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Decisione

11.2017.36

Modifica del contributo alimentare per un figlio fissato in una convenzione di mantenimento

7 settembre 2018Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo

il 13 febbraio 2017, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso

che ha soppresso dal 1° ottobre 2014 il contributo alimentare a carico

dell'attore e ha condannato AP 1 a versare in favore di É__________ un contributo

alimentare di fr. 770.– mensili dall'ottobre

al dicembre del 2014, di fr. 980.– nel gennaio del 2015, di fr. 540.– mensili

dal febbraio del 2015 al marzo del 2016, di fr. 660.– mensili dall'aprile al

luglio del 2016 e di fr. 385.– mensili dopo di allora (assegni familiari

non compresi). Contestualmente egli ha adeguato la trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state

poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Le richieste di

gratuito patrocinio sono state respinte.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 16 marzo 2017

per ottenere la riduzione del contributo

alimentare in favore di É__________ a fr. 300.– mensili dal 1° ottobre

2014 al 31 luglio 2016 e la soppressione del contributo dopo di allora. Essa chiede

inoltre di addebitare le spese processuali all'attore, con obbligo di

rifonderle fr. 2500.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2017

AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di aumentare

il contributo alimentare per É__________ a fr. 1600.– mensili dall'ottobre

al dicembre del 2014, a fr. 1690.– mensili nel gennaio del 2015 e a fr. 1500.– mensili

in seguito (assegni familiari non compresi). L'appello incidentale non è stato

notificato a AP 1 per osservazioni.

M. Invitato

a depositare un anticipo di fr. 1500.– in garanzia delle spese processuali

presumibili, AO 1 ha instato il 2 giugno 2017 per il beneficio del

gratuito patrocinio. É__________ ha avuto modo di esprimersi davanti a questa

Camera sui due appelli, opponendosi in sostanza al ricorso della madre e

aderendo a quello del padre.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze relative ad azioni di mantenimento e di modifica

del contributo alimentare per il figlio, emanate con la procedura sem­plificata

(art. 295 CPC), sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse

almeno fr. 10 000.– secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale presupposto è dato, ove

si pensi all'entità e alla durata del contributo alimentare in discussione davanti

al Pretore. Riguardo alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è

stata notificata alla convenuta il 14 febbraio 2017 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli

atti). Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale

d'appello il 16 marzo 2017, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

Quanto

all'appello incidentale, l'invito

a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato alla

patrocinatrice dell'attore il 30 marzo 2017 e il memoriale andava presentato

entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale

è cominciato a decorrere così il 31 marzo 2017, ma è rimasto sospeso dal 9 al 23 aprile 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe scaduto domenica 14 maggio

2017, salvo protrarsi al lunedì successivo giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 maggio 2017 (timbro postale

sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1

acclude un estratto al 31 dicembre 2016 di un suo conto presso la Società __________

SA (doc. C) e copia del suo nuovo contratto d'impiego “su chiamata” presso la M__________

SA, del 30 settembre 2016 (doc. D). Il 20 aprile 2018 essa ha prodotto anche il

certificato di salario 2017 rilasciatole dalla M__________ SA nel gennaio del

2018.

Da parte sua AO 1 annette al

proprio memoriale di osservazioni e di appello incidentale alcuni messaggi di

posta elettronica. Il 14 marzo 2018 egli ha comunicato altresì a questa Camera

gli sviluppi in vari procedimenti penali, in pratiche amministrative e di

incasso che lo oppongono a AP 1. Il 21 giugno 2018 infine ha documentato la

richiesta di gratuito patrocinio. Ora, per quel che è dei documenti nuovi

successivi alla decisione del Pretore, la loro proponibilità è manifestamente

data dall'art. 317 cpv. 1 CPC. Analogo principio vale, in forza del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, per gli altri

documenti (I CCA, sentenza inc. 11.2016.52 del 14 dicembre 2017, consid. 2;

nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5A_788/2017 del 2 luglio

2018, consid. 4.2.1 con riferimenti, destinata a pubblicazione). Tutt'al più l'allegazione

tardiva di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova potrà influire sul riparto

delle spese processuali (art. 108 CPC). Il tema andrà, se mai, trattato oltre.

3.

Il giudice può, “ad

istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per

il figlio ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è

stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco

importa che un contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per

contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla

fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287

cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra

parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui

il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer, Berner Kommentar, edizione

1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami; v. anche Wullschleger in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii). La procedura

non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione (o la convenzione)

precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze. Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie

in cui si trovavano le parti al momento in cui il contributo era stato modificato

l'ultima volta e la nuova situazione. Sapere poi in che misura ciò giustifichi la soppressione o la riduzione della ren­dita non

è solo una questione di diritto, ma anche di equità (RtiD

I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.7

del 22 dicembre 2016, consid. 3 con richiami).

4.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, rispetto al momento in cui

era stata stipulata la convenzione di mantenimento nel 2006, in concreto la

situazione è radicalmente mutata, non solo perché dall'ottobre del 2014 É__________

vive stabilmente dal padre, ma anche perché la situazione dei genitori è

cambiata, entrambi avendo avuto un figlio. Onde la necessità di ridefinire il contributo

di mantenimento per É__________. Il

primo giudice ha determinato così il fabbisogno in denaro della ragazza sulla

scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo secondo le varie fasce d'età per una fratria

di tre, stimandolo in fr. 1255.– mensili, importo cui ha aggiunto fr. 200.– mensili per cura e educazione (voce non più monetizzata dalla tabella 2017 correlata alle citate raccomandazioni). Ha stabilito

così il fabbisogno in denaro di lei in fr. 1455.– mensili, assegni familiari

non compresi.

Per

quel che è della madre, il Pretore ne ha accertato il reddito netto in fr.

3095.

– mensili nel 2014, in fr. 3310.– mensili nel 2015 e in fr. 2315.– mensili

dall'agosto del 2016 in poi, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2326.15

mensili fino al marzo del 2016 (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, premio della

cassa malati fr. 373.–, leasing dell'automobile fr. 395.15, posteggio fr.

200.

–, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 127.–, imposta

di circolazione fr. 31.–) e di fr. 1931.– mensili dopo di allora (estinzione

del leasing). Ne ha desunto un margine disponibile di fr. 770.– mensili nel

2014, di fr. 980.– mensili dal gennaio del 2015 al marzo del 2016, di fr.

1380.

– mensili dall'aprile al luglio del 2016 e di fr. 385.– mensili

dall'agosto del 2016 in poi.

Quanto al padre, il

Pretore ha calcolato entrate di fr. 3112.– mensili fino al 31 gennaio 2015 e di fr. 4820.– mensili dopo di allora

per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3150.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr.

366.

, assicurazione

responsabilità civile dell'automobile fr. 176.95, imposta di circolazione

fr. 54.40). Ha appurato così un margine disponibile di fr. 1670.– mensili dal

1° febbraio 2015. Considerata nondimeno una sensibile riduzione di tale

disponibilità dopo la nascita di An__________ e preso atto che la convenuta non

partecipa al mantenimento di E__________ (garantito dal di lui padre), egli

ha fissato il contributo alimentare mensile per É__________ in fr. 770.– dall'ottobre al dicembre del 2014, in

fr. 980.– nel gennaio del 2015, in fr. 540.– dal febbraio del 2015 al marzo del

2016, in fr. 660.– dall'aprile al luglio del 2016 e in fr. 385.– dopo di

allora.

5.

L'appellante

principale contesta anzitutto il fabbisogno in denaro di É__________.

Rimprovera al primo giudice di averne definito l'ammontare in fr. 1255.–

mensili (oltre assegni familiari) senza spiegare come sia giunto a tale risultato.

Essa fa valere inoltre che gli assegni familiari riscossi dal padre vanno

dedotti dal fabbisogno, e non aggiunti, argomentando che il mantenimento della

figlia è “sicuramente inferiore a quello stabilito dalle tabelle di Zurigo”. Quanto ai costi di accudimento – essa soggiunge

– non ve ne sarebbero, sia perché É__________ ha ormai un'età che non richiede

accudimento, sia perché il padre, lavorando al 100%, non subisce pregiudizio

per l'affidamento della figlia. Né potrebbe, a suo dire, beneficiare di tale

accredito la matrigna, la quale ha rinunciato a lavorare a tempo pieno non a

causa di É__________, ma per occuparsi della primogenita Em__________ e ora

anche del piccolo An__________. Il contributo di accudimento di fr. 200.–

mensili va dunque – essa sostiene – stralciato dal fabbisogno in denaro della

figlia.

a) Dandosi

contestazioni pecuniarie, un appellante non può limitarsi a richieste

indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese. Nulla muta sotto questo profilo

la circostanza che la causa sia retta dal principio inquisitorio illimitato, il

quale non dispensa dal formulare pretese in denaro quantificate

(DTF 137 III 620 consid. 4.5.3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale

5A_236/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 3.3.3). In concreto, se non per lo

stralcio del contributo di accudimento di fr. 200.– mensili stimato dal Pretore, l'appellante

principale non indica neppure per ordine di grandezza di quanto andrebbe

ridotto in definitiva il fabbisogno in denaro di É__________. Tranne che sul

contributo di accudimento, di cui si dirà in seguito (consid. b), l'appello

principale si rivela dunque irricevibile.

Si

aggiunga, per abbondanza, che contrariamente all'opinione dell'appellante

principale le pur minime indicazioni del Pretore permettono di capire come questi

sia giunto alla somma di fr. 1255.–

mensili, la quale risulta dal­l'importo di base determinante nella fattispecie,

di fr. 1506.– (tabella 2017), dedotto – e non aggiunto, come crede l'appellante

– l'assegno familiare che il Pretore ha presunto di fr. 250.– mensili. Perché poi le raccomandazioni

del Canton Zurigo non andrebbero più applicate, nonostante una prassi più che

ventennale di questa Camera (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5; da ultimo: cfr. I CCA, sentenza inc.

11.2016.92

del 17 maggio 2018, consid. 11), l'appellante non spiega, limitandosi

ad asserire apoditticamente che il fabbisogno in denaro della figlia è “sicuramente

inferiore a quello stabilito dalle tabelle di Zurigo”. Quanto al dubbio, infine, che il primo giudice non abbia

adattato il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati ai valori

effettivi, riprendendo semplicemente le cifre della citata tabella 2017, l'appello

principale si esaurisce in una recriminazione, giacché la convenuta non indica,

una volta ancora, in quale misura tali voci di spesa andrebbero ridotte. Al

proposito non soccorre dunque diffondersi.

b) Per

quel che è dei costi di accudimento, occorre distinguere. Fino al 31 dicembre

2016.

il fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni diramate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

comprendeva una posta monetizzata per “cura e educazione”. Relativamente al

periodo in rassegna (dall'ottobre del 2014 al dicembre del 2016) questa ammontava

in media, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti dopo la nascita di An__________

(28 luglio 2016), a fr. 265.– mensili. Invano l'appellante asserisce perciò che

É__________ non necessitasse più di accudimento. Certo, una quota era fornita

in natura da AP 1, la cui occupazione al 50% le consentiva di badare anche a É__________

(lettera di quest'ultima, del 21 ottobre 2016), ma quell'impegno non poteva

considerarsi gratuito. Anzi, dalla deposizione della stessa AP 1 si evince che

l'attore le riconosceva a tale scopo un compenso di fr. 300.– mensili

sotto forma di una minore partecipazione alle spese domestiche (verbale del 13

ottobre 2015, pag. 2). Se nella fattispecie si prescinde dall'inserire nel

fabbisogno in denaro di É__________ una cifra maggiore di fr. 200.– mensili,

ciò si deve al fatto che l'attore si è accomodato di tale importo (osservazioni

all'appello, pag. 5).

Dal

1° gennaio 2017 la posta per “cura e educazione” non figura più nella tabella

annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. In sua vece occorre definire

un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre per garantire

effettivamente cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC;

sull'applicabilità pro futuro di tale norma anche alle cause

pendenti: art. 13cbis tit.

fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del

14.

dicembre 2017 consid. 3.2.2.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Se il figlio è accudito da terzi, come

nella fattispecie, i costi generati da tale presa a carico continuano in ogni

modo a essere considerati come costi diretti del figlio (FF 2014 pag. 510

in basso; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_454/2017 del

17.

maggio 2018, consid. 7.1.3 destinata a pubblicazione). Poco importa

sapere dunque, sotto questo profilo, se il genitore affidatario sia in grado di

coprire da sé il proprio fabbisogno minimo, come poco giova che in concreto AP

1.

non sia madre di É__________ e non abbia ridotto il proprio grado

d'occupazione per lei. La cura e l'educazione di É__________ va considerata un

costo diretto.

Per

il resto non risulta che il compenso di fr.

300.

– mensili corrisposto a AP

1.

nelle modalità da lei ricordate sia cessato nel 2017. Anche dal 1° gennaio

2017.

si deve riconoscere perciò nel fabbisogno in denaro di É__________ una

spesa di fr. 200.– mensili per l'accudimento, come ha fatto il primo giudice e come

chiede l'attore. Dopo i 16 anni della figlia (compiuti da É__________ il 28

gennaio 2018) un contributo di accudimento parrebbe invece non entrare più in

linea di conto (FF 2014 pag. 534 seg.; Stoudmann, Le nouveau droit de

l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in: RMA/ZKE

2016.

pag. 438). Comunque sia,

una tale spesa più non si giustifica nel caso specifico alla luce della

precaria situazione finanziaria in cui versano le parti. Entro

tali limiti l'appello merita pertanto accoglimento.

6.

L'appellante

incidentale chiede da parte sua che il fabbisogno in denaro di É__________ sia

calcolato sulla base dei fr. 1781.–

mensili previsti dalle citate raccomandazioni per un figlio unico nella

relativa fascia di età. Egli fa valere inoltre che l'assegno familiare per É__________

ammonta a fr. 200.–, non a fr. 250.– mensili, e che il costo dell'alloggio

va adeguato alla spesa effettiva di fr. 594.70 mensili fino al 30 giugno 2016,

rispettivamente di fr. 800.– mensili dopo di allora. A suo parere il fabbisogno

in denaro della figlia assomma perciò a fr. 1890.70 mensili, più fr. 200.– di

spese di accudimento fino al 30 giugno 2016, e a fr. 2096.– mensili più

fr. 200.– di spese di accudimento dopo di allora.

a) Riguardo all'importo di base da cui

dipartirsi per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio, questa Camera

ha già avuto modo di ricordare che, dandosi un minorenne che vive nella stessa

economia domestica di fratelli o fratellastri minorenni, il fabbisogno in

denaro va determinato tenendo conto della fratria (RtiD II-2006 pag. 693 consid. 4; I-2012 pag. 883 consid. 8a). A ragione

dun­que il Pretore ha calcolato il fabbisogno di É__________ come quello di un

figlio di tre.

b) Non

a torto il padre si duole invece del mancato adeguamento dei valori tabellari a

quelli effettivi nel fabbisogno in denaro della figlia per quanto concerne l'alloggio.

L'attore trascura tuttavia che la quota di un terzo imputabile a É__________ secondo

le note raccomandazioni va calcolata sulla scorta della pigione effettivamente

pagata dal genitore affidatario. Nella fattispecie tale importo corrisponde

alla metà del canone di locazione relativo all'abitazione comune del­l'attore (RtiD

I-2013 pag. 714 consid. 7b con rinvio a DTF 137 III 63 consid. 4.2.2, ribadito

in: RtiD I-2014 pag. 737 consid. 7),

che non è in discussione (sentenza impugnata, pag. 5). Dandosi quindi una spesa

complessiva, riconosciuta dalla controparte (appello, pag. 9), di fr. 2000.–

mensili fino al 14 luglio 2016 e di

fr. 2600.– mensili dopo di allora (doc. GG), la quota da computare nel fabbisogno in denaro di É__________ va portata da

fr. 310.– a fr. 333.35 mensili per il primo periodo e da fr. 306.– a fr.

433.35

mensili per il secondo periodo.

c) AO

1.

fa valere con pertinenza inoltre che l'assegno familiare da dedurre dal

fabbisogno in denaro di É__________ (v. DTF 137 III 64 consid. 4.2.3) fino al

compimento dei 16 anni ammonta a fr. 200.– e non a fr. 250.– mensili (art. 3

cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 1 e 2 LAFam), come ha ritenuto il Pretore

(sopra, consid. 6a). Il fabbisogno in denaro di É__________ va stabilito per

finire in fr. 1625.– mensili arrotondati (importo di base secondo la tabella

2014/2015 fr. 1860.–, meno la differenza di fr. 65.– tra la spesa di cura e educazione

secondo tabella e quella effettiva [consid. 5a], più la differenza di fr. 23.35

tra il costo dell'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid. 6b], meno

fr. 200.– di assegno familiare) fino al luglio del 2016. Tale fabbisogno è rimasto

invariato anche dopo il trasloco in via __________, sempre a __________, e la

nascita di An__________, nel luglio del 2016 (importo di base secondo la

tabella 2016 fr. 1643.–, più la differenza di fr. 8.– tra la spesa di cura e

educazione secondo tabella e quella effettiva [consid. 5a], più la differenza di

fr. 152.35 tra il costo dell'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid.

6b], meno l'assegno familiare di fr. 200.–).

Dal

1° gennaio 2017 al 28 gennaio 2018 (16 anni di É__________) il fabbisogno in

denaro della figlia si riduce a fr. 1580.– mensili arrotondati, assegno

familiare non compreso (importo di base secondo la tabella 2017 fr. 1506.–, più

fr. 200.– di accudimento [consid. 5b], più la differenza di fr. 73.35 tra il costo

del­l'alloggio secondo tabella e quello effettivo [consid. 6b], meno fr. 200.–

di assegno familiare). Esso si riduce ulteriormente a fr. 1335.– mensili arrotondati

dopo di allora per

l'adeguamento

dell'importo di base (a fr. 1510.–) ai valori del 2018 e il venir meno del

contributo di accudimento, fermo restando che l'assegno familiare passa da fr.

200.

– a fr. 250.– mensili.

7.

AP 1 censura poi

l'accertamento del proprio fabbisogno minimo, che chiede di rivalutare a fr.

3437.30

mensili, rispettivamente a fr. 3042.15 dall'aprile del 2016, invocando

l'aggiunta di fr. 1000.– per la

pigione e di fr. 111.15 mensili per il premio dell'assicurazione complementare alla

cassa malati.

a) Nella commisurazione del contributo

alimentare per i figli il debitore alimentare può invocare unicamente la

garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e

per di più limitato alla sua persona (DTF 140 III 339 consid. 4.3; 137 III 62

consid. 4.2.1; RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a). Ciò posto, nella fattispecie non

è di rilievo il fabbisogno minimo della convenuta e del suo convivente secondo

il diritto civile. Decisivo è il minimo esistenziale di AP 1 calcolato secondo

i principi del diritto esecutivo. Dovendosi stabilire inoltre il costo

dell'alloggio di un debitore alimentare che vive con un terzo, si giustifica di

riconoscere nel minimo esistenziale soltanto una parte della spesa che tenga

adeguatamente conto della capacità economica del convivente (I CCA, sentenza

inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 3).

b) Nella

sentenza impugnata il Pretore non ha riconosciuto a AP 1 alcun costo dell'alloggio

perché “malgrado le contestazioni e le richieste istruttorie avanzate in causa

[l'interessata] non ha mai documentato nulla circa la pigione” (sentenza

impugnata, pag. 4). La convenuta obietta che nei parametri citati nella convenzione

del 13 ottobre 2015 rientrava anche una partecipazione alla locazione di fr.

1000.

– attestata in una dichiarazione 27 luglio 2015 del proprio compagno. Costo

dell'alloggio che – essa soggiunge – il primo giudice ha riconosciuto per due

anni di procedura, salvo stralciarlo improvvisamente nella sentenza, mentre

ognuno ha diritto a spese di alloggio di almeno fr. 1200.– mensili anche se non

le documenta. Siccome poi la situazione non era cambiata, né il Pretore le

aveva chiesto di giustificare ulteriormente la spesa, essa sostiene di avere

creduto in buona fede che la dichiarazione agli atti fosse sufficiente. Ad ogni

buon conto – prosegue la convenuta – spettava al giudice, in virtù del principio

inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), chiedere eventuali atti mancanti. Non

le si poteva quindi rimproverare un rifiuto indebito di collaborare, gli atti

istruttori e in particolare le sue osservazioni del 5 settembre, del 21

settembre e del 7 novembre 2016 dimostrando se mai il contrario.

c) Contrariamente

all'opinione della convenuta, l'accordo raggiunto dalle parti il 13 ottobre

2015.

non accennava all'asserito costo dell'alloggio di fr. 1000.– mensili. Né

soccorre all'interessata la premessa di quella intesa, secondo cui “i parametri

già registrati a verbale il 26.3.2015 rimangono per il momento attuali”, dal

momento che neppure in quel verbale figurano riferimenti a tale esborso. Quanto

all'argomento per cui il Pretore avrebbe riconosciuto simile voce di spesa nei

due anni di procedura, esso cade nel vuoto, il Pretore essendosi limitato a

prendere atto degli accordi provvisionali fra le parti del 26 marzo e del 13

ottobre 2015, i quali nulla precisavano in merito al costo dell'alloggio. Né la

convenuta può dirsi stupita perché il Pretore non le ha riconosciuto alcuna

spesa, essendo stata avvertita l'8 novembre 2016 delle possibili conseguenze legate

alla sua condotta processuale, dopo che si era rifiutata di documentare le spese

logistiche del convivente (si vedano le dichiarazioni del 21 settembre

2016.

[nel fascicolo corrispondenza e citazioni] e del 7 novembre 2016 [act. XV,

allegato]). E il principio inquisitorio illimitato non solleva le parti dalle

loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto

possibile le situazioni loro conosciute (DTF 128 III 413 con richiami; più

recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_819/2017 del

20.

marzo 2018 consid. 9.3).

d) Premesso

ciò, non si deve dimenticare che AP 1 vive stabilmente dal 2011 a __________ con

il nuovo compagno, il quale ha dichiarato il 27 luglio 2015 di ricevere da lei una

partecipazione di fr. 1000.– mensili per il costo dell'alloggio (spese

accessorie incluse: doc. 9). L'attore non ha mai preteso che tale dichiarazione

fosse inveritiera. Quanto alle (successive) richieste dell'attore e del Pretore

di documentare gli esborsi, esse miravano a conoscere i costi dell'abitazione in

proprietà del compagno, e in specie l'ammontare degli interessi ipotecari (richieste

del 28 agosto 2015

[act. VII], come pure del 9 e del 29 settembre 2016 [nel fascicolo “corrispondenza

e citazioni”]). Tali documenti riguardavano però un terzo estraneo alla

procedura e senza obblighi di mantenimento verso la convenuta. A parte ciò, ogni

parte ha diritto di veder­si riconoscere nel fabbisogno minimo il costo

dell'alloggio che essa dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da

sé sola (RtiD II-2004

pag. 562 consid. 8a con rinvii). E al proposito questa Camera ha già avuto modo

di rilevare che, trattandosi di stabilire il fabbisogno minimo di una persona sola

residente nell'agglomerato luganese, una spesa di fr. 1000.– mensili

(spese accessorie comprese) appare adeguata (sentenza inc. 11.2016.124

del 3 maggio 2018, consid. 6d).

Non

si disconosce che dopo la nascita di E__________ e la conseguente riduzione (alla

fine di agosto del 2016) dell'attività lucrativa da parte della convenuta, il

convivente di lei non solo provvede al mantenimento del figlio, ma finanzia

anche parte del suo fabbisogno, non facendole pagare “al momento” alcuna spesa per

l'alloggio (lettere dell'avv. PA 1, del 5 settembre [nel fascicolo “corrispondenza

e citazioni”] e del 7 novembre 2016 [act. XV allegato]). A parte il fatto però

che il convivente non ha obblighi di mantenimento nei confronti di lei e non è

tenuto a prestarle assistenza nel­l'adempimento di obblighi di mantenimento

verso figli nati dal precedente matrimonio (I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del

23.

maggio 2017, consid. 7b con rinvii), la rinuncia di lui a riscuotere la

partecipazione di fr. 1000.– mensili per la locazione è dovuta al fatto che l'incasso

sarebbe inattuabile, la convenuta registrando un ammanco di oltre fr. 1000.–

mensili rispetto al proprio fabbisogno minimo (“ella ha un ammanco di oltre fr. 1000.–

rispetto al suo fabbisogno”: lettera citata del­l'avv. PA 1 del 7 novembre

2016). Ma ciò non significa che essa non abbia alcun costo dell'alloggio.

e) Quanto

all'aggiunta del premio per l'assicurazione malattia complementare, la

richiesta si rivela d'acchito sprovvista di fondamento, le assicurazioni facoltative

potendo essere considerate nel calcolo del minimo esistenziale secondo il

diritto civile, ma non secondo il diritto esecutivo (DTF 134 III 323; sentenza

del Tribunale federale 5A_885/2011 del 17 gennaio 2013 consid. 3.1.1). Al

riguardo l'appello manca perciò di consistenza.

8.

Dal canto suo AO 1 oppone

che, dandosi una situazione di ristrettezza, nel fabbisogno minimo della

convenuta non possono essere ammesse spese d'automobile, ma solo i costi di un abbonamento

ai trasporti pubblici, in concreto di fr. 1602.– annui. Per lo stesso motivo – egli soggiunge – non

possono riconoscersi alla convenuta nemmeno le spese di “posteggio fisso” a __________, tanto più che

l'interessata lavora un solo giorno per settimana nella capitale, mentre il

resto è impiegata a __________. Infine l'attore insta perché l'importo di base

per il calcolo del minimo esistenziale della convenuta sia ridotto a fr. 850.– mensili in ragione della convivenza di

lei con D__________ G__________.

a) Per

quel che concerne l'importo di base ai fini del fabbisogno minimo, l'argomentazione

non manca di buon diritto. Se due persone vivono in comunione domestica,

l'im­porto di base per calcolare il minimo esistenziale del diritto esecutivo

di ciascuna di loro si calcola, di regola, dimezzando l'importo di base per coniugi,

di fr. 1700.– mensili (tabella per

il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto ese­cu­tivo:

FU 68/2009 pag. 6292, cifra I). Ciò vale per la convenuta anche dopo la nascita di E__________, poiché l'importo

di base di fr. 1700.– mensili vale anche per coppie con figli (I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del

1° febbraio 2018 consid. 3 e 7a;

cfr. DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). L'importo di base ai fini del fabbisogno minimo

della convenuta risulta così di fr. 850.– mensili.

b) Quanto

alla richiesta di stralciare dal fabbisogno minimo i costi d'automobile, questa

Camera ha già avuto modo di rilevare che in situazioni di ammanco i costi

d'automobile vanno tralasciati e che qualora le trasferte siano indispensabili

va riconosciuto il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag.

699.

n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2017.111 del 22 maggio 2018,

consid. 3a). In concreto le parti non dispongono di risorse sufficienti per sopperire all'intero fabbisogno in denaro di É__________

(sotto, consid. 12). Non soccorrono così le condizioni per riconoscere

alla convenuta spese d'automobile, le quali vanno sostituite con il costo di

fr. 133.50 mensili per un

abbonamento “arcobaleno” di cinque zone (‹https://m3.ti.ch/DT/dstm/sm/temi/trasporti/

cal­cola­tore/default.php#›).

c) Alla

luce di quanto precede, il minimo esistenziale di AP 1 risulta di fr. 2356.50

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, premio

della cassa malati fr. 373.–, abbonamento “arcobaleno” fr. 133.50).

9.

L'appellante

principale critica inoltre l'ammontare del proprio reddito accertato dal

Pretore dopo il 1° gennaio 2016. Fa notare che durante il suo congedo di maternità

(dall'aprile al luglio del 2016) essa non ha beneficiato dello stipendio pieno,

ma soltanto delle indennità di maternità che notoriamente coprono l'80% del salario.

Per di più, dal gennaio al luglio del 2016 il suo stipendio non ammontava a fr.

3310.

– mensili, come ha calcolato il primo giudice, bensì a

fr. 3068.50, come risulta dal

conteggio del gennaio 2016 (di cui fr. 300.– trattenuti dal datore di lavoro), mentre

dall'agosto del 2016 in poi esso si è ridotto non a fr. 2315.–, ben­sì a fr. 2138.–, per poi contrarsi

ulteriormente in seguito alla modifica del contratto di lavoro in un rapporto

“su chiamata”.

Ora,

dalla documentazione prodotta in appello (plico doc. C) emerge effettivamente

che la convenuta ha percepito nei primi quattro mesi del 2016 uno stipendio

netto di fr. 3068.50 mensili, ridottosi durante il congedo di maternità a fr.

2336.50

(in media) dal maggio al luglio. Quanto al reddito di agosto, mal si comprende

perché senza motivazione il Pretore, pur riferendosi al doc. 21, abbia accertato

uno stipendio di fr. 2315.– nonostante nel relativo conteggio figuri l'importo

di fr. 2138.–. Al riguardo l'appello è quindi fondato. Per il resto del 2016,

invece, la convenuta non indica di quanto i suoi introiti andrebbero ridotti

rispetto all'accertamento del Pretore, né il doc. C, cui essa rinvia, copre in

modo completo quell'arco di tempo, sicché in proposito il ricorso sfugge a

ulteriore disamina. Per il 2017, infine, il certificato di salario esibito in pendenza di appello attesta un

reddito di fr. 2047.– mensili.

10.

AO 1 pretende che il

reddito calcolato dal Pretore dall'agosto del 2016 in poi non è reale, la

convenuta avendo dichiarato, contrariamente al vero, di avere ridotto il

proprio carico di lavoro quantunque dopo l'istruttoria di primo grado abbia

ripreso un'attività a metà

tempo, “come sempre fatto”. A parte ciò – egli soggiunge – AP

1.

non aveva diritto di diminuire la propria capacità contributiva neppure per

la nascita di E__________. E siccome l'interessata ha rinunciato al reddito conseguito

in precedenza, pur avendo contezza dell'obbligo di mantenimento nei confronti

della figlia, le va imputato un reddito ipotetico pari almeno a quello

percepito nel 2015, tanto più che essa ha omes­so di indicare l'incasso delle “provvigioni trimestrali”.

a) Che

la convenuta abbia sempre lavorato al 50% è smentito non solo dai certificati

del datore di lavoro agli atti (doc. D di appello), ma anche dalle dichiarazioni

della figlia É__________, la quale ha dato atto di una riduzio­ne del grado di

occupazione dal 100 al 50% in seguito alla nascita di E__________ (allegato

alla lettera del 9 settembre 2016 di AP 1 al Pretore, nell'incarto “corrispondenza

e citazioni”, come pure la lettera del 4 aprile 2017 di É__________ a questa

Camera). Intendesse poi l'attore contestare l'ulteriore riduzione delle ore di

lavoro in seguito alla modifica contrattuale su chiamata, la questione è ormai

senza interesse dopo quanto si è illustrato al consid. 9. Quanto alla mancata

indicazione delle provvigioni, l'appellante non trae alcuna conclusione dalla

censura, per tacere del fatto che siffatti introiti non figurano più negli

estratti bancari del 2016.

b) Più

delicata è la questione di sapere se si possa ascrivere a AP 1 un reddito

ipotetico pari a quello conseguito prima della nascita di E__________. Ancorché

nuovo, l'argomento dev'essere vagliato da questa Camera (sentenza del Tribunale

federale 5A_788/2017 del 2 luglio 2018, consid. 4.2.1, destinata a

pubblicazione). In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto infatti

a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un genitore. Se questi ha

l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di

impegno, fa stato il reddito ipotetico. Ciò vale a maggior ragione ove sia in discussione

il mantenimento di figli minorenni in situazioni di ristrettezze finanziarie

(DTF 137 III 121 consid. 2.3; più recentemente: sentenza 5D_183/2017 del

13.

giugno 2018 consid. 4.1). Nella fattispecie la madre non è genitore affidatario

e deve adempiere il proprio obbligo di mantenimento in denaro. Per determinare

ciò, occorre accertare la capacità di guadagno ragionevolmente esigibile ed effettiva

di lei, tenuto conto anche degli obblighi di mantenimento nei confronti del

figlio E__________ e della copertura del proprio minimo esistenziale.

c) Per

quel che riguarda la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte

di un genitore con figli, vige il principio secondo cui un coniuge con prole

può essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa

a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto

10.

anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta dal

momento in cui quel figlio ha compiuto i 16

anni (principio richiamato ancora nella sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016

del 25 giugno 2018, consid. 3.5). Tale regola contempla

nondimeno due eccezioni. La prima riguarda l'eventualità in cui, già

prima della separazione, entrambi i genitori esercitassero un'attività

lucrativa, nel qual caso il genitore che si occupava prevalentemente della cura

dei figli durante la comunione domestica deve continuare a rispettare – nel segno

della continuità – gli accordi intercorsi. La secon­da eccezione concerne la

nascita di un figlio non comune dopo la separazione, nel qual caso manca un

accordo sulla ripartizione dei ruoli su cui fare affidamento. In simili

evenienze la regola dei 10 e 16 anni non si applica e il fatto che a suo tempo

la madre avesse accudito personalmente i figli comuni è senza rilievo per la

cura del nuovo figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_98/2016 del

25.

giugno 2018, consid. 3.5).

Secondo

giurisprudenza i figli hanno diritto – di norma – alla parità di trattamento non

solo nella commisurazione del contributo alimentare, ma anche nella definizione

del rapporto tra prestazioni in natura e prestazioni pecuniarie. In situazioni particolari

come quelle evocate dianzi può giustificarsi nondimeno un riparto diverso. E siccome

in situazioni del genere il mantenimento da parte del genitore non affidatario avviene

in denaro, l'esigibilità di una ripresa o di un'estensione dell'attività

lucrativa si riconduce alla questione di sapere se – e in che misura – la cura e

l'educazione del nuovo figlio vi ostino. Nei primi tempi l'accudimento

personale del figlio da parte della persona di riferimento è importante, di

modo che non si può pretendere da quel genitore l'esercizio di un'attività lucrativa

a tempo pieno, quand'anche egli non sia più in grado di assolvere temporaneamente

gli obblighi alimentari preesistenti (sentenza del Tribunale federale

5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid. 3.4 e 3.5).

Nelle

circostanze descritte, sempre secondo giurisprudenza, se nel primo anno di vita

l'accudimento personale è indicato e al genitore che se ne prende cura non può

imporsi un'attività lucrativa, ciò non vale più in seguito, a meno che il

figlio richieda un'assistenza straordinaria. Dopo il primo anno di vita non sussiste

più un diritto assoluto all'accudimento personale, per lo meno nel caso di

famiglie ricomposte con figli nati da più relazioni e in precarie situazioni

finanziarie. Per consentire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nei

confronti di tutti i figli in condizioni del genere occorre vagliare dunque la possibilità o l'estensione di un

accudimento extrafamiliare per il figlio affidato alla propria custodia,

se non altro nel caso in cui l'obbligo di mantenimento verso gli altri figli su

cui non è esercitata la custodia parentale consista in una prestazione in

denaro (sentenza del Tribunale federale

5A_98/2016 del 25 giugno 2018, consid.

3.

).

d) Ciò

posto, un incremento dell'attività lucrativa da parte di

AP

1.

appare senz'altro esigibile, quanto meno dal compimento del primo anno di

età del figlio E__________, il

2.

maggio 2017. Essa ha lavorato infatti a tempo pieno prima e dopo la separazione

dall'attore (lettera 4 aprile 2017 di É__________ a questa Camera, non

contestata), continuando fino al termine del congedo di maternità dovuto alla

nascita di E__________ (il 7 agosto 2016), al cui proposito non sono emerse per

altro criticità particolari. Le capacità finanziarie dei genitori non bastano tuttavia,

in concreto, per coprire il fabbisogno in denaro di É__________, tanto meno ove si consideri che – come si

vedrà (consid. 12) – dopo la nascita di An__________ (il 28 luglio 2016) il

padre deve suddividere il proprio margine disponibile tra i due figli. Dovendosi

così garantire anche il mantenimento di É__________, occorre che la madre aumenti, in considerazione

dei livelli salariali conseguibili nel settore professionale della vendita, il proprio

tasso d'occupazione al 100% e lo adegui – dopo un periodo di transizione (sotto,

consid. f) – a quello dell'attore, il quale già lavora a tempo pieno quantunque

gli sia affidata la figlia. Tale adeguamento si impone anche per motivi di equità,

a mag­gior ragione dopo che dal 29 gennaio 2018 alla ragazza non è più

riconosciuto un contributo di accudimento (sopra, consid. 5b). Ciò permetterà inoltre

all'interessata di coprire i costi di una custodia diurna o di un asilo nido

per la quota (50%), attualmente non garantita da D__________ G__________, destinata

all'accudimento di E__________ (sopra, consid. 7d).

e) Quanto

alla possibilità per AP 1 di conseguire un reddito pari a quello precedente la

nascita di E__________, si deve tenere calcolo dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute di lei, oltre che della situazione sul mercato

del lavoro in generale (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; più

recentemente: sentenza 5A_267/2018 del 5 luglio 2018

consid. 5.1.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690

n. 5a con richiami). Nel caso in esame la convenuta ha 45 anni, ha maturato un'esperienza

pluriennale e ininterrotta nel settore della vendita al dettaglio e non accusa

particolari problemi di salute. Non consta nemmeno che il mercato del lavoro ticinese,

nonostante la pressione esercitata dalla manodopera estera, sia sfornito di sufficienti

possibilità d'impiego in quel campo (a tempo pieno o a tempo parziale, che

l'interessata potrebbe cumulare con l'occupazione odierna). Tant'è che le

prospettive d'impiego nel commercio al dettaglio sono stabili per i piccoli negozi

e al rialzo per i negozi medi e grandi, mentre il tasso di disoccupazione tende

al ribasso (0.8% nel giugno e 0.1% nel luglio del 2018: ‹https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?

fuseaction=news.dettaglio&nwsId=169590&t=›).

f) Ne

segue che, si fosse debitamente attivata nel 2017 (a 44 anni) per procacciarsi

un'attività a tempo pieno, l'interessata potrebbe presumibilmente percepire

oggi, nel settore della vendita, uno stipendio

netto di fr. 3068.50 mensili, pari a quanto essa guadagnava – come fa

notare l'attore – prima della nascita di E__________ (sopra, consid. 9), in linea con i parametri salariali minimi

stabiliti dal contratto normale di lavoro per il personale della vendita al

dettaglio (FU 101/2017 pag. 11070). Da tale somma va tolta nondimeno

una parte di quanto necessario per l'accudimento extrafamiliare di E__________ (la

metà; consid. 7d), che rientra nei costi diretti del figlio, ma senza i quali AP

1.

non potrebbe conseguire un reddito siffatto. Dedotto un costo stimato (per la quota a carico di lei) di

fr. 300.– mensili per l'inserimento del figlio in un asilo nido o presso

una custodia diurna (‹https://www.fa­mi­gliediurne.ch/index.php?option=com_content&view=arti­cle&

id=84&Itemid=133›), si giustifica così di imputare alla

convenuta un reddito di fr. 2750.– mensili dopo un periodo di transizione di

sei mesi dalla notificazione dell'attuale sentenza.

g) In

definitiva, il margine disponibile che AP 1 poteva destinare al mantenimento di

É__________ ammontava a fr. 738.50 mensili nel 2014 (reddito di fr. 3095.–), a fr. 953.50 mensili nel 2015 (reddito

di fr. 3310.–) e a fr. 141.50 mensili nel 2016 (reddito medio fr. 2498.–). Il

quadro delle entrate e delle uscite registra per contro un ammanco di fr.

309.50

mensili (reddito di fr. 2047.–) dal

1° gen­naio 2017, mentre denoterà un

attivo di fr. 393.50 mensili sei mesi dopo l'emanazione della presente sentenza

(reddito ipotetico di fr. 2750.–).

11.

Rimane da appurare la

disponibilità di AO 1. Dovendosi provvedere al mantenimento di un figlio,

l'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce in effetti che l'obbligo va commisurato alla

situazione sociale e alle possibilità di entrambi i genitori (art. 285 cpv. 1

CC). Ove si tratti di suddividere tale onere fra genitori non sposati, secondo

la giurisprudenza di questa Camera il riparto deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012

pag. 883 n. 5c con richia­mi), fermo restando che il giudizio non si esaurisce

in una semplice operazione aritmetica, ma implica anche un apprezzamento di

equità (nel senso dell'art. 4 CC). Accertata la rispettiva capacità

economica dei genitori, si devono ponderare quindi le particolarità del caso

concreto. Per equità, ad esempio, il giudice può esonerare un genitore di

scarsa disponibilità economica dal contribuire al fabbisogno in denaro del

figlio a lui affidato se l'altro genitore ha una capacità economica superiore

alla media (I CCA, sentenza inc. 11.2012.73 del

6.

febbraio 2015, consid. 8 con riferimenti).

a) Relativamente

al reddito, AP 1 lamenta che l'attore non ha documentato le proprie entrate e

che, “per quanto di conoscenza, potrebbe avere

ottenuto negli ultimi anni un aumento di stipendio per fedeltà o cambiamenti di

posizione, dei bonus o altro”. Essa chiede di conseguenza che gli sia ascritto

“prudenzialmente” un reddito di fr. 5000.– mensili. I dati più aggiornati trasmessi

dall'interessato a sostegno della domanda di gratuito patrocinio attestano in

effetti per il 2017 un reddito netto di fr. 4930.40 mensili (senza assegni

familiari). A esso si aggiunge la quota di tredicesima (doc. Q: contratto di

lavoro, art. 7), la quale va calcolata sulla scorta dello stipendio di base (fr.

5428.

– lordi), dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA,

sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11b con richiamo). Dandosi

così una tredicesima

di fr. 5029.90 (fr. 5428.–, meno fr. 278.20 per l'AVS [5.125%], fr. 59.70 per l'assicurazione disoccupazione

[1.1%] e fr. 60.20 per

gli infortuni non professionali [1.109%: conteggio salariale dell'ottobre del

2017]), lo stipendio netto mensile si attesta a fr. 5350.– mensili (arrotondati).

b) In

merito al fabbisogno minimo, l'appellante principale critica in primo luogo il

costo dell'alloggio, il quale sarebbe stato riconosciuto dal primo giudice senza

essere suffragato da documenti. Essa fa notare che il contratto di locazione prevedeva

un canone di fr. 2000.– mensili fino al 15 luglio

2016.

e uno di fr. 2600.– dopo di allora, spesa che a suo dire va suddivisa però

con la moglie e i figli e che dunque dev'essere “notevolmente diminuita”. Non

cifrata, la contestazione sarebbe di per sé irricevibile. In virtù del

principio inquisitorio illimitato che presiede al diritto di filiazione non si

deve trascurare tuttavia che metà del costo dell'alloggio va a carico di AP 1 e

una quota va inserita nel fabbisogno in denaro di É__________. Il costo

dell'alloggio nel fabbisogno minimo dell'attore va ridotto così a fr. 666.65 mensili

fino al 14 luglio 2016 e a fr. 866.65 mensili da allora in poi.

AP

1.

insta altresì perché i costi d'automobile siano riconosciuti all'attore soltanto

per la metà dell'importo considerato dal Pretore (fr. 231.35 mensili), AP 1

avendo dichiarato il 13 ottobre 2015 di usare anche lei la vettura. La

richiesta è fondata. Dalla deposizione di lei risulta in effetti che essa adopera

la Škoda “Superb Combi Elegance” insieme con il marito e si fa carico di buona

parte dei costi del mezzo (verbale del 13 ottobre 2015, pag. 2). L'importo proposto

dalla convenuta (fr. 115.70 mensili) rimane per altro maggiore di quello che

l'attore potrebbe rivendicare ove facesse uso dei trasporti pubblici, analogamente

a quanto egli ha preteso per l'interessata in relazione a un percorso settimanale

più lungo (sopra, consid. 7b), e acquistasse un abbonamento “arcobaleno” per

due zone, da __________ a __________ (fr.

639.

– l'anno; ‹https://www.arcobaleno.ch/abbonamenti/

abbonamento-annuale›). Nelle circostanze descritte non si giustifica

la richiesta dell'appellante incidentale di aggiungere al proprio fabbisogno

minimo la rata del leasing dell'auto (intestata al di lui padre), di fr. 518.35

mensili, né le spese di trasferta (comprensive del carburante e della

manutenzione) di fr. 250.– mensili.

L'appellante

incidentale rimprovera inoltre al primo giudice di non avere incluso nel

proprio fabbisogno minimo il premio per l'assicurazione malattia complementare

di fr. 24.20 mensili né l'onere fiscale, stimato in fr. 250.– mensili. Per quel

che è della prima censura, vale quanto detto in merito al­l'identica richiesta della

convenuta (sopra, consid. 7e). Riguardo alla seconda, si ricordi che qualora le

parti si trovino in difficoltà finanziarie le imposte non entrano in linea di

conto (DTF 140 III 338 consid. 4.2 a 4.4; analogamente: RtiD

II-2017

pag. 778 consid. 6b). Al riguardo la sentenza impugnata resiste dunque alla

critica. Ciò posto, il fabbisogno

minimo

dell'attore va ricondotto a fr. 2500.– mensili fino al 14 luglio 2016 e a fr. 2700.– mensili dopo di

allora (aumento della locazione).

c) Ne

discende che la disponibilità di AO 1 assomma a fr. 612.– mensili fino al 31

gennaio 2015 (reddito incontestato di fr.

3112.

– [sentenza impugnata, pag. 3]), a fr. 2320.– mensili dal 1°

febbraio 2015 al 14 luglio 2016, a fr. 2120.– mensili

dal 15 luglio al 31 dicembre 2016 (reddito di fr. 4820.–) e a fr. 2650.–

mensili dopo di allora (reddito di fr. 5000.–), fermo restando che dopo la nascita

di An__________ (il 28 luglio 2016) tale margine va suddiviso tra i due figli

dell'attore.

12.

Rimane da definire

quanto AP 1 può corrispondere per É__________, tenuto conto delle rispettive

disponibilità dei genitori. Non ravvisandosi – né essendo fatte valere – in

concreto circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da un

riparto proporzionale del­l'onere di mantenimento fra le parti (art. 285

cpv. 1 CC; RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richia­mi; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2015.117 del 16 maggio 2017, consid. 10), risulta in

definitiva quanto segue:

a) Dal

1° ottobre 2014 fino al 31 gennaio 2015

Fabbisogno

in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili arrotondati (consid. 6c)

Disponibilità

dell'attore per É__________: fr. 612.– mensili (consid. 11c)

Disponibilità

media della convenuta: fr. 792.– mensili (consid. 10g)

Contributo

a carico della convenuta: fr. 790.– mensili arrotondati (assegni familiari non

compresi)

Ammanco

nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 223.– mensili.

b) Dal

1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016

Fabbisogno

in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili (consid. 6c)

Disponibilità

dell'attore per É__________: fr. 2320.– mensili (consid. 11c)

Disponibilità

media della convenuta: fr. 652.– mensili (consid. 10g)

Quota

a carico della convenuta: fr. 360.– mensili arrotondati (assegni familiari non

compresi).

c) Dal

15.

luglio al 31 dicembre 2016

Fabbisogno

in denaro di É__________: fr. 1625.– mensili (consid. 6c)

Disponibilità

dell'attore per É__________: fr. 1060.– mensili (consid. 11c)

Disponibilità

della convenuta: fr. 141.– mensili (consid. 10g)

Contributo

a carico della convenuta: fr. 140.– mensili arrotondati (assegni familiari non

compresi)

Ammanco

nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 425.– mensili.

d) Dal

1° gennaio 2017 al 28 gennaio 2018

Fabbisogno

in denaro di É__________: fr. 1580.– mensili (consid. 6c)

Disponibilità

dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)

Disponibilità

della convenuta: nessuna (consid. 10g)

Ammanco

nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 255.– mensili.

e) Dal

29.

gennaio 2018 al 28 febbraio 2019

Fabbisogno

in denaro di É__________: fr. 1335.– mensili (consid. 6c)

Disponibilità

dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)

Disponibilità

della convenuta: nessuna (consid. 10g)

Ammanco

nel fabbisogno in denaro di É__________: fr. 10.– mensili.

f) Dal

1° marzo 2019 in poi

Fabbisogno

in denaro di É__________: fr. 1335.– mensili (consid. 6c)

Disponibilità

dell'attore per É__________: fr. 1325.– mensili (consid. 11c)

Disponibilità

della convenuta: fr. 393.50 mensili (consid. 10g)

Quota a

carico della convenuta: fr. 305.– mensili arrotondati (assegni familiari non

compresi).

Se ne conclude, in ultima

analisi, che l'appello di AP 1 merita parziale accoglimento, mentre l'appello

incidentale di AO 1 vede la sua sorte segnata.

13.

Le spese dell'appello

principale seguono la vicendevole soccom­benza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1

ottiene una riduzione del contributo alimentare a suo carico da fr. 13 490.–

più fr. 385.– mensili dall'agosto del 2016 a fr. 10 230.–

più fr. 305.– mensili dal marzo del 2019, ma non nella misura richiesta

(fr. 6600.– complessivi). Tutto ponderato, si giustifica

di addebitarle così un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a

carico dell'attore, il quale ha proposto di respingere l'appello principale e

rifonderà pertanto alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo

dell'indennità piena: RtiD II-2016

pag. 638 consid. 3). Il fatto che la convenuta abbia causato maggiori

oneri per avere addotto parte degli argomenti in appello non consente invece di

derogare al precetto della soccombenza, il medesimo rimprovero potendo essere rivolto

all'attore. Quanto al­l'appello incidentale, AO 1 esce sconfitto e deve

sopportarne le spese (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone per contro problema di

ripetibili, AP 1 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni

all'appello incidentale.

L'emanazione del giudizio

odierno non influisce apprezzabilmente sul dispositivo inerente agli oneri

processuali di primo grado (divisi a metà) e alle ripetibili (compensate). Il

Pretore ha dovuto statuire infatti anche sulla soppressione (inizialmente avversata) del contributo alimentare

a carico del padre (fr. 800.–

mensili), oltre che sulla definizione del contributo a carico della

madre, che AO 1 rivendicava in almeno fr. 500.– mensili a tempo indeterminato per rapporto all'offerta

della convenuta di fr. 300.– mensili limitatamente al 31 luglio

2016.

Te­nuto conto anche della renitenza della convenuta (sopra, consid. 7c),

che ha indotto il primo giudice a un maggior numero di atti istruttori

(ordinanze del 9 settembre 2016 [nel

fascicolo “corrispondenza e citazioni”], del 17 ottobre 2016 [act. XIV] e del­l'8 novembre

2016.

[act. XV]), il riparto delle spese giudiziarie di primo grado può pertanto

rimanere invariato.

14.

Il gratuito patrocinio

postulato da AO 1 davanti a questa Camera per l'appello principale merita

accoglimento limitatamente alla richiesta di esenzione dalle spese processuali.

Da un lato l'opposizione all'appello non appariva destituita sin dal­l'inizio

di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che l'appello principale

non è stato accolto appieno. D'altro lato il richiedente risulta sprovvisto

delle risorse necessarie per affrontare le spese giudiziarie della causa (art.

117.

lett. a CPC), poiché riesce appena a finanziare il mantenimento proprio e

dei figli (consid. 12c e 13). Inoltre egli si è visto pignorare lo stipendio

per fr. 430.– mensili dall'Ufficio

di esecuzione di Lugano (verbale del 23 marzo 2017).

Per quel che è delle spese

legali, invece, la richiesta non può essere accolta. Il beneficio del gratuito

patrocinio decorre di regola dalla presentazione dell'istanza e non può essere

accordato con effetto retroattivo, salvo casi eccezionali (art. 119 cpv. 4

CPC). Nella fattispecie la richiesta di gratuito patrocinio è stata introdotta

da AO 1 il 2 giugno 2017, tre settimane dopo la presentazione delle

osservazioni all'appello e dell'appello incidentale. Che in concreto ricorrano

gli estremi per giustificare eccezionalmente una concessione retroattiva del

gratuito patrocinio non risulta né è preteso dall'interessato. Per il resto, la

patrocinatrice dell'attore non ha più dovuto svolgere prestazioni dopo il 2 giugno

2017, salvo sollecitare a tre riprese (in poche righe) l'emanazione della

sentenza e produrre il 21 giugno 2018 i giustificativi della (tardiva) richiesta

del 2 giugno 2017.

15.

La richiesta di

gratuito patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di appello incidentale segue

identica sorte. Relativamente all'esenzione dalle spese processuali, tale

richiesta non appariva sfornita di ogni possibilità di successo. L'interessato per

vero esce sconfitto non tanto dalle censure sollevate, quanto piuttosto perché

in seguito all'appello della convenuta su altri punti egli non si vede

riconoscere alcun aumento del contributo alimentare per É__________. Delle ristrettezze

in cui egli versa, inoltre, già si è detto. Né soccorre ripetersi in merito all'irretroattività

del gratuito patrocinio per le spese legali.

16.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF, ove appena si pensi all'entità e alla durata del contributo in discussione

davanti a questa Camera (art. 51 lett. a LTF). Conformemente all'art. 301 lett.

b CPC la presente decisione è comunicata anche a É__________.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello principale è

parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come

segue:

AP 1 è condannata a versare in via anticipata a AO 1,

entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia É__________:

a) Dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015:

fr. 790.– mensili (assegni familiari non

compresi);

b) Dal 1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016:

fr. 360.– mensili (assegni familiari non compresi);

c) Dal 15 luglio al 31 dicembre 2016:

fr. 140.– mensili (assegni familiari non compresi)

d) Dal 1° marzo 2019 in poi:

fr. 305.– mensili (assegni familiari non compresi).

1.3 La diffida ai debitori decretata in via

cautelare il 6 novembre 2015 nei confronti della è modificata nel senso che la

trattenuta di stipendio a carico di AO 1 è soppressa fino al 28 febbraio 2019

e riprenderà per fr. 305.– mensili (assegni

familiari non compresi) dal 1° marzo 2019 in poi.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese dell'appello

principale, di fr. 1500.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un terzo a carico della medesima e per il resto

a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

III. L'appello

incidentale è respinto.

IV. Le

spese dell'appello incidentale, di fr. 1500.–, sono poste a carico di AO 1.

V. La

richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 in appello è parzialmente

accolta, nel senso che il richiedente è esentato dal pagamento delle spese processuali.

Per il resto la richiesta è respinta.

VI. Notificazione:

avv. ;

avv. ;

– .

Comunicazione

a:

(in estratto, dispositivo n. I/1.3, al passaggio

in giudicato);

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).