11.2017.33
Protezione dell'unione coniugale: soppressione del contributo cautelare per il figlio
21 marzo 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.33
Lugano,
21 marzo 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2014.548 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 6 agosto 2014 da
AO 1
(ora patrocinata dall'abg. dott. PA 1)
contro
AP 1
(già
patrocinato dall'avv.),
giudicando sull'appello
del 13 marzo 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 22 febbraio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 22 febbraio 2017, emesso previo contraddittorio
nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 6 agosto 2014 da AO 1
(1975), il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'istanza presentata il 14
ottobre 2016 da AP 1 (1964) per ottenere la soppressione immediata del
contributo alimentare dovuto al figlio D__________ (nato l'8 luglio 2006). Egli
non ha riscosso spese processuali, ma AP 1 è stato condannato a rifondere a AO
1 fr. 500.– per ripetibili.
B. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto il 13 marzo 2017 con un appello nel quale chiede
di riformare la decisione impugnata annullando dal 14 ottobre 2016 il contributo
di mantenimento in favore del figlio. Il memoriale non è stato comunicato a AO
1 per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi
di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie
meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto
è dato, ove appena si consideri il contributo cautelare di fr. 700.– mensili
(assegni familiari non compresi) dovuto al figlio per lo meno fino alla maggiore
età (8 luglio 2024). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 3 marzo 2017, di modo che il
termine di ricorso, cominciato a decorrere
l'indomani, sarebbe scaduto lunedì 13 marzo 2017. Depositato quello stesso giorno, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel decreto cautelare
impugnato il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di AP 1 in fr. 1863.60
mensili. Quanto alle entrate di lui, egli ha accertato che l'interessato
dichiarava di non conseguire alcun reddito, essendo senza occupazione da tempo.
Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che, pur a 53 anni, quegli avrebbe dovuto
rendere verosimile di essersi attivato invano per trovare un'attività lucrativa
e non accomodarsi di semplici impieghi saltuari. Se non che, nulla al proposito
risultava dal fascicolo processuale. Il Pretore ha ritenuto così che, dando
prova di buona volontà, l'istante
potesse guadagnare almeno fr. 3000.– mensili lordi, se non altro con
“lavori umili che non richiedono particolare formazione professionale”. Ciò gli
permetterebbe di continuare a erogare il contributo di mantenimento per il
figlio (fr. 700.– mensili) stabilito con decreto cautelare emesso “nelle
more istruttorie” il 18 settembre 2014. Onde, nelle circostanze descritte, la
reiezione dell'istanza.
3.
L'appellante ribadisce di
essere senza attività da anni in seguito alla chiusura della ditta di famiglia (__________)
e invoca numerose esecuzioni a suo carico, oltre a due attestati di carenza di
beni. Afferma di aver potuto lavorare per un certo periodo nello studio
d'ingegneria del fratello __________, il quale però non è stato in grado di
impiegarlo oltre il marzo del 2016, dopo di che egli ha trovato solo attività
occasionali. Nonostante centinaia di candidature poste a “tutti i ruoli
commerciali, anche i più umili come magazziniere”, l'appellante si duole che
nessuno abbia voluto di lui, di modo ch'egli si trova senza mezzi e senza
alcuna possibilità di continuare a versare il contributo cautelare per il figlio.
In simili condizioni egli chiede che il decreto impugnato sia riformato nel
senso di sopprimere il contributo dal 14 ottobre 2016, data dell'istanza.
4.
Nell'appello l'interessato
ripete quanto ha fatto valere davanti al Pretore, nell'istanza del 14 ottobre
2016.
e al contraddittorio del 27 ottobre 2016, ma non si confronta minimamente
con la motivazione del decreto cautelare. Il primo giudice gli ha rimproverato,
per vero, di non avere dato prova di serio sforzo per ritrovare un'attività
rimunerata, si trattasse anche solo di “lavori umili che non richiedono
particolare formazione professionale”. L'appellante sostiene di avere inoltrato
centinaia di candidature a offerte di impiego, ma non ne rende verosimile
nemmeno una. Certo, egli soggiunge che “alla disoccupazione (…) hanno tutta la
documentazione”. Ammette tuttavia di essere stato iscritto ai ruoli di
quell'assicurazione “tra il 2013 e il 2014”. Tutto si ignora su che cosa egli
abbia intrapreso concretamente in seguito per cercare di reinserirsi nel
mercato del lavoro, salvo impiegarsi dal 1° settembre 2014 al 31 marzo
2016.
nello studio d'ingegneria del fratello __________ (non si sa con quale
grado d'occupazione). Dagli atti non si evince neppure una qualsivoglia sua iniziativa
susseguente al 14 ottobre 2016, data dell'istanza cautelare. Pretendere la
soppressione del contributo cautelare per il figlio limitandosi ad argomentare
che “ritrovare un impiego alla mia età risulta molto difficile” non è
sufficiente. Tanto meno da parte di chi, pur a 53 anni, non risulta affetto da
impedimenti fisici o psichici all'esercizio di un'attività lucrativa e non
contesta di poter guadagnare fr. 3000.– mensili lordi con “lavori umili
che non richiedono particolare formazione professionale”. Ne segue che,
destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata.
5.
Le spese dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato
inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si attribuiscono ripetibili, AO 1
non essendo stata invitata a formulare osservazioni all'appello.
6.
Circa i rimedi giuridici
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30
000.
– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–
–
abg. dott..
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).