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Decisione

11.2017.31

Diffida ai debitori decretata pendente appello su sentenza di divorzio

29 maggio 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a).

Considerandi

Certo, in casi particolari

il giudice del divorzio può disporre che il contributo alimentare dovuto a un

coniuge giusta l'art. 125 cpv. 1 CC decorra già dal passaggio in giudicato del

Dispositivo

dispositivo con cui è sciolto il matrimonio (“forza di giudicato parziale”),

seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. In circostanze

eccezionali egli può finanche far decorrere il contributo alimentare del­l'art. 125

cpv. 1 CC retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di

divorzio (RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017, consid. 21a). Nulla di ciò si ravvisa in

concreto. Ne segue che, contrariamente all'opinione dell'appellante, nella

fattispecie il passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento

del matrimonio non incide sulla decorrenza del contributo alimentare da lui

dovuto dopo il divorzio né, tanto meno, rende caduchi i contributi disposti dal

giudice a tutela dell'unione coniugale, i quali rimangono in vigore fino al

passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. La decisione della

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI,

apparentemente fondata su una sentenza del Tribunale federale 5P.474/2005

del­l'8 marzo 2006, non impedisce al giudice civile – come che sia – di emanare

un altro ordine di trattenuta, sostitutivo del precedente. Su questo pun­to l'appello

manca di consistenza.

4. Per quanto riguarda

la diffida ai debitori, l'appellante non contesta di avere interrotto, dopo il

novembre del 2016, il versamento del contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili per l'istante. Contesta però l'ammontare del suo reddito accertato dal

Pretore aggiunto, facendo valere che nel frattempo la sua rendita AVS si è ridotta da fr. 2061.– a fr. 1725.– mensili e che la sua entrata di fr. 343.80

mensili da attività accessorie costituisce in realtà una partecipazione alle

spese professionali da lui sopportate come indipendente, per tacere del fatto

che sia la ditta __________ T__________ di __________ sia la ditta __________ M__________

Sagl, sempre di __________, hanno ormai rescisso l'incarico affidatogli.

a) Il

giudice chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una

diffida ai debitori) è vincolato – di regola – al­l'ammontare dei contributi alimentari

stabiliti nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione dell'unione

coniugale o dal giudice del divorzio. Egli non è competente per ridiscutere

simili contributi. Qualora tuttavia la situazione dell'obbligato si sia deteriorata

dopo la fissazione di quei contributi, egli deve verificare almeno che, a un

esame di verosimiglianza, la trattenuta non intacchi il fabbisogno minimo dell'obbligato,

fabbisogno calcolato non secondo i principi del diritto civile (ricordati in

DTF 114 II 394 consid. 4b), bensì secondo i principi della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF

110 II 15 consid. 4; I-2006 pag. 678 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2014.60 del 5 luglio 2016 consid. 5; analogamente: sentenza del

Tribunale federale 5A_638/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 5. 2; ). Il

peggioramento della situazio­ne finanziaria dell'ob­bligato non deve ricondursi

inoltre – con ogni evidenza – a una scelta unilaterale dell'obbligato medesimo,

non essendo quegli abilitato a sminuire a piacimento le basi destinate al

sostentamento della famiglia (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4).

b) Quanto

alla rendita AVS percepita da AP 1, intanto, l'appello è senza oggetto, giacché

il Pretore aggiunto ha conteggiato al convenuto un'entrata di fr. 1725.–

mensili (quella da lui fatta valere), non di fr. 2061.– mensili. Riguardo al reddito di fr. 343.80 mensili da attività accessorie, il

primo giudice ha ritenuto che il convenuto non avesse reso verosimile alcuna disdetta

dei relativi mandati. L'appellante sostiene di avere esibito all'udienza del 1°

febbraio 2017 “i benserviti della ditta __________ T__________ e __________ M__________

Sagl, di cui ha preso atto il giudice”. Da quel verbale non risulta però alcuna

produzione di documenti, i quali per assurgere a mezzo di prova sarebbero dovuti

essere versati agli atti, mentre ciò non è avvenuto nemmeno nell'ambito della

parallela causa di divorzio (sentenza inc. DM.2012.52 del 7 settembre 2016,

consid. 5.9.3). Né risulta verosimile che simili rimunerazioni possano costituire

una partecipazione alle spese professionali del lavoratore indipendente,

l'importo di fr. 343.80 mensili essendo già stato calcolato dal giudice del

divorzio al netto della deduzione fiscalmente ammessa di

fr. 800.– annui per le spese (sentenza citata, consid. 5.9.3). Anche al proposito

l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

5. Per

quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 3295.– mensili, se non in fr. 3604.– mensili. Ram­menta che dal 2010 egli non beneficia più del sussidio cantonale

per la cassa malati, di modo che il suo premio è passato da fr. 286.60 a fr. 433.– mensili, come si evince dai documenti

agli atti. Fa valere poi che il Pretore non gli ha riconosciuto nel fabbisogno

minimo il costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili ammesso dal giudice del

divorzio, trascurando altresì che mediante il contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili per l'istante egli partecipa al costo dell'alloggio di lei, tant'è che

l'autorità fiscale gli ha riconosciuto una deduzione di fr. 260.– mensili.

a) Il

Pretore aggiunto ha considerato nel fabbisogno minimo dell'appellante il premio

della cassa malati di fr. 286.60 mensili accertato nella sentenza di divorzio,

fondandosi sulla polizza del 2013 (successiva quindi al 2010), che attesta un premio

di fr. 200.95 mensili per la copertura obbligatoria e uno di fr. 85.65 mensili

per l'assicurazione com­plementare (doc. 21 nella citata sentenza inc. DM.2012.52

del 7 settembre 2016, consid. 5.9.5). Contrariamente a quanto l'interessato

asserisce, agli atti non risulta documentato alcun premio di fr. 433.–

mensili complessivi, nemmeno nella parallela causa di divorzio. Per di più, nel

minimo esistenziale del diritto esecutivo di un obbligato non rientra – in

antitesi a quanto reputa il Pretore aggiunto – il premio per la copertura complementare

della cassa malati, non trattandosi di un'assicurazione obbligatoria (DTF 134

III 323). Al riguardo non giova dunque attardarsi.

b) Quanto

al costo dell'alloggio di fr. 550.– mensili per

oneri ipotecari, ammortamenti usuali e spese di manutenzione immobiliare ammesso dal giudice del divorzio, non è vero che il Pretore

aggiunto abbia ignorato tale spesa. Semplicemente, egli l'ha ritenuta

compresa (così come il giudice del divorzio) nell'ammontare di fr. 815.–

mensili complessivi per il costo dell'alloggio ammesso nel fabbisogno minimo

dell'appellante (sentenza citata del 7 settembre 2016 consid. 5.9.5 in

fine). Anzi, a ben vedere nel mi­nimo esistenziale del

diritto esecutivo non rientrerebbe nem­meno l'ammortamento ipotecario

(FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 in basso), che andrebbe tolto dal

fabbisogno minimo del convenuto.

c) Può

darsi infine che l'autorità fiscale abbia riconosciuto al­l'appellante una

deduzione dal reddito nella misura in cui egli partecipa al costo dell'alloggio

di AO 1. Ai fini del diritto civile è escluso nondimeno che un obbligato alimentare

si veda riconoscere nel proprio fabbisogno minimo, in tutto o in parte,

l'ammontare di contributi di mantenimento a suo carico, poiché ciò equivarrebbe

a ottenerne un equivalente ristorno. L'appellante si duole che il Pretore

aggiunto abbia considerato ai fini del giudizio dati vecchi e nuovi come gli “fa comodoˮ. In realtà il primo giudice si è

fondato sugli ultimi dati disponibili. Se l'appellante ha omesso di rendere

verosimili determinati cambiamenti intervenuti nel frattempo, omettendo di documentarli,

la responsabilità non è del Pretore aggiunto.

6. Afferma l'appellante che la pigione pagata da __________

C__________ è accreditata su un conto B__________ n. __________ e che la

dichiarazione della banca ‟cessione di pigioni e fittiˮ riguarda tutte

le locazioni, compresa quella pagata da __________ C__________. Il Pretore

aggiunto ha accertato invece che la Banca __________ ha confermato l'avvenuta

cessione della pigione unicamente per quanto concerne la locazione della proprietà

per piani n. 18 926, non anche quella della proprietà per piani n. 18 925 (doc.

2). Con tale motivazione il convenuto non tenta nemmeno di confrontarsi. Che

poi la pigione versata da __________ C__________ sia accreditata su un conto corrente

di B__________ intestato al convenuto non rende verosimile alcunché, tanto meno

l'avvenuta cessione di quel credito.

7. In

definitiva, il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto esecutivo

non eccede fr. 2225.35 mensili, consistente nell'am­montare di fr. 2311.–

mensili calcolato dal Pretore aggiunto, cui va tolto per lo meno il premio

della cassa malati complementare, facoltativa, di fr. 85.65 mensili

(sopra, consid. 5a), e dal quale andrebbe tolto

a rigore anche l'ammortamento ipotecario (sopra, consid. 5b). A fronte

di un reddito di fr. 3300.70, AP 1 dispone

così di un margine sufficiente per erogare all'istante il contributo alimentare

di fr. 1000.– mensili.

8. L'appellante sottolinea

di avere sempre contestato il contributo alimentare

di fr. 1000.– mensili per l'istante e sostiene di dover aumentare le pigioni

dei suoi appartamenti di fr. 350.– mensili già per versare il contributo

alimentare di fr. 425.– mensili fissato nella sentenza di divorzio. Secondo il

convenuto, poi, è incoerente prevedere un contributo alimentare di fr. 1000.–

mensili quando nella sentenza di divorzio è stato stabilito un contributo di

soli fr. 425.– mensili. Con simili motivazioni l'appellante perde di vista

tuttavia che non compete al giudice chiamato a statuire su una diffida

ai debitori (o sulla modifica di una diffida ai debitori) sinda­care l'adeguatezza

di contributi alimentari. Quel giudice deve attenersi per principio – come si è

spiegato (consid. 4a) – a quanto figura nell'ultima decisione presa dal giudice

a protezione del­l'unione coniugale o dal giudice del divorzio. Egli si limita unicamente

a verificare che il debitore possa conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale

secondo il diritto esecutivo, garanzia che in concreto è assicurata.

Per gli stessi motivi cadono

nel vuoto le recriminazioni dell'appellante sulla lamentata ingiustizia di un

conto postale con un saldo di fr. 10 678.75

(il 30 novembre 2016) che AO 1 avrebbe alimentato

grazie alla riscossione del contributo alimentare. E per gli stessi motivi sono

fuori argomento anche le affermazioni riguardo al

fabbisogno minimo di AO 1, che sarebbe mutato nel frattempo. Il giudice

chiamato a statuire su una diffida ai debitori (o sulla modifica di una

diffida ai debitori) non va confuso – si ripete – con il giudice preposto alla

fissa­zione dei contributi alimentari.

9. A parere dell'appellante

infine non si giustifica né l'ammontare delle spese di primo grado (fr. 500.–)

né quello dell'indennità per ripetibili (fr. 2000.–), poiché il valore

litigioso è decisamente inferiore a quello stimato dal Pretore aggiunto. Da

parte sua il Pretore aggiunto, calcolato il valore litigioso in fr. 240 000.– complessivi giusta l'art. 92 cpv. 2 CPC, ha

fissato le spese processuali in applicazione degli art. 2 cpv. 2 e 9 cpv. 1 LTG

e l'entità delle ripetibili in applicazione degli art. 11 e 13 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Perché in concreto il valore

litigioso sarebbe sensibilmente inferiore a fr. 240

000.– non è dato di capire. Per di più, dandosi una contestazione pecuniaria,

toccava all'appellante indicare di quanto si ridurrebbero le spese processuali e

le ripetibili in virtù del suo ragionamento (DTF 137 III 617). Invano si

cercherebbe nella sua motivazione anche solo una cifra per ordine di grandezza.

Ne discende che su quest'ultimo punto l'appello si rivela addirittura irricevibile

per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

10. Le spese del giudizio

odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

11. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

(sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata come decreto

cautelare.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

–;

avv..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).