11.2017.29
Diffida ai debitori
3 marzo 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.29
Lugano,
3 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.6131 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 16 dicembre 2016 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sul “ricorso”
del 23 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30
gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 dicembre 2016 AO 1 ha
adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla
ditta __________, __________, di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo
di fr. 2450.– mensili e di riversarlo su un suo conto postale per i figli R__________
e C__________, nati il 28 luglio 2006 e il 6 dicembre 2010. La pretesa si fonda
su due contratti di mantenimento firmati da AP 1 il 30 aprile 2007 e il 20
luglio 2011 davanti alla Commissione tutoria regionale 8 e alla Commissione
tutoria regionale 3, i quali prevedono un contributo alimentare per la figlia R__________
di fr. 1400.– mensili dal 6° compleanno in poi e uno per il figlio C__________
di fr. 950.– mensili fino al 6° compleanno, aumentato a fr. 1050.–
mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi.
B. Il Pretore aggiunto ha
fissato il 19 dicembre 2016 a AP 1 un termine di 20 giorni per documentare i
suoi redditi e le sue spese, citando le parti personalmente all'udienza del
25 gennaio 2017 per il contraddittorio. Nella convocazione figurava a
titolo di avvertenza che qualora una parte fosse rimasta assente ingiustificata
la decisione sarebbe stata presa sulla base degli atti, come pure di quanto
sarebbe stato prodotto e allegato dalla parte comparsa. All'udienza, tenutasi
il 30 gennaio 2017, si è presentata la sola istante, la quale ha precisato che
alla trattenuta salariale di fr. 2450.– mensili andavano aggiunti gli assegni
familiari per entrambi i figli (fr. 400.– mensili complessivi), AP 1 continuando
a versare soli fr. 2400.– mensili. Il convenuto non è comparso all'udienza.
C. Statuendo il 30 gennaio 2017,
il Pretore aggiunto ha accolto
l'istanza e ha ordinato
alla ditta __________ di trattenere dallo stipendio o da ogni altra indennità spettante
a
AP 1 l'importo di fr. 2450.–
mensili più gli assegni familiari per i figli R__________ e C__________, riversando
la somma su un conto postale intestato all'istante. La ditta __________ è stata
avvertita che l'inosservanza della diffida non avrebbe avuto effetto
liberatorio per i suoi versamenti e avrebbe anzi comportato il rischio di dover
pagare due volte. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a
carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 23 febbraio 2017 nel
quale chiede di annullare la decisione impugnata e di revocare l'ordine
impartito dal Pretore aggiunto alla ditta __________. Il memoriale non è stato comunicato
a AO 1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per
contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di
un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori è trattata
dal giudice al domicilio di una delle parti (art. 26 CPC; foro imperativo: Bohnet, Actions civiles, Conditions et
conclusions, Basilea 2014, pag. 327 n. 16) con la procedura sommaria degli art.
248.
segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Si tratta di una decisione appellabile
entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di almeno
fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2
CPC), una “diffida ai debitori” avendo carattere patrimoniale (DTF 137 III 195
consid. 1.1).
2.
Nella fattispecie il
requisito del valore minimo è dato, ove appena si pensi che la trattenuta di
stipendio verte su un importo di fr. 2450.– mensili (più assegni familiari
per fr. 400.– mensili) dovuto da AP 1 fino alla maggiore età dei figli (e suscettibile
di aumento in funzione delle future fasce d'età dei beneficiari). Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al destinatario
il 15 febbraio 2017 (ricerca postale __________, agli atti). Il termine d'impugnazione
è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 25 febbraio
2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC.
Consegnato alla posta svizzera il 23 febbraio 2017 (timbro postale sulla busta
d'invio), il “ricorso” è stato depositato in tempo utile. Può essere trattato di
conseguenza come appello.
3.
L'appellante esordisce nel
proprio memoriale ricordando di essersi sempre preso cura dei figli e di essere
stato impedito a più riprese dall'istante di esercitare i suoi legittimi diritti
di visita. Fa valere inoltre di avere sempre versato tempestivamente e regolarmente
l'importo di fr. 2400.– mensili a titolo di contributi alimentari per R__________
e C__________, di modo che la trattenuta di stipendio si configura come un atto
inteso ad arrecargli pregiudizio e a offuscare la sua immagine nei confronti
del datore di lavoro. Onde la richiesta di annullare la “diffida ai debitori” e
di revocare la trattenuta di stipendio.
4.
Le argomentazioni
dell'appellante sono nuove. Davanti al Pretore aggiunto, in effetti, egli non
si è presentato all'udienza senza alcuna giustificazione. Ora, fatti nuovi in
appello sono ammissibili solo se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile recarli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1
CPC). AP 1 non pretende che gli fosse impossibile presentarsi davanti al primo
giudice e far valere in quella sede i mezzi di difesa invocati attualmente nell'appello.
Ne discende che, disinteressatosi del processo di primo grado, egli non può
rimediare alla mancanza impugnando la decisione del Pretore aggiunto. Irricevibile,
l'appello sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina.
5.
Si aggiunga per abbondanza che,
non fosse improponibile, l'appello sarebbe ad ogni modo destinato
all'insuccesso. L'attenzione dell'appellante alla cura dei figli e l'asserito intralcio
di AO 1 allo svolgimento dei diritti di visita, invero, non sono argomentazioni
pertinenti per giudicare la fondatezza di una “diffida ai debitori” giusta l'art.
291.
CC. Decisivo è che la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia durevole,
non solo sporadica o transitoria, mentre poco importano i motivi per cui il
convenuto abbia disatteso i propri obblighi (Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione,
pag. 768 nota 2715).
In concreto AP 1 avrebbe dovuto
versare per la figlia R__________, in forza del contratto di mantenimento stipulato
il 30 aprile 2007 davanti alla Commissione tutoria regionale 8, un contributo
alimentare di fr. 1400.– mensili dal 28 luglio 2012 (6° compleanno) fino al
28.
luglio 2018, più gli assegni familiari (doc. 1). Per C__________ egli
avrebbe dovuto versare, in ossequio al contratto di mantenimento concluso il 20 luglio
2011.
davanti alla Commissione tutoria regionale 3, un contributo alimentare di
fr. 950.– mensili dalla nascita fino al 6 dicembre 2016 (6° compleanno),
aumentati a fr. 1050.– mensili in seguito, più gli assegni familiari (doc.
2). Ciò premesso, per i figli l'appellante avrebbe dovuto corrispondere dal 28
luglio 2012 al 6 dicembre 2016, fr. 2350.– mensili più gli assegni familiari di
fr. 400.– mensili complessivi, ovvero fr. 2750.– mensili. Invano egli ripete perciò,
nell'appello, di avere regolarmente e puntualmente versato “per tutto il 2016”
fr. 2400.– mensili. Che AO 1 riscuotesse direttamente gli assegni
familiari non risulta, né il convenuto pretende. Quanto alla trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore aggiunto
per fr. 2450.– mensili più assegni familiari (fr. 2850.– mensili
complessivi), essa tiene conto del fatto che dal 6 dicembre 2016 (6°
compleanno) il contributo alimentare per C__________ è passato da
fr. 950.– a fr. 1050.– mensili. Perché ciò dovrebbe essere erroneo
l'appellante non spiega.
6.
Se ne conclude che,
inammissibile, l'appello va respinto in ordine. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 500.–
sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).