11.2017.20
Accertamento di servitù e azione confessoria, buona fede fondata sul registro fondiario conf
13 maggio 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.20
Lugano
13 maggio 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2015.123 (accertamento di servitù e azione confessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 22 maggio 2015 da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata dall'avv. PA
2 )
alla quale sono
subentrati in pendenza di appello
AO 2 e AO 3,
,
giudicando
sull'appello del 15 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore aggiunto il 30 dicembre 2016
e sull'appello
incidentale del 20 aprile 2017 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. Nel
1957 la società in nome collettivo __________, ha costruito tre case di
abitazione sulla propria particella n. 2105 della vecchia mappa nel Comune di __________.
Il
31
ottobre 1959 la società, dopo avere frazionato il fondo creando le particelle
n. __________ e __________, ha venduto quest'ultima, su cui sorgono due
abitazioni, a __________. Contestualmente essa ha gravato la propria particella
n. __________ di una servitù di “posteggio con ogni veicolo”, iscritta nel
registro fondiario il 27 gennaio 1960, in favore della particella n. __________,
servitù da esercitare “sulla parte colorata in giallo sul piano di mutazione”.
La particella n. __________ corrisponde all'odierna particella n. __________
di __________, sezione di __________. La particella n. __________ corrisponde alle
attuali particelle n. __________ e __________.
B. Il
17 marzo 2014 AO 1, proprietaria della particella n. 954 dall'11 ottobre 2005,
ha stipulato con __________ proprietario della particella n. __________ dal 30
settembre 1994, un contratto di modifica della servitù, nel senso che il
diritto di posteggio è stato limitato a un veicolo e la superficie definita nella
“porzione di terreno sul fondo serviente circoscritta in blu sul piano allegato”,
corrispondente in sostanza a quella da sempre usata dai beneficiari della
servitù. La modifica è stata iscritta nel registro fondiario il 26 marzo
2014 e l'iscrizione precisata come “servitù di posteggio con ogni veicolo –
part. __________ limitato ad un veicolo”. La proprietaria del fondo serviente
ha proposto una modifica analoga anche a AP 1, proprietaria della particella n. __________
dal 15 giugno 2012, la quale però non solo ha rifiutato la proposta, ma ha
ingiunto anche alla vicina di rimuovere la recin-
zione
e un cancello posto sul fondo serviente una ventina di metri dopo l'imbocco
dalla strada pubblica, al limite sud dell'area circoscritta in blu, in modo da
poter esercitare la servitù come previsto dall'atto costitutivo.
C. Ottenuta
il 13 maggio 2015 l'autorizzazione ad agire dal Segretario assessore (inc. CM.2015.152),
il 22 maggio 2015 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2, chiedendo di accertare “il contenuto, la portata e l'estensione
della servitù prediale di posteggio con ogni veicolo così come iscritta nel
registro fondiario (dg 384/ 1960), limitatamente alla parte colorata in giallo
sotto l'edificio sub. A di cui alla particella n. 954 RFD __________, sezione di
__________, compreso il diritto di accesso dalla strada comunale, come finora”.
Essa ha chiesto inoltre di ingiungere alla convenuta di ripristinare la servitù
di posteggio, “in particolare mediante la rimozione immediata della recinzione
e del cancello che impediscono di fatto l'accesso all'area destinata all'esercizio
del diritto, di ordinare alla convenuta – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di astenersi “dall'intraprendere qualsiasi azione atta ad impedire o a rendere
più difficile” l'esercizio della servitù e di stabilire che la “decisione
costituisce titolo per postulare il risarcimento di ogni danno”.
D. Nella
sua risposta del 1° settembre 2015 AO 1 ha proposto di respingere la petizione.
In via riconvenzionale essa ha chiesto che, fosse accolta l'azione avversaria,
la servitù fosse modificata nel senso di cancellare quella esistente e di
iscriverne una nuova per un veicolo, da esercitare “limitatamente alla parte
colorata in arancione sul piano di mutazione del 30 ottobre 1959”. Il 22 settembre
2015 l'attrice ha proposto di respingere la riconvenzione. All'udienza del 21
ottobre 2015, indetta per le prime arringhe, le parti hanno mantenuto le loro
domande e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 18 gennaio 2016 e
si è chiusa il 14 ottobre 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte del 23 e 24 novembre 2016 in cui hanno
ribadito i rispettivi punti di vista.
E. Statuendo
con sentenza del 30 dicembre 2016, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione
e ha dichiarato senza oggetto la domanda riconvenzionale. Le spese processuali
di complessivi fr. 3000.–, compresi fr. 110.– per l'ispezione all'Ufficio
dei registri e fr. 500.– per la procedura di conciliazione, sono state
poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per
ripetibili.
F.
Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 15 febbraio 2017 nel quale chiede che la sentenza impugnata sia
riformata accogliendo la petizione e respingendo la domanda riconvenzionale.
Nelle sue osservazioni del 20 aprile 2017 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello,
postulando in via incidentale l'accoglimento della riconvenzione nel caso in
cui l'appello principale fosse accolto. AP 1 non è stata chiamata a esprimersi
sull'appello incidentale.
G. Il
12 settembre 2017 AO 1 ha venduto la particella n. __________ a AO 2 e AO
3 in ragione di metà ciascuno. Interpellati dal vicepresidente di questa Camera, gli acquirenti hanno dichiarato il 27
febbraio 2019 di subentrare alla venditrice nel processo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono
impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale requisito è dato nella
fattispecie, il Pretore aggiunto avendo fissato il valore litigioso dell'azione
principale in fr. 40 000.– (ordinanza
del 15 giugno 2015), importo che non è contestato e che non appare inverosimile.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta
al patrocinatore dell'attrice il 16 gennaio 2017 (tracciamento degli invii n. __________).
Introdotto il 15 febbraio 2017, l'appello principale è quindi ricevibile.
Quanto
all'appello incidentale, l'invito a formulare osservazioni all'appello
principale è stato notificato alla patrocinatrice della convenuta il 9 marzo
2017 e il memoriale andava presentato entro 30 giorni da allora (art. 312 cpv.
2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato a decorrere
così il 10 marzo 2017 e
sarebbe scaduto sabato 8 aprile 2017, salvo prorogarsi al 23 aprile seguente in
forza degli art. 142 cpv. 2 e 145 cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 20 aprile 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), anche tale ricorso
è pertanto ricevibile.
2. Il 12 settembre 2017
AO 2 e AO 3 sono divenuti proprietari, metà ciascuno, della particella n. 954.
L'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che nel caso in cui l'oggetto litigioso sia
alienato pendente causa il nuovo proprietario ha il diritto di subentrare all'alienante
nel processo. In concreto gli acquirenti hanno comunicato di succedere nella
causa alla venditrice. La sostituzione di parte si è quindi perfezionata.
3. AP 1 ha promosso simultaneamente
un'azione di accertamento e un'azione confessoria (art. 737 CC), il cui scopo è
quello di vietare che terzi impediscano o rendano più difficile
l'esercizio della
servitù. Tale cumulo di azioni è lecito, un'azione confessoria non ostando alla
proponibilità di un'azione intesa all'accertamento della servitù (RtiD II-2008
pag. 658 n. 32c consid. 3, I-2004
pag. 612 n. 121c; I CCA, sentenza inc. 11.2011.160 del 1° marzo
2014, consid. 2 con rinvii; v. anche Petitpierre
in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione,
n. 15 ad art. 737; Bohnet,
Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 53 n. 5 con riferimenti). Nulla osta di
conseguenza alla trattazione degli appelli.
4. Riassunti i criteri che
determinano l'estensione di una servitù a norma dell'art. 738 CC, nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato che in concreto l'iscrizione
nel registro fondiario è telegrafica, ciò che impone di far capo per
l'interpretazione della servitù al titolo d'acquisto, il quale indica che il
diritto è da esercitare sulla “parte colorata in giallo sul piano di mutazione”.
Se non che – ha continuato il primo giudice – l'apparente chiarezza del titolo
d'acquisto non trova rispondenza nello stato dei luoghi, sia perché una parte
della superficie colorata in giallo sul piano di mutazione è sopraelevata “di
qualche metro rispetto al livello del terreno antistante”, accessibile soltanto
a piedi tramite una scala, sia perché neppure sull'altra parte della superficie
colorata in giallo (antistante l'abitazione della convenuta) è mai stato
possibile posteggiare per l'esistenza di una barriera fisica indicata anche
graficamente sul piano medesimo. Ne ha desunto, il primo giudice, che la
volontà dei proprietari originari era di mantenere distinte le due porzioni del
fondo serviente, delimitando quella su cui la servitù di posteggio andava
esercitata, tanto che i proprietari delle tre abitazioni hanno sempre
posteggiato rispettando i limiti della recinzione. Per il Pretore aggiunto, considerati
altresì gli intenti di sfruttamento razionale del fondo, al momento dell'iscrizione
nel registro fondiario dev'essersi verificato un errore nell'indicazione del
colore dell'area gravata dalla servitù, come ha confermato “in modo credibile,
coerente senza essere contraddetto da altre risultanze istruttorie” anche il
fratello della convenuta.
Ciò posto, il primo
giudice ha rilevato che l'attrice, come i suoi predecessori, non ha mai
posteggiato – né preteso di posteggiare – sulla superficie colorata in giallo, fino
alla proposta della vicina di modificare l'iscrizione della servitù. Ciò lascia
presumere una mancata consultazione del documento giustificativo al momento
dell'acquisto, l'interessata essendosi accomodata della “apparente
corrispondenza tra l'iscrizione telegrafica e l'effettivo esercizio
consentitole”. Il fatto di essersi avveduta della possibilità di posteggiare
nelle immediate adiacenze della sua proprietà non giustifica ora l'azione di
accertamento, giacché qualora
l'esercizio di un diritto
reale rispetto allo stato fisico del fondo sia evidente, la “pubblicità
naturale” che ne deriva sostituisce e sana l'erroneo tenore del documento
giustificativo. Non vi è quindi – ha concluso il Pretore aggiunto – “buona fede
di AP 1 da proteggere che prevalga sulla reale e comune volontà” di coloro che
hanno costituito la servitù. Onde il rigetto della petizione e la caducità dell'azione riconvenzionale siccome
priva d'oggetto.
Fatti
I. Sull'appello
principale
5. Nelle sue
osservazioni del 20 aprile 2017 la convenuta afferma che l'appello è
irricevibile per carenza di motivazione, l'attrice essendosi limitata – secondo
lei – “a riproporre le sue erronee tesi di prima istanza senza confrontarsi con
le argomentazioni del Pretore e con le risultanze istruttorie”. Invero un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che
dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia
contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e
recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta
ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante
confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando
dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del
Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, pubblicato in:
RSPC 2015 pag. 52). Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, l'appello
adempie tali requisiti. L'attrice non manca infatti di confrontarsi con il
giudizio impugnato, avversando partitamente le conclusioni del primo giudice riguardo
all'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù (memoriale, da pag. 8 a
15) e alla prevalenza dello stato dei luoghi rispetto alla buona fede dell'acquirente
fondata sull'iscrizione nel registro fondiario (memoriale, da pag. 15 a 19).
Che poi l'interessata reiteri in questa sede gli argomenti sollevati davanti al
Pretore aggiunto è vero, ma quanto essa si prefigge è proprio di vedere accolta
la sua tesi da parte della Camera. Nulla osta in simili circostanze alla
trattazione dell'appello nel merito.
6. L'appellante
sostiene anzitutto che l'atto costitutivo della servitù è chiaro e non lascia
dubbi su quale sia l'area destinata al posteggio. A suo avviso non è decisivo pertanto
come sia stato finora esercitato il diritto, né il mancato esercizio di una
servitù ne comporta la decadenza. Senza disconoscere che le intenzioni di chi ha
costituito la servitù non le sono opponibili, essa enuncia una serie di indizi dai
quali si evince che la volontà di costoro era proprio quella di gravare l'area
colorata in giallo sul piano di mutazione. E l'esistenza di una barriera fisica
non permette, a suo parere, di ritenere che i proprietari originari intendessero
destinare a posteggio l'area colorata in arancione e rosso nell'atto costitutivo.
Né sussistono elementi – prosegue l'appellante – per presumere che il segmento
nero indicato sulla planimetria, il quale non corrisponde ad alcun segno
convenzionale, definisse graficamente la recinzione, “potendosi anzi ipotizzare
che la demarcazione servisse a delimitare il viale d'accesso all'area destinata
a posteggio. Per l'appellante, poi, il ragionamento del primo giudice sullo sfruttamento
razionale del fondo è incomprensibile, già per il fatto che sulle aree
arancione e rossa non è possibile parcheggiare “contemporaneamente e in modo
indipendente” più di due veicoli, di modo che senza l'uso della parte in giallo
il fondo serviente non avrebbe avuto spazio sufficiente per un altro posteggio.
Essa contesta inoltre la testimonianza del fratello della convenuta, il quale ha
ammesso di perorare la causa di lei, e sottolinea che neppure il loro padre è
stato in grado di ottenere a suo tempo il consenso dei proprietari dei fondi
dominanti per rettificare il preteso errore nell'iscrizione nel registro
fondiario. L'attrice riconosce di non avere mai posteggiato sull'area colorata
in giallo, ma fa valere di avere chiesto subito, dopo essere diventata
proprietaria del fondo dominante, di esercitare la servitù come figura sul documento
giustificativo consultato al momento della compravendita.
L'appellante ribadisce poi
che, in ogni modo, foss'anche possibile risalire alla reale volontà delle parti
al momento della costituzione della servitù, tale intenzione non sarebbe
opponibile a un terzo che – come lei – si è fondato in buona fede sulle
risultanze del registro fondiario al momento dell'acquisto. Essa adduce che lo scambio
di corrispondenza con la vicina è irrilevante, giacché decisiva è la buona fede
al momento dell'acquisto del fondo. A suo avviso, la presenza di un cancello e
di due arbusti non basta per mettere in dubbio l'esattezza del registro
fondiario, tanto meno ove si consideri che in precedenza l'abitazione era usata
solo per le vacanze e il venditore raggiungeva il Ticino in treno, sicché non
aveva bisogno di esercitare la servitù. In simili circostanze nessun acquirente
in buona fede si sarebbe preoccupato dell'esistenza di una recinzione
facilmente rimovibile, anche perché l'intero fondo è un prato senza stalli
demarcati né sagomati di pavimentazione.
7. Come ha ricordato il Pretore aggiunto,
un'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della servitù
in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano
(art. 738 cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una
servitù può risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è
stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv.
2 CC, lex specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude
qualsiasi esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della
servitù, segnatamente al contratto e alla planimetria sulla quale è riportata
l'area gravata
della servitù (art. 942 cpv. 2 CC). Se nemmeno questi sono concludenti, l'estensione
della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto
tempo, pacificamente e in buona fede (DTF 137 III 446 consid. 2.2 con richiami;
analogamente: RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7).
Qualora l'atto costitutivo
della servitù sia un contratto, esso va interpretato, come qualsiasi altro negozio
giuridico, secondo la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO; DTF 144
III 98 consid. 5.2.2 con rinvii) o, se questa non può essere delucidata, secondo
le regole della buona fede. Nei confronti di un terzo estraneo al contratto,
nondimeno, tali principi interpretativi sono limitati dal precetto della
pubblicità correlato all'istituto del registro fondiario (art. 973 CC). Quest'ultimo
non comprende solo il libro mastro, ma anche i documenti giustificativi atti a
precisare il contenuto dell'iscrizione (art. 971 cpv. 2 CC). Circostanze e motivi
di carattere personale che non risultano dal contratto, invece, non sono opponibili
al terzo in buona fede, nemmeno ove siano stati determinanti per formare la
volontà dei contraenti al momento di costituire la servitù (DTF 139 III 406
consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_372/2017 del 2 novembre 2017
consid. 5.2.2 con rinvii in: SJ 140/2018 pag. 205; analogamente: RtiD I-2009
pag. 646 consid. 7). Nondimeno
lo stato fisico reale e visibile esternamente di un fondo può prevalere, in
determinate circostanze, sulla buona fede dell'acquirente in base al registro
fondiario (DTF 137 III 149 consid. 3.3.2, 137 III 156 consid. 4.1.3 entrambi con rinvii; sentenza del Tribunale
federale 5A_361/2017 del 1° marzo 2018 consid. 3.3).
8. Nella fattispecie è
pacifico che, come ha accertato il Pretore aggiunto, la descrizione della
servitù nel registro fondiario è meramente telegrafica (“posteggio con ogni
veicolo”) e non consente di determinare – da sé sola – quale sia la superficie
gravata. Quanto all'atto costitutivo della servitù (documento giustificativo n.
384 del 27 gennaio 1960), il contratto di compravendita del 31 ottobre
1959 indica, come l'istanza d'iscrizione della servitù nel registro fondiario,
che la servitù va esercitata sulla “parte
colorata in giallo
sul piano di mutazione” annesso a tale atto (doc. D: 3°, 6° e 7° foglio).
a) La
convenuta eccepisce che i colori sul piano di mutazione non sono chiaramente
individuabili (osservazioni, pag. 4 n. 7). Tale allegazione non può essere
condivisa, ove appena si pensi che non è ragionevolmente possibile confondere l'area
colorata in giallo con le aree colorate in verde, rosso e arancione (doc. D; doc.
VI, ispezione nel registro fondiario; sopra, consid. A).
b) Premesso
ciò, dall'atto costitutivo della servitù non emerge la reale e concorde volontà
delle parti. Un indizio in tal senso potrebbe essere il fatto che dopo la stipulazione
del contratto i proprietari dei fondi dominanti non hanno mai posteggiato sulla
superficie colorata in giallo davanti all'immobile posto sul fondo serviente per
la presenza fisica di una “sbarra in legno” prima e di una recinzione metallica
con cancello poi (deposizioni di __________ N__________ e di __________ F__________,
del 22 giugno 2016). Tuttavia simile evenienza, nemmeno accennata nel
contratto di servitù, non è opponibile all'attrice. Poco giova inoltre che per __________
F__________, figlio dell'allora membro della società in nome collettivo __________,
proprietaria del fondo serviente, la discrepanza tra il piano e la situazione
reale sia dovuta a “un errore nell'iscrizione”, come riferitogli da sua madre
(deposizione del 22 giugno 2016: verbali, pag. 4). A prescindere dalla
vicinanza del teste con l'allora convenuta, tale circostanza non basta, da sé
sola, per dimostrare che la comune volontà delle parti originarie fosse di
costituire il posteggio su un'altra porzione del fondo serviente,
contrariamente al tenore letterale dell'intesa. Quanto ad altri motivi di
carattere personale dei proprietari originari (come la volontà, secondo __________
F__________, di destinare la superficie colorata in giallo davanti
all'abitazione a giardino o ad area di svago), non riconoscibili per un terzo
acquirente in buona fede, essi non entrano in linea di conto.
c) Non
si disconosce che, come ha rilevato il Pretore aggiunto, la nota planimetria riporta
una linea che delimita l'area inferiore colorata in giallo da quelle colorate
in rosso e arancione. Quale sia il significato di tale segno non è dato di
sapere, né gli atti sussidiano. Potrebbe simboleggiare la rappresentazione
grafica di una recinzione, come sostiene la convenuta, ma nulla esclude che
possa indicare semplicemente la delimitazione dell'area destinata a posteggio,
come pretende l'attrice. In mancanza di altri elementi una tesi non prevale
sull'altra. Quanto all'esistenza in origine di una “sbarra di legno”, essa non
è incompatibile con l'accesso veicolare alla porzione del fondo serviente
colorata in giallo.
d) È
vero che, data la configurazione dei luoghi, l'area colorata in giallo sulla
planimetria e posta sopra la casa situata sul fondo serviente è inaccessibile
con veicoli. Impossibile, quindi, destinarla a posteggio. Ma ciò non significa
che anche l'altra parte del fondo serviente sia inagibile, né la convenuta ha mai
preteso che le due aree formassero un'unità e dovessero seguire il medesimo
destino. Ulteriori elementi oggettivi desumibili dall'atto costitutivo, poi,
non sono stati evocati neppure dalla convenuta. Nelle condizioni descritte non si
individuano ragioni sufficienti per ritenere che in concreto il senso letterale
dell'accordo non corrisponda alla reale volontà dei contraenti, ancor meno a un'interpretazione
oggettiva dell'atto costitutivo da parte di un terzo acquirente in buona fede.
9. La buona fede dell'acquirente
fondata sul registro fondiario, quantunque presunta (art. 3 cpv. 1 CC), non è
assoluta. Non può essere invocata quando sia incompatibile con l'attenzione che
le circostanze permettevano di esigere nel caso specifico (art. 3 cpv. 2 CC). Se
nutre dubbi sull'esattezza dell'iscrizione, l'acquirente deve quindi approfondire
le informazioni e vagliare debitamente le particolarità del caso (DTF 137 III
149 consid. 3.3.2 con richiami, 137 III 156 consid. 4.1.3). Come nessuna
persona ragionevole acquista un immobile gravato di un diritto di passo senza
visitare prima i luoghi, per esempio, un acquirente non può ignorare in buona
fede – di principio – le particolarità non menzionate nell'iscrizione
(estensione, opere ecc.) che una visita del luogo può rivelargli. Il grado di
attenzione dipende dalle circostanze concrete (art 4 CC; DTF 137 III 149
consid. 3.3.2 con richiamo).
a) Nella
fattispecie, come detto, una recinzione con cancello impedisce oggettivamente
l'accesso all'area gravata della servitù di posteggio. Tale opera tuttavia può
essere facilmente rimossa e non è assimilabile a un'istallazione necessaria per
l'esercizio della servitù o a costruzioni che ne limitino l'esercizio (sentenza del Tribunale federale
5A_361/2017 del 1° marzo 2018, consid. 3.4.1 con rinvii). Anzi, piantagioni,
costruzioni o altri impianti o installazioni sul fondo serviente che non sono
necessari per la servitù, ma che ne impediscono l'esercizio al proprietario del
fondo dominante, sono escluse dal novero delle opere che concorrono a far
prevalere lo stato fisico reale e visibile di un fondo (“pubblicità naturale”)
sulla buona fede nel registro fondiario
(loc. cit., consid. 3.4.2). Né la sola presenza di recinzioni o di un
muro lascia presumere la rinuncia al diritto (loc. cit., consid. 3.5.2). Certo,
secondo la convenuta la rimozione della recinzione con cancello non è facilmente
attuabile, ma nulla conforta la sua asserzione, smentita dalla documentazione agli
atti (doc. l e R; verbale di sopralluogo del 10 marzo 2016).
b) Nelle
circostanze illustrate la buona fede dell'attrice in una servitù di posteggio
così come questa risulta dal registro fondiario non può essere sovvertita da un
cancello con cinta. Né la venditrice può dirsi essere venuta meno all'attenzione
esigibile da un acquirente in buona fede, ove appena si pensi che prima di
firmare il contratto essa ha chiesto espressamente di consultare i documenti
giustificativi relativi alla servitù (doc. U). Poco importa che dall'acquisto
della particella n. 956 la proprietaria del fondo dominante abbia sempre posteggiato
sull'area circoscritta in blu e abbia preteso la rimozione della cinta con
cancello che impedisce l'accesso all'area colorata in giallo solo dopo che la
convenuta le aveva proposto una modifica della servitù. A prescindere dal fatto
che AP 1 contesta ciò (duplica riconvenzionale del 21 ottobre 2015: verbali,
pag. 1), un'azione confessoria non si prescrive, salvo che il beneficiario
abusi del proprio diritto (Bohnet,
op. cit., § 53 n. 26 e 26a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale
5A_369/2013 del 15 maggio 2014 pubblicata in: SJ 2014 I 429).
E in concreto nemmeno la convenuta pretende che l'attrice abbia tollerato a
lungo e senza reagire una situazione incompatibile con l'esercizio del diritto.
Ne segue che l'appello risulta fondato nella misura in cui l'attrice chiede di
accertare che la servitù litigiosa va esercitata “limitatamente alla parte
colorata in giallo” sul piano di mutazione del 30 ottobre 1959 allegato al
documento giustificativo n. 384 del 27 gennaio 1960, ovvero “sotto l'edificio”
(subalterno A) situato sul fondo serviente. Quanto alla proposta di accertare
che la servitù comprende “il diritto di accesso dalla strada comunale, come
finora”, a sostegno di tale constatazione l'appellante non spende una parola.
Del tutto privo di motivazione, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile.
10. Relativamente all'azione
confessoria (art. 737 cpv. 3 CC), l'attrice chiede che la convenuta sia
obbligata a “ripristinare la servitù di posteggio”, in particolare “mediante la
rimozione immediata della recinzione e del cancello che impediscono di fatto l'accesso
all'area destinata all'esercizio della servitù”. Ora, che dopo quanto si è spiegato
la recinzione e il cancello vadano tolti è manifesto. Per il rimanente, una richiesta
di giudizio va formulata in modo che, dandosi accoglimento dell'azione, la
decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori
chiarimenti (RtiD II-2018 pag. 803 consid. 5). La generica domanda di
“ripristinare la servitù di posteggio” non può dunque essere accolta.
11. L'appellante insta
perché alla convenuta sia vietata, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, qualsiasi
azione atta a impedire o a rendere più difficile l'esercizio della servitù. Nell'appello,
tuttavia, essa non giustifica minimamente la richiesta. Una volta ancora privo
di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si
rivela inammissibile, per tacere del fatto che un'ingiunzione come quella
pretesa, del tutto generica, nemmeno potrebbe formare oggetto di esecuzione diretta (RtiD II-2018 pag. 803 consid.
5). Inoltre la comminatoria dell'art. 292 CP
non va applicata indiscriminatamente, ma solo ove si abbia
a presumere che l'obbligato non ottemperi all'ordine (RtiD I-2015 pag. 933
consid. 5c con rinvii). L'attrice asserisce che la convenuta non darà
seguito a una decisione giudiziaria a lei sfavorevole, “dato il precedente
atteggiamento ostruzionistico e ricattatorio” (petizione, pag. 9). Essa non
contesta però che la vicina ha rimosso un cavo metallico, il quale ostacolava l'accesso
al fondo serviente, non appena la controparte si è rivolta al giudice (doc. P).
Per di più, in concreto il fondo serviente è
passato di mano nel frattempo. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
12. AP 1 chiede infine di stabilire
che “la decisione costituisce titolo per postulare il risarcimento di ogni
danno”. Se non che, “il risarcimento di ogni danno” è una locuzione talmente generica
da non poter essere concretamente eseguita. Né l'attrice indica quale interesse
degno di protezione essa avrebbe a far accertare il suo diritto al risarcimento,
in particolare perché occorrerebbe un simile accertamento previo a una
richiesta di condanna alla rifusione del danno. Sprovvisto di adeguata motivazione,
al riguardo l'appello si rivela una volta di più irricevibile.
Considerandi
II. Sull'appello incidentale
13.
Nelle osservazioni all'appello
la convenuta chiede “in via subordinata, nella misura in cui l'appello venisse
accolto”, di essere autorizzata a cancellare dal registro fondiario la servitù
litigiosa e a iscrivere “una servitù di posteggio per un veicolo” in favore
della particella n. __________ sulla particella n. __________ “limitatamente
alla parte colorata in arancione sul piano di mutazione del 30 ottobre 1959”. La
richiesta va trattata come appello incidentale (consid. 1). A tal fine l'interessata
si limita a sostenere tuttavia che in caso di accoglimento dell'appello principale
“si giustifica lo spostamento della servitù a norma dell'art. 742 cpv. 1 CC
sulla parte più esterna di terreno”. Un'allegazione del genere, tanto laconica
quanto apodittica, non basta manifestamente a sostanziare
il rimedio giuridico. Insufficientemente motivato (art. 311 cpv. 1 CPC
per analogia), l'appello incidentale va dichiarato di conseguenza improponibile.
III. Sulle spese e le
ripetibili
14.
Le spese dell'appello
principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice
ottiene l'accertamento dell'area sulla quale esercitare la servitù litigiosa e
la rimozione della recinzione con cancello, ma non l'accertamento del diritto
di accedere a tale area e del principio del risarcimento, né tanto meno l'ingiunzione
dei citati divieti. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti un quarto delle
spese processuali, mentre il resto va addebitato ai subentranti in solido,
fermo restando che la venditrice risponde solidalmente delle spese già maturate
(art. 83 cpv. 2 CPC). E in concreto si tratta di pressoché tutte le spese,
poiché dalla sostituzione di parte non è più stato compiuto alcun atto
processuale di rilievo. I sostituti, così come solidalmente la sostituita, rifonderanno
inoltre all'appellante un'adeguata indennità di ripetibili ridotte (la metà di quella che sarebbe spettata all'appellante se questa fosse
uscita vittoriosa per intero: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c).
15.
Le spese dell'appello
incidentale, ridotte per tenere conto del fatto che la decisione si esaurisce
in una decisione di non entrata in materia, sono poste a carico di AO 1, AO 2 e
AO 3 in solido (art. 83 cpv. 2 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello
incidentale non essendo stato intimato all'attrice per osservazioni.
16.
L'esito del giudizio
odierno influisce altresì sul dispositivo in materia di spese e ripetibili di
primo grado, le quali seguono la sorte di quelle di seconda sede, mentre l'indennità
per ripetibili va ridotta per tenere conto della parziale soccombenza dell'attrice.
V. Sui rimedi giuridici a
livello federale
17.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello
principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso
che:
1.1 È accertato che la servitù di “posteggio con
ogni veicolo” iscritta sulla particella n. __________ di __________, sezione di
__________, in favore della particella n. __________ va esercitata “limitatamente alla parte colorata in
giallo” sul piano di mutazione del 30 ottobre 1959 allegato al documento
giustificativo n. 384 del 27 gennaio 1960 “sotto l'edificio” (subalterno A)
situato sul fondo serviente.
1.2 AO 2 e AO
3 sono condannati a rimuovere il cancello e la recinzione situati sulla loro
particella n. __________ di __________, sezione di __________, in
corrispondenza della linea fra la parte colorata in giallo e quella colorata
in rosso sul citato piano di mutazione.
3. Le
spese processuali di fr. 3000.–, compresi fr. 110.– per l'ispezione all'Ufficio
dei registri e fr. 500.– per la procedura di conciliazione, da anticipare dall'attrice,
sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, AO 2
e AO 3 in solido, i quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 3500.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello
principale, di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto
a carico di AP 1 e per il resto solidalmente a carico di AO 2, AO 3 e AO 1, i
quali rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi
per ripetibili ridotte.
III. L'appello incidentale è
irricevibile.
IV. Le spese dell'appello
incidentale, di fr. 500.–, sono poste solidalmente a carico di AO 2, AO 3 e AO
1.
V. Notificazione a:
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante
le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).