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Decisione

11.2017.20

Accertamento di servitù e azione confessoria, buona fede fondata sul registro fondiario conf

13 maggio 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

5. Nelle sue

osservazioni del 20 aprile 2017 la convenuta afferma che l'appello è

irricevibile per carenza di motivazione, l'attrice essendosi limitata – secondo

lei – “a riproporre le sue erronee tesi di prima istanza senza confrontarsi con

le argomentazioni del Pretore e con le risultanze istruttorie”. Invero un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia

contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e

recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta

ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante

confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando

dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del

Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, pubblicato in:

RSPC 2015 pag. 52). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, l'appello

adempie tali requisiti. L'attrice non manca infatti di confrontarsi con il

giudizio impugnato, avversando partitamente le conclusioni del primo giudice riguardo

all'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù (memoriale, da pag. 8 a

15) e alla prevalenza dello stato dei luoghi rispetto alla buona fede dell'acquirente

fondata sull'iscrizione nel registro fondiario (memoriale, da pag. 15 a 19).

Che poi l'interessata reiteri in questa sede gli argomenti sollevati davanti al

Pretore aggiunto è vero, ma quanto essa si prefigge è proprio di vedere accolta

la sua tesi da parte della Camera. Nulla osta in simili circostanze alla

trattazione dell'appello nel merito.

6. L'appellante

sostiene anzitutto che l'atto costitutivo della servitù è chiaro e non lascia

dubbi su quale sia l'area destinata al posteggio. A suo avviso non è decisivo pertanto

come sia stato finora esercitato il diritto, né il mancato esercizio di una

servitù ne comporta la decadenza. Senza disconoscere che le intenzioni di chi ha

costituito la servitù non le sono opponibili, essa enuncia una serie di indizi dai

quali si evince che la volontà di costoro era proprio quella di gravare l'area

colorata in giallo sul piano di mutazione. E l'esistenza di una barriera fisica

non permette, a suo parere, di ritenere che i proprietari originari intendessero

destinare a posteggio l'area colorata in arancione e rosso nell'atto costitutivo.

Né sussistono elementi – prosegue l'appellante – per presumere che il segmento

nero indicato sulla planimetria, il quale non corrisponde ad alcun segno

convenzionale, definisse graficamente la recinzione, “potendosi anzi ipotizzare

che la demarcazione servisse a delimitare il viale d'accesso all'area destinata

a posteggio. Per l'appellante, poi, il ragionamento del primo giudice sullo sfruttamento

razionale del fondo è incomprensibile, già per il fatto che sulle aree

arancione e rossa non è possibile parcheggiare “contemporaneamente e in modo

indipendente” più di due veicoli, di modo che senza l'uso della parte in giallo

il fondo serviente non avrebbe avuto spazio sufficiente per un altro posteggio.

Essa contesta inoltre la testimonianza del fratello della convenuta, il quale ha

ammesso di perorare la causa di lei, e sottolinea che neppure il loro padre è

stato in grado di ottenere a suo tempo il consenso dei proprietari dei fondi

dominanti per rettificare il preteso errore nell'iscrizione nel registro

fondiario. L'attrice riconosce di non avere mai posteggiato sull'area colorata

in giallo, ma fa valere di avere chiesto subito, dopo essere diventata

proprietaria del fondo dominante, di esercitare la servitù come figura sul documento

giustificativo consultato al momento della compravendita.

L'appellante ribadisce poi

che, in ogni modo, foss'anche possibile risalire alla reale volontà delle parti

al momento della costituzione della servitù, tale intenzione non sarebbe

opponibile a un terzo che – come lei – si è fondato in buona fede sulle

risultanze del registro fondiario al momento dell'acquisto. Essa adduce che lo scambio

di corrispondenza con la vicina è irrilevante, giacché decisiva è la buona fede

al momento dell'acquisto del fondo. A suo avviso, la presenza di un cancello e

di due arbusti non basta per mettere in dubbio l'esattezza del registro

fondiario, tanto meno ove si consideri che in precedenza l'abitazione era usata

solo per le vacanze e il venditore raggiungeva il Ticino in treno, sicché non

aveva bisogno di esercitare la servitù. In simili circostan­ze nessun acquirente

in buona fede si sarebbe preoccupato del­l'esistenza di una recinzione

facilmente rimovibile, anche perché l'intero fondo è un prato senza stalli

demarcati né sagomati di pavimentazione.

7. Come ha ricordato il Pretore aggiunto,

un'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della servitù

in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano

(art. 738 cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una

servitù può risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è

stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv.

2 CC, lex specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude

qualsiasi esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della

servitù, segnatamente al contratto e alla planimetria sulla quale è riportata

l'area gravata

della servitù (art. 942 cpv. 2 CC). Se nemmeno questi sono concludenti, l'estensione

della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto

tempo, pacificamente e in buo­na fede (DTF 137 III 446 consid. 2.2 con richiami;

analogamente: RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7).

Qualora l'atto costitutivo

della servitù sia un contratto, esso va interpretato, come qualsiasi altro negozio

giuridico, secondo la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO; DTF 144

III 98 consid. 5.2.2 con rinvii) o, se questa non può essere delucidata, secondo

le regole della buona fede. Nei confronti di un terzo estraneo al contratto,

nondimeno, tali principi interpretativi sono limitati dal precetto della

pubblicità correlato all'istituto del registro fondiario (art. 973 CC). Quest'ultimo

non comprende solo il libro mastro, ma anche i documenti giustificativi atti a

precisare il contenuto del­l'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi

di carattere personale che non risultano dal contratto, invece, non sono opponibili

al terzo in buona fede, nemmeno ove siano stati determinanti per formare la

volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406

consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre 2017

consid. 5.2.2 con rinvii in: SJ 140/2018 pag. 205; analogamente: RtiD I-2009

pag. 646 consid. 7). Nondimeno

lo stato fisico reale e visibile esternamente di un fondo può prevalere, in

determinate circostanze, sulla buona fede dell'acquirente in base al registro

fondiario (DTF 137 III 149 consid. 3.3.2, 137 III 156 consid. 4.1.3 entrambi con rinvii; sentenza del Tribunale

federale 5A_361/2017 del 1° marzo 2018 consid. 3.3).

8. Nella fattispecie è

pacifico che, come ha accertato il Pretore aggiunto, la descrizione della

servitù nel registro fondiario è meramente telegrafica (“posteggio con ogni

veicolo”) e non consente di determinare – da sé sola – quale sia la superficie

gravata. Quanto all'atto costitutivo della servitù (documento giustificativo n.

384 del 27 gennaio 1960), il contratto di compravendita del 31 ottobre

1959 indica, come l'istanza d'iscrizione della servitù nel registro fondiario,

che la servitù va esercitata sulla “parte

colorata in giallo

sul piano di mutazione” annesso a tale atto (doc. D: 3°, 6° e 7° foglio).

a) La

convenuta eccepisce che i colori sul piano di mutazione non sono chiaramente

individuabili (osservazioni, pag. 4 n. 7). Tale allegazione non può essere

condivisa, ove appena si pensi che non è ragionevolmente possibile confondere l'area

colorata in giallo con le aree colorate in verde, rosso e arancione (doc. D; doc.

VI, ispezione nel registro fondiario; sopra, consid. A).

b) Premesso

ciò, dall'atto costitutivo della servitù non emerge la reale e concorde volontà

delle parti. Un indizio in tal senso potrebbe essere il fatto che dopo la stipulazione

del contratto i proprietari dei fondi dominanti non hanno mai posteggiato sulla

superficie colorata in giallo davanti all'immobile posto sul fondo serviente per

la presenza fisica di una “sbarra in legno” prima e di una recinzione metallica

con cancello poi (deposizioni di __________ N__________ e di __________ F__________,

del 22 giugno 2016). Tuttavia simile evenienza, nemmeno accennata nel

contratto di servitù, non è opponibile all'attrice. Poco giova inoltre che per __________

F__________, figlio dell'allora membro della società in nome collettivo __________,

proprietaria del fondo serviente, la discrepanza tra il piano e la situazione

reale sia dovuta a “un errore nell'iscrizione”, come riferitogli da sua madre

(deposizione del 22 giu­gno 2016: verbali, pag. 4). A prescindere dalla

vicinanza del teste con l'allora convenuta, tale circostanza non basta, da sé

sola, per dimostrare che la comune volontà delle parti originarie fosse di

costituire il posteggio su un'altra porzione del fondo serviente,

contrariamente al tenore letterale dell'intesa. Quanto ad altri motivi di

carattere personale dei proprietari originari (come la volontà, secondo __________

F__________, di destinare la superficie colorata in giallo davanti

all'abitazione a giardino o ad area di svago), non riconoscibili per un terzo

acquirente in buona fede, essi non entrano in linea di conto.

c) Non

si disconosce che, come ha rilevato il Pretore aggiunto, la nota planimetria riporta

una linea che delimita l'area inferiore colorata in giallo da quelle colorate

in rosso e arancione. Quale sia il significato di tale segno non è dato di

sapere, né gli atti sussidiano. Potrebbe simboleggiare la rappresentazione

grafica di una recinzione, come sostiene la convenuta, ma nulla esclude che

possa indicare semplicemente la delimitazione dell'area destinata a posteggio,

come pretende l'attrice. In mancanza di altri elementi una tesi non prevale

sull'altra. Quanto all'esistenza in origine di una “sbarra di legno”, essa non

è incompatibile con l'accesso veicolare alla porzione del fondo serviente

colorata in giallo.

d) È

vero che, data la configurazione dei luoghi, l'area colorata in giallo sulla

planimetria e posta sopra la casa situata sul fondo serviente è inaccessibile

con veicoli. Impossibile, quindi, destinarla a posteggio. Ma ciò non significa

che anche l'altra parte del fondo serviente sia inagibile, né la convenuta ha mai

preteso che le due aree formassero un'unità e dovessero seguire il medesimo

destino. Ulteriori elementi oggettivi desumibili dall'atto costitutivo, poi,

non sono stati evocati neppure dalla convenuta. Nelle condizioni descritte non si

individuano ragioni sufficienti per ritenere che in concreto il senso letterale

dell'accordo non corrisponda alla reale volontà dei contraenti, ancor meno a un'interpretazione

oggettiva dell'atto costitutivo da parte di un terzo acquirente in buona fede.

9. La buona fede dell'acquirente

fondata sul registro fondiario, quantunque presunta (art. 3 cpv. 1 CC), non è

assoluta. Non può essere invocata quando sia incompatibile con l'attenzione che

le circostanze permettevano di esigere nel caso specifico (art. 3 cpv. 2 CC). Se

nutre dubbi sull'esattezza dell'iscrizione, l'acquirente deve quindi approfondire

le informazioni e vagliare debitamente le particolarità del caso (DTF 137 III

149 consid. 3.3.2 con richiami, 137 III 156 consid. 4.1.3). Come nessuna

persona ragionevole acquista un immobile gravato di un diritto di passo senza

visitare prima i luoghi, per esempio, un acquirente non può ignorare in buona

fede – di principio – le particolarità non menzionate nel­l'iscrizione

(estensione, opere ecc.) che una visita del luogo può rivelargli. Il grado di

attenzione dipende dalle circostanze concrete (art 4 CC; DTF 137 III 149

consid. 3.3.2 con richiamo).

a) Nella

fattispecie, come detto, una recinzione con cancello impedisce oggettivamente

l'accesso all'area gravata della servitù di posteggio. Tale opera tuttavia può

essere facilmente rimossa e non è assimilabile a un'istallazione necessaria per

l'esercizio della servitù o a costruzioni che ne limitino l'eserci­zio (sentenza del Tribunale federale

5A_361/2017 del 1° mar­zo 2018, consid. 3.4.1 con rinvii). Anzi, piantagioni,

costruzio­ni o altri impianti o installazioni sul fondo serviente che non sono

necessari per la servitù, ma che ne impediscono l'esercizio al proprietario del

fondo dominante, sono esclu­se dal novero delle opere che concorrono a far

prevalere lo stato fisico reale e visibile di un fondo (“pubblicità naturale”)

sulla buona fede nel registro fondiario

(loc. cit., consid. 3.4.2). Né la sola presenza di recinzioni o di un

muro lascia presumere la rinuncia al diritto (loc. cit., consid. 3.5.2). Certo,

secondo la convenuta la rimozione della recinzione con cancello non è facilmente

attuabile, ma nulla conforta la sua asserzione, smentita dalla documentazione agli

atti (doc. l e R; verbale di sopralluogo del 10 marzo 2016).

b) Nelle

circostanze illustrate la buona fede dell'attrice in una servitù di posteggio

così come questa risulta dal registro fondiario non può essere sovvertita da un

cancello con cinta. Né la venditrice può dirsi essere venuta meno all'attenzione

esigibile da un acquirente in buona fede, ove appena si pensi che prima di

firmare il contratto essa ha chiesto espressamente di consultare i documenti

giustificativi relativi alla servitù (doc. U). Poco importa che dall'acquisto

della particella n. 956 la proprietaria del fondo dominante abbia sempre posteggiato

sull'area circoscritta in blu e abbia preteso la rimozione della cinta con

cancello che impedisce l'accesso al­l'area colorata in giallo solo dopo che la

convenuta le aveva proposto una modifica della servitù. A prescindere dal fatto

che AP 1 contesta ciò (duplica riconvenzionale del 21 ottobre 2015: verbali,

pag. 1), un'azione confessoria non si prescrive, salvo che il beneficiario

abusi del proprio diritto (Bohnet,

op. cit., § 53 n. 26 e 26a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale

5A_369/2013 del 15 maggio 2014 pubblicata in: SJ 2014 I 429).

E in concreto nemmeno la convenuta pretende che l'attrice abbia tollerato a

lungo e senza reagire una situazione incompatibile con l'esercizio del diritto.

Ne segue che l'appello risulta fondato nella misura in cui l'attrice chiede di

accertare che la servitù litigiosa va eser­citata “limitatamente alla parte

colorata in giallo” sul piano di mutazione del 30 ottobre 1959 allegato al

documento giustificativo n. 384 del 27 gennaio 1960, ovvero “sotto l'edificio”

(subalterno A) situato sul fondo serviente. Quanto alla proposta di accertare

che la servitù comprende “il diritto di accesso dalla strada comunale, come

finora”, a sostegno di tale constatazione l'appellante non spende una parola.

Del tutto privo di motivazione, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile.

10. Relativamente all'azione

confessoria (art. 737 cpv. 3 CC), l'attrice chiede che la convenuta sia

obbligata a “ripristinare la servitù di posteggio”, in particolare “mediante la

rimozione immediata della recinzione e del cancello che impediscono di fatto l'accesso

all'area destinata all'esercizio della servitù”. Ora, che dopo quanto si è spiegato

la recinzione e il cancello vadano tolti è manifesto. Per il rimanente, una richiesta

di giudizio va formulata in modo che, dandosi accoglimento dell'azione, la

decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la neces­sità di ulteriori

chiarimenti (RtiD II-2018 pag. 803 consid. 5). La generica domanda di

“ripristinare la servitù di posteggio” non può dunque essere accolta.

11. L'appellante insta

perché alla convenuta sia vietata, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, qualsiasi

azione atta a impedire o a rendere più difficile l'esercizio della servitù. Nell'appello,

tuttavia, essa non giustifica minimamente la richiesta. Una volta ancora privo

di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si

rivela inammissibile, per tacere del fatto che un'ingiunzione come quella

pretesa, del tutto generica, nemmeno potrebbe formare oggetto di esecuzione diretta (RtiD II-2018 pag. 803 consid.

5). Inoltre la comminatoria dell'art. 292 CP

non va applicata indiscriminatamente, ma solo ove si abbia

a presumere che l'obbligato non ottemperi all'ordine (RtiD I-2015 pag. 933

consid. 5c con rinvii). L'attrice asserisce che la convenuta non darà

seguito a una decisione giudiziaria a lei sfavorevole, “dato il precedente

atteggiamento ostruzionistico e ricattatorio” (petizione, pag. 9). Essa non

contesta però che la vicina ha rimosso un cavo metallico, il quale ostacolava l'accesso

al fondo serviente, non appena la controparte si è rivolta al giudice (doc. P).

Per di più, in concreto il fondo serviente è

passato di mano nel frattempo. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

12. AP 1 chiede infine di stabilire

che “la decisione costituisce titolo per postulare il risarcimento di ogni

danno”. Se non che, “il risarcimento di ogni danno” è una locuzione talmente generica

da non poter essere concretamente eseguita. Né l'attrice indica quale interesse

degno di protezione essa avrebbe a far accertare il suo diritto al risarcimento,

in particolare perché occorrerebbe un simile accertamento previo a una

richiesta di condanna alla rifusione del danno. Sprovvisto di adeguata motivazione,

al riguardo l'appello si rivela una volta di più irricevibile.

Considerandi

II. Sull'appello incidentale

13.

Nelle osservazioni all'appello

la convenuta chiede “in via subordinata, nella misura in cui l'appello venisse

accolto”, di essere autorizzata a cancellare dal registro fondiario la servitù

litigiosa e a iscrivere “una servitù di posteggio per un veicolo” in favore

della particella n. __________ sulla particella n. __________ “limitatamente

alla parte colorata in arancione sul piano di mutazione del 30 ottobre 1959”. La

richiesta va trattata come appello incidentale (consid. 1). A tal fine l'interessata

si limita a sostenere tuttavia che in caso di accoglimento dell'appello principale

“si giustifica lo spostamento della servitù a norma dell'art. 742 cpv. 1 CC

sulla parte più esterna di terreno”. Un'allegazione del genere, tanto laconica

quanto apodittica, non basta manifestamente a sostanziare

il rimedio giuridico. Insufficientemente motivato (art. 311 cpv. 1 CPC

per analogia), l'appello incidentale va dichiarato di conseguenza improponibile.

III. Sulle spese e le

ripetibili

14.

Le spese dell'appello

principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice

ottiene l'accertamento del­l'area sulla quale esercitare la servitù litigiosa e

la rimozione della recinzione con cancello, ma non l'accertamento del diritto

di accedere a tale area e del principio del risarcimento, né tanto meno l'ingiunzione

dei citati divieti. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti un quarto delle

spese processuali, mentre il resto va addebitato ai subentranti in solido,

fermo restando che la venditrice risponde solidalmente delle spese già maturate

(art. 83 cpv. 2 CPC). E in concreto si tratta di pressoché tutte le spese,

poiché dalla sostituzione di parte non è più stato compiuto alcun atto

processuale di rilievo. I sostituti, così come solidalmente la sostituita, rifonderanno

inoltre all'appellante un'adeguata indennità di ripetibili ridotte (la metà di quella che sarebbe spettata all'appellante se questa fosse

uscita vittoriosa per intero: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).

15.

Le spese dell'appello

incidentale, ridotte per tenere conto del fatto che la decisione si esaurisce

in una decisione di non entrata in materia, sono poste a carico di AO 1, AO 2 e

AO 3 in solido (art. 83 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello

incidentale non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni.

16.

L'esito del giudizio

odierno influisce altresì sul dispositivo in materia di spese e ripetibili di

primo grado, le quali seguono la sorte di quelle di seconda sede, mentre l'indennità

per ripetibili va ridotta per tenere conto della parziale soccombenza dell'attrice.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

17.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso

che:

1.1 È accertato che la servitù di “posteggio con

ogni veicolo” iscritta sulla par­ticella n. __________ di __________, sezione di

__________, in favore della particella n. __________ va esercitata “limitatamente alla parte colorata in

giallo” sul piano di mutazione del 30 ottobre 1959 allegato al documento

giustificativo n. 384 del 27 gennaio 1960 “sotto l'edificio” (subalterno A)

situato sul fondo serviente.

1.2 AO 2 e AO

3 sono condannati a rimuovere il cancello e la recinzione situati sulla loro

particella n. __________ di __________, sezione di __________, in

corrispondenza della linea fra la parte colorata in giallo e quel­la colorata

in rosso sul citato piano di mutazione.

3. Le

spese processuali di fr. 3000.–, compresi fr. 110.– per l'ispezione al­l'Ufficio

dei registri e fr. 500.– per la procedura di conciliazione, da anticipare dall'attrice,

sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, AO 2

e AO 3 in solido, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 3500.– complessivi per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 3000.–, da anticipare dal­l'appellante, sono poste per un quarto

a carico di AP 1 e per il resto solidalmente a carico di AO 2, AO 3 e AO 1, i

quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi

per ripetibili ridotte.

III. L'appello incidentale è

irricevibile.

IV. Le spese dell'appello

incidentale, di fr. 500.–, sono poste solidalmente a carico di AO 2, AO 3 e AO

1.

V. Notificazione a:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante

le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).