11.2017.27
Azione di cessazione della turbativa e della molestia: perizie discordanti
7 gennaio 2019Italiano31 min
Source ti.ch
AO 1
Incarto n.
11.2017.27
Lugano
7 gennaio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa OR. 2012.172
(vicinato: responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 29 agosto 2012
da
AO 1 (Giappone)
(patrocinati
dagli avvocati PA 3
e
PA 3 )
contro
AP
1
(patrocinata
dagli avvocati dott. PA 1
e
PA 2 ),
giudicando
sull'appello del 24 febbraio 2017 presentato dalla AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 24 gennaio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 e AO 2 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della particella n. 42 RFD di __________
nel quartiere di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo
confina a nord con la particella n. 33, sulla quale si trova la “Residenza __________”,
composta di 20 proprietà per piani, edificata tra il 2000 e il 2002.
Muro a confine
Durante
Fatti
i lavori di costruzione su quest'ultima particella è stato eseguito un terrapieno
a ridosso di un muro posto sul lato sud del fondo, contiguo alla particella n.
42. Tra il 2008 e il 2009 AO 1 e AO 2, constatate infiltrazioni d'acqua da quel
lato della loro abitazione, hanno proceduto a risanare le pareti del garage e dei
locali al primo piano a confine con la particella n. 33, sui quali erano
comparse tracce di umidità. Da loro interpellata, la compagnia d'assicurazione
ha rifiutato nondimeno di assumere il caso sulla base di un referto allestito
il 27 ottobre 2009 dall'ing. __________ M__________ della __________ Sagl di __________,
secondo cui le infiltrazioni provenivano in realtà dal fondo vicino. Il 14
aprile 2010 l'ing. __________ B__________ ha
redatto, su incarico dell'amministrazione della proprietà per piani, un
parere
che escludeva la responsabilità del condominio. Sollecitato dai proprietari
della particella n. 42, l'ing. __________ Ma__________ ha consegnato il 18
ottobre 2010 una relazione sulle cause delle infiltrazioni, addebitando queste
ultime alla mancata impermeabilizzazione del muro posto sulla particella n. 33.
B. In
esito a un'istanza di assunzione cautelare di prove presentata il 7 aprile 2011
da AO 1 e AO 2, con decisione del 5 maggio 2011 il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, ha ordinato l'esecuzione di una perizia sulle cause delle
infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'abitazione posta sulla particella n. 42
RFD e ha designato l'esperto nella persona dell'arch. __________ G__________. La
perizia è stata rilasciata il 7 dicembre 2011 ed è stata completata l'11
aprile 2012 (inc. CA.2011.98).
C. Il
29 agosto 2012 AO 1 e AO 2 hanno convenuto davanti al medesimo Pretore la “AP 1,
composta di AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 12, AP 11,
AP 13, AP 14, AP 15 e AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20 e AP 21, AP 22, AP 23 e
AP 24, AP 25 e AP 26, AP 27 ed AP 28” perché ordinasse a quest'ultima, sotto
comminatoria dell'art. 292 CP:
– di svuotare il riempimento di terra a contatto con la
facciata “o meglio come descritto nella prova peritale dell'arch. __________ G__________
di cui all'inc. CA.2011.98” e
– di
risanare la facciata e l'interno della loro proprietà entro un mese dal passaggio
in giudicato della sentenza.
Essi hanno postulato altresì
la rifusione di tutte le spese della prova a futura memoria e della causa
appena avviata per complessivi fr. 12 272.40,
come pure “delle spese per i vani tentativi di ripristinare l'inabilità
parziale della casa che ammontano a fr. 84 551.05”.
In via subordinata gli attori hanno chiesto, oltre al rimborso di tali costi, la
condanna della convenuta al risarcimento:
– di
fr. 129 546.– per togliere il riempimento
di terra a contatto con la facciata “o meglio come descritto nella prova
peritale dell'arch. __________ G__________ di cui all'inc. CA.2011.98” e
– di
fr. 16 000.– “o meglio come da precisare
mediante perizia giudiziaria, per risanare la facciata e l'interno della loro
proprietà (come previsto dall'art. 679 CC)”.
D. Nella loro risposta
del 3 ottobre 2012, la Comunione dei comproprietari e i comproprietari hanno
proposto di respingere la petizione. Replicando il 5 novembre 2012, gli
attori hanno reiterato le loro richieste, salvo ridurre a fr. 77 168.55 la pretesa di risarcimento per i costi
di ripristino della casa. In una duplica del 6 dicembre 2012 i convenuti hanno
mantenuto il loro punto di vista. Alle prime arringhe del 7 febbraio 2013 entrambe
le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nel corso della quale l'ing. __________
M__________ ha rilasciato il 16 ottobre 2015 un'ulteriore perizia, è terminata l'8
luglio 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a
conclusioni scritte. In un memoriale del 19 ottobre 2016 gli attori hanno
ribadito le loro domande. Nel loro allegato del 20 ottobre 2016 i convenuti hanno
proposto nuovamente di respingere la petizione.
E. Statuendo con
sentenza del 24 gennaio 2017, rettificata il 7 febbraio successivo, il Pretore
ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato alla Comunione
dei comproprietari della particella n. 33, sotto la comminatoria dell'art. 292
CP, di svuotare il riempimento di terra a contatto con la facciata “come descritto
nella perizia giudiziaria dell'arch. __________ G__________ di cui all'inc.
CA.2011.98”, come pure di risanare la facciata e l'interno di proprietà degli
attori entro un mese dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese processuali di complessivi fr. 17 479.50, compresa una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state
poste per il 40% a carico degli attori e per il resto a carico dei convenuti, tenuti
a rifondere agli attori fr. 1700.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza
appena citata la “AP 1 composta di AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP
9, AP 10, AP 12, AP 11, AP 13, AP 14, AP 15 e AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20
e AP 21, AP 22, AP 23 e AP 24, AP 25 e AP 26, AP 27 ed AP 28” è insorta a
questa Camera con un appello del 24 febbraio 2017 nel quale chiede di riformare
il giudizio impugnato respingendo interamente la petizione. Nelle loro
osservazioni del 28 aprile 2017 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308
cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2
CPC). Tale requisito è dato nella fattispecie, ove appena si pensi all'ammontare
delle pretese avanzate dagli attori davanti al Pretore. Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 25 gennaio
2017.
(tracciamento degli invii n. __________3, agli atti). Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il 24 febbraio 2017, ultimo giorno utile,
l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2.
Nella
fattispecie gli attori hanno proceduto ambiguamente, convenendo sia la comunione
dei comproprietari (salvo omettere il nome del rappresentante legale, ovvero
dell'amministratore cui sarebbe stata da notificare la petizione) sia i comproprietari
personalmente. A parte il fatto però che l'una non si confonde con gli altri, trattandosi
di proprietà per piani un'azione fondata sull'art. 679 cpv. 1 CC (come quella in
rassegna) va diretta contro la comunione dei comproprietari, non contro i
comproprietari personalmente, per lo meno ove la molestia provenga – come in concreto – da una parte comune (RtiD I-2009
pag. 638 con rinvio, I-2005 pag. 803 consid. 4b; Rep. 1997
pag. 153 consid. 4 con rimando; I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del
23.
luglio 2018 consid. 3b; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione n. 98 ad art. 712l CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,
pag. 259 n. 1905d; Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n.
32.
ad art. 679 CC; Bösch in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 16 ad art. 712l CC; Bohnet, Actions
civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 44
n. 32; I CCA). Premesso ciò, la circostanza che durante il processo alcuni comproprietari abbiano
alienato le loro proprietà per piani non è di rilievo ai fini della
legittimazione passiva.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore, richiamato il principio secondo cui l'onere di
provare una molestia eccessiva incombeva agli attori, ha constatato che la perizia
allestita dall'ing. __________ M__________ “collide fortemente” con quella assunta
a titolo cautelare dall'arch. __________ G__________. Premesso che, a suo parere,
entrambe le perizie “hanno di per sé la medesima dignità probatoria”, per il
primo giudice “è la perizia dell'arch. G__________ a dovere essere preferita,
quo alla sua concludenza probatoria, per due ordini di motivi”. Intanto, egli
ha esordito, le conclusioni di tale referto trovano conferma in altri due referti
di parte, redatti in precedenza dall'ing. __________ M__________ e dall'esperto
immobiliare __________ Ma__________, “che costituiscono uno strumento di
conferma indiziaria del peso probatorio di un altro mezzo di prova”. Inoltre,
egli ha soggiunto, la tesi dell'ing. __________ B__________, il quale aveva
rilasciato anch'egli un parere prima della causa, ritenendo che le infiltrazioni
d'acqua potessero essere causate da canalizzazioni esterne malfunzionanti, oltre
a essere stata esclusa dal perito giudiziario __________ M__________, è viziata
dal coinvolgimento diretto di lui nell'edificazione della “Residenza __________”.
Per
il Pretore, le motivazioni addotte dall'ing. __________ M__________ “non
convincono o sono meno convincenti rispetto a quelle proposte dal perito G__________”.
Prima dell'edificazione del condominio – egli ha continuato – la casa degli
attori “non ha dovuto far fronte ad alcun fenomeno di umidità neppure lontanamente
comparabile a quanto prodottosi più recentemente”. A quel momento, in effetti,
il muro a confine era completamente fuori terra, mentre in seguito è stato “parzialmente
sommerso da un riempimento di terra disposto sul fondo dei convenuti e poggiante
sul muro degli attori”, senza che sia stata eseguita un'impermeabilizzazione,
come ha constatato l'arch. __________ G__________. A mente del Pretore inoltre,
per comune esperienza “un muro non impermeabilizzato, protetto in tutto e per
tutto da una stuoia bollata D__________ S__________ __________ a contatto
diretto con la terra e l'acqua, non ha alcuna impermeabilità e lascia filtrare
l'acqua in porzioni abbondanti”. Il primo giudice non ha disconosciuto che a
parere dell'ing. __________ M__________, il quale non ha eseguito tuttavia alcuna
prova di laboratorio”, il muro era stato impermeabilizzato, ma ha ritenuto che questa
sola dichiarazione non basti per sovvertire le risultanze tecniche cui sono giunti
gli altri specialisti. Piuttosto, egli ha proseguito, il perito giudiziario
doveva confrontarsi tecnicamente con le risultanze della prova assunta a titolo
cautelare, “ma così non è stato”, tanto che la giustificazione recata in merito
alla mancata analisi chimica dell'impermeabilizzazione (“non è determinante per
il giudizio di tutto il sistema di impermeabilizzazione ma è solo una precisazione
dovuta”) risultava incomprensibile.
Per
di più, ha soggiunto il Pretore, l'ing. __________ M__________ non si è confrontato
con l'esistenza di una “piantagione fuori vasca di bambù, “pianta estremamente
invasiva che non si presta ad essere piantata a ridosso di un muro interrato
poiché ne erode la consistenza e la poca protezione di cui era stato munito
dagli attori”. Stando al Pretore, a ben vedere la perizia dell'ing. __________ M__________
è neutrale, poiché “le ragioni dell'infiltrazione non sarebbero identificabili”,
ragione per cui, dal profilo processuale, essa non si oppone a quella dell'arch.
__________ G__________ “in quanto prova del contrario ma semmai quale
contro-prova”. Se non che, egli ha epilogato, “la prima non identifica la
causa, mentre la seconda sì e questa seconda visione affermativa è confermata
da risultanze indiziarie pertinenti”. Onde, in definitiva, l'ordine alla
convenuta di cessare la turbativa nei confronti del fondo degli attori, con obbligo
di eseguire le opere di ripristino.
4.
L'appellante
contesta anzitutto gli estremi di una turbativa, rilevando – in sintesi – che
l'istruttoria non ha confermato effettivi problemi di umidità suscettibili di sospingersi
“oltre i normali inconvenienti di natura tecnico edilizia che possono emergere
in un'abitazione costruita da diversi decenni”. Al riguardo, essa afferma, le fotografie
prodotte dagli istanti e le perizie sono inconcludenti. In merito alle cause delle
infiltrazioni essa sostiene che le relazioni dell'ing. __________ M__________ e
dell'esperto immobiliare __________ Ma__________ non hanno rilevanza probatoria,
sia perché sono referti di parte sia perché né l'una né l'altra si fonda su un'analisi
tecnica circa l'origine dei problemi di umidità. I due specialisti, a suo dire,
si sono limitati a “formulare delle ipotesi senza alcun supporto o esame
tecnico e probatorio”.
L'appellante censura altresì l'accertamento del Pretore, secondo
cui prima della costruzione del condominio l'abitazione dei vicini non ha mai accusato
problemi di umidità. A suo dire, si può ragionevolmente supporre che “i locali
non vengono adeguatamente arieggiati”. Del resto, essa soggiunge, anche l'arch.
__________ G__________ ha constatato svariate infiltrazioni d'acqua in diverse
zone dell'edificio, infiltrazioni che non sono riconducibili alle cause evocate
nella presente procedura. L'immobile dei vicini – essa prosegue – era pertanto
soggetto a problemi di umidità ben prima del riempimento di terra a ridosso del
muro di confine. Per di più, mancherebbe una “correlazione temporale”, giacché
se i problemi fossero sorti in concomitanza con i lavori edili non sarebbe dato
di capire perché i vicini siano manifestati soltanto cinque o sei anni dopo. E
ciò ancor meno ove si pensi che un muro interrato di quelle dimensioni privo d'impermeabilizzazione
“avrebbe creato un'importante esposizione all'acqua e generato problemi in ben
poco tempo”.
Secondo
la Comunione dei comproprietari, inoltre, la perizia dell'arch. __________ G__________
non è chiara né univoca. In particolare lo specialista ha ricondotto le
cause delle infiltrazioni alla mancata impermeabilizzazione del noto muro a
confine quantunque sapesse – o potesse presumere – che in realtà al manufatto
era stato applicato un prodotto idrofugo. Nonostante ciò, egli non ha appurato
tale aspetto, sicché la perizia si basa “sul presupposto della mancata
impermeabilizzazione, verificato a occhio”. La conclusione del perito è poi contraddetta
– secondo l'appellante – dalle constatazioni del perito medesimo circa numerose
altre infiltrazioni d'acqua non riconducibili alla proprietà contigua. Per di
più, essa prosegue, solo durante la sua audizione testimoniale, e non nel referto
scritto, il perito ha individuato nella piantagione di bambù l'origine del problema.
Salvo che, contraddicendosi palesemente, egli non può sostenere che le piante
avrebbero danneggiato l'impermeabilizzazione mentre secondo lui questa neppure
era stata posata. E per l'appellante un'ulteriore contraddizione del referto si
ravvisa nel fatto che se nel
dicembre del 2011 il perito non ha riscontrato nella camera da letto alcuna infiltrazione,
ciò significa che “dal 2008/2009, quando gli appellati intrapresero lavori di risanamento,
nulla si è più manifestato”. Così, se effettivamente il muro non fosse impermeabilizzato,
in quel lasso di tempo “sarebbero apparse delle manifestazioni di umidità anche
nella stanza da letto”. Se ciò non è stato, se ne deduce che con il loro intervento
i vicini hanno risolto, almeno parzialmente, il problema.
L'appellante
reputa per contro che la perizia dell'ing. __________ M__________ sia chiara,
convincente e conclusiva. Intanto perché, contrariamente agli altri specialisti,
quel professionista ha verificato l'esistenza sul muro a confine di un'impermeabilizzazione.
Inoltre perché egli ha evocato altre ipotesi all'origine dei problemi d'umidità,
individuandoli “nell'esecuzione (impermeabilizzazione) errata dei giunti tra
parete e solette e a difetti nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche,
che confluiscono nella zona scoperta (compluvio) a monte del fabbricato”. Ciò
che, vista la situazione dell'immobile, desta seri dubbi circa la causa delle
infiltrazioni. L'ingegner M__________, infine, ha constatato che la terrazza di
fronte alla camera da letto, rispettivamente sopra il garage, non è a tenuta
stagna e che in caso di riempimento d'acqua produce immediatamente l'allagamento
del garage. Sebbene egli abbia poi affermato che questa non è “probabilmente la
causa delle infiltrazioni nella camera da letto”, dalle sue constatazioni si
può desumere che la mancanza di un'adeguata impermeabilizzazione della terrazza
conduce all'allagamento della rimessa.
Per
l'appellante, quindi, le infiltrazioni non possono essere dovute a problemi di
impermeabilizzazione del muro. Tanto più che la corretta esecuzione di quest'ultima
è stata confermata da __________ S__________, allora capocantiere. Essa ritiene
poi che il Pretore non poteva rimproverare a quel perito di non essersi confrontato
con gli altri esperti, confronto che non gli è nemmeno stato chiesto, senza
dimenticare che un perito giudiziario non si pronuncia “in automatico su altre
relazioni tecniche”. In definitiva per l'appellante, quand'anche non si volesse
reputare sufficiente la perizia M__________, neppure gli altri referti hanno permesso
di dimostrare che la causa delle infiltrazioni sia riconducibile al suo fondo,
ragione per cui “le conseguenze di questa situazione di sostanziale equilibrio
non possono che ricadere sulla parte cui incombe l'onere probatorio, ossia gli
appellati”.
5.
In
concreto risulta che, cronologicamente, sulle possibili cause dell'infiltrazione
d'acqua riscontrate nell'immobile appartenente agli attori sono stati allestiti
tre referti privati e due perizie giudiziarie.
a) La
prima relazione è stata redatta il 24 ottobre 2009 dall'ing. __________
Me__________ su incarico della __________, presso la quale sono assicurati gli
attori. Riscontrate varie infiltrazioni nel garage, quel professionista è
giunto alla conclusione che l'acqua “proviene dal muro a confine con il terreno
della residenza a nord della proprietà AO 1 e si propaga anche sopra la soletta”.
Egli ha constatato che condotte e tubature non denotano perdite e che la
soletta sovrastante il garage era stata isolata recentemente, ma ha ritenuto che
“non esiste una sufficiente insolazione impermeabile sul muro sotterraneo verso
nord”. Egli reputato possibile altresì “che durante
l'esecuzione
del giardino della residenza confinante sia stata addossata della terra sul
muro in oggetto senza le necessarie precauzioni” (doc. J). Sulla base di tale
referto la compagnia assicurativa ha rifiutato di assumere il caso.
b) AO
1.
e AO 2 si sono rivolti così alla C__________ SA, amministratrice della
“Residenza __________”, segnalando il problema delle infiltrazioni. L'amministratrice
ha interpellato l'ing. __________ B__________, che aveva progettato le
strutture portanti in cemento armato del condominio. L'ingegner B__________ ha
allestito il 14 aprile 2010 un parere in cui, dopo avere premesso di non aver
potuto esaminare l'immobile contiguo, ha dichiarato che “con la nuova edificazione
(…) non sono state eseguite delle opere e dei manufatti che abbiano interessato
il terreno nelle vicinanze del fondo attiguo n. 42”, ma che a confine esiste una
canalizzazione “presente prima del cantiere” (doc. M). Sulla scorta di tale
parere l'amministratrice della proprietà per piani ha invitato AO 1 e AO 2, il
22.
aprile 2010, a verificare quella canalizzazione, “che potrebbe servire da
sfogo delle acque dalla strada superiore e che con gli anni potrebbe essersi
fessurata” (doc. N).
c) AO
1.
e AO 2 hanno chiesto allora l'intervento dell'esperto immobiliare __________ Ma__________,
il quale nel suo referto tecnico del 18 ottobre 2010 ha dichiarato che “la situazione
riscontrata presenta varie possibili cause all'origine delle infiltrazioni
d'acqua nel garage”. A mente sua la causa più probabile risulta un mancato
trattamento del muro del garage (sembrerebbe essere stata posata unicamente una
stuoia bollata D__________, la quale serve unicamente a proteggere la parete al
momento del riempimento). Non è dato nemmeno di sapere – ha continuato
l'esperto – “se sia stato previsto un tubo di drenaggio alla base del muro”,
augurandosi almeno che non sia stato riportato materiale terroso contro la
parete in mattoni e suggerendo di eseguire “uno scavo di sondaggio”. Per
l'esperto, altre possibili cause “forse collaterali” potrebbero essere “la
presenza sulla parte alta del muro, di lattonerie vecchie, le quali potrebbero
contribuire a delle infiltrazioni d'acqua” oppure una “solettina a sbalzo, sempre
nella parte superiore del muro, la quale sembra sia stata in parte demolita in
modo grossolano e rappezzata per ricrearne una spondina retta (sulla medesima è
stata posata una recinzione metallica)” (doc O).
Sentito
personalmente nel corso della presente procedura, il professionista ha poi ribadito
che “ad occhio nudo” non era visibile alcuna impermeabilizzazione del muro, specificando
che la stuoia D__________ M__________ non è un'impermeabilizzazione, ma una protezione
dell'impermeabilizzazione, la quale può fare ben poco in caso di un riempimento
non accurato (deposizione del 22 aprile 2013: verbali, pag. 3 e 4).
d) Non
avendo trovato un accordo con i vicini, AO 1 e AO 2 hanno adito pertanto il
Pretore perché ordinasse una perizia in via
cautelare, a futura memoria (inc. CA.2011.98). Il perito, designato
nella persona dell'arch. __________ G__________, ha consegnato la sua relazione
il 7 dicembre 2011e l'ha completata l'11 aprile 2012. Nel referto egli ha
affermato di non avere riscontrato infiltrazioni d'acqua sul soffitto del
garage, né sulle pareti e nemmeno nella camera da letto. Egli ha rilevato
nondimeno che le fotografie mostrategli dai proprietari dimostrano come prima
dei lavori di risanamento si notassero tracce di umidità sia sulle pareti sia
sul pavimento”. A suo parere la causa delle infiltrazioni nella camera da letto
e nel garage “è da imputare in massima parte alla mancanza dell'impermeabilizzazione
del muro interrato a confine (riscontrata con il sondaggio eseguito il 10 novembre
2011)”. Infatti la protezione meccanica “messa a suo tempo in opera si è dimostrata assolutamente insufficiente”, trattandosi
di “un'opera eseguita contro le regole dell'arte”, giacché “il muro di
proprietà dei signori AO 1 è stato protetto unicamente con una stuoia bollata D__________
M__________ D__________ (protezione meccanica) posata direttamente sulla parete
di calcestruzzo intonacata”, mentre “un'eventuale minima infiltrazione
aggiuntiva può essere causata dalla presenza delle due cornici in beton
sporgenti dal muro di confine esposte alle intemperie, ma che questa concausa è
veramente marginale” (v. anche doc. S).
Sentito
nell'ambito della presente procedura, l'arch. __________ G__________ ha
confermato le conclusioni del proprio referto, specificando di non avere trovato
alcuna impermeabilizzazione del muro a confine, ma di avere notato una piantagione
di bambù, vegetale che ha notoriamente radici aggressive, le quali possono
avere eroso l'impermeabilizzazione. Tanto più che in esito a un sondaggio egli
ha rinvenuto radici a ridosso del muro (deposizione del 22 aprile 2013: verbali,
pag. 3).
e) L'ultima
perizia è – come detto – quella consegnata il 16 ottobre 2015 dall'ing. __________
M__________, il quale ha trovato macchie d'acqua nel garage, ma non nella
camera da letto, in cui ha notato però tracce di vecchie infiltrazioni o
presenza di umidità. Da parte sua egli ha ritenuto “non corretto” individuare
la probabile causa [delle infiltrazioni] nella cattiva impermeabilizzazione del
muro a confine tra le particelle n. 42 e 33, sottolineando che la parte visibile
di quel muro è impermeabilizzata e protetta. Inoltre fra la parete del garage e
il giardino della particella n. 33 il muro è provvisto di un'intercapedine ed
è dotato di un'impermeabilizzazione, seppure di ignota tipologia, con una
protezione meccanica “stuoia D__________”. Egli ha confermato che le radici dei
bambù sono aggressive e possono danneggiare o alterare un'isolazione “se questa
non è stata eseguita con la necessaria protezione meccanica”, ma in mancanza di
informazioni “sullo stato dell'apparato radicale e sul tipo di isolazione” egli
ha rinunciato a formulare ipotesi. Egli ha dato atto altresì che l'impermeabilizzazione
della terrazza attigua alla camera da letto non è stata eseguita bene o è
danneggiata, sicché in caso di forti piogge e di trabocco del terrazzo è
possibile un'infiltrazione d'acqua nella camera stessa. In definitiva per
l'esperto le cause di infiltrazione nella parete a monte del garage “potrebbero
essere riconducibili a un'esecuzione (impermeabilizzazione) errata dei giunti
tra la parete e le solette e a difetti nel sistema di smaltimento delle acque
meteoriche che confluiscono nella zona scoperta (compluvio) a monte del
fabbricato”.
Chiamato
a delucidare il referto, l'ingegner M__________ ha ribadito la possibile esistenza
di un'intercapedine tra il muro del garage e il giardino del condominio, come pure
dell'isolazione e del manto protettivo esistente tra il muro interrato e
l'edificio. Egli ha precisato altresì che un'analisi chimica sul tipo d'impermeabilizzazione
“non è determinante per il giudizio di tutto il sistema” (complemento peritale del
20.
giugno 2016).
6.
Le
risultanze testé riassunte confermano in ultima analisi, contrariamente all'asserto
dell'appellante, l'esistenza di infiltrazioni e tracce di umidità nel garage e
nel locale al primo piano dell'immobile degli attori, il che comporta incomodi
superiori ai limiti di tolleranza usuali. Si è in presenza così di eccessi pregiudizievoli nel
senso dell'art. 684 CC (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 214 n. 1812 segg.). Anche in occasione del sopralluogo dell'11 giugno
2013.
si sono riscontate “tracce di umidità evidenti sul plafone e sul pavimento”.
Si è avvertito inoltre “un odore di umidità (...) nel localino accanto al
garage” e anche lì sono state notate “tracce di umidità, come risulta dalla
fotografia”. Sostenere in condizioni del genere che non sussista alcuna
turbativa non è pertanto serio. Altra è la questione di sapere da dove
provengano le infiltrazioni, problema che giova esaminare senza indugio.
7.
Perizie private non sono mezzi di prova, ma
semplici allegazioni di parte (DTF 141 III 437 consid. 2.6 con rinvii) o,
tutt'al più, indizi (sentenza del Tribunale federale 4A_309/2017 del 26 marzo
2018, in: RSPC 2018 pag. 295). Quanto al giudice che, privo di conoscenze
tecniche in un determinato settore, fa capo a un esperto per accertamenti specialistici, egli rimane di
principio libero nell'apprezzamento della perizia. Nondimeno, se intende scostarsi
dalla medesima, deve fondarsi su ragioni serie e motivare adeguatamente la propria decisione (DTF 141 IV 369 consid. 6.1;
sentenza del Tribunale federale 5A_658/2015 del 14 marzo 2017 consid.
3.2.1.3
). Non disponendo egli delle conoscenze specifiche per sostituirsi allo
specialista (altrimenti non avrebbe ammesso una perizia), in casi del genere non
gli resta che designare un nuovo esperto (v. Schweizer
in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 19 in fine ad art. 157). Ciò vale anche
qualora il giudice si trovi confrontato a due o più perizie giudiziarie manifestamente
insufficienti o discordanti (come prevedeva esplicitamente il vecchio art. 252
cpv. 5 CPC ticinese; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2017 del 9 ottobre
2017.
consid. 3.1 con rinvii;4A_552/2016 del 24 maggio 2017 consid. 4.2).
a) Nella
fattispecie si è visto che, in esito a un'istanza di assunzione di prove a
titolo cautelare presentata il 7 aprile 2011 da AO 1 e AO 2, l'arch. __________
G__________ ha allestito il 6 dicembre 2011 una perizia, regolarmente assunta
in contraddittorio. Nel quadro dell'attuale azione volta alla cessazione della
turbativa la convenuta ha poi chiesto a sua volta una perizia “atta ad
accertare le cause delle pretese infiltrazioni e a dimostrare che sul muro è
stata applicata l'impermeabilizzazione” (risposta, pag. 13). Non contestata dagli
attori, anche tale prova è stata ammessa dal Pretore (verbale del 7 febbraio
2013, pag. 2). Ora, l'assunzione di una prova a titolo cautelare non limita il
diritto di ottenere nel processo di merito un'altra perizia (DTF 142 III 45
consid. 3.1.3). Ci si può domandare tuttavia se in concreto ciò non
disattendesse “la logica primordiale” dell'art. 158 CPC, che è “di assumere anticipatamente
un mezzo di prova giudiziale, non quello di generare un prodotto da esporre al
vaglio critico di una perizia giudiziaria” (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,
2ª edizione, n. 39 ad art. 158). Sia come sia, la perizia “di merito” non ha,
per ciò solo, maggiore autorevolezza rispetto a una perizia assunta in via
anticipata (DTF 142 III 45 consid. 3.1.3). Nulla impedisce pertanto di ritenere
più concludente e attendibile una perizia a futura memoria rispetto a una perizia
esperita nel processo di merito (sentenza del Tribunale federale
4P.175/2003 dell'11 novembre 2003 consid. 3).
b) Nella
fattispecie le due perizie, che nemmeno le parti ritengono carenti nel senso
dell'art. 188 cpv. 2 CPC, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Il
primo giudice ha ritenuto meno convincente il referto dell'ingegner M__________,
rimproverando a quest'ultimo di avere accertato che il noto muro a confine è
stato impermeabilizzato e protetto, senza eseguire alcuna prova di laboratorio.
Se non che, nemmeno l'architetto G__________ risulta avere eseguito un'analisi
chimica dell'impermeabilizzazione, essendosi limitato a un'ispezione oculare.
Per di più, __________ S__________, capocantiere al tempo dell'edificazione del
condominio, ha testimoniato che a ridosso del muro di confine in mattoni degli
attori è stata costruita una parete in blocchetti di cemento, lasciando tra i
due muri un'intercapedine di 5 cm, dopo di che la parete è stata intonacata e
isolata con T__________, si è applicato un telo di protezione D__________ M__________
e solo in seguito si è proceduto a colmare
il terrapieno (deposizione dell'11 giugno
2013: verbali, pag. 2 e 3).
Non
è dato di sapere se l'arch. __________ G__________ fosse a conoscenza della citata
circostanza. Sta di fatto che tale inconsapevolezza si ravvisa anche nel
referto dell'esperto immobiliare __________ Ma__________, secondo cui il muro
non è stato trattato e “sembra sia stata posata unicamente una stuoia bollata
Delta” (doc. O, pag. 2). Lo stesso esperto, sentito prima di __________ S__________,
ha confermato in ogni modo di non avere svolto alcuna indagine chimica sul muro,
ma di essersi limitato a un esame “a occhio nudo” (deposizione del 22 aprile
2013: verbali, pag. 1 e 2). In condizioni del genere sussistono legittimi dubbi
sulla concludenza della perizia a futura memoria, ma anche dei referti privati,
di modo che non si può ritenere la perizia dell'arch. __________ G__________ più
convincente. Tanto meno ove si pensi che l'ing. __________ M__________ ha
potuto prendere conoscenza di tutti gli atti di causa e delle dettagliate
argomentazioni delle parti, ciò che non era stato il caso per l'architetto G__________,
nella procedura cautelare il tema litigioso essendo stato determinato
prevalentemente dalle allegazioni della parte richiedente.
c) Quanto
al rimprovero mosso all'ing. __________ M__________ di non essersi confrontato
“tecnicamente” con le risultanze dell'altro perito, nessuno gli ha chiesto un
simile confronto. Egli ha soltanto risposto negativamente al quesito di sapere se
fosse corretto “ritenere quale più probabile causa delle infiltrazioni d'acqua (...)
la cattiva impermeabilizzazione del muro interrato (...) e l'eventuale
drenaggio”, ipotesi formulata dal precedente perito. Mentre alla domanda sull'incidenza
della piantagione di bambù, altra ipotesi formulata dall'architetto G__________,
egli ha dichiarato che “la mancanza di informazioni sullo stato dell'apparato
radicale e sul tipo di isolazione” non gli permetteva di esprimersi sull'opportunità
di estirpare le piante. In realtà quel che manca ai fini del giudizio è un
confronto di quanto afferma l'architetto G__________ con le risultanze dell'ing.
__________ M__________. L'architetto G__________ infatti non è stato sentito
sulle possibili cause evocate dall'ing. __________ M__________ (“impermeabilizzazione”
errata dei giunti tra parete e solette o difetti nel sistema di smaltimento
delle acque meteoriche che confluiscono nella zona scoperta [compluvio a monte
del fabbricato: risposta n. 4 pag. 5]). Eppure anche lo stesso architetto
G__________ ha riconosciuto che l'immobile denota una “cattiva esecuzione
dell'impermeabilizzazione generale” (deposizione del 22 aprile 2013: verbali,
pag. 3).
d) Visto
quanto precede, di fronte a pareri discordanti di due specialisti su punti
essenziali che non possono essere chiariti con altri elementi probatori, le due
perizie di parte dipartendosi entrambe dal presupposto della mancanza di impermeabilizzazione
del muro a ridosso del garage degli attori, anche apprezzando le allegazioni
delle parti e le prove nel loro insieme non si individuano elementi che permettano
di privilegiare una perizia rispetto all'altra. Sindacando i due referti a
beneplacito, senza procedere a un interrogatorio incrociato dei due periti, il
Pretore non ha quindi esercitato correttamente il suo potere d'apprezzamento. E in mancanza di accertamenti essenziali ai fini del giudizio,
questa Camera non è in grado di giudicare essa medesima la fondatezza dell'appello.
e) Nelle
circostanze descritte, persistendo dubbi su punti essenziali ai fini della
decisione, il giudice deve adoperarsi per dissiparli (DTF 142 IV 53 consid. 2.1.3 con
rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016,
consid. 5b con richiami). In concreto si impone dunque un contraddittorio fra i
due periti. Qualora non si giungesse a un risultato convincente e persistesse
un conflitto insolubile, non tocca al giudice – sprovvisto di cognizioni
specifiche – optare per un perito o per l'altro. In tale eventualità entra un
considerazione solo un cosiddetto “superperito” cui vanno sottoposti, con le
stesse domande, i due referti peritali. Non è compito di questa Camera procedere
al riguardo, giacché non si tratta di integrare semplicemente l'istruttoria,
ma di completare i fatti su un punto essenziale del contenzioso. Non
è questa Camera il giudice naturale preposto a simili indagini, che
precluderebbe alle parti un secondo grado di giurisdizione. In
proposito la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al
Pretore perché proceda alla completazione delle prove necessarie per accertare
le cause delle infiltrazioni d'acqua nella particella n. 42 (art. 318 cpv. 1
lett. c n. 2 CPC).
8.
L'appellante
sostiene che, per quanto riguarda la pretesa di risarcimento, essa sarebbe
ormai prescritta a norma dell'art. 60 CO. Ora, si dà atto che con l'azione
intesa a ottenere la cessazione di una molestia nel senso dell'art. 679 CC il
proprietario danneggiato può chiedere soltanto di porre fine al disturbo da cui
questo proviene, ma non il ripristino del proprio fondo danneggiato (DTF 111 II
25.
consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009
consid. 3.3.1). La rifusione del danno causato dall'eccesso può essere chiesta unicamente
con un'azione di risarcimento, la quale soggiace alla prescrizione dell'art.
60.
CO. Se non che, quel termine non comincia a decorrere finché dura l'evento
dannoso (DTF 127 III 258 consid. 2b/aa; Steinauer,
op. cit., pag. 268 n. 1930 e 1930a). E nella fattispecie alle infiltrazioni non
si è ancora posto riparo. Non può farsi discorso perciò di prescrizione.
Si aggiunga, a chiosa del
giudizio, che occorrerebbe interrogarsi altresì sulla concretezza delle
richieste di giudizio poste dagli attori. Certo, le azioni fondate sull'art. 679
e sull'art. 684 cpv. 2 CC non richiedono – per loro indole – una formulazione
precisa delle domande, l'attore potendosi limitare a descrivere le cause e gli
effetti della molestia, spettando poi al giudice determinare, caso per caso, i
provvedimenti più opportuni (RtiD I-2008 pag. 1030 n. 29c; I CCA,
sentenza inc. 11.2015.104 del 24 gennaio 2018 consid. 6d con richiami;
Bohnet, Actions civiles,
Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 44 n. 55). I provvedimenti adottati dal giudice tuttavia
devono essere sufficientemente determinati in modo da poter essere
oggetto di esecuzione diretta (RtiD
II-2018 pag. 803 n. 33c
consid. 5). Che cosa significhi concretamente “risanare la facciata e l'interno
della proprietà dei signori AO 1” è una questione di interpretazione. Un ordine
tanto vago sarebbe lungi, perciò, dal poter formare oggetto di esecuzione
diretta.
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo
restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura
non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). L'appellante ottiene
l'annullamento del giudizio impugnato, ma non il rigetto della petizione. La contesa
rimane quindi aperta e non è possibile pronosticare quale sarà l'esito della
nuova decisione che emanerà il Pretore. Ciò posto, si giustifica di suddividere
gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili (DTF 139 III 351
consid. 6). Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore
statuirà in proposito al momento in cui prenderà la nuova decisione.
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale
contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera
agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli
atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi,
previa integrazione dell'istruttoria.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione:
–
avvocati dott. e ;
–
avvocati e .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).