11.2017.19
Annullamento di testamento contestato di falso
11 febbraio 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.19
Lugano
11 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa OA.1995.1640 (nullità
di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione
del 7 dicembre 1995 da
avv. AO 1 , e
dott. AO 2
(ora patrocinato dallo
stesso avv. PA 2 ) e
AO 3
(patrocinata dall'avv. PA 3 )
contro
AP
3
AP
5 , e
T M († 2015), già in
(Como)
al quale sono subentrati in qualità di eredi
AP 1, (Como)
A M, (Como), e
F M, (Como)
(tutti patrocinati
dall'avv. PA 1 )
F F († 2005),
giudicando sull'appello
del 1° febbraio 2017 presentato da AP 3, AP 5, AP 4, AP 2 e AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 20 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 luglio 1994 è deceduta a __________ M__________
M__________ (1897), cittadina italiana domiciliata a __________, vedova
fu R__________ P__________ e in precedenza fu A__________ A__________. Essa ha
disposto del proprio patrimonio mobiliare in Svizzera in più testamenti, e in
particolare in un testamento pubblico rogato il 3 dicembre 1989 dal notaio __________
P__________ di __________. Con tale disposizione di ultima volontà, pubblicata
il 28 settembre 1994 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, M__________
M__________ ha istituito eredi dei beni posseduti in Svizzera AO 2 e il di lui
figlio PA 2. Essa ha previsto inoltre vari legati, beneficiando in particolare
Fatti
i nipoti F__________ F__________, A__________ M__________ (cui sono subentrati
i figli AP 3 e AP 5), T__________ e F__________ M__________ di fr. 50 000.– ciascuno, come pure S__________ e G__________
M__________ di fr. 30 000.– ognuna e
assegnando fr. 10 000 000.– alla costituenda “AO 3 M__________ e A__________
A__________”. Per i beni in Italia la defunta non ha invece lasciato
disposizioni.
B. Il 7 aprile 1995 è
stato rinvenuto nell'appartamento della defunta a __________ un testamento
olografo datato 18 novembre 1936 nel quale il primo marito A__________ A__________,
deceduto a __________ il 20 dicembre 1936, dichiarava di lasciare tutti i suoi
averi alla moglie M__________ “e poi ai nostri amati nipoti, figli di tuo
fratello
A__________, cui sono grato per l'aiuto prestato sia a me che ai miei cari
genitori”. Tale disposizione di ultima volontà è stata pubblicata davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il
19 maggio 1995.
C. Il 7 dicembre 1995 AO
2, PA 2 e la AO 3 M__________ e A__________ A__________ hanno convenuto AP 3, AP
5, F__________ M__________, T__________ M__________ e F__________ F__________
davanti al medesimo Pretore chiedendo che fosse accertata la nullità del
testamento a firma di A__________ A__________. In seguito all'apertura di un
procedimento penale contro ignoti per sospetta falsità del documento, la causa
è rimasta sospesa dal 2 febbraio 1996 al 13 novembre 1996 per consentire al
Ministero pubblico di ordinare una perizia calligrafica, che è stata esperita il 15 aprile 1996 da __________
Z__________, diplomata in polizia scientifica e criminologia. Non
essendosi individuati eventuali responsabili di falso, il procedimento penale è
terminato con un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico
il 25 aprile 2000.
D. Nel frattempo,
dinanzi al Pretore i convenuti hanno postulato con le loro risposte del 15
gennaio 1997 il rigetto della petizione, contestando in via preliminare la
legittimazione e l'interesse legittimo degli attori all'accertamento della
nullità. Tali questioni sono state discusse all'udienza preliminare del 7
maggio 1997. Il 9 ottobre 1997 il Pretore ha ordinato una nuova sospensione
della causa fino al termine di una parallela azione di nullità – subordinatamente
di annullamento – del testamento pubblico lasciato da M__________ M__________
promossa da F__________ e T__________ M__________ davanti al Tribunale di __________.
In accoglimento di un ricorso di diritto pubblico presentato dagli attori, con
sentenza del 27 gennaio 1998 il Tribunale federale ha annullato tuttavia la sospensione ordinata dal Pretore.
E. Statuendo il 2 luglio
1998, il Pretore ha respinto le eccezioni litigiose e ha posto la tassa di
giustizia con le spese, di complessivi fr. 1000.–, a carico dei convenuti in
solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
1000.– per ripetibili. Contro tale decreto AO 2, PA 2 e la AO 3 M__________ e A__________
A__________ sono insorti a questa Camera con un appello del 14 settembre 1998
nel quale hanno chiesto di fissare la tassa di giustizia con riguardo al valore
litigioso e rivendicando un'indennità di fr. 50 000.–
per ripetibili. Con sentenza del 30 novembre 1999 questa Camera ha parzialmente
accolto l'appello, riconoscendo agli attori
un'indennità per ripetibili di fr. 7200.–
(inc. 11.1998.154).
F. L'11 gennaio 2000 il Pretore
ha statuito sull'ammissibilità di talune prove offerte dalle parti all'udienza
preliminare del 7 maggio 1997. Gli attori
hanno chiesto il 7 febbraio 2000 di indire un'udienza per discutere sull'utilità
di assumere una perizia giudiziaria, agli atti figurando già tre referti
peritali. All'udienza del 10 maggio 2000 i convenuti hanno mantenuto la richiesta
di perizia e con ordinanza dell'8 agosto 2000 il Pretore ha ammesso anche tale
prova, da esperire prima delle altre. AO 2, AO 1 e la AO 3 M__________ e A__________
A__________ hanno presentato il 2 ottobre 2000 un'istanza di ricusazione nei
confronti del Pretore. Questa Camera ha respinto l'istanza con decisione del 5
febbraio 2001 (inc. 11.2000.123) e il Tribunale federale ha rigettato il 15 giugno
2001 un ricorso di diritto pubblico introdotto da PA 2 contro tale sentenza
(inc.1P.206/2001).
G. Definiti quesiti e controquesiti
peritali, il 21 novembre 2002 il Pretore ha designato il perito giudiziario nella
persona del dott. __________ P. M__________, esperto in documenti e tecnica
criminale. La procedura è stata quindi sospesa il 19 ottobre 2005 per la morte
di
F__________ F__________, in attesa di chiarire chi fossero gli eredi. Il
23 dicembre 2005 il dott. __________ P. M__________ ha consegnato il proprio
referto (Schriftgutachten [Echtheitsprüfung]
e Untersuchungsbericht [Altersbestimmung]). Il
Pretore ha intimato la perizia alle parti il 20 giugno 2006, precisando che il
termine per chiedere la completazione o la delucidazione della medesima sarebbe
stato assegnato solo dopo la riattivazione della causa.
H. L'11 giugno 2007 gli
attori hanno comunicato al Pretore di avere denunciato il dott. __________
P. M__________ per falsa perizia. Il sostituto Procuratore pubblico ha ordinato
il 6 luglio 2007 e il 28 maggio 2008 il sequestro della documentazione presentata
dal perito. Egli ha sottoposto poi per analisi la perizia a un esperto della polizia
scientifica del Canton Zurigo, dott. T__________ O__________, il quale ha
riscontrato nel referto lacune “non indifferenti”. Se non che, il dott. __________
P. M__________ è deceduto il 5 giugno 2008. Preso atto di ciò, il sostituto
Procuratore pubblico ha emesso il 16 giugno 2010 un decreto di non luogo a
procedere, ritornando al Pretore il 7 dicembre 2010 la documentazione sequestrata.
I. Accertato che il 22
dicembre 2010 era deceduta anche F__________ M__________, il 9 novembre 2011 il
Pretore ha chiarito che all'erede F__________ F__________ erano subentrati PI 1,
AP 3 e AP 5 (questi ultimi già convenuti), mentre a F__________ M__________
erano subentrati come eredi PI 3 e PI 2. A un'udienza del 15 dicembre 2011, convocata
per discutere il seguito della procedura, gli attori hanno postulato il richiamo
dal Ministero pubblico dell'incarto penale a carico del dott. __________ P. M__________.
Alla domanda si sono opposti i convenuti, salvo PI 1 che si è rimessa al giudizio
del Pretore. Il quale con decisione del 29 febbraio 2012 ha respinto la
richiesta e, rilevando l'impossibilità di procedere alla delucidazione della
perizia rilasciata dal dott. __________ P. M__________, ha ordinato l'assunzione
di un nuovo referto, invitando le parti a (ri)presentare i quesiti peritali.
L. Con ordinanza del 9
gennaio 2013 il Pretore ha confermato i quesiti peritali già ammessi nel 2002,
mentre ha respinto quelli nuovi presentati da PA 2 e da AO 2 nella misura in
cui si riferivano alla perizia del dott. __________ P. M__________. L'11 aprile
2013 è stato designato quale nuovo perito giudiziario M__________ W__________,
esperto in materia presso la __________ AG di __________, il quale ha consegnato
la propria relazione il 21 gennaio 2014. Il Pretore ha respinto il 25 giugno
2014 una richiesta di delucidazione della perizia presentata dai convenuti. L'istruttoria
è proseguita con l'escussione dei testimoni.
M. Il 28 agosto 2015 è
deceduto T__________ M__________, cui sono subentrati nel processo la moglie AP
1 con i figli
F__________ M__________
e AP 2. L'istruttoria è terminata il 25 maggio 2016. Nel suo memoriale conclusivo
del 29 settembre 2016 la AO 3 M__________ e A__________ A__________ ha riproposto
l'accoglimento della petizione, così come hanno fatto AO 2 e AO 1 in un loro
allegato del 30 settembre 2016. Tranne PI 1, i convenuti hanno ribadito la loro
posizione il 3 ottobre 2016. Al dibattimento finale del 10 ottobre 2016 le
parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.
N. Statuendo il 20
dicembre 2016, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il testamento
olografo a firma di A__________ A__________. La tassa di giustizia di fr. 52 000.– e le spese sono state poste a carico dei
convenuti in solido, con obbligo di rifondere per ripetibili, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 21 000.– a AO
2, fr. 34 500.– a PA 2 e fr. 41 000.– alla AO 3 M__________ e A__________ A__________.
O. Contro la sentenza
appena citata AP 3, AP 5, AP 4, AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un
appello del 1° febbraio 2017 per ottenere la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione. In subordine essi chiedono di annullare
la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio o,
quanto meno, di rivedere il dispositivo sulle spese. Nelle loro osservazioni
del 6 dicembre 2017 gli attori propongono di respingere l'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate
dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165
segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata raggiungesse fr. 10 000.–(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie tale requisito è manifestamente dato, questa Camera avendo già avuto
modo di stabilire il valore della causa in fr. 16 712 000.–
(da ultimo: sentenza inc. 11.2000.123 del 5 febbraio 2001, consid. 9).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta
al patrocinatore dei convenuti il 23 dicembre 2016. Il termine di ricorso è
rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1
lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2017, esso sarebbe scaduto
così mercoledì 1° febbraio 2017. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in
esame è quindi ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, accertata la legittimazione passiva di AP 2, AP
5.
e F__________ F__________ (e in sua vece dei di lui eredi), ha ricordato i
motivi per cui una disposizione per causa di morte può essere annullata o
dichiarata nulla (art. 519 a 520a CC) su richiesta di chiunque abbia un
interesse legittimo. Ciò posto, egli ha rilevato che l'autenticità di
una disposizione per causa di morte riguarda l'esistenza dell'atto medesimo e
va dimostrata da chi se ne prevale, seppure di fronte a un testamento che
adempie le forme e i requisiti di legge il giudice possa per lo meno presumerne
l'autenticità. Refragabile, egli ha soggiunto, quest'ultima presunzione può
essere vinta da elementi suscettibili di insinuare seri dubbi sull'autenticità dell'atto,
nel qual caso la presunzione di fatto decade, ripristinando l'onere della prova
a carico di chi invoca il documento. Nel caso in esame – ha proseguito il
Pretore – il testamento olografo adempie formalmente i requisiti di legge, di
modo che la sua autenticità va presunta. Le risultanze del procedimento penale
richiamato (inc. 6206/95 del Ministero pubblico), e in particolare la perizia
calligrafica eseguita il 15 aprile 1996 per ordine del Procuratore pubblico da __________
Z__________, accreditano nondimeno l'ipotesi che il testamento del 18 novembre
1936.
non sia autentico e mettono seriamente in dubbio la citata presunzione,
ristabilendo l'onere della prova a carico dei convenuti.
Nella fattispecie il
Pretore ha ricordato, da parte sua, di avere ordinato due perizie: l'una al dott.
__________ P. M__________ e l'altra a
M__________ W__________. Per quel che è della prima, tuttavia, la morte del perito
ha reso impossibile una delucidazione o una completazione del referto, che solo
l'autore avrebbe potuto eseguire. Incompiuta, quella perizia non può essere
considerata come mezzo di prova a tutti gli effetti, ciò che ha imposto l'esecuzione
di una nuova perizia da parte di M__________ W__________. E la nuova perizia è
l'unica che soddisfi le esigenze del Codice di procedura civile. Quanto alla
forza probatoria della medesima – ha soggiunto il primo giudice – il referto ben
spiega perché non sia possibile accertare la datazione della carta e dell'inchiostro
usati e perché l'analisi debba limitarsi all'aspetto grafologico. Nelle
circostanze descritte il Pretore ha constatato l'assenza di elementi idonei a
comprovare che il testamento sia autentico, ovvero che sia stato redatto da A__________
A__________, seppure una “risposta concludente” non sia “oggettivamente
sostenibile” a causa di una base analitica non ottimale. Alla luce di ciò e del
fatto che nemmeno le audizioni testimoniali e l'interrogatorio formale di AO 1 concorrevano
a dimostrare la genuinità del documento, il Pretore ha reputato insufficientemente
comprovata tale autenticità, di modo che ha accolto la petizione e annullato il
testamento.
3.
Gli appellanti argomentano
anzitutto che le perizie esperite in sede penale non sono sufficienti per mettere
in dubbio l'autenticità del testamento litigioso. Tali perizie – essi
proseguono – non sono state assunte in contraddittorio e non sono quindi utilizzabili
nel processo civile. A parte ciò, simili referti non sono conclusivi circa l'autenticità
del testamento, come ha avuto modo di rilevare il Pretore stesso nell'ordinanza
sulle prove dell'8 agosto 2000, salvo contraddirsi poi nella decisione finale. La
perita __________ Z__________, continuano gli appellanti, non si è espressa sulla
datazione della carta né su quella dell'inchiostro, ma si è limitata a una
perizia calligrafica superficiale e inconcludente. Gli appellanti allegano
tuttavia di essersi risolti a chiedere una nuova perizia al Pretore nel timore
che le perizie assunte dall'autorità penale potessero sovvertire la presunzione
di fatto circa l'autenticità del testamento olografo.
Gli appellanti si dolgono inoltre
che il Pretore non ha tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il dott. __________
P. M__________. La circostanza che per un evento fortuito (la morte del perito)
non sia stato possibile assegnare alle parti il termine per chiedere una
delucidazione o una completazione del referto non può – a loro parere –
vanificare la prova. Neppure la morte di un testimone che si volesse riassumere
o sottoporre a un confronto – essi adducono – determinerebbe l'automatica estromissione
della testimonianza dagli atti, così come gli accertamenti di un sopralluogo conservano
la loro qualità, seppure la situazione reale si modifichi in corso di
procedura. Per analogia, una perizia, ancorché non oggetto di delucidazione o
completazione, rappresenta così a mente loro un importante “elemento
conoscitivo” che fornisce risposte compiute, chiare ed esaurienti, tanto che in
concreto
l'esperto è stato in grado
di pronunciarsi per l'autenticità del testamento, riconducendo la carta e l'inchiostro
a un'epoca precedente il 1936.
Gli interessati ravvisano per di più una lesione della buona fede
processuale nel fatto che il Pretore, pur respingendo la richiesta degli attori
di espungere dall'incarto le risultanze peritali del dott. __________ P.
M__________, ha lasciato nondimeno intendere che avrebbe preso ugualmente in
considerazione il referto secondo un suo “prudente apprezzamento”. A prescindere
da ciò – essi affermano – il Pretore avrebbe dovuto almeno ammettere l'idoneità
di quel referto, eseguito nel rispetto del contraddittorio, per ristabilire la
presunzione di autenticità del testamento, tant'è che ha ordinato una seconda
perizia giudiziaria invece di una controperizia sui risultati raggiunti dal
dott. __________ P. M__________, rimasti acquisiti all'incarto.
Quanto alla perizia di M__________
W__________, che ha limitato la sua verifica all'aspetto grafologico poiché non
in grado di esprimersi sulla datazione della carta né dell'inchiostro, secondo
gli appellanti essa non è idonea nella sua inconcludenza a mettere in dubbio l'autenticità
del testamento. Il Pretore non poteva di conseguenza far sopportare loro l'onere
di una “prova diabolica”. Ad ogni buon conto – essi assumono – se avesse reputato
viziata la perizia del dott. __________ P. M__________, il primo giudice
avrebbe dovuto non solo rifiutarla, ma anche chiedere la restituzione dei costi
e rendere “responsabile civilmente il perito giudiziario designato per i danni
arrecati” ai convenuti, obbligati al pagamento di una perizia che non è stata
tenuta in alcun conto. Infine gli interessati censurano un difetto di
motivazione della sentenza impugnata per avere, il Pretore, negato ogni valore di
prova alle ulteriori risultanze istruttorie.
4.
Litigiosa
è nella fattispecie l'autenticità del testamento olografo a firma di A__________
A__________, datato 18 novembre 1936. Ora, come ha ricordato il Pretore, per
principio l'autenticità di un atto di cui una parte si vale in un
processo rientra nella sfera di esistenza del documento medesimo; chi ne invoca
l'autenticità deve pertanto dimostrarla (RtiD II-2013 pag. 813 consid. 5 con
numerosi richiami). Al proposito nondimeno la dottrina, pur riconoscendo che di
regola l'autenticità di un documento va comprovata da chi invoca l'atto,
istituisce a favore di documenti apparentemente corretti nella forma una
presunzione di fatto circa la loro autenticità. La presunzione di fatto non influisce sull'onere
della prova; ne agevola soltanto l'assunzione. Essa permette di supporre come
esistenti determinate circostanze secondo l'esperienza generale della vita e l'ordinario
andamento delle cose. Così, di fronte a un testamento che adempie le forme e i
requisiti di legge, il giudice può senz'altro presumerne l'autenticità. Tale
presunzione però non è irrefragabile. Può essere smentita da elementi atti a
insinuare sull'autenticità considerevoli dubbi. Non occorre che tali elementi
comprovino la falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare
seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e
ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'atto (loc. cit.).
5.
Nel caso in esame è pacifico che il testamento litigioso adempie
formalmente i requisiti di legge, di modo che sussiste una presunzione di fatto
circa la sua autenticità. Né è contestato che, in simili condizioni,
spettasse agli attori vincere tale presunzione per mezzo di
elementi atti a insinuare considerevoli
dubbi sulla sua validità. Gli appellanti sembrano escludere che le
perizie assunte in sede penale possano scalfire simile presunzione, anche se riconoscono
nel ricorso, non senza contraddirsi, di avere chiesto l'assunzione di una nuova
perizia al Pretore perché l'apertura di un procedimento penale e le perizie
ordinate in quella sede “potevano sovvertire la presunzione di fatto dell'autenticità
del testamento olografo ritrovato”. Comunque sia, gli appellanti ribadiscono l'inutilizzabilità
delle perizie ordinate dall'autorità penale, inconcludenti e assunte nel mancato
rispetto del contraddittorio.
Così argomentando, gli
interessati trascurano tuttavia che per vincere una presunzione di autenticità non
occorrono elementi idonei a dimostrare il contrario. Bastano elementi che
destino seri dubbi (RtiD II-2013 pag. 814 consid. 6). La contestazione dev'essere
sì fondata su motivi sufficienti, ma al riguardo non vanno poste esigenze
troppo severe (Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione,
n. 7 seg. all'attuale art. 178). In concreto le conclusioni cui è pervenuta il
15.
aprile 1996 l'esperta __________ Z__________ nell'ambito del procedimento
aperto dal Ministero pubblico contro ignoti per sospetta falsità del documento
(sopra, lett. C) insinuano seri dubbi sull'autenticità del testamento. E
quelle conclusioni trovano anche riscontro – come fanno notare gli attori – in
una consulenza tecnologica e merceologica dell'8 novembre 1999
commissionata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como allo
Studio __________ di __________ nell'ambito di un parallelo procedimento penale
aperto in Italia, relazione in esito alla quale sono state ravvisate “significative
incoerenze” suscettibili di far ritenere il testamento datato
18.
novembre 1936 “ascrivibile ad una gestualità operante estranea a quella del
defunto signor A__________ A__________” (referto, pag. 85 nell'inc. 1995/6206
del Ministero pubblico, richiamato).
Quanto al mancato
contraddittorio e alla pretesa inconcludenza della perizia di __________ Z__________
sull'autenticità del documento, le censure degli appellanti cadono nel vuoto. Per
insinuare seri dubbi sull'autenticità di un documento non occorre infatti una
perizia allestita secondo i crismi della procedura civile. Del resto, ne
esistesse già una, non vi sarebbe stata ragione di ordinarne un'altra, come ha lasciato
intendere il Pretore nella ricordata ordinanza dell'8 agosto 2000 (sopra, lett.
F). E che il referto di __________ Z__________ non dispensi certezze sull'autenticità
del testamento, ma si limiti a formulare l'ipotesi più verosimile poco giova,
non essendo esso destinato a dimostrare l'autenticità del testamento, ma solo a
fondare seri dubbi. Incombeva ai convenuti, a quel momento, comprovare
l'autenticità dell'atto, come ha rilevato il Pretore. In proposito l'appello si
rivela privo di consistenza.
6.
Per quel che è del
rapporto allestito dal dott. __________ P. M__________, gli appellanti non
contestano che la morte di quest'ultimo – intervenuta durante la sospensione
della causa civile – abbia reso impossibile una delucidazione o completazione dei
referti 8 giugno 2005 (Schriftgutachten [Echtheitsprüfung]) e 17
ottobre 2005 (Untersuchungsbericht [Altersbestimmung]),
consegnati il
23.
dicembre 2005. Né contestano che in seguito a ciò la perizia sia rimasta “incompleta
sotto il profilo processuale”. Sostengono nondimeno che di quelle conclusioni
si deve tenere conto perché, oltre a essere compiute, chiare ed esaurienti, esse
rappresentano pur sempre un elemento conoscitivo importante. L'asserto è
inconcludente, ove si consideri che – comunque sia – “l'elemento conoscitivo
importante” invocato dagli appellanti non è passato al vaglio del
contraddittorio, le parti non avendo avuto la possibilità di chiedere una delucidazione
né una completazione della perizia. E anche volendo attribuire all'“elemento
conoscitivo importante” invocato dagli appellanti qualche rilievo, esso non
eccede quello di un indizio. Indizio cui si contrappone l'esito di una perizia ritualmente
assunta secondo le regole del processo civile (art. 252 cpv. 1 CPC ticinese,
corrispondente all'odierno art. 187 cpv. 4 CPC) come quella di M__________ W__________,
esperto presso la P__________ AG di __________ (sopra, lett. L). Anche al
riguardo non soccorre dunque diffondersi.
7.
Per gli appellanti
neppure la morte di un testimone che si volesse riassumere o sottoporre a un
confronto vanifica la deposizione da lui rilasciata, così come gli accertamenti
di un sopralluogo conservano la loro qualità, seppure la situazione reale si
modifichi in corso di procedura. Il confronto con il caso in esame non ha
pertinenza. Tanto una testimonianza quanto un sopralluogo infatti sono prove
piene, passate al vaglio del contraddittorio, indipendentemente dal fatto che
possano essere riassunte oppure no. Una perizia di cui le parti non hanno
potuto chiedere una delucidazione né una completazione non è invece una prova,
ma un embrione di prova. Può essere considerato tutt'al più – come detto – alla
stregua di un indizio.
Riguardo alla doglianza secondo
cui il Pretore avrebbe lasciato intendere in buona fede, respingendo la
richiesta degli attori volta a estromettere il referto del dott. __________ P. M__________
dal carteggio, che di quel referto egli avrebbe in qualche modo tenuto conto, gli
attori stessi oppongono a ragione che in realtà essi si sono visti rifiutare a
più riprese l'assunzione di prove atte a confutare quel referto proprio perché
il Pretore reputava il referto irrilevante. Il mero fatto che il Pretore abbia
lasciato il referto agli atti ancora non poteva seriamente lasciar credere del
resto che quel referto sarebbe stato considerato come un mezzo di prova. Anche
su tal punto non è il caso pertanto di attardarsi.
8.
Assumono gli
appellanti che il Pretore avrebbe dovuto ritenere sufficiente il referto del
dott. __________ P. M__________ almeno per ristabilire la presunzione di
autenticità del testamento. La tesi è doppiamente erronea. Intanto perché,
dandosi seri dubbi, l'autenticità di un documento va dimostrata con una prova e
non solo con un indizio. Inoltre perché in concreto non si trattava più – come sottolineano
AO 1 e AO 2 – di ristabilire la presunzione di autenticità del documento, bensì
di dimostrare l'autenticità del documento stesso. Proprio per tale motivo il
primo giudice ha fatto capo a una nuova perizia, assunta in conformità alle esigenze
del Codice di procedura civile. Se egli non ha ordinato una “controperizia” non
è dunque perché riteneva il referto del dott. __________ P. M__________ alla
stregua di una perizia, ma perché avrebbe avuto senso disporre una “controperizia”
a fronte di un indizio. Anche al riguardo l'appello denota così la sua inconsistenza.
9.
Con riferimento alla
perizia di M__________ W__________, gli appellanti asseverano che essa non accerta
in modo definitivo e concludente l'autenticità del testamento. E siccome il
perito non sostiene che il testamento sia falso o che sussistano seri dubbi
sulla sua genuinità, quella perizia non sovverte la presunzione legata all'autenticità
del documento. A loro avviso perciò il primo giudice è caduto in errore affermando
che i convenuti non hanno recato la prova necessaria, un tale onere risultando finanche
“diabolico” dopo che il dott. __________ P. M__________ aveva già dichiarato autentico
il documento. La critica degli appellanti muove, una volta ancora, da premesse fallaci.
La perizia sollecitata dai convenuti non era intesa difatti a smentire la
presunzione legata all'autenticità del testamento, già minata dagli elementi
emersi nei procedimenti penali, bensì – è il caso di ripetere – a recare la
prova di tale autenticità, che nelle condizioni illustrate incombeva ai
convenuti addurre.
Ciò posto, poco importa
che la perizia di M__________ W__________, assunta secondo i crismi
processuali, non sia stata in grado di assodare l'autenticità e la paternità
del testamento per effetto di una base analitica non ottimale (“ist eine
schlüssige Beantwortung der Echtheits- bzw. Identitätsfrage aufgrund der nicht
optimalen Analysenbasis […] nicht vertretbar”; rapporto del 16 gennaio 2014,
pag. 14, 16 e 17). Non spettava invero agli attori dimostrare la falsità del
testamento, bensì ai convenuti provarne l'autenticità (almeno con
verosimiglianza preponderante: Trezzini,
op. cit., n. 11 ad art. 178 CPC). Ad ogni buon conto, come ha accertato il
primo giudice, il perito M__________ W__________ ha considerato le basi
analitiche dell'esame – se non ottimali – sufficienti, se non addirittura buone
(referto, pag. 11 seg.), rilevando per finire che nulla consentiva di ricondurre
il documento ad A__________ A__________ (loc. cit., pag. 14, 16 e 17). E gli
appellanti non contestano l'opinione di quel perito. Si volesse anche considerare
l'opposta valutazione del dott. __________ P. M__________ come indizio contrario,
di conseguenza, un simile elemento non basta per mettere in dubbio una prova. La
decisione del Pretore resiste anche sotto questo profilo alla critica.
10.
Relativamente alla censura
secondo cui il Pretore avrebbe rifiutato “sbrigativamente” senza alcuna
motivazione l'apprezzamento di ulteriori risultanze istruttorie (testimonianze
e interrogatorio formale di AO 1), l'appello si esaurisce in una recriminazione.
A parte il fatto che, seppure in maniera telegrafica, il primo giudice ha
spiegato come le altre prove assunte non concorressero a dimostrare l'autenticità
del testamento olografo, gli appellanti non indicano quali altri atti
istruttori sarebbero suscettibili di mettere in dubbio l'attendibilità della
perizia giudiziaria. Né, a ben vedere, essi pretendono che la corretta
valutazione di tali atti imporrebbe un diverso apprezzamento. Al proposito l'appello
sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.
11.
Non è destinata a
miglior sorte la richiesta degli appellanti di vedersi restituire il costo del
referto del dott. __________ P. M__________ e di rendere “responsabile
civilmente il perito giudiziario designato per i danni arrecati” ove fosse
confermata l'irrimediabilità dei vizi ad essa correlati. Presentata per la
prima volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi
(art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta si rivela d'acchito irricevibile già per
tale motivo.
12.
Da ultimo gli
appellanti contestano il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese e le
ripetibili.
a) Il
Pretore ha fissato la tassa di giustizia in fr. 52
000.
– sulla base del
valore litigioso di fr. 16 712 000.–
accertato da questa Camera nelle citate sentenze del 30 novembre 1999 (inc. 11.1998.154) e del 5 febbraio 2001
(inc. 11.2000.123). Analogo metodo egli ha adottato per il calcolo delle
ripetibili giusta l'art. 9 cpv. 1 vTOA, ancora applicabile ai
procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 del regolamento
del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 16 cpv. 2; RL
178.
). Ha constatato però che il risultato così ottenuto appariva esorbitante per rapporto al lavoro effettivamente
svolto dai legali, di modo che l'ha corretto facendo capo alla formula cui
ricorreva il Consiglio di moderazione, il quale in caso di onorario sproporzionato
del patrocinatore combinava il criterio ad valorem con quello ad
horam.
Sulla
base di quanto precede il Pretore ha accertato che AO 2 è stato assistito dall'introduzione
della causa fino al 4 dicembre 2009 dagli avvocati __________ C__________, A__________
C__________ e PA 3, mentre dopo il 13 maggio 2016 è stato difeso dal figlio AO
1.
(nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2009 e il 12 maggio 2016 egli parrebbe
essere rimasto senza patrocinatore). Il primo giudice ha stimato il dispendio
di tempo profuso dai legali nel patrocinio in complessive 60 ore per il primo
periodo (da suddividere tra AO 2, AO 1 e la AO 3
M__________ e A__________
A__________, rappresentati dagli stessi legali)
e di 20 ore per il secondo (da suddividere unicamente tra AO 2 e PA 2), a una
tariffa di fr. 350.– l'ora (la stessa applicata da questa Camera nelle note
sentenze del 30 novembre 1999 e del 5 febbraio 2001), onde un onorario ad
horam di fr. 10 500.–
rapportato al solo AO 2. Quanto all'onorario ad valorem, il primo
giudice l'ha calcolato in fr. 835 600.–
(il 5% di
fr.
16.
712
000.
–) in base allo stesso
saggio fissato da questa Camera nelle ricordate sentenze. Combinato il
risultato orario con quello in base al valore litigioso, egli è giunto così a stabilire
un'indennità per ripetibili in favore di AO 2 di fr. 21 000.–. Al litisconsorte PA 2 il Pretore ha
riconosciuto poi un'indennità per ripetibili di fr. 34 500.–, pari a complessive 50 ore di
lavoro, e alla AO 3 M__________ e A__________
A__________ un'indennità di fr. 41 000.– per un patrocinio di 60 ore complessive.
b) Gli
appellanti cercano di ridiscutere il valore litigioso, asserendo che un'azione
volta a far invalidare un testamento non ha un valore determinato. Come ha
ricordato il primo giudice, tuttavia, al riguardo questa Camera si è già diffusa
ampiamente sulla questione nelle citate sentenze del 30 novembre 1999
(inc. 11.1998.154, consid. 4) e del 5 febbraio 2001
(inc. 11.2000.123, consid. 9). Al proposito non è necessario pertanto ripetersi.
c) Con
riferimento all'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC gli appellanti invocano una
ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità, facendo valere di avere
avuto in buona fede motivo di piatire. Rilevano in particolare che il
testamento olografo è stato rinvenuto nell'appartamento della defunta M__________
M__________, che esso godeva della presunzione di autenticità, che nemmeno in
sede penale esso è risultato falso e che essi non avevano le conoscenze per ritenerlo
tale con certezza, senza contare che tutto lasciava presumerne l'autenticità. Dati
simili presupposti, essi soggiungono, un prudente atteggiamento li ha indotti a
chiedere una perizia giudiziaria, affidata poi al dott. __________ P. M__________, la quale ha finanche
confermato l'autenticità dell'atto.
Invano
gli appellanti evocano l'art. 107 CPC, al caso specifico applicandosi se mai
l'art. 148 cpv. 2 vCPC, che abilitava il giudice a "ripartire parzialmente
o per intero” le spese e le ripetibili se vi era soccombenza reciproca o
concorrevano “altri giusti motivi”. Ora, ammesso e non concesso che le ragioni
addotte connotino “altri giusti motivi”, toccava agli appellanti indicare a
quanto ammonterebbero le indennità per ripetibili in circostanze del genere.
Contestazioni pecuniarie vanno cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF
143.
III 112 consid. 1.2 con riferimenti), e ciò valeva già sotto il vecchio
diritto di procedura (RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). Gli appellanti non
quantificano la richiesta neppure per ordine di grandezza, il che rende la pretesa
irricevibile. Né a tale mancanza può rimediare la domanda subordinata di
annullare il dispositivo impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo
giudizio.
d) Gli
appellanti si dolgono che nel calcolo delle ripetibili il Pretore abbia
trattato ogni attore separatamente, ma sulla base degli stessi criteri (e soprattutto
del valore litigioso complessivo). Essi invocano una sentenza del Tribunale
federale (5P.452/2005 del 14 febbraio 2007) che in un caso come quello concreto
imporrebbe di ridefinire le ripetibili in proporzione “all'interessenza
di ogni attore nel presunto valore litigioso”. Ancora una volta, però, gli interessati
omettono completamente di cifrare la loro richiesta. Il generico richiamo alla
quota proporzionale di ogni attore alla di lui spettanza nel valore litigioso
non è determinabile, non foss 'altro perché essi non quantificano minimamente
tale interessenza. In condizioni del genere non occorre risolvere la questione
di sapere se la citata sentenza del Tribunale federale, riferita a controversie
fra proprietari riguardanti una divisione della comproprietà (cfr. Trezzini, op. cit., n. 20 e 21a ad art.
106.
CPC), si applichi anche al caso precipuo.
e) Quanto
al fatto che gli appellanti siano chiamati ad assumere le spese di una
prova (la perizia commissionata al dott. __________ P. M__________) rivelatasi
praticamente inservibile, vale la regola per cui le spese processuali seguono
il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). E ciò anche qualora
una prova risulti inutilizzabile per caso fortuito, rischio di cui non risponde
lo Stato. Sapere poi a quanto ammonti l'onorario del perito M__________ W__________
(nota professionale del
17.
gennaio 2014 della P__________ AG, nel fascicolo “perizia W__________”) e
chi l'abbia saldata interessa poco o punto ai fini del giudizio, gli appellanti
non traendo alcuna conclusione dell'interrogativo. Se ne conclude che, in
ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
13.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la solidale soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 e 3
CPC). La tassa di giustizia andrebbe
commisurata all'attuale art. 7 cpv. 1 LTG, che per valori litigiosi di
oltre fr. 10 000 000.– prevede un minimo di fr. 75 000.–,
sia in primo sia in secondo grado (art. 13 LTG). Tenuto conto del fatto nondimeno
che l'appello si rivela in parte irricevibile (e che al proposito la sentenza
si risolve quindi in un sindacato di non entrata in materia), appare giustificato
moderare l'emolumento di conseguenza (art. 21 LTG).
L'indennità per ripetibili
spettante a AO 2 e alla AO 3 M__________ e A__________ A__________ è
commisurata all'aliquota media del 45% riferita all'indennità calcolata dal
Pretore per un patrocinio completo dinanzi
al primo grado di giurisdizione (art. 11 cpv. 2 lett. a del menzionato regolamento
del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), pari a fr. 41 000.– (come quella assegnata alla AO 3 M__________
e A__________ A__________), indennità che gli appellanti hanno impugnato senza
esito. Da un lato si deve considerare infatti il valore cospicuo del
contenzioso e quindi la grande responsabilità in cui sono incorsi i legali nell'esecuzione
del mandato, ma dall'altro anche la circostanza che le osservazioni all'appello
concernono a una causa già nota, che i patrocinatori hanno potuto seguire fin
dall'inizio. Non si attribuiscono ripetibili invece all'avv. AO 1, che nel
diritto attuale avrebbe diritto se mai a
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale
tuttavia non entra in linea di conto perché egli ha potuto difendere sé stesso
patrocinando simultaneamente suo padre, la cui posizione processuale era
identica alla propria.
14.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso supera di
gran lunga la soglia di fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
40 000.– sono poste solidalmente a carico
degli appellanti, che rifonderanno un'indennità per ripetibili di fr. 20 000.–
complessivi a AO 2 e di fr. 20 000.– complessivi
alla AO 3 M__________ e A__________ A__________. Non si
attribuiscono ripetibili all'avv. AO 1.
3. Notificazione:
–
avv.
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).