Lexipedia

Decisione

11.2017.24

Vigilanza sulle fondazioni

10 ottobre 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di gestione. Essi contestano che gli investimenti patrimoniali eseguiti

dalla fondazione non rispondano a criteri di prudenza, tanto più – essi soggiungono

– che il presidente della fondazione si è costituto garante solidale degli obblighi

convenzionali e che la F__________ SA si è impegnata ad assicurare l'integrale

esecuzione di tali obblighi. Essi rilevano poi che, dopo la decisione del 28

novembre 2016 con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

ha respinto un ricorso di __________ G__________, la F__________ SA ha versato

fr. 175 000.–, chiedendo di prorogare

fino al 28 febbraio 2017 il termine per pagare il saldo di fr. 380 000.–, mentre l'architetto G__________ ha proposto

una transazione, offrendo di onorare il suo debito in due rate di € 150 000.– l'una entro la fine di marzo 2017 e gli interessi

entro l'aprile successivo. Infine i ricorrenti sostengono di non avere nemmeno

ricevuto la comminatoria 25 novembre 2016 dell'autorità di vigilanza, ciò

che ha impedito loro di difendersi adeguatamente.

Nelle circostanze

descritte RI 1, RI 2 e RI 3 reputano che il credito vantato dalla fon­dazione sia

totalmente garantito dalla cessione del credito verso l'architetto G__________,

oltre che dalla F__________ SA e da RI 1 personalmente, sicché le varie proroghe

concesse dalla fondazione erano giustificate. A loro avviso, la decisione

dell'autorità di vigilanza è brutale, illecita, sproporzionata e lesiva del

loro onore, ove si consideri che la loro sospensione è finan­che stata oggetto

di immediata pubblicazione nel registro di com­mercio. Né, essi soggiungono, l'autorità

di vigilanza poteva togliere alla decisione effetto sospensivo, giustificando tale

provvedimento con la necessità di preservare il patrimonio della fondazione.

Mai, essi ribadiscono, tale patrimonio “fu messo in pericolo dai suoi organi, ragione

per cui la mancata concessione di tale effetto appare di una gravità inaudita,

che comporterà la rifusione di ogni danno ai ricorrenti per violazione dei

diritti della personalità”. Secondo loro, l'autorità di vigilanza ha travalicato

la propria sfera d'intervento, violando “crassamente l'autonomia degli organi

della fondazione”, i quali hanno sempre operato nell'esclusivo interesse della corporazione,

concedendo proroghe di pagamento “in modo ponderato quanto oculato”.

5. A norma dell'art. 84

cpv. 2 CC l'autorità di vigilanza sulle fondazioni (nel Cantone Ticino la CO 1:

art. 1 dell'accordo di collaborazione tra il Cantone Ticino e la CO 1

concernente la vigilanza sulle istituzioni della previdenza professionale

aventi sede in Ticino e le fondazioni classiche sottoposte alla vigilanza del

Cantone Ticino: RL 852.150) provvede affinché i beni di una fondazione

siano impiegati conformemente al fine della medesima. La vigilanza comprende

l'insieme delle attività della fondazione, ma deve rispettare la sfera di

autonomia della stessa e intervenire unicamente in casi di eccesso o di abuso

del potere d'apprezzamento da parte degli organi, i quali devono agire conformemente

alla legge, all'atto di fondazione e ai regolamenti (sentenza del Tribunale

federale 5A_232/2010 del 16 settembre 2010, consid. 3.1.1; Vez in: Com­mentaire romand, CC I, Basilea

2010, n. 4 ad art. 84; Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione,

n. 9 ad art. 84; Pfister, La fondation, Ginevra/Zurigo/Basilea 2017, pag. 204

n. 789 segg.).

Nell'ambito del suo potere

discrezionale l'autorità di vigilanza dispone di tutta una serie di misure preventive

o repressive (DTF 140 V 350 consid. 2.2, 126 III 501 consid. 3a). Le prime, che

possono essere adottate in qualsiasi momento, riguardano essenzialmente il

controllo periodico del rapporto di gestione (compresi i bilanci, i conti

economici e le relazioni dell'organo di revisione) e l'emanazione di raccomandazioni

o di direttive. Ove riscontri invece irregolarità di gestione, l'autorità di

vigilanza può – in particolare – impartire avvertimenti o istruzioni, annullare

decisioni prese dagli organi, procedere all'adempimento sostitutivo di obblighi

della fondazione, pronunciare ammonimenti, sospensioni temporanee o revoche degli

organi, così come designare un commissario (sentenza del Tribunale federale 2C_684/2015

del 24 febbraio 2017, consid. 6.5.2; Paz,

op. cit., n. 18 a 28 ad art. 84 CC; Grüninger, op. cit., n. 12 e 13 ad art.

84 CC; Riemer, Ve­reins- und Stiftungsrecht – Handkommentar, Berna

2012, pag. 219 n. 15 segg.).

Nell'esercizio

delle proprie attribuzioni l'autorità di vigilanza deve osservare ad ogni modo

i principi generali preposti all'attività amministrativa, segnatamente i

precetti della sussidiarietà e della proporzionalità (Riemer, op. cit., pag. 218 n. 13; Pfister, op. cit., pag. 207 n. 802). La revoca, la sospensione

o la sostituzione di un organo della fondazione in virtù dell'art. 84 cpv. 2 CC

entra in considerazione soltanto se l'uso dei beni della fondazione conformemente

al suo fine sia pregiudicato o messo in pericolo e altre misure meno incisive

non siano idonee per rimediare alla situazione. Poco importa l'eventuale colpa

dell'organo, la quale potrebbe anche non sussistere. Il criterio d'intervento

dev'essere oggettivo: determinante è sapere quale provvedimento si imponga nel

singolo caso per garantire il corretto funzionamento della fondazione (I CCA, sentenza inc. 11.2010.9 del 20

febbraio 2013, consid. 10; Riemer in:

Berner Kommentar, edizione 1981, n. 99 ad art. 84 CC). Quanto alla nomina di un

commissario, che dev'essere di regola temporaneo, tale provvedimento rimane

un'eccezione, sussidiaria ad altre misure di vigilanza (Paz, op, cit., n. 15 ad art. 83d CC; Pfister, op. cit., pag. 212 n. 828). Il commissario

può anche essere incaricato di sorvegliare l'attività del consiglio di

fondazione, il quale in tal caso resta in carica, ma deve collaborare con lui,

senza intralciarne l'attività e rispettandone le decisioni (Pfister, op. cit., pag. 212 n. 829).

Nulla impedisce poi all'autorità di vigilanza di incaricare il commissario di occuparsi

soltanto di una determinata questione.

6. Per quel che

riguarda l'operato degli organi della fondazione, nella fattispecie l'autorità

di vigilanza rimprovera loro, in sintesi, di non avere ancora riscosso il

credito di € 525 000.– per la rivendita

delle azioni della V__________ SA, ovvero di avere ricuperato “a oltre due anni

dalla scadenza determinata dalla convenzione del 9 gennaio 2014” soltanto un

terzo della somma, ciò che mette in pericolo il patrimonio della fondazione. Secondo

i ricorrenti ciò non è il caso, poiché tale credito è garantito dall'arch. __________

G__________, dalla F__________ SA e – in via solidale – da RI 1. In

sostanza, a mente loro, le proroghe concesse sono giustificate in attesa che la

F__________ SA riscuota quanto dovutole dall'architetto G__________.

a) Dal

fascicolo processuale, intanto, non si evince una cessione alla fondazione del

credito vantato dalla F__________ SA nei confronti dell'arch. __________ G__________.

Considerandi

Anzi, la procedura esecutiva per l'incasso di fr. 324 492.–

è stata promossa dalla F__________ SA (CEF, sentenza inc. 14.2016.133 del

28.

novembre 2016). Per di più, dagli atti risulta che

debitrice della fondazione è, per finire, la F__________ SA. Come risulta inoltre

dal rapporto di gestione 2014 trasmesso il 30 giugno 2015 dalla

fondazione all'autorità di vigilanza, “a seguito di alcune modifiche

intervenute nell'ambito dei rapporti con il debitore (arch. __________ G__________),

F__________ SA con la garanzia solidale del dott. RI 1 suo presidente, e nostro

presidente, si sostituisce negli obblighi assunti e si impegna a rimborsare

l'importo di cui alla convenzione 09.01.2014” (cartella n. 11).

b) Premesso

ciò, salvo la concessione di ripetute proroghe di pagamento, dagli atti non

risulta quali passi abbia concretamente intrapreso la fondazione per incassare il

credito nei confronti dalla F__________ SA. Che quest'ultima intenda

estinguere il debito in esito al contenzioso con l'architetto G__________

è possibile. Mal si comprende tuttavia perché il reintegro del patrimonio della

fondazione dovrebbe dipendere da tale contenzioso. Né i ricorrenti spiegano perché,

dando prova della diligenza necessaria nella gestione del patrimonio della

fondazione, si giustificasse di procrastinare il pagamento del debito a una

società che i ricorrenti non pretendono essere in difficoltà finanziarie o che,

per non essere in difficoltà, necessiti della somma versata dall'architetto G__________.

Tanto meno i ricorrenti contestano che nell'investimento del patrimonio una

fondazione debba seguire, di regola, il principio di conservare il valore

intrinseco del medesimo.

c) Certo,

a dire dei ricorrenti il credito della fondazione è in ogni modo garantito

solidalmente da RI 1. Per tacere del fatto nondimeno che tutto si ignora sul

genere delle garanzie, come fa notare l'autorità di vigilanza senza che i ricorrenti abbiano preso posizione al

riguardo, l'interessato è simulta­neamente presidente del consiglio della PI 1

e presidente del consiglio di amministrazione della F__________ SA. In tale

veste egli deve così, da un lato, tutelare gli interessi della fondazione e,

dall'altro, salvaguardare gli interessi della società anonima (art. 717 cpv. 1

CO). Ma l'interesse di quest'ultima nell'attendere la fine del contenzioso con

l'architetto G__________ non coincide necessariamente con quello della fondazione,

che consiste nel vedersi reintegrare sollecitamente il patrimonio. In un

contesto del genere il cumulo di mandati, che può far venir meno la necessaria

equidistanza, costituisce una situazione potenzialmente suscettibile di generare

un conflitto d'interessi tra la fondazione e il suo presidente. Visto ciò, l'autorità

di vigilanza non si è quindi intromessa inammis­sibilmente negli affari della fondazione.

Preso atto che dal settembre del 2014 solo una parte del credito era stata

incassata, a ragione essa ha ingiunto il 25 novembre 2016 alla fondazione di

riscuotere, una volta tanto, il saldo vantato nei confronti della F__________

SA.

d) Il

problema è che i ricorrenti sostengono di non essere venuti a conoscenza della

lettera 25 novembre 2016 con cui l'autorità di vigilanza ha assegnato alla fondazione

un ultimo termi­ne fino al 6 dicembre successivo per documentare la riscossione

del credito, pena la sospensione dei suoi membri. Ora, per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione amministrativa, in

Svizzera o al­l'estero, l'onere della prova incombe all'autorità che dalla

notifica intende trarre conseguenze. Se manca la prova e la notifica o la data della

notifica è contestata, sussistendo dubbi non rimane che fondarsi sulle

dichiarazioni del destinatario (DTF 144 IV 61 consid. 2.3, 142 IV 128 consid.

4.

, 136 V 309 consid. 5.9). La notificazione irregolare di un atto

amministrativo, in altre parole, non esplica effetti giuridici e non deve cagionare

pregiudizio alle parti. Solo con la sua comunicazione ufficiale, infatti, un atto

amministrativo è efficace. Fintanto che non è comunicato, esso nemmeno esiste, giacché

il destinatario non può difendersi. La notificazione è perciò un requisito di forma

indispensabile (cfr. Donzallaz, La

notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 25, 141, 188).

e) Nella

fattispecie l'autorità di vigilanza, chiamata a presentare osservazioni al

ricorso, nulla ha eccepito in merito alla doglianza dei ricorrenti, i quali

lamentano di non essere venuti a conoscenza della diffida 25 novembre

2016.

Né dagli atti risulta la prova dell'avvenuta notifica.

Contrariamene all'invio raccomandato, una spedizione per posta normale non consente

di stabilire se la comunicazione giunga effettivamente al ricevente, né una semplice

copia dell'invio negli atti di causa è sufficiente per dimostrare che la

comunicazione sia stata effettivamente spedita e ricevuta dal destinatario. Se

esistono dubbi al proposito, non rimane che fondarsi sulle dichiarazioni del

destinatario e partire dal presupposto che la diffida di pagamento non gli sia

stata notificata. Se non che, in circostanze siffatte l'autorità di vigilanza

non poteva nemmeno pronunciare la sospensione del consiglio di fondazione e designare

un commissario. In caso di diffida, per vero, il destinatario dev'essere chiaramente

informato sulle conseguenze alle quali si espone se disattende il termine o

l'ordine impartitogli. In concreto non risulta nemmeno dagli atti che i ricorrenti

dovessero aspettarsi una diffida. L'autorità di vigilanza ha sì preso

conoscenza delle varie proroghe concesse dalla fondazione, menzionate nei

rapporti di gestione, ma fino alla diffida non ha ordinato alla fondazione di reintegrare

senza indugio il patrimonio né ha prospettato una sospensione del consiglio di

fondazione prima di allora. Ne segue che la decisione impugnata dev'essere

annullata già per difetto di regolare notifica. Ciò rende superfluo esaminare

se – come sostengono i ricorrenti – la sanzione consistente nella sospensione

dei membri del consiglio di fondazione offenda i criteri di sussidiarietà e di

proporzionalità.

f) Quanto

precede non significa che l'autorità di vigilanza non possa più diffidare i

ricorrenti a reintegrare quanto prima il patrimonio della fondazione, sotto

pena di sospensione del consiglio di fondazione. Nondimeno, tenuto conto di

quanto è si è verificato nel frattempo, e in particolare dell'insediamento di

un commissario (operazionale, giacché al ricorso non è stato restituito effetto

sospensivo), essa dovrà rivalutare la situazione e decidere se una diffida in

tal senso sia ancora necessaria o se provvedimenti meno incisivi siano ora sufficienti

(sopra, consid. 5). Essenziale è, per finire, che il provvedimento risulti quello

più idoneo a perseguire lo scopo.

8.

I ricorrenti

chiedono, infine, un importo indeterminato in risarcimento del danno per

violazione dei diritti della personalità. La pretesa di natura civile, tuttavia,

non può essere esaminata da questa Camera per la prima volta, tanto meno in una

procedura di stampo amministrativo. Al riguardo la domanda si rivela già di

primo acchito irricevibile.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non è il caso tuttavia di addebitare costi all'autorità di vigilanza,

che ha resistito al ricorso per motivi inerenti alla sua funzione istituzionale

e non in difesa di suoi interessi particolari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). L'autorità

di vigilanza tuttavia dovrà rifondere ai ricorrenti, che hanno agito con il

patrocinio di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

10.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la

vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Di per sé la causa è di natura pecuniaria (sentenza

del Tribunale federale 5A_856/2016 del 13 giugno 2018, consid. 1.3 con

rinvii), ma l'autorità di vigilanza sulle fondazioni che ha adottato la

decisione iniziale non è legittimata a ricorrere (sentenza del Tribunale federale

5A_484/2016 del 5 agosto 2016, consid. 1.3.3.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si

riscuotono spese. La CO 1 rifonderà ai ricorrenti fr. 2000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

– .

Comunicazione

a .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).