Lexipedia

Decisione

11.2017.28

Divorzio: contributo di mantenimento cautelare per un coniuge

16 luglio 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2016.40 del 28 dicembre 2017 consid. 3c).

3. Litigioso

rimane nella fattispecie il contributo alimentare per il marito, che il Pretore

aggiunto ha determinato in base al metodo di calcolo “abituale” consistente nel

dedurre dal reddito comples­sivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi (in

concreto entrambi i figli sono maggiorenni) e suddividendo l'eccedenza del bilancio

fami­liare a metà. A tal fine il primo giudice ha accertato che AO 1 non consegue

redditi e ha un fabbisogno minimo di fr. 3310.65

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 574.45, spese

dentistiche fr. 50.–, aiuto domestico fr. 700.–, assicurazione contro la

respon­sabilità civile e dell'economia

domestica fr. 23.60, assicurazione dell'automobile fr. 262.60, onere fiscale fr. 500.–).

Riguardo alla moglie, il

Pretore aggiunto ne ha calcolato il reddito in fr. 14 375.– mensili (reddito da immobili fr. 10 375.– mensili, reddito da capitali fr. 4000.–

mensili) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 7725.70 men­sili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 825.40, assicurazione ‟mobilio e

stabile/RCˮ fr. 181.75, acqua potabile fr. 16.75, tassa d'uso fognatura fr. 31.55,

raccolta rifiuti fr. 22.50, aiuto

domestico fr. 1500.–, assicurazione dell'automobile fr. 198.15, imposta di circolazione fr. 116.25, assicurazione

infortuni fr. 27.60, ‟RC, immatricolazioni, tasse camper e natanteˮ

fr. 605.75, onere fiscale fr. 3000.–). Constatata un'eccedenza nel

bilancio familiare di fr. 3338.65 men­sili, egli ha fissato così il

contributo cautelare per l'istante in fr. 4980.– mensili a decorrere dal

19 dicembre 2013 (fabbisogno minimo, più mezza eccedenza).

4. In appello le parti

non contestano più il metodo di calcolo “abituale” applicato dal Pretore

aggiunto per la definizione dei contributi alimentari, consistente nel dedurre

dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo

l'eccedenza a metà (méthode du calcul du minumum existentiel

élargi avec répartition de l'excédent; zweistufige Methode). Riguardo

anzitutto alle proprie entrate, l'appellante fa valere che per

determinare il reddito da capitali il primo giudice avrebbe dovuto riferirsi al

tasso d'interesse minimo sugli averi di vecchiaia secondo l'art. 12 OPP 2,

il quale nel 2017 era del­l'1%, onde in concreto un reddito non superiore a fr. 2000.–

mensili. Nel decreto cautelare invece il Pretore aggiunto, non trovando

riscontri oggettivi sul reddito generato dal capitale di lei, di circa fr. 2 400 000.–

(dati che non risultavano dalle dichiarazioni d'imposta), ha stimato il saggio d'interesse nel 2% e ha quantificato

l'introito in fr. 4000.– mensili. Nelle sue osservazioni del 23 marzo 2017 AO 1 definisce le argomentazioni della

moglie superate dalla tassazione 2014, da lei medesima prodotta in appello. A

ragione. È vero che in mancanza di dati oggettivi sul red­dito da capitali il

Pretore aggiunto avrebbe dovuto far capo al saggio previsto dal­l'art. 12 OPP 2

(I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017, consid. 14e

con rimandi), il quale è sceso progressivamente dal­l'1.75% del 2014 fino

all'1% del 2017 (art. 12 lett. h, i e j OPP 2). Sta di fatto che

la tassazione 2014 della moglie attesta un reddito da titoli e capitali di fr. 56 217.– annui, pari a circa fr. 4684.75

mensili. E tale dato concreto vince le presunzioni dell'art. 12 OPP 2. Il

reddito di fr. 14 375.– mensili complessivi

calcolato dal Pretore aggiunto passa così a fr. 15

059.75, come fa notare il marito. Su questo

punto l'appello manca di consistenza.

Nelle osservazioni all'appello AO 1 chiede che, sempre sulla scorta della tassazione 2014,

il reddito complessivo della moglie sia accertato in fr. 17 833.– mensili, giacché al lordo dei contributi provvisionali in suo

favore l'autorità fiscale ha accertato entrate annue complessive di circa

fr. 214 000.–: fr. 55 217.– da titoli e capitali, fr. 245

889.– da immobili, meno deduzioni di fr. 88

699.– per l'IFD, rispettivamente di fr. 93 549.– per l'imposta cantonale. Così argomentando, egli dimentica

tuttavia che il valore locativo per l'uso proprio di un alloggio è un parametro

puramente fiscale, non un reddito realmente conseguito (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2013

del 12 mar­zo 2014, consid. 5.2;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.18 del 28 novem­bre 2017, con­sid. 5a con

richiami). Il valore locativo

della particella n. 898 di __________ in uso proprio alla moglie (fr. 20 003.– annui secondo la tassazione 2014, 4°

foglio), non è quindi un introito effettivo di AP 1. Certo, anche togliendo il valore

locativo della casa a __________ le entrate complessive dalla moglie accertate nella

tassazione 2014 risultano pur sempre di fr. 15

800.– (arrotondati) ai fini dell'imposta cantonale e di fr. 16 200.– (arrotondati) ai fini dell'IFD. La

differenza rispetto a quanto ha accertato il Pretore aggiunto si deve al fatto però

che per stabilire il reddito da immobili della

moglie il primo giudice ha operato una media delle entrate dei due stabili (la “Casa

R__________ˮ a __________ e il “C__________ˮ ad __________) nel 2013

e nel 2014 (doc. P e Q nell'inc. DM.2013.375). AO 1 invoca i dati

della nota tassazione 2014, ma non pretende che il criterio della media

biennale applicato dal Pretore aggiunto sia erroneo o anche solo criticabile.

Al proposito non soccorre pertanto diffondersi.

5. L'appellante

contesta anche l'ammontare del proprio fabbisogno minimo, che sostiene

ascendere a fr. 10 064.– mensili (e non solo

a fr. 7725.70 come reputa il Pretore aggiunto), poiché alla luce della tassazione 2014 il suo onere fiscale va

portato da fr. 3000.– a fr. 5338.– mensili. La rivendicazione non è

priva di buon diritto. La tassazione 2014 attesta in effetti un'imposta

cantonale annua di fr. 29 387.55 e

un'imposta federale diretta di fr. 9667.65, cui va aggiunta un'imposta comunale

di poco superiore ai fr. 22 000.– (il moltiplicatore d'imposta nel Comune di __________

è del 75%). Ne deriva un carico fiscale di circa fr. 5100.– mensili. Il fabbisogno minimo dell'appellante assomma di

conseguenza a fr. 9825.– mensili (arrotondati).

6. Per quanto riguarda

il marito, l'appellante si duole che il Pretore aggiunto non abbia imputato al

medesimo alcun reddito. Essa afferma che il divorzio è ormai ineluttabile, che

durante la vita in comune e anche in seguito AO 1 ha sempre lavorato a tempo

pieno (e poco importa per chi), che egli non ha figli da accudire e non è

affetto da problemi suscettibili di impedirgli

l'esercizio di

un'attività lucrativa, onde la legittimità di ascrivergli un guadagno di almeno

fr. 5000.– mensili per un'occupazione analoga al­l'ultima attività svolta (quella

di amministratore d'immobili). Nel decreto cautelare impugnato il Pretore

aggiunto si è limitato a rilevare che, dopo avere esercitato negli anni svariati

lavori, in particolare gestendo società e amministrando immobili per conto

della famiglia V__________, dal maggio del 2014 “dopo l'esonero di AO 1

dall'incarico di amministratore ad opera di moglie e cognato (v. doc. 1)ˮ

egli risulta senza occupazione e senza entrate. Il primo giudice non si è

domandato invece se ricorressero i presupposti per imputare al marito un

reddito ipotetico.

a) La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare

che un guadagno ipotetico non va determinato in astratto, ma

dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137

III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735

consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 11b). Il giudice deve valutare

anzitutto se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti

un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della

formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se

costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia

il reddito conse­guibile, te­nendo cal­colo sempre dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mer­cato

del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid.

4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a

con richiami). Un'eccezione ricorre qualora un coniuge abbia ridotto

deliberatamente i suoi introiti per recare pregiudizio agli interessi del

creditore alimentare, nel qual caso tale coniuge può vedersi imputare

senz'altro il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in

alto), ma tale eventualità è estranea alla fattispecie in esame.

Considerandi

b) In

concreto AO 1, nato il 13 agosto 1957, di formazione radiotecnico, si è riqualificato

nel ramo elettronico e poi in quello informatico (interrogatorio del 15

dicembre 2015, pag. 1). Attivo nel settore informatico della U__________

SA, dopo il matrimonio egli si è occupato della gestione e della digitalizzazione

in società odontoiatriche (anche in Italia) facenti capo al suocero (loc. cit).

Dal 2008/2009 egli ha amministrato stabili della famiglia V__________, comprendenti

70–75 appartamenti (loc. cit. pag. 2 a metà), prima per conto del suocero

medesimo, poi per conto della moglie e di W__________ V__________, ai quali __________

V__________ ha donato gli immobili. Il 29 aprile 2014 la moglie e W__________

V__________ lo hanno licenziato (doc. 1). A quel momento il suo ultimo stipendio ammontava a circa fr. 4250.–

mensili (decreto impugnato, pag. 2 in basso). In seguito AO 1 ha dichiarato di essere stato introdotto per amicizia

dall'arch. __________ H__________ nella direzione lavori di alcuni

cantieri, ma senza ricevere compensi (interrogatorio del 15 dicembre 2015, pag. 2

in fondo).

c) Se

ne desume che, quando è rimasto senza lavoro, AO 1 aveva quasi 57 anni.

Contrariamente a quanto sostiene l'interessata, inoltre, già a un sommario

esame egli non appariva in buona salute. Era in cura da uno psicologo (__________

P__________ di __________) e assumeva psicofarmaci (interrogatorio del 15

dicembre 2015, pag. 2 in fondo). Sentita come testimone, la dott. __________ C__________

di __________, psicologa e psicoterapeuta, ha narrato inoltre di ripetuti crolli

psicologici e di depressioni che hanno comportato per il paziente periodi di

totale incapacità lucrativa (deposizione del

7.

ottobre 2014; si veda anche il certificato medico doc. S). Che

attività offra il mercato del lavoro a un uomo in simili condizioni non è dato

a divedere. L'appellante sostiene ch'egli poteva cimentarsi in un'occupazione affine a quella esercitata in precedenza,

ovvero nell'ambito dell'amministrazione immobiliare. L'enunciato appare però del

tutto teorico, ove appena si consideri che la stessa appellante ha licenziato

il marito, suo amministratore immobiliare, per manchevolezze (osservazio­ni

all'appello, pag. 3 in alto e pag. 7 nel mezzo). Mal si comprende dunque come

costui potesse guadagnare fr. 5000.– netti mensili senza alcuna formazione

professionale in materia quando lei stes­sa l'ha allontanato (allorché lavorava

con un grado d'occupazione non superiore al 50%: memoriale conclusivo, pag. 10

in fondo). Tutt'al più ci si potrebbe domandare se l'appellato non potesse

riscuotere indennità di disoccupazione, ma il tema esula dall'attuale

contenzioso e non dev'essere vagliato oltre.

7.

Per quanto attiene

al fabbisogno minimo del marito, calcolato dal

Pretore aggiunto in fr. 3310.65 mensili, l'appellante chiede di ridurlo a fr. 2048.05 mensili togliendo la

spesa per l'aiuto domestico e quella per

l'assicurazione dell'automobile. A suo avviso, inoltre, l'onere fiscale di lui va

ricondotto a fr. 200.– mensili.

a) Il Pretore aggiunto ha riconosciuto la spesa destinata all'aiuto

domestico di fr. 700.– mensili nel fabbisogno minimo di AO 1 ‟per parità

di trattamento, analogamente alla moglieˮ (decreto cautelare, pag. 3 a

metà). Quest'ultima oppone che il marito non ha reso verosimile alcuna spesa,

limitandosi a esporre la cifra di fr. 700.– mensili nel proprio fabbisogno

minimo, e soggiunge che la parità di trattamento non giustifica di riconoscere

costi inesistenti, per tacere del fatto che un esborso del genere per l'aiuto

domestico sarebbe eccessivo, il marito abitando in un appartamento di 70 m².

L'argomentazione non manca di pertinenza. Nel fabbisogno minimo di un coniuge

invero devono figurare solo spese effettive (sentenza del Tribunale federale

5A_845/2012 del 2 ot­to­bre 2013, consid. 3.1.1 con richiami;

analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c), non spese cui l'interessato potrebbe

anche avere diritto per uguaglianza di trattamento, ma che all'atto pratico non

sopporta. In concreto l'istante non ha reso verosimile di retribuire un aiuto

domestico, spendendo

fr. 700.– mensili. Già per questa ragione quindi la pretesa non poteva essere

inserita nel fabbisogno minimo. Non si disconosce che per un aiuto domestico il

Pretore aggiunto ha riconosciuto alla moglie fr. 1500.– mensili. A parte il

fatto però che in quel caso la spesa appariva verosimile (doc. 7), nelle

osservazioni all'appello AO 1 non chiede di espungerla dal fabbisogno minimo di

lei. Al riguardo non giova attardarsi.

b) Quanto

all'assicurazione dell'automobile, il Pretore aggiunto ha riconosciuto nel

fabbisogno minimo del marito fr. 262.60 mensili, rilevando che altre spese

correlate all'uso del veicolo devono ritenersi comprese nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo, AO 1 non necessitando di una vettura per ragioni di

lavoro (decreto cautelare, pag. 3 a metà). L'interes­sata eccepisce che l'assicurazione

dell'automobile va tolta dal fabbisogno minimo del marito, il quale non

esercita alcuna attività lucrativa (loc. cit., pag. 9). A parte il fatto però

che in prima sede essa aveva riconosciuto al coniuge

fr. 100.– mensili per tale voce di spesa (memoriale conclusivo, pag. 10 in fondo),

l'appellante trascura che nel suo fabbisogno minimo il Pretore aggiunto ha

riconosciuto non solo il premio relativo all'assicurazione di un'automobile, ma

anche la relativa imposta di circolazione (per comples­sivi fr. 314.40 mensili),

senza ch'essa giustificasse in alcun modo l'esigenza di usare un veicolo

privato. Per di più, nel fabbisogno minimo dell'appellante il Pretore aggiunto

ha inserito una spesa di ben fr. 605.75 mensili per “immatricolazioni e tasse

camper e natante”, spesa che non ha alcuna attinenza con il fabbisogno minimo

del diritto civile né, tanto meno, con il minimo esistenziale del diritto

esecutivo (RtiD II-2017 pag. 780 consid. 6h). L'appellante trovandosi già, sotto

questo profilo, manifestamente privilegiata, non è il caso di decurtare oltre

il fabbisogno minimo del marito.

c) Relativamente

all'onere fiscale di AO 1, il Pretore aggiunto lo ha stimato in fr. 500.–

mensili (decreto cautelare, pag. 3 a metà). L'appellante definisce l'importo

eccessivo, giacché con le normali deduzioni il marito avrebbe un reddito imponibile

di fr. 50 000.– annui, il quale

comporta un carico tributario di non oltre fr. 200.– mensili. In realtà il

reddito imponibile di fr. 50 000.– annui cui

accenna la stessa appellante comporta un onere fiscale di circa fr. 500.–

mensili, proprio l'importo stimato il Pretore aggiunto (cfr. https://www3.

ti.ch/ DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.php). E ciò senza considerare

la sostanza mobiliare (si vedano le dichiarazioni fiscali 2014 e 2015

richiamate nell'inc. DM.2013.375). Una volta ancora l'appello si rivela quindi

destinato all'insuccesso.

8.

Da quanto precede

risulta il seguente quadro del bilancio familiare:

Reddito

del marito (consid. 6) fr. –.––

Reddito

della moglie (consid. 4) fr. 15 059.75

fr.

15.

059.75 mensili

Fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 2 610.65

Fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 9 825.—

fr.

12.

435.65 mensili

Eccedenza fr.

2.

624.10 mensili

Metà

eccedenza fr. 1 312.05

mensili

L'appellante

può conservare per sé:

fr.

9825.

– + fr. 1312.05 = fr. 11 137.05

mensili

e

dove versare al marito:

fr.

2610.65

+ fr. 1312.05 = fr. 3 922.70

mensili,

arrotondati

a fr. 3 925.— mensili.

L'appello

merita accoglimento entro tali limiti.

9.

Le spese del

giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante vede ridurre il contributo alimentare provvisionale da fr.

4980.

– a fr. 3925.– mensili, ma non ne ottiene la soppressione. Si giustifica così

che sopporti quattro quinti degli oneri processuali

e che rifonda alla controparte un'indennità di fr. 2500.– per

ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid.

3b).

L'esito del presente

giudizio non influisce apprezzabilmente invece sulle spese e le ripetibili le

ripetibili di primo grado, che il Pretore aggiunto ha posto per due terzi a

carico dell'istante e per il resto a carico della moglie, con obbligo di

rifondere a quest'ultima fr. 2500.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo

sugli oneri processuali del decreto impugnato può dunque rimanere invariato.

10.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. d LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che

contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere

soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 decreto cautelare

impugnato è così riformato:

AP

1 è condannata a versare a AO 1 dal 19 dicembre

2013, in via cautelare per la durata della causa di divorzio, un contributo

alimentare di fr. 3925.– anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese.

Per

il resto il decreto cautelare rimane invariato.

2. Le spese processuali di fr.

3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante

medesima e per il rimanente a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà

fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).