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Decisione

11.2017.23

Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione provvisoria per lavori eseguiti su più fondi

18 settembre 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello di AP 1

4. L'appellante

rammenta anzitutto che neppure il perito è stato in grado di determinare il

valore delle prestazioni svolte dalla ditta istante sulle varie proprietà. Essa

ritiene inoltre che “l'astrusa e arbitraria ripartizione” del valore

dell'ipoteca legale adottata dal Pretore secondo le superfici dei fondi

interessati non sia sorretta da alcun fondamento. In effetti, essa prosegue,

per gravare un fondo di un'ipoteca legale i lavori devono essere quantificati

per ogni singola particella, mentre la superficie di questi ultimi è un

criterio “totalmente irrilevante per il giudizio sul luogo del fondo su cui

sono stati realizzati i lavori”. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice

ha erroneamente reputato ammissibile la richiesta del­l'istante volta a suddividere

l'importo tra le varie particelle, mentre con la petizione l'impresa aveva

postulato l'iscrizione di un pegno collettivo. L'interessata rileva poi che in difetto

di riscontri oggettivi sull'esatta posizione del muro di sostegno della strada,

il mancato aggravio della particella n. 744 è arbitrario, tanto più che dalle

fatture emesse dalla ditta istante risultano lavori eseguiti su tutti e tre i

fondi.

a) A norma dell'art. 837

cpv. 1 n. 3 CC, tanto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 quanto nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2012, l'iscrizione

di un'ipoteca legale può avvenire solo per materiali e lavoro, o lavoro

soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Il privilegio

degli artigiani e imprenditori può pertanto sussistere unicamente per prestazioni

eseguite su uno specifico immobile in relazio­ne a un concreto progetto di

costruzione (DTF 136 III 6 consid. 6 in fine;

I CCA, sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ottobre 2016, consid. 5). Nella

misura in cui materiali e lavoro, o lavoro soltanto, siano stati impiegati per

un'opera eseguita su anche un altro fondo (fosse pure contiguo), va gravato

quest'ultimo. Non è possibile invece gravare di ipoteca legale un solo fondo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati

a un'opera eseguita su fondi diversi. Un'ipoteca legale collettiva è lecita

unicamente, dopo il contraddittorio, se i

fondi da gravare appartengono al medesimo proprietario o a proprietari che si

sono vincolati solidalmente nei confronti dell'artigiano o del­l'imprenditore

(RtiD I-2011 pag. 669 consid. 4 con richiami; più

di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio

2015, consid. 4.1.3).

b) Nel

caso di lavori su più immobili, l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma

di pegno parziale gravante ogni singolo immobile per la frazione del credito di

cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal

fatto che l'artigiano o l'imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di

uno o più contratti. Incombe all'artigiano o imprenditore allestire un

conteggio separato per ogni fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo

all'ammontare del credito quanto all'ammontare

della relativa garanzia. Ne segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore

non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la

superficie dei diversi fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo

la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni

(materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo

e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonerano

da tale incombenza (sentenza del Tribu­nale federale 5A_924/2014 del 7 mag­gio 2015, consid. 4.1.3.1

con rinvii). E non spetta al giudice

suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217). I

principi testé enunciati si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche

alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del pegno per queste

ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità

di aumentare in seguito l'ammontare della garanzia iscritta (sentenza del

Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.4).

c) In concreto è pacifico

che la ditta istante ha eseguito lavori edili sulla particella n. 414 e

sulla particella n. 415, ragione per cui spettava alla medesima rendere

verosimile in che misura la sua pretesa si riferisse all'una e in che misura

all'altra. Invece essa non è stata in grado di scindere la pretesa complessiva,

tant'è che prima ha chiesto di ripartire la somma garantita dall'ipoteca “pro

rata sui tre fondi” (verbale dell'11 aprile 2011, pag. 1), poi nel memoriale

conclusivo di iscrivere un'ipoteca legale collettiva su tre particelle o di suddividere

la somma un terzo ciascuno sui tre fondi oppure proporzionalmente in base alle

superfici dei fondi, oppure ancora di attribuire l'intera somma alla particella

n. 415. Nemmeno il perito, del resto, è riuscito a suddividere i lavori concretamente

eseguiti dal­l'impresa sulle singole proprietà, limitandosi a rilevare che la

ditta “dovrebbe avere eseguito i lavori di terra del muro d'accesso per circa

fr. 90 000.–

(...), mentre per i restanti fr. 69 000.– non è dato di sapere con precisione, ma dalle imprecise

descrizioni delle regie si può dedurre che abbia lavorato in parte per il muro

strada e in parte per le case” (delucidazione peritale del 7 dicembre 2015,

pag. 4). Tutto si ignora pertanto su quale fondo siano stati svolti i lavori e

per quale importo.

d) Non

si disconosce che l'esigenza di conteggi separati per la costruzione di una

strada attraverso più fondi può apparire difficile, se non problematica. Sta di

fatto che nel caso specifico, nonostante sia stata esperita una perizia in un

procedimento di indole cautelare (sull'ammissibilità di un tale mezzo di prova:

I CCA, sentenza inc. 11.2012.98 del 27 mar­zo 2015, consid. 8), nemmeno lo

specialista è stato in grado di individuare le prestazioni fornite della ditta

istante sull'uno o sull'altro fondo. E ciò per più ragioni. Intanto perché la

documentazione da lui ricevuta era incompleta, il Pretore avendo respinto una

richiesta di assunzione suppletoria di prove presentata dall'istante (ordinanza

del 13 settembre 2013). Inoltre perché “quando si è deciso di effettuare i

lavoro a regia invece che a misura, bisognava specificare esattamente a cosa si

riferiscono le singole regie (muro strada, case)”. Infine perché l'impresa “ha

lavorato in supporto alla M__________ (...) per poter rispettare i termini di

esecuzione, non essendo specificato dove ha prestato la sua opera, se non in

generale, al muro e alle case, ma non in quale misura per ogni oggetto, non è

possibile definire le sue prestazioni separate” (delucidazione scritta del 7

dicembre 2015, pag. 4). Tanto meno il perito è stato in grado di stabilire un

importo “approssimativo” a carico dei singoli fondi, ciò che con l'aggiunta di

un “margine di sicurezza” del 10–20% avrebbe forse permesso un'iscrizione

provvisoria dell'ipoteca legale (sentenza del Tribunale federale 5A_933/2014 del 16 aprile 2015, consid. 3.3.2 con rinvi in: ZGBR/RNRF 97/2016

pag. 337).

e) È vero

che l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale è un procedimento di natura sommaria, sicché il giudice non pone

esigen­ze trop­po severe al riguardo e in caso di dubbio ordina l'iscrizione

provvisoria, rinviando la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla sentenza

sul­l'iscrizione definitiva (RtiD I-2015

pag. 897 consid. 5 con riferimenti). Ma ciò non esonera l'artigiano o l'imprenditore, dandosi più

fondi, dal rendere almeno verosimile l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite sull'uno o sull'altro immobile, in modo da

ripartire la pretesa fra le

varie proprietà secondo i lavori concretamente eseguiti in ciascuna particella. Una

ripartizione astratta dei costi proporzionalmente

all'area dei terreni convolti nei lavori di costruzione è del tutto empirica e,

quindi, insufficiente. Nella fattispecie il Pretore non doveva accedere così

alla richiesta dell'istante volta a suddividere la pretesa complessiva (fr. 90 000.–) sulle particelle n. 414 e 415 in base alla

superficie dei due fondi. Mancando indicazioni verosimili su quanto l'impresa

aveva eseguito sull'una o sull'altra particella, egli doveva respingere

l'istanza. Se ne conclude che l'appello merita accoglimento e che la sentenza

impugnata va riformata nel senso che l'ufficiale del registro fondiario dev'essere

invitato a cancellare le iscrizioni decretate in via cautelare dal Pretore senza

contraddittorio il 10 e il 28 marzo 2011.

Considerandi

II. Sull'appello

di PI 1

5.

L'appellante contesta

la tempestività dell'istanza di iscrizione e censura il criterio adottato dal

Pretore per ripartire la somma garantita dall'ipoteca legale tra il suo fondo e

quello del vicino. Circa il riparto delle prestazioni della ditta istante proporzionalmente

alla superficie dei due fondi, vale quel che si è appena spiegato in relazione

all'appello di AP 1 (consid. 4). Ciò rende superfluo attardarsi sulla questione

legata alla tempestività del­l'istanza. Ne segue che anche l'impugnazione di PI

1.

merita accoglimento e che la decisione impugnata va modificata di conseguenza.

III. Sulle spese processuali

e le ripetibili

6.

AP 1 e PI 1 chiedono

che sia riconosciuta loro un'indennità per ripetibili di primo grado rispettivamente

di fr. 15 000.– e di fr. 12 000.–. Come essi giungano a tali cifre non è dato di sapere, né gli appellanti producono

una nota d'onorario del loro legale. Ora, in

materia di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(RL 178.310) prevede, dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 159 312.80,

un'indennità per ripetibili compresa fra il 6 e il 9% del valore medesimo, fermo

restando che, trattandosi in concreto di un

rito sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una “procedura

civile speciale” (nel senso degli art. 354 segg. del vecchio CPC ticinese),

l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di

tale importo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento). La controversia

in rassegna potendosi definire sostanzialmente di media difficoltà, si giustifica

così di riconoscere a ogni parte un'indennità di fr. 5000.– complessivi, spese

(art. 6 cpv. 1 del regolamento) e IVA comprese.

7.

Le spese della

decisione odierna seguono la soccombenza del­l'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). In

appello AP 1 postula un'indennità per ripetibili di fr. 7000.– e PI 1 un'indennità

di fr. 3500.–, ma entrambe le cifre sono eccessive. L'art. 11 cpv. 2 lett. a

del noto regolamento dispone che in caso di appello le ripetibili sono fissate

tra il 30 e il 60% dell'indennità per il patrocinio in primo grado. In concreto

le prestazioni dei patrocinatori sono consistite, davanti a questa Camera,

nella redazione dell'appello e di osservazioni spontanee nell'ambito di una causa

già conosciuta che verteva, per finire, su una sola questione. L'aliquota del

50% (comprensiva delle spese e dell'IVA) può dunque dirsi ampiamente adeguata.

Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 2500.–.

IV. Sui rimedi giuridici a

livello federale

8.

Quanto ai rimedi esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Tuttavia contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può

essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2017.23 e

11.2017.26 sono congiunte.

II. Gli appelli sono accolti e

la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza

è respinta. Di conseguenza:

1.1. Ad avvenuto passaggio in giudicato

di questa sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano

è invitato a cancellare le seguenti iscrizioni provvisorie:

a)

ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 34 335.– con interessi

al 5% dal 29 dicembre 2010 in favore della ditta G__________ Impresa

Costruzioni SA, __________, sulla particella n. 415 RFD di __________ intestata

a AP 1 e __________ G__________;

b)

ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 55 665.– con interessi

al 5% dal 29 dicembre 2010 in favore della ditta G__________ Impresa

Costruzioni SA, __________, sulla particella n. 414 RFD di __________ intestata

a PI 1.

4. Le spese processuali di fr. 2500.–,

così come le spese peritali, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà a AP

1 e PI 1 fr. 5000.– ciascuno per ripetibili.

I dispositivi n. 1.2 (cancellazione

dell'ipoteca legale dalla particella n. 744 RFD di __________), n. 2 (limitatamente

all'invito all'ufficiale del registro fondiario “di procedere alla

cancellazione di cui al punto 1.2”) e n. 4 (limitatamente all'obbligo per l'istante

di rifondere “a G__________ M__________ fr. 5000.– per ripetibili”) rimangono

invariati.

III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 1250.–, da anticipare dall'appellante,

sono poste a carico della G__________ Impresa Costruzioni SA, che rifonderà all'appellante

fr. 2500.– per ripetibili.

IV. Le spese dell'appello di PI

1, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della G__________

Impresa Costruzioni SA, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili.

V. Notificazione a:

avv. ;

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

– avv. ;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in

giudicato);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).

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Art. 837 cpv. 1 n. 3 CC

Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione

provvisoria per lavori eseguiti su più fondi

L'iscrizione provvisoria non

esonera l'artigiano o l'imprenditore, dandosi più fondi, dal rendere verosimile

l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite sull'uno o sull'altro

immobile, in modo da ripartire la pretesa fra le

varie proprietà secondo i lavori concretamente eseguiti in ciascuna particella.

Una ripartizione astratta dei costi proporzionalmente all'area dei terreni convolti

nei lavori di costruzione o proporzionalmente alla cubatura degli stabili è del

tutto empirica e, quindi, insufficiente (consid. 4a – 4e).