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Decisione

11.2017.39

Vigilanza sull'esecutore testamentario: obbligo d'informazione e edizione di documenti

29 gennaio 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti e non adire l'autorità di vigilanza. Del resto – egli ha epilogato –

neppure l'istante ha mai sostenuto che le informazioni da lui richieste gli

andassero fornite spontaneamente dagli esecutori testamentari.

4. L'appellante fa valere in primo luogo che la

distinzione tra Informa­tions­pflicht e Auskunftspflicht

non è netta come ritiene il Pretore. Che gli eredi possano avviare un'azione

di rendiconto a norma dell'art. 400 CO non significa, a mente sua, che ogni richiesta

di informazioni o di documenti a un esecutore testamentario vada rivolta al

giudice ordinario. A sostegno della sua tesi egli cita due decisioni del­l'Obergericht

del Canton Zurigo, del 22 aprile 2013 e del 29 gennaio 2016. A parte

ciò, egli prosegue, il Pretore ha trascurato che tutte le informazioni e i

documenti richiesti dall'autorità fiscale e indicati nell'istanza del 6 luglio

2016 sono menzionati nell'atto di divisione del 3 settembre 2008, cui l'Ufficio

delle procedure speciali rinvia espressamente, e si inseriscono nel contesto

più ampio dei rimproveri mossi ai convenuti. Di conseguenza, a suo avviso, quand'anche

si condividesse la distinzione operata dal primo giudice, le informazioni e i

documenti in questione rientrano fra i riscontri che un esecutore testamentario

è tenuto a fornire spontaneamente. Respingendo

l'istan­za – egli conclude

– il Pretore ha seguito invece la tesi delle controparti, “secondo cui la

fattispecie sarebbe da interpretare come una semplice e singola richiesta di

rendiconto o relativa prodromica azione cautelare”.

5. Dall'ultima argomentazione

testé riassunta va subito sgombrato il campo. Il Pretore ha chiaramente escluso

che l'istanza in esame andasse intesa come richiesta di misure cautelari “pregresse

ad una eventuale successiva azione di rendiconto giusta l'art. 400 cpv. 1 CO

(afferente al diritto materiale)”. Tanto meno egli l'ha trattata come tale.

Quanto alla tesi secondo cui l'istanza

si inserirebbe in un contesto più ampio di inadempienze da parte degli

esecutori testamentari, l'appellante si limita a rimproveri d'ordine generale,

non minimamente sostanziati. Al riguardo non giova dunque diffondersi oltre.

6. Si conviene con l'appellante

invece che la distinzione tra Informationspflicht e Auskunftspflicht

al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali

disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è evidente.

In giurisprudenza si trovano precedenti che demandano la decisione sul diritto

di accesso agli atti e sul relativo obbligo di edizione da parte di un

esecutore testamentario tanto al giudice ordinario (per esempio: DTF 90 II 365

e 82 II 555) quanto all'autorità di vigilanza (ZR 91/1992 pag. 241; sentenze

dell'Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio 2016 e del 22 aprile

2013, citate dall'appellante; BJM 2006 pag. 309 seg.; RVJ/ZWR 2005 pag. 242).

Nemmeno la dottrina è univoca, gli stessi autori menzionati dal Pretore per

sostenere la competenza del giudice ordinario non escludendo la possibilità di

adire l'autorità di vigilanza (in tal senso Künzle

in: Berner Kommentar, edizione 2011, n. 528 e n. 538 ad art. 517 e 518 CC; Cotti in: Eigenmann/Rouiller [curatori],

Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 138 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar,

ZGB II, 5ª edizione, n. 89 ad art. 518). In realtà, come si vedrà senza

indugio, il discrimine tra Informationspflicht e Auskunftspflicht

al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali

disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è determinante.

Il criterio è, piuttosto, quello tra aspetti formali e aspetti sostanziali

dell'esecuzione testamentaria.

7. All'autorità di

vigilanza sugli esecutori testamentari spetta il controllo delle questioni formali

relative all'operato degli esecutori. Essa deve garantire una procedura

conforme alla legge e un esercizio irreprensibile del mandato (Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518

CC; Piller, op. cit., n. 161 e n.

170 ad art. 518 CC). Suo compito è esaminare – seppure con riserbo (Piller, op. cit., n. 172 ad art.

518 CC) – la regolarità e l'adeguatezza delle misure prese o non prese dall'esecutore

testamentario (I CCA, sentenza inc. 11.1998.76 del 17 febbraio 2000,

consid. 1 con riferimenti), non la fondatezza delle decisioni che l'esecutore

testamentario ha preso o ha tralasciato di prendere nell'esercizio del suo

potere d'apprezzamento (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 22 ad art. 595). L'esame di problemi sostanziali compete al

giudice ordinario (Cotti, op.

cit., n. 138 ad art. 518 CC; Piller,

op. cit., n. 161 e n. 170 ad art. 518 CC; Christ/Eichner

in: Abt/Weibel, [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 89 ad art. 518 CC). L'autorità di

vigilanza non può pronunciarsi così su questioni che incidono sulla portata materiale

e sulla determinazione definitiva dei diritti degli eredi (DTF 91 II 56; v. anche

Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 22

ad art. 595 CC; Künzle, op. cit.,

n. 451 ad art. 517 e 518 CC). Né essa può intervenire, secondo taluni autori, se

ciò comporta un'ingerenza diretta nella posizione giuridica di terzi (Nonn/Engler in: Abt/ Weibel [curatori],

Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 39 ad art. 595). La

distinzione tra questioni formali e sostanziali non è invero sempre agevole e

può dare adito a incertezze (Rep. 1982 pag. 370; Künzle, op. cit., n. 523 ad art. 518 CC), al punto che parte

della dottrina suggerisce di adire, nel dubbio, entrambe le vie (Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518

CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n.

22 ad art. 595 CC con richiami).

8. Ciò premesso, occorre

vagliare se in concreto le informazioni e i documenti chiesti dall'autorità

fiscale ed elencati nell'istanza del 6 luglio 2016 riguardino il profilo formale

dell'esecuzione testamentaria, che compete all'autorità di vigilanza esaminare,

oppure investano la soluzione di problemi sostanziali, che compete al giudice

ordinario trattare. I vari documenti e informazioni vanno esaminati singolarmente.

a) Per

quanto riguarda la trasmissione completa degli allegati n. 1 (elenco dello

stato patrimoniale alla data della morte, il 9 ottobre 2007), n. 4 (stato

patrimoniale il 31 luglio 2008) e n. 5 (elenco dei quadri e degli oggetti

d'arte scelti dall'erede I__________) del contratto di divisione (doc. E, pag.

28), l'appellante giustifica la richiesta con il fatto che essa si riconduce al

contratto medesimo. Da parte loro i convenuti ritengono temeraria la domanda, giacché

l'istante avrebbe ammesso di possedere quegli atti. Come sottolinea l'appellante

però nella sua replica spontanea (pag. 3 seg.), il richiamo dei convenuti al

punto 22 dell'istanza è superato dalla precisazione fornita in sede di

conclusioni, allorché egli ha dichiarato di necessitare degli allegati n. 1, 4

e 5 dell'atto di divisione, essendo in possesso solo degli allegati n. 2 e 3. Con

tale argomento – desumibile dagli atti (memoriale del 18 gennaio 2017, pag. 6

in fondo) – i convenuti non si confrontano nella duplica.

A

parte ciò, quand'anche gli esecutori testamentari avessero già trasmesso gli

annessi in questione, nulla impediva ad AP 1 di farne nuovamente richiesta. Gli

atti in rassegna sono parte integrante del contratto di divisione e vanno messi

a disposizione dell'erede istituito, fermo restando l'eventuale obbligo di retribuire

il lavoro supplementare cagionato. Ne segue che la censura relativa alla

mancata trasmissione degli allegati pertiene alla correttezza formale dell'esecuzione

testamentaria. Su questo punto l'appello merita accoglimento e la decisione

impugnata va riformata di conseguenza.

b) Per

quel che è degli altri documenti, l'appellante sostiene – come per gli allegati

n. 1, 4 e 5 – che la richiesta si fonda direttamente sul contratto di

divisione, sottoscritto dagli esecutori testamentari e dagli eredi. I convenuti

obiettano che l'assunto è nuovo e, come tale, irricevibile (art. 317 cpv. 1

CPC). Oltre a ciò, essi fanno notare che il contratto di divisione è già stato eseguito

senza contestazione da parte del­l'erede.

Non corrisponderebbe al vero inoltre che le informazioni e i documenti

richiesti dall'autorità fiscale sono contemplati nel contratto di divisione del

3 settembre 2008. Né il testamento né il contratto di divisione menzionano

infatti, per quanto riguarda la fondazione citata dall'appellante durante l'audizione

fiscale, la M__________ Fondazione, a loro del tutto sconosciuta ed estranea alla

successione fu B__________.

L'eccezione

di irricevibilità cade nel vuoto, già in prima sede l'istante avendo precisato

che tutta la documentazione richiesta si riferiva al contratto di divisione

(istanza, pag. 6 seg. e pag. 10 seg.; memoriale conclusivo del 9 dicembre 2016,

pag. 9, 11 seg.). Per il resto, sarà anche vero che il contratto di divisione è

già stato attuato, ma poco importa. Nemmeno i convenuti pretendono in effetti

che il loro mandato sia terminato e che con ciò sia venuta meno la possibilità

d'intervento dell'autorità di vigilanza. Va esaminata invece separatamente per

ogni gruppo d'informazioni l'obiezione secondo cui le informazioni e i

documenti richiesti dall'autorità fiscale – che gli esecutori testamentari sono

Considerandi

tenuti a fornire se riferiti alla successione (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 33 ad art. 518 CC) – non sono menzionati in realtà dal

contratto di divisione del 3 settembre 2008.

c) Con

riferimento alla “dichiarazione di garanzia” in favore della Banca __________

per € 5 000 000.–, come pure al contratto di mutuo al

beneficio di tale garanzia (con indicazione della situazione debitoria dal 31

dicembre 2007 al 31 dicembre 2015, dell'ammontare degli interessi passivi

conteggiati in quel periodo e della persona cui gli interessi passivi sono

stati addebitati) e agli

“estratti conto per i dieci anni indicati, comprovanti il deposito di detti €

5.0

Mio presso una fondazione a lei nota”, il contratto di divisione è chiaro.

Il punto 5.5 cui rinvia l'istante per fondare la propria richiesta prevedeva

che per l'acquisto dell'immobile “__________ 55/59” di __________ la Banca __________

di __________ concedesse alla U__________ __________ AG di __________, il 28

febbraio 2006, un credito di

5.

000 000.– al tasso d'interesse del 4.99913%. La de

cuius aveva garantito personalmente tale credito e AP 1, con l'imminente

acquisto di tutte le quote societarie della U__________ __________ AG

(punto 4.5 dell'atto di divisione), ha ripreso quella garanzia nella

consapevolezza, tuttavia, che una somma corrispondente era depositata per il rimborso

presso una fondazione “a lui nota” (doc. E, pag. 22).

Nelle

condizioni descritte è fuori dubbio che i documenti e le informazioni indicati

al punto 5.5 del contratto di divisione sono a loro volta parte integrante di

quest'ultimo e devono essere messi a disposizione dell'erede che ne fa

richiesta. La controversia fra gli esecutori testamentari e l'erede istituito

sulla consegna di tali informazioni verte, una volta di più, sulla correttezza

formale dell'esecuzione testamentaria e non su una questione di diritto

sostanziale. Né del resto i convenuti invocano – per avventura – motivi di

segretezza suscettibili di impedire la consegna di determinati documenti e di

rinviare la soluzione del quesito a

una procedura separata (ZR 91/1992 pag. 241 consid. c). Neppure su questo punto,

perciò, il Pretore poteva declinare la propria competenza come autorità di vigilanza.

Certo,

i convenuti eccepiscono che l'istante avrebbe identificato la fondazione “a lui

nota” nella M__________ Fondazione, la quale nulla avrebbe a che vedere con la

successione. Già davanti al Pretore, tuttavia, l'istante aveva precisato che la

M__________ Fondazione, da lui indicata nel verbale di autodenuncia fiscale del

27.

ottobre 2015 quale intestataria di depositi bancari mai dichiarati in

precedenza ma a lui riconducibili (doc. P), è estranea all'esecuzione

testamentaria, tant'è che l'istanza del 6 luglio 2016 non la menziona (memoriale

del 18 gennaio 2017). A prescindere da ciò, la fondazione cui accenna il punto

5.5

dell'atto di divisione sembrerebbe essere la P__________ S__________ (doc.

G, pag. 2). Sia come sia, i convenuti, che hanno elaborato essi medesimi il

contratto di divisione con tutti i particolari del punto 5.5, non possono

sottrarsi al loro obbligo d'informazione e pretendere che l'istante si rivolga alla

banca o alla fondazione per ottenere ragguagli e documenti ch'essi sono tenuti

a fornire indipendentemente da eventuali obblighi di terzi (BJM 2006 pag. 309

seg.; sentenza PF150068 dell'Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio

2016, consid. 4.4.1, pubblicato in: Fasel,

Erb­recht, Entwicklungen 2016, Berna 2017, pag. 52). Anche al riguardo l'appello

merita dunque accoglimento.

d) Più

delicata è la questione di sapere se, in aggiunta alle informazioni relative al

deposito di € 5 000 000.– di cui si è appena

detto (consid. c), l'autorità di vigilanza possa ordinare anche la

consegna degli ulteriori documenti (atto costitutivo, statuti, elenco dei

beneficiari, qualifica dei versamenti incassati, estratti conto fiscali dal

2006.

al 2015) concernenti la

P__________ S__________ con sede

nel __________. Di fronte alla contestazione dei

convenuti, secondo cui tali documenti non riguardano il contratto di divisione

del 3 settembre 2008, l'appellante si è limitato ad affermare il contrario. Egli

non menziona neppure di scorcio però tale fondazione né spiega – tanto meno nella

replica spontanea – in che misura le informazioni richieste vertano sull'amministrazione

della successione (Cotti, op.

cit., n. 118 ad art. 518 CC). Non spetta a questa Camera svolgere indagini al

proposito, men che meno nei casi in cui la richiesta d'informazioni riguardi un

terzo (sopra, consid. 6) non citato dal contratto di divisione richiamato dall'istante

(doc. E, pag. 22). La domanda sfuggiva così alla cognizione dell'autorità di

vigilanza. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

e) Diversa

è la situazione per quanto attiene alla richiesta d'informazioni sui diritti che

spettano ad AP 1 nella B__________, I__________ und __________ (__________), alla

consegna degli statuti della fondazione e del regolamento interno, così come all'ammontare

di eventuali elargizioni da lui percepite nel periodo 2007/2015 e a tutti i

versamenti eseguiti alla fondazione dal 2006 in poi. Anche al proposito la

motivazione dell'appello è invero laconica. Dal rinvio al punto 7 del testamento

si evince con chiarezza nondimeno l'esistenza di una fondazione così denominata

e il nesso di quest'ultima con l'eredità fu B__________. Ciò si desume in

particolare dall'attribuzione a tale fondazione, nella citata clausola, di

tutti i beni dei quali la de cuius non ha disposto e dalla menzione di AP

1.

fra i beneficiari

(doc. D, punto 7). Il mancato seguito alla richiesta dell'istante offende così l'obbligo

d'informare gli eredi nella misura necessaria per l'esercizio dei loro diritti e

tale violazione poteva essere censurata davanti al­l'autorità di vigilanza (Künzle, op. cit., n. 528 ad art. 517

e 518 CC con riferimento a RVJ 2005 pag. 242). Al riguardo l'appello risulta

provvisto, una volta ancora, di buon diritto.

f) Identiche

considerazioni valgono per la richiesta d'informazione circa l'attribuzione alla B__________, I__________ und W__________

di fr. 70 000.– e l'accredito di tale somma dal Nachlasskonto

in conformità al punto 10 del contratto di divisione. Checché dicano i

convenuti, le informazioni e i documenti in rassegna sono menzionati nella

clausola n. 10 del contratto di divisione del 3 set­tembre 2008, la quale attesta

che il 16 maggio 2006 la de cuius ha versato un acconto di fr. 70 000.–

sul prezzo di acquisto di una F__________ “__________” del valore di fr.

402.

350.– e che dopo la morte di lei gli esecutori testamentari

hanno trasferito il contratto, con l'assenso di I__________, a un terzo, il

quale ha rimborsato il

26.

ottobre 2007 l'acconto sul conto della successione. In quella disposizione

le parti al contratto di divisione hanno concordato di trasferire il citato

importo dal conto della successione alla B__________, I__________ und W__________

(doc. E, pag. 24). Alla luce di ciò, è palese già a un sommario esame che la

richiesta dell'istante volta a ottenere la documentazione comprovante l'avvenuto

accredito alla fondazione pertiene alla correttezza formale dell'operato

degli esecutori testamentari e non a una questione di diritto sostanziale.

g) Né

può concludersi diversamente, nonostante le perplessità espresse dal Pretore il

7.

ottobre 2016 nell'ordinanza sulle prove (pag. 2 in fondo), per quanto

concerne l'edizione della documentazione relativa al saldo del conto (il 31

dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S__________, gli interessi

maturati e/o incassati e la destinazione (con copia degli addebiti bancari in

uscita) dei fondi tra la morte della de cuius e l'estinzione del conto.

La richiesta si riconduce manifestamente al contratto di divisione, dalla cui

clausola n. 9 si evince che in passato B__________ era intestataria presso la S__________ di conti aventi

un saldo a sette cifre, poi ridottosi il 31 dicembre 2008 a fr. 812.60 prima di

essere trasferito alla B__________, I__________ und W__________ (doc. E,

pag. 23 seg.). Che alla luce di ciò la richiesta di edizione riguardi la

corretta amministrazione del patrimonio successorio è indiscutibile.

h) Da

ultimo l'appellante insta per avere accesso ai documenti che riguardano un non

meglio precisato investimento di € 250 000.– gestito dalla W__________ & P__________

AG, come pure le relative attestazioni di deposito per gli anni dal 2007 al

2014.

e il dettaglio dei rendimenti generati in quel periodo. Inoltre egli sollecita

informazioni su eventuali “altri elementi (reddito e sostanza) non

ancora dichiarati”. Tanto nell'appello quanto nella replica spontanea manca

tuttavia qualsiasi riferimento all'esecuzione testamentaria e, in specie, al contratto

di divisione del 3 settembre 2008. Insufficientemente motivato, su questi punti

l'appello sfugge così a ulteriore disamina.

9.

L'appellante chiede

che l'ordine di rilasciare le informazioni e di consegnare i documenti sia

impartito ai convenuti sotto pena dell'art. 292 CP. Una simile comminatoria

però non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove

sussistano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine del

giudice (RtiD I-2015 pag. 936, consid. 5c con riferimenti; v. anche Nonn/Engler, op. cit., n. 41 ad art. 595

CC). In concreto non si scorgono elementi per supporre che AO 1 e AO 2 abbiano

a disattendere l'ingiunzione di questa Camera. L'art. 292 CP potrà ancora

essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC).

10.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene l'accesso agli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione (consid.

8a), l'accesso alla dichiarazione di garanzia nei confronti della Banca __________

e ai relativi annessi (consid. 8c), come pure agli specifici documenti della B__________,

I__________ und W__________ (consid. 8e e consid. 8f) e a quelli relativi ai

conti della de cuius presso la S__________ (consid. 8g). Egli soccombe

invece sul diritto di accesso alle

informazioni riguardanti la P__________ S__________ (consid. 8d, nella

misura in cui non si riferiscono al noto deposito di € 5 milioni), l'investimento

gestito dalla W__________ & P__________ AG e altri eventuali elementi non

dichiarati (consid. 8h), oltre che sulla comminatoria dell'art. 292 CP. Tutto

ponderato, si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri processuali,

mentre il resto va a carico dei convenuti in solido, i quali hanno postulato la

reiezione dell'appello e rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di

solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo del­l'indennità

piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone

anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,

che segue la medesima ripartizione.

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 2).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così

riformata:

1. L'istanza

è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 e AO 2 sono tenuti a fornire ad AP 1

le informazioni e i documenti che seguono:

a) copia

completa degli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione del 3 settembre

2008;

b) l'atto

di garanzia in favore della Banca __________ per € 5 000 000.– (contratto di

divisione, punto 5.5) con:

– contratto di prestito al beneficio della citata garanzia

bancaria;

– saldo del debito il 31 dicembre di ogni anno dal

2007 al 2015;

– ammontare degli interessi passivi annui conteggiati

e/o addebitati nel medesimo decennio;

– indicazione del debitore al quale gli interessi

passivi sono stati addebitati;

– copia degli estratti conto per i dieci anni

indicati, comprovanti il deposito dei € 5 000 000.– come indicato nel punto 5.5 del

contratto di divisione;

c) una dichiarazione in

merito ai diritti dell'istante quale beneficiario della B__________, I__________

und W__________ (come da testamento, punto 7 e contratto di divisione,

punto 6) e all'ammontare di eventuali elargizioni percepite nel periodo

2007/2015, con:

– copia dello

statuto e/o statuto aggiuntivo e/o regolamento interno che disciplina i diritti

dell'istante e quelli dei suoi figli come beneficiari della citata fondazione;

– la documentazione relativa a tutti i versamenti

(beni mobili e immobili) eseguiti alla fondazione dal 2006 a oggi;

d) la dichiarazione

di attribuzione di fr. 70 000.– alla Fondazione B__________, Ingmar und W__________ e comprova dell'avvenuto accredito dal Nachlasskonto,

come indicato nel contratto di divisione, punto 10 cpv. 2;

e) il saldo

attivo del conto (il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S__________

(come da contratto di divisione, punto 9) con indicazione degli interessi

attivi maturati e/o incassati su tale conto per il medesimo biennio e della destinazione

dei fondi depositati sul conto (copia degli addebiti bancari per l'uscita) dal

decesso della defunta B__________ fino all'estinzione del conto.

Nella misura in cui le informazioni

e i documenti che precedono dovessero coinvolgere terze persone, gli esecutori

testamentari sono tenuti a fornire le indicazioni d'accesso presso i terzi in

questione.

2. Le

spese processuali di fr. 1900.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un terzo a carico

di lui e per il resto solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali

rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1350.–

complessivi per ripetibili ridotte.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese dell'appello, di

fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di

quest'ultimo e per il resto solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali

rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.–

complessivi per ripetibili ridotte.

III. Notificazione:

avvocati e ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).