11.2017.25
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media
19 giugno 2019Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.25
Lugano
19 giugno 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2016.489 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 29 dicembre 2016
dall'
AP
1
(patrocinato
dagli avvocati RA 1
e
)
contro
AO 1
(rappresentata dalla succursale e patrocinata
dagli avvocati PA 2
),
giudicando sull'appello
del 23 febbraio 2017 presentato dall'avv. AP 1 contro il decreto cautelare
emesso il 21 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 dicembre 2016 un collaboratore della __________, succursale della AO 1, ha informato
l'avv. AP 1 che durante la trasmissione “__________”, in onda ogni sera sul canale __________, avrebbe diffuso un servizio in
cui si riferiva dell'emanazione di un atto d'accusa nei suoi confronti per
riciclaggio di denaro e favoreggiamento. L'avvocato AP 1 ha adito quello stesso
giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse in
via cautelare alla AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di diffondere
qualsiasi riferimento idoneo a identificarlo nel procedimento penale oggetto di
un atto di accusa emanato il 28 dicembre 2016 dal Procuratore pubblico nei suoi
confronti. Alla AO 1 egli ha chiesto inoltre che fosse comminata una multa
disciplinare di fr. 5000.– in caso di violazione del divieto, come pure
una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di ritardo nell'adempimento
di un (non meglio precisato) ordine di cancellazione impartito dal Pretore.
B. Con
decreto cautelare emesso quel medesimo 29 dicembre 2016 senza contraddittorio
il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha notificato alla AO 1 il divieto
di divulgare il nome dell'istante (con eventuali sanzioni in caso di disobbedienza),
fissando alla convenuta un termine per formulare osservazioni scritte (inc.
CA.2016.490). Con osservazioni del 9 gennaio 2017 la convenuta ha proposto
di respingere
l'istanza. In una replica del 23 gennaio 2017 e in una duplica del 2 febbraio
2017 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 21
febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza e ha revocato
il decreto “supercautelare” del 29 dicembre 2016. Le spese processuali di
fr. 400.–, incluse quelle della decisione emessa senza contraddittorio,
sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3000.–
per ripetibili.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato l'avv. AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello il 23 febbraio 2017 inteso a ottenere – previo conferimento
dell'effetto sospensivo – la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere
accolta la propria istanza. Con osservazioni del 7 marzo 2017 la AO 1 ha
proposto di respingere l'appello. Il presidente di
questa Camera ha concesso all'appello il 9 marzo 2017 effetto sospensivo. In
una replica spontanea
del
20 marzo 2017 l'appellante ha
ribadito la sua posizione. Altrettanto ha fatto la convenuta in una duplica
spontanea del 28 marzo 2017.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è un decreto
cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia
di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata”
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione
volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD
II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è pervenuto ai patrocinatori
dell'istante il 23 febbraio 2017. Introdotto quello stesso
giorno, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto, riassunte le premesse che disciplinano l'emanazione
di provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media, ha ravvisato un
rischio di pregiudizio particolarmente grave poiché la notizia relativa all'emanazione
di un atto di accusa nei confronti dell'istante per riciclaggio e
favoreggiamento commessi nell'ambito dell'attività forense può ledere la
considerazione sociale e professionale del soggetto. Il primo giudice ha ricordato
che la tutela di un interesse pubblico preponderante è sì importante
nell'attività dei mass media, ma che essa non è un motivo assoluto di
giustificazione, alla cronaca giudiziaria che pur risponde a un interesse
d'informazione del pubblico contrapponendosi la tutela degli interessi della
parte coinvolta.
Ciò posto, a mente del
Pretore l'indicazione del nome di un soggetto è nondimeno giustificata qualora aleggi
il sospetto di atti penalmente punibili da parte di una persona dell'attualità
contemporanea o qualora il prevenuto, a causa della sua posizione nella vita
pubblica o della sua funzione pubblica, benefici di una fiducia particolare e
l'infrazione si trovi in relazione a tale posizione. Tale è il caso – egli ha
soggiunto – per gli avvocati e i notai, i quali sottostanno a un obbligo di
autorizzazione da parte dello Stato. Tenuto conto della circostanza che in
concreto
l'istante appartiene a una
di tali categorie professionali e ponderata la gravità dei reati
prospettati nell'atto d'accusa commessi nell'esercizio di siffatta attività, il
Pretore aggiunto ha ritenuto la diffusione della notizia giustificata
dal mandato d'informazione dei mass media, onde un interesse prevalente del pubblico a essere informato anche sul nome
dell'istante. Per tali ragioni, in definitiva, egli ha respinto l'istanza e revocato
il decreto “supercautelare”.
3.
L'appellante rimprovera
al Pretore aggiunto di avere giustificato la diffusione del suo nome limitandosi
ad accertare il di lui statuto professionale e il fatto che gli illeciti
sarebbero stati commessi nell'ambito dell'attività forense, senza tenere conto
del principio di proporzionalità e del suo bisogno di protezione. A suo parere,
per divulgare il nome di avvocati i criteri validi in caso di persone assolutamente
conosciute devono applicarsi restrittivamente, tanto più che egli non è un
legale attivo da decenni sulla piazza luganese e che ‟tutti
conosconoˮ. Anzi, a suo dire, egli è un avvocato poco noto, che non
rilascia interviste né appare sui giornali. Per l'appellante, inoltre, la
sospensione cautelare dall'esercizio della funzione di notaio ha reso caduco
l'interesse pubblico a conoscere il nome di lui, ‟le competenti autorità
avendo già valutato e predisposto le misure
necessarie a tutela della collettivitàˮ.
Secondo l'appellante il
servizio che la convenuta intende diffondere informa già il pubblico in modo completo,
di modo che l'indicazione della sua identità non aggiungerebbe nulla alla
notizia, ma lederebbe solo la sua persona. A fronte di un minimo interesse alla
divulgazione del suo nome – egli soggiunge – si contrappongono gli effetti
negativi che la notizia ha per lui, giacché oltre a causargli un enorme danno
nella considerazione sociale e professionale essa ha importanti ripercussioni
economiche. Le conseguenze della diffusione delle sue generalità graverebbero
inoltre sui suoi familiari, coinvolgendo in particolare il padre con cui egli divide
lo studio legale. In definitiva, a suo parere, la ponderazione degli interessi
depone in suo favore, ciò che comporta l'accoglimento dell'istanza e il divieto
alla convenuta di diffondere il suo nome.
4.
I presupposti per
l'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di mezzi di comunicazione a
carattere periodico sono già stati richiamati dal Pretore. Basti ricordare al
riguardo che giusta l'art. 266 CPC il giudice può ordinare un provvedimento del
genere soltanto se l'incombente lesione dei diritti dell'istante è tale da
poter causare a quest'ultimo un pregiudizio particolarmente grave (lett. a), se
manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione (lett. b) e se
il provvedimento non appare sproporzionato (lett. c). Le tre esigenze sono
cumulative (sentenza del Tribunale federale 5A_915/2015 del 6 luglio 2016
consid. 4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.35 del 29 dicembre
2017, consid. 4 con rinvii). Trattandosi in particolare di una lesione della personalità, essa è “manifestamente ingiustificata” nel
senso dell'art. 266 lett. b CPC ove risulti palese già a un sommario esame
(RtiD II-2009 pag. 641 consid. 4). L'illiceità deve riuscire evidente e
palmare. Incombe all'istante non solo renderla verosimile, ma farla apparire
pressoché certa. In altri termini, la mancanza di ogni giustificazione per la
diffusione di un servizio giornalistico suscettivo di ledere la personalità
deve risultare evidente e le giustificazioni addotte dal convenuto non devono
apparire escluse già di primo acchito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.35 del 29
dicembre 2017, consid. 5a con rinvii).
5.
In concreto è litigioso
non tanto il fatto che l'ente televisivo
intenda diffondere una notizia vera, ossia l'esistenza di un atto d'accusa con cui il Ministero pubblico rinvia a
giudizio l'istante per presunti reati commessi nell'esercizio della
professione di avvocato, quanto la circostanza che nel servizio si
intenda precisare nome e cognome di lui. Ora, la missione informativa della
stampa garantita dall'art. 17 Cost. non è un motivo assoluto di giustificazione.
Una ponderazione degli interessi si impone in ogni singolo caso. Di regola, una
giustificazione è data quando il fatto riferito è vero ed è in relazione con l'attività
o con la funzione pubblica esercitata dalla persona.
a) Nel
caso di cronache giudiziarie – non solo di un processo, ma anche dell'iter
procedurale che precede l'eventuale processo (I CCA, sentenza 11.2014.40
del 6 ottobre 2015, consid. 8a con rinvio a Barrelet/Werly,
Droit de la communication, 2ª edizione, pag. 466 n. 1534) – l'interesse del
pubblico all'informazione si contrappone all'interesse delle parti coinvolte
alla tutela della loro personalità. La cronaca deve descrivere così i fatti in
maniera oggettiva ed evitare di ledere inutilmente le persone interessate. Di
regola tali cronache avvengono in forma anonimizzata, l'indicazione del nome
delle parti poco aggiungendo al valore della notizia. Sussiste tuttavia un interesse
preminente all'identificazione del soggetto ove per la sua posizione nella vita
pubblica o nella funzione pubblica l'autore benefici di una fiducia particolare
e l'infrazione si trovi in relazione con tale posizione. Ciò è il caso, in specie,
di persone appartenenti a categorie professionali che godono di una posizione
di fiducia qualificata e che sottostanno a un obbligo di autorizzazione, come i
medici, gli avvocati o i notai. E gli organi d'informazione possono informare
il pubblico della messa in stato di accusa di una tale persona in presenza di
interessi pubblici preponderanti, segnatamente se i fatti riferiti permettono
di ritenere che tale soggetto costituisca un pericolo importante per un numero
elevato di persone (I CCA sentenza
11.2014.40
del 6 ottobre 2015, consid. 8a con rinvii). Fermo restando che
dev'essere rispettato, in ogni modo, il principio della proporzionalità.
b) Nella
fattispecie è pacifico che l'istante è avvocato e notaio, come pure che i reati
di cui egli è accusato (riciclaggio di denaro e favoreggiamento) sarebbero
stati commessi nell'ambito di una difesa penale (doc. B). Sussiste quindi un
interesse del pubblico a essere informato su atti delittuosi commessi da un avvocato
rispetto a una persona che non gode di una posizione di fiducia qualificata.
Gli avvocati assolvono una funzione sociale dalla quale derivano responsabilità
e doveri specifici. Il pubblico ha il diritto di essere informato pertanto sulla
maniera in cui essi esercitano il loro mestiere ove ciò risulti incompatibile
con la dignità professionale. L'accresciuto rapporto di fiducia è attribuito agli
avvocati dallo Stato quando li autorizza all'esercizio della professione. Accertato
il diritto del pubblico all'informazione, occorre ancora esaminare tuttavia se le
circostanze del caso specifico giustifichino la pubblicazione di nome e cognome
dell'istante. A tal fine è necessario procedere a una ponderazione dei contrapposti
interessi.
c) L'istante
ha assunto in concreto la difesa di fiducia di un operatore finanziario soprannominato
“il __________”, accusato di malversazioni per una settantina di milioni di franchi. Egli si è esposto così,
fosse pure suo malgrado, a un'attenzione particolare che comporta una
maggiore esposizione mediatica. Le imputazioni a lui rivolte di riciclaggio di
denaro e di favoreggiamento per avere consegnato a terzi “pizzini” ricevuti in
carcere dal cliente sono particolarmente gravi e, se veritiere, contrarie alla
dignità professionale. La notizia che la convenuta intendeva diffondere si
inseriva nel contesto dell'inchiesta principale, la quale suscita senza dubbio
una certa risonanza nell'opinione pubblica ticinese.
d) D'altro
canto, l'istante è iscritto nel
registro cantonale degli avvocati dal __________ (FUCT __________ del __________)
ed è stato ammesso all'esercizio del notariato il __________ (FUCT __________
del __________ pag. __________). Non risulta, né è preteso, che egli sia esposto
politicamente, che faccia parte di enti o associazioni di interesse pubblico oppure
che sia attivo sui social network. Egli non risulta nemmeno essere particolarmente
conosciuto, ove si pensi che la convenuta ha prodotto unicamente due estratti
da Internet in cui si parla di lui (doc. 2). Quantunque attivo nello studio legale paterno, l'istante non
pare dunque essersi costruito una particolare nomea. Inoltre, nonostante il clamore
suscitato dalle informazioni sul procedimento penale nei confronti del “__________”, non consta che egli abbia rilasciato
interviste o sia apparso in organi di informazione o si sia presentato sotto una qualsiasi
forma quale avvocato del “fiduciario di __________”. In sintesi, l'istante non è
noto né identificabile dal pubblico.
e)
Alla luce di quanto precede, ponderati i contrapposti interessi nel caso
specifico, se la notizia sull'emanazione di un atto d'accusa nei confronti di
un avvocato luganese per fatti non strettamente privati, ma riconducibili
all'esercizio della professione, si giustifica per la funzione da lui esercitata,
l'indicazione di nome e cognome poco o punto sussidia al valore della notizia.
Di fronte a un avvocato semisconosciuto, il rispetto della sfera privata legato
all'identità va tutelato seppure l'informazione riferisca di presunti reati
commessi nell'esercizio della professione. Senza dimenticare che l'istante beneficia
tuttora della presunzione d'innocenza. La divulgazione della notizia nella
forma prospettata dalla convenuta, pur non sconfinando in mera curiosità, appare
quindi sproporzionata e comporta per il soggetto gravi ripercussioni qualora le
accuse si rivelassero infondate. A maggior ragione ove si pensi che nel
frattempo, notoriamente, il procedimento penale nei confronti dell'istante è
stato sospeso e l'atto d'accusa rinviato al Ministero pubblico per accertare
preliminarmente la posizione del fiduciario. Né l'esercizio della professione
di avvocato da parte dell'istante sembra comportare un serio pericolo, tanto
meno dopo la sospensione cautelare dall'esercizio del notariato decretata il 10
agosto 2016 dalla Commissione per il notariato del Tribunale di appello (doc.
E). La convenuta, infine, neppure pretende che la divulgazione del nome
dell'istante sia necessaria per fugare rischi di confusione.
f) Quanto
al precedente invocato dalla convenuta come “caso identico”, esso si distingue
in realtà da quello in rassegna già per il
fatto che nella causa giudicata da questa Camera il 6 ottobre 2015 (inc.
11.2014
) la professionista coinvolta chiedeva di non diffondere la
notizia come tale e non solo di non divulgare il suo nome. Essa, inoltre, era
anche membro della direttiva di un partito politico ed era stata candidata
all'elezione del consiglio comunale di __________. Tale notorietà non è manifestamente
data in concreto.
g) In
definitiva la mancanza di una verosimile giustificazione per la diffusione di
un servizio giornalistico suscettibile di ledere la personalità dell'istante appare
manifesta. Non si tratta di
censurare la notizia come tale, ma di tutelare anche il legittimo interesse di
un soggetto che ha diritto di non vedersi inutilmente offeso dalla
pubblicazione del proprio nome. D'altro lato tale misura non pregiudica gli
interessi dell'organo di comunicazione, il quale non è impedito di divulgare le
informazioni essenziali sul procedimento penale in corso, salvo omettere i
riferimenti che consentano l'identificazione dell'istante. Per il resto il
requisito del grave pregiudizio, accertato dal Pretore aggiunto, non è rimesso
in discussione dalla convenuta. Il fatto di indicare nel servizio il nome dell'istante,
rischiando di cagionare – come detto – un pregiudizio particolarmente qualificato
per rapporto a un servizio trasmesso in forma anonimizzata, legittima di
conseguenza l'accoglimento dell'appello e la riforma del decreto impugnato.
6.
Le spese processuali
e le ripetibili seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) in
entrambi i gradi di giurisdizione.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Contro decisioni in materia
di provvedimenti cautelari, ad ogni modo, può essere fatta valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
decide: I. L'appello è accolto e il
decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza
è accolta, nel senso che alla AO 1, __________, è vietato in via provvisoria di
pubblicare o diffondere in altro modo nei suoi servizi il nome dell'avv. AP 1 quale
imputato in relazione all'atto di accusa del 28 dicembre 2016 (inc. ACC
198/2016) emanato nei suoi confronti.
2. Ogni contravvenzione al divieto che precede può essere
sanzionata:
a) per disobbedienza a ordine dell'autorità giusta l'art. 292 CP,
secondo cui “chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da
un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della
pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”;
b) con una multa disciplinare di fr. 5000.– in virtù dell'art.
343 cpv. 1 lett. b CPC;
c) con una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento.
3.
All'istante è assegnato un termine di 30 giorni per introdurre l'azione di
convalida nel senso dell'art. 263 CPC, con la comminatoria che il provvedimento
decadrà in caso di inosservanza del termine.
4.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.–, comprese quelle del decreto “supercautelare”
del 29 dicembre 2016, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della
convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
II. Le spese di appello di fr.
1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà
all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
–
avvocati e ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).