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Decisione

11.2017.32

Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: istituzione di un'amministrazione

9 maggio 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i presunti conflitti d'interesse non risultano per nulla sostanziati. Quanto

all'asserzione secondo cui AP 1 “non possiede i requisiti personali per

l'ufficio di amministratore del­l'eredità” e “persegue interessi particolari,

segnatamente i propri” (osservazioni, loc. cit.), si tratta una volta ancora di

addebiti indeterminati. Perché l'esecutrice testamentaria designata non sarebbe

in grado di amministrare l'eredità e quali interessi personali essa perseguirebbe

concretamente non si evince dal carteggio.

6. Ne segue che il caso in

rassegna potrà anche denotare le premesse per istituire un'amministrazione

dell'eredità (consid. 4), non essendovi chiarezza sull'identità degli eredi fu __________

F__________, ma che quanto emerge dagli atti non giustifica di affidare l'am­ministrazione

a un terzo, escludendo l'esecutrice testamentaria (consid. 5). Di per sé ci si

potrebbe limitare così ad annullare il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratore l'avv. PI

2. Nel­l'appello AP 1 non chiede però di essere nominata lei medesima in veste

di amministratrice. Postula soltanto “la revoca” del provvedimento impugnato. E

siccome non avrebbe senso lasciar sussistere un'amministrazione priva di

Considerandi

amministratore, conviene annullare la decisione impugnata nel suo intero.

Incomberà poi al Pretore valutare se ordinare nuovamente un'amministrazione,

incaricando AP 1 dell'ufficio, se delegare invece la funzione a un'altra

persona, motivando puntualmente gli estremi per cui sia lecito scostarsi dalle

previsioni dell'art. 554 cpv. 2 CC, oppure rinunciare all'amministrazione

e optare eventualmente per un'altra misura a tutela della devoluzione ereditaria.

Non spetta a questa Camera sostituirsi al suo apprezzamento.

7.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza di CO 2 e CO 1, che rifonderanno a AP 1 una

congrua indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). L'emanazione del presente

giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel

“reclamo”.

8.

Quanto ai rimedi giuridici proponibili

sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta

a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso

raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Nei confronti di provvedimenti

assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti

cautelari, è possibile far valere in ogni modo la sola violazione di diritti costituzionali

(Karrer/Vogt/Leu, op. cit.,

n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il

“reclamo” è accolto e la sentenza impugnata è annullata.

2. Le spese processuali di fr. 500.–,

da anticipare da AP 1, sono poste solidalmente a carico di CO 2 e CO 1, i quali

rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione:

avv. dott.;

avv..

Comunicazione:

– avv.;

– Pretura della giurisdizione di

Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).