11.2017.32
Provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria: istituzione di un'amministrazione
9 maggio 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.32
Lugano,
9 maggio 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2017.167 (provvedimenti assicurativi della devoluzione
ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la
successione fu
F__________ (1950–2016),
già in,
il
quale con testamento olografo del 1° aprile 2015 ha designato sua esecutrice testamentaria
AP 1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1),
escludendo
dalla successione i figli
CO 2, e
CO 1
(patrocinati dall'avv. PA 2),
esaminato l'appello del
6 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la decisione del 23 febbraio 2017 con
cui il Pretore ha designato in qualità di amministratore dell'eredità l'
avv.
PI 2;
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio __________ D__________
di __________ ha pubblicato il 27 ottobre 2016 davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna un testamento olografo del 1° aprile 2015 lasciato
da __________ F__________ (1950), divorziato, domiciliato a __________,
deceduto a __________ il 12 ottobre 2016. Nella disposizione di ultima
volontà il defunto designava anzitutto la sua compagna AP 1
quale “esecutrice
testamentaria e amministratrice dell'eredità” (“meine Testament- und
Willensvollstreckerin und Nachlassverwalterin”). Egli dichiarava inoltre di
escludere dalla successione l'ex moglie S__________ (1955), come pure i figli CO
2 (1987) e CO 1 (1989). Nel testamento __________ F__________ non ha istituito
alcun erede e non ha previsto alcun legato.
B. Il 14 novembre 2016 CO 2 e CO
1 hanno instato davanti al Pretore per il beneficio d'inventario (art. 580 cpv.
1 CC). AP 1 si è opposta al provvedimento. Con decisione del 23 febbraio
2017 il Pretore ha respinto l'istanza, rilevando che i legittimari esclusi da
un testamento non possono considerarsi “eredi”. Le spese di fr. 200.– sono
state addebitate agli istanti in solido, tenuti a rifondere a AP 1 un'indennità
di fr. 800.– per ripetibili (inc. SO.2016.988).
C. Nel frattempo, il 10 gennaio
2017, AP 1 ha adito a sua volta il Pretore per ottenere il certificato di
esecutrice testamentaria. e CO 1 si sono opposti al rilascio dell'attestato. La procedura è ancora pendente
(inc. SO.2017.22).
D. CO 2 e CO 1 si sono
nuovamente rivolti al Pretore, il 15 febbraio 2017 perché disponesse un
inventario assicurativo dell'eredità (art. 553 CC). AP 1 ha proposto di
respingere l'istanza, subordinatamente di accoglierla nel senso di ordinare
l'erezione di un inventario assicurativo eseguito per il tramite della sua
collaborazione. Anche questa procedura è tuttora in corso (inc. SO.2017.168).
E. Statuendo d'ufficio quello
stesso 23 febbraio 2017, giorno in cui ha respinto il beneficio d'inventario,
il Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, affidata all'avv. PI 2.
Egli ha fissato l'onorario di quest'ultimo in fr. 250.– orari e ha autorizzato il legale “a prelevare dai conti
della successione la somma di fr. 4000.– a titolo di anticipo delle
sue spese e del suo onorario”. Non sono stati riscossi oneri
processuali (inc. SO.2017.167).
F. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorta il 6 marzo 2017 a questa Camera con un reclamo in cui
chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'amministrazione
dell'eredità sia revocata. Nelle loro osservazioni del 23 marzo 2017 CO 2 e CO
1 propongono di rifiutare l'effetto sospensivo e di dichiarare il reclamo
irricevibile, subordinatamente di respingerlo. Con replica spontanea del 6
aprile 2017 AP 1 ha ribadito la propria richiesta di giudizio. In una duplica
spontanea del 25 aprile 2017 CO 2 e CO 1 postulano una volta ancora la
reiezione del reclamo in ordine, subordinatamente nel merito.
in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi
della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un
amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giurisdizione
(Karrer/ Vogt/Leu in: Basler
Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Nel
Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a lett. b LAC), il
quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito i
fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La relativa decisione è
appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse di
almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1
CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.
2. La decisione impugnata è giunta
al patrocinatore di AP 1 il 24 febbraio 2017. Introdotto il 6 marzo 2017,
ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo. Riguardo al
valore litigioso, questa Camera ha avuto modo di accennare in un precedente ch'esso
corrisponde, per lo meno, al presumibile
onorario dell'amministratore (sentenza inc. 11.2013.28 del 29
agosto 2013, consid. 1). In realtà, dandosi un provvedimento assicurativo della
devoluzione ereditaria, il valore litigioso è finanche pari – di regola – al valore
lordo della successione (Diggelmann
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30
ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach
ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). In concreto difettano
ragguagli affidabili, ma appare poco verosimile che il Pretore abbia designato
un amministratore a una successione il cui compendio ereditario non raggiungesse
fr. 10 000.–. Nonostante la decisione
impugnata indichi il reclamo come rimedio proponibile, nel dubbio l'impugnazione
va trattata dunque come appello. Sussiste così la competenza per materia di
questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
3. Nella fattispecie il primo
giudice ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza
contraddittorio, con l'argomento “che, nell'attesa di chiarire quale sia la
situazione patrimoniale del defunto e chi siano i suoi eredi, questa Pretura
ritiene necessario nominare un amministratore diverso dall'esecutore testamentario,
la cui nomina è contestata ed al quale non sono ancora state rilasciate le
credenziali”. L'appellante rimprovera al Pretore, da parte sua, di non avere
indicato né un caso d'applicazione, tra quelli enunciati dall'art. 554 cpv. 1
CC, che giustifichi l'amministrazione dell'eredità, né un motivo per cui
l'amministrazione non sia stata affidata a lei medesima nella sua qualità di
esecutrice testamentaria, come prescrive l'art. 554 cpv. 2 CC. Essa
sostiene perciò che la decisione impugnata è contraria al diritto federale e dev'essere
annullata.
4. L'art. 554 cpv. 1 CC stabilisce
che l'amministrazione di un'eredità è ordinata, tra l'altro, “se non sono
conosciuti tutti gli eredi” (n. 3). In concreto la motivazione del Pretore,
seppure telegrafica, evoca proprio l'esigenza “di chiarire quale sia la
situazione patrimoniale del defunto e chi siano i suoi eredi”. L'appellante non
può pretendere dunque di non avere capito che il provvedimento è stato emanato anche
perché “non sono conosciuti tutti gli eredi” fu __________ F__________. Su
questo punto il ricorso manca di consistenza.
5. L'art. 554 cpv. 2 CC dispone
poi che “se il defunto ha nominato un esecutore testamentario,
l'amministrazione dell'eredità è affidata ad esso”. L'esecutore testamentario
ha il diritto di essere nominato amministratore, ma non si tratta di un diritto
assoluto. Il
giudice può designare anche
un'altra persona, in particolare se l'esecutore testamentario non ha le
necessarie capacità o versa in un oggettivo conflitto d'interessi (Emmel in: Praxiskommentar Erbrecht, 3ª
edizione, n. 12 ad art. 554 con numerosi rinvii di giurisprudenza), ad esempio per
essere egli medesimo erede o legatario (Meier/Reymond-Eniaeva
in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 29 ad art. 554; sentenza del
Tribunale federale 5A_895/2016 del 12 aprile 2017, consid. 3.2). Il solo fatto
che l'esecutore testamentario non goda della fiducia degli eredi o che
sussistano tensioni fra esecutore testamentario ed eredi non basta invece per
affidare l'amministrazione ad altri (Steinauer,
Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 469 n. 876a). Anzi, per incaricare
dell'amministrazione un terzo non basta nemmeno – secondo la dottrina
maggioritaria – che la disposizione di ultima volontà in cui figura la
designazione dell'esecutore testamentario sia contestata giudizialmente (Emmel, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC; Steinauer, loc. cit.; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 26 ad
art. 554 con citazioni).
a) Nelle
osservazioni all'appello CO 2 e CO 1 eccepiscono che AP 1 non è legittimata a
censurare la designazione dell'avv. PI 2 quale amministratore dell'eredità (memoriale,
pag. 6 a metà). Da simile argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché –
come si è appena visto – per principio un esecutore testamentario ha il diritto
di essere nominato amministratore. Che non si tratti di un diritto assoluto e
che ciò non dia luogo ad alcun automatismo ancora non significa che l'esecutore
testamentario non sia abilitato a far valere una violazione dell'art. 554 cpv. 2
CC, tanto meno ove non abbia avuto modo di esprimersi – come in concreto – davanti
al primo grado di giurisdizione. Sotto questo profilo la ricevibilità dell'appello
non fa dubbio.
b) L'appellante
si duole nella fattispecie – come detto – che la decisione impugnata non
permette di capire come mai l'amministrazione dell'eredità fu __________ F__________
sia stata affidata a un terzo. In realtà dalla decisione si desume che il
Pretore ha “ritenuto necessario” scostarsi dall'art. 554 cpv. 2 CC perché
la designazione dell'esecutrice testamentaria è contestata. Il problema è che finora
il testamento olografo in cui figura la designazione dell'esecutrice testamentaria
non risulta essere stato impugnato, né CO 2 e CO 1 pretendono il contrario. I
due diseredati si sono opposti unicamente al rilascio del certificato di
esecutore testamentario, questione su cui il Pretore deve ancora statuire
(sopra, lett. C).
È
vero che per promuovere azione di nullità o azione di riduzione riguardo al
testamento paterno entrambi i diseredati hanno un anno di tempo dal giorno in
cui sono venuti a conoscenza del testamento (art. 521 cpv. 1 e 533
cpv. 1 CC). È altrettanto vero però che, quand'anche costoro impugnassero la
disposizione di ultima volontà, l'esecutrice testamentaria non si vedrebbe
precludere per ciò solo il diritto di essere nominata amministratrice. Per disconoscerle
tale diritto occorrerebbero – come si è appena visto – estremi di inidoneità o un
effettivo conflitto d'interessi. Semplici attriti fra esecutrice testamentaria ed eredi non sono sufficienti per
derogare al prescritto dell'art. 554 cpv. 2 CC, senza dimenticare che,
esclusi dal testamento, in concreto i figli non possono nemmeno definirsi eredi
(DTF 138 III 357 consid. 5).
c) CO
2 e CO 1 oppongono, nelle osservazioni all'appello, che AP 1 ha tentato di
farli desistere dal rivendicare i loro diritti mostrando loro “documenti
assolutamente irrilevanti e molto vecchi”, affermando che
l'eredità
è oberata e palesando ostilità nei loro confronti (memoriale, pag. 8). Simili rimproveri
non integrano tuttavia i presupposti per distanziarsi dall'art. 554 cpv. 2 CC, già
per il fatto che non connotano inidoneità né conflitti oggettivi d'interesse. Certo,
ambedue i figli soggiungono che AP 1 “ha creato una situazione gravata di conflitti
di interesse, confusa e incomprensibile, mettendo in serio pericolo l'eredità”
(osservazioni, pag. 11) e che essa ‟non è in condizione né è capace di
ottemperare agli obblighi di un esecutore testamentario” (duplica, pag. 8 in
alto). Si tratta però di accuse generiche, tanto più vaghe ove si consideri che
Fatti
i presunti conflitti d'interesse non risultano per nulla sostanziati. Quanto
all'asserzione secondo cui AP 1 “non possiede i requisiti personali per
l'ufficio di amministratore dell'eredità” e “persegue interessi particolari,
segnatamente i propri” (osservazioni, loc. cit.), si tratta una volta ancora di
addebiti indeterminati. Perché l'esecutrice testamentaria designata non sarebbe
in grado di amministrare l'eredità e quali interessi personali essa perseguirebbe
concretamente non si evince dal carteggio.
6. Ne segue che il caso in
rassegna potrà anche denotare le premesse per istituire un'amministrazione
dell'eredità (consid. 4), non essendovi chiarezza sull'identità degli eredi fu __________
F__________, ma che quanto emerge dagli atti non giustifica di affidare l'amministrazione
a un terzo, escludendo l'esecutrice testamentaria (consid. 5). Di per sé ci si
potrebbe limitare così ad annullare il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratore l'avv. PI
2. Nell'appello AP 1 non chiede però di essere nominata lei medesima in veste
di amministratrice. Postula soltanto “la revoca” del provvedimento impugnato. E
siccome non avrebbe senso lasciar sussistere un'amministrazione priva di
Considerandi
amministratore, conviene annullare la decisione impugnata nel suo intero.
Incomberà poi al Pretore valutare se ordinare nuovamente un'amministrazione,
incaricando AP 1 dell'ufficio, se delegare invece la funzione a un'altra
persona, motivando puntualmente gli estremi per cui sia lecito scostarsi dalle
previsioni dell'art. 554 cpv. 2 CC, oppure rinunciare all'amministrazione
e optare eventualmente per un'altra misura a tutela della devoluzione ereditaria.
Non spetta a questa Camera sostituirsi al suo apprezzamento.
7.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza di CO 2 e CO 1, che rifonderanno a AP 1 una
congrua indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). L'emanazione del presente
giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel
“reclamo”.
8.
Quanto ai rimedi giuridici proponibili
sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta
a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso
raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Nei confronti di provvedimenti
assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti
cautelari, è possibile far valere in ogni modo la sola violazione di diritti costituzionali
(Karrer/Vogt/Leu, op. cit.,
n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il
“reclamo” è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
2. Le spese processuali di fr. 500.–,
da anticipare da AP 1, sono poste solidalmente a carico di CO 2 e CO 1, i quali
rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. dott.;
–
avv..
Comunicazione:
– avv.;
– Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).