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Decisione

11.2017.38

Divorzio: ripartizione della previdenza professionale

27 giugno 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i vicendevoli rapporti patrimoniali. Le spese processuali di fr. 30 000.– complessivi sono state poste a

carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

B. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11

aprile 2014 volto a ottenere fr. 386 383.55

in liquidazione dei rapporti patrimoniali, come pure fr. 50 000.– a titolo di ripetibili. AO 1 ha impugnato

a sua volta la decisione del Pretore con un appello del 16 aprile 2014 in cui

ha preteso il versamento di fr. 190 491.15

a norma dell'art. 124 CC, oltre a fr. 23 289.–

in liquidazione dei rapporti patrimoniali e a un contributo alimentare di fr.

4680.– mensili fino all'11 febbraio 2016, di fr. 5610.– mensili dopo di

allora e a fr. 3100.– mensili dal pensionamento dell'ex marito in poi. Nelle

loro osservazioni del 27 e del 30 maggio 2014 le parti hanno proposto reciprocamente di respingere l'appello avversario.

C. Statuendo il 5 agosto

2016, questa Camera ha respinto entrambi gli appelli e ha confermato

la sentenza del Pretore. Le spese dell'appello presentato da AO 1, di complessivi fr. 5000.–, sono state poste a carico

dell'appellante stesso, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per

ripetibili. Le spese dell'appello presentato da AP 1, di complessivi fr. 5000.–,

sono state poste a carico del­l'appellante

stessa, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

D. La sentenza della

Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale

federale, che con sentenza del 10 marzo 2017 ha accolto il ricorso, ha

annullato i dispositivi n. 2 (reiezione dell'appello) e n. 4 (spese giudiziarie)

della sentenza in questione e ha rinviato gli atti alla Camera perché “proceda

alla divisione degli averi previdenziali nel senso dei considerandi e a una

nuova ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale”.

E. Su richiesta del

vicepresidente della Camera, la Fondazione di previdenza della __________ ha confermato

il 23 maggio 2017 l'attuabilità della regolamentazione adottata dal Tribunale

federale per il riparto delle prestazioni d'uscita. Su tale documento le parti

hanno avuto modo di esprimersi.

Considerandi

in diritto: 1. Il rinvio del Tribunale

federale verte sulla ripartizione della previdenza professionale degli ex

coniugi. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile

svizzero sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, del

19.

giugno 2015 (RU 2016 pag. 2313 segg.). La nuova disciplina fa stato anche per

i procedimenti già pendenti all'entrata in vigore della modifica (art. 7d

cpv. 1 e 2 tit. fin. CC; v. anche l'art. 407b cpv. 1 CPC), ma l'art.

7d cpv. 3 tit. fin. CC prevede che ‟il Tribunale federale applica

la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima

dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015;

lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonaleˮ.

L'art. 7d tit. fin.

CC non precisa invero quale diritto debba applicare l'autorità cantonale in

caso di rinvio. Il legislatore ha stabilito nondimeno che al diritto transitorio

della novella legislativa si applicano i medesimi principi cui si è fatto capo

per l'introduzione del nuovo diritto del divorzio, del 26 giugno 1998 (art. 7a

seg. tit. fin. CC; FF 2013 pag. 4186). E al riguardo la giurisprudenza ha avuto

modo di stabilire che quando il Tribunale federale applicava il diritto

anteriore perché la decisione impugnata era stata presa sotto l'egida della

vecchia legge, in caso di rinvio l'autorità cantonale statuiva applicando anch'essa

il diritto anteriore, quan­d'anche la decisione fosse emanata dopo l'entrata in

vigore del nuovo diritto (DTF 126 III 449 consid.

2b/aa con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18

luglio 2001, consid. 1). Ciò è il caso in concreto, la sentenza impugnata

essendo stata pronunciata il 5 agosto 2016, prima dell'entrata in vigore

della citata modifica legislativa. La causa in esame continua pertanto a soggiacere

al diritto previgente.

2.

Nella sentenza del 10

marzo 2017 il Tribunale federale ha ritenuto – in sintesi – che l'art. 124 CC si

applica unicamente qualora il coniuge disponga di una previdenza professionale.

AP 1 beneficia di una rendita AI, ma non è mai stata affiliata a un istituto di

previdenza professionale, di modo che nessun caso di previdenza poteva dirsi

sopraggiunto. La questione legata al riparto degli averi previdenziali andava

esaminata così sotto il profilo dell'art. 122 CC. Secondo il Tribunale federale

il fatto che l'avvenire dell'ex moglie sia economicamente assicurato, poiché essa

possiede una cospicua sostanza e il suo margine disponibile dopo il

pensionamento (fr. 3440.–) è il doppio di quello dell'ex marito (fr. 1700.–)

non basta per rifiutare alla medesima il riparto della prestazione d'uscita accumulata

dal marito in costanza di matrimonio secondo le disposizioni della legge 17

dicembre 1993 sul libero passaggio. Lo squilibrio tra le situazioni economiche

delle parti non configura, in altri termini, una sproporzione tale da giustificare

una deroga al principio dell'art. 122 CC. Ne ha concluso, il Tribunale

federale, che AP 1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia di fr. 380 982.25 maturato da AO 1 durante il matrimonio.

3.

Visto quanto

precede, questa Camera non può che procedere nel senso descritto (DTF 135 III

335.

consid. 2 con rinvii), accertando il diritto di AP 1 alla metà della

prestazione d'uscita acquisita da AO 1 durante il matrimonio presso la Fondazione

di previdenza della __________ (fr. 380 982.25),

pari a fr. 190 491.15 (doc. SSSS). Appurato

che la prestazione d'uscita è divisibile, come si desume dall'attestazione

rilasciata il 23 maggio 2017 dalla fondazione stessa, e che AP 1 non è

affiliata a una cassa pensione, occorre ordinare alla Fondazione di previdenza

della __________ di versare all'appellante tale importo su un conto vincolato

di libero passaggio a lei intestato.

4.

Le spese e le

ripetibili dell'appello di AP 1 seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv.

2.

CPC). L'appellante esce sconfitta sulla pretesa liquidazione del regime dei

beni

(fr. 23 289.–) e sul contributo di mantenimento (per complessivi

fr. 1 700 000.–),

mentre ottiene causa vinta sul riparto degli averi previdenziali dell'ex marito

(fr. 190 491.–). In condizioni del genere la suddivisione proposta il 6 giugno 2017 da AO 1 (quattro quinti a carico dell'appellante e il resto a carico

suo) risulta finanche favorevole alla medesima (sui criteri applicabili in circostanze

analoghe: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Relativamente

al dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, l'esito del presente

giudizio non incide in misura apprezzabile sul grado di vicendevole soccombenza,

tenuto conto anche del fatto che la causa verte sul diritto di famiglia (art.

107.

cpv. 1 lett. c CPC). Può quindi rimanere invariato.

5.

In

definitiva, il dispositivo n. 2 della sentenza emessa il 5 agosto 2016 da

questa Camera, annullato dal Tribunale federale, va riformulato nel senso che

l'appello di AO 1 è respinto (su tal punto la sentenza di questa Camera è

passata in giudicato), mentre quello di AP 1 è parzialmente accolto nel senso

testé illustrato. Occorre riformulare inoltre il dispositivo n. 4 sulle spese e

le ripetibili dell'appello presentato da AP 1, come si è spiegato dianzi.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr.

30.

000.– nella prospettiva dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. La sentenza emessa il 5

agosto 2016 da questa Camera è così modificata nei dispositivi n. 2 e n. 4:

2. a) L'appello di AO 1 è respinto.

b) L'appello

di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della

sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 ha diritto alla metà della prestazione

d'uscita acquisita da AO 1 in costanza di matrimonio pres­so la Fondazione di

previdenza della __________ (fr. 380 982.25), pari a fr. 190 491.15.

Di conseguenza è ordinato alla Fondazione di

previdenza della __________, __________, di versare la somma di fr. 190

491.15 aAP 1 su un conto di libero passaggio a lei intestato, i cui estremi

saranno comunicati direttamente dalla beneficiaria.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

4. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 5000.–

complessivi, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante e per il

resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili

ridotte.

II. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).