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Decisione

11.2017.17

Appello dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

29 agosto 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1956), ha condannato il marito a versare

alla moglie la somma di fr. 20 960.– in liquidazione di una polizza del

"3. Pilastro vincolato" n. __________ presso la __________ e l'importo

di fr. 2228.– in liquidazione di una polizza di assicurazione sulla vita mista

n. __________ presso la __________, lo ha obbligato a pagare alla convenuta un

contributo alimentare di fr. 4595.– mensili fino al 31 gennaio 2020 e di fr.

420.– mensili dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2028 e ha ordinato all'istituto

di previdenza dell'attore di prelevare l'importo di fr. 200 000.– dal conto n. __________

presso la __________ e l'importo di fr. 18 307.05 dal conto n. __________

presso la Fondazione di libero passaggio __________ riversando tali somme sul

conto di libero passaggio n. __________ intestato alla moglie presso la medesima

Fondazione di libero passaggio __________;

che le spese processuali

di complessivi fr. 4560.– sono state poste per quattro decimi a carico

dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere

all'attore fr. 1800.– per ripetibili ridotte;

che

contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31

gennaio 2017 per ottenere che – previa assunzione delle prove offerte, ma rifiutate

in prima sede – il contributo di mantenimento fosse portato a fr. 5310.–

mensili dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2020 e a fr. 10 000.– mensili dal

1° febbraio 2020 al 31 luglio 2028, mentre l'importo riconosciutole in liquidazione

del regime dei beni fosse ricondotto a fr. 400 000.–;

che l'appello non è stato

notificato a AO 1 per osservazioni;

che

invitata, l'8 febbraio 2017, dal presidente di questa Camera a depositare fr.

10 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante

ha chiesto il 17 febbraio 2017 di annullare la richiesta di anticipo,

subordinatamente di ridurre l'anticipo a

fr. 2000.– pagabili in quattro rate o, in via ancor più subordinata, di

prorogare fino al 30 settembre 2017 il termine a lei impartito per ottemperare

alla richiesta;

che con decreto del 21

febbraio 2017 il presidente della Camera ha prorogato al 3 luglio 2017 il

termine per depositare l'anticipo a copertura delle spese processuali, mantenendo

per il resto invariata la richiesta dell'8 febbraio 2017;

Considerandi

che

il presidente di questa Camera ha fissato all'appellante il 6 luglio 2017 un

ultimo termine fino al 18 agosto 2017 per depositare l'anticipo, con

l'avvertenza che decorsa infruttuosa quella scadenza la Camera non sarebbe

entrata nel merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC);

che

entro la data in questione non è pervenuto versamento alcuno;

che

nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame, di modo che la

dichiarazione del 23 agosto 2017 in cui l'appellante, ribadendo di non essere

in grado di pagare l'anticipo richiesto, dichiara di ritirare l'appello è ormai

senza rilievo;

che

le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC),

mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni;

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2.

Le spese processuali di fr.

200.

– sono poste a carico dell'appellante.

3.

Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).