11.2017.3
Iscrizione nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
17 luglio 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.3
Lugano
17 luglio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2016.4387 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori:
iscrizione provvisoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 15 settembre 2016 dalla
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinato
dalle avvocate PA 2
e
PA 2 )
AO 2 , e
AO 3
(patrocinato
dall'avv. PA 3 ),
giudicando
sull'appello del 5 gennaio 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 23 dicembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Il
30 luglio 2015 l'impresa generale M__________ SA ha appaltato alla ditta AP
1 l'allacciamento della particella n. 2220 RFD di __________ alle canalizzazioni della rete pubblica per l'ammontare
di fr. 26 466.48. Tale fondo è costituito in proprietà
per piani e consta di tre unità: la n. __________7 (322/1000) , che apparteneva alla
T__________ SA, la n. __________8 (280/1000),
che appartiene a AO 2, e la n. __________9 (398/1000), che appartiene tuttora alla T__________ SA. In
seguito la AP 1 ha eseguito sul medesimo fondo, sempre su incarico dalla M__________
SA, muri di contenimento, il raccordo alle condotte del gas e una pavimentazione
in granito. Il 1° luglio 2016 essa ha inviato alla committente una fattura di complessivi
fr. 68 819.67, di cui fr. 47 219.67 da versare a saldo. Nonostante vari
solleciti, l'importo è rimasto impagato. Il 23 dicembre 2015 AO 1 ha poi acquistato
la proprietà per piani n. __________7 e il 21 gennaio 2016 AO 3 la proprietà
per piani n. __________9.
B. Il 19 settembre 2016
la AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che
fosse iscritta provvisoriamente un'ipoteca legale degli artigiani e
imprenditori in suo favore di fr. 15 205.73 con interessi sulla proprietà per piani n. __________7,
di fr. 13 220.51 con interessi sulla
proprietà per piani n. __________8 e di fr. 18
793.43 con interessi sulla proprietà
per piani n. __________9. Con
decreto cautelare del 19 settembre 2016, emesso senza contraddittorio, il
Pretore aggiunto ha ordinato le iscrizioni richieste. L'addebito delle spese
(fr. 600.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe
stata presa dopo il contraddittorio. Invitato a presentare osservazioni scritte,
AO 3 si è rimesso il 24 ottobre 2016 al giudizio del Pretore, non senza
denunciare la lite alla T__________ SA e alla M__________ SA. AO 1 ha proposto
da parte sua, il 3 novembre 2016, di respingere l'istanza, mentre AO 2 non
ha reagito. Invitate dal Pretore a esprimersi, le denunciate in lite sono
rimaste passive.
C. Non sono state
assunte prove. Statuendo con sentenza del 23 dicembre
2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del
registro fondiario la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria degli
artigiani e imprenditori iscritta senza contraddittorio in favore della AP 1.
Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico di
quest'ultima, tenuta a rifondere a AO 1 e AO 3 fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello 5
gennaio 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la
riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare le iscrizioni provvisorie
delle ipoteche legali ordinate senza contraddittorio dal Pretore aggiunto. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio
2017 AO 3 si è rimesso al giudizio della Camera, mentre AO 1 ha concluso il
3 febbraio 2017 per la reiezione dell'appello. AO 2 è rimasto silente. Con decreto del 7 febbraio 2017 il presidente di
questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
Considerandi
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca
legale degli artigiani e imprenditori è
trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d
n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il
valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare
delle ipoteche legali controverse in prima sede. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata
è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 2
gennaio 2017. Introdotto il 5 gennaio successivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore, accertato che i lavori svolti dall'istante si fondavano
su quattro distinte offerte e non risultano essere “interdipendenti fra loro né
dal profilo esecutivo né da quello funzionale”, ha escluso che si fosse in
presenza di un contratto unico. Ciò premesso, egli ha verificato il rispetto
del termine di quattro mesi previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC “separatamente per
ciascun singolo contratto”. Ha appurato così che i muri di contenimento erano
stati ultimati il 28 gennaio 2016, che il raccordo alle condotte del gas era
stato concluso il 29 aprile 2016 e che i lavori di canalizzazione erano
terminati il 18 maggio 2016, sicché per finire egli ha ritenuto l'istanza
tardiva. Quanto ai lavori di pavimentazione all'entrata dello stabile, il
Pretore non ha reputato verosimile che l'istante avesse “svolto interventi in
cantiere dopo il 18 maggio 2016, data in cui secondo i bollettini prodotti
essa ha proceduto con i lavori di pulizia e allo sgombero del cantiere”. Né
egli ha reputato “probante l'attestato di presa in consegna dell'opera
sottoscritto dal rappresentante della direzione lavori il 25 maggio 2016”, tale
documento non indicando quando i lavori fossero stati ultimati. Onde, in definitiva,
la reiezione dell'istanza.
3.
L'iscrizione nel
registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro
quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Per
salvaguardare il termine basta che l'iscrizione avvenga a titolo provvisorio (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3
ORF). E nell'istanza di iscrizione provvisoria l'artigiano o imprenditore deve almeno
rendere verosimile la sua pretesa (art. 961 cpv. 3 CC e 76 cpv. 2 ORF). Non
occorre una prova piena. È sufficiente addurre elementi idonei a far apparire
attendibile la qualità di artigiano o imprenditore, l'entità del lavoro e dei
materiali forniti, l'individuazione dell'immobile oggetto dell'intervento, l'ammontare
della pretesa e il rispetto del termine per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca
nel registro fondiario. Trattandosi di un sindacato di apparenza, il giudice
non deve porre esigenze troppo severe al proposito; nel dubbio, egli ordina l'iscrizione
provvisoria e rinvia la decisione sulla legittimità dell'ipoteca definitiva
alla sentenza di merito (RtiD I-2015 pag.
897.
consid. 5 con riferimenti). L'iscrizione provvisoria va respinta, in
altre parole, solo se il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare
escluso o altamente inverosimile, in particolare quando già a un sommario esame
il termine dell'art. 839 cpv. 2 CC appaia chiaramente decorso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.26 del 10 agosto 2017, consid. 4
con rinvii).
4.
L'appellante rimprovera
al Pretore anzitutto di avere applicato il principio della specialità del pegno
senza rapportarsi al caso specifico e ai documenti di causa. A suo parere, anche
se in concreto le parti hanno stipulato quattro contratti distinti sulla base
di altrettante offerte, i lavori sono stati svolti per il medesimo committente,
sono stati eseguiti sullo stesso fondo e in un unico cantiere, facevano parte
del medesimo progetto, sono stati svolti a tappe e consegnati tutti nello
stesso giorno, sono stati fatturati e liquidati tutti insieme, ragione per cui essi
formano un'unità economica. In simili circostanze, secondo l'appaltatore, il
termine di quattro mesi per ottenere l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca
legale decorre dalla consegna dell'intera opera deliberata, avvenuta il 25
maggio 2016, di modo che l'istanza di iscrizione presentata il 15 settembre
successivo è tempestiva.
a) Dandosi
più contratti d'appalto, il termine di quattro mesi prescritto dall'art. 839 cpv. 2 CC decorre per ogni
contratto – di regola – dal compimento dei lavori ai quali il singolo contratto
si riferisce. Solo qualora i contratti siano tanto embricati da formare nel
loro insieme un'unità specifica dal profilo economico e materiale si può
considerare che ci si trova di fronte – eccezionalmente – a un lavoro unico. In
tal caso l'imprenditore, eseguito l'insieme dei lavori, ha diritto di far
iscrivere l'ipoteca legale per l'ammontare della sua intera spettanza (sentenza
del Tribunale federale 5A_282/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 7.1 con
rinvii, in: SJ 2017 I pag. 273; analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2016.26
del 10 agosto 2017 consid. 5b). La giurisprudenza ha ravvisato un'eccezione
siffatta, in particolare, nel caso di forniture successive di calcestruzzo o di
lavori di scavo successivi o di opere supplementari strettamente connesse a
quelle inizialmente previste per un medesimo cantiere (RtiD I-2008 pag. 1037
consid. 6).
b)
Nella fattispecie è pacifico che i lavori di allacciamento alle varie condotte,
la costruzione dei muri di contenimento e la pavimentazione in granito dell'entrata
dell'immobile sono oggetto di quattro distinti contratti stipulati dalle parti sulla
base di altrettante offerte (doc. E, I, J e K). Non si disconosce che le opere sono
state appaltate dalla stessa committente (la M__________ SA), sono state
eseguite sul medesimo fondo, ineriscono a un unico cantiere (la particella n. 2220
RFD), sono state svolte pressoché nello stesso periodo, sono state consegnate
lo stesso giorno e sono oggetto di una liquidazione finale unica. Ciò non basta
tuttavia, nemmeno a un sommario esame, per ravvisare gli estremi di un solo lavoro
specifico, le opere in questione rimanendo perfettamente individuabili e
distinguibili, per nulla embricate fra loro. Non formano quindi un'unità funzionale
o economica. Né l'esecuzione di muri di contenimento, il raccordo alle condotte
del gas o la pavimentazione in granito rientrano – sia pure a un sommario esame
– nel quadro dei lavori inizialmente appaltati, consistenti nell'allacciamento
del fondo alle canalizzazioni della rete pubblica. In definitiva quindi il
Pretore ha concluso a ragione che il compimento dei lavori e l'osservanza del
termine andassero esaminati separatamente per i quattro contratti stipulati. Su
questo punto l'appello si rivela destinato all'insuccesso.
5.
L'appellante
sostiene che, ad ogni modo, il compimento del lavoro nel senso dell'art. 839
cpv. 2 CC si riferisce al momento in cui l'opera è consegnata al committente ed
è utilizzabile, ciò che è avvenuto in concreto il 25 maggio 2016, come risulta
dalla dichiarazione rilasciata quello stesso giorno dalla direzione dei lavori.
Non essendo stata revocata in dubbio dai convenuti, a suo parere quella
dichiarazione, che costituisce un documento a norma dell'art. l'art. 168 CPC, è
attendibile e non necessitava di essere corroborata da elementi estrinseci.
Inoltre, epiloga l'appellante, dalla fattura emessa il 1° luglio 2016, non
contestata dalla committente, risulta che il lavoro di pavimentazione è stato
svolto dal 13 al 25 maggio 2016. E siccome i lavori sono stati verosimilmente
ultimati il 25 maggio 2016, l'istanza deve ritenersi tempestiva.
a) Per
ammissione dell'imprenditore, nella fattispecie i muri di contenimento sono
stati ultimati il 4 aprile 2016 (istanza, pag. 3 punto 3), il
raccordo alle condotte del gas è stato concluso il 29 aprile 2016 (istanza,
pag. 3 punto 4) e i lavori di allacciamento alle canalizzazioni sono
terminati il 18 maggio 2016 (istanza, pag. 3 punto 2), quando l'impresa ha
eseguito anche “l'asfalto piazzale + rappezzo strada + marciapiede”, come pure
la pulizia e lo sgombero del cantiere (doc. F, ultimo foglio). Ciò
significa che al momento in cui l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è
avvenuta, il 19 settembre 2016, il termine di quattro mesi previsto
dall'art. 839 cpv. 2 CC era già chiaramente decorso per tutte e quattro le
opere (foss'anche di un solo giorno per quanto riguarda le ultime). Certo, il
responsabile della direzione lavori ha rilasciato il 25 maggio 2016 una “dichiarazione
fine lavori” in cui attesta “la conformità delle opere eseguite dalla ditta” e conferma
che “in data odierna i lavori vengono consegnati nel rispetto dei progetti e
secondo le offerte presentate e approvate, acconsentendo alla liquidazione
degli stessi” (doc. L). Determinante però è la data in cui i lavori sono stati
oggettivamente ultimati e sono pronti per la consegna (sentenza del Tribunale federale
5D_116/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.5.2 in: ZBGR/RNRF 2016 pag. 342; I CCA, sentenza inc. 11.2013.26 del 15
luglio 2015 consid. 5a riferimenti), non quella in cui la consegna è avvenuta.
E sulla data in cui i lavori sono stati ultimati la dichiarazione non dà alcun
ragguaglio.
b) Quanto
alla fattura finale del 1° luglio 2016, redatta e allestita dall'istante, essa indizia
tutt'al più il fatto che a quel momento i lavori fossero finiti (RtiD II-2006
pag. 707 consid. 5b con rinvii), ma non rende verosimile quando. Ne segue che,
in ultima analisi, nessun elemento concreto conforta l'ipotesi che almeno uno
dei quattro lavori eseguiti dall'istante sia stato concluso meno di quattro
mesi prima dell'iscrizione provvisoria nel registro fondiario. In condizioni
del genere il diritto all'iscrizione definitiva dell'ipoteca appare altamente
inverosimile già a un sommario esame. Ne segue che, infondato, l'appello è
destinato all'insuccesso.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre a AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. AO 3, che si è semplicemente
rimesso al giudizio della Camera, non ha diritto invece a indennità.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 47 219.67 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e
imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza
del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), il ricorrente
può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avvocate e ;
–
;
avv.
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
****************************************************************************************************
Art.
839 cpv. 2 CC
Iscrizione
nel registro fondiario di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori
L'iscrizione
deve avvenire nel termine di quattro mesi dal compimento dell'opera. Poco importa
quando l'opera è stata consegnata al committente (consid. 5a).