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Decisione

11.2017.29

Diffida ai debitori

3 marzo 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2016.6131 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 16 dicembre 2016 da

AO 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1)

contro

AP 1,

giudicando sul “ricorso”

del 23 febbraio 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30

gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. Il 16 dicembre 2016 AO 1 ha

adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché ordinasse alla

ditta __________, __________, di trattenere dallo stipendio di AP 1 l'importo

di fr. 2450.– mensili e di riversarlo su un suo conto postale per i figli R__________

e C__________, nati il 28 luglio 2006 e il 6 dicembre 2010. La pretesa si fonda

su due contratti di mantenimento firmati da AP 1 il 30 aprile 2007 e il 20

luglio 2011 davanti alla Commissione tutoria regionale 8 e alla Commissione

tutoria regionale 3, i quali prevedono un contributo alimentare per la figlia R__________

di fr. 1400.– mensili dal 6° compleanno in poi e uno per il figlio C__________

di fr. 950.– mensili fino al 6° compleanno, aumentato a fr. 1050.–

mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi.

B. Il Pretore aggiunto ha

fissato il 19 dicembre 2016 a AP 1 un termine di 20 giorni per documentare i

suoi redditi e le sue spese, citando le parti personalmente all'udienza del

25 gen­naio 2017 per il contraddittorio. Nella convocazione figurava a

titolo di avvertenza che qualora una parte fosse rimasta assente ingiustificata

la decisione sarebbe stata presa sulla base degli atti, come pure di quanto

sarebbe stato prodotto e allegato dalla parte com­parsa. All'udienza, tenutasi

il 30 gennaio 2017, si è presentata la sola istante, la quale ha precisato che

alla trattenuta salariale di fr. 2450.– mensili andavano aggiunti gli assegni

familiari per entrambi i figli (fr. 400.– mensili complessivi), AP 1 continuando

a versare soli fr. 2400.– mensili. Il convenuto non è comparso all'udienza.

C. Statuendo il 30 gennaio 2017,

il Pretore aggiunto ha accolto

l'istanza e ha ordinato

alla ditta __________ di trattenere dallo stipendio o da ogni altra indennità spettante

a

AP 1 l'importo di fr. 2450.–

mensili più gli assegni familiari per i figli R__________ e C__________, riversando

la somma su un conto postale intestato all'istante. La ditta __________ è stata

avvertita che l'inosservanza della diffida non avrebbe avuto effetto

liberatorio per i suoi versamenti e avrebbe anzi comportato il rischio di dover

pagare due volte. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a

carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata AP 1 è insorto a questa Camera con un “ricorso” del 23 febbraio 2017 nel

quale chiede di annullare la decisione impugnata e di revocare l'ordine

impartito dal Pretore aggiunto alla ditta __________. Il memoriale non è stato comunicato

a AO 1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” per

contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di

un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori è trattata

dal giudice al domicilio di una delle parti (art. 26 CPC; foro imperativo: Bohnet, Actions civiles, Conditions et

conclusions, Basilea 2014, pag. 327 n. 16) con la procedura sommaria degli art.

248.

segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). Si tratta di una decisione appellabile

entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione fosse di almeno

fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2

CPC), una “diffida ai debitori” avendo carattere patrimoniale (DTF 137 III 195

consid. 1.1).

2.

Nella fattispecie il

requisito del valore minimo è dato, ove appena si pensi che la trattenuta di

stipendio verte su un importo di fr. 2450.– mensili (più assegni familiari

per fr. 400.– mensili) dovuto da AP 1 fino alla maggiore età dei figli (e suscettibile

di aumento in funzione delle future fasce d'età dei beneficiari). Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la decisione del Pretore aggiunto è pervenuta al destinatario

il 15 febbraio 2017 (ricerca postale __________, agli atti). Il termine d'im­pugnazione

è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 25 febbraio

2017, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC.

Consegnato alla posta svizzera il 23 febbraio 2017 (timbro postale sulla busta

d'invio), il “ricorso” è stato depositato in tempo utile. Può essere trattato di

conseguenza come appello.

3.

L'appellante esordisce nel

proprio memoriale ricordando di essersi sempre preso cura dei figli e di essere

stato impedito a più riprese dall'istante di esercitare i suoi legittimi diritti

di visita. Fa valere inoltre di avere sempre versato tempestivamente e regolarmente

l'importo di fr. 2400.– mensili a titolo di contributi alimentari per R__________

e C__________, di modo che la trattenuta di stipendio si configura come un atto

inteso ad arrecargli pregiudizio e a offuscare la sua immagine nei confronti

del datore di lavoro. Onde la richiesta di annullare la “diffida ai debitori” e

di revocare la trattenuta di stipendio.

4.

Le argomentazioni

dell'appellante sono nuove. Davanti al Pretore aggiunto, in effetti, egli non

si è presentato all'udienza senza alcuna giustificazione. Ora, fatti nuovi in

appello sono ammissibili solo se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile recarli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1

CPC). AP 1 non pretende che gli fosse impossibile presentarsi davanti al primo

giudice e far valere in quella sede i mezzi di difesa invocati attualmente nell'appello.

Ne discende che, disinteressatosi del processo di primo grado, egli non può

rimediare alla mancanza impugnando la decisione del Pretore aggiunto. Irricevibile,

l'appello sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina.

5.

Si aggiunga per abbondanza che,

non fosse improponibile, l'appello sarebbe ad ogni modo destinato

all'insuccesso. L'attenzione dell'appellante alla cura dei figli e l'asserito intralcio

di AO 1 allo svolgimento dei diritti di visita, invero, non sono argomentazioni

pertinenti per giudicare la fondatezza di una “diffida ai debitori” giusta l'art.

291.

CC. Decisivo è che la trascuranza dell'obbligo alimentare appaia durevole,

non solo sporadica o transitoria, mentre poco importano i motivi per cui il

convenuto abbia disatteso i propri obblighi (Schwander

in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 177; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione,

pag. 768 nota 2715).

In concreto AP 1 avrebbe dovuto

versare per la figlia R__________, in forza del contratto di mantenimento stipulato

il 30 aprile 2007 davanti alla Commissione tutoria regionale 8, un contributo

alimentare di fr. 1400.– mensili dal 28 luglio 2012 (6° compleanno) fino al

28.

luglio 2018, più gli assegni familiari (doc. 1). Per C__________ egli

avrebbe dovuto versare, in ossequio al contratto di mantenimento concluso il 20 luglio

2011.

davanti alla Commissione tutoria regionale 3, un contributo alimentare di

fr. 950.– mensili dalla nascita fino al 6 dicembre 2016 (6° compleanno),

aumentati a fr. 1050.– mensili in seguito, più gli assegni familiari (doc.

2). Ciò premesso, per i figli l'appellante avrebbe dovuto corrispondere dal 28

luglio 2012 al 6 dicembre 2016, fr. 2350.– mensili più gli assegni familiari di

fr. 400.– mensili complessivi, ovvero fr. 2750.– mensili. Invano egli ripete perciò,

nell'appello, di avere regolarmente e puntualmente versato “per tutto il 2016”

fr. 2400.– mensili. Che AO 1 riscuotesse direttamente gli assegni

familiari non risulta, né il convenuto pretende. Quanto alla trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore aggiunto

per fr. 2450.– mensili più assegni familiari (fr. 2850.– mensili

complessivi), essa tiene conto del fatto che dal 6 dicembre 2016 (6°

compleanno) il contributo alimentare per C__________ è passato da

fr. 950.– a fr. 1050.– mensili. Perché ciò dovrebbe essere erroneo

l'appellante non spiega.

6.

Se ne conclude che,

inammissibile, l'appello va respinto in ordine. Le spese processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.–

sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).