11.2017.30
Restrizione della facoltà di disporre o blocco del registro fondiario?
3 agosto 2018Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.30
Lugano,
3 agosto 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2016.2 (blocco
del registro fondiario, rispettivamente restrizione della facoltà di disporre) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 gennaio 2016
da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1, ed
PI 1
(patrocinati
dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello
(‟reclamoˮ) del 24 febbraio 2017 presentato dalla AP 1 contro la sentenza (“decisione cautelare”) emessa
dal Pretore aggiunto il 3 febbraio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 ed PI 1 hanno
sottoscritto il 24 luglio e il 28 settembre 2015, insieme con i loro precedenti
legali avv. __________ A__________ e avv. __________
P__________, un “accordo transattivo” dell'11 giugno 2015 che prevedeva:
1. (…)
2. PI 1 si
impegna a garantire a AO 1 il diritto di abitare vita natural durante
nell'appartamento di 2 locali e mezzo, al 4° piano, interno 17, dello stabile
denominato “Residenza __________” ad __________, proprietà della AP 1, __________,
di cui PI 1 è azionista unico. Il canone di locazione ammonta a fr. 1.– (uno)
al mese e il presente rapporto di locazione sarà annotato a registro fondiario
a cura del signor PI 1.
3. Le parti si
impegnano a mantenere, l'una nei confronti dell'altra (e dei rispettivi
famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in particolare
da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale
e/o professionale.
3.1 Nel caso di comprovata violazione
dell'obbligo di cui al punto 3 da parte di AO 1, gli obblighi di cui ai punti 1
(versamento finanziario) e 2 (messa a disposizione dell'appartamento) vengono
immediatamente e definitivamente a cadere.
4. (…)
5. (…)
6. (…)
PI 1 non ha fatto annotare
il contratto di locazione nel registro fondiario. Anzi, il 9 novembre 2015 ha rimproverato
a AO 1 di avere violato la clausola n. 3 dell'“accordo transattivo” e gli ha
comunicato di considerare decaduti gli obblighi da lui assunti nella clausola
n. 2.
B. Il 13 gennaio 2016 AO
1 ha convenuto PI 1 e la ditta AP 1 davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona perché fosse ordinato il blocco immediato del registro fondiario sul foglio della proprietà per piani n. 5048 RFD
di __________ e perché PI 1 fosse convocato a un tentativo di
conciliazione ‟concernente l'iscrizione del diritto di abitare vita
natural durante” nella proprietà per piani. Con decreto cautelare emesso il 14
gennaio 2016 senza contraddittorio il Pretore aggiunto ha ordinato un “blocco della
facoltà di disporreˮ a carico della proprietà per piani n. 5048 RFD, senza
riscuotere spese. Contestualmente egli ha citato le parti a un'udienza del 27
gennaio 2016 per il tentativo di conciliazione e il contraddittorio. L'ufficiale
del registro fondiario ha apposto sul foglio della proprietà per piani n. 5048
RFD la menzione ‟Divieto di disporre (blocco RF)ˮ.
C. All'udienza del 27
gennaio 2016 il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso e il Pretore
aggiunto ha rilasciato a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Subito dopo si è
tenuto il contraddittorio sul provvedimento litigioso, durante il quale AO 1 ha
reiterato la propria richiesta, mentre i convenuti hanno proposto di respingere
l'istanza. In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Non
dovendosi esperire prove oltre ai documenti già assunti, il Pretore aggiunto ha
comunicato che avrebbe emanato la decisione senza altre formalità. Statuendo
con “decisione cautelare” del 3 febbraio 2017, egli ha poi accolto
l'istanza e confermato il ‟blocco della facoltà di disporreˮ sulla proprietà per piani n. 5048 RFD. Le spese processuali di fr. 300.–
sono state poste a carico della AP 1, con
obbligo di rifondere all'istante fr. 350.– per ripetibili. Da parte
sua l'istante è stato condannato a versare fr. 450.– per ripetibili a PI 1,
“inutilmente convenuto”.
D. Contro la decisione
appena menzionata la ditta AP 1 è insorta a questa Camera con un ‟reclamoˮ
del 24 febbraio 2017 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato revocando
il ‟blocco della facoltà di disporreˮ. Con decreto del 6 marzo
2017 il presidente di questa Camera ha invitato il Pretore aggiunto a determinare
il valore litigioso, valore che il primo giudice
ha quantificato il 17 maggio 2017 “in almeno fr. 90 000.–”. Nelle sue osservazioni del 26 giugno 2017 AO 1 ha concluso
per la reiezione del ricorso. Con lettera del 6 giugno 2018 la ditta AP 1 ha
prodotto ulteriori documenti.
E. Nel frattempo, il 25
aprile 2016, AO 1 ha promosso causa contro PI 1 e la AP 1 per ottenere l'iscrizione
nel registro fondiario di un diritto di abitazione vita natural durante sulla
proprietà per piani n. 5048 RFD con riferimento all'“accordo transattivo”
dell'11 giugno 2015. La procedura è tuttora pendente (inc. OR.2016.14).
Considerandi
in diritto: 1. Il giudizio
impugnato non è, contrariamente a quanto figura sul frontespizio e nel
Dispositivo
dispositivo, una “decisione cautelare”. Una
restrizione della facoltà di disporre è emanata, come un'iscrizione
provvisoria nel registro fondiario, con la procedura sommaria (art. 249 lett. d
n. 11 CPC). Non occorre quindi un tentativo di conciliazione (art. 198
lett. a CPC). Inoltre il giudice statuisce con sentenza nel senso dell'art. 256
cpv. 1 CPC, non con decreto cautelare a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC. La prassi
ticinese relativa al cessato Codice cantonale di procedura civile, secondo cui
una restrizione della facoltà di disporre si esauriva in un decreto cautelare (Rep.
1993 pag. 159 consid. 1), non è più attuale. Certo, anche il rito sommario del
nuovo diritto consente l'emanazione di decreti cautelari, in particolare senza
contraddittorio. La procedura intesa all'ottenimento di una restrizione della
facoltà di disporre tuttavia non si conclude più con un decreto cautelare,
contrariamente a quanto crede il Pretore aggiunto. Ne discende in concreto che
la decisione impugnata va considerata alla stregua di una sentenza. Quanto al
blocco del registro fondiario, nella fattispecie esso non entra nemmeno in
considerazione, come si vedrà oltre.
2. Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori
aggiunti) con la procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su controversie patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore
aggiunto ha determinato il valore litigioso in almeno fr. 90 000.–, cifra che non ha dato
adito a reazioni e che a prima vista può apparire verosimile. Ne segue che il “reclamo” della AP 1 va trattato
come appello. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è stata notificata alla legale della società il 14 febbraio
2017. Introdotto il 24 febbraio successivo (accertamento del recapito
IPLAR n. 98__________, agli atti), l'appello è pertanto ricevibile.
3. All'appello la AP 1
acclude copia di un verbale di polizia relativo a un interrogatorio 19 gennaio
2017 di AO 1 (doc. C) e copia di una raccomandata 10 settembre 2013 inviata da quest'ultimo
alla Pretura di Bellinzona (doc. D). Il 6 giugno 2018 essa ha fatto seguire anche copia di una
lettera del 28 maggio 2018 inviata a PI 1 in cui la Banca __________
SA disdice una linea di credito (doc. 73), copia di un precetto esecutivo intimatole
dalla banca (doc. 74) e copia dell'opposizione
da essa sollevata al precetto esecutivo (doc. 75). Ora, nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti
e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere
nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). A parte la copia della raccomandata 10 settembre 2013, la
documentazione in rassegna è successiva all'emanazione del giudizio impugnato
ed è perciò ricevibile.
Unitamente
alle osservazioni del 26 giugno 2017 AO 1 produce
a sua volta nuova documentazione: un verbale del 28 settembre 2015
redatto alla presenza di lui e di PI 1 dinanzi al Procuratore pubblico (doc.
2), una lettera del 28 settembre 2015 con cui egli ritira un'esecuzione
promossa nei confronti di PI 1 (doc. 3) e un plico di precetti esecutivi a lui fatti
intimare da PI 1 (doc. 4). Tutti precedenti l'emanazione del decreto impugnato,
tali documenti potevano essere previamente sottoposti al Pretore aggiunto. Non
sono quindi ricevibili per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC). Improponibile
per le stesse ragioni è l'ispezione del registro di commercio e del registro
fondiario che AO 1 postula per individuare le società e le proprietà che fanno
capo a PI 1. Anche l'assunzione di tale prova poteva essere chiesta al Pretore
aggiunto, per tacere del fatto che simili ispezioni non sarebbero di alcun
rilievo ai fini del giudizio.
4. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha
ritenuto – erroneamente, come detto (consid. 1) – di dover statuire con decreto
cautelare a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC. Egli non si è domandato però se l'istante
avesse reso verosimile che un suo diritto fosse leso o minacciato di esserlo (art.
261 cpv. 1 lett. a) né se la lesione fosse tale da arrecare all'istante un
pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 lett. b). Ha
esaminato invece se nel caso specifico “il diritto materiale esista” e se la
causa denotasse parvenza di esito favorevole (pag. 2 a metà), giungendo alla
conclusione che l'istante aveva effettivamente reso verosimile un accordo in
forza del quale PI 1, amministratore e azionista unico della AP 1, si impegnava
a concedergli la locazione vitalizia per fr. 1.– mensili dell'appartamento
formante oggetto della proprietà per piani n. 5048 RFD, appartenente alla AP
1. Da un lato quindi, secondo il Pretore aggiunto, PI 1 appariva avere legittimamente
assunto l'obbligo per la società e, dall'altro, sussisteva il rischio che
l'eventuale vendita dell'immobile a terzi
in buona fede rendesse l'obbligo ineseguibile. Onde, a suo avviso, la
legittimità del provvedimento richiesto.
Quanto alle obiezioni dei
convenuti, i quali eccepivano l'inefficacia dell'“accordo transattivo”, il primo
giudice ha reputato che questioni del genere andassero trattate nella causa ordinaria,
non ravvisandosi a un sommario esame elementi per dubitare che la convenzione dell'11
giugno 2015 fosse valida. Intanto perché l'accordo era stato sottoscritto “in
due momenti differenti”, inoltre perché esso risultava frutto di discussioni e
attente valutazioni intervenute dinanzi al Procuratore pubblico, al punto da
essere firmato anche dai legali delle parti. Le minacce e l'errore che
inficerebbero la volontà di PI 1, come pure gli asseriti comportamenti o
inadempienze di AO 1 che invaliderebbero o renderebbero inapplicabile l'accordo
– ha epilogato il Pretore aggiunto – andranno vagliati dal giudice di merito, per
altro già adito dall'istante.
5. Nell'appello la AP 1 lamenta fra l'altro, in ordine, che
il Pretore aggiunto ha ordinato il contestato ‟blocco della
facoltà di disporreˮ senza nemmeno sentirla. La doglianza non è seria, la ditta essendosi potuta esprimere sull'istanza di AO 1 al
contraddittorio del 27 gennaio 2016, assistita dalla propria patrocinatrice, allorché
le parti hanno prodotto documenti senza offrire altre prove. In proposito non
occorre dunque attardarsi.
6. Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha ordinato un “blocco della facoltà di
disporreˮ a carico della proprietà per piani n. 5048 RFD con decreto cautelare del 14 gennaio 2016 emesso senza
contraddittorio. In esecuzione di quel decreto l'ufficiale del registro
fondiario ha iscritto sul foglio della citata proprietà per piani, sotto la
rubrica “menzioni”, un “divieto di disporre (blocco RF)ˮ. Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto ha poi
confermato il ‟blocco della facoltà di disporreˮ. Se non che, un ‟blocco
della facoltà di disporreˮ non esiste. Esiste il blocco del registro fondiario,
la restrizione della facoltà di disporre e l'iscrizione provvisoria nel
registro fondiario, istituti distinti per natura, per finalità e per le
condizioni del loro ottenimento.
a) Una
restrizione della facoltà di disporre può essere annotata “a garanzia di pretese contestate od esecutive”
(art. 960 cpv. 1 n. 1 CC). Simili pretese diventano così “efficaci in
confronto ai diritti posteriormente acquisiti” (art. 960 cpv. 2 CC). Per ottenere
una restrizione della facoltà di disporre non bastano tuttavia crediti
pecuniari o pretese che sono in un rapporto puramente indiretto con l'immobile.
Occorrono pretese obbligatorie volte al trasferimento della proprietà o alla
costituzione di diritti reali limitati oppure alla tutela dei diritti personali
cui si riferisce l'art. 959 cpv. 1 CC. Deve trattarsi, in altri termini, di
pretese che comportino, se accertate, una modifica del registro fondiario. Una
restrizione della facoltà di disporre non impedisce inoltre l'iscrizione di
diritti di grado posteriore (art. 961a CC), salvo che in tal caso il
proprietario del fondo potrà vedersi opporre il rapporto giuridico
precedentemente annotato se entra in conflitto con quello iscritto successivamente.
L'istituto comporta così l'obbligo di risarcire il danno in caso di
trasgressione (RtiD I-2018 pag. 698 consid. 3 con richiami).
b) Un'iscrizione
provvisoria nel registro fondiario (art. 961 CC) tende invece a proteggere
non pretese obbligatorie volte al trasferimento della proprietà o alla
costituzione di diritti reali limitati o alla tutela di determinati diritti
personali, ma diritti reali già esistenti che non risultano dal registro
fondiario, o perché siano stati acquisiti in via extratabulare o perché le
relative iscrizioni siano state indebitamente cancellate o modificate (RtiD
I-2018 pag. 699 consid. 4 con richiami; Mooser
in: Commentaire romand, CC II, Basilea
2016, n. 2 ad art. 961). Nel caso in esame una restrizione della facoltà
di disporre non entra perciò in linea di conto, come non entra in linea di
conto un'iscrizione provvisoria nel caso inverso, ovvero di pretese che non abbiano
natura reale (RtiD I-2018 pag. 699 consid. 4 con rinvio).
c) Un
blocco del registro fondiario, infine, è destinato a immobilizzare una determinata
situazione. Il provvedimento vieta all'ufficiale del registro fondiario di procedere a qualsiasi operazione – o anche solo a talune
operazioni – su un certo foglio del mastro, che di fatto viene chiuso. La misura
può essere ordinata (o adottata dall'ufficiale di propria iniziativa) soltanto
nei casi previsti dal diritto federale o, eventualmente, dal diritto pubblico
cantonale (Mooser, op. cit., n. 35
e 36 all'introduzione degli art. 942–977 CC). Quanto al diritto federale,
l'art. 56 ORF prescrive che un blocco del registro fondiario è ammissibile,
in particolare, se è stata pronunciata una decisione esecutiva riguardante un
provvedimento cautelare in un processo civile (art. 262 lett. c CPC), “fatti
salvi i casi per cui il Codice civile
prevede un'annotazione (art. 960 e 961 CC)” (lett. b). “Decisioni
esecutive riguardanti un provvedimento cautelare in un processo civile” nel
senso dell'art. 56 lett. b ORF sono tuttavia provvedimenti fondati sull'art.
178 cpv. 3 CC o sull'art. 22 cpv. 2 LUD (Mooser,
loc. cit.). Ove si tratti di provvedimenti fondati su altre norme, occorre far
capo alla restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) o all'iscrizione
provvisoria nel registro fondiario (art. 961 CC).
7. Nell'istanza del 13 gennaio 2016 AO 1 aveva chiesto chiaramente
il blocco immediato del registro fondiario sul foglio della proprietà
per piani n. 5048 RFD. Se non che, come si è appena spiegato,
un blocco del registro fondiario sarebbe potuto entrare in considerazione solo in
applicazione degli art. 178 cpv. 3 CC o 22 cpv. 2 LUD, mentre il provvedimento
chiesto da AO 1 era inteso a tutelare la futura iscrizione nel registro
fondiario del “rapporto di locazione” pattuito nell'“accordo transattivo” dell'11
giugno 2015. Non sussistevano dunque i presupposti per un blocco del registro
fondiario, il quale non è previsto né per annotare contratti di locazione o di
affitto in virtù dell'art. 959 cpv. 1 CC (art. 261b e 290 CO; Trezzini, Provvedimenti cautelari in base al CPC svizzero, Lugano 2015,
pag. 378 n. 1213) né per garantire eventuali diritti d'abitazione (art.
776 CC), servitù di cui l'attore sembra pretendere l'esistenza ora nella causa
di merito. Né sarebbe potuta entrare in linea di conto nella fattispecie – per
ipotesi – un'iscrizione provvisoria nel registro fondiario, sia perché una tale
possibilità è data solo – come detto (consid. 5b) – per pretese aventi
natura reale (esclusa quindi l'annotazione di contratti di locazione o affitto:
Mooser, op. cit., n. 5 ad art. 961
CC), sia perché nemmeno l'istante ha mai prospettato l'acquisizione in via
extratabulare di un diritto d'abitazione sulla proprietà per piani. Ne segue
che l'istante avrebbe potuto chiedere tutt'al più, in concreto, una restrizione
della facoltà di disporre giusta l'art. 960 CC.
8. Il problema è che nel
caso in esame AO 1 non ha mai chiesto una restrizione della facoltà di disporre
sulla proprietà per piani n. 5048 RFD. Sin dall'istanza del 13 gennaio 2016 egli
ha sempre sollecitato un blocco del registro fondiario, domanda che ha confermato
ancora all'udienza del 27 gennaio 2016. Anziché essere accolta senza
contraddittorio, la sua istanza andava quindi respinta. Comunque sia, si
volesse anche presumere che il Pretore aggiunto abbia inteso ordinare una
restrizione della facoltà di disporre, scostandosi dalla richiesta dell'istante
volta a ottenere un blocco del registro fondiario, l'esito dell'attuale giudizio
non muterebbe, come si illustrerà senza indugio.
a) La
giurisprudenza ha già avuto motivo di precisare che per ottenere una
restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario vale, analogamente,
l'art. 961 cpv. 3 CC che regola le condizioni alle quali è possibile conseguire
un'iscrizione provvisoria (RtiD I-2018 pag. 699 consid. 5 con rinvio a RtiD
2011 pag. 674 consid. 3). Il
richiedente deve rendere verosimile così:
– la sua
legittimazione, cioè un interesse degno di protezione nel senso dell'art. 961
cpv. 3 CC (prima condizione) e
– una minaccia
della sua posizione giuridica (seconda condizione).
Una
minaccia sussiste se il richiedente corre il pericolo, per gli effetti legati
alla pubblicità del registro fondiario (art. 973 cpv. 1 CC), di perdere il
proprio diritto poiché un terzo in buona fede potrebbe essere protetto nel suo
acquisto. Alla verosimiglianza non vanno poste in ogni modo esigenze troppo
severe (RtiD I-2018 pag. 699 consid.
5 con rinvio).
b) Nel
caso specifico AO 1 ha fondato la propria legittimazione sulla pretesa che gli
deriva dall'“accordo transattivo” dell'11 giugno 2015 con cui PI 1 si
impegnava a concedergli, come azionista unico della AP 1, ‟il diritto di abitare vita natural duranteˮ nella
proprietà per piani n. 5048 RFD (appartamento n. 17), dietro versamento di
fr. 1.– mensili, lo stesso PI 1 incaricandosi altresì di far annotare il “rapporto
di locazione” nel registro fondiario. Nell'appello la AP 1 ribadisce che tale intesa
è venuta a cadere per le reiterate inadempienze di AO 1, il quale ha disatteso
la clausola n. 3 dell'accordo trascendendo in “minacce, ingiurie, diffamazioni
e vessazioni di ogni sorta”. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che simili
obiezioni andassero trattate nella causa di merito, non potendosi reputare decaduto
già a un esame di verosimiglianza un accordo sottoscritto “in due momenti differenti”,
frutto di discussioni e di attente valutazioni intervenute dinanzi al
Procuratore pubblico, al punto da essere firmato anche dai legali delle parti (decisione
impugnata, pag. 3 nel mezzo). Con tale motivazione l'appellante non si
confronta, limitandosi a denunciare le “innumerevoli violazioni delle leggi e
della convenzione commesse da AO 1”. Nonostante ciò, v'è da domandarsi se il
Pretore aggiunto non dovesse vagliare almeno sommariamente le obiezioni della
convenuta e non solo vagliare le argomentazioni dell'istante. Sia come sia, si
volesse anche supporre che l'“accordo transattivo” non possa dirsi caduco già a
un primo esame, come reputa il Pretore aggiunto, la sentenza impugnata non resisterebbe ugualmente alla critica.
c) Oltre
alla propria legittimazione (primo requisito), chi postula una restrizione
della facoltà di disporre su un fondo altrui deve rendere verosimile – come
detto – “una minaccia della sua posizione giuridica” (secondo requisito), ovvero
il rischio di perdere il proprio diritto per gli effetti legati alla pubblicità
del registro fondiario poiché un terzo in buona fede potrebbe essere protetto
nel suo acquisto. Un rischio meramente teorico non basta, né una restrizione
della facoltà di disporre può essere ordinata per semplice precauzione, ogni
qual volta un istante vanti pretese obbligatorie volte al trasferimento della
proprietà o alla costituzione di diritti reali limitati oppure alla tutela dei diritti personali cui si riferisce l'art. 959
cpv. 1 CC. Per adempiere il secondo presupposto dell'art. 960 cpv. 1 CC l'istante
deve rendere almeno verosimile un pericolo concreto (RtiD I-2011 pag.
675 consid. 3.3), come per esempio la pubblicazione di un annuncio di vendita o
l'offerta del fondo a terzi. Mere affermazioni per sentito dire non bastano.
Nella
fattispecie AO 1 sostiene che la sua pretesa derivantegli dall'“accordo
transattivo” dell'11 giugno 2015 con cui PI 1 si impegnava a concedergli,
come azionista unico della AP 1, ‟il diritto di abitare vita natural duranteˮ nella proprietà per piani n. 5048
RFD sarebbe messa a repentaglio ‟in caso di vendita, donazione o trapasso
per successione dell'appartamentoˮ (istanza, punto 3). Non ha recato
tuttavia il benché minimo elemento concreto che induca a far presagire
l'intenzione della AP 1 di alienare la proprietà per piani. Che ciò possa
evincersi – per lo meno a livello di verosimiglianza – da ulteriori atti di
causa non risulta. Nelle osservazioni all'appello l'istante allega che ‟per
voce del suo unico amministratore [la AP 1] ha per altro già affermato della
volontà di vendere al più presto l'immobileˮ (pag. 2 a metà), ma non rende
lontanamente verosimile la circostanza. E che la proprietà per piani possa
essere venduta non può essere semplicemente presunto, come ritiene il primo
giudice (decisione impugnata, pag. 3 in alto). Ne segue che, non riscontrandosi
nella fattispecie la seconda condizione cumulativa posta dalla giurisprudenza
per l'applicazione dell'art. 960 cpv. 1 n. 1 CC, la decisione impugnata sarebbe
incorsa nell'annullamento quand'anche il Pretore aggiunto avesse ordinato una restrizione della facoltà di disporre.
9. Le spese e le
ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'istante (art. 106
cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per gli oneri processuali e le ripetibili di primo
grado. AO 1 non ha impugnato invece il dispositivo con cui il Pretore aggiunto lo
ha condannato a rifondere a PI 1 fr. 450.– per ripetibili. Al proposito la
sentenza impugnata è pertanto passata in giudicato.
10. Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1). Sentenze riguardanti restrizioni della facoltà di
disporre o iscrizioni provvisorie nel registro fondiario sono considerate
tuttavia “decisioni in materia di misure cautelari” a
mente dell'art. 98 LTF. Contro di esse il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale
5A_102/2007 del 29 giugno 2007, consid. 1.3 in fine).
Per questi motivi,
decide: I. Trattato come appello, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. Passata
in giudicato l'odierna sentenza, l'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Bellinzona è invitato a cancellare la menzione ‟Divieto di disporre
(blocco RF)” iscritta il 15 gennaio 2016 sul foglio della proprietà per piani
n. 5048 della particella n. 1704 RFD di __________, appartenente alla AP 1.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà alla AP 1 fr. 350.– per ripetibili.
Per il resto la sentenza
impugnata rimane invariata.
II. Le spese di
appello di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO
1, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
III. Notificazione:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione:
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio
in giudicato);
– Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).