camera ha fissato all'appellante il 6 luglio 2017 un
ultimo termine fino al 18 agosto 2017 per depositare l'anticipo, con
l'avvertenza che decorsa infruttuosa quella scadenza la Camera non sarebbe
entrata nel merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC);
che
entro la data in questione non è pervenuto versamento alcuno;
che
nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame, di modo che la
dichiarazione del 23 agosto 2017 in cui l'appellante, ribadendo di non essere
in grado di pagare l'anticipo richiesto, dichiara di ritirare l'appello è ormai
senza rilievo;
che
le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC),
mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2.
Le spese processuali di fr.
200.
– sono poste a carico dell'appellante.
3.
Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).