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Decisione

11.2017.30

Restrizione della facoltà di disporre o blocco del registro fondiario?

3 agosto 2018Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2016.2 (blocco

del registro fondiario, rispettivamente restrizione della facoltà di disporre) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 gennaio 2016

da

AO 1

(patrocinato

dall'avv. PA 2)

contro

AP 1, ed

PI 1

(patrocinati

dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello

(‟reclamoˮ) del 24 febbraio 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza (“decisione cautelare”) emessa

dal Pretore aggiunto il 3 febbraio 2017;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 ed PI 1 hanno

sottoscritto il 24 luglio e il 28 settembre 2015, insieme con i loro precedenti

legali avv. __________ A__________ e avv. __________

P__________, un “accordo transattivo” dell'11 giugno 2015 che prevedeva:

1. (…)

2. PI 1 si

impegna a garantire a AO 1 il diritto di abitare vita natural durante

nell'appartamento di 2 locali e mezzo, al 4° piano, interno 17, dello stabile

denominato “Residenza __________” ad __________, proprietà della AP 1, __________,

di cui PI 1 è azionista unico. Il canone di locazione ammonta a fr. 1.– (uno)

al mese e il presente rapporto di locazione sarà annotato a registro fondiario

a cura del signor PI 1.

3. Le parti si

impegnano a mantenere, l'una nei confronti dell'altra (e dei rispettivi

famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in particolare

da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale

e/o professionale.

3.1 Nel caso di comprovata violazione

dell'obbligo di cui al punto 3 da parte di AO 1, gli obblighi di cui ai punti 1

(versamento finanziario) e 2 (messa a disposizione dell'appartamento) vengono

immediatamente e definitivamente a cadere.

4. (…)

5. (…)

6. (…)

PI 1 non ha fatto annotare

il contratto di locazione nel registro fondiario. Anzi, il 9 novembre 2015 ha rimproverato

a AO 1 di avere violato la clausola n. 3 dell'“accordo transattivo” e gli ha

comunicato di considerare decaduti gli obblighi da lui assunti nella clausola

n. 2.

B. Il 13 gennaio 2016 AO

1 ha convenuto PI 1 e la ditta AP 1 davanti al Pretore del Distretto di

Bellinzona perché fosse ordinato il blocco immediato del registro fondiario sul foglio della proprietà per piani n. 5048 RFD

di __________ e perché PI 1 fosse convocato a un tentativo di

conciliazione ‟concernente l'iscrizione del diritto di abitare vita

natural durante” nella proprietà per piani. Con decreto cautelare emesso il 14

gennaio 2016 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha ordinato un “blocco della

facoltà di disporreˮ a carico della proprietà per piani n. 5048 RFD, senza

riscuotere spese. Contestualmente egli ha citato le parti a un'udienza del 27

gen­naio 2016 per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio. L'ufficiale

del registro fondiario ha apposto sul foglio della proprietà per piani n. 5048

RFD la menzione ‟Divieto di disporre (blocco RF)ˮ.

C. All'udienza del 27

gennaio 2016 il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e il Pretore

aggiunto ha rilasciato a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Subito dopo si è

tenuto il contraddittorio sul provvedimento litigioso, durante il quale AO 1 ha

reiterato la propria richiesta, mentre i convenuti hanno proposto di respingere

l'istanza. In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Non

dovendosi esperire prove oltre ai documenti già assunti, il Pretore aggiunto ha

comunicato che avrebbe emanato la decisione senza altre formalità. Statuendo

con “decisione cautelare” del 3 febbraio 2017, egli ha poi accolto

l'istanza e confermato il ‟blocco della facoltà di disporreˮ sulla proprietà per piani n. 5048 RFD. Le spese processuali di fr. 300.–

sono state poste a carico della AP 1, con

obbligo di rifondere all'istante fr. 350.– per ripetibili. Da parte

sua l'istante è stato condannato a versare fr. 450.– per ripetibili a PI 1,

“inutilmente convenuto”.

D. Contro la decisione

appena menzionata la ditta AP 1 è insorta a questa Camera con un ‟reclamoˮ

del 24 febbraio 2017 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato revocando

il ‟blocco della facoltà di disporreˮ. Con decreto del 6 marzo

2017 il presidente di questa Camera ha invitato il Pretore aggiunto a determinare

il valore litigioso, valore che il primo giudice

ha quantificato il 17 maggio 2017 “in almeno fr. 90 000.–”. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2017 AO 1 ha concluso

per la reiezione del ricorso. Con lettera del 6 giugno 2018 la ditta AP 1 ha

prodotto ulteriori documenti.

E. Nel frattempo, il 25

aprile 2016, AO 1 ha promosso causa contro PI 1 e la AP 1 per ottenere l'iscrizione

nel registro fondiario di un diritto di abitazione vita natural durante sulla

proprietà per piani n. 5048 RFD con riferimento all'“accor­do transattivo”

dell'11 giugno 2015. La procedura è tuttora pendente (inc. OR.2016.14).

Considerandi

in diritto: 1. Il giudizio

impugnato non è, contrariamente a quanto figura sul frontespizio e nel

Dispositivo

dispositivo, una “decisione cautelare”. Una

restrizione della facoltà di disporre è emanata, come un'iscrizione

provvisoria nel registro fondiario, con la procedura sommaria (art. 249 lett. d

n. 11 CPC). Non occorre quindi un tentativo di conciliazione (art. 198

lett. a CPC). Inoltre il giudice statuisce con sentenza nel senso dell'art. 256

cpv. 1 CPC, non con decreto cautelare a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC. La prassi

ticinese relativa al cessato Codice cantonale di procedura civile, secon­do cui

una restrizione della facoltà di disporre si esauriva in un decreto cautelare (Rep.

1993 pag. 159 consid. 1), non è più attuale. Certo, anche il rito sommario del

nuovo diritto consente l'ema­nazione di decreti cautelari, in particolare senza

contraddittorio. La procedura intesa all'ottenimento di una restrizione della

facoltà di disporre tuttavia non si conclude più con un decreto cautelare,

contrariamente a quanto crede il Pretore aggiunto. Ne discende in concreto che

la decisione impugnata va considerata alla stregua di una sentenza. Quanto al

blocco del registro fondiario, nella fattispecie esso non entra nemmeno in

considerazione, come si vedrà oltre.

2. Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori

aggiunti) con la procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su controversie patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore

aggiunto ha determinato il valore litigioso in almeno fr. 90 000.–, cifra che non ha dato

adito a reazioni e che a prima vista può apparire verosimile. Ne segue che il “reclamo” della AP 1 va trattato

come appello. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è stata notificata alla legale della società il 14 febbraio

2017. Introdotto il 24 feb­braio successivo (accertamento del recapito

IPLAR n. 98__________, agli atti), l'appello è pertanto ricevibile.

3. All'appello la AP 1

acclude copia di un verbale di polizia relativo a un interrogatorio 19 gennaio

2017 di AO 1 (doc. C) e copia di una raccomandata 10 settembre 2013 inviata da quest'ultimo

alla Pretura di Bellinzona (doc. D). Il 6 giugno 2018 essa ha fatto seguire anche copia di una

lettera del 28 mag­­gio 2018 inviata a PI 1 in cui la Banca __________

SA disdice una linea di credito (doc. 73), copia di un precetto esecutivo intimatole

dalla banca (doc. 74) e copia dell'opposizione

da essa sollevata al precetto esecutivo (doc. 75). Ora, nuovi fatti e

nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti

e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere

nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317

cpv. 1 CPC). A parte la copia della raccomandata 10 settembre 2013, la

documentazione in rassegna è successiva all'emanazione del giudizio impugnato

ed è perciò ricevibile.

Unitamente

alle osservazioni del 26 giugno 2017 AO 1 produce

a sua volta nuova documentazione: un verbale del 28 set­tembre 2015

redatto alla presenza di lui e di PI 1 dinanzi al Procuratore pubblico (doc.

2), una lettera del 28 settembre 2015 con cui egli ritira un'esecuzione

promossa nei confronti di PI 1 (doc. 3) e un plico di precetti esecutivi a lui fatti

intimare da PI 1 (doc. 4). Tutti precedenti l'emanazione del decreto impugnato,

tali documenti potevano essere previamente sottoposti al Pretore aggiunto. Non

sono quindi ricevibili per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Improponibile

per le stesse ragioni è l'ispezione del registro di com­mercio e del registro

fondiario che AO 1 postula per individuare le società e le proprietà che fanno

capo a PI 1. Anche l'as­sunzione di tale prova poteva essere chiesta al Pretore

aggiunto, per tacere del fatto che simili ispezioni non sarebbero di alcun

rilievo ai fini del giudizio.

4. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha

ritenuto – erroneamente, come detto (consid. 1) – di dover statuire con decreto

cautelare a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC. Egli non si è domandato però se l'istante

avesse reso verosimile che un suo diritto fosse leso o minacciato di esserlo (art.

261 cpv. 1 lett. a) né se la lesione fosse tale da arrecare all'istante un

pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b). Ha

esaminato invece se nel caso specifico “il diritto materiale esista” e se la

causa denotasse parvenza di esito favorevole (pag. 2 a metà), giungendo alla

conclusione che l'istante aveva effettivamente reso verosimile un accordo in

forza del quale PI 1, amministratore e azionista unico della AP 1, si impegnava

a concedergli la locazione vitalizia per fr. 1.– mensili dell'appartamento

formante oggetto della proprietà per piani n. 5048 RFD, appartenente alla AP

1. Da un lato quindi, secondo il Pretore aggiunto, PI 1 appariva avere legittimamente

assunto l'obbligo per la società e, dall'altro, sussisteva il rischio che

l'eventuale vendita del­l'immobile a terzi

in buona fede rendesse l'obbligo ineseguibile. Onde, a suo avviso, la

legittimità del provvedimento richiesto.

Quanto alle obiezioni dei

convenuti, i quali eccepivano l'inefficacia dell'“accordo transattivo”, il primo

giudice ha reputato che questioni del genere andassero trattate nella causa ordinaria,

non ravvisandosi a un sommario esame elementi per dubitare che la convenzione dell'11

giugno 2015 fosse valida. Intanto perché l'accordo era stato sottoscritto “in

due momenti differenti”, inoltre perché esso risultava frutto di discussioni e

attente valutazioni intervenute dinanzi al Procuratore pubblico, al punto da

essere firmato anche dai legali delle parti. Le minacce e l'errore che

inficerebbero la volontà di PI 1, come pure gli asseriti comportamenti o

inadempienze di AO 1 che invaliderebbero o renderebbero inapplicabile l'accordo

– ha epilogato il Pretore aggiunto – andranno vagliati dal giudice di merito, per

altro già adito dall'istante.

5. Nell'appello la AP 1 lamenta fra l'altro, in ordine, che

il Pretore aggiunto ha ordinato il contestato ‟blocco della

facoltà di disporreˮ senza nemmeno sentirla. La doglianza non è seria, la ditta essendosi potuta esprimere sull'istanza di AO 1 al

contraddittorio del 27 gennaio 2016, assistita dalla propria patrocinatrice, allorché

le parti hanno prodotto documenti senza offrire altre prove. In proposito non

occorre dunque attardarsi.

6. Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha ordinato un “blocco della facoltà di

disporreˮ a carico della proprietà per piani n. 5048 RFD con decreto cautelare del 14 gennaio 2016 emesso senza

contraddittorio. In esecuzione di quel decreto l'ufficiale del registro

fondiario ha iscritto sul foglio della citata proprietà per piani, sotto la

rubrica “menzioni”, un “divieto di disporre (blocco RF)ˮ. Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha poi

confer­mato il ‟blocco della facoltà di disporreˮ. Se non che, un ‟blocco

della facoltà di disporreˮ non esiste. Esiste il blocco del registro fondiario,

la restrizione della facoltà di disporre e l'iscrizione provvisoria nel

registro fondiario, istituti distinti per natura, per finalità e per le

condizioni del loro ottenimento.

a) Una

restrizione della facoltà di disporre può essere annotata “a garanzia di pretese contestate od esecutive”

(art. 960 cpv. 1 n. 1 CC). Simili pretese diventano così “efficaci in

confronto ai diritti posteriormente acquisiti” (art. 960 cpv. 2 CC). Per ottenere

una restrizione della facoltà di disporre non bastano tuttavia crediti

pecuniari o pretese che sono in un rapporto puramente indiretto con l'immobile.

Occorrono pretese obbligatorie volte al trasferimento della proprietà o alla

costituzione di diritti reali limitati oppure alla tutela dei diritti personali

cui si riferisce l'art. 959 cpv. 1 CC. Deve trattarsi, in altri termini, di

pretese che comportino, se accertate, una modifica del registro fondiario. Una

restrizione della facoltà di disporre non impedisce inoltre l'iscrizione di

diritti di grado posteriore (art. 961a CC), salvo che in tal caso il

proprietario del fondo potrà vedersi opporre il rapporto giuridico

precedentemente annotato se entra in conflitto con quello iscritto successivamente.

L'istituto comporta così l'obbligo di risarcire il danno in caso di

trasgressione (RtiD I-2018 pag. 698 consid. 3 con richiami).

b) Un'iscrizione

provvisoria nel registro fondiario (art. 961 CC) tende invece a proteggere

non pretese obbligatorie volte al trasferimento della proprietà o alla

costituzione di diritti reali limitati o alla tutela di determinati diritti

personali, ma diritti reali già esistenti che non risultano dal registro

fondiario, o perché siano stati acquisiti in via extratabulare o perché le

relative iscrizioni siano state indebitamente cancellate o modificate (RtiD

I-2018 pag. 699 consid. 4 con richiami; Mooser

in: Commentaire romand, CC II, Basilea

2016, n. 2 ad art. 961). Nel caso in esame una restrizione della facoltà

di disporre non entra perciò in linea di conto, come non entra in linea di

conto un'iscrizione provvisoria nel caso inverso, ovvero di pretese che non abbiano

natura reale (RtiD I-2018 pag. 699 consid. 4 con rinvio).

c) Un

blocco del registro fondiario, infine, è destinato a immobilizzare una determinata

situazione. Il provvedimento vieta all'ufficiale del registro fondiario di procedere a qualsiasi operazione – o anche solo a talune

operazioni – su un certo foglio del mastro, che di fatto viene chiuso. La misura

può essere ordinata (o adottata dall'ufficiale di propria iniziativa) soltanto

nei casi previsti dal diritto federale o, eventual­mente, dal diritto pubblico

cantonale (Mooser, op. cit., n. 35

e 36 all'introduzione degli art. 942–977 CC). Quanto al diritto federale,

l'art. 56 ORF prescrive che un blocco del registro fondiario è ammissibile,

in particolare, se è stata pronunciata una decisione esecutiva riguardante un

provvedimento cautelare in un processo civile (art. 262 lett. c CPC), “fatti

salvi i casi per cui il Codice civile

prevede un'annotazione (art. 960 e 961 CC)” (lett. b). “Decisioni

esecutive riguardanti un provvedimento cautelare in un processo civile” nel

senso dell'art. 56 lett. b ORF sono tuttavia provvedimenti fondati sull'art.

178 cpv. 3 CC o sull'art. 22 cpv. 2 LUD (Mooser,

loc. cit.). Ove si tratti di provvedimenti fondati su altre norme, occorre far

capo alla restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) o all'iscrizione

provvisoria nel registro fondiario (art. 961 CC).

7. Nell'istanza del 13 gennaio 2016 AO 1 aveva chiesto chiaramente

il blocco immediato del registro fondiario sul foglio della proprietà

per piani n. 5048 RFD. Se non che, come si è appena spiegato,

un blocco del registro fondiario sarebbe potuto entrare in considerazione solo in

applicazione degli art. 178 cpv. 3 CC o 22 cpv. 2 LUD, mentre il provvedimento

chiesto da AO 1 era inteso a tutelare la futura iscrizione nel registro

fondiario del “rapporto di locazione” pattuito nell'“ac­cordo transattivo” dell'11

giugno 2015. Non sussistevano dunque i presupposti per un blocco del registro

fondiario, il quale non è previsto né per annotare contratti di locazione o di

affitto in virtù del­l'art. 959 cpv. 1 CC (art. 261b e 290 CO; Trezzini, Provvedimenti cautelari in base al CPC svizzero, Lugano 2015,

pag. 378 n. 1213) né per garantire eventuali diritti d'abitazione (art.

776 CC), servitù di cui l'attore sembra pretendere l'esistenza ora nella causa

di merito. Né sarebbe potuta entrare in linea di conto nella fattispecie – per

ipotesi – un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario, sia perché una tale

possibilità è data solo – come detto (consid. 5b) – per pretese aventi

natura reale (esclusa quindi l'annotazione di contratti di locazione o affitto:

Mooser, op. cit., n. 5 ad art. 961

CC), sia perché nemmeno l'istante ha mai prospettato l'acquisizione in via

extratabulare di un diritto d'abitazione sulla proprietà per piani. Ne segue

che l'istante avrebbe potuto chiedere tutt'al più, in concreto, una restrizione

della facoltà di disporre giusta l'art. 960 CC.

8. Il problema è che nel

caso in esame AO 1 non ha mai chiesto una restrizione della facoltà di disporre

sulla proprietà per piani n. 5048 RFD. Sin dall'istanza del 13 gennaio 2016 egli

ha sempre sollecitato un blocco del registro fondiario, domanda che ha confermato

ancora al­l'udien­za del 27 gennaio 2016. Anziché essere accolta senza

contraddittorio, la sua istanza andava quindi respinta. Comunque sia, si

volesse anche presumere che il Pretore aggiunto abbia inteso ordinare una

restrizione della facoltà di disporre, scostandosi dalla richiesta del­l'istante

volta a ottenere un blocco del registro fondiario, l'esito dell'attuale giudizio

non muterebbe, come si illustrerà senza indugio.

a) La

giurisprudenza ha già avuto motivo di precisare che per ottenere una

restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario vale, analogamente,

l'art. 961 cpv. 3 CC che regola le condizioni alle quali è possibile conseguire

un'iscrizione provvisoria (RtiD I-2018 pag. 699 consid. 5 con rinvio a RtiD

2011 pag. 674 consid. 3). Il

richiedente deve rendere verosimile così:

– la sua

legittimazione, cioè un interesse degno di protezione nel senso dell'art. 961

cpv. 3 CC (prima condizione) e

– una minaccia

della sua posizione giuridica (seconda condizione).

Una

minaccia sussiste se il richiedente corre il pericolo, per gli effetti legati

alla pubblicità del registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), di perdere il

proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe essere protetto nel suo

acquisto. Alla verosimiglianza non vanno poste in ogni modo esigenze troppo

severe (RtiD I-2018 pag. 699 consid.

5 con rinvio).

b) Nel

caso specifico AO 1 ha fondato la propria legittima­zione sulla pretesa che gli

deriva dall'“accordo transattivo” del­l'11 giugno 2015 con cui PI 1 si

impegnava a concedergli, come azionista unico della AP 1, ‟il diritto di abitare vita natural duranteˮ nella

proprietà per piani n. 5048 RFD (appartamento n. 17), dietro versamento di

fr. 1.– mensili, lo stesso PI 1 incaricandosi altresì di far annotare il “rapporto

di locazione” nel registro fondiario. Nell'appello la AP 1 ribadisce che tale intesa

è venuta a cadere per le reiterate inadempienze di AO 1, il quale ha disatteso

la clausola n. 3 dell'accordo trascendendo in “minacce, ingiurie, diffamazioni

e vessazioni di ogni sorta”. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che simili

obiezioni andassero trattate nella causa di merito, non potendosi reputare decaduto

già a un esame di verosimiglianza un accordo sottoscritto “in due momenti differenti”,

frutto di discussioni e di attente valutazioni intervenute dinanzi al

Procuratore pubblico, al punto da essere firmato anche dai legali delle parti (decisione

impugnata, pag. 3 nel mezzo). Con tale motivazione l'appellante non si

confronta, limitandosi a denunciare le “innumerevoli violazioni delle leggi e

della convenzione commesse da AO 1”. Nonostante ciò, v'è da domandarsi se il

Pretore aggiunto non dovesse vagliare almeno sommariamente le obiezioni della

convenuta e non solo vagliare le argomentazioni dell'istante. Sia come sia, si

volesse anche supporre che l'“accordo transattivo” non possa dirsi caduco già a

un primo esame, come reputa il Pretore aggiunto, la sentenza impugnata non resisterebbe ugualmente alla critica.

c) Oltre

alla propria legittimazione (primo requisito), chi postula una restrizione

della facoltà di disporre su un fondo altrui deve rendere verosimile – come

detto – “una minaccia della sua posizione giuridica” (secondo requisito), ovvero

il rischio di perdere il proprio diritto per gli effetti legati alla pub­blicità

del registro fondiario poiché un terzo in buo­na fede potrebbe essere protetto

nel suo acquisto. Un rischio meramente teorico non basta, né una restrizione

della facoltà di disporre può essere ordinata per semplice precauzione, ogni

qual volta un istante vanti pretese obbligatorie volte al trasferimento della

proprietà o alla costituzione di diritti reali limitati oppure alla tutela dei diritti personali cui si riferisce l'art. 959

cpv. 1 CC. Per adempiere il secondo presupposto dell'art. 960 cpv. 1 CC l'istante

deve rendere almeno verosimile un pericolo concreto (RtiD I-2011 pag.

675 consid. 3.3), come per esempio la pubblicazione di un annuncio di vendita o

l'offerta del fondo a terzi. Mere affermazioni per sentito dire non bastano.

Nella

fattispecie AO 1 sostiene che la sua pretesa derivantegli dall'“accordo

transattivo” del­l'11 giugno 2015 con cui PI 1 si impegnava a concedergli,

come azio­nista unico della AP 1, ‟il diritto di abitare vita natural duranteˮ nella proprietà per piani n. 5048

RFD sarebbe messa a repentaglio ‟in caso di vendita, donazione o trapasso

per successione dell'appartamentoˮ (istanza, punto 3). Non ha recato

tuttavia il benché minimo elemento concreto che induca a far presagire

l'intenzione della AP 1 di alienare la proprietà per piani. Che ciò possa

evincersi – per lo meno a livello di verosimiglianza – da ulteriori atti di

causa non risulta. Nelle osservazioni all'appello l'istante allega che ‟per

voce del suo unico amministratore [la AP 1] ha per altro già affermato della

volontà di vendere al più presto l'immobileˮ (pag. 2 a metà), ma non rende

lontanamente verosimile la circostanza. E che la proprietà per piani possa

essere venduta non può essere semplicemente presunto, come ritiene il primo

giudice (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Ne segue che, non riscontrandosi

nella fattispecie la seconda condizione cumulativa posta dalla giurisprudenza

per l'applicazione del­l'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC, la decisione impugnata sarebbe

incorsa nell'annullamento quand'anche il Pretore aggiunto avesse ordinato una restrizione della facoltà di disporre.

9. Le spese e le

ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 106

cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per gli oneri processuali e le ripetibili di primo

grado. AO 1 non ha impugnato invece il dispositivo con cui il Pretore aggiunto lo

ha condannato a rifondere a PI 1 fr. 450.– per ripetibili. Al proposito la

sentenza impugnata è pertanto passata in giudicato.

10. Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1). Sentenze riguardanti restrizioni della facoltà di

disporre o iscrizioni provvisorie nel registro fondiario sono considerate

tuttavia “decisioni in materia di misure cautelari” a

mente dell'art. 98 LTF. Contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale

5A_102/2007 del 29 giugno 2007, consid. 1.3 in fine).

Per questi motivi,

decide: I. Trattato come appello, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata

è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. Passata

in giudicato l'odierna sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del

Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare la menzione ‟Divieto di disporre

(blocco RF)” iscritta il 15 gennaio 2016 sul foglio della proprietà per piani

n. 5048 della particella n. 1704 RFD di __________, appartenente alla AP 1.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà alla AP 1 fr. 350.– per ripetibili.

Per il resto la sentenza

impugnata rimane invariata.

II. Le spese di

appello di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO

1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

III. Notificazione:

avv.;

avv..

Comunicazione:

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio

in giudicato);

– Pretura del Distretto di

Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).