11.2017.36
Modifica del contributo alimentare per un figlio fissato in una convenzione di mantenimento
7 settembre 2018Italiano51 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.36
Lugano
7 settembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SE.2014.452 (filiazione:
modifica del contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione dell'11 dicembre 2014
da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ) ed
É (2002), ,
giudicando sull'appello
del 16 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
13 febbraio 2017,
come pure sull'appello incidentale del 12 maggio 2017 presentato da AO 1 contro la
medesima sentenza e sulla richiesta di gratuito patrocinio da lui
presentata il 2 giugno 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il
28 gennaio 2002 AP 1 (1972) ha dato alla luce una figlia, É__________, che è stata riconosciuta da AO 1 (1971). Il
22 agosto 2006 la Commissione tutoria regionale 14 ha approvato una
convenzione in cui PA 1 si impegnava, in sostituzione di un precedente accordo
del 13 maggio 2002, a versare un contributo alimentare per la figlia di
fr. 600.– mensili fino al 6° compleanno,
di fr. 700.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 800.– mensili
fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o
professionale adeguata, assegni familiari non compresi. La vita in comune dei
genitori di É__________ è cessata nel settembre del 2006. AP 1 è venditrice
presso la M__________ SA di __________ (ha lavorato a tempo pieno fino al 7
agosto 2016, al 50% fino al 30 settembre 2016 e lavora su chiamata dopo di
allora). Dopo un periodo di disoccupazione, AO 1 è alle dipendenze dal 1°
febbraio 2015 come elettricista della Fondazione __________ di __________.
B. Il
7 settembre 2014 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, per ottenere la riduzione del contributo alimentare destinato alla figlia,
essendo egli a quel momento senza attività lucrativa. Decaduto infruttuoso il
tentativo di conciliazione, il Segretario assessore gli ha rilasciato il 17
novembre 2014 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2014.567). Nel frattempo, in disaccordo
con la madre sull'esercizio delle relazioni personali con il padre, É__________
si è trasferita da quest'ultimo all'inizio di ottobre del 2014. In conseguenza
di ciò, l'Autorità regionale di protezione 8 ha disposto il 19 novembre 2014 in
via cautelare l'affidamento della figlia al padre e l'esercizio congiunto
dell'autorità parentale.
C. Con
petizione dell'11 dicembre 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 ed É__________ davanti
al medesimo Pretore, postulando –
previa concessione del gratuito patrocinio – la soppressione del
contributo alimentare fissato nella convenzione di mantenimento approvata dalla
Commissione tutoria regionale il 22 agosto 2006, come pure la condanna di AP 1 a
versargli dall'ottobre del 2014 un contributo alimentare per la figlia da
quantificare in esito alle risultanze istruttorie. Identiche richieste egli ha
avanzato già in via cautelare. In un suo memoriale del 10 febbraio 2015 AP 1 ha
proposto di respingere la petizione, sollecitando anch'essa il beneficio del
gratuito patrocinio.
D. All'udienza del 26
marzo 2015, indetta per la discussione cautelare, le parti si sono accordate
nel senso che il padre avrebbe assunto provvisoriamente il mantenimento di É__________
senza rivendicare contributi alimentari dalla madre. L'accordo è stato omologato
seduta stante dal Pretore “a completa evasione” della procedura cautelare. Il
14 luglio 2015 si è tenuto poi il dibattimento di merito, nell'ambito del quale
AO 1 ha richiesto un contributo alimentare per la figlia in almeno fr. 500.– mensili (oltre agli assegni familiari),
mentre AP 1 ha offerto fr. 300.– mensili da versare direttamente alla
figlia. Entrambe le parti hanno notificato prove.
E. A
una successiva udienza del 13 ottobre 2015 le parti hanno raggiunto un nuovo
accordo nelle more istruttorie in virtù del quale AP 1 si impegnava a versare a
AO 1 un contributo alimentare per É__________ di fr. 300.– mensili (assegni familiari
non compresi). Tale accordo è stato omologato dal Pretore seduta stante.
F. Il 5 novembre 2015 AO
1, lamentando l'inadempimento dell'accordo, ha chiesto al Pretore di ordinare al
datore di lavoro di AP 1 la trattenuta dallo stipendio di lei di fr. 300.–
mensili (più eventuali assegni familiari), da versare su un conto postale a lui
intestato. Egli ha postulato inoltre il rimborso degli assegni familiari percepiti
da AP 1 dall'ottobre del 2014 fino al gennaio del 2015. Con decreto cautelare
emesso l'indomani senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha ordinato la trattenuta richiesta.
G. La causa è rimasta
sospesa dal 4 marzo al 17 ottobre 2016, nell'attesa che l'Autorità regionale di
protezione 3 si pronunciasse sull'affidamento di É__________ e le parti
aggiornassero la loro situazione finanziaria. Il 2 maggio 2016 AP
1 ha dato alla luce un figlio, E__________, avuto da D__________ G__________. AO
1 si è sposato il 27 maggio 2016 con S__________ P__________ (1972), la quale
aveva già una figlia, Em__________, nata il 6 marzo 2006 da un suo precedente
matrimonio con L__________ A__________. Da lei egli ha avuto un figlio, An__________,
nato il 28 luglio 2016. Nel frattempo, il 1° luglio
2016, l'Autorità regionale di protezione 3 ha confermato l'affidamento di É__________
al padre.
H. L'istruttoria di
merito è terminata il 24 novembre 2016, quando il Pretore ha assegnato alle
parti un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali conclusioni scritte. Nel
suo memoriale del 9 novembre 2016 AO 1 ha instato per un contributo alimentare in
favore di É__________ “secondo le capacità economiche della madre”. Nel suo
allegato conclusivo del 12 dicembre 2016 AP 1 ha proposto invece di sopprimere
il contributo alimentare provvisorio di fr. 300.– mensili da lei dovuto per la
figlia dal 1° agosto 2016.
Fatti
I. Statuendo
il 13 febbraio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso
che ha soppresso dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare a carico
dell'attore e ha condannato AP 1 a versare in favore di É__________ un contributo
alimentare di fr. 770.– mensili dall'ottobre
al dicembre del 2014, di fr. 980.– nel gennaio del 2015, di fr. 540.– mensili
dal febbraio del 2015 al marzo del 2016, di fr. 660.– mensili dall'aprile al
luglio del 2016 e di fr. 385.– mensili dopo di allora (assegni familiari
non compresi). Contestualmente egli ha adeguato la trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state
poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Le richieste di
gratuito patrocinio sono state respinte.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 marzo 2017
per ottenere la riduzione del contributo
alimentare in favore di É__________ a fr. 300.– mensili dal 1° ottobre
2014 al 31 luglio 2016 e la soppressione del contributo dopo di allora. Essa chiede
inoltre di addebitare le spese processuali all'attore, con obbligo di
rifonderle fr. 2500.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2017
AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare
il contributo alimentare per É__________ a fr. 1600.– mensili dall'ottobre
al dicembre del 2014, a fr. 1690.– mensili nel gennaio del 2015 e a fr. 1500.– mensili
in seguito (assegni familiari non compresi). L'appello incidentale non è stato
notificato a AP 1 per osservazioni.
M. Invitato
a depositare un anticipo di fr. 1500.– in garanzia delle spese processuali
presumibili, AO 1 ha instato il 2 giugno 2017 per il beneficio del
gratuito patrocinio. É__________ ha avuto modo di esprimersi davanti a questa
Camera sui due appelli, opponendosi in sostanza al ricorso della madre e
aderendo a quello del padre.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di mantenimento e di modifica
del contributo alimentare per il figlio, emanate con la procedura semplificata
(art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse
almeno fr. 10 000.– secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale presupposto è dato, ove
si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti
al Pretore. Riguardo alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è
stata notificata alla convenuta il 14 febbraio 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli
atti). Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale
d'appello il 16 marzo 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
Quanto
all'appello incidentale, l'invito
a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato alla
patrocinatrice dell'attore il 30 marzo 2017 e il memoriale andava presentato
entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale
è cominciato a decorrere così il 31 marzo 2017, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23 aprile 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe scaduto domenica 14 maggio
2017, salvo protrarsi al lunedì successivo giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 maggio 2017 (timbro postale
sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1
acclude un estratto al 31 dicembre 2016 di un suo conto presso la Società __________
SA (doc. C) e copia del suo nuovo contratto d'impiego “su chiamata” presso la M__________
SA, del 30 settembre 2016 (doc. D). Il 20 aprile 2018 essa ha prodotto anche il
certificato di salario 2017 rilasciatole dalla M__________ SA nel gennaio del
2018.
Da parte sua AO 1 annette al
proprio memoriale di osservazioni e di appello incidentale alcuni messaggi di
posta elettronica. Il 14 marzo 2018 egli ha comunicato altresì a questa Camera
gli sviluppi in vari procedimenti penali, in pratiche amministrative e di
incasso che lo oppongono a AP 1. Il 21 giugno 2018 infine ha documentato la
richiesta di gratuito patrocinio. Ora, per quel che è dei documenti nuovi
successivi alla decisione del Pretore, la loro proponibilità è manifestamente
data dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Analogo principio vale, in forza del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, per gli altri
documenti (I CCA, sentenza inc. 11.2016.52 del 14 dicembre 2017, consid. 2;
nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5A_788/2017 del 2 luglio
2018, consid. 4.2.1 con riferimenti, destinata a pubblicazione). Tutt'al più l'allegazione
tardiva di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova potrà influire sul riparto
delle spese processuali (art. 108 CPC). Il tema andrà, se mai, trattato oltre.
3.
Il giudice può, “ad
istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per
il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è
stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco
importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per
contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla
fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287
cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra
parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui
il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione
1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in:
Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura
non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione (o la convenzione)
precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie
in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo era stato modificato
l'ultima volta e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della rendita non
è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD
I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.7
del 22 dicembre 2016, consid. 3 con richiami).
4.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, rispetto al momento in cui
era stata stipulata la convenzione di mantenimento nel 2006, in concreto la
situazione è radicalmente mutata, non solo perché dall'ottobre del 2014 É__________
vive stabilmente dal padre, ma anche perché la situazione dei genitori è
cambiata, entrambi avendo avuto un figlio. Onde la necessità di ridefinire il contributo
di mantenimento per É__________. Il
primo giudice ha determinato così il fabbisogno in denaro della ragazza sulla
scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo secondo le varie fasce d'età per una fratria
di tre, stimandolo in fr. 1255.– mensili, importo cui ha aggiunto fr. 200.– mensili per cura e educazione (voce non più monetizzata dalla tabella 2017 correlata alle citate raccomandazioni). Ha stabilito
così il fabbisogno in denaro di lei in fr. 1455.– mensili, assegni familiari
non compresi.
Per
quel che è della madre, il Pretore ne ha accertato il reddito netto in fr.
3095.
– mensili nel 2014, in fr. 3310.– mensili nel 2015 e in fr. 2315.– mensili
dall'agosto del 2016 in poi, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2326.15
mensili fino al marzo del 2016 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, premio della
cassa malati fr. 373.–, leasing dell'automobile fr. 395.15, posteggio fr.
200.
–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 127.–, imposta
di circolazione fr. 31.–) e di fr. 1931.– mensili dopo di allora (estinzione
del leasing). Ne ha desunto un margine disponibile di fr. 770.– mensili nel
2014, di fr. 980.– mensili dal gennaio del 2015 al marzo del 2016, di fr.
1380.
– mensili dall'aprile al luglio del 2016 e di fr. 385.– mensili
dall'agosto del 2016 in poi.
Quanto al padre, il
Pretore ha calcolato entrate di fr. 3112.– mensili fino al 31 gennaio 2015 e di fr. 4820.– mensili dopo di allora
per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3150.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr.
366.
, assicurazione
responsabilità civile dell'automobile fr. 176.95, imposta di circolazione
fr. 54.40). Ha appurato così un margine disponibile di fr. 1670.– mensili dal
1° febbraio 2015. Considerata nondimeno una sensibile riduzione di tale
disponibilità dopo la nascita di An__________ e preso atto che la convenuta non
partecipa al mantenimento di E__________ (garantito dal di lui padre), egli
ha fissato il contributo alimentare mensile per É__________ in fr. 770.– dall'ottobre al dicembre del 2014, in
fr. 980.– nel gennaio del 2015, in fr. 540.– dal febbraio del 2015 al marzo del
2016, in fr. 660.– dall'aprile al luglio del 2016 e in fr. 385.– dopo di
allora.
5.
L'appellante
principale contesta anzitutto il fabbisogno in denaro di É__________.
Rimprovera al primo giudice di averne definito l'ammontare in fr. 1255.–
mensili (oltre assegni familiari) senza spiegare come sia giunto a tale risultato.
Essa fa valere inoltre che gli assegni familiari riscossi dal padre vanno
dedotti dal fabbisogno, e non aggiunti, argomentando che il mantenimento della
figlia è “sicuramente inferiore a quello stabilito dalle tabelle di Zurigo”. Quanto ai costi di accudimento – essa soggiunge
– non ve ne sarebbero, sia perché É__________ ha ormai un'età che non richiede
accudimento, sia perché il padre, lavorando al 100%, non subisce pregiudizio
per l'affidamento della figlia. Né potrebbe, a suo dire, beneficiare di tale
accredito la matrigna, la quale ha rinunciato a lavorare a tempo pieno non a
causa di É__________, ma per occuparsi della primogenita Em__________ e ora
anche del piccolo An__________. Il contributo di accudimento di fr. 200.–
mensili va dunque – essa sostiene – stralciato dal fabbisogno in denaro della
figlia.
a) Dandosi
contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Nulla muta sotto questo profilo
la circostanza che la causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, il
quale non dispensa dal formulare pretese in denaro quantificate
(DTF 137 III 620 consid. 4.5.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale
5A_236/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3). In concreto, se non per lo
stralcio del contributo di accudimento di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore, l'appellante
principale non indica neppure per ordine di grandezza di quanto andrebbe
ridotto in definitiva il fabbisogno in denaro di É__________. Tranne che sul
contributo di accudimento, di cui si dirà in seguito (consid. b), l'appello
principale si rivela dunque irricevibile.
Si
aggiunga, per abbondanza, che contrariamente all'opinione dell'appellante
principale le pur minime indicazioni del Pretore permettono di capire come questi
sia giunto alla somma di fr. 1255.–
mensili, la quale risulta dall'importo di base determinante nella fattispecie,
di fr. 1506.– (tabella 2017), dedotto – e non aggiunto, come crede l'appellante
– l'assegno familiare che il Pretore ha presunto di fr. 250.– mensili. Perché poi le raccomandazioni
del Canton Zurigo non andrebbero più applicate, nonostante una prassi più che
ventennale di questa Camera (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5; da ultimo: cfr. I CCA, sentenza inc.
11.2016.92
del 17 maggio 2018, consid. 11), l'appellante non spiega, limitandosi
ad asserire apoditticamente che il fabbisogno in denaro della figlia è “sicuramente
inferiore a quello stabilito dalle tabelle di Zurigo”. Quanto al dubbio, infine, che il primo giudice non abbia
adattato il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati ai valori
effettivi, riprendendo semplicemente le cifre della citata tabella 2017, l'appello
principale si esaurisce in una recriminazione, giacché la convenuta non indica,
una volta ancora, in quale misura tali voci di spesa andrebbero ridotte. Al
proposito non soccorre dunque diffondersi.
b) Per
quel che è dei costi di accudimento, occorre distinguere. Fino al 31 dicembre
2016.
il fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni diramate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
comprendeva una posta monetizzata per “cura e educazione”. Relativamente al
periodo in rassegna (dall'ottobre del 2014 al dicembre del 2016) questa ammontava
in media, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti dopo la nascita di An__________
(28 luglio 2016), a fr. 265.– mensili. Invano l'appellante asserisce perciò che
É__________ non necessitasse più di accudimento. Certo, una quota era fornita
in natura da AP 1, la cui occupazione al 50% le consentiva di badare anche a É__________
(lettera di quest'ultima, del 21 ottobre 2016), ma quell'impegno non poteva
considerarsi gratuito. Anzi, dalla deposizione della stessa AP 1 si evince che
l'attore le riconosceva a tale scopo un compenso di fr. 300.– mensili
sotto forma di una minore partecipazione alle spese domestiche (verbale del 13
ottobre 2015, pag. 2). Se nella fattispecie si prescinde dall'inserire nel
fabbisogno in denaro di É__________ una cifra maggiore di fr. 200.– mensili,
ciò si deve al fatto che l'attore si è accomodato di tale importo (osservazioni
all'appello, pag. 5).
Dal
1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non figura più nella tabella
annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. In sua vece occorre definire
un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre per garantire
effettivamente cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC;
sull'applicabilità pro futuro di tale norma anche alle cause
pendenti: art. 13cbis tit.
fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del
14.
dicembre 2017 consid. 3.2.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Se il figlio è accudito da terzi, come
nella fattispecie, i costi generati da tale presa a carico continuano in ogni
modo a essere considerati come costi diretti del figlio (FF 2014 pag. 510
in basso; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del
17.
maggio 2018, consid. 7.1.3 destinata a pubblicazione). Poco importa
sapere dunque, sotto questo profilo, se il genitore affidatario sia in grado di
coprire da sé il proprio fabbisogno minimo, come poco giova che in concreto AP
1.
non sia madre di É__________ e non abbia ridotto il proprio grado
d'occupazione per lei. La cura e l'educazione di É__________ va considerata un
costo diretto.
Per
il resto non risulta che il compenso di fr.
300.
– mensili corrisposto a AP
1.
nelle modalità da lei ricordate sia cessato nel 2017. Anche dal 1° gennaio
2017.
si deve riconoscere perciò nel fabbisogno in denaro di É__________ una
spesa di fr. 200.– mensili per l'accudimento, come ha fatto il primo giudice e come
chiede l'attore. Dopo i 16 anni della figlia (compiuti da É__________ il 28
gennaio 2018) un contributo di accudimento parrebbe invece non entrare più in
linea di conto (FF 2014 pag. 534 seg.; Stoudmann, Le nouveau droit de
l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in: RMA/ZKE
2016.
pag. 438). Comunque sia,
una tale spesa più non si giustifica nel caso specifico alla luce della
precaria situazione finanziaria in cui versano le parti. Entro
tali limiti l'appello merita pertanto accoglimento.
6.
L'appellante
incidentale chiede da parte sua che il fabbisogno in denaro di É__________ sia
calcolato sulla base dei fr. 1781.–
mensili previsti dalle citate raccomandazioni per un figlio unico nella
relativa fascia di età. Egli fa valere inoltre che l'assegno familiare per É__________
ammonta a fr. 200.–, non a fr. 250.– mensili, e che il costo dell'alloggio
va adeguato alla spesa effettiva di fr. 594.70 mensili fino al 30 giugno 2016,
rispettivamente di fr. 800.– mensili dopo di allora. A suo parere il fabbisogno
in denaro della figlia assomma perciò a fr. 1890.70 mensili, più fr. 200.– di
spese di accudimento fino al 30 giugno 2016, e a fr. 2096.– mensili più
fr. 200.– di spese di accudimento dopo di allora.
a) Riguardo all'importo di base da cui
dipartirsi per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio, questa Camera
ha già avuto modo di ricordare che, dandosi un minorenne che vive nella stessa
economia domestica di fratelli o fratellastri minorenni, il fabbisogno in
denaro va determinato tenendo conto della fratria (RtiD II-2006 pag. 693 consid. 4; I-2012 pag. 883 consid. 8a). A ragione
dunque il Pretore ha calcolato il fabbisogno di É__________ come quello di un
figlio di tre.
b) Non
a torto il padre si duole invece del mancato adeguamento dei valori tabellari a
quelli effettivi nel fabbisogno in denaro della figlia per quanto concerne l'alloggio.
L'attore trascura tuttavia che la quota di un terzo imputabile a É__________ secondo
le note raccomandazioni va calcolata sulla scorta della pigione effettivamente
pagata dal genitore affidatario. Nella fattispecie tale importo corrisponde
alla metà del canone di locazione relativo all'abitazione comune dell'attore (RtiD
I-2013 pag. 714 consid. 7b con rinvio a DTF 137 III 63 consid. 4.2.2, ribadito
in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 7),
che non è in discussione (sentenza impugnata, pag. 5). Dandosi quindi una spesa
complessiva, riconosciuta dalla controparte (appello, pag. 9), di fr. 2000.–
mensili fino al 14 luglio 2016 e di
fr. 2600.– mensili dopo di allora (doc. GG), la quota da computare nel fabbisogno in denaro di É__________ va portata da
fr. 310.– a fr. 333.35 mensili per il primo periodo e da fr. 306.– a fr.
433.35
mensili per il secondo periodo.
c) AO
1.
fa valere con pertinenza inoltre che l'assegno familiare da dedurre dal
fabbisogno in denaro di É__________ (v. DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) fino al
compimento dei 16 anni ammonta a fr. 200.– e non a fr. 250.– mensili (art. 3
cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam), come ha ritenuto il Pretore
(sopra, consid. 6a). Il fabbisogno in denaro di É__________ va stabilito per
finire in fr. 1625.– mensili arrotondati (importo di base secondo la tabella
2014/2015 fr. 1860.–, meno la differenza di fr. 65.– tra la spesa di cura e educazione
secondo tabella e quella effettiva [consid. 5a], più la differenza di fr. 23.35
tra il costo dell'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid. 6b], meno
fr. 200.– di assegno familiare) fino al luglio del 2016. Tale fabbisogno è rimasto
invariato anche dopo il trasloco in via __________, sempre a __________, e la
nascita di An__________, nel luglio del 2016 (importo di base secondo la
tabella 2016 fr. 1643.–, più la differenza di fr. 8.– tra la spesa di cura e
educazione secondo tabella e quella effettiva [consid. 5a], più la differenza di
fr. 152.35 tra il costo dell'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid.
6b], meno l'assegno familiare di fr. 200.–).
Dal
1° gennaio 2017 al 28 gennaio 2018 (16 anni di É__________) il fabbisogno in
denaro della figlia si riduce a fr. 1580.– mensili arrotondati, assegno
familiare non compreso (importo di base secondo la tabella 2017 fr. 1506.–, più
fr. 200.– di accudimento [consid. 5b], più la differenza di fr. 73.35 tra il costo
dell'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid. 6b], meno fr. 200.–
di assegno familiare). Esso si riduce ulteriormente a fr. 1335.– mensili arrotondati
dopo di allora per
l'adeguamento
dell'importo di base (a fr. 1510.–) ai valori del 2018 e il venir meno del
contributo di accudimento, fermo restando che l'assegno familiare passa da fr.
200.
– a fr. 250.– mensili.
7.
AP 1 censura poi
l'accertamento del proprio fabbisogno minimo, che chiede di rivalutare a fr.
3437.30
mensili, rispettivamente a fr. 3042.15 dall'aprile del 2016, invocando
l'aggiunta di fr. 1000.– per la
pigione e di fr. 111.15 mensili per il premio dell'assicurazione complementare alla
cassa malati.
a) Nella commisurazione del contributo
alimentare per i figli il debitore alimentare può invocare unicamente la
garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e
per di più limitato alla sua persona (DTF 140 III 339 consid. 4.3; 137 III 62
consid. 4.2.1; RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a). Ciò posto, nella fattispecie non
è di rilievo il fabbisogno minimo della convenuta e del suo convivente secondo
il diritto civile. Decisivo è il minimo esistenziale di AP 1 calcolato secondo
i principi del diritto esecutivo. Dovendosi stabilire inoltre il costo
dell'alloggio di un debitore alimentare che vive con un terzo, si giustifica di
riconoscere nel minimo esistenziale soltanto una parte della spesa che tenga
adeguatamente conto della capacità economica del convivente (I CCA, sentenza
inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 3).
b) Nella
sentenza impugnata il Pretore non ha riconosciuto a AP 1 alcun costo dell'alloggio
perché “malgrado le contestazioni e le richieste istruttorie avanzate in causa
[l'interessata] non ha mai documentato nulla circa la pigione” (sentenza
impugnata, pag. 4). La convenuta obietta che nei parametri citati nella convenzione
del 13 ottobre 2015 rientrava anche una partecipazione alla locazione di fr.
1000.
– attestata in una dichiarazione 27 luglio 2015 del proprio compagno. Costo
dell'alloggio che – essa soggiunge – il primo giudice ha riconosciuto per due
anni di procedura, salvo stralciarlo improvvisamente nella sentenza, mentre
ognuno ha diritto a spese di alloggio di almeno fr. 1200.– mensili anche se non
le documenta. Siccome poi la situazione non era cambiata, né il Pretore le
aveva chiesto di giustificare ulteriormente la spesa, essa sostiene di avere
creduto in buona fede che la dichiarazione agli atti fosse sufficiente. Ad ogni
buon conto – prosegue la convenuta – spettava al giudice, in virtù del principio
inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), chiedere eventuali atti mancanti. Non
le si poteva quindi rimproverare un rifiuto indebito di collaborare, gli atti
istruttori e in particolare le sue osservazioni del 5 settembre, del 21
settembre e del 7 novembre 2016 dimostrando se mai il contrario.
c) Contrariamente
all'opinione della convenuta, l'accordo raggiunto dalle parti il 13 ottobre
2015.
non accennava all'asserito costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili. Né
soccorre all'interessata la premessa di quella intesa, secondo cui “i parametri
già registrati a verbale il 26.3.2015 rimangono per il momento attuali”, dal
momento che neppure in quel verbale figurano riferimenti a tale esborso. Quanto
all'argomento per cui il Pretore avrebbe riconosciuto simile voce di spesa nei
due anni di procedura, esso cade nel vuoto, il Pretore essendosi limitato a
prendere atto degli accordi provvisionali fra le parti del 26 marzo e del 13
ottobre 2015, i quali nulla precisavano in merito al costo dell'alloggio. Né la
convenuta può dirsi stupita perché il Pretore non le ha riconosciuto alcuna
spesa, essendo stata avvertita l'8 novembre 2016 delle possibili conseguenze legate
alla sua condotta processuale, dopo che si era rifiutata di documentare le spese
logistiche del convivente (si vedano le dichiarazioni del 21 settembre
2016.
[nel fascicolo corrispondenza e citazioni] e del 7 novembre 2016 [act. XV,
allegato]). E il principio inquisitorio illimitato non solleva le parti dalle
loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto
possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più
recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_819/2017 del
20.
marzo 2018 consid. 9.3).
d) Premesso
ciò, non si deve dimenticare che AP 1 vive stabilmente dal 2011 a __________ con
il nuovo compagno, il quale ha dichiarato il 27 luglio 2015 di ricevere da lei una
partecipazione di fr. 1000.– mensili per il costo dell'alloggio (spese
accessorie incluse: doc. 9). L'attore non ha mai preteso che tale dichiarazione
fosse inveritiera. Quanto alle (successive) richieste dell'attore e del Pretore
di documentare gli esborsi, esse miravano a conoscere i costi dell'abitazione in
proprietà del compagno, e in specie l'ammontare degli interessi ipotecari (richieste
del 28 agosto 2015
[act. VII], come pure del 9 e del 29 settembre 2016 [nel fascicolo “corrispondenza
e citazioni”]). Tali documenti riguardavano però un terzo estraneo alla
procedura e senza obblighi di mantenimento verso la convenuta. A parte ciò, ogni
parte ha diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo il costo
dell'alloggio che essa dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da
sé sola (RtiD II-2004
pag. 562 consid. 8a con rinvii). E al proposito questa Camera ha già avuto modo
di rilevare che, trattandosi di stabilire il fabbisogno minimo di una persona sola
residente nell'agglomerato luganese, una spesa di fr. 1000.– mensili
(spese accessorie comprese) appare adeguata (sentenza inc. 11.2016.124
del 3 maggio 2018, consid. 6d).
Non
si disconosce che dopo la nascita di E__________ e la conseguente riduzione (alla
fine di agosto del 2016) dell'attività lucrativa da parte della convenuta, il
convivente di lei non solo provvede al mantenimento del figlio, ma finanzia
anche parte del suo fabbisogno, non facendole pagare “al momento” alcuna spesa per
l'alloggio (lettere dell'avv. PA 1, del 5 settembre [nel fascicolo “corrispondenza
e citazioni”] e del 7 novembre 2016 [act. XV allegato]). A parte il fatto però
che il convivente non ha obblighi di mantenimento nei confronti di lei e non è
tenuto a prestarle assistenza nell'adempimento di obblighi di mantenimento
verso figli nati dal precedente matrimonio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del
23.
maggio 2017, consid. 7b con rinvii), la rinuncia di lui a riscuotere la
partecipazione di fr. 1000.– mensili per la locazione è dovuta al fatto che l'incasso
sarebbe inattuabile, la convenuta registrando un ammanco di oltre fr. 1000.–
mensili rispetto al proprio fabbisogno minimo (“ella ha un ammanco di oltre fr. 1000.–
rispetto al suo fabbisogno”: lettera citata dell'avv. PA 1 del 7 novembre
2016). Ma ciò non significa che essa non abbia alcun costo dell'alloggio.
e) Quanto
all'aggiunta del premio per l'assicurazione malattia complementare, la
richiesta si rivela d'acchito sprovvista di fondamento, le assicurazioni facoltative
potendo essere considerate nel calcolo del minimo esistenziale secondo il
diritto civile, ma non secondo il diritto esecutivo (DTF 134 III 323; sentenza
del Tribunale federale 5A_885/2011 del 17 gennaio 2013 consid. 3.1.1). Al
riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
8.
Dal canto suo AO 1 oppone
che, dandosi una situazione di ristrettezza, nel fabbisogno minimo della
convenuta non possono essere ammesse spese d'automobile, ma solo i costi di un abbonamento
ai trasporti pubblici, in concreto di fr. 1602.– annui. Per lo stesso motivo – egli soggiunge – non
possono riconoscersi alla convenuta nemmeno le spese di “posteggio fisso” a __________, tanto più che
l'interessata lavora un solo giorno per settimana nella capitale, mentre il
resto è impiegata a __________. Infine l'attore insta perché l'importo di base
per il calcolo del minimo esistenziale della convenuta sia ridotto a fr. 850.– mensili in ragione della convivenza di
lei con D__________ G__________.
a) Per
quel che concerne l'importo di base ai fini del fabbisogno minimo, l'argomentazione
non manca di buon diritto. Se due persone vivono in comunione domestica,
l'importo di base per calcolare il minimo esistenziale del diritto esecutivo
di ciascuna di loro si calcola, di regola, dimezzando l'importo di base per coniugi,
di fr. 1700.– mensili (tabella per
il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo:
FU 68/2009 pag. 6292, cifra I). Ciò vale per la convenuta anche dopo la nascita di E__________, poiché l'importo
di base di fr. 1700.– mensili vale anche per coppie con figli (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del
1° febbraio 2018 consid. 3 e 7a;
cfr. DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). L'importo di base ai fini del fabbisogno minimo
della convenuta risulta così di fr. 850.– mensili.
b) Quanto
alla richiesta di stralciare dal fabbisogno minimo i costi d'automobile, questa
Camera ha già avuto modo di rilevare che in situazioni di ammanco i costi
d'automobile vanno tralasciati e che qualora le trasferte siano indispensabili
va riconosciuto il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag.
699.
n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2017.111 del 22 maggio 2018,
consid. 3a). In concreto le parti non dispongono di risorse sufficienti per sopperire all'intero fabbisogno in denaro di É__________
(sotto, consid. 12). Non soccorrono così le condizioni per riconoscere
alla convenuta spese d'automobile, le quali vanno sostituite con il costo di
fr. 133.50 mensili per un
abbonamento “arcobaleno” di cinque zone (‹https://m3.ti.ch/DT/dstm/sm/temi/trasporti/
calcolatore/default.php#›).
c) Alla
luce di quanto precede, il minimo esistenziale di AP 1 risulta di fr. 2356.50
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio
della cassa malati fr. 373.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 133.50).
9.
L'appellante
principale critica inoltre l'ammontare del proprio reddito accertato dal
Pretore dopo il 1° gennaio 2016. Fa notare che durante il suo congedo di maternità
(dall'aprile al luglio del 2016) essa non ha beneficiato dello stipendio pieno,
ma soltanto delle indennità di maternità che notoriamente coprono l'80% del salario.
Per di più, dal gennaio al luglio del 2016 il suo stipendio non ammontava a fr.
3310.
– mensili, come ha calcolato il primo giudice, bensì a
fr. 3068.50, come risulta dal
conteggio del gennaio 2016 (di cui fr. 300.– trattenuti dal datore di lavoro), mentre
dall'agosto del 2016 in poi esso si è ridotto non a fr. 2315.–, bensì a fr. 2138.–, per poi contrarsi
ulteriormente in seguito alla modifica del contratto di lavoro in un rapporto
“su chiamata”.
Ora,
dalla documentazione prodotta in appello (plico doc. C) emerge effettivamente
che la convenuta ha percepito nei primi quattro mesi del 2016 uno stipendio
netto di fr. 3068.50 mensili, ridottosi durante il congedo di maternità a fr.
2336.50
(in media) dal maggio al luglio. Quanto al reddito di agosto, mal si comprende
perché senza motivazione il Pretore, pur riferendosi al doc. 21, abbia accertato
uno stipendio di fr. 2315.– nonostante nel relativo conteggio figuri l'importo
di fr. 2138.–. Al riguardo l'appello è quindi fondato. Per il resto del 2016,
invece, la convenuta non indica di quanto i suoi introiti andrebbero ridotti
rispetto all'accertamento del Pretore, né il doc. C, cui essa rinvia, copre in
modo completo quell'arco di tempo, sicché in proposito il ricorso sfugge a
ulteriore disamina. Per il 2017, infine, il certificato di salario esibito in pendenza di appello attesta un
reddito di fr. 2047.– mensili.
10.
AO 1 pretende che il
reddito calcolato dal Pretore dall'agosto del 2016 in poi non è reale, la
convenuta avendo dichiarato, contrariamente al vero, di avere ridotto il
proprio carico di lavoro quantunque dopo l'istruttoria di primo grado abbia
ripreso un'attività a metà
tempo, “come sempre fatto”. A parte ciò – egli soggiunge – AP
1.
non aveva diritto di diminuire la propria capacità contributiva neppure per
la nascita di E__________. E siccome l'interessata ha rinunciato al reddito conseguito
in precedenza, pur avendo contezza dell'obbligo di mantenimento nei confronti
della figlia, le va imputato un reddito ipotetico pari almeno a quello
percepito nel 2015, tanto più che essa ha omesso di indicare l'incasso delle “provvigioni trimestrali”.
a) Che
la convenuta abbia sempre lavorato al 50% è smentito non solo dai certificati
del datore di lavoro agli atti (doc. D di appello), ma anche dalle dichiarazioni
della figlia É__________, la quale ha dato atto di una riduzione del grado di
occupazione dal 100 al 50% in seguito alla nascita di E__________ (allegato
alla lettera del 9 settembre 2016 di AP 1 al Pretore, nell'incarto “corrispondenza
e citazioni”, come pure la lettera del 4 aprile 2017 di É__________ a questa
Camera). Intendesse poi l'attore contestare l'ulteriore riduzione delle ore di
lavoro in seguito alla modifica contrattuale su chiamata, la questione è ormai
senza interesse dopo quanto si è illustrato al consid. 9. Quanto alla mancata
indicazione delle provvigioni, l'appellante non trae alcuna conclusione dalla
censura, per tacere del fatto che siffatti introiti non figurano più negli
estratti bancari del 2016.
b) Più
delicata è la questione di sapere se si possa ascrivere a AP 1 un reddito
ipotetico pari a quello conseguito prima della nascita di E__________. Ancorché
nuovo, l'argomento dev'essere vagliato da questa Camera (sentenza del Tribunale
federale 5A_788/2017 del 2 luglio 2018, consid. 4.2.1, destinata a
pubblicazione). In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto infatti
a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un genitore. Se questi ha
l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di
impegno, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale a maggior ragione ove sia in discussione
il mantenimento di figli minorenni in situazioni di ristrettezze finanziarie
(DTF 137 III 121 consid. 2.3; più recentemente: sentenza 5D_183/2017 del
13.
giugno 2018 consid. 4.1). Nella fattispecie la madre non è genitore affidatario
e deve adempiere il proprio obbligo di mantenimento in denaro. Per determinare
ciò, occorre accertare la capacità di guadagno ragionevolmente esigibile ed effettiva
di lei, tenuto conto anche degli obblighi di mantenimento nei confronti del
figlio E__________ e della copertura del proprio minimo esistenziale.
c) Per
quel che riguarda la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte
di un genitore con figli, vige il principio secondo cui un coniuge con prole
può essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa
a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto
10.
anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta dal
momento in cui quel figlio ha compiuto i 16
anni (principio richiamato ancora nella sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016
del 25 giugno 2018, consid. 3.5). Tale regola contempla
nondimeno due eccezioni. La prima riguarda l'eventualità in cui, già
prima della separazione, entrambi i genitori esercitassero un'attività
lucrativa, nel qual caso il genitore che si occupava prevalentemente della cura
dei figli durante la comunione domestica deve continuare a rispettare – nel segno
della continuità – gli accordi intercorsi. La seconda eccezione concerne la
nascita di un figlio non comune dopo la separazione, nel qual caso manca un
accordo sulla ripartizione dei ruoli su cui fare affidamento. In simili
evenienze la regola dei 10 e 16 anni non si applica e il fatto che a suo tempo
la madre avesse accudito personalmente i figli comuni è senza rilievo per la
cura del nuovo figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del
25.
giugno 2018, consid. 3.5).
Secondo
giurisprudenza i figli hanno diritto – di norma – alla parità di trattamento non
solo nella commisurazione del contributo alimentare, ma anche nella definizione
del rapporto tra prestazioni in natura e prestazioni pecuniarie. In situazioni particolari
come quelle evocate dianzi può giustificarsi nondimeno un riparto diverso. E siccome
in situazioni del genere il mantenimento da parte del genitore non affidatario avviene
in denaro, l'esigibilità di una ripresa o di un'estensione dell'attività
lucrativa si riconduce alla questione di sapere se – e in che misura – la cura e
l'educazione del nuovo figlio vi ostino. Nei primi tempi l'accudimento
personale del figlio da parte della persona di riferimento è importante, di
modo che non si può pretendere da quel genitore l'esercizio di un'attività lucrativa
a tempo pieno, quand'anche egli non sia più in grado di assolvere temporaneamente
gli obblighi alimentari preesistenti (sentenza del Tribunale federale
5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.4 e 3.5).
Nelle
circostanze descritte, sempre secondo giurisprudenza, se nel primo anno di vita
l'accudimento personale è indicato e al genitore che se ne prende cura non può
imporsi un'attività lucrativa, ciò non vale più in seguito, a meno che il
figlio richieda un'assistenza straordinaria. Dopo il primo anno di vita non sussiste
più un diritto assoluto all'accudimento personale, per lo meno nel caso di
famiglie ricomposte con figli nati da più relazioni e in precarie situazioni
finanziarie. Per consentire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nei
confronti di tutti i figli in condizioni del genere occorre vagliare dunque la possibilità o l'estensione di un
accudimento extrafamiliare per il figlio affidato alla propria custodia,
se non altro nel caso in cui l'obbligo di mantenimento verso gli altri figli su
cui non è esercitata la custodia parentale consista in una prestazione in
denaro (sentenza del Tribunale federale
5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid.
3.
).
d) Ciò
posto, un incremento dell'attività lucrativa da parte di
AP
1.
appare senz'altro esigibile, quanto meno dal compimento del primo anno di
età del figlio E__________, il
2.
maggio 2017. Essa ha lavorato infatti a tempo pieno prima e dopo la separazione
dall'attore (lettera 4 aprile 2017 di É__________ a questa Camera, non
contestata), continuando fino al termine del congedo di maternità dovuto alla
nascita di E__________ (il 7 agosto 2016), al cui proposito non sono emerse per
altro criticità particolari. Le capacità finanziarie dei genitori non bastano tuttavia,
in concreto, per coprire il fabbisogno in denaro di É__________, tanto meno ove si consideri che – come si
vedrà (consid. 12) – dopo la nascita di An__________ (il 28 luglio 2016) il
padre deve suddividere il proprio margine disponibile tra i due figli. Dovendosi
così garantire anche il mantenimento di É__________, occorre che la madre aumenti, in considerazione
dei livelli salariali conseguibili nel settore professionale della vendita, il proprio
tasso d'occupazione al 100% e lo adegui – dopo un periodo di transizione (sotto,
consid. f) – a quello dell'attore, il quale già lavora a tempo pieno quantunque
gli sia affidata la figlia. Tale adeguamento si impone anche per motivi di equità,
a maggior ragione dopo che dal 29 gennaio 2018 alla ragazza non è più
riconosciuto un contributo di accudimento (sopra, consid. 5b). Ciò permetterà inoltre
all'interessata di coprire i costi di una custodia diurna o di un asilo nido
per la quota (50%), attualmente non garantita da D__________ G__________, destinata
all'accudimento di E__________ (sopra, consid. 7d).
e) Quanto
alla possibilità per AP 1 di conseguire un reddito pari a quello precedente la
nascita di E__________, si deve tenere calcolo dell'età, della formazione
professionale e dello stato di salute di lei, oltre che della situazione sul mercato
del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; più
recentemente: sentenza 5A_267/2018 del 5 luglio 2018
consid. 5.1.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690
n. 5a con richiami). Nel caso in esame la convenuta ha 45 anni, ha maturato un'esperienza
pluriennale e ininterrotta nel settore della vendita al dettaglio e non accusa
particolari problemi di salute. Non consta nemmeno che il mercato del lavoro ticinese,
nonostante la pressione esercitata dalla manodopera estera, sia sfornito di sufficienti
possibilità d'impiego in quel campo (a tempo pieno o a tempo parziale, che
l'interessata potrebbe cumulare con l'occupazione odierna). Tant'è che le
prospettive d'impiego nel commercio al dettaglio sono stabili per i piccoli negozi
e al rialzo per i negozi medi e grandi, mentre il tasso di disoccupazione tende
al ribasso (0.8% nel giugno e 0.1% nel luglio del 2018: ‹https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?
fuseaction=news.dettaglio&nwsId=169590&t=›).
f) Ne
segue che, si fosse debitamente attivata nel 2017 (a 44 anni) per procacciarsi
un'attività a tempo pieno, l'interessata potrebbe presumibilmente percepire
oggi, nel settore della vendita, uno stipendio
netto di fr. 3068.50 mensili, pari a quanto essa guadagnava – come fa
notare l'attore – prima della nascita di E__________ (sopra, consid. 9), in linea con i parametri salariali minimi
stabiliti dal contratto normale di lavoro per il personale della vendita al
dettaglio (FU 101/2017 pag. 11070). Da tale somma va tolta nondimeno
una parte di quanto necessario per l'accudimento extrafamiliare di E__________ (la
metà; consid. 7d), che rientra nei costi diretti del figlio, ma senza i quali AP
1.
non potrebbe conseguire un reddito siffatto. Dedotto un costo stimato (per la quota a carico di lei) di
fr. 300.– mensili per l'inserimento del figlio in un asilo nido o presso
una custodia diurna (‹https://www.famigliediurne.ch/index.php?option=com_content&view=article&
id=84&Itemid=133›), si giustifica così di imputare alla
convenuta un reddito di fr. 2750.– mensili dopo un periodo di transizione di
sei mesi dalla notificazione dell'attuale sentenza.
g) In
definitiva, il margine disponibile che AP 1 poteva destinare al mantenimento di
É__________ ammontava a fr. 738.50 mensili nel 2014 (reddito di fr. 3095.–), a fr. 953.50 mensili nel 2015 (reddito
di fr. 3310.–) e a fr. 141.50 mensili nel 2016 (reddito medio fr. 2498.–). Il
quadro delle entrate e delle uscite registra per contro un ammanco di fr.
309.50
mensili (reddito di fr. 2047.–) dal
1° gennaio 2017, mentre denoterà un
attivo di fr. 393.50 mensili sei mesi dopo l'emanazione della presente sentenza
(reddito ipotetico di fr. 2750.–).
11.
Rimane da appurare la
disponibilità di AO 1. Dovendosi provvedere al mantenimento di un figlio,
l'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce in effetti che l'obbligo va commisurato alla
situazione sociale e alle possibilità di entrambi i genitori (art. 285 cpv. 1
CC). Ove si tratti di suddividere tale onere fra genitori non sposati, secondo
la giurisprudenza di questa Camera il riparto deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012
pag. 883 n. 5c con richiami), fermo restando che il giudizio non si esaurisce
in una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un apprezzamento di
equità (nel senso dell'art. 4 CC). Accertata la rispettiva capacità
economica dei genitori, si devono ponderare quindi le particolarità del caso
concreto. Per equità, ad esempio, il giudice può esonerare un genitore di
scarsa disponibilità economica dal contribuire al fabbisogno in denaro del
figlio a lui affidato se l'altro genitore ha una capacità economica superiore
alla media (I CCA, sentenza inc. 11.2012.73 del
6.
febbraio 2015, consid. 8 con riferimenti).
a) Relativamente
al reddito, AP 1 lamenta che l'attore non ha documentato le proprie entrate e
che, “per quanto di conoscenza, potrebbe avere
ottenuto negli ultimi anni un aumento di stipendio per fedeltà o cambiamenti di
posizione, dei bonus o altro”. Essa chiede di conseguenza che gli sia ascritto
“prudenzialmente” un reddito di fr. 5000.– mensili. I dati più aggiornati trasmessi
dall'interessato a sostegno della domanda di gratuito patrocinio attestano in
effetti per il 2017 un reddito netto di fr. 4930.40 mensili (senza assegni
familiari). A esso si aggiunge la quota di tredicesima (doc. Q: contratto di
lavoro, art. 7), la quale va calcolata sulla scorta dello stipendio di base (fr.
5428.
– lordi), dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA,
sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11b con richiamo). Dandosi
così una tredicesima
di fr. 5029.90 (fr. 5428.–, meno fr. 278.20 per l'AVS [5.125%], fr. 59.70 per l'assicurazione disoccupazione
[1.1%] e fr. 60.20 per
gli infortuni non professionali [1.109%: conteggio salariale dell'ottobre del
2017]), lo stipendio netto mensile si attesta a fr. 5350.– mensili (arrotondati).
b) In
merito al fabbisogno minimo, l'appellante principale critica in primo luogo il
costo dell'alloggio, il quale sarebbe stato riconosciuto dal primo giudice senza
essere suffragato da documenti. Essa fa notare che il contratto di locazione prevedeva
un canone di fr. 2000.– mensili fino al 15 luglio
2016.
e uno di fr. 2600.– dopo di allora, spesa che a suo dire va suddivisa però
con la moglie e i figli e che dunque dev'essere “notevolmente diminuita”. Non
cifrata, la contestazione sarebbe di per sé irricevibile. In virtù del
principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione non si
deve trascurare tuttavia che metà del costo dell'alloggio va a carico di AP 1 e
una quota va inserita nel fabbisogno in denaro di É__________. Il costo
dell'alloggio nel fabbisogno minimo dell'attore va ridotto così a fr. 666.65 mensili
fino al 14 luglio 2016 e a fr. 866.65 mensili da allora in poi.
AP
1.
insta altresì perché i costi d'automobile siano riconosciuti all'attore soltanto
per la metà dell'importo considerato dal Pretore (fr. 231.35 mensili), AP 1
avendo dichiarato il 13 ottobre 2015 di usare anche lei la vettura. La
richiesta è fondata. Dalla deposizione di lei risulta in effetti che essa adopera
la Škoda “Superb Combi Elegance” insieme con il marito e si fa carico di buona
parte dei costi del mezzo (verbale del 13 ottobre 2015, pag. 2). L'importo proposto
dalla convenuta (fr. 115.70 mensili) rimane per altro maggiore di quello che
l'attore potrebbe rivendicare ove facesse uso dei trasporti pubblici, analogamente
a quanto egli ha preteso per l'interessata in relazione a un percorso settimanale
più lungo (sopra, consid. 7b), e acquistasse un abbonamento “arcobaleno” per
due zone, da __________ a __________ (fr.
639.
– l'anno; ‹https://www.arcobaleno.ch/abbonamenti/
abbonamento-annuale›). Nelle circostanze descritte non si giustifica
la richiesta dell'appellante incidentale di aggiungere al proprio fabbisogno
minimo la rata del leasing dell'auto (intestata al di lui padre), di fr. 518.35
mensili, né le spese di trasferta (comprensive del carburante e della
manutenzione) di fr. 250.– mensili.
L'appellante
incidentale rimprovera inoltre al primo giudice di non avere incluso nel
proprio fabbisogno minimo il premio per l'assicurazione malattia complementare
di fr. 24.20 mensili né l'onere fiscale, stimato in fr. 250.– mensili. Per quel
che è della prima censura, vale quanto detto in merito all'identica richiesta della
convenuta (sopra, consid. 7e). Riguardo alla seconda, si ricordi che qualora le
parti si trovino in difficoltà finanziarie le imposte non entrano in linea di
conto (DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4; analogamente: RtiD
II-2017
pag. 778 consid. 6b). Al riguardo la sentenza impugnata resiste dunque alla
critica. Ciò posto, il fabbisogno
minimo
dell'attore va ricondotto a fr. 2500.– mensili fino al 14 luglio 2016 e a fr. 2700.– mensili dopo di
allora (aumento della locazione).
c) Ne
discende che la disponibilità di AO 1 assomma a fr. 612.– mensili fino al 31
gennaio 2015 (reddito incontestato di fr.
3112.
– [sentenza impugnata, pag. 3]), a fr. 2320.– mensili dal 1°
febbraio 2015 al 14 luglio 2016, a fr. 2120.– mensili
dal 15 luglio al 31 dicembre 2016 (reddito di fr. 4820.–) e a fr. 2650.–
mensili dopo di allora (reddito di fr. 5000.–), fermo restando che dopo la nascita
di An__________ (il 28 luglio 2016) tale margine va suddiviso tra i due figli
dell'attore.
12.
Rimane da definire
quanto AP 1 può corrispondere per É__________, tenuto conto delle rispettive
disponibilità dei genitori. Non ravvisandosi – né essendo fatte valere – in
concreto circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da un
riparto proporzionale dell'onere di mantenimento fra le parti (art. 285
cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.117 del 16 maggio 2017, consid. 10), risulta in
definitiva quanto segue:
a) Dal
1° ottobre 2014 fino al 31 gennaio 2015
Fabbisogno
in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili arrotondati (consid. 6c)
Disponibilità
dell'attore per É__________: fr. 612.– mensili (consid. 11c)
Disponibilità
media della convenuta: fr. 792.– mensili (consid. 10g)
Contributo
a carico della convenuta: fr. 790.– mensili arrotondati (assegni familiari non
compresi)
Ammanco
nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 223.– mensili.
b) Dal
1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016
Fabbisogno
in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili (consid. 6c)
Disponibilità
dell'attore per É__________: fr. 2320.– mensili (consid. 11c)
Disponibilità
media della convenuta: fr. 652.– mensili (consid. 10g)
Quota
a carico della convenuta: fr. 360.– mensili arrotondati (assegni familiari non
compresi).
c) Dal
15.
luglio al 31 dicembre 2016
Fabbisogno
in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili (consid. 6c)
Disponibilità
dell'attore per É__________: fr. 1060.– mensili (consid. 11c)
Disponibilità
della convenuta: fr. 141.– mensili (consid. 10g)
Contributo
a carico della convenuta: fr. 140.– mensili arrotondati (assegni familiari non
compresi)
Ammanco
nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 425.– mensili.
d) Dal
1° gennaio 2017 al 28 gennaio 2018
Fabbisogno
in denaro di É__________: fr. 1580.– mensili (consid. 6c)
Disponibilità
dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)
Disponibilità
della convenuta: nessuna (consid. 10g)
Ammanco
nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 255.– mensili.
e) Dal
29.
gennaio 2018 al 28 febbraio 2019
Fabbisogno
in denaro di É__________: fr. 1335.– mensili (consid. 6c)
Disponibilità
dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)
Disponibilità
della convenuta: nessuna (consid. 10g)
Ammanco
nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 10.– mensili.
f) Dal
1° marzo 2019 in poi
Fabbisogno
in denaro di É__________: fr. 1335.– mensili (consid. 6c)
Disponibilità
dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)
Disponibilità
della convenuta: fr. 393.50 mensili (consid. 10g)
Quota a
carico della convenuta: fr. 305.– mensili arrotondati (assegni familiari non
compresi).
Se ne conclude, in ultima
analisi, che l'appello di AP 1 merita parziale accoglimento, mentre l'appello
incidentale di AO 1 vede la sua sorte segnata.
13.
Le spese dell'appello
principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1
ottiene una riduzione del contributo alimentare a suo carico da fr. 13 490.–
più fr. 385.– mensili dall'agosto del 2016 a fr. 10 230.–
più fr. 305.– mensili dal marzo del 2019, ma non nella misura richiesta
(fr. 6600.– complessivi). Tutto ponderato, si giustifica
di addebitarle così un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a
carico dell'attore, il quale ha proposto di respingere l'appello principale e
rifonderà pertanto alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo
dell'indennità piena: RtiD II-2016
pag. 638 consid. 3). Il fatto che la convenuta abbia causato maggiori
oneri per avere addotto parte degli argomenti in appello non consente invece di
derogare al precetto della soccombenza, il medesimo rimprovero potendo essere rivolto
all'attore. Quanto all'appello incidentale, AO 1 esce sconfitto e deve
sopportarne le spese (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone per contro problema di
ripetibili, AP 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni
all'appello incidentale.
L'emanazione del giudizio
odierno non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente agli oneri
processuali di primo grado (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate). Il
Pretore ha dovuto statuire infatti anche sulla soppressione (inizialmente avversata) del contributo alimentare
a carico del padre (fr. 800.–
mensili), oltre che sulla definizione del contributo a carico della
madre, che AO 1 rivendicava in almeno fr. 500.– mensili a tempo indeterminato per rapporto all'offerta
della convenuta di fr. 300.– mensili limitatamente al 31 luglio
2016.
Tenuto conto anche della renitenza della convenuta (sopra, consid. 7c),
che ha indotto il primo giudice a un maggior numero di atti istruttori
(ordinanze del 9 settembre 2016 [nel
fascicolo “corrispondenza e citazioni”], del 17 ottobre 2016 [act. XIV] e dell'8 novembre
2016.
[act. XV]), il riparto delle spese giudiziarie di primo grado può pertanto
rimanere invariato.
14.
Il gratuito patrocinio
postulato da AO 1 davanti a questa Camera per l'appello principale merita
accoglimento limitatamente alla richiesta di esenzione dalle spese processuali.
Da un lato l'opposizione all'appello non appariva destituita sin dall'inizio
di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che l'appello principale
non è stato accolto appieno. D'altro lato il richiedente risulta sprovvisto
delle risorse necessarie per affrontare le spese giudiziarie della causa (art.
117.
lett. a CPC), poiché riesce appena a finanziare il mantenimento proprio e
dei figli (consid. 12c e 13). Inoltre egli si è visto pignorare lo stipendio
per fr. 430.– mensili dall'Ufficio
di esecuzione di Lugano (verbale del 23 marzo 2017).
Per quel che è delle spese
legali, invece, la richiesta non può essere accolta. Il beneficio del gratuito
patrocinio decorre di regola dalla presentazione dell'istanza e non può essere
accordato con effetto retroattivo, salvo casi eccezionali (art. 119 cpv. 4
CPC). Nella fattispecie la richiesta di gratuito patrocinio è stata introdotta
da AO 1 il 2 giugno 2017, tre settimane dopo la presentazione delle
osservazioni all'appello e dell'appello incidentale. Che in concreto ricorrano
gli estremi per giustificare eccezionalmente una concessione retroattiva del
gratuito patrocinio non risulta né è preteso dall'interessato. Per il resto, la
patrocinatrice dell'attore non ha più dovuto svolgere prestazioni dopo il 2 giugno
2017, salvo sollecitare a tre riprese (in poche righe) l'emanazione della
sentenza e produrre il 21 giugno 2018 i giustificativi della (tardiva) richiesta
del 2 giugno 2017.
15.
La richiesta di
gratuito patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di appello incidentale segue
identica sorte. Relativamente all'esenzione dalle spese processuali, tale
richiesta non appariva sfornita di ogni possibilità di successo. L'interessato per
vero esce sconfitto non tanto dalle censure sollevate, quanto piuttosto perché
in seguito all'appello della convenuta su altri punti egli non si vede
riconoscere alcun aumento del contributo alimentare per É__________. Delle ristrettezze
in cui egli versa, inoltre, già si è detto. Né soccorre ripetersi in merito all'irretroattività
del gratuito patrocinio per le spese legali.
16.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo in discussione
davanti a questa Camera (art. 51 lett. a LTF). Conformemente all'art. 301 lett.
b CPC la presente decisione è comunicata anche a É__________.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come
segue:
AP 1 è condannata a versare in via anticipata a AO 1,
entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia É__________:
a) Dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015:
fr. 790.– mensili (assegni familiari non
compresi);
b) Dal 1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016:
fr. 360.– mensili (assegni familiari non compresi);
c) Dal 15 luglio al 31 dicembre 2016:
fr. 140.– mensili (assegni familiari non compresi)
d) Dal 1° marzo 2019 in poi:
fr. 305.– mensili (assegni familiari non compresi).
1.3 La diffida ai debitori decretata in via
cautelare il 6 novembre 2015 nei confronti della è modificata nel senso che la
trattenuta di stipendio a carico di AO 1 è soppressa fino al 28 febbraio 2019
e riprenderà per fr. 305.– mensili (assegni
familiari non compresi) dal 1° marzo 2019 in poi.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello
principale, di fr. 1500.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un terzo a carico della medesima e per il resto
a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello
incidentale è respinto.
IV. Le
spese dell'appello incidentale, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AO 1.
V. La
richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è parzialmente
accolta, nel senso che il richiedente è esentato dal pagamento delle spese processuali.
Per il resto la richiesta è respinta.
VI. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. ;
– .
Comunicazione
a:
–
(in estratto, dispositivo n. I/1.3, al passaggio
in giudicato);
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).