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Decisione

11.2017.22

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare concernente contributi di mantenimento per la moglie

11 dicembre 2018Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i dati per il 2013 e il 2015 della franchigia di fr. 2500.– e aggiunta la

franchigia minima di fr. 300.– e la partecipazione del 10% sui residui

fr. 2200.–, si ottiene una media di fr. 66.– mensili sull'arco di 35 mesi,

come ha considerato il Pretore aggiunto. L'entità della spesa, così come la sua

ricorrenza, è stata quindi resa verosimile.

b) Relativamente

alle spese dentistiche, l'appellante obietta che si tratta di interventi

conclusi da tempo, privi di incidenza per il futuro. Il Pretore aggiunto non ha

mancato di rilevare che, per entrambi i coniugi, i trattamenti più importanti

sono conclusi, ma ha anche precisato che per ambedue vi sono “spese di media

entità per interventi che esulano dai semplici controlli”. L'interessata non si

confronta con tale argomentazione, che trova riscontro negli atti, dai quali si

deduce una spesa di € 10 500.– nel 2014

(doc. 24 nell'inc. SO.2014.411 richiamato), come pure due trattamenti nel 2015 per

€ 210.– e € 1200.– (doc. 26). Né essa spiega perché, a un esame sommario,

non si giustifichi di riconoscere al marito un esborso analogo a quello ammesso

nel suo fabbisogno minimo a fronte di un unico intervento di fr. 1500.–

(doc. G). In circostanze del genere la valutazione del primo giudice resiste

alla critica.

c) Circa

il leasing dell'automobile, l'appellante fa notare che il marito ha sottoscritto

un importante contratto ”alla soglia della pensione”, onde seri dubbi “inerenti

alla discrepanza tra quello da lui dichiarato, cioè di non avere mezzi

finanziari a disposizione, e il fatto che la società B__________ abbia considerato

la solvibilità sufficiente per un leasing importante, relativo a un'automobile

con valore di fr. 43 000.–”. Se non che,

così argomentando, l'appello si esaurisce per finire in mere insinuazioni,

giacché l'interessata non pretende di stralciare tale spesa dal fabbisogno

minimo del coniuge. Al riguardo non giova dunque attardarsi.

d) In

relazione alle spese d'automobile, il Pretore aggiunto ha ritenuto che, quantunque

non comprovate, si giustificasse per equità di ammetterle nella misura di

fr. 100.– mensili “come per la moglie”. L'appellante ribadisce che si

tratta di esborsi non documentati, ma non spende una parola per confrontarsi

con la valutazione equitativa del primo giudice. Insufficientemente

motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la censura riesce pertanto

irricevibile.

e) Per

quel che concerne il canone di ricezione radiotelevisiva (società d'incasso B__________

SA), a ragione invece l'appellante ne chiede lo stralcio dal

fabbisogno minimo del marito. Per costante giurisprudenza il canone

radiotelevisivo rientra già nel minimo

esistenziale del diritto esecutivo (FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995

pag. 141; RtiD II-2017 pag. 778, consid. 6d con rimandi). Non è

il caso di calcolarlo in doppio.

f) Quanto

all'onere fiscale, la moglie sostiene che “le imposte in questo contesto [sono]

una spesa secondaria”, mentre l'imposta parrocchiale, oltre a essere secondaria

è finanche “facoltativa”. Ora, se le condizioni economiche delle parti consentono

qualche margine, nel fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi va considerato

anche l'onere fiscale. Per contro, se le parti si trovano in difficoltà

finanziarie, il fabbisogno minimo rimane quello del diritto esecutivo e l'onere

fiscale va tralasciato (RtiD II-2017 pag. 777 consid. 6b con rinvii; DTF 140

III 339 consid. 4.2.3 e 4.3 con riferimenti). Nella fattispecie, come si vedrà

in appresso (consid. 10), fino al pensionamento del marito le entrate dei

coniugi consentono di sopperire al rispettivo fabbisogno minimo “allargato” degli

oneri fiscali. Quanto all'imposta parrocchiale, neppure l'appellante pretende

che tale esborso non esistesse durante la vita in comune, di modo che non si

ravvisano motivi per stralciarla. Dopo il pensionamento di AO 1 invece il Pretore

aggiunto ha già decurtato il fabbisogno minimo delle parti dai rispettivi oneri

fiscali. Al riguardo l'appello è dunque privo di oggetto.

g) In

definitiva il fabbisogno minimo del marito va ricondotto a fr. 3941.55

mensili dal 1° ottobre 2015 al 1° settembre 2016 e a fr. 3244.25 mensili

dopo di allora, fermo restando che l'appellante non contesta le altre poste del

fabbisogno minimo di lui dopo il pensionamento.

10. Da quanto precede

risulta il seguente bilancio familiare:

Dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016

Reddito del marito fr.

7 160.—

Reddito

della moglie fr. 3 313.50

fr.

10 473.50

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3 941.55

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 5 385.––

fr.

9 326.55

mensili

Eccedenza fr.

1 146.95

Metà

eccedenza fr. 573.45

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

3941.55 + fr. 573.45 = fr. 4 515.— mensili,

e deve versare alla moglie:

fr.

5385.– + fr. 573.45 ./.

fr. 3313.50 = fr.

Considerandi

2.

644.95

mensili,

arrotondati

a fr. 2 645.— mensili.

Dal 1° ottobre 2016 in poi

Reddito del marito fr.

3.

762.15

Reddito della moglie fr.

4.

213.50

fr.

7.

975.65

mensili

Fabbisogno minimo del marito fr.

3.

244.25

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 4 985.––

fr.

8.

229.25

mensili

Ammanco fr.

253.60

mensili

Il marito può conservare: fr.

3.

244.— mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

3762.15

./. fr. 3244.25 = fr. 517.90 mensili,

arrotondati

a fr. 520.—

mensili.

L'appello

va accolto entro tali limiti e il decreto cautelare impugnato riformato di

conseguenza.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare fissato dal primo

giudice, ma non nella misura richiesta. Tutto ponderato, si giustifica così che

sopporti sei settimi degli oneri processuali, mentre il rimanente settimo va a

carico del marito che ha proposto la reiezione del­l'appello.

Quanto alle ripetibili, contrariamente

all'opinione delle parti il criterio del valore litigioso non è di rilievo. Nelle cause vertenti sul­l'emanazione di misure a protezione

dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le

ripetibili sono

definite

in base al dispendio di

tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e spe­ditivo avreb­be dedicato al­l'adempimento di un

mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio

2018, consid. 12e con rinvii). In concreto il patrocinio si è esaurito, in

appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (13 pagine, compresi

il frontespizio e le richieste di giudizio). La sussunzione giuridica poi era

relativamente semplice e il procedimento ampiamente noto al patrocinatore

dell'appellato. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di

sette ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza)

con il cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del

regolamento) e l'IVA (8%). Ne segue un'indennità per ripetibili piena di 2500.–

e una per ripetibili ridotte di fr. 1700.– (cinque settimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3).

L'esito dell'attuale

giudizio non giustifica invece di riformare il dispositivo sulle spese e le

ripetibili del decreto impugnato, che può rimanere invariato.

12.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30

000.

– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può

far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del

Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui

è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n.

1.1 del decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via

anticipata entro il 5 di ogni mese, un

contributo alimentare di fr. 2645.– mensili dal 1° ottobre 2015 al 30

settembre 2016 e di fr. 520.– mensili dal 1° ottobre 2016 in poi.

2. Le spese processuali di fr.

2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per sei settimi a carico di

quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1700.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie

giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).