11.2017.31
Diffida ai debitori decretata pendente appello su sentenza di divorzio
29 maggio 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.31
Lugano,
29 maggio 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.907 (diffida
ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
istanza del 25 novembre 2016 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
AP 1,
giudicando sull'appello
del 2 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la decisione (recte: decreto
cautelare) emessa dal Pretore aggiunto il 21 febbraio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29
ottobre 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha obbligato AP
1 (1944) a versare alla moglie AO 1 (1942), come misura a protezione
dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili
anticipati (inc. DI.2010.126). Un appello interposto da AP 1 contro tale
decisione è stato dichiarato irricevibile per tardività da questa Camera con
sentenza del 16 gennaio 2012 (inc. 11.2011.123). Un ricorso in materia
civile esperito dal convenuto al Tribunale federale è stato dichiarato
anch'esso inammissibile (sentenza 5A_98/2012 del 6 febbraio 2012). Nel
frattempo, il 10 marzo 2011, il Pretore ha ordinato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI di
trattenere fr. 1000.– mensili dalla rendita AVS del marito e di riversarli
alla moglie (inc. DI.2010.286).
B. Il 28 settembre 2012 AO
1 ha intentato azione di divorzio dinanzi allo stesso Pretore. Statuendo il 7
settembre 2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP
1 a versare all'attrice fr. 323 136.25 in
liquidazione del regime dei beni, fr. 13 000.–
a titolo di “indennità adeguata” in
applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC, fr. 425.– mensili di contributo
alimentare fino al febbraio del 2019 e ha respinto “ogni
maggiore o diversa domanda delle parti” (inc. DM.2012.52). Un appello presentato il 30 settembre 2016 da
AP 1 e un appello incidentale introdotto il 23 novembre 2016 da
AO 1 contro tale
sentenza sono tuttora pendenti (inc. 11.2016.103 e 11.2016.125).
C. Constatato che il
principio del divorzio non era stato impugnato, il 14 novembre 2016 la Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI ha comunicato a AO 1 che dal dicembre
successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili sulla rendita AVS percepita da AP
1 sarebbe decaduta. Il 25 novembre 2016 AO 1 ha
adito così il Pretore aggiunto perché modificasse la diffida ai debitori, ordinando
a __________ C__________, __________, di trattenere fr. 1000.– mensili dalla
pigione versata a AP 1 per la locazione di un appartamento (proprietà per piani
n. 18 925 RFD di __________) e di riversarli direttamente a lei. All'udienza
del 13 dicembre 2016, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha
proposto di respingere l'istanza. AO 1 ha replicato, AP 1 ha duplicato.
Entrambi hanno notificato prove. Esperita l'istruttoria, alle arringhe
finali del 1° febbraio 2017 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
D. Statuendo il 21
febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto
l'istanza e ha ordinato
a __________ C__________ di trattenere con effetto immediato fr. 1000.– mensili
dalla pigione destinata a AP 1, riversandoli a AO 1 su un conto bancario intestato
a quest'ultima. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili.AO
1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 marzo 2017 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere annullato l'ordine
di trattenuta. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Una “diffida ai debitori” prevista
dall'art. 177 CC (misura a protezione dell'unione coniugale) di cui si chieda
la modifica in pendenza di una causa di divorzio va trattata come provvedimento
cautelare dal giudice del divorzio (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 10 ad art. 131/132 CC), poiché
il giudice a protezione dell'unione coniugale non è più competente (v. DTF 138
III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Nella fattispecie il Pretore aggiunto
avrebbe dovuto statuire perciò con decreto cautelare a norma dell'art. 276 CPC,
come giudice del divorzio, non come giudice a protezione dell'unione coniugale
(decisione impugnata, consid. 6 in principio). Sta di fatto che, pur trattata
come decreto cautelare, la decisione in esame era impugnabile entro 10 giorni
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto
tale presupposto era dato, ove appena si pensi che la trattenuta, di fr. 1000.–
mensili, non è soggetta a limiti di tempo. Quanto
alla tempestività del ricorso, il giudizio impugnato è pervenuto a AP 1 il 23
febbraio 2017 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto
il 3 marzo 2017, l'appello è dunque ricevibile.
2. Nella decisione
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che fino al passaggio in
giudicato dell'intera sentenza di divorzio rimane in vigore il contributo
alimentare per la moglie dovuto in precedenza, ovvero quello stabilito in
concreto il 29 ottobre 2010 a protezione dell'unione coniugale. Contributo che
– egli ha continuato – AP 1 ha dichiarato a più riprese di non voler più
versare, poiché intaccherebbe il suo minimo esistenziale, tant'è che dopo il
novembre del 2016 egli non ha più erogato né il contributo di dicembre né
quello di gennaio 2017.
Posto ciò, il Pretore
aggiunto non ha trascurato che una diffida ai debitori deve rispettare il
minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'obbligato, esigenza che – secondo
AP 1 – è lesa nella fattispecie. Per risolvere la questione il primo giudice ha
accertato così il reddito del convenuto in fr. 3300.70 mensili (rendita
AVS fr. 1725.–, rendita LPP fr. 167.90, reddito da attività accessorie fr.
343.80, reddito da immobili fr. 1064.–) e ha calcolato il relativo fabbisogno
minimo in fr. 2311.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo 1200.–,
costo dell'alloggio fr. 815.– [compresi gli oneri ipotecari, gli
ammortamenti usuali e le spese di manutenzione immobiliare], premio della cassa
malati [inclusa l'assicurazione complementare] fr. 286.60,
assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 9.50). Appurato un margine
disponibile di fr. 989.60 mensili, egli ha nondimeno lasciato invariato
l'ammontare della trattenuta originaria (fr. 1000.– mensili), rilevando
che il fabbisogno minimo dell'istante risulta maggiormente intaccato rispetto a
quello del convenuto, il quale dispone anche di sostanza. Da ultimo il Pretore aggiunto
ha respinto l'argomento di AP 1, il quale sosteneva che la pigione versata da __________
C__________ è intangibile perché già ceduta alla Banca __________ a copertura
di interessi ipotecari e delle spese di gestione, constatando che la cessione invocata
da AP 1 non si riferisce alla pigione versata da __________ C__________. Onde,
in definitiva, l'accoglimento della richiesta di trattenuta formulata dall'istante.
3. L'appellante
sostiene un primo luogo che con l'emanazione della sentenza di divorzio, il 7
settembre 2016, è definitivamente intervenuto lo scioglimento dell'unione
coniugale, di modo ch'egli non è più tenuto a versare il contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili fissato a protezione dell'unione coniugale. Non per caso,
egli prosegue, la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI ha comunicato all'istante il 14 novembre 2016 che
dal dicembre successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili dalla rendita
AVS in favore di lui sarebbe venuta a cadere. Così argomentando, il convenuto disconosce
tuttavia che – come ha spiegato il Pretore
aggiunto (consid. 5) – il contributo
alimentare per un coniuge stabilito dal giudice del divorzio dopo lo
scioglimento del matrimonio (art. 125 cpv. 1 CC) si applica solo dal
momento in cui l'intera sentenza (e non solo il principio del divorzio) è
passata in giudicato. Fino a quel momento i contributi di mantenimento rimangono
disciplinati dall'assetto cautelare decretato durante la causa di divorzio o –
come in concreto – dalle precedenti misure a protezione dell'unione coniugale
(RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2007 pag. 745 n. 21c; da ultimo:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a).
Considerandi
Certo, in casi particolari
il giudice del divorzio può disporre che il contributo alimentare dovuto a un
coniuge giusta l'art. 125 cpv. 1 CC decorra già dal passaggio in giudicato del
Dispositivo
dispositivo con cui è sciolto il matrimonio (“forza di giudicato parziale”),
seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze
eccezionali egli può finanche far decorrere il contributo alimentare dell'art. 125
cpv. 1 CC retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di
divorzio (RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a). Nulla di ciò si ravvisa in
concreto. Ne segue che, contrariamente all'opinione dell'appellante, nella
fattispecie il passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento
del matrimonio non incide sulla decorrenza del contributo alimentare da lui
dovuto dopo il divorzio né, tanto meno, rende caduchi i contributi disposti dal
giudice a tutela dell'unione coniugale, i quali rimangono in vigore fino al
passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. La decisione della
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI,
apparentemente fondata su una sentenza del Tribunale federale 5P.474/2005
dell'8 marzo 2006, non impedisce al giudice civile – come che sia – di emanare
un altro ordine di trattenuta, sostitutivo del precedente. Su questo punto l'appello
manca di consistenza.
4. Per quanto riguarda
la diffida ai debitori, l'appellante non contesta di avere interrotto, dopo il
novembre del 2016, il versamento del contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili per l'istante. Contesta però l'ammontare del suo reddito accertato dal
Pretore aggiunto, facendo valere che nel frattempo la sua rendita AVS si è ridotta da fr. 2061.– a fr. 1725.– mensili e che la sua entrata di fr. 343.80
mensili da attività accessorie costituisce in realtà una partecipazione alle
spese professionali da lui sopportate come indipendente, per tacere del fatto
che sia la ditta __________ T__________ di __________ sia la ditta __________ M__________
Sagl, sempre di __________, hanno ormai rescisso l'incarico affidatogli.
a) Il
giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una
diffida ai debitori) è vincolato – di regola – all'ammontare dei contributi alimentari
stabiliti nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione dell'unione
coniugale o dal giudice del divorzio. Egli non è competente per ridiscutere
simili contributi. Qualora tuttavia la situazione dell'obbligato si sia deteriorata
dopo la fissazione di quei contributi, egli deve verificare almeno che, a un
esame di verosimiglianza, la trattenuta non intacchi il fabbisogno minimo dell'obbligato,
fabbisogno calcolato non secondo i principi del diritto civile (ricordati in
DTF 114 II 394 consid. 4b), bensì secondo i principi della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF
110 II 15 consid. 4; I-2006 pag. 678 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 5; analogamente: sentenza del
Tribunale federale 5A_638/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 5. 2; ). Il
peggioramento della situazione finanziaria dell'obbligato non deve ricondursi
inoltre – con ogni evidenza – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo,
non essendo quegli abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al
sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4).
b) Quanto
alla rendita AVS percepita da AP 1, intanto, l'appello è senza oggetto, giacché
il Pretore aggiunto ha conteggiato al convenuto un'entrata di fr. 1725.–
mensili (quella da lui fatta valere), non di fr. 2061.– mensili. Riguardo al reddito di fr. 343.80 mensili da attività accessorie, il
primo giudice ha ritenuto che il convenuto non avesse reso verosimile alcuna disdetta
dei relativi mandati. L'appellante sostiene di avere esibito all'udienza del 1°
febbraio 2017 “i benserviti della ditta __________ T__________ e __________ M__________
Sagl, di cui ha preso atto il giudice”. Da quel verbale non risulta però alcuna
produzione di documenti, i quali per assurgere a mezzo di prova sarebbero dovuti
essere versati agli atti, mentre ciò non è avvenuto nemmeno nell'ambito della
parallela causa di divorzio (sentenza inc. DM.2012.52 del 7 settembre 2016,
consid. 5.9.3). Né risulta verosimile che simili rimunerazioni possano costituire
una partecipazione alle spese professionali del lavoratore indipendente,
l'importo di fr. 343.80 mensili essendo già stato calcolato dal giudice del
divorzio al netto della deduzione fiscalmente ammessa di
fr. 800.– annui per le spese (sentenza citata, consid. 5.9.3). Anche al proposito
l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
5. Per
quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 3295.– mensili, se non in fr. 3604.– mensili. Rammenta che dal 2010 egli non beneficia più del sussidio cantonale
per la cassa malati, di modo che il suo premio è passato da fr. 286.60 a fr. 433.– mensili, come si evince dai documenti
agli atti. Fa valere poi che il Pretore non gli ha riconosciuto nel fabbisogno
minimo il costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili ammesso dal giudice del
divorzio, trascurando altresì che mediante il contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili per l'istante egli partecipa al costo dell'alloggio di lei, tant'è che
l'autorità fiscale gli ha riconosciuto una deduzione di fr. 260.– mensili.
a) Il
Pretore aggiunto ha considerato nel fabbisogno minimo dell'appellante il premio
della cassa malati di fr. 286.60 mensili accertato nella sentenza di divorzio,
fondandosi sulla polizza del 2013 (successiva quindi al 2010), che attesta un premio
di fr. 200.95 mensili per la copertura obbligatoria e uno di fr. 85.65 mensili
per l'assicurazione complementare (doc. 21 nella citata sentenza inc. DM.2012.52
del 7 settembre 2016, consid. 5.9.5). Contrariamente a quanto l'interessato
asserisce, agli atti non risulta documentato alcun premio di fr. 433.–
mensili complessivi, nemmeno nella parallela causa di divorzio. Per di più, nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo di un obbligato non rientra – in
antitesi a quanto reputa il Pretore aggiunto – il premio per la copertura complementare
della cassa malati, non trattandosi di un'assicurazione obbligatoria (DTF 134
III 323). Al riguardo non giova dunque attardarsi.
b) Quanto
al costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili per
oneri ipotecari, ammortamenti usuali e spese di manutenzione immobiliare ammesso dal giudice del divorzio, non è vero che il Pretore
aggiunto abbia ignorato tale spesa. Semplicemente, egli l'ha ritenuta
compresa (così come il giudice del divorzio) nell'ammontare di fr. 815.–
mensili complessivi per il costo dell'alloggio ammesso nel fabbisogno minimo
dell'appellante (sentenza citata del 7 settembre 2016 consid. 5.9.5 in
fine). Anzi, a ben vedere nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo non rientrerebbe nemmeno l'ammortamento ipotecario
(FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 in basso), che andrebbe tolto dal
fabbisogno minimo del convenuto.
c) Può
darsi infine che l'autorità fiscale abbia riconosciuto all'appellante una
deduzione dal reddito nella misura in cui egli partecipa al costo dell'alloggio
di AO 1. Ai fini del diritto civile è escluso nondimeno che un obbligato alimentare
si veda riconoscere nel proprio fabbisogno minimo, in tutto o in parte,
l'ammontare di contributi di mantenimento a suo carico, poiché ciò equivarrebbe
a ottenerne un equivalente ristorno. L'appellante si duole che il Pretore
aggiunto abbia considerato ai fini del giudizio dati vecchi e nuovi come gli “fa comodoˮ. In realtà il primo giudice si è
fondato sugli ultimi dati disponibili. Se l'appellante ha omesso di rendere
verosimili determinati cambiamenti intervenuti nel frattempo, omettendo di documentarli,
la responsabilità non è del Pretore aggiunto.
6. Afferma l'appellante che la pigione pagata da __________
C__________ è accreditata su un conto B__________ n. __________ e che la
dichiarazione della banca ‟cessione di pigioni e fittiˮ riguarda tutte
le locazioni, compresa quella pagata da __________ C__________. Il Pretore
aggiunto ha accertato invece che la Banca __________ ha confermato l'avvenuta
cessione della pigione unicamente per quanto concerne la locazione della proprietà
per piani n. 18 926, non anche quella della proprietà per piani n. 18 925 (doc.
2). Con tale motivazione il convenuto non tenta nemmeno di confrontarsi. Che
poi la pigione versata da __________ C__________ sia accreditata su un conto corrente
di B__________ intestato al convenuto non rende verosimile alcunché, tanto meno
l'avvenuta cessione di quel credito.
7. In
definitiva, il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto esecutivo
non eccede fr. 2225.35 mensili, consistente nell'ammontare di fr. 2311.–
mensili calcolato dal Pretore aggiunto, cui va tolto per lo meno il premio
della cassa malati complementare, facoltativa, di fr. 85.65 mensili
(sopra, consid. 5a), e dal quale andrebbe tolto
a rigore anche l'ammortamento ipotecario (sopra, consid. 5b). A fronte
di un reddito di fr. 3300.70, AP 1 dispone
così di un margine sufficiente per erogare all'istante il contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili.
8. L'appellante sottolinea
di avere sempre contestato il contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili per l'istante e sostiene di dover aumentare le pigioni
dei suoi appartamenti di fr. 350.– mensili già per versare il contributo
alimentare di fr. 425.– mensili fissato nella sentenza di divorzio. Secondo il
convenuto, poi, è incoerente prevedere un contributo alimentare di fr. 1000.–
mensili quando nella sentenza di divorzio è stato stabilito un contributo di
soli fr. 425.– mensili. Con simili motivazioni l'appellante perde di vista
tuttavia che non compete al giudice chiamato a statuire su una diffida
ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) sindacare l'adeguatezza
di contributi alimentari. Quel giudice deve attenersi per principio – come si è
spiegato (consid. 4a) – a quanto figura nell'ultima decisione presa dal giudice
a protezione dell'unione coniugale o dal giudice del divorzio. Egli si limita unicamente
a verificare che il debitore possa conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale
secondo il diritto esecutivo, garanzia che in concreto è assicurata.
Per gli stessi motivi cadono
nel vuoto le recriminazioni dell'appellante sulla lamentata ingiustizia di un
conto postale con un saldo di fr. 10 678.75
(il 30 novembre 2016) che AO 1 avrebbe alimentato
grazie alla riscossione del contributo alimentare. E per gli stessi motivi sono
fuori argomento anche le affermazioni riguardo al
fabbisogno minimo di AO 1, che sarebbe mutato nel frattempo. Il giudice
chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una
diffida ai debitori) non va confuso – si ripete – con il giudice preposto alla
fissazione dei contributi alimentari.
9. A parere dell'appellante
infine non si giustifica né l'ammontare delle spese di primo grado (fr. 500.–)
né quello dell'indennità per ripetibili (fr. 2000.–), poiché il valore
litigioso è decisamente inferiore a quello stimato dal Pretore aggiunto. Da
parte sua il Pretore aggiunto, calcolato il valore litigioso in fr. 240 000.– complessivi giusta l'art. 92 cpv. 2 CPC, ha
fissato le spese processuali in applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 9 cpv. 1 LTG
e l'entità delle ripetibili in applicazione degli art. 11 e 13 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Perché in concreto il valore
litigioso sarebbe sensibilmente inferiore a fr. 240
000.– non è dato di capire. Per di più, dandosi una contestazione pecuniaria,
toccava all'appellante indicare di quanto si ridurrebbero le spese processuali e
le ripetibili in virtù del suo ragionamento (DTF 137 III 617). Invano si
cercherebbe nella sua motivazione anche solo una cifra per ordine di grandezza.
Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello si rivela addirittura irricevibile
per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
10. Le spese del giudizio
odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
(sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata come decreto
cautelare.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).