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Decisione

11.2017.27

Azione di cessazione della turbativa e della molestia: perizie discordanti

7 gennaio 2019Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di costruzione su quest'ultima particella è stato eseguito un terrapieno

a ridosso di un muro posto sul lato sud del fondo, contiguo alla particella n.

42. Tra il 2008 e il 2009 AO 1 e AO 2, constatate infiltrazioni d'acqua da quel

lato della loro abitazione, hanno proceduto a risanare le pareti del garage e dei

locali al primo piano a confine con la particella n. 33, sui quali erano

comparse tracce di umidità. Da loro interpellata, la compagnia d'assicurazione

ha rifiutato nondimeno di assumere il caso sulla base di un referto allestito

il 27 ottobre 2009 dall'ing. __________ M__________ della __________ Sagl di __________,

secondo cui le infiltrazioni provenivano in realtà dal fondo vicino. Il 14

aprile 2010 l'ing. __________ B__________ ha

redatto, su incarico dell'am­mi­nistra­zione della proprietà per piani, un

parere

che escludeva la responsabilità del condominio. Sollecitato dai proprietari

della particella n. 42, l'ing. __________ Ma__________ ha consegnato il 18

ottobre 2010 una relazione sulle cause delle infiltrazioni, addebitando queste

ultime alla mancata impermeabilizzazione del muro posto sulla particella n. 33.

B. In

esito a un'istanza di assunzione cautelare di prove presentata il 7 aprile 2011

da AO 1 e AO 2, con decisione del 5 maggio 2011 il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, ha ordinato l'esecuzione di una perizia sulle cause delle

infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'abitazione posta sulla particella n. 42

RFD e ha designato l'esperto nella persona dell'arch. __________ G__________. La

perizia è stata rilasciata il 7 dicembre 2011 ed è stata completata l'11

aprile 2012 (inc. CA.2011.98).

C. Il

29 agosto 2012 AO 1 e AO 2 hanno convenuto davanti al medesimo Pretore la “AP 1,

composta di AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 12, AP 11,

AP 13, AP 14, AP 15 e AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20 e AP 21, AP 22, AP 23 e

AP 24, AP 25 e AP 26, AP 27 ed AP 28” perché ordinasse a quest'ultima, sotto

comminatoria dell'art. 292 CP:

– di svuotare il riempimento di terra a contatto con la

facciata “o meglio come descritto nella prova peritale dell'arch. __________ G__________

di cui all'inc. CA.2011.98” e

– di

risanare la facciata e l'interno della loro proprietà entro un mese dal passaggio

in giudicato della sentenza.

Essi hanno postulato altresì

la rifusione di tutte le spese della prova a futura memoria e della causa

appena avviata per complessivi fr. 12 272.40,

come pure “delle spese per i vani tentativi di ripristinare l'inabilità

parziale della casa che ammontano a fr. 84 551.05”.

In via subordinata gli attori hanno chiesto, oltre al rimborso di tali costi, la

condanna della convenuta al risarcimento:

– di

fr. 129 546.– per togliere il riempimento

di terra a contatto con la facciata “o meglio come descritto nella prova

peritale dell'arch. __________ G__________ di cui all'inc. CA.2011.98” e

– di

fr. 16 000.– “o meglio come da precisare

mediante perizia giudiziaria, per risanare la facciata e l'interno della loro

proprietà (come previsto dall'art. 679 CC)”.

D. Nella loro risposta

del 3 ottobre 2012, la Comunione dei comproprietari e i comproprietari hanno

proposto di respingere la petizione. Replicando il 5 novembre 2012, gli

attori hanno reiterato le loro richieste, salvo ridurre a fr. 77 168.55 la pretesa di risarcimento per i costi

di ripristino della casa. In una duplica del 6 dicembre 2012 i convenuti hanno

mantenuto il loro punto di vista. Alle prime arringhe del 7 febbraio 2013 entrambe

le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nel corso della quale l'ing. __________

M__________ ha rilasciato il 16 ottobre 2015 un'ulteriore perizia, è terminata l'8

luglio 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a

conclusioni scritte. In un memoriale del 19 ottobre 2016 gli attori hanno

ribadito le loro domande. Nel loro allegato del 20 ottobre 2016 i convenuti hanno

proposto nuovamente di respingere la petizione.

E. Statuendo con

sentenza del 24 gennaio 2017, rettificata il 7 febbraio successivo, il Pretore

ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato alla Comunione

dei comproprietari della particella n. 33, sotto la comminatoria dell'art. 292

CP, di svuotare il riempimento di terra a contatto con la facciata “come descritto

nella perizia giudiziaria dell'arch. __________ G__________ di cui all'inc.

CA.2011.98”, come pure di risanare la facciata e l'interno di proprietà degli

attori entro un mese dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese processuali di complessivi fr. 17 479.50, compresa una tassa di giustizia di fr. 5000.–, sono state

poste per il 40% a carico degli attori e per il resto a carico dei convenuti, tenuti

a rifondere agli attori fr. 1700.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la sentenza

appena citata la “AP 1 composta di AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP

9, AP 10, AP 12, AP 11, AP 13, AP 14, AP 15 e AP 16, AP 17, AP 18, AP 19, AP 20

e AP 21, AP 22, AP 23 e AP 24, AP 25 e AP 26, AP 27 ed AP 28” è insorta a

questa Camera con un appello del 24 febbraio 2017 nel quale chiede di riformare

il giudizio impugnato respingendo interamente la petizione. Nelle loro

osservazioni del 28 aprile 2017 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308

cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2

CPC). Tale requisito è dato nella fattispecie, ove appena si pensi al­l'ammontare

delle pretese avanzate dagli attori davanti al Pretore. Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 25 gennaio

2017.

(tracciamento degli invii n. __________3, agli atti). Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il 24 febbraio 2017, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2.

Nella

fattispecie gli attori hanno proceduto ambiguamente, convenendo sia la comunio­ne

dei comproprietari (salvo omettere il nome del rappresentante legale, ovvero

dell'amministratore cui sarebbe stata da notificare la petizione) sia i comproprietari

personalmente. A parte il fatto però che l'una non si confonde con gli altri, trattandosi

di proprietà per piani un'azione fondata sul­l'art. 679 cpv. 1 CC (come quella in

rassegna) va diretta contro la comunione dei comproprietari, non contro i

comproprietari personalmente, per lo meno ove la molestia provenga – come in concreto – da una parte comune (RtiD I-2009

pag. 638 con rinvio, I-2005 pag. 803 consid. 4b; Rep. 1997

pag. 153 consid. 4 con rimando; I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del

23.

luglio 2018 consid. 3b; v. anche Meier-Hayoz in: Berner Kom­mentar, 3ª edi­zione n. 98 ad art. 712l CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4ª edizione,

pag. 259 n. 1905d; Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n.

32.

ad art. 679 CC; Bösch in: Basler

Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 16 ad art. 712l CC; Bohnet, Actions

civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 44

n. 32; I CCA). Premesso ciò, la circostanza che durante il processo alcuni comproprietari abbiano

alienato le loro proprietà per piani non è di rilievo ai fini della

legittimazione passiva.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore, richiamato il principio secondo cui l'onere di

provare una molestia eccessiva incombeva agli attori, ha constatato che la perizia

allestita dall'ing. __________ M__________ “collide fortemente” con quella assunta

a titolo cautelare dall'arch. __________ G__________. Premesso che, a suo parere,

entrambe le perizie “hanno di per sé la medesima dignità probatoria”, per il

primo giudice “è la perizia dell'arch. G__________ a dovere essere preferita,

quo alla sua concludenza probatoria, per due ordini di motivi”. Intanto, egli

ha esordito, le conclusioni di tale referto trovano conferma in altri due referti

di parte, redatti in precedenza dall'ing. __________ M__________ e dall'esperto

immobiliare __________ Ma__________, “che costituiscono uno strumento di

conferma indiziaria del peso probatorio di un altro mezzo di prova”. Inoltre,

egli ha soggiunto, la tesi dell'ing. __________ B__________, il quale aveva

rilasciato anch'egli un parere prima della causa, ritenendo che le infiltrazioni

d'acqua potessero essere causate da canalizzazioni esterne malfunzionanti, oltre

a essere stata esclusa dal perito giudiziario __________ M__________, è viziata

dal coinvolgimento diretto di lui nell'edificazione della “Residenza __________”.

Per

il Pretore, le motivazioni addotte dall'ing. __________ M__________ “non

convincono o sono meno convincenti rispetto a quelle proposte dal perito G__________”.

Prima dell'edificazione del condominio – egli ha continuato – la casa degli

attori “non ha dovuto far fronte ad alcun fenomeno di umidità neppure lontanamente

comparabile a quanto prodottosi più recentemente”. A quel momento, in effetti,

il muro a confine era completamente fuori terra, mentre in seguito è stato “parzialmente

sommerso da un riempimento di terra disposto sul fondo dei convenuti e poggiante

sul muro degli attori”, senza che sia stata eseguita un'impermeabilizzazione,

come ha constatato l'arch. __________ G__________. A mente del Pretore inoltre,

per comune esperienza “un muro non impermeabilizzato, protetto in tutto e per

tutto da una stuoia bollata D__________ S__________ __________ a contatto

diretto con la terra e l'acqua, non ha alcuna impermeabilità e lascia filtrare

l'acqua in porzioni abbondanti”. Il primo giudice non ha disconosciuto che a

parere dell'ing. __________ M__________, il quale non ha eseguito tuttavia alcuna

prova di laboratorio”, il muro era stato impermeabilizzato, ma ha ritenuto che questa

sola dichiarazione non basti per sovvertire le risultanze tecniche cui sono giunti

gli altri specialisti. Piuttosto, egli ha proseguito, il perito giudiziario

doveva confrontarsi tecnicamente con le risultanze della prova assunta a titolo

cautelare, “ma così non è stato”, tanto che la giustificazione recata in merito

alla mancata analisi chimica dell'impermeabilizzazione (“non è determinante per

il giudizio di tutto il sistema di impermeabilizzazione ma è solo una precisazione

dovuta”) risultava incomprensibile.

Per

di più, ha soggiunto il Pretore, l'ing. __________ M__________ non si è confrontato

con l'esistenza di una “piantagione fuori vasca di bambù, “pianta estremamente

invasiva che non si presta ad essere piantata a ridosso di un muro interrato

poiché ne erode la consistenza e la poca protezione di cui era stato munito

dagli attori”. Stando al Pretore, a ben vedere la perizia dell'ing. __________ M__________

è neutrale, poiché “le ragioni dell'infiltrazione non sarebbero identificabili”,

ragione per cui, dal profilo processuale, essa non si oppone a quella dell'arch.

__________ G__________ “in quanto prova del contrario ma semmai quale

contro-prova”. Se non che, egli ha epilogato, “la prima non identifica la

causa, mentre la seconda sì e questa seconda visione affermativa è confermata

da risultanze indiziarie pertinenti”. Onde, in definitiva, l'ordine alla

convenuta di cessare la turbativa nei confronti del fondo degli attori, con obbligo

di eseguire le opere di ripristino.

4.

L'appellante

contesta anzitutto gli estremi di una turbativa, rilevando – in sintesi – che

l'istruttoria non ha confermato effettivi problemi di umidità suscettibili di sospingersi

“oltre i normali inconvenienti di natura tecnico edilizia che possono emergere

in un'abitazione costruita da diversi decenni”. Al riguardo, essa afferma, le fotografie

prodotte dagli istanti e le perizie sono inconcludenti. In merito alle cause delle

infiltrazioni essa sostiene che le relazioni dell'ing. __________ M__________ e

dell'esperto immobiliare __________ Ma__________ non hanno rilevanza probatoria,

sia perché sono referti di parte sia perché né l'una né l'altra si fonda su un'analisi

tecnica circa l'origine dei problemi di umidità. I due specialisti, a suo dire,

si sono limitati a “formulare delle ipotesi senza alcun supporto o esame

tecnico e probatorio”.

L'appellante censura altresì l'accertamento del Pretore, secondo

cui prima della costruzione del condominio l'abitazione dei vicini non ha mai accusato

problemi di umidità. A suo dire, si può ragionevolmente supporre che “i locali

non vengono adeguatamente arieggiati”. Del resto, essa soggiunge, anche l'arch.

__________ G__________ ha constatato svariate infiltrazioni d'acqua in diverse

zone dell'edificio, infiltrazioni che non sono riconducibili alle cause evocate

nella presente procedura. L'immobile dei vicini – essa prosegue – era pertanto

soggetto a problemi di umidità ben prima del riempimento di terra a ridosso del

muro di confine. Per di più, mancherebbe una “correlazione temporale”, giacché

se i problemi fossero sorti in concomitanza con i lavori edili non sarebbe dato

di capire perché i vicini siano manifestati soltanto cinque o sei anni dopo. E

ciò ancor meno ove si pensi che un muro interrato di quelle dimensioni privo d'impermeabilizzazione

“avrebbe creato un'importante esposizione all'acqua e generato problemi in ben

poco tempo”.

Secondo

la Comunione dei comproprietari, inoltre, la perizia del­l'arch. __________ G__________

non è chiara né univoca. In particolare lo specialista ha ricondotto le

cause delle infiltrazioni alla mancata impermeabilizzazione del noto muro a

confine quantunque sapesse – o potesse presumere – che in realtà al manufatto

era stato applicato un prodotto idrofugo. Nonostante ciò, egli non ha appurato

tale aspetto, sicché la perizia si basa “sul presupposto della mancata

impermeabilizzazione, verificato a occhio”. La conclusione del perito è poi contraddetta

– secondo l'appellante – dalle constatazioni del perito medesimo circa numerose

altre infiltrazioni d'acqua non riconducibili alla proprietà contigua. Per di

più, essa prosegue, solo durante la sua audizione testimoniale, e non nel referto

scritto, il perito ha individuato nella piantagione di bambù l'origine del problema.

Salvo che, contraddicendosi palesemente, egli non può sostenere che le piante

avrebbero danneggiato l'impermeabilizzazione mentre secondo lui questa neppure

era stata posata. E per l'appellante un'ulteriore contraddizione del referto si

ravvisa nel fatto che se nel

dicembre del 2011 il perito non ha riscontrato nella camera da letto alcuna infiltrazione,

ciò significa che “dal 2008/2009, quando gli appellati intrapresero lavori di risanamento,

nulla si è più manifestato”. Così, se effettivamente il muro non fosse impermeabilizzato,

in quel lasso di tempo “sarebbero apparse delle manifestazioni di umidità anche

nella stanza da letto”. Se ciò non è stato, se ne deduce che con il loro intervento

i vicini hanno risolto, almeno parzialmente, il problema.

L'appellante

reputa per contro che la perizia dell'ing. __________ M__________ sia chiara,

convincente e conclusiva. Intanto perché, contrariamente agli altri specialisti,

quel professionista ha verificato l'esistenza sul muro a confine di un'impermeabilizzazione.

Inoltre perché egli ha evocato altre ipotesi all'origine dei problemi d'umi­dità,

individuandoli “nell'esecuzione (impermeabilizzazione) errata dei giunti tra

parete e solette e a difetti nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche,

che confluiscono nella zona scoperta (compluvio) a monte del fabbricato”. Ciò

che, vista la situazione dell'immobile, desta seri dubbi circa la causa delle

infiltrazioni. L'ingegner M__________, infine, ha constatato che la terrazza di

fronte alla camera da letto, rispettivamente sopra il garage, non è a tenuta

stagna e che in caso di riempimento d'acqua produce immediatamente l'allagamento

del garage. Sebbene egli abbia poi affermato che questa non è “probabilmente la

causa delle infiltrazioni nella camera da letto”, dalle sue constatazioni si

può desumere che la mancanza di un'adeguata impermeabilizzazione della terrazza

conduce all'allagamento della rimessa.

Per

l'appellante, quindi, le infiltrazioni non possono essere dovute a problemi di

impermeabilizzazione del muro. Tanto più che la corretta esecuzione di quest'ultima

è stata confermata da __________ S__________, allora capocantiere. Essa ritiene

poi che il Pretore non poteva rimproverare a quel perito di non essersi confrontato

con gli altri esperti, confronto che non gli è nemmeno stato chiesto, senza

dimenticare che un perito giudiziario non si pronuncia “in automatico su altre

relazioni tecniche”. In definitiva per l'appellante, quand'anche non si volesse

reputare sufficiente la perizia M__________, neppure gli altri referti hanno permesso

di dimostrare che la causa delle infiltrazioni sia riconducibile al suo fondo,

ragione per cui “le conseguenze di questa situazione di sostanziale equilibrio

non possono che ricadere sulla parte cui incombe l'onere probatorio, ossia gli

appellati”.

5.

In

concreto risulta che, cronologicamente, sulle possibili cause dell'infiltrazione

d'acqua riscontrate nell'immobile appartenente agli attori sono stati allestiti

tre referti privati e due perizie giudiziarie.

a) La

prima relazione è stata redatta il 24 ottobre 2009 dal­l'ing. __________

Me__________ su incarico della __________, presso la quale sono assicurati gli

attori. Riscontrate varie infiltrazioni nel garage, quel professionista è

giunto alla conclusione che l'acqua “proviene dal muro a confine con il terreno

della residenza a nord della proprietà AO 1 e si propaga anche sopra la soletta”.

Egli ha constatato che condotte e tubature non denotano perdite e che la

soletta sovrastante il garage era stata isolata recentemente, ma ha ritenuto che

“non esiste una sufficiente insolazione impermeabile sul muro sotterraneo verso

nord”. Egli reputato possibile altresì “che durante

l'esecuzione

del giardino della residenza confinante sia stata addossata della terra sul

muro in oggetto senza le necessarie precauzioni” (doc. J). Sulla base di tale

referto la compagnia assicurativa ha rifiutato di assumere il caso.

b) AO

1.

e AO 2 si sono rivolti così alla C__________ SA, amministratrice della

“Residenza __________”, segnalando il problema delle infiltrazioni. L'amministratrice

ha interpellato l'ing. __________ B__________, che aveva progettato le

strutture portanti in cemento armato del condominio. L'ingegner B__________ ha

allestito il 14 aprile 2010 un parere in cui, dopo avere premesso di non aver

potuto esaminare l'immobile contiguo, ha dichiarato che “con la nuova edificazione

(…) non sono state eseguite delle opere e dei manufatti che abbiano interessato

il terreno nelle vicinanze del fondo attiguo n. 42”, ma che a confine esiste una

canalizzazione “presente prima del cantiere” (doc. M). Sulla scorta di tale

parere l'amministratrice della proprietà per piani ha invitato AO 1 e AO 2, il

22.

aprile 2010, a verificare quella canalizzazione, “che potrebbe servire da

sfogo delle acque dalla strada superiore e che con gli anni potrebbe essersi

fessurata” (doc. N).

c) AO

1.

e AO 2 hanno chiesto allora l'intervento dell'esperto immobiliare __________ Ma__________,

il quale nel suo referto tecnico del 18 ottobre 2010 ha dichiarato che “la situazione

riscontrata presenta varie possibili cause all'origine delle infiltrazioni

d'acqua nel garage”. A mente sua la causa più probabile risulta un mancato

trattamento del muro del garage (sembrerebbe essere stata posata unicamente una

stuoia bollata D__________, la quale serve unicamente a proteggere la parete al

momento del riempimento). Non è dato nemmeno di sapere – ha continuato

l'esperto – “se sia stato previsto un tubo di drenaggio alla base del muro”,

augurandosi almeno che non sia stato riportato materiale terroso contro la

parete in mattoni e suggerendo di eseguire “uno scavo di sondaggio”. Per

l'esperto, altre possibili cause “forse collaterali” potrebbero essere “la

presenza sulla parte alta del muro, di lattonerie vecchie, le quali potrebbero

contribuire a delle infiltrazioni d'acqua” oppure una “solettina a sbalzo, sempre

nella parte superiore del muro, la quale sembra sia stata in parte demolita in

modo grossolano e rappezzata per ricrearne una spondina retta (sulla medesima è

stata posata una recinzione metallica)” (doc O).

Sentito

personalmente nel corso della presente procedura, il professionista ha poi ribadito

che “ad occhio nudo” non era visibile alcuna impermeabilizzazione del muro, specificando

che la stuoia D__________ M__________ non è un'impermeabilizzazione, ma una protezione

dell'impermeabilizzazione, la quale può fare ben poco in caso di un riempimento

non accurato (deposizione del 22 aprile 2013: verbali, pag. 3 e 4).

d) Non

avendo trovato un accordo con i vicini, AO 1 e AO 2 hanno adito pertanto il

Pretore perché ordinasse una perizia in via

cautelare, a futura memoria (inc. CA.2011.98). Il perito, designato

nella persona dell'arch. __________ G__________, ha consegnato la sua relazione

il 7 dicembre 2011e l'ha com­pletata l'11 aprile 2012. Nel referto egli ha

affermato di non avere riscontrato infiltrazioni d'acqua sul soffitto del

garage, né sulle pareti e nemmeno nella camera da letto. Egli ha rilevato

nondimeno che le fotografie mostrategli dai proprietari dimostrano come prima

dei lavori di risanamento si notassero tracce di umidità sia sulle pareti sia

sul pavimento”. A suo parere la causa delle infiltrazioni nella camera da letto

e nel garage “è da imputare in massima parte alla mancanza del­l'impermeabilizzazione

del muro interrato a confine (riscontrata con il sondaggio eseguito il 10 novembre

2011)”. Infatti la protezione meccanica “messa a suo tempo in opera si è dimostrata assolutamente insufficiente”, trattandosi

di “un'opera eseguita contro le regole dell'arte”, giacché “il muro di

proprietà dei signori AO 1 è stato protetto unicamente con una stuoia bollata D__________

M__________ D__________ (protezione meccanica) posata direttamente sulla parete

di calcestruzzo intonacata”, mentre “un'eventuale minima infiltrazione

aggiuntiva può essere causata dalla presenza delle due cornici in beton

sporgenti dal muro di confine esposte alle intemperie, ma che questa concausa è

veramente marginale” (v. anche doc. S).

Sentito

nell'ambito della presente procedura, l'arch. __________ G__________ ha

confermato le conclusioni del proprio referto, spe­cificando di non avere trovato

alcuna impermeabilizzazione del muro a confine, ma di avere notato una piantagione

di bambù, vegetale che ha notoriamente radici aggressive, le quali possono

avere eroso l'impermeabilizzazione. Tanto più che in esito a un sondaggio egli

ha rinvenuto radici a ridosso del muro (deposizione del 22 aprile 2013: verbali,

pag. 3).

e) L'ultima

perizia è – come detto – quella consegnata il 16 ottobre 2015 dall'ing. __________

M__________, il quale ha trovato macchie d'acqua nel garage, ma non nella

camera da letto, in cui ha notato però tracce di vecchie infiltrazioni o

presenza di umidità. Da parte sua egli ha ritenuto “non corretto” individuare

la probabile causa [delle infiltrazioni] nella cattiva impermeabilizzazione del

muro a confine tra le particelle n. 42 e 33, sottolineando che la parte visibile

di quel muro è impermeabilizzata e protetta. Inoltre fra la parete del garage e

il giardino della particella n. 33 il muro è provvisto di un'interca­pedine ed

è dotato di un'impermeabilizzazione, seppure di ignota tipologia, con una

protezione meccanica “stuoia D__________”. Egli ha confermato che le radici dei

bambù sono aggressive e possono danneggiare o alterare un'isolazione “se questa

non è stata eseguita con la necessaria protezione meccanica”, ma in mancanza di

informazioni “sullo stato dell'apparato radicale e sul tipo di isolazione” egli

ha rinunciato a formulare ipotesi. Egli ha dato atto altresì che l'impermeabilizzazione

della terrazza attigua alla camera da letto non è stata eseguita bene o è

danneggiata, sicché in caso di forti piogge e di trabocco del terrazzo è

possibile un'infiltrazione d'acqua nella camera stessa. In definitiva per

l'esperto le cause di infiltrazione nella parete a monte del garage “potrebbero

essere riconducibili a un'esecuzione (impermeabilizzazione) errata dei giunti

tra la parete e le solette e a difetti nel sistema di smaltimento delle acque

meteoriche che confluisco­no nella zona scoperta (compluvio) a monte del

fabbricato”.

Chiamato

a delucidare il referto, l'ingegner M__________ ha ribadito la possibile esistenza

di un'intercapedine tra il muro del garage e il giardino del condominio, come pure

dell'isolazione e del manto protettivo esistente tra il muro interrato e

l'edificio. Egli ha precisato altresì che un'analisi chimica sul tipo d'impermeabilizzazione

“non è determinante per il giudizio di tutto il sistema” (complemento peritale del

20.

giugno 2016).

6.

Le

risultanze testé riassunte confermano in ultima analisi, contrariamente all'asserto

dell'appellante, l'esistenza di infiltrazioni e tracce di umidità nel garage e

nel locale al primo piano dell'immobile degli attori, il che comporta incomodi

superiori ai limiti di tolleranza usuali. Si è in presenza così di eccessi pregiudizievoli nel

senso dell'art. 684 CC (Steinauer,

Les droits réels, vol. II, 4ª edi­zione, pag. 214 n. 1812 segg.). Anche in occasione del sopralluogo dell'11 giugno

2013.

si sono riscontate “tracce di umidità evidenti sul plafone e sul pavimento”.

Si è avvertito inoltre “un odore di umidità (...) nel localino accanto al

garage” e anche lì sono state notate “tracce di umidità, come risulta dalla

fotografia”. Sostenere in condizioni del genere che non sussista alcuna

turbativa non è pertanto serio. Altra è la questione di sapere da dove

provengano le infiltrazioni, problema che giova esaminare senza indugio.

7.

Perizie private non sono mezzi di prova, ma

semplici allegazioni di parte (DTF 141 III 437 consid. 2.6 con rinvii) o,

tutt'al più, indizi (sentenza del Tribunale federale 4A_309/2017 del 26 marzo

2018, in: RSPC 2018 pag. 295). Quanto al giudice che, privo di conoscenze

tecniche in un deter­minato settore, fa capo a un esperto per accertamenti specialistici, egli rimane di

principio libero nell'apprezzamento della perizia. Nondimeno, se intende scostarsi

dalla medesima, deve fondarsi su ragioni serie e motivare adeguatamente la propria decisione (DTF 141 IV 369 consid. 6.1;

sentenza del Tribunale federale 5A_658/2015 del 14 marzo 2017 consid.

3.2.1.3

). Non disponendo egli delle conoscenze specifiche per sostituirsi allo

specialista (altrimenti non avrebbe ammesso una perizia), in casi del genere non

gli resta che designare un nuovo esperto (v. Schweizer

in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 19 in fine ad art. 157). Ciò vale anche

qualora il giudice si trovi confrontato a due o più perizie giudiziarie manifestamente

insufficienti o discordanti (come prevedeva esplicitamente il vecchio art. 252

cpv. 5 CPC ticinese; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2017 del 9 ottobre

2017.

consid. 3.1 con rinvii;4A_552/2016 del 24 maggio 2017 consid. 4.2).

a) Nella

fattispecie si è visto che, in esito a un'istanza di assunzione di prove a

titolo cautelare presentata il 7 aprile 2011 da AO 1 e AO 2, l'arch. __________

G__________ ha allestito il 6 dicembre 2011 una perizia, regolarmente assunta

in contraddittorio. Nel quadro dell'attuale azione volta alla cessazione della

turbativa la convenuta ha poi chiesto a sua volta una perizia “atta ad

accertare le cause delle pretese infiltrazioni e a dimostrare che sul muro è

stata applicata l'impermeabilizzazione” (risposta, pag. 13). Non contestata dagli

attori, anche tale prova è stata ammessa dal Pretore (verbale del 7 febbraio

2013, pag. 2). Ora, l'assunzione di una prova a titolo cautelare non limita il

diritto di ottenere nel processo di merito un'altra perizia (DTF 142 III 45

consid. 3.1.3). Ci si può domandare tuttavia se in concreto ciò non

disattendesse “la logica primordiale” dell'art. 158 CPC, che è “di assumere anticipatamente

un mezzo di prova giudiziale, non quello di generare un prodotto da esporre al

vaglio critico di una perizia giudiziaria” (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1,

2ª edizione, n. 39 ad art. 158). Sia come sia, la perizia “di merito” non ha,

per ciò solo, maggiore autorevolezza rispetto a una perizia assunta in via

anticipata (DTF 142 III 45 consid. 3.1.3). Nulla impedisce pertanto di ritenere

più concludente e attendibile una perizia a futura memoria rispetto a una perizia

esperita nel processo di merito (sentenza del Tribunale federale

4P.175/2003 dell'11 novembre 2003 consid. 3).

b) Nella

fattispecie le due perizie, che nemmeno le parti ritengono carenti nel senso

dell'art. 188 cpv. 2 CPC, giungono a conclusioni diametralmente opposte. Il

primo giudice ha ritenuto meno convincente il referto dell'ingegner M__________,

rimproverando a quest'ultimo di avere accertato che il noto muro a confine è

stato impermeabilizzato e protetto, senza eseguire alcuna prova di laboratorio.

Se non che, nemmeno l'architetto G__________ risulta avere eseguito un'analisi

chimica dell'impermeabilizzazione, essendosi limitato a un'ispezione oculare.

Per di più, __________ S__________, capocantiere al tempo dell'edificazione del

condominio, ha testimoniato che a ridosso del muro di confine in mattoni degli

attori è stata costruita una parete in blocchetti di cemento, lasciando tra i

due muri un'intercapedine di 5 cm, dopo di che la parete è stata intonacata e

isolata con T__________, si è applicato un telo di protezione D__________ M__________

e solo in seguito si è proceduto a colmare

il terrapieno (deposizione dell'11 giugno

2013: verbali, pag. 2 e 3).

Non

è dato di sapere se l'arch. __________ G__________ fosse a conoscenza della citata

circostanza. Sta di fatto che tale inconsapevolezza si ravvisa anche nel

referto dell'esperto immobiliare __________ Ma__________, secondo cui il muro

non è stato trattato e “sembra sia stata posata unicamente una stuoia bollata

Delta” (doc. O, pag. 2). Lo stesso esperto, sentito prima di __________ S__________,

ha confermato in ogni modo di non avere svolto alcuna indagine chimica sul muro,

ma di essersi limitato a un esame “a occhio nudo” (deposizione del 22 aprile

2013: verbali, pag. 1 e 2). In condizioni del genere sussistono legittimi dubbi

sulla concludenza della perizia a futura memoria, ma anche dei referti privati,

di modo che non si può ritenere la perizia del­l'arch. __________ G__________ più

convincente. Tanto meno ove si pensi che l'ing. __________ M__________ ha

potuto prendere conoscenza di tutti gli atti di causa e delle dettagliate

argomentazioni delle parti, ciò che non era stato il caso per l'architetto G__________,

nella procedura cautelare il tema litigioso essendo stato determinato

prevalentemente dalle allegazioni della parte richiedente.

c) Quanto

al rimprovero mosso all'ing. __________ M__________ di non essersi confrontato

“tecnicamente” con le risultanze dell'altro perito, nessuno gli ha chiesto un

simile confronto. Egli ha soltanto risposto negativamente al quesito di sapere se

fosse corretto “ritenere quale più probabile causa delle infiltrazioni d'acqua (...)

la cattiva impermeabilizzazione del muro interrato (...) e l'eventuale

drenaggio”, ipotesi formulata dal precedente perito. Mentre alla domanda sull'incidenza

della piantagione di bambù, altra ipotesi formulata dall'architetto G__________,

egli ha dichiarato che “la mancanza di informazioni sullo stato dell'apparato

radicale e sul tipo di isolazione” non gli permetteva di esprimersi sull'opportunità

di estirpare le piante. In realtà quel che manca ai fini del giudizio è un

confronto di quanto afferma l'architetto G__________ con le risultanze del­l'ing.

__________ M__________. L'architetto G__________ infatti non è stato sentito

sulle possibili cause evocate dall'ing. __________ M__________ (“impermeabilizzazione”

errata dei giunti tra parete e solette o difetti nel sistema di smaltimento

delle acque meteoriche che confluiscono nella zona scoperta [compluvio a monte

del fabbricato: risposta n. 4 pag. 5]). Eppure anche lo stesso architetto

G__________ ha riconosciuto che l'immobile denota una “cattiva esecuzione

dell'impermeabilizzazione generale” (deposizione del 22 aprile 2013: verbali,

pag. 3).

d) Visto

quanto precede, di fronte a pareri discordanti di due specialisti su punti

essenziali che non possono essere chiariti con altri elementi probatori, le due

perizie di parte dipartendosi entrambe dal presupposto della mancanza di impermea­bilizzazione

del muro a ridosso del garage degli attori, anche apprezzando le allegazioni

delle parti e le prove nel loro insieme non si individuano elementi che permettano

di privilegiare una perizia rispetto all'altra. Sindacando i due referti a

beneplacito, senza procedere a un interrogatorio incrociato dei due periti, il

Pretore non ha quindi esercitato correttamente il suo potere d'apprezzamento. E in mancanza di accertamenti essenziali ai fini del giudizio,

questa Camera non è in grado di giudicare essa medesima la fondatezza dell'appello.

e) Nelle

circostanze descritte, persistendo dubbi su punti essenziali ai fini della

decisione, il giudice deve adoperarsi per dissiparli (DTF 142 IV 53 consid. 2.1.3 con

rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.28 del 7 giugno 2016,

consid. 5b con richiami). In concreto si impone dunque un contraddittorio fra i

due periti. Qualora non si giungesse a un risultato convincente e persistesse

un conflitto insolubile, non tocca al giudice – sprovvisto di cognizioni

specifiche – optare per un perito o per l'altro. In tale eventualità entra un

considerazione solo un cosiddetto “superperito” cui vanno sottoposti, con le

stesse domande, i due referti peritali. Non è compito di questa Camera procedere

al riguar­do, giacché non si tratta di integrare semplicemente l'istruttoria,

ma di completare i fatti su un punto essenziale del contenzioso. Non

è questa Camera il giudice naturale preposto a simili indagini, che

precluderebbe alle parti un secondo grado di giurisdizione. In

proposito la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati al

Pretore perché proceda alla completazione delle prove necessarie per accertare

le cause delle infiltrazioni d'acqua nella particella n. 42 (art. 318 cpv. 1

lett. c n. 2 CPC).

8.

L'appellante

sostiene che, per quanto riguarda la pretesa di risarcimento, essa sarebbe

ormai prescritta a norma dell'art. 60 CO. Ora, si dà atto che con l'azione

intesa a ottenere la cessazione di una molestia nel senso dell'art. 679 CC il

proprietario danneggiato può chiedere soltanto di porre fine al disturbo da cui

questo proviene, ma non il ripristino del proprio fondo danneggiato (DTF 111 II

25.

consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009

consid. 3.3.1). La rifusione del danno causato dall'eccesso può essere chiesta unicamente

con un'azione di risarcimento, la quale soggiace alla prescrizione del­l'art.

60.

CO. Se non che, quel termine non comincia a decorrere finché dura l'evento

dannoso (DTF 127 III 258 consid. 2b/aa; Steinauer,

op. cit., pag. 268 n. 1930 e 1930a). E nella fattispecie alle infiltrazioni non

si è ancora posto riparo. Non può farsi discorso perciò di prescrizione.

Si aggiunga, a chiosa del

giudizio, che occorrerebbe interrogarsi altresì sulla concretezza delle

richieste di giudizio poste dagli attori. Certo, le azioni fondate sul­l'art. 679

e sul­l'art. 684 cpv. 2 CC non richiedono – per loro indole – una formulazione

precisa delle domande, l'attore potendosi limitare a descrivere le cause e gli

effetti della molestia, spettando poi al giudice determinare, caso per caso, i

provve­dimenti più opportuni (RtiD I-2008 pag. 1030 n. 29c; I CCA,

sentenza inc. 11.2015.104 del 24 gennaio 2018 consid. 6d con richiami;

Bohnet, Actions civiles,

Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 44 n. 55). I provvedimenti adottati dal giudice tuttavia

devono essere sufficientemente determinati in modo da poter essere

oggetto di esecuzione diretta (RtiD

II-2018 pag. 803 n. 33c

consid. 5). Che cosa significhi concretamente “risanare la facciata e l'interno

della proprietà dei signori AO 1” è una questione di interpretazione. Un ordine

tanto vago sarebbe lungi, perciò, dal poter formare oggetto di esecuzione

diretta.

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo

restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura

non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). L'appellante ottiene

l'annullamento del giudizio impugnato, ma non il rigetto della petizione. La contesa

rimane quindi aperta e non è possibile pronosticare quale sarà l'esito della

nuova decisione che emanerà il Pretore. Ciò posto, si giustifica di suddividere

gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili (DTF 139 III 351

consid. 6). Quanto agli oneri processuali di prima sede, il Pretore

statuirà in proposito al momento in cui prenderà la nuova decisione.

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera

agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva del­l'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli

atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi,

previa integrazione del­l'istruttoria.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Notificazione:

avvocati dott. e ;

avvocati e .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).