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Decisione

11.2017.21

Genitore tenuto a prestare garanzia per contributi di mantenimento futuri dovuti al figlio

26 ottobre 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi doveri di mantenimento oppure accingersi alla fuga, dissipare o

dissimulare il proprio patrimonio. Sempre, evidentemente, che abbia i mezzi per

costituire la garanzia (Hegnauer

in: Berner Kommentar, op. cit., n. 8 a 10 ad art. 292 CC).

a) Nella

fattispecie sussiste pacificamente un titolo esecutivo che attesta l'obbligo di

mantenimento a carico di AP 1 in favore della figlia (accordo cautelare

stipulato il 10 gennaio 2017, omologato dal Pretore). È assodato altresì

che l'appellante dispone di un conto bancario con un saldo sufficiente per costituire

la garanzia di fr. 50 000.–. Di per sé, il

primo requisito per l'applicazione dell'art. 292 CC sarebbe dunque dato.

Diversa è la situazione per quanto riguarda il secondo.

b) Intanto

non consta che AP 1 abbia trascurato “ostinatamente” di versare il contributo

alimentare per G__________. Anzi, il Pretore ha accertato ch'egli vi fa fronte attingendo

al capitale depositato sul noto conto bancario (decreto impugnato, pag. 4), ciò

che la convenuta riconosce (osservazioni all'appello, pag. 4). Tanto meno

risulta – né è preteso – che egli sia in procinto di fuggire o di far sparire

il proprio patrimonio. Quanto al fatto che

stia dissipando la propria sostanza, non si disconosce che il saldo del citato conto

bancario, di fr. 210 623.36 il 31 dicembre 2011 (doc. F nell'inc.

DM.2012.32 richiamato), si era ridotto il 1° luglio 2016 a fr. 103 220.85 (doc. H nell'inc. DM.2016.39 richiamato).

L'istante ha spiegato però – plausibilmente – che ciò è avvenuto perché “man

mano che la situazione finanziaria peggiorava ho dovuto far fronte al mio

fabbisogno (stimabile in circa fr. 3000.– mensili) e al contributo per la

figlia attingendo a tale conto”. E in effetti, come ricorda il Pretore, dopo

avere lavorato a tempo pieno per la A__________ SA con uno stipendio fr. 4200.–

mensili, egli ha accettato nel settembre del 2013 una riduzione del grado d'occupazione

al 50%, salvo essere licenziato per il 31 luglio 2014 e iscriversi alla casa di

disoccupazione, riscuotendo un'indennità media di fr. 3839.– mensili lordi. Nel

maggio del 2015 egli ha poi deciso di porre fine alla disoccupazione e di

Considerandi

mettersi in proprio come fotografo e informatico, ciò che gli permetterebbe di

guadagnare mediamente circa fr. 1500.– mensili (decreto impugnato pag. 3).

Non

è questa la sede per valutare la decisione dell'appellante volta a intraprendere

un'attività lucrativa indipendente e nemmeno per sindacare l'adeguatezza del

reddito che egli può conseguire dando prova di buona volontà. Tali questioni

formano oggetto della procedura riguardante la modifica del contributo

alimentare. Ai fini del presente giudizio basti ricordare che il mero fatto di

avviare un'attività indipendente e di rinunciare a indennità di disoccupazione non

costituisce, di per sé, un comportamento inadeguato, suscettibile di minacciare

l'esecuzione di pretese alimentari (FamPra.ch 2009 pag. 526). Comunque sia, in

concreto non si desume dagli atti che il debitore si prepari alla fuga, stia

dissipando o dissimulando il suo patrimonio. Certo, se guadagna soltanto

fr. 1500.– mensili e deve sopperire al contributo di mantenimento per la

figlia, egli finirà per estinguere il conto. Ma ciò non è sufficiente per

imporgli la costituzione di garanzie a norma del­l'art. 292 CC. Né il fatto che

egli contesti il blocco decretato d'ufficio indizia la volontà di “non sentirsi

vincolato a regole che tutelino la sostanza”, come adduce il Pretore. Se ne

conclude che nelle circostanze descritte non soccorrono gli estremi per applicare

a AP 1 l'art. 292 CC, di modo che il blocco del conto bancario va annullato. Ne

segue che l'appello, provvisto di buon fondamento, dev'essere accolto e il decreto

cautelare riformato di conseguenza.

10.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1

CPC), che rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito

dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese di

primo grado, che vanno poste per tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a

carico dell'istante. Quanto alle ripetibili, che il Pretore

aveva compensato, l'appellante non indica a quanto ammonterebbe la sua spettanza.

Trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, egli non poteva

limitarsi tuttavia a una richiesta inde­ter­minata, ma avrebbe dovuto cifrare la

sua pretesa (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). In mancanza di ciò, la

sua domanda si rivela irricevibile.

11.

Circa

i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente decisione (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF

(sopra, consid. 1). Nondimeno contro decisioni in materia di provvedimenti

cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale sentenza

(DTF 137 III 567), può essere fatta valere soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto, nel

senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:

2. Il blocco del conto n. __________ presso il __________

__________ intestato a AP 1, __________, è revocato.

3. L'obbligo di autorizzazione a AP 1 per ordinare il

trasferimento di fr. 700.– mensili dal suo conto bancario a un conto intestato

a AO 1 in favore della figlia G__________ è annullato.

4. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste per

tre quarti a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1. Non si

attribuiscono ripetibili.

II. Le spese di appello di fr.

1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

– (in estratto, dispositivo n. I/2 e I/3, dopo il passaggio in giudicato);

Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).