11.2017.23
Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione provvisoria per lavori eseguiti su più fondi
18 settembre 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarti n.
11.2017.23 (II)
11.2017.26 (II)
Lugano
18 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2011.867 (ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 9 marzo 2011 dalla
AO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
PI
1
(patrocinato
dall'avv. PA 3 )
AP 1 ora in
(patrocinata
dall'avv. ) e
arch. G__________ († 2014), già in
al quale è subentrata in pendenza di
causa la medesima
AP 1 e
PI 2 ora in
(patrocinato dall'avv. PA 4 ),
giudicando
sull'appello del 20 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 7 febbraio 2017 (inc. 11.2017.23),
come pure sull'appello
del 23 febbraio 2017 presentato da PI 1 contro la medesima sentenza (inc.
11.2017.26);
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 2010 __________ G__________ e la
moglie AP 1 hanno stipulato con la M__________ SA, __________, un contratto
di appalto per l'esecuzione di una strada destinata a collegare alla pubblica
via la particella n. 415 RFD di __________ loro comproprietà in ragione di un
mezzo ciascuno, passando attraverso la particella n. 414 di PI 1. Il prezzo a corpo è stato pattuito in fr. 211 401.50. La M__________ SA ha poi subappaltato
l'esecuzione a regia di alcuni scavi e di talune fondazioni alla G__________
Impresa Costruzioni SA. Nel luglio del 2010 i coniugi AP 1 hanno venduto a G__________
M__________ la particella n. 744, scorporata dalla loro particella n. 415. I
lavori sul cantiere sono stati interrotti il 21 dicembre 2010 e il contratto
principale tra i coniugi AP 1 e la M__________ SA è stato disdetto. Tra il 24
novembre e il 29 dicembre 2010 la G__________ Impresa Costruzioni SA ha
trasmesso alla M__________ SA quattro fatture di complessivi fr. 159 312.80, rimaste impagate.
B. Il 9 marzo 2011 la G__________
Impresa Costruzioni SA si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, postulando l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale collettiva degli
artigiani e imprenditori sulle particelle n. 414, 415 e 744 RFD di __________ per
l'ammontare di fr. 159 312.80
con interessi del 5% dal 29 dicembre 2010 o, in subordine, un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori a carico dei medesimi fondi “suddividendo il credito
per i millesimi di proprietà iscritta nel registro fondiario”. Con decreti
cautelari del 10 e 18 marzo 2011, emessi senza contraddittorio, il Pretore ha
ordinato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale collettiva. L'addebito
delle spese processuali (fr. 900.–)
e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo
il contraddittorio.
C. All'udienza dell'11
aprile 2011, indetta per il contraddittorio, la G__________ Impresa Costruzioni
SA ha confermato la propria domanda, precisando che l'importo richiesto “è da
suddividere pro quota sui tre fondi”. I convenuti hanno proposto di
respingere
l'istanza. L'impresa
ha replicato e i convenuti hanno duplicato, ognuno mantenendo le rispettive
posizioni. L'11 aprile 2013 la M__________ SA è stata dichiarata in fallimento
e il 24 settembre 2014 è stata radiata d'ufficio dal registro di commercio. Nel
frattempo, il 10 aprile 2014, __________ G__________ è deceduto, lasciando quale erede la moglie AP 1, già parte in causa. L'istruttoria,
durante la quale è stata assunta una perizia sul valore delle prestazioni
fornite dall'impresa di costruzione, si è chiusa il 21 dicembre 2015.
D. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel proprio memoriale del 19 febbraio 2016
l'istante ha ribadito la domanda intesa all'iscrizione provvisoria
dell'ipoteca legale collettiva di fr. 159 312.80 con interessi sulle tre
particelle. In subordine essa ha postulato l'iscrizione di un'ipoteca legale di
fr. 53 104.30 su ogni
particella o, in via ancora più subordinata, l'iscrizione di un'ipoteca legale di
fr. 85 280.15 sulla particella
n. 414, di una seconda ipoteca di fr. 52 589.15
sulla particella n. 415 e una terza di
fr. 21 413.50 sulla particella n. 744. In via
di ulteriore subordine essa ha sollecitato
l'iscrizione di
un'ipoteca
legale di fr. 159 312.80 sulla sola particella n. 415. Nei
loro allegati del 17, 18 e 19 febbraio 2016 i convenuti hanno proposto una
volta ancora di respingere l'istanza. Con osservazioni spontanee del 1° marzo
2016 AP 1 ha contestato l'ammissibilità delle domande così precisate dall'istante.
E. Statuendo con sentenza
del 7 febbraio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso
che ha ordinato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulla particella
n. 414 RFD per fr. 55 665.– con
interessi e una sulla particella n. 415 RFD per fr. 34 355.– con interessi (dispositivo n. 1.1). Ha
respinto invece l'istanza nei confronti di G__________ M__________, disponendo
la cancellazione dell'ipoteca legale collettiva nella misura in cui gravava la
particella n. 744 RFD (dispositivi n. 1.2 e 2). Infine egli ha impartito all'istante un termine di 60
giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche, con
l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione
provvisoria sarebbe stata cancellata (dispositivo n. 3). Le spese processuali di fr. 2500.– sono state
poste per un terzo ciascuno a carico dell'istante, di AP 1 e di PI 1, compensate
le ripetibili. Le spese peritali sono state poste per due terzi a carico
dell'istante e per un sesto ciascuno a carico di AP 1 e di PI 1. La G__________
Impresa Costruzioni SA è stata tenuta a rifondere a G__________ M__________ fr.
5000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata sono insorti a questa Camera tanto AP 1 con un appello
del 20 febbraio 2017 quanto PI 1 con un appello 23 febbraio 2017, chiedendo –
previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – di respingere
l'istanza della G__________ Impresa
Costruzioni SA e di riformare la
decisione impugnata nel senso di cancellare le iscrizioni provvisorie delle
ipoteche legali sui loro fondi. Nelle
sue osservazioni del 27 marzo 2017 l'istante propone di respingere gli
appelli e con appello incidentale postula l'aumento a fr. 85 280.15 dell'ipoteca legale provvisoria a
carico della particella n. 414, come pure l'aumento a fr. 52 589.15 dell'ipoteca legale provvisoria a carico
della particella n. 415, instando altresì per l'iscrizione provvisoria di
un'ipoteca legale di fr. 21 413.50 sulla
particella n. 744 di G__________ M__________. Con decreto del 17 aprile
2017 il presidente di questa Camera ha conferito effetto sospensivo all'appello
incidentale per quanto riguardava i dispositivi n. 1.1, 2 e 3 della sentenza
impugnata, mentre ha respinto la richiesta per quanto si riferiva al
dispositivo n. 1.2 della medesima (ipoteca legale sul fondo di G__________ M__________).
Nelle loro osservazioni del 20 e 26 aprile 2017 AP 1 e PI 1 propongono di dichiarare
irricevibile l'appello incidentale e di
revocare a quest'ultimo il beneficio dell'effetto sospensivo.
G. Con sentenza del 5
maggio 2017 questa Camera ha dichiarato
irricevibile l'appello incidentale, sospendendo l'esecutività del dispositivo
n. 3 della decisione impugnata fino al giudizio sugli appelli principali. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono
state poste a carico dell'appellante incidentale, tenuta a rifondere a AP
1 e PI 1 un'indennità di fr. 600.– ciascuno
per ripetibili (inc. 11.2017.23 [I] e 11.2017.36 [I]).
in diritto: 1. I rimedi giuridici
in esame sono diretti contro la stessa decisione e vertono sui medesimi
oggetti. Si giustifica così di congiungere le
due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. L'iscrizione
provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò
entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10
000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si
consideri l'ammontare delle ipoteche legali rimaste controverse in prima sede (fr. 55 665.– e fr. 34 335.–).
Quanto alla tempestività dei ricorsi,
la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 10 febbraio 2017 e a quello di PI 1 il 13
febbraio 2017. Introdotti il 20 e il 23 febbraio 2017, gli appelli in
esame sono pertanto ricevibili.
3. Nella sentenza
impugnata il Pretore, ricordato che la contestazione verte sull'ammontare del
credito vantato dall'istante e sulla misura dell'aggravio dei rispettivi fondi,
ha ritenuto verosimile – sulla scorta delle risultanze peritali – unicamente una
pretesa di fr. 90 000.– per “lavori/materiale
eseguiti/forniti dalla ditta istante”. Ciò posto, ammessa la proponibilità delle
domande formulate dall'istante nel memoriale conclusivo, egli ha constatato che
nemmeno il perito giudiziario era riuscito ad “accertare in modo preciso
l'entità e il valore dei lavori eseguiti su ogni singolo fondo”. Tuttavia, non potendosi
escludere a suo parere che l'accertamento sia possibile “con un'istruttoria più
completa in sede di merito” e richiamato il principio per cui un'iscrizione
provvisoria va respinta solo se l'esistenza del diritto all'iscrizione definitiva
appare escluso o altamente inverosimile, egli ha ripartito il pegno
proporzionalmente alla superficie dei due fondi interessati, suddividendo l'importo
di fr. 90 000.– in ragione di fr. 55 665.–
(61.85%) sulla particella n. 414 (di 1889 m²) e di fr. 35 335.– (38.15%) sulla particella n. 415 (di
1165 m²). Egli non ha gravato di alcun pegno invece la particella n. 744, non
essendo stato possibile stabilire, nemmeno in modo verosimile, l'entità e il
valore dei lavori eseguiti su quel fondo.
Fatti
I. Sull'appello di AP 1
4. L'appellante
rammenta anzitutto che neppure il perito è stato in grado di determinare il
valore delle prestazioni svolte dalla ditta istante sulle varie proprietà. Essa
ritiene inoltre che “l'astrusa e arbitraria ripartizione” del valore
dell'ipoteca legale adottata dal Pretore secondo le superfici dei fondi
interessati non sia sorretta da alcun fondamento. In effetti, essa prosegue,
per gravare un fondo di un'ipoteca legale i lavori devono essere quantificati
per ogni singola particella, mentre la superficie di questi ultimi è un
criterio “totalmente irrilevante per il giudizio sul luogo del fondo su cui
sono stati realizzati i lavori”. Per di più, essa soggiunge, il primo giudice
ha erroneamente reputato ammissibile la richiesta dell'istante volta a suddividere
l'importo tra le varie particelle, mentre con la petizione l'impresa aveva
postulato l'iscrizione di un pegno collettivo. L'interessata rileva poi che in difetto
di riscontri oggettivi sull'esatta posizione del muro di sostegno della strada,
il mancato aggravio della particella n. 744 è arbitrario, tanto più che dalle
fatture emesse dalla ditta istante risultano lavori eseguiti su tutti e tre i
fondi.
a) A norma dell'art. 837
cpv. 1 n. 3 CC, tanto nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 quanto nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2012, l'iscrizione
di un'ipoteca legale può avvenire solo per materiali e lavoro, o lavoro
soltanto, destinati a un'opera eseguita su un determinato fondo. Il privilegio
degli artigiani e imprenditori può pertanto sussistere unicamente per prestazioni
eseguite su uno specifico immobile in relazione a un concreto progetto di
costruzione (DTF 136 III 6 consid. 6 in fine;
I CCA, sentenza inc. 11.2014.98 del 10 ottobre 2016, consid. 5). Nella
misura in cui materiali e lavoro, o lavoro soltanto, siano stati impiegati per
un'opera eseguita su anche un altro fondo (fosse pure contiguo), va gravato
quest'ultimo. Non è possibile invece gravare di ipoteca legale un solo fondo per materiali e lavoro, o lavoro soltanto, destinati
a un'opera eseguita su fondi diversi. Un'ipoteca legale collettiva è lecita
unicamente, dopo il contraddittorio, se i
fondi da gravare appartengono al medesimo proprietario o a proprietari che si
sono vincolati solidalmente nei confronti dell'artigiano o dell'imprenditore
(RtiD I-2011 pag. 669 consid. 4 con richiami; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio
2015, consid. 4.1.3).
b) Nel
caso di lavori su più immobili, l'ipoteca legale dev'essere chiesta sotto forma
di pegno parziale gravante ogni singolo immobile per la frazione del credito di
cui il proprietario risponde (art. 798 cpv. 2 CC), e ciò a prescindere dal
fatto che l'artigiano o l'imprenditore abbia compiuto il lavoro sulla base di
uno o più contratti. Incombe all'artigiano o imprenditore allestire un
conteggio separato per ogni fondo e fatturare i lavori separatamente, tanto riguardo
all'ammontare del credito quanto all'ammontare
della relativa garanzia. Ne segue che, per principio, l'artigiano o l'imprenditore
non può suddividere il costo del proprio intervento in modo astratto tra la
superficie dei diversi fondi, né ripartire l'insieme delle sue prestazioni secondo
la volumetria delle eventuali costruzioni, ma deve specificare quali prestazioni
(materiali e lavoro, o lavoro soltanto) sono stati eseguiti per un determinato fondo
e a quale prezzo. La pattuizione di costi globali o forfettari non lo esonerano
da tale incombenza (sentenza del Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.3.1
con rinvii). E non spetta al giudice
suddividere per apprezzamento una pretesa indeterminata su più fondi (ZBGR/RNRF 2011 pag. 217). I
principi testé enunciati si applicano non solo alle iscrizioni definitive, ma anche
alle iscrizioni provvisorie, sebbene cifrare l'ammontare del pegno per queste
ultime possa apparire arduo, vista l'esigenza di ottenere l'iscrizione entro quattro mesi e l'impossibilità
di aumentare in seguito l'ammontare della garanzia iscritta (sentenza del
Tribunale federale 5A_924/2014 del 7 maggio 2015, consid. 4.1.4).
c) In concreto è pacifico
che la ditta istante ha eseguito lavori edili sulla particella n. 414 e
sulla particella n. 415, ragione per cui spettava alla medesima rendere
verosimile in che misura la sua pretesa si riferisse all'una e in che misura
all'altra. Invece essa non è stata in grado di scindere la pretesa complessiva,
tant'è che prima ha chiesto di ripartire la somma garantita dall'ipoteca “pro
rata sui tre fondi” (verbale dell'11 aprile 2011, pag. 1), poi nel memoriale
conclusivo di iscrivere un'ipoteca legale collettiva su tre particelle o di suddividere
la somma un terzo ciascuno sui tre fondi oppure proporzionalmente in base alle
superfici dei fondi, oppure ancora di attribuire l'intera somma alla particella
n. 415. Nemmeno il perito, del resto, è riuscito a suddividere i lavori concretamente
eseguiti dall'impresa sulle singole proprietà, limitandosi a rilevare che la
ditta “dovrebbe avere eseguito i lavori di terra del muro d'accesso per circa
fr. 90 000.–
(...), mentre per i restanti fr. 69 000.– non è dato di sapere con precisione, ma dalle imprecise
descrizioni delle regie si può dedurre che abbia lavorato in parte per il muro
strada e in parte per le case” (delucidazione peritale del 7 dicembre 2015,
pag. 4). Tutto si ignora pertanto su quale fondo siano stati svolti i lavori e
per quale importo.
d) Non
si disconosce che l'esigenza di conteggi separati per la costruzione di una
strada attraverso più fondi può apparire difficile, se non problematica. Sta di
fatto che nel caso specifico, nonostante sia stata esperita una perizia in un
procedimento di indole cautelare (sull'ammissibilità di un tale mezzo di prova:
I CCA, sentenza inc. 11.2012.98 del 27 marzo 2015, consid. 8), nemmeno lo
specialista è stato in grado di individuare le prestazioni fornite della ditta
istante sull'uno o sull'altro fondo. E ciò per più ragioni. Intanto perché la
documentazione da lui ricevuta era incompleta, il Pretore avendo respinto una
richiesta di assunzione suppletoria di prove presentata dall'istante (ordinanza
del 13 settembre 2013). Inoltre perché “quando si è deciso di effettuare i
lavoro a regia invece che a misura, bisognava specificare esattamente a cosa si
riferiscono le singole regie (muro strada, case)”. Infine perché l'impresa “ha
lavorato in supporto alla M__________ (...) per poter rispettare i termini di
esecuzione, non essendo specificato dove ha prestato la sua opera, se non in
generale, al muro e alle case, ma non in quale misura per ogni oggetto, non è
possibile definire le sue prestazioni separate” (delucidazione scritta del 7
dicembre 2015, pag. 4). Tanto meno il perito è stato in grado di stabilire un
importo “approssimativo” a carico dei singoli fondi, ciò che con l'aggiunta di
un “margine di sicurezza” del 10–20% avrebbe forse permesso un'iscrizione
provvisoria dell'ipoteca legale (sentenza del Tribunale federale 5A_933/2014 del 16 aprile 2015, consid. 3.3.2 con rinvi in: ZGBR/RNRF 97/2016
pag. 337).
e) È vero
che l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale è un procedimento di natura sommaria, sicché il giudice non pone
esigenze troppo severe al riguardo e in caso di dubbio ordina l'iscrizione
provvisoria, rinviando la decisione sulla legittimità dell'ipoteca legale alla sentenza
sull'iscrizione definitiva (RtiD I-2015
pag. 897 consid. 5 con riferimenti). Ma ciò non esonera l'artigiano o l'imprenditore, dandosi più
fondi, dal rendere almeno verosimile l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite sull'uno o sull'altro immobile, in modo da
ripartire la pretesa fra le
varie proprietà secondo i lavori concretamente eseguiti in ciascuna particella. Una
ripartizione astratta dei costi proporzionalmente
all'area dei terreni convolti nei lavori di costruzione è del tutto empirica e,
quindi, insufficiente. Nella fattispecie il Pretore non doveva accedere così
alla richiesta dell'istante volta a suddividere la pretesa complessiva (fr. 90 000.–) sulle particelle n. 414 e 415 in base alla
superficie dei due fondi. Mancando indicazioni verosimili su quanto l'impresa
aveva eseguito sull'una o sull'altra particella, egli doveva respingere
l'istanza. Se ne conclude che l'appello merita accoglimento e che la sentenza
impugnata va riformata nel senso che l'ufficiale del registro fondiario dev'essere
invitato a cancellare le iscrizioni decretate in via cautelare dal Pretore senza
contraddittorio il 10 e il 28 marzo 2011.
Considerandi
II. Sull'appello
di PI 1
5.
L'appellante contesta
la tempestività dell'istanza di iscrizione e censura il criterio adottato dal
Pretore per ripartire la somma garantita dall'ipoteca legale tra il suo fondo e
quello del vicino. Circa il riparto delle prestazioni della ditta istante proporzionalmente
alla superficie dei due fondi, vale quel che si è appena spiegato in relazione
all'appello di AP 1 (consid. 4). Ciò rende superfluo attardarsi sulla questione
legata alla tempestività dell'istanza. Ne segue che anche l'impugnazione di PI
1.
merita accoglimento e che la decisione impugnata va modificata di conseguenza.
III. Sulle spese processuali
e le ripetibili
6.
AP 1 e PI 1 chiedono
che sia riconosciuta loro un'indennità per ripetibili di primo grado rispettivamente
di fr. 15 000.– e di fr. 12 000.–. Come essi giungano a tali cifre non è dato di sapere, né gli appellanti producono
una nota d'onorario del loro legale. Ora, in
materia di spese ripetibili l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(RL 178.310) prevede, dandosi una causa dal valore litigioso di fr. 159 312.80,
un'indennità per ripetibili compresa fra il 6 e il 9% del valore medesimo, fermo
restando che, trattandosi in concreto di un
rito sommario (art. 249 lett. d n. 5 CPC), ovvero di una “procedura
civile speciale” (nel senso degli art. 354 segg. del vecchio CPC ticinese),
l'indennità va fissata tra il 20 e il 70% di
tale importo (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del regolamento). La controversia
in rassegna potendosi definire sostanzialmente di media difficoltà, si giustifica
così di riconoscere a ogni parte un'indennità di fr. 5000.– complessivi, spese
(art. 6 cpv. 1 del regolamento) e IVA comprese.
7.
Le spese della
decisione odierna seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). In
appello AP 1 postula un'indennità per ripetibili di fr. 7000.– e PI 1 un'indennità
di fr. 3500.–, ma entrambe le cifre sono eccessive. L'art. 11 cpv. 2 lett. a
del noto regolamento dispone che in caso di appello le ripetibili sono fissate
tra il 30 e il 60% dell'indennità per il patrocinio in primo grado. In concreto
le prestazioni dei patrocinatori sono consistite, davanti a questa Camera,
nella redazione dell'appello e di osservazioni spontanee nell'ambito di una causa
già conosciuta che verteva, per finire, su una sola questione. L'aliquota del
50% (comprensiva delle spese e dell'IVA) può dunque dirsi ampiamente adeguata.
Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 2500.–.
IV. Sui rimedi giuridici a
livello federale
8.
Quanto ai rimedi esperibili
contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Tuttavia contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va qualificata l'attuale sentenza (DTF 137 III 567), può
essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2017.23 e
11.2017.26 sono congiunte.
II. Gli appelli sono accolti e
la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza
è respinta. Di conseguenza:
1.1. Ad avvenuto passaggio in giudicato
di questa sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano
è invitato a cancellare le seguenti iscrizioni provvisorie:
a)
ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 34 335.– con interessi
al 5% dal 29 dicembre 2010 in favore della ditta G__________ Impresa
Costruzioni SA, __________, sulla particella n. 415 RFD di __________ intestata
a AP 1 e __________ G__________;
b)
ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 55 665.– con interessi
al 5% dal 29 dicembre 2010 in favore della ditta G__________ Impresa
Costruzioni SA, __________, sulla particella n. 414 RFD di __________ intestata
a PI 1.
4. Le spese processuali di fr. 2500.–,
così come le spese peritali, sono poste a carico dell'istante, che rifonderà a AP
1 e PI 1 fr. 5000.– ciascuno per ripetibili.
I dispositivi n. 1.2 (cancellazione
dell'ipoteca legale dalla particella n. 744 RFD di __________), n. 2 (limitatamente
all'invito all'ufficiale del registro fondiario “di procedere alla
cancellazione di cui al punto 1.2”) e n. 4 (limitatamente all'obbligo per l'istante
di rifondere “a G__________ M__________ fr. 5000.– per ripetibili”) rimangono
invariati.
III. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 1250.–, da anticipare dall'appellante,
sono poste a carico della G__________ Impresa Costruzioni SA, che rifonderà all'appellante
fr. 2500.– per ripetibili.
IV. Le spese dell'appello di PI
1, di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della G__________
Impresa Costruzioni SA, che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili.
V. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
– avv. ;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in
giudicato);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).
*************************************************************************************************************
Art. 837 cpv. 1 n. 3 CC
Ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori: iscrizione
provvisoria per lavori eseguiti su più fondi
L'iscrizione provvisoria non
esonera l'artigiano o l'imprenditore, dandosi più fondi, dal rendere verosimile
l'entità delle prestazioni effettivamente eseguite sull'uno o sull'altro
immobile, in modo da ripartire la pretesa fra le
varie proprietà secondo i lavori concretamente eseguiti in ciascuna particella.
Una ripartizione astratta dei costi proporzionalmente all'area dei terreni convolti
nei lavori di costruzione o proporzionalmente alla cubatura degli stabili è del
tutto empirica e, quindi, insufficiente (consid. 4a – 4e).