11.2017.21
Genitore tenuto a prestare garanzia per contributi di mantenimento futuri dovuti al figlio
26 ottobre 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.21
Lugano
26 ottobre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa CA.2016.46 (modifica
di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 28 luglio 2016 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 6 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 25 gennaio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 novembre
2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il
divorzio tra AP 1 (1972) e AO 1 (1969), omologando una convenzione in cui i
coniugi prevedevano – tra l'altro – l'affidamento della figlia G__________
(nata il 21 marzo 2006) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità
parentale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, il quale si impegnava
a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1000.– mensili, assegno
familiare non compreso.
B. Il 28 luglio 2016 AP
1 si è rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare – l'attribuzione
congiunta dell'autorità parentale sulla figlia, il rispetto da parte di AO 1 di
determinate norme sul diritto di visita e la riduzione del contributo alimentare
per G__________ a fr. 400.– mensili. All'udienza del 7 settembre 2016, indetta
per la conciliazione e la discussione cautelare, le parti hanno raggiunto un “accordo
limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016” in virtù del
quale il contributo alimentare per la figlia è stato ridotto a fr. 700.–
mensili, assegno familiare non compreso. In coda all'udienza il Pretore ha
decretato inoltre a verbale, di propria iniziativa, un blocco cautelare di
fr. 50 000.– a carico di un conto
bancario intestato a AP 1 presso il __________ __________ di __________. Infine egli ha assegnato alla
convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta di merito. Un appello introdotto il 14 settembre
2016 da AP 1 contro il blocco cautelare, adottato dal Pretore senza
contraddittorio, è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza
del 3 ottobre 2016 (inc. 11.2016.95).
C. Nel frattempo, con
decreto cautelare del 26 settembre 2016 il Pretore ha autorizzato AP 1 a
trasferire dal suo conto presso il __________ __________ a un conto intestato a
AO 1 presso P__________ la somma di fr. 700.– ogni mese a titolo di contributo
alimentare per G__________ fino al 31 dicembre 2016. A un'udienza del 10 gennaio
2017, indetta per “incombenti”, le parti hanno raggiunto un ulteriore accordo
cautelare, nel senso che hanno confermato il contributo alimentare per la
figlia in fr. 700.– mensili anche dal 1° gennaio 2017. Contestualmente esse
hanno proceduto alla discussione sul blocco cautelare del citato conto bancario,
AP 1 chiedendone la revoca e AO 1 postulandone il mantenimento.
D. Statuendo con decreto
cautelare del 25 gennaio 2017, il Pretore ha omologato gli accordi provvisionali
stipulati dalle parti il 7 settembre 2016 e il 10 gennaio 2017, ha confermato
il blocco del noto conto bancario fino a concorrenza di fr. 50 000.– e ha autorizzato AP 1 a trasferire fr.
700.– ogni mese da tale conto a un conto intestato a AO 1 in favore della
figlia. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 6 febbraio 2017 per ottenere che il giudizio impugnato sia
riformato revocando il blocco cautelare del suo conto bancario. Con osservazioni
del 13 marzo 2017 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili,
trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'ammontare del
blocco decretato dal Pretore (fr. 50 000.–).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è
pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 26 gennaio 2017 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________), di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere
l'indomani, sarebbe scaduto domenica 5 febbraio 2017, salvo protrarsi al lunedì
successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 6 febbraio
2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nella
decisione impugnata il Pretore, richiamato l'accordo con cui le parti avevano
ridotto in via cautelare il contributo di mantenimento per la figlia a fr. 700.–
mensili, ha ritenuto giustificato alla luce della precaria situazione
finanziaria di AP 1 il blocco del conto bancario, conto “che costituisce
l'unica fonte a cui far capo per il finanziamento del contributo”. A suo
parere, la diminuzione del reddito dell'istante è riconducibile con ogni verosimiglianza
a scelte discutibili dell'istante medesimo, in particolare a quella di togliersi
dalla cassa disoccupazione, “per cui non è escluso che analoghe decisioni
possano arrecare pregiudizio all'unica fonte attualmente disponibile per
pagare il contributo alimentare”. Tenuto conto di ciò, il primo giudice ha
confermato il blocco della relazione bancaria fino a concorrenza di fr. 50 000.–, pari alla metà del saldo in conto, autorizzando
nondimeno AP 1 a versare il contributo alimentare per la figlia prelevandolo da
tale conto e girandolo su un conto intestato a AO 1.
3. Nell'appello
AP 1 fa valere che l'art. 178 CC, sul quale il Pretore avrebbe fondato il
blocco del conto bancario, è applicabile solo a persone coniugate o in fase di
divorzio, non a soggetti già divorziati. Tutt'al più, egli soggiunge, un simile
provvedimento sarebbe potuto intervenire nell'ambito di una procedura esecutiva
volta all'incasso di contributi impagati. L'appellante contesta inoltre di mettere
in pericolo le pretese alimentari della figlia, le quali “non paiono esposte a
un rischio concreto e imminente”. Sottolinea di voler “riuscire, in prima
battuta, nella sua attività” professionale, ma qualora ciò non fosse possibile
ricorda di potersi iscrivere nuovamente alla cassa disoccupazione e
percepire
le rimanenti indennità, pari a 226.8 giorni. Oltre a ciò, l'istante sostiene
che il blocco litigioso non è necessario né proporzionato, avendo egli sempre
adempiuto i propri obblighi alimentari, mentre le difficoltà finanziarie da lui
incontrate non gli sono imputabili.
4. Nella
fattispecie non risulta dal decreto cautelare impugnato in virtù di quale norma
il Pretore abbia decretato il blocco del menzionato conto bancario. Nel
precedente decreto supercautelare del 7 settembre 2016 egli aveva menzionato l'art.
178 CC, ma il richiamo non era pertinente. Tale disposizione entra in linea di
conto solo come misura a protezione dell'unione coniugale o – per analogia – come
provvedimento cautelare in una causa di stato (RtiD I-2010 pag. 697 n. 18c; Insenring/Kessler
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 3 ad art. 178),
mentre dopo la pronuncia del divorzio non è più applicabile (Chaix in: Commentaire romand, CC I,
Basilea 2010, n. 2 ad art. 178;
Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag.
448 n. 700b). AP 1 e AO 1 sono divorziati dal 2012. Misure conservative in
applicazione dell'art. 178 cpv. 2 CC non potevano così entrare in linea di
conto.
5. Trattandosi
di garantire il versamento di contributi alimentari per i figli prima o dopo
una causa di stato (protezione dell'unione coniugale, separazione, divorzio o
relative azioni di modifica) oppure nel quadro di un'azione di mantenimento, si
applicano le disposizioni degli art. 290 a 293 CC. E l'art. 292 CC
prevede, in particolare, che il giudice può ordinare al debitore di “fornire
adeguate garanzie” a tutela di contributi futuri. Se la garanzia verte su una
somma in denaro, il giudice ingiunge al convenuto di consegnare la somma in
questione a un istituto di deposito in garanzia dei contributi di mantenimento
futuri. Emanata “al di fuori di un processo concernente l'obbligo di
mantenimento da parte dei genitori” (protezione dell'unione coniugale,
separazione, divorzio o relative azioni di modifica, azione di mantenimento), simile
decisione è adottata con la procedura sommaria (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Emanata
nell'ambito di un processo fra genitori (o fra un genitore e il figlio), essa è
adottata con la procedura applicabile alla causa principale. In tale ambito può
essere decretata già come provvedimento cautelare (sentenza del Tribunale
federale 5A_95/2008 del 20 agosto 2008 consid. 1.3 in: FamPra.ch 2009 pag.
222).
6. Ove
il destinatario non ottemperi all'ingiunzione, occorre procedere in via forzosa
per mezzo di un'esecuzione tendente alla prestazione di garanzie (art. 38 cpv.
1, 43 n. 3 e 67 cpv. 1 n. 3 LEF). Per evitare che il debitore distragga o
faccia sparire i beni destinati a costituire la garanzia è possibile al
creditore ottenere, anche prima di promuovere l'esecuzione, misure conservative
(per esempio il blocco di un conto bancario) con un'istanza di sequestro (art. 272
cpv. 1 LEF), fermo restando che contro il decreto
di sequestro il debitore potrà presentare opposizione (art. 278 LEF). La
richiesta di garanzia va considerata allora come un'azione di convalida
del sequestro (art. 279 cpv. 2 LEF; Bohnet,
Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, pag. 332 n. 11). Inoltre
il debitore può sollevare opposizione al precetto esecutivo tendente alla
prestazione della garanzia, ma la decisione con cui il giudice ordina la
costituzione della garanzia, in particolare il deposito di una determinata
somma, è un titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione. Se il debitore
consegna l'importo in questione allo stabilimento cantonale di deposito (art. 9
e 24 LEF), l'esecuzione si estingue. Se offre garanzie diverse (personali o
reali) da quella ordinatagli, l'Ufficio di esecuzione informa il creditore, il
quale può accettarle o respingerle. Se le rifiuta, l'esecuzione continua in via
di pignoramento, in esito al quale il prodotto della realizzazione è consegnato
a uno stabilimento di deposito (nel Cantone Ticino: la Banca dello Stato: art.
29 LALEF) fino a concorrenza dell'ammontare della garanzia (Bastons Bulletti in: Commentaire romand,
op. cit., n. 6 ad art. 292 CC; v. anche
sentenza del Tribunale federale 5A_95/2008 del 20 agosto 2008 consid. 3.3,
in: FamPra.ch 2009 pag. 223).
7. La
costituzione di una garanzia ancora non comporta, ad ogni modo, il versamento
automatico di contributi alimentari al figlio, il quale è equiparato unicamente
a un creditore pignoratizio. Se il genitore continua a non pagare, il figlio
non può esigere quindi il versamento del contributo alimentare direttamente dallo
stabilimento di deposito. Deve introdurre un'esecuzione in via di realizzazione
del pegno (art. 151 segg. LEF) per ogni contributo che giunge a scadenza. Egli
può evitare nondimeno tale inconveniente chiedendo al giudice, sin dal momento
in cui postula la costituzione di garanzie da parte del genitore, che inviti lo
stabilimento di deposito a corrispondergli il contributo alimentare periodico (Bastons Bulletti in: Commentaire romand,
op. cit., n. 7 ad art. 292 CC; Meier/Stettler,
Droit civil suisse, Droit de la
filiation,
5ª edizione, pag. 772 n. 1174; Breitschmid/Kamp
in:
Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 292 CC).
8. Nel caso
in esame il Pretore non ha ancora preso alcuna decisione che obblighi AP 1 a
costituire una garanzia di fr. 50 000.–
destinata ad assicurare il contributo alimentare di fr. 700.– mensili per
la figlia. Con il decreto impugnato egli si è limitato a confermare il
precedente decreto del 7 settembre 2016, emanato senza contraddittorio, mediante
il quale ordinava al __________ __________ di __________ il blocco cautelare di
fr. 50 000.– a carico di un conto
intestato all'istante. Se non che, come si è
spiegato (consid. 6), per evitare che il debitore distragga o faccia
sparire beni destinati alla costituzione di una garanzia l'unica via
percorribile è quella del sequestro (opinione che Hegnauer sosteneva già nel 1997: Berner Kommentar, n. 11 ad
art. 292 CC). Il blocco di un conto bancario ai fini dell'art. 292 CC non
può essere disposto con decreto cautelare. Per di più, un sequestro non può
essere ordinato d'ufficio. Occorre un'istanza (Bastons
Bulletti in: Commentaire romand, op. cit., n. 5 a d art. 292 CC), come occorre
un'istanza perché sia ingiunta al debitore la costituzione di garanzie (Bohnet, op. cit., pag. 331 n. 9). Nelle
circostanze descritte il decreto cautelare impugnato andrebbe quindi annullato
già per tali ragioni. Si volesse anche – per ipotesi – da ciò prescindere,
l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.
9. L'art. 292
CC prevede che qualora i genitori trascurino ostinatamente il loro obbligo di
mantenimento o vi sia motivo di credere che facciano preparativi di fuga,
dissipino o dissimulino il loro patrimonio, il giudice può obbligarli a fornire
adeguate garanzie per i contributi futuri. A tal fine il creditore deve
disporre di una pretesa di mantenimento contenuta in un titolo esecutivo
(provvisorio o definitivo). Inoltre il debitore deve persistere nel trascurare
Fatti
i suoi doveri di mantenimento oppure accingersi alla fuga, dissipare o
dissimulare il proprio patrimonio. Sempre, evidentemente, che abbia i mezzi per
costituire la garanzia (Hegnauer
in: Berner Kommentar, op. cit., n. 8 a 10 ad art. 292 CC).
a) Nella
fattispecie sussiste pacificamente un titolo esecutivo che attesta l'obbligo di
mantenimento a carico di AP 1 in favore della figlia (accordo cautelare
stipulato il 10 gennaio 2017, omologato dal Pretore). È assodato altresì
che l'appellante dispone di un conto bancario con un saldo sufficiente per costituire
la garanzia di fr. 50 000.–. Di per sé, il
primo requisito per l'applicazione dell'art. 292 CC sarebbe dunque dato.
Diversa è la situazione per quanto riguarda il secondo.
b) Intanto
non consta che AP 1 abbia trascurato “ostinatamente” di versare il contributo
alimentare per G__________. Anzi, il Pretore ha accertato ch'egli vi fa fronte attingendo
al capitale depositato sul noto conto bancario (decreto impugnato, pag. 4), ciò
che la convenuta riconosce (osservazioni all'appello, pag. 4). Tanto meno
risulta – né è preteso – che egli sia in procinto di fuggire o di far sparire
il proprio patrimonio. Quanto al fatto che
stia dissipando la propria sostanza, non si disconosce che il saldo del citato conto
bancario, di fr. 210 623.36 il 31 dicembre 2011 (doc. F nell'inc.
DM.2012.32 richiamato), si era ridotto il 1° luglio 2016 a fr. 103 220.85 (doc. H nell'inc. DM.2016.39 richiamato).
L'istante ha spiegato però – plausibilmente – che ciò è avvenuto perché “man
mano che la situazione finanziaria peggiorava ho dovuto far fronte al mio
fabbisogno (stimabile in circa fr. 3000.– mensili) e al contributo per la
figlia attingendo a tale conto”. E in effetti, come ricorda il Pretore, dopo
avere lavorato a tempo pieno per la A__________ SA con uno stipendio fr. 4200.–
mensili, egli ha accettato nel settembre del 2013 una riduzione del grado d'occupazione
al 50%, salvo essere licenziato per il 31 luglio 2014 e iscriversi alla casa di
disoccupazione, riscuotendo un'indennità media di fr. 3839.– mensili lordi. Nel
maggio del 2015 egli ha poi deciso di porre fine alla disoccupazione e di
Considerandi
mettersi in proprio come fotografo e informatico, ciò che gli permetterebbe di
guadagnare mediamente circa fr. 1500.– mensili (decreto impugnato pag. 3).
Non
è questa la sede per valutare la decisione dell'appellante volta a intraprendere
un'attività lucrativa indipendente e nemmeno per sindacare l'adeguatezza del
reddito che egli può conseguire dando prova di buona volontà. Tali questioni
formano oggetto della procedura riguardante la modifica del contributo
alimentare. Ai fini del presente giudizio basti ricordare che il mero fatto di
avviare un'attività indipendente e di rinunciare a indennità di disoccupazione non
costituisce, di per sé, un comportamento inadeguato, suscettibile di minacciare
l'esecuzione di pretese alimentari (FamPra.ch 2009 pag. 526). Comunque sia, in
concreto non si desume dagli atti che il debitore si prepari alla fuga, stia
dissipando o dissimulando il suo patrimonio. Certo, se guadagna soltanto
fr. 1500.– mensili e deve sopperire al contributo di mantenimento per la
figlia, egli finirà per estinguere il conto. Ma ciò non è sufficiente per
imporgli la costituzione di garanzie a norma dell'art. 292 CC. Né il fatto che
egli contesti il blocco decretato d'ufficio indizia la volontà di “non sentirsi
vincolato a regole che tutelino la sostanza”, come adduce il Pretore. Se ne
conclude che nelle circostanze descritte non soccorrono gli estremi per applicare
a AP 1 l'art. 292 CC, di modo che il blocco del conto bancario va annullato. Ne
segue che l'appello, provvisto di buon fondamento, dev'essere accolto e il decreto
cautelare riformato di conseguenza.
10.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1
CPC), che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese di
primo grado, che vanno poste per tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a
carico dell'istante. Quanto alle ripetibili, che il Pretore
aveva compensato, l'appellante non indica a quanto ammonterebbe la sua spettanza.
Trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, egli non poteva
limitarsi tuttavia a una richiesta indeterminata, ma avrebbe dovuto cifrare la
sua pretesa (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). In mancanza di ciò, la
sua domanda si rivela irricevibile.
11.
Circa
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF
(sopra, consid. 1). Nondimeno contro decisioni in materia di provvedimenti
cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale sentenza
(DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto, nel
senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:
2. Il blocco del conto n. __________ presso il __________
__________ intestato a AP 1, __________, è revocato.
3. L'obbligo di autorizzazione a AP 1 per ordinare il
trasferimento di fr. 700.– mensili dal suo conto bancario a un conto intestato
a AO 1 in favore della figlia G__________ è annullato.
4. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste per
tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1. Non si
attribuiscono ripetibili.
II. Le spese di appello di fr.
1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– (in estratto, dispositivo n. I/2 e I/3, dopo il passaggio in giudicato);
–
Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).