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Decisione

11.2017.33

Protezione dell'unione coniugale: soppressione del contributo cautelare per il figlio

21 marzo 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2014.548 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con istanza del 6 agosto 2014 da

AO 1

(ora patrocinata dall'abg. dott. PA 1)

contro

AP 1

(già

patrocinato dall'avv.),

giudicando sull'appello

del 13 marzo 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 22 febbraio 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare del 22 febbraio 2017, emesso previo contraddittorio

nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 6 ago­sto 2014 da AO 1

(1975), il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'istanza presentata il 14

ottobre 2016 da AP 1 (1964) per ottenere la sop­pres­sione immediata del

contributo alimentare dovuto al figlio D__________ (nato l'8 luglio 2006). Egli

non ha riscosso spese processuali, ma AP 1 è stato condannato a rifondere a AO

1 fr. 500.– per ripetibili.

B. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorto il 13 marzo 2017 con un appello nel quale chiede

di riformare la decisione impugnata annullando dal 14 ottobre 2016 il contributo

di mantenimento in favore del figlio. Il memoriale non è stato comunicato a AO

1 per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi

di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie

meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella deci­sione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto

è dato, ove appena si consideri il contributo cautelare di fr. 700.– mensili

(assegni familiari non compresi) dovuto al figlio per lo meno fino alla maggiore

età (8 luglio 2024). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 3 marzo 2017, di modo che il

termine di ricorso, cominciato a decorrere

l'indomani, sarebbe scaduto lunedì 13 marzo 2017. Depositato quello stesso giorno, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel decreto cautelare

impugnato il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 1863.60

mensili. Quanto alle entrate di lui, egli ha accertato che l'interessato

dichiarava di non conseguire alcun reddito, essendo senza occupazione da tempo.

Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che, pur a 53 anni, quegli avrebbe dovuto

rendere verosimile di essersi attivato invano per trovare un'attività lucrativa

e non accomodarsi di semplici impieghi saltuari. Se non che, nulla al proposito

risultava dal fascicolo processuale. Il Pretore ha ritenuto così che, dando

prova di buona volontà, l'istante

potesse guadagnare almeno fr. 3000.– mensili lordi, se non altro con

“lavori umili che non richiedono particolare formazione professionale”. Ciò gli

permetterebbe di continuare a erogare il contributo di mantenimento per il

figlio (fr. 700.– mensili) stabilito con decreto cautelare emesso “nelle

more istruttorie” il 18 settembre 2014. Onde, nelle circostanze descritte, la

reiezione dell'istanza.

3.

L'appellante ribadisce di

essere senza attività da anni in seguito alla chiusura della ditta di famiglia (__________)

e invoca numerose esecuzioni a suo carico, oltre a due attestati di carenza di

beni. Afferma di aver potuto lavorare per un certo periodo nello studio

d'ingegneria del fratello __________, il quale però non è stato in grado di

impiegarlo oltre il marzo del 2016, dopo di che egli ha trovato solo attività

occasionali. Nonostante centinaia di candidature poste a “tutti i ruoli

commerciali, anche i più umili come magazziniere”, l'appellante si duole che

nessuno abbia voluto di lui, di modo ch'egli si trova senza mezzi e senza

alcuna possibilità di continuare a versare il contributo cautelare per il figlio.

In simili condizioni egli chiede che il decreto impugnato sia riformato nel

senso di sopprimere il contributo dal 14 ottobre 2016, data dell'istanza.

4.

Nell'appello l'interessato

ripete quanto ha fatto valere davanti al Pretore, nell'istanza del 14 ottobre

2016.

e al contraddittorio del 27 ottobre 2016, ma non si confronta minimamente

con la motivazione del decreto cautelare. Il primo giudice gli ha rimproverato,

per vero, di non avere dato prova di serio sforzo per ritrovare un'attività

rimunerata, si trattasse anche solo di “lavori umili che non richiedono

particolare formazione professionale”. L'appellante sostiene di avere inoltrato

centinaia di candidature a offerte di impiego, ma non ne rende verosimile

nemmeno una. Certo, egli soggiunge che “alla disoccupazione (…) hanno tutta la

documentazione”. Ammette tuttavia di essere stato iscritto ai ruoli di

quell'assicurazione “tra il 2013 e il 2014”. Tutto si ignora su che cosa egli

abbia intrapreso concretamente in seguito per cercare di reinserirsi nel

mercato del lavoro, salvo impiegarsi dal 1° set­tembre 2014 al 31 marzo

2016.

nello studio d'ingegneria del fratello __________ (non si sa con quale

grado d'occupazione). Dagli atti non si evince neppure una qualsivoglia sua iniziativa

susseguente al 14 ottobre 2016, data dell'istanza cautelare. Pretendere la

soppressione del contributo cautelare per il figlio limitandosi ad argomentare

che “ritrovare un impiego alla mia età risulta molto difficile” non è

sufficiente. Tanto meno da parte di chi, pur a 53 anni, non risulta affetto da

impedimenti fisici o psichici all'esercizio di un'attività lucrativa e non

contesta di poter guadagnare fr. 3000.– mensili lordi con “lavori umili

che non richiedono particolare formazione professionale”. Ne segue che,

destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata.

5.

Le spese dell'attuale

giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato

inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si attribuiscono ripetibili, AO 1

non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.

6.

Circa i rimedi giuridici

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30

000.

– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

abg. dott..

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).