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Decisione

11.2017.3

Iscrizione nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

17 luglio 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente

per statuire nella causa SO.2016.4387 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:

iscrizione provvisoria) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 15 settembre 2016 dalla

AP 1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dalle avvocate PA 2

e

PA 2 )

AO 2 , e

AO 3

(patrocinato

dall'avv. PA 3 ),

giudicando

sull'appello del 5 gennaio 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 23 dicembre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Il

30 luglio 2015 l'impresa generale M__________ SA ha appaltato alla ditta AP

1 l'allaccia­mento della particella n. 2220 RFD di __________ alle canalizzazioni della rete pubblica per l'ammontare

di fr. 26 466.48. Tale fondo è costituito in proprietà

per piani e consta di tre unità: la n. __________7 (322/1000) , che apparteneva alla

T__________ SA, la n. __________8 (280/1000),

che appartiene a AO 2, e la n. __________9 (398/1000), che appartiene tuttora alla T__________ SA. In

seguito la AP 1 ha eseguito sul medesimo fondo, sempre su incarico dalla M__________

SA, muri di contenimento, il raccordo alle condotte del gas e una pavimentazione

in granito. Il 1° luglio 2016 essa ha inviato alla committente una fattura di complessivi

fr. 68 819.67, di cui fr. 47 219.67 da versare a saldo. Nonostante vari

solleciti, l'importo è rimasto impagato. Il 23 dicembre 2015 AO 1 ha poi acquistato

la proprietà per piani n. __________7 e il 21 gen­naio 2016 AO 3 la proprietà

per piani n. __________9.

B. Il 19 settembre 2016

la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che

fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e

imprenditori in suo favore di fr. 15 205.73 con interessi sulla proprietà per piani n. __________7,

di fr. 13 220.51 con interessi sulla

proprietà per piani n. __________8 e di fr. 18

793.43 con interessi sulla proprietà

per piani n. __________9. Con

decreto cautelare del 19 settembre 2016, emesso senza contraddittorio, il

Pretore aggiunto ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito delle spese

(fr. 600.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe

stata presa dopo il contraddittorio. Invitato a presentare osservazioni scritte,

AO 3 si è rimesso il 24 ottobre 2016 al giudizio del Pretore, non senza

denunciare la lite alla T__________ SA e alla M__________ SA. AO 1 ha proposto

da parte sua, il 3 novembre 2016, di respingere l'istanza, mentre AO 2 non

ha reagito. Invitate dal Pretore a esprimersi, le denunciate in lite sono

rimaste passive.

C. Non sono state

assunte prove. Statuendo con sentenza del 23 dicembre

2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del

registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria degli

artigiani e imprenditori iscritta senza contraddittorio in favore della AP 1.

Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico di

quest'ultima, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 3 fr. 1500.– per ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello 5

gennaio 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la

riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare le iscrizioni prov­visorie

delle ipoteche legali ordinate senza contraddittorio dal Pretore aggiunto. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio

2017 AO 3 si è rimesso al giudizio della Camera, mentre AO 1 ha concluso il

3 febbraio 2017 per la reiezione dell'appello. AO 2 è rimasto silente. Con decreto del 7 febbraio 2017 il presidente di

questa Camera ha conferito all'ap­pello effetto sospensivo.

Considerandi

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori è

trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d

n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il

valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare

delle ipoteche legali controverse in prima sede. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata

è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2

gennaio 2017. Introdotto il 5 gennaio successivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore, accertato che i lavori svolti dall'istante si fondavano

su quattro distinte offerte e non risultano essere “interdipendenti fra loro né

dal profilo esecutivo né da quello funzionale”, ha escluso che si fosse in

presenza di un contratto unico. Ciò premesso, egli ha verificato il rispetto

del termine di quattro mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC “separatamente per

ciascun singolo contratto”. Ha appurato così che i muri di contenimento erano

stati ultimati il 28 gennaio 2016, che il raccordo alle condotte del gas era

stato concluso il 29 aprile 2016 e che i lavori di canalizzazione erano

terminati il 18 mag­gio 2016, sicché per finire egli ha ritenuto l'istanza

tardiva. Quanto ai lavori di pavimentazione all'entrata dello stabile, il

Pretore non ha reputato verosimile che l'istante avesse “svolto interventi in

cantiere dopo il 18 maggio 2016, data in cui secondo i bollettini prodotti

essa ha proceduto con i lavori di pulizia e allo sgombero del cantiere”. Né

egli ha reputato “probante l'attestato di presa in consegna dell'opera

sottoscritto dal rappresentante della direzione lavori il 25 maggio 2016”, tale

documento non indicando quando i lavori fossero stati ultimati. Onde, in definitiva,

la reiezione dell'istanza.

3.

L'iscrizione nel

registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro

quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Per

salvaguardare il termine basta che l'iscrizione avvenga a titolo provvisorio (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3

ORF). E nell'istanza di iscrizione provvisoria l'artigiano o imprenditore deve almeno

rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non

occorre una prova piena. È sufficiente addurre elementi idonei a far apparire

attendibile la qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei

materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare

della pretesa e il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca

nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice

non deve porre esigenze troppo severe al proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione

provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca definitiva

alla sentenza di merito (RtiD I-2015 pag.

897.

consid. 5 con riferimenti). L'iscrizione provvisoria va respinta, in

altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare

escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame

il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017, consid. 4

con rinvii).

4.

L'appellante rimprovera

al Pretore anzitutto di avere applicato il principio della specialità del pegno

senza rapportarsi al caso specifico e ai documenti di causa. A suo parere, anche

se in concreto le parti hanno stipulato quattro contratti distinti sulla base

di altrettante offerte, i lavori sono stati svolti per il medesimo committente,

sono stati eseguiti sullo stesso fondo e in un unico cantiere, facevano parte

del medesimo progetto, sono stati svolti a tappe e consegnati tutti nello

stesso giorno, sono stati fatturati e liquidati tutti insieme, ragione per cui essi

formano un'unità economica. In simili circostanze, secondo l'appaltatore, il

termine di quattro mesi per ottenere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca

legale decorre dalla consegna dell'intera opera deliberata, avvenuta il 25

maggio 2016, di modo che l'istanza di iscrizione presentata il 15 settembre

successivo è tempestiva.

a) Dandosi

più contratti d'appalto, il termine di quattro mesi prescritto dall'art. 839 cpv. 2 CC decorre per ogni

contratto – di regola – dal compimento dei lavori ai quali il singolo contratto

si riferisce. Solo qualora i contratti siano tanto embricati da formare nel

loro insieme un'unità specifica dal profilo economico e materiale si può

considerare che ci si trova di fronte – eccezionalmente – a un lavoro unico. In

tal caso l'imprenditore, eseguito l'insieme dei lavori, ha diritto di far

iscrivere l'ipoteca legale per l'ammontare della sua intera spettanza (sentenza

del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 7.1 con

rinvii, in: SJ 2017 I pag. 273; analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2016.26

del 10 agosto 2017 consid. 5b). La giurisprudenza ha ravvisato un'eccezione

siffatta, in particolare, nel caso di forniture successive di calcestruzzo o di

lavori di scavo successivi o di opere supplementari strettamente connesse a

quelle inizialmente previste per un medesimo cantiere (RtiD I-2008 pag. 1037

consid. 6).

b)

Nella fattispecie è pacifico che i lavori di allacciamento alle varie condotte,

la costruzione dei muri di contenimento e la pavimentazione in granito dell'entrata

dell'immobile sono oggetto di quattro distinti contratti stipulati dalle parti sulla

base di altrettante offerte (doc. E, I, J e K). Non si disconosce che le opere sono

state appaltate dalla stessa committente (la M__________ SA), sono state

eseguite sul medesimo fondo, ineriscono a un unico cantiere (la particella n. 2220

RFD), sono state svolte pressoché nello stesso periodo, sono state consegnate

lo stesso giorno e sono oggetto di una liquidazione finale unica. Ciò non basta

tuttavia, nem­meno a un sommario esame, per ravvisare gli estremi di un solo lavoro

specifico, le opere in questione rimanendo perfettamente individuabili e

distinguibili, per nulla embricate fra loro. Non formano quindi un'unità funzionale

o economica. Né l'esecuzione di muri di contenimento, il raccordo alle condotte

del gas o la pavimentazione in granito rientrano – sia pure a un sommario esame

– nel quadro dei lavori inizialmente appaltati, consistenti nell'allacciamento

del fondo alle canalizzazioni della rete pubblica. In definitiva quindi il

Pretore ha concluso a ragione che il compimento dei lavori e l'osservanza del

termine andassero esaminati separatamente per i quattro contratti stipulati. Su

questo punto l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

5.

L'appellante

sostiene che, ad ogni modo, il compimento del lavoro nel senso dell'art. 839

cpv. 2 CC si riferisce al momento in cui l'opera è consegnata al committente ed

è utilizzabile, ciò che è avvenuto in concreto il 25 maggio 2016, come risulta

dalla dichiarazione rilasciata quello stesso giorno dalla direzione dei lavori.

Non essendo stata revocata in dubbio dai convenuti, a suo parere quella

dichiarazione, che costituisce un documento a norma dell'art. l'art. 168 CPC, è

attendibile e non necessitava di essere corroborata da elementi estrinseci.

Inoltre, epiloga l'appellante, dalla fattura emessa il 1° luglio 2016, non

contestata dalla committente, risulta che il lavoro di pavimentazione è stato

svolto dal 13 al 25 maggio 2016. E siccome i lavori sono stati verosimilmente

ultimati il 25 maggio 2016, l'istanza deve ritenersi tempestiva.

a) Per

ammissione dell'imprenditore, nella fattispecie i muri di contenimento sono

stati ultimati il 4 aprile 2016 (istanza, pag. 3 punto 3), il

raccordo alle condotte del gas è stato concluso il 29 aprile 2016 (istanza,

pag. 3 punto 4) e i lavori di allacciamento alle canalizzazioni sono

terminati il 18 maggio 2016 (istanza, pag. 3 punto 2), quando l'impresa ha

eseguito anche “l'asfalto piazzale + rappezzo strada + marciapiede”, come pure

la pulizia e lo sgombero del cantiere (doc. F, ultimo foglio). Ciò

significa che al momento in cui l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è

avvenuta, il 19 set­tembre 2016, il termine di quattro mesi previsto

dall'art. 839 cpv. 2 CC era già chiaramente decorso per tutte e quattro le

opere (foss'anche di un solo giorno per quanto riguarda le ultime). Certo, il

responsabile della direzione lavori ha rilasciato il 25 maggio 2016 una “dichiarazione

fine lavori” in cui attesta “la conformità delle opere eseguite dalla ditta” e conferma

che “in data odierna i lavori vengono consegnati nel rispetto dei progetti e

secondo le offerte presentate e approvate, acconsentendo alla liquidazione

degli stessi” (doc. L). Determinante però è la data in cui i lavori sono stati

oggettivamente ultimati e sono pronti per la consegna (sentenza del Tribunale federale

5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2 in: ZBGR/RNRF 2016 pag. 342; I CCA, sentenza inc. 11.2013.26 del 15

luglio 2015 consid. 5a riferimenti), non quella in cui la consegna è avvenuta.

E sulla data in cui i lavori sono stati ultimati la dichiarazione non dà alcun

ragguaglio.

b) Quanto

alla fattura finale del 1° luglio 2016, redatta e allestita dall'istante, essa indizia

tutt'al più il fatto che a quel momento i lavori fossero finiti (RtiD II-2006

pag. 707 consid. 5b con rinvii), ma non rende verosimile quando. Ne segue che,

in ultima analisi, nessun elemento concreto conforta l'ipotesi che almeno uno

dei quattro lavori eseguiti dall'istante sia stato concluso meno di quattro

mesi prima dell'iscrizione provvisoria nel registro fondiario. In condizioni

del genere il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare altamente

inverosimile già a un sommario esame. Ne segue che, infondato, l'appello è

destinato all'insuccesso.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un

patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. AO 3, che si è semplicemente

rimesso al giudizio della Camera, non ha diritto invece a indennità.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 47 219.67 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e

imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza

del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente

può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per

ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avvocate e ;

;

avv.

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti

l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

****************************************************************************************************

Art.

839 cpv. 2 CC

Iscrizione

nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

L'iscrizione

deve avvenire nel termine di quattro mesi dal compimento dell'opera. Poco importa

quando l'opera è stata consegnata al committente (consid. 5a).