11.2017.38
Divorzio: ripartizione della previdenza professionale
27 giugno 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.38
(rinvio TF)
Lugano
27 giugno 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OA.2009.266 (divorzio
su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 maggio 2009 da
AO 1
(patrocinato
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1),
vista la sentenza
5A_678/2016 del 10 marzo 2017 con cui il Tribunale federale ha annullato i
dispositivi n. 2 e 4 della decisione emessa il 5 agosto 2016 da questa Camera
(inc. 11.2014.29), la quale aveva respinto un appello presentato da AP 1 contro
la sentenza emanata dal Pretore il 13 marzo 2014;
giudicando nuovamente sull'appello del 16 aprile 2016 presentato da AP
1;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13
marzo 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra AO 1 e AP 1 (entrambi del 1963), senza disporre contributi alimentari fra
coniugi né riconoscere indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC e dando per liquidati
Fatti
i vicendevoli rapporti patrimoniali. Le spese processuali di fr. 30 000.– complessivi sono state poste a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11
aprile 2014 volto a ottenere fr. 386 383.55
in liquidazione dei rapporti patrimoniali, come pure fr. 50 000.– a titolo di ripetibili. AO 1 ha impugnato
a sua volta la decisione del Pretore con un appello del 16 aprile 2014 in cui
ha preteso il versamento di fr. 190 491.15
a norma dell'art. 124 CC, oltre a fr. 23 289.–
in liquidazione dei rapporti patrimoniali e a un contributo alimentare di fr.
4680.– mensili fino all'11 febbraio 2016, di fr. 5610.– mensili dopo di
allora e a fr. 3100.– mensili dal pensionamento dell'ex marito in poi. Nelle
loro osservazioni del 27 e del 30 maggio 2014 le parti hanno proposto reciprocamente di respingere l'appello avversario.
C. Statuendo il 5 agosto
2016, questa Camera ha respinto entrambi gli appelli e ha confermato
la sentenza del Pretore. Le spese dell'appello presentato da AO 1, di complessivi fr. 5000.–, sono state poste a carico
dell'appellante stesso, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per
ripetibili. Le spese dell'appello presentato da AP 1, di complessivi fr. 5000.–,
sono state poste a carico dell'appellante
stessa, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
D. La sentenza della
Camera è stata impugnata da AP 1 mediante ricorso in materia civile al Tribunale
federale, che con sentenza del 10 marzo 2017 ha accolto il ricorso, ha
annullato i dispositivi n. 2 (reiezione dell'appello) e n. 4 (spese giudiziarie)
della sentenza in questione e ha rinviato gli atti alla Camera perché “proceda
alla divisione degli averi previdenziali nel senso dei considerandi e a una
nuova ripartizione di spese e ripetibili della procedura cantonale”.
E. Su richiesta del
vicepresidente della Camera, la Fondazione di previdenza della __________ ha confermato
il 23 maggio 2017 l'attuabilità della regolamentazione adottata dal Tribunale
federale per il riparto delle prestazioni d'uscita. Su tale documento le parti
hanno avuto modo di esprimersi.
Considerandi
in diritto: 1. Il rinvio del Tribunale
federale verte sulla ripartizione della previdenza professionale degli ex
coniugi. Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile
svizzero sul conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, del
19.
giugno 2015 (RU 2016 pag. 2313 segg.). La nuova disciplina fa stato anche per
i procedimenti già pendenti all'entrata in vigore della modifica (art. 7d
cpv. 1 e 2 tit. fin. CC; v. anche l'art. 407b cpv. 1 CPC), ma l'art.
7d cpv. 3 tit. fin. CC prevede che ‟il Tribunale federale applica
la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima
dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015;
lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonaleˮ.
L'art. 7d tit. fin.
CC non precisa invero quale diritto debba applicare l'autorità cantonale in
caso di rinvio. Il legislatore ha stabilito nondimeno che al diritto transitorio
della novella legislativa si applicano i medesimi principi cui si è fatto capo
per l'introduzione del nuovo diritto del divorzio, del 26 giugno 1998 (art. 7a
seg. tit. fin. CC; FF 2013 pag. 4186). E al riguardo la giurisprudenza ha avuto
modo di stabilire che quando il Tribunale federale applicava il diritto
anteriore perché la decisione impugnata era stata presa sotto l'egida della
vecchia legge, in caso di rinvio l'autorità cantonale statuiva applicando anch'essa
il diritto anteriore, quand'anche la decisione fosse emanata dopo l'entrata in
vigore del nuovo diritto (DTF 126 III 449 consid.
2b/aa con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2000.28 del 18
luglio 2001, consid. 1). Ciò è il caso in concreto, la sentenza impugnata
essendo stata pronunciata il 5 agosto 2016, prima dell'entrata in vigore
della citata modifica legislativa. La causa in esame continua pertanto a soggiacere
al diritto previgente.
2.
Nella sentenza del 10
marzo 2017 il Tribunale federale ha ritenuto – in sintesi – che l'art. 124 CC si
applica unicamente qualora il coniuge disponga di una previdenza professionale.
AP 1 beneficia di una rendita AI, ma non è mai stata affiliata a un istituto di
previdenza professionale, di modo che nessun caso di previdenza poteva dirsi
sopraggiunto. La questione legata al riparto degli averi previdenziali andava
esaminata così sotto il profilo dell'art. 122 CC. Secondo il Tribunale federale
il fatto che l'avvenire dell'ex moglie sia economicamente assicurato, poiché essa
possiede una cospicua sostanza e il suo margine disponibile dopo il
pensionamento (fr. 3440.–) è il doppio di quello dell'ex marito (fr. 1700.–)
non basta per rifiutare alla medesima il riparto della prestazione d'uscita accumulata
dal marito in costanza di matrimonio secondo le disposizioni della legge 17
dicembre 1993 sul libero passaggio. Lo squilibrio tra le situazioni economiche
delle parti non configura, in altri termini, una sproporzione tale da giustificare
una deroga al principio dell'art. 122 CC. Ne ha concluso, il Tribunale
federale, che AP 1 ha diritto alla metà dell'avere di vecchiaia di fr. 380 982.25 maturato da AO 1 durante il matrimonio.
3.
Visto quanto
precede, questa Camera non può che procedere nel senso descritto (DTF 135 III
335.
consid. 2 con rinvii), accertando il diritto di AP 1 alla metà della
prestazione d'uscita acquisita da AO 1 durante il matrimonio presso la Fondazione
di previdenza della __________ (fr. 380 982.25),
pari a fr. 190 491.15 (doc. SSSS). Appurato
che la prestazione d'uscita è divisibile, come si desume dall'attestazione
rilasciata il 23 maggio 2017 dalla fondazione stessa, e che AP 1 non è
affiliata a una cassa pensione, occorre ordinare alla Fondazione di previdenza
della __________ di versare all'appellante tale importo su un conto vincolato
di libero passaggio a lei intestato.
4.
Le spese e le
ripetibili dell'appello di AP 1 seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv.
2.
CPC). L'appellante esce sconfitta sulla pretesa liquidazione del regime dei
beni
(fr. 23 289.–) e sul contributo di mantenimento (per complessivi
fr. 1 700 000.–),
mentre ottiene causa vinta sul riparto degli averi previdenziali dell'ex marito
(fr. 190 491.–). In condizioni del genere la suddivisione proposta il 6 giugno 2017 da AO 1 (quattro quinti a carico dell'appellante e il resto a carico
suo) risulta finanche favorevole alla medesima (sui criteri applicabili in circostanze
analoghe: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Relativamente
al dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, l'esito del presente
giudizio non incide in misura apprezzabile sul grado di vicendevole soccombenza,
tenuto conto anche del fatto che la causa verte sul diritto di famiglia (art.
107.
cpv. 1 lett. c CPC). Può quindi rimanere invariato.
5.
In
definitiva, il dispositivo n. 2 della sentenza emessa il 5 agosto 2016 da
questa Camera, annullato dal Tribunale federale, va riformulato nel senso che
l'appello di AO 1 è respinto (su tal punto la sentenza di questa Camera è
passata in giudicato), mentre quello di AP 1 è parzialmente accolto nel senso
testé illustrato. Occorre riformulare inoltre il dispositivo n. 4 sulle spese e
le ripetibili dell'appello presentato da AP 1, come si è spiegato dianzi.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr.
30.
000.– nella prospettiva dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. La sentenza emessa il 5
agosto 2016 da questa Camera è così modificata nei dispositivi n. 2 e n. 4:
2. a) L'appello di AO 1 è respinto.
b) L'appello
di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della
sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 ha diritto alla metà della prestazione
d'uscita acquisita da AO 1 in costanza di matrimonio presso la Fondazione di
previdenza della __________ (fr. 380 982.25), pari a fr. 190 491.15.
Di conseguenza è ordinato alla Fondazione di
previdenza della __________, __________, di versare la somma di fr. 190
491.15 aAP 1 su un conto di libero passaggio a lei intestato, i cui estremi
saranno comunicati direttamente dalla beneficiaria.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
4. Le spese dell'appello di AP 1, di fr. 5000.–
complessivi, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante e per il
resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili
ridotte.
II. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile
è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).