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Decisione

11.2017.19

Annullamento di testamento contestato di falso

11 febbraio 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i nipoti F__________ F__________, A__________ M__________ (cui sono subentrati

i figli AP 3 e AP 5), T__________ e F__________ M__________ di fr. 50 000.– ciascuno, come pure S__________ e G__________

M__________ di fr. 30 000.– ognuna e

assegnando fr. 10 000 000.– alla costituenda “AO 3 M__________ e A__________

A__________”. Per i beni in Italia la defunta non ha invece lasciato

disposizioni.

B. Il 7 aprile 1995 è

stato rinvenuto nel­l'appartamento della defunta a __________ un testa­mento

olografo datato 18 novembre 1936 nel quale il primo marito A__________ A__________,

deceduto a __________ il 20 dicembre 1936, dichiarava di lasciare tutti i suoi

averi alla moglie M__________ “e poi ai nostri amati nipoti, figli di tuo

fratello

A__________, cui sono grato per l'aiuto prestato sia a me che ai miei cari

genitori”. Tale disposizione di ultima volontà è stata pubblicata davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il

19 maggio 1995.

C. Il 7 dicembre 1995 AO

2, PA 2 e la AO 3 M__________ e A__________ A__________ hanno convenuto AP 3, AP

5, F__________ M__________, T__________ M__________ e F__________ F__________

davanti al medesimo Pretore chiedendo che fosse accertata la nullità del

testamento a firma di A__________ A__________. In seguito all'apertura di un

procedimento penale contro ignoti per sospetta falsità del documento, la causa

è rimasta sospesa dal 2 febbraio 1996 al 13 novembre 1996 per consentire al

Ministero pubblico di ordinare una perizia calligrafica, che è stata esperita il 15 aprile 1996 da __________

Z__________, diplomata in polizia scientifica e criminologia. Non

essendosi individuati eventuali responsabili di falso, il procedimento penale è

terminato con un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico

il 25 aprile 2000.

D. Nel frattempo,

dinanzi al Pretore i convenuti hanno postulato con le loro risposte del 15

gennaio 1997 il rigetto della petizione, contestando in via preliminare la

legittimazione e l'interesse legittimo degli attori all'accertamento della

nullità. Tali questioni sono state discusse all'udienza preliminare del 7

maggio 1997. Il 9 ottobre 1997 il Pretore ha ordinato una nuova sospensione

della causa fino al termine di una parallela azione di nullità – subordinatamente

di annullamento – del testamento pubblico lasciato da M__________ M__________

promossa da F__________ e T__________ M__________ davanti al Tribunale di __________.

In accoglimento di un ricorso di diritto pubblico presentato dagli attori, con

sentenza del 27 gennaio 1998 il Tribunale federale ha annullato tuttavia la sospensione ordinata dal Pretore.

E. Statuendo il 2 luglio

1998, il Pretore ha respinto le eccezioni litigiose e ha posto la tassa di

giustizia con le spese, di complessivi fr. 1000.–, a carico dei convenuti in

solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

1000.– per ripetibili. Contro tale decreto AO 2, PA 2 e la AO 3 M__________ e A__________

A__________ sono insorti a questa Camera con un appello del 14 settembre 1998

nel quale hanno chiesto di fissare la tassa di giustizia con riguardo al valore

litigioso e riven­dicando un'indennità di fr. 50 000.–

per ripetibili. Con sentenza del 30 novembre 1999 questa Camera ha parzialmente

accolto l'appello, riconoscendo agli attori

un'indennità per ripetibili di fr. 7200.–

(inc. 11.1998.154).

F. L'11 gennaio 2000 il Pretore

ha statuito sull'ammissibilità di talune prove offerte dalle parti all'udienza

preliminare del 7 mag­gio 1997. Gli attori

hanno chiesto il 7 febbraio 2000 di indire un'udienza per discutere sull'utilità

di assumere una perizia giudiziaria, agli atti figurando già tre referti

peritali. All'udienza del 10 maggio 2000 i convenuti hanno mantenuto la richiesta

di perizia e con ordinanza dell'8 agosto 2000 il Pretore ha ammesso anche tale

prova, da esperire prima delle altre. AO 2, AO 1 e la AO 3 M__________ e A__________

A__________ hanno presentato il 2 ottobre 2000 un'istanza di ricusazione nei

confronti del Pretore. Questa Camera ha respinto l'istanza con decisione del 5

febbraio 2001 (inc. 11.2000.123) e il Tribunale federale ha rigettato il 15 giugno

2001 un ricorso di diritto pubblico introdotto da PA 2 contro tale sentenza

(inc.1P.206/2001).

G. Definiti quesiti e controquesiti

peritali, il 21 novembre 2002 il Pretore ha designato il perito giudiziario nella

persona del dott. __________ P. M__________, esperto in documenti e tecnica

criminale. La procedura è stata quindi sospesa il 19 ottobre 2005 per la morte

di

F__________ F__________, in attesa di chiarire chi fossero gli eredi. Il

23 dicem­bre 2005 il dott. __________ P. M__________ ha consegnato il proprio

referto (Schriftgut­achten [Echtheitsprüfung]

e Untersuchungsbericht [Altersbestim­mung]). Il

Pretore ha intimato la perizia alle parti il 20 giugno 2006, precisando che il

termine per chiedere la completazione o la delucidazione della medesima sarebbe

stato assegnato solo dopo la riattivazione della causa.

H. L'11 giugno 2007 gli

attori hanno comunicato al Pretore di avere denunciato il dott. __________

P. M__________ per falsa perizia. Il sostituto Procuratore pubblico ha ordinato

il 6 luglio 2007 e il 28 maggio 2008 il sequestro della documentazione presentata

dal perito. Egli ha sottoposto poi per analisi la perizia a un esperto della polizia

scientifica del Canton Zurigo, dott. T__________ O__________, il quale ha

riscontrato nel referto lacune “non indifferenti”. Se non che, il dott. __________

P. M__________ è deceduto il 5 giugno 2008. Preso atto di ciò, il sostituto

Procuratore pubblico ha emesso il 16 giugno 2010 un decreto di non luogo a

procedere, ritornando al Pretore il 7 dicembre 2010 la documentazione sequestrata.

I. Accertato che il 22

dicembre 2010 era deceduta anche F__________ M__________, il 9 novembre 2011 il

Pretore ha chiarito che all'erede F__________ F__________ erano subentrati PI 1,

AP 3 e AP 5 (questi ultimi già convenuti), mentre a F__________ M__________

erano subentrati come eredi PI 3 e PI 2. A un'udienza del 15 dicembre 2011, convocata

per discutere il seguito della procedura, gli attori hanno postulato il richiamo

dal Ministero pubblico dell'incarto penale a carico del dott. __________ P. M__________.

Alla domanda si sono opposti i convenuti, salvo PI 1 che si è rimessa al giudizio

del Pretore. Il quale con decisione del 29 febbraio 2012 ha respinto la

richiesta e, rilevando l'impossibilità di procedere alla delucidazione della

perizia rilasciata dal dott. __________ P. M__________, ha ordinato l'assunzione

di un nuovo referto, invitando le parti a (ri)presen­tare i quesiti peritali.

L. Con ordinanza del 9

gennaio 2013 il Pretore ha confermato i quesiti peritali già ammessi nel 2002,

mentre ha respinto quelli nuovi presentati da PA 2 e da AO 2 nella misura in

cui si riferivano alla perizia del dott. __________ P. M__________. L'11 aprile

2013 è stato designato quale nuovo perito giudiziario M__________ W__________,

esperto in materia presso la __________ AG di __________, il quale ha consegnato

la propria relazione il 21 gennaio 2014. Il Pretore ha respinto il 25 giugno

2014 una richiesta di delucidazione della perizia presentata dai convenuti. L'istruttoria

è proseguita con l'escussione dei testimoni.

M. Il 28 agosto 2015 è

deceduto T__________ M__________, cui sono subentrati nel processo la moglie AP

1 con i figli

F__________ M__________

e AP 2. L'istruttoria è terminata il 25 maggio 2016. Nel suo memoriale conclusivo

del 29 settembre 2016 la AO 3 M__________ e A__________ A__________ ha riproposto

l'accoglimento della petizione, così come hanno fatto AO 2 e AO 1 in un loro

allegato del 30 settembre 2016. Tranne PI 1, i convenuti hanno ribadito la loro

posizione il 3 ottobre 2016. Al dibattimento finale del 10 ottobre 2016 le

parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.

N. Statuendo il 20

dicembre 2016, il Pretore ha accolto la petizione e ha annullato il testamento

olografo a firma di A__________ A__________. La tassa di giustizia di fr. 52 000.– e le spese sono state poste a carico dei

convenuti in solido, con obbligo di rifondere per ripetibili, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 21 000.– a AO

2, fr. 34 500.– a PA 2 e fr. 41 000.– alla AO 3 M__________ e A__________ A__________.

O. Contro la sentenza

appena citata AP 3, AP 5, AP 4, AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un

appello del 1° febbraio 2017 per ottenere la riforma del giudizio

impugnato nel senso di respingere la petizione. In subordine essi chiedono di annullare

la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio o,

quanto meno, di rivedere il dispositivo sulle spese. Nelle loro osservazioni

del 6 dicembre 2017 gli attori propongono di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze emanate

dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 con la procedura ordinaria degli art. 165

segg. CPC ticinese sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata raggiungesse fr. 10 000.–(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie tale requisito è manifestamente dato, questa Camera avendo già avuto

modo di sta­bilire il valore della causa in fr. 16 712 000.–

(da ultimo: sentenza inc. 11.2000.123 del 5 febbraio 2001, consid. 9).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta

al patrocinatore dei convenuti il 23 dicembre 2016. Il termine di ricorso è

rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1

lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2017, esso sarebbe scaduto

così mercoledì 1° febbraio 2017. Depositato l'ultimo giorno utile, l'appello in

esame è quindi ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, accertata la legittimazione passiva di AP 2, AP

5.

e F__________ F__________ (e in sua vece dei di lui eredi), ha ricordato i

motivi per cui una disposizione per causa di morte può essere annullata o

dichiarata nulla (art. 519 a 520a CC) su richiesta di chiunque abbia un

interesse legittimo. Ciò posto, egli ha rilevato che l'autenticità di

una disposizione per causa di morte riguarda l'esistenza dell'atto medesimo e

va dimostrata da chi se ne prevale, seppure di fronte a un testamento che

adempie le forme e i requisiti di legge il giudice possa per lo meno presumerne

l'autenticità. Refragabile, egli ha soggiunto, quest'ultima presunzione può

essere vinta da elementi suscettibili di insinuare seri dubbi sull'autenticità dell'atto,

nel qual caso la presunzione di fatto decade, ripristinando l'onere della prova

a carico di chi invoca il documento. Nel caso in esame – ha proseguito il

Pretore – il testa­mento olografo adempie formalmente i requisiti di legge, di

modo che la sua autenticità va presunta. Le risultanze del procedimento penale

richiamato (inc. 6206/95 del Ministero pubblico), e in particolare la perizia

calligrafica eseguita il 15 aprile 1996 per ordine del Procuratore pubblico da __________

Z__________, accreditano nondimeno l'ipotesi che il testamento del 18 novembre

1936.

non sia autentico e mettono seriamente in dubbio la citata presunzione,

ristabilendo l'onere della prova a carico dei convenuti.

Nella fattispecie il

Pretore ha ricordato, da parte sua, di avere ordinato due perizie: l'una al dott.

__________ P. M__________ e l'altra a

M__________ W__________. Per quel che è della prima, tuttavia, la morte del perito

ha reso impossibile una delucidazione o una completazione del referto, che solo

l'autore avrebbe potuto eseguire. Incompiuta, quella perizia non può essere

considerata come mezzo di prova a tutti gli effetti, ciò che ha imposto l'esecuzione

di una nuova perizia da parte di M__________ W__________. E la nuova perizia è

l'unica che soddisfi le esigenze del Codice di procedura civile. Quanto alla

forza probatoria della medesima – ha soggiunto il primo giudice – il referto ben

spiega perché non sia possibile accertare la datazione della carta e dell'inchiostro

usati e perché l'analisi debba limitarsi all'aspetto grafologico. Nelle

circostanze descritte il Pretore ha constatato l'assenza di elementi idonei a

comprovare che il testamento sia autentico, ovvero che sia stato redatto da A__________

A__________, seppure una “risposta concludente” non sia “oggettivamente

sostenibile” a causa di una base analitica non ottimale. Alla luce di ciò e del

fatto che nemmeno le audizioni testimoniali e l'interrogatorio formale di AO 1 concorrevano

a dimostrare la genuinità del documento, il Pretore ha reputato insufficientemente

comprovata tale autenticità, di modo che ha accolto la petizione e annullato il

testamento.

3.

Gli appellanti argomentano

anzitutto che le perizie esperite in sede penale non sono sufficienti per mettere

in dubbio l'autenticità del testamento litigioso. Tali perizie – essi

proseguono – non sono state assunte in contraddittorio e non sono quindi utilizzabili

nel processo civile. A parte ciò, simili referti non sono conclusivi circa l'autenticità

del testamento, come ha avuto modo di rilevare il Pretore stesso nell'ordinanza

sulle prove dell'8 agosto 2000, salvo contraddirsi poi nella decisione finale. La

perita __________ Z__________, continuano gli appellanti, non si è espressa sulla

datazione della carta né su quella dell'inchiostro, ma si è limitata a una

perizia calligrafica superficiale e inconcludente. Gli appellanti allegano

tuttavia di essersi risolti a chiedere una nuova perizia al Pretore nel timore

che le perizie assunte dall'autorità penale potessero sovvertire la presunzione

di fatto circa l'autenticità del testamento olografo.

Gli appellanti si dolgono inoltre

che il Pretore non ha tenuto conto delle conclusioni cui è giunto il dott. __________

P. M__________. La circostanza che per un evento fortuito (la morte del perito)

non sia stato possibile assegnare alle parti il termine per chiedere una

delucidazione o una completazione del referto non può – a loro parere –

vanificare la prova. Neppure la morte di un testimone che si volesse riassumere

o sottoporre a un confronto – essi adducono – determinerebbe l'automatica estromissione

della testimonianza dagli atti, così come gli accertamenti di un sopralluogo conservano

la loro qualità, seppure la situazione reale si modifichi in corso di

procedura. Per analogia, una perizia, ancorché non oggetto di delucidazione o

completazione, rappresenta così a mente loro un importante “elemento

conoscitivo” che fornisce risposte compiute, chiare ed esaurienti, tanto che in

concreto

l'esperto è stato in grado

di pronunciarsi per l'autenticità del testamento, riconducendo la carta e l'inchiostro

a un'epoca precedente il 1936.

Gli interessati ravvisano per di più una lesione della buona fede

processuale nel fatto che il Pretore, pur respingendo la richiesta degli attori

di espungere dall'incarto le risultanze peritali del dott. __________ P.

M__________, ha lasciato nondimeno intendere che avrebbe preso ugualmente in

considerazione il referto secondo un suo “prudente apprezzamento”. A prescindere

da ciò – essi affermano – il Pretore avrebbe dovuto almeno ammettere l'idoneità

di quel referto, eseguito nel rispetto del contraddittorio, per ristabilire la

presunzione di autenticità del testamento, tant'è che ha ordinato una seconda

perizia giudiziaria invece di una controperizia sui risultati raggiunti dal

dott. __________ P. M__________, rimasti acquisiti all'incarto.

Quanto alla perizia di M__________

W__________, che ha limitato la sua verifica all'aspetto grafologico poiché non

in grado di esprimersi sulla datazione della carta né dell'inchiostro, secondo

gli appellanti essa non è idonea nella sua inconcludenza a mettere in dubbio l'autenticità

del testamento. Il Pretore non poteva di conseguenza far sopportare loro l'onere

di una “prova diabolica”. Ad ogni buon conto – essi assumono – se avesse reputato

viziata la perizia del dott. __________ P. M__________, il primo giudice

avrebbe dovuto non solo rifiutarla, ma anche chiedere la restituzione dei costi

e rendere “responsabile civilmente il perito giudiziario designato per i danni

arrecati” ai convenuti, obbligati al pagamento di una perizia che non è stata

tenuta in alcun conto. Infine gli interessati censurano un difetto di

motivazione della sentenza impugnata per avere, il Pretore, negato ogni valore di

prova alle ulteriori risultanze istruttorie.

4.

Litigiosa

è nella fattispecie l'autenticità del testamento olografo a firma di A__________

A__________, datato 18 novembre 1936. Ora, come ha ricordato il Pretore, per

principio l'autenticità di un atto di cui una parte si vale in un

processo rientra nella sfera di esistenza del documento medesimo; chi ne invoca

l'autenticità deve pertanto dimostrarla (RtiD II-2013 pag. 813 consid. 5 con

numerosi richiami). Al proposito nondimeno la dottrina, pur riconoscendo che di

regola l'autenticità di un documento va comprovata da chi invoca l'atto,

istituisce a favore di documenti apparentemente corretti nella forma una

presunzione di fatto circa la loro autenticità. La presunzione di fatto non influisce sull'onere

della prova; ne agevola soltanto l'assunzione. Essa permette di supporre come

esistenti determinate circostanze secondo l'esperienza generale della vita e l'ordinario

andamento delle cose. Così, di fronte a un testamento che adempie le forme e i

requisiti di legge, il giudice può senz'altro presumerne l'autenticità. Tale

presunzione però non è irrefragabile. Può essere smentita da elementi atti a

insinuare sull'autenticità considerevoli dubbi. Non occorre che tali elementi

comprovino la falsità del documento. È sufficiente che inducano a dubitare

seriamente della sua autenticità. Ciò fa decadere la presunzione di fatto e

ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'atto (loc. cit.).

5.

Nel caso in esame è pacifico che il testamento litigioso adempie

formalmente i requisiti di legge, di modo che sussiste una presunzione di fatto

circa la sua autenticità. Né è contestato che, in simili condizioni,

spettasse agli attori vincere tale presunzione per mezzo di

elementi atti a insinuare considerevoli

dubbi sulla sua validità. Gli appellanti sembrano escludere che le

perizie assunte in sede penale possano scalfire simile presunzione, anche se riconoscono

nel ricorso, non senza contraddirsi, di avere chie­sto l'assunzione di una nuova

perizia al Pretore perché l'aper­tu­ra di un procedimento penale e le perizie

ordinate in quella sede “potevano sovvertire la presunzione di fatto dell'autenticità

del testamento olografo ritrovato”. Comunque sia, gli appellanti ribadiscono l'inutilizzabilità

delle perizie ordinate dall'autorità penale, inconcludenti e assunte nel mancato

rispetto del contraddittorio.

Così argomentando, gli

interessati trascurano tuttavia che per vincere una presunzione di autenticità non

occorrono elementi idonei a dimostrare il contrario. Bastano elementi che

destino seri dubbi (RtiD II-2013 pag. 814 consid. 6). La contestazione dev'essere

sì fondata su motivi sufficienti, ma al riguardo non vanno poste esigenze

troppo severe (Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione,

n. 7 seg. all'attuale art. 178). In concreto le conclusioni cui è pervenuta il

15.

aprile 1996 l'esperta __________ Z__________ nel­l'ambito del procedimento

aperto dal Ministero pubblico contro ignoti per sospetta falsità del documento

(sopra, lett. C) insinuano seri dubbi sull'autenticità del testamento. E

quelle conclusioni trovano anche riscontro – come fanno notare gli attori – in

una consulenza tecnologica e merceologica del­l'8 novembre 1999

commissionata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como allo

Studio __________ di __________ nell'ambito di un parallelo procedimento penale

aperto in Italia, relazione in esito alla quale sono state ravvisate “significative

incoerenze” suscettibili di far ritenere il testamento datato

18.

novembre 1936 “ascrivibile ad una gestualità operante estranea a quella del

defunto signor A__________ A__________” (referto, pag. 85 nell'inc. 1995/6206

del Ministero pubblico, richiamato).

Quanto al mancato

contraddittorio e alla pretesa inconcludenza della perizia di __________ Z__________

sull'autenticità del documento, le censure degli appellanti cadono nel vuoto. Per

insinuare seri dubbi sull'autenticità di un documento non occorre infatti una

perizia allestita secondo i crismi della procedura civile. Del resto, ne

esistesse già una, non vi sarebbe stata ragione di ordinarne un'altra, come ha lasciato

intendere il Pretore nella ricordata ordinanza dell'8 agosto 2000 (sopra, lett.

F). E che il referto di __________ Z__________ non dispensi certezze sull'autenticità

del testamento, ma si limiti a formulare l'ipotesi più verosimile poco giova,

non essendo esso destinato a dimostrare l'autenticità del testamento, ma solo a

fondare seri dubbi. Incombeva ai convenuti, a quel momento, comprovare

l'autenticità dell'atto, come ha rilevato il Pretore. In proposito l'appello si

rivela privo di consistenza.

6.

Per quel che è del

rapporto allestito dal dott. __________ P. M__________, gli appellanti non

contestano che la morte di quest'ultimo – intervenuta durante la sospensione

della causa civile – abbia reso impossibile una delucidazione o completazione dei

referti 8 giu­gno 2005 (Schriftgutachten [Echtheitsprüfung]) e 17

ottobre 2005 (Untersuchungsbericht [Altersbestimmung]),

consegnati il

23.

di­cembre 2005. Né contestano che in seguito a ciò la perizia sia rimasta “incompleta

sotto il profilo processuale”. Sostengono nondimeno che di quelle conclusioni

si deve tenere conto perché, oltre a essere compiute, chiare ed esaurienti, esse

rappresentano pur sempre un elemento conoscitivo importante. L'asserto è

inconcludente, ove si consideri che – comunque sia – “l'elemento conoscitivo

importante” invocato dagli appellanti non è passato al vaglio del

contraddittorio, le parti non avendo avuto la possibilità di chiedere una delucidazione

né una completazione della perizia. E anche volendo attribuire all'“elemento

conoscitivo importante” invocato dagli appellanti qualche rilievo, esso non

eccede quello di un indizio. Indizio cui si contrappone l'esito di una perizia ritualmente

assunta secondo le regole del processo civile (art. 252 cpv. 1 CPC ticinese,

corrispondente all'odierno art. 187 cpv. 4 CPC) come quella di M__________ W__________,

esperto presso la P__________ AG di __________ (sopra, lett. L). Anche al

riguardo non soccorre dunque diffondersi.

7.

Per gli appellanti

neppure la morte di un testimone che si volesse riassumere o sottoporre a un

confronto vanifica la deposizione da lui rilasciata, così come gli accertamenti

di un sopralluogo conservano la loro qualità, seppure la situazione reale si

modifichi in corso di procedura. Il confronto con il caso in esame non ha

pertinenza. Tanto una testimonianza quanto un sopralluogo infatti sono prove

piene, passate al vaglio del contraddittorio, indipendentemente dal fatto che

possano essere riassunte oppure no. Una perizia di cui le parti non hanno

potuto chiedere una delucidazione né una completazione non è invece una prova,

ma un embrione di prova. Può essere considerato tutt'al più – come detto – alla

stregua di un indizio.

Riguardo alla doglianza secondo

cui il Pretore avrebbe lasciato intendere in buona fede, respingendo la

richiesta degli attori volta a estromettere il referto del dott. __________ P. M__________

dal carteggio, che di quel referto egli avrebbe in qualche modo tenuto conto, gli

attori stessi oppongono a ragione che in realtà essi si sono visti rifiutare a

più riprese l'assunzione di prove atte a confutare quel referto proprio perché

il Pretore reputava il referto irrilevante. Il mero fatto che il Pretore abbia

lasciato il referto agli atti ancora non poteva seriamente lasciar credere del

resto che quel referto sarebbe stato considerato come un mezzo di prova. Anche

su tal punto non è il caso pertanto di attardarsi.

8.

Assumono gli

appellanti che il Pretore avrebbe dovuto ritenere sufficiente il referto del

dott. __________ P. M__________ almeno per ristabilire la presunzione di

autenticità del testamento. La tesi è doppiamente erronea. Intanto perché,

dandosi seri dubbi, l'autenticità di un documento va dimostrata con una prova e

non solo con un indizio. Inoltre perché in concreto non si trattava più – come sottolineano

AO 1 e AO 2 – di ristabilire la presunzione di autenticità del documento, bensì

di dimostrare l'autenticità del documento stesso. Proprio per tale motivo il

primo giudice ha fatto capo a una nuova perizia, assunta in conformità alle esigenze

del Codice di procedura civile. Se egli non ha ordinato una “controperizia” non

è dunque perché riteneva il referto del dott. __________ P. M__________ alla

stregua di una perizia, ma perché avrebbe avuto senso disporre una “controperizia”

a fronte di un indizio. Anche al riguardo l'appello denota così la sua inconsistenza.

9.

Con riferimento alla

perizia di M__________ W__________, gli appellanti asseverano che essa non accerta

in modo definitivo e concludente l'autenticità del testamento. E siccome il

perito non sostiene che il testamento sia falso o che sussistano seri dubbi

sulla sua genuinità, quella perizia non sovverte la presunzione legata all'autenticità

del documento. A loro avviso perciò il primo giudice è caduto in errore affermando

che i convenuti non hanno recato la prova necessaria, un tale onere risultando finanche

“diabolico” dopo che il dott. __________ P. M__________ aveva già dichiarato autentico

il documento. La critica degli appellanti muove, una volta ancora, da premesse fallaci.

La perizia sollecitata dai convenuti non era intesa difatti a smentire la

presunzione legata all'autenticità del testamento, già minata dagli elementi

emersi nei procedimenti penali, bensì – è il caso di ripetere – a recare la

prova di tale autenticità, che nelle condizioni illustrate incombeva ai

convenuti addurre.

Ciò posto, poco importa

che la perizia di M__________ W__________, assunta secondo i crismi

processuali, non sia stata in grado di assodare l'autenticità e la paternità

del testamento per effetto di una base analitica non ottimale (“ist eine

schlüssige Beantwortung der Echtheits- bzw. Identitätsfrage aufgrund der nicht

optimalen Analysenbasis […] nicht vertretbar”; rapporto del 16 gennaio 2014,

pag. 14, 16 e 17). Non spettava invero agli attori dimostrare la falsità del

testamento, bensì ai convenuti provarne l'autenticità (almeno con

verosimiglianza preponderante: Trezzini,

op. cit., n. 11 ad art. 178 CPC). Ad ogni buon conto, come ha accertato il

primo giudice, il perito M__________ W__________ ha considerato le basi

analitiche dell'esame – se non ottimali – sufficienti, se non addirittura buone

(referto, pag. 11 seg.), rilevando per finire che nulla consentiva di ricondurre

il documento ad A__________ A__________ (loc. cit., pag. 14, 16 e 17). E gli

appellanti non contestano l'opinione di quel perito. Si volesse anche considerare

l'opposta valutazione del dott. __________ P. M__________ come indizio contrario,

di conseguenza, un simile elemento non basta per mettere in dubbio una prova. La

decisione del Pretore resiste anche sotto questo profilo alla critica.

10.

Relativamente alla censura

secondo cui il Pretore avrebbe rifiutato “sbrigativamente” senza alcuna

motivazione l'apprezzamento di ulteriori risultanze istruttorie (testimonianze

e interrogatorio formale di AO 1), l'appello si esaurisce in una recriminazione.

A parte il fatto che, seppure in maniera telegrafica, il primo giudice ha

spiegato come le altre prove assunte non concorressero a dimostrare l'autenticità

del testamento olografo, gli appellanti non indicano quali altri atti

istruttori sarebbero suscettibili di mettere in dubbio l'attendibilità della

perizia giudiziaria. Né, a ben vedere, essi pretendono che la corretta

valutazione di tali atti imporrebbe un diverso apprezzamento. Al proposito l'appello

sfugge di conseguenza a ulteriore disamina.

11.

Non è destinata a

miglior sorte la richiesta degli appellanti di vedersi restituire il costo del

referto del dott. __________ P. M__________ e di rendere “responsabile

civilmente il perito giudiziario designato per i danni arrecati” ove fosse

confermata l'irrimediabilità dei vizi ad essa correlati. Presentata per la

prima volta in appello senza essere fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi

(art. 317 cpv. 2 CPC), la richiesta si rivela d'acchito irricevibile già per

tale motivo.

12.

Da ultimo gli

appellanti contestano il dispositivo della sentenza impugnata sulle spese e le

ripetibili.

a) Il

Pretore ha fissato la tassa di giustizia in fr. 52

000.

– sulla base del

valore litigioso di fr. 16 712 000.–

accertato da questa Camera nelle citate sentenze del 30 novembre 1999 (inc. 11.1998.154) e del 5 febbraio 2001

(inc. 11.2000.123). Analogo metodo egli ha adottato per il calcolo delle

ripetibili giusta l'art. 9 cpv. 1 vTOA, ancora applicabile ai

procedimenti aperti prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 del regolamento

del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 16 cpv. 2; RL

178.

). Ha constatato però che il risultato così ottenuto appariva esorbitante per rapporto al lavoro effettivamente

svolto dai legali, di modo che l'ha corretto facendo capo alla formula cui

ricorreva il Consiglio di moderazione, il quale in caso di onorario sproporzionato

del patrocinatore combinava il criterio ad valorem con quello ad

horam.

Sulla

base di quanto precede il Pretore ha accertato che AO 2 è stato assistito dall'introduzione

della causa fino al 4 dicembre 2009 dagli avvocati __________ C__________, A__________

C__________ e PA 3, mentre dopo il 13 maggio 2016 è stato difeso dal figlio AO

1.

(nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2009 e il 12 maggio 2016 egli parrebbe

essere rimasto senza patrocinatore). Il primo giudice ha stimato il dispendio

di tem­po profuso dai legali nel patrocinio in comples­sive 60 ore per il primo

periodo (da suddividere tra AO 2, AO 1 e la AO 3

M__________ e A__________

A__________, rappresentati dagli stessi legali)

e di 20 ore per il secondo (da suddividere unicamente tra AO 2 e PA 2), a una

tariffa di fr. 350.– l'ora (la stessa applicata da questa Camera nelle note

sentenze del 30 novembre 1999 e del 5 febbraio 2001), onde un onorario ad

horam di fr. 10 500.–

rapportato al solo AO 2. Quanto all'onorario ad valorem, il primo

giudice l'ha calcolato in fr. 835 600.–

(il 5% di

fr.

16.

712

000.

–) in base allo stesso

saggio fissato da questa Camera nelle ricordate sentenze. Combinato il

risultato orario con quello in base al valore litigioso, egli è giunto così a stabilire

un'indennità per ripetibili in favore di AO 2 di fr. 21 000.–. Al litisconsorte PA 2 il Pretore ha

riconosciuto poi un'indennità per ripetibili di fr. 34 500.–, pari a complessive 50 ore di

lavoro, e alla AO 3 M__________ e A__________

A__________ un'indennità di fr. 41 000.– per un patrocinio di 60 ore complessive.

b) Gli

appellanti cercano di ridiscutere il valore litigioso, asserendo che un'azione

volta a far invalidare un testamento non ha un valore determinato. Come ha

ricordato il primo giudice, tuttavia, al riguardo questa Camera si è già diffusa

ampiamente sulla questione nelle citate sentenze del 30 novembre 1999

(inc. 11.1998.154, consid. 4) e del 5 febbraio 2001

(inc. 11.2000.123, consid. 9). Al proposito non è necessario pertanto ripetersi.

c) Con

riferimento all'art. 107 cpv. 1 lett. b CPC gli appellanti invocano una

ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità, facendo valere di avere

avuto in buona fede motivo di piatire. Rilevano in particolare che il

testamento olografo è stato rinvenuto nell'appartamento della defunta M__________

M__________, che esso godeva della presunzione di autenticità, che nemmeno in

sede penale esso è risultato falso e che essi non avevano le conoscenze per ritenerlo

tale con certezza, senza contare che tutto lasciava presumerne l'autenticità. Dati

simili presupposti, essi soggiungono, un prudente atteggiamento li ha indotti a

chiedere una perizia giudiziaria, affidata poi al dott. __________ P. M__________, la quale ha finanche

confermato l'autenticità dell'atto.

Invano

gli appellanti evocano l'art. 107 CPC, al caso specifico applicandosi se mai

l'art. 148 cpv. 2 vCPC, che abilitava il giudice a "ripartire parzialmente

o per intero” le spese e le ripetibili se vi era soccombenza reciproca o

concorrevano “altri giusti motivi”. Ora, ammesso e non concesso che le ragioni

addotte connotino “altri giusti motivi”, toccava agli appellanti indicare a

quanto ammonterebbero le indennità per ripetibili in circostanze del genere.

Contestazioni pecuniarie vanno cifrate, anche in materia di spese e ripetibili (DTF

143.

III 112 consid. 1.2 con riferimenti), e ciò valeva già sotto il vecchio

diritto di procedura (RtiD I-2004 pag. 483 consid. 9). Gli appellanti non

quantificano la richiesta neppure per ordine di grandezza, il che rende la pretesa

irricevibile. Né a tale man­canza può rimediare la domanda subordinata di

annullare il dispositivo impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo

giudizio.

d) Gli

appellanti si dolgono che nel calcolo delle ripetibili il Pretore abbia

trattato ogni attore separatamente, ma sulla base degli stessi criteri (e soprattutto

del valore litigioso complessivo). Essi invocano una sentenza del Tribunale

federale (5P.452/2005 del 14 febbraio 2007) che in un caso come quello concreto

imporrebbe di ridefinire le ripetibili in proporzione “all'interessenza

di ogni attore nel presunto valore litigioso”. Ancora una volta, però, gli interessati

omettono completamente di cifrare la loro richiesta. Il generico richiamo alla

quota proporzionale di ogni attore alla di lui spettanza nel valore litigioso

non è determinabile, non foss 'altro perché essi non quantificano minimamente

tale interessenza. In condizioni del genere non occorre risolvere la questione

di sapere se la citata sentenza del Tribunale federale, riferita a controversie

fra proprietari riguardanti una divisione della comproprietà (cfr. Trezzini, op. cit., n. 20 e 21a ad art.

106.

CPC), si applichi anche al caso precipuo.

e) Quanto

al fatto che gli appellanti siano chiamati ad assumere le spese di una

prova (la perizia commissionata al dott. __________ P. M__________) rivelatasi

praticamente inservibile, vale la regola per cui le spese processuali seguono

il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). E ciò anche qualora

una prova risulti inutilizzabile per caso fortuito, rischio di cui non risponde

lo Stato. Sapere poi a quanto ammonti l'onorario del perito M__________ W__________

(nota professionale del

17.

gennaio 2014 della P__________ AG, nel fascicolo “perizia W__________”) e

chi l'abbia saldata interessa poco o punto ai fini del giudizio, gli appellanti

non traendo alcuna conclusione dell'interrogativo. Se ne conclude che, in

ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.

13.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la solidale soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 e 3

CPC). La tassa di giustizia andrebbe

commisurata all'attuale art. 7 cpv. 1 LTG, che per valori litigiosi di

oltre fr. 10 000 000.– prevede un minimo di fr. 75 000.–,

sia in primo sia in secondo grado (art. 13 LTG). Tenuto conto del fatto nondimeno

che l'appello si rivela in parte irricevibile (e che al proposito la sentenza

si risolve quindi in un sindacato di non entrata in materia), appare giustificato

moderare l'emolumento di conseguenza (art. 21 LTG).

L'indennità per ripetibili

spettante a AO 2 e alla AO 3 M__________ e A__________ A__________ è

commisurata all'aliquota media del 45% riferita all'indennità calcolata dal

Pretore per un patrocinio completo dinanzi

al primo grado di giurisdizione (art. 11 cpv. 2 lett. a del menzionato regolamento

del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), pari a fr. 41 000.– (come quella assegnata alla AO 3 M__________

e A__________ A__________), indennità che gli appellanti hanno impugnato senza

esito. Da un lato si deve considerare infatti il valore cospicuo del

contenzioso e quindi la grande responsabilità in cui sono incorsi i legali nel­l'ese­cuzione

del mandato, ma dall'altro anche la circostanza che le osservazioni all'appello

concernono a una causa già nota, che i patrocinatori hanno potuto seguire fin

dall'inizio. Non si attribuiscono ripetibili invece al­l'avv. AO 1, che nel

diritto attuale avrebbe diritto se mai a

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale

tuttavia non entra in linea di conto perché egli ha potuto difendere sé stesso

patrocinando simultaneamente suo padre, la cui posizione processuale era

identica alla propria.

14.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso supera di

gran lunga la soglia di fr. 30 000.– ai

fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

40 000.– sono poste solidalmente a carico

degli appellanti, che rifonderanno un'indennità per ripetibili di fr. 20 000.–

complessivi a AO 2 e di fr. 20 000.– complessivi

alla AO 3 M__________ e A__________ A__________. Non si

attribuiscono ripetibili all'avv. AO 1.

3. Notificazione:

avv.

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).