11.2017.39
Vigilanza sull'esecutore testamentario: obbligo d'informazione e edizione di documenti
29 gennaio 2019Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.39
Lugano
29 gennaio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente
per statuire nella causa SO.2016.537 (vigilanza
sull'esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città,
promossa con istanza del 6 luglio 2016 da
AP
1
(patrocinato
dagli avvocati PA 1 e
PA
1 )
contro
AO 1 ), e
AO 2
(patrocinati dall'avv. PA 2 )
quali
esecutori testamentari di
B__________ (1941-2006),
già in __________,
giudicando sull'appello
del 30 marzo 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
20 marzo 2017;
Ritenuto
in fatto: A. B__________
(1941), cittadina germanica con ultimo domicilio a __________, è deceduta a __________
il 29 novembre 2006, lasciando il marito I__________ (1961), sposato il
7 ottobre 2005. Prima del matrimonio, l'8 settembre 2005 i fidanzati avevano
stipulato un contratto matrimoniale e successorio in cui dichiaravano – fra l'altro
– di adottare la separazione dei beni (art. 247 segg. CC), di rinunciare alla
rispettiva porzione legittima riservandosi la facoltà di disporre liberamente dei
propri beni mediante disposizione di ultima volontà e, in caso di premorienza
della moglie o di morte del marito, designavano AO 1 e AO 2 quali esecutori
testamentari. In un testamento olografo del 21 settembre 2005, integrato il 4
novembre 2005, B__________ ha disposto vari legati e ha istituito suoi eredi il (futuro) marito I__________
unitamente a un nipote di lei, AP 1 (1962). Per il resto essa ha confermato la
nomina a esecutori testamentari di AO 1 e AO 2, i quali sono stati chiamati anche
a rivestire funzioni dirigenziali in tutte le società e persone giuridiche
facenti parte della successione, in modo da rappresentare la maggioranza delle
quote sociali e garantire l'esecuzione delle volontà di lei.
B. Il
contratto matrimoniale e successorio dell'8 settembre 2005, come pure il
testamento olografo del 21 settembre 2005 e il codicillo del 4 novembre 2005,
sono stati pubblicati il 15 dicembre 2006 dal notaio __________ N__________
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città. Il 3 settembre 2008 I__________
e AP 1 hanno sottoscritto, unitamente ai due esecutori testamentari, un
contratto di divisione ereditaria in cui elencavano partitamente i beni assegnati
all'uno e all'altro erede, specificando che i valori patrimoniali non
attribuiti dalla disponente all'uno o all'altro erano destinati, secondo la
volontà della medesima, alla __________ I__________ und W__________ (Liechtenstein),
costituita il 9 febbraio 2007. Il contratto di divisione è stato regolarmente eseguito.
C. Il
27 ottobre 2015 AP 1 ha presentato all'Ufficio delle procedure speciali della
Divisione delle contribuzioni, per il tramite della I__________ SA di __________,
una denuncia spontanea in cui dichiarava beni non dichiarati al fisco e si
riservava di completare l'istanza non appena avesse avuto accesso agli atti della
successione fu B__________, chiesti invano ai due esecutori testamentari. In
seguito all'autodenuncia l'Ufficio
delle procedure speciali ha invitato l'istante, il 30 marzo 2016, a trasmettere
entro un mese svariati documenti menzionati nel contratto di divisione, e
in specie:
– copia completa degli
allegati n. 1, 4 e 5 dell'atto di divisione (Teilungsvertrag, pag. 28).
– dichiarazione di garanzia
(Sicherstellung der Schuldverpflichtung) in favore della Banca __________
per € 5 000 000.–
(Teilungsvertrag, punto 5.5) con:
- atto di garanzia a favore della banca __________;
- contratto di prestito al beneficio della garanzia
bancaria rilasciata in favore della Banca __________;
- saldo del debito il 31 dicembre di ogni anno dal
2007 al 2015;
- ammontare degli interessi passivi annui conteggiati
e/o addebitati nel medesimo decennio;
- indicazione del debitore al quale gli interessi passivi
sono addebitati;
- copia degli estratti conti per i dieci anni
indicati, comprovanti il deposito di citati € 5.0 milioni presso una fondazione
(come indicato nel Teilungsvertrag, punto 5.5).
– riguardo
alla fondazione (Teilungsvertrag, punto 5.5, dichiarata essere dall'istante
essere la __________):
- atto costitutivo;
- statuto e statuto aggiuntivo (Beistatut);
- elenco beneficiari;
- qualifica dei versamenti incassati annualmente, se
reddito, consumo di sostanza o altro;
- estratti conto fiscali il 31 dicembre di ogni anno,
dal 2006 al 2015 dei conti bancari.
– riguardo
alla B__________, I__________ und W__________, come da testamento, punto 7, e dal
Teilungsvertrag, punto 6:
- dichiarazione di uno degli esecutori testamentari
in merito ai diritti dell'istante quale beneficiario della B__________, I__________
und W__________, rispettivamente ammontare di eventuali elargizioni percepite
nel periodo 2007/2015;
- copia dello statuto e/o statuto aggiuntivo e/o
regolamento interno che disciplina i diritti dell'istante e quelli dei suoi
figli quali beneficiari della fondazione;
- documentazione relativa a tutti i versamenti (beni
mobili e immobili) effettuati alla fondazione dal 2006 a oggi;
– riguardo
all'attribuzione di fr. 70 000.– alla
Fondazione B__________, I__________ und W__________ (Teilungsvertrag,
punto 10 cpv. 2):
dichiarazione di attribuzione di fr. 70 000.– alla
citata fondazione e comprova dell'avvenuto accredito dal Nachlasskonto,
come indicato nel Teilungsvertrag;
– riguardo
al saldo attivo (Kontoguthaben) presso la società S__________ come da Teilungsvertrag,
punto 9:
- saldo del conto il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008;
- interessi attivi maturati e/o incassati su quel
conto per il medesimo biennio;
- destinazione dei fondi depositati
sul conto (copia degli addebiti bancari per l'uscita) nel periodo dal decesso della defunta B__________ all'estinzione;
– riguardo
all'investimento di € 250 000.– gestito dalla
W__________ & P__________ AG:
- dichiarazione/attestazione di deposito e stato dell'investimento
il
31 dicembre di ogni anno, dal 2007 al 2014;
- dettaglio dei rendimenti generati dall'investimento
nel medesimo periodo;
– altri
eventuali elementi (reddito e sostanza) non ancora dichiarati.
D. Il 22 aprile 2016 AP
1 ha chiesto agli esecutori
testamentari l'invio della documentazione elencata. Senza esito, di modo che il
6 luglio 2016 si è rivolto al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché, come autorità di vigilanza
sugli esecutori testamentari, ordinasse
a AO 1 e AO 2 la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti dall'Ufficio
delle procedure speciali, così come l'accesso a qualsiasi documento o riscontro
economico di rilevanza fiscale, la messa a disposizione del giudice dei documenti
relativi a terze persone e infine, ove fosse necessaria un'attivazione presso
terzi, la comunicazione delle indicazioni d'accesso a quei documenti. In
subordine egli ha invitato il Pretore ad applicare nei confronti degli
esecutori testamentari i provvedimenti opportuni per tutelare gli interessi suoi
di fronte all'Ufficio delle procedure speciali.
E. All'udienza del 27 settembre
2016, indetta per il contraddittorio, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza,
notificando prove. L'istruttoria, cominciata il 7 ottobre 2016, si è chiusa il
21 ottobre 2016. Le parti hanno rinunciato ad arringhe finali, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 dicembre 2016 l'istante ha
ribadito le proprie domande, non senza specificare – nel senso di quanto sollecitato
dall'Ufficio delle procedure
speciali (sopra, lett. C) – le informazioni e i documenti chiesti agli esecutori
testamentari. Nel loro allegato del 12 dicembre 2016 i convenuti hanno
nuovamente proposto di respingere l'istanza. Ritenuto necessario un secondo
scambio di atti scritti, il Pretore ha invitato le parti il 27 dicembre 2016 a
presentare osservazioni ai rispettivi memoriali conclusivi. L'istante ha
replicato il
18 gennaio 2017 e i convenuti hanno duplicato il 20 gennaio 2017, tutti
mantenendo il rispettivo punto di vista.
F. Statuendo il 20 marzo
2017, il Pretore ha respinto l'istanza, reputando le richieste dell'istante esulare
dal suo ambito d'intervento quale autorità di vigilanza sugli esecutori
testamentari. Le spese processuali di fr. 1900.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere
ai convenuti fr. 4000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la decisione appena
citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 marzo 2017 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la sua istanza
e vedere ordinata ai convenuti la trasmissione delle informazioni richieste dall'Ufficio
delle procedure speciali. In subordine
egli postula il rinvio degli atti al Pretore perché adotti nei confronti degli
esecutori testamentari i provvedimenti opportuni per la tutela dei suoi
interessi davanti all'Ufficio delle procedure speciali. Nelle loro osservazioni
del 3 maggio 2017 AO 1 e AO 2
hanno proposto di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. Con
replica spontanea del 10 maggio 2017 l'appellante ha ribadito la propria
posizione.
Altrettanto hanno fatto i convenuti in una duplica spontanea del 1° giugno
2017.
in diritto: 1. Un esecutore testamentario è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla
quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende
compiere (art. 518 cpv. 1 combinato con l'art. 595 cpv. 3 CC). La
vigilanza sull'esecutore testamentario è – come la vigilanza sull'amministratore
dell'eredità – un atto di volontaria giurisdizione (Piller in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 183
ad art. 518). La procedura applicabile agli atti di volontaria giurisdizione è
disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara applicabile il
Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come
diritto cantonale suppletorio (DTF 139 III 225). Nel Cantone Ticino il Pretore (e
il Pretore aggiunto) “giudicano in tutte le cause civili, comprese quelle in
procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione
che non sono espressamente devoluti ad
altre autorità” (art. 37 cpv. 2 LOG). Per gli atti di
volontaria giurisdizione il diritto ticinese non prevede una procedura
speciale. In concreto si applicano così gli art. 252 segg. CPC.
2. Le decisioni emanate dai Pretori (o dai
Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo,
invece, se vertono su mere questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al
Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le
procedure di volontaria giurisdizione, incluse quelle che riguardano l'operato
di un esecutore testamentario. ll valore litigioso si determina in quest'ultima
eventualità sulla base degli atti contestati che l'esecutore testamentario ha
compiuto o non intende compiere (I CCA, sentenza inc. 11.2017.94 del
20 dicembre 2017, consid. 2 con riferimenti). Nella fattispecie manca ogni dato
al riguardo. Ove appena si consideri nondimeno la differenza fra il valore
netto del compendio ereditario indicato nell'inventario fiscale (fr. 55 654 955.–)
e quello figurante nell'inventario allestito il 3 settembre 2008 dagli
esecutori testamentari (fr. 98 799
425.–), che ha indotto l'istante a presentare l'autodenuncia e che è all'origine
della richiesta di informazioni (memoriale conclusivo del 9 dicembre 2016, pag.
3), si può presumere che il valore di fr. 10 000.–
sia sicuramente raggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione in esame è pervenuta ai patrocinatori dell'istante il
21 marzo 2017. Introdotto il 30 marzo 2017, l'appello è pertanto ricevibile.
3. Il Pretore ha rilevato
anzitutto come in concreto l'attività degli esecutori testamentari non sia
ancora terminata. Posto ciò, egli ha ricordato che all'autorità di vigilanza
compete solo il controllo preventivo e/o disciplinare della correttezza formale
e dell'opportunità dei provvedimenti adottati (o non adottati) dall'esecutore
testamentario, mentre le è sottratta la possibilità di prendere decisioni di
diritto sostanziale, seppure la distinzione fra i due ambiti non sia sempre
facile. Quanto ai poteri discrezionali dell'esecutore testamentario nell'adempimento
dei suoi compiti (art. 518 cpv. 2 CC), il primo giudice ha sottolineato che
essi non sono illimitati e che il ricorso all'autorità di vigilanza tutela gli
eredi da provvedimenti arbitrari e manifestamente inopportuni, suscettibili di
recare pregiudizio alla successione. Fra i motivi di ricorso più frequenti – egli
ha soggiunto – figurano quelli relativi all'inattività dell'esecutore o alla
carente informazione degli eredi.
Quanto alla carente
informazione degli eredi, il Pretore ha distinto tra informazioni che l'esecutore
deve rilasciare periodicamente e spontaneamente nello svolgimento del proprio
ufficio (Informationspflicht), da un lato, e l'obbligo di fornire agli
eredi, su richiesta, i necessari ragguagli su circostanze legate all'esecuzione
del mandato (Auskunftspflicht), dall'altro. Soltanto violazioni dei
doveri di informazione – egli ha soggiunto – sono censurabili dinanzi all'autorità
di vigilanza, mentre violazioni dell'obbligo di fornire ragguagli su richiesta
vanno sottoposte al giudice ordinario. Nella fattispecie, ha continuato il
Pretore, le indicazioni sollecitate dall'istante attengono a quest'ultima
categoria e non all'obbligo spontaneo d'informazione dell'esecutore
testamentario, nulla mutando il fatto che quest'ultimo sia tenuto a collaborare
e a fornire all'autorità preposta le informazioni necessarie. Secondo il
Pretore, l'istante avrebbe dovuto promuovere pertanto un'azione di merito verso
Fatti
i convenuti e non adire l'autorità di vigilanza. Del resto – egli ha epilogato –
neppure l'istante ha mai sostenuto che le informazioni da lui richieste gli
andassero fornite spontaneamente dagli esecutori testamentari.
4. L'appellante fa valere in primo luogo che la
distinzione tra Informationspflicht e Auskunftspflicht
non è netta come ritiene il Pretore. Che gli eredi possano avviare un'azione
di rendiconto a norma dell'art. 400 CO non significa, a mente sua, che ogni richiesta
di informazioni o di documenti a un esecutore testamentario vada rivolta al
giudice ordinario. A sostegno della sua tesi egli cita due decisioni dell'Obergericht
del Canton Zurigo, del 22 aprile 2013 e del 29 gennaio 2016. A parte
ciò, egli prosegue, il Pretore ha trascurato che tutte le informazioni e i
documenti richiesti dall'autorità fiscale e indicati nell'istanza del 6 luglio
2016 sono menzionati nell'atto di divisione del 3 settembre 2008, cui l'Ufficio
delle procedure speciali rinvia espressamente, e si inseriscono nel contesto
più ampio dei rimproveri mossi ai convenuti. Di conseguenza, a suo avviso, quand'anche
si condividesse la distinzione operata dal primo giudice, le informazioni e i
documenti in questione rientrano fra i riscontri che un esecutore testamentario
è tenuto a fornire spontaneamente. Respingendo
l'istanza – egli conclude
– il Pretore ha seguito invece la tesi delle controparti, “secondo cui la
fattispecie sarebbe da interpretare come una semplice e singola richiesta di
rendiconto o relativa prodromica azione cautelare”.
5. Dall'ultima argomentazione
testé riassunta va subito sgombrato il campo. Il Pretore ha chiaramente escluso
che l'istanza in esame andasse intesa come richiesta di misure cautelari “pregresse
ad una eventuale successiva azione di rendiconto giusta l'art. 400 cpv. 1 CO
(afferente al diritto materiale)”. Tanto meno egli l'ha trattata come tale.
Quanto alla tesi secondo cui l'istanza
si inserirebbe in un contesto più ampio di inadempienze da parte degli
esecutori testamentari, l'appellante si limita a rimproveri d'ordine generale,
non minimamente sostanziati. Al riguardo non giova dunque diffondersi oltre.
6. Si conviene con l'appellante
invece che la distinzione tra Informationspflicht e Auskunftspflicht
al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali
disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è evidente.
In giurisprudenza si trovano precedenti che demandano la decisione sul diritto
di accesso agli atti e sul relativo obbligo di edizione da parte di un
esecutore testamentario tanto al giudice ordinario (per esempio: DTF 90 II 365
e 82 II 555) quanto all'autorità di vigilanza (ZR 91/1992 pag. 241; sentenze
dell'Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio 2016 e del 22 aprile
2013, citate dall'appellante; BJM 2006 pag. 309 seg.; RVJ/ZWR 2005 pag. 242).
Nemmeno la dottrina è univoca, gli stessi autori menzionati dal Pretore per
sostenere la competenza del giudice ordinario non escludendo la possibilità di
adire l'autorità di vigilanza (in tal senso Künzle
in: Berner Kommentar, edizione 2011, n. 528 e n. 538 ad art. 517 e 518 CC; Cotti in: Eigenmann/Rouiller [curatori],
Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 138 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar,
ZGB II, 5ª edizione, n. 89 ad art. 518). In realtà, come si vedrà senza
indugio, il discrimine tra Informationspflicht e Auskunftspflicht
al fine di stabilire l'autorità competente per sindacare eventuali
disattenzioni degli obblighi che incombono a un esecutore testamentario non è determinante.
Il criterio è, piuttosto, quello tra aspetti formali e aspetti sostanziali
dell'esecuzione testamentaria.
7. All'autorità di
vigilanza sugli esecutori testamentari spetta il controllo delle questioni formali
relative all'operato degli esecutori. Essa deve garantire una procedura
conforme alla legge e un esercizio irreprensibile del mandato (Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518
CC; Piller, op. cit., n. 161 e n.
170 ad art. 518 CC). Suo compito è esaminare – seppure con riserbo (Piller, op. cit., n. 172 ad art.
518 CC) – la regolarità e l'adeguatezza delle misure prese o non prese dall'esecutore
testamentario (I CCA, sentenza inc. 11.1998.76 del 17 febbraio 2000,
consid. 1 con riferimenti), non la fondatezza delle decisioni che l'esecutore
testamentario ha preso o ha tralasciato di prendere nell'esercizio del suo
potere d'apprezzamento (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 22 ad art. 595). L'esame di problemi sostanziali compete al
giudice ordinario (Cotti, op.
cit., n. 138 ad art. 518 CC; Piller,
op. cit., n. 161 e n. 170 ad art. 518 CC; Christ/Eichner
in: Abt/Weibel, [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 89 ad art. 518 CC). L'autorità di
vigilanza non può pronunciarsi così su questioni che incidono sulla portata materiale
e sulla determinazione definitiva dei diritti degli eredi (DTF 91 II 56; v. anche
Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 22
ad art. 595 CC; Künzle, op. cit.,
n. 451 ad art. 517 e 518 CC). Né essa può intervenire, secondo taluni autori, se
ciò comporta un'ingerenza diretta nella posizione giuridica di terzi (Nonn/Engler in: Abt/ Weibel [curatori],
Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 39 ad art. 595). La
distinzione tra questioni formali e sostanziali non è invero sempre agevole e
può dare adito a incertezze (Rep. 1982 pag. 370; Künzle, op. cit., n. 523 ad art. 518 CC), al punto che parte
della dottrina suggerisce di adire, nel dubbio, entrambe le vie (Cotti, op. cit., n. 138 ad art. 518
CC; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n.
22 ad art. 595 CC con richiami).
8. Ciò premesso, occorre
vagliare se in concreto le informazioni e i documenti chiesti dall'autorità
fiscale ed elencati nell'istanza del 6 luglio 2016 riguardino il profilo formale
dell'esecuzione testamentaria, che compete all'autorità di vigilanza esaminare,
oppure investano la soluzione di problemi sostanziali, che compete al giudice
ordinario trattare. I vari documenti e informazioni vanno esaminati singolarmente.
a) Per
quanto riguarda la trasmissione completa degli allegati n. 1 (elenco dello
stato patrimoniale alla data della morte, il 9 ottobre 2007), n. 4 (stato
patrimoniale il 31 luglio 2008) e n. 5 (elenco dei quadri e degli oggetti
d'arte scelti dall'erede I__________) del contratto di divisione (doc. E, pag.
28), l'appellante giustifica la richiesta con il fatto che essa si riconduce al
contratto medesimo. Da parte loro i convenuti ritengono temeraria la domanda, giacché
l'istante avrebbe ammesso di possedere quegli atti. Come sottolinea l'appellante
però nella sua replica spontanea (pag. 3 seg.), il richiamo dei convenuti al
punto 22 dell'istanza è superato dalla precisazione fornita in sede di
conclusioni, allorché egli ha dichiarato di necessitare degli allegati n. 1, 4
e 5 dell'atto di divisione, essendo in possesso solo degli allegati n. 2 e 3. Con
tale argomento – desumibile dagli atti (memoriale del 18 gennaio 2017, pag. 6
in fondo) – i convenuti non si confrontano nella duplica.
A
parte ciò, quand'anche gli esecutori testamentari avessero già trasmesso gli
annessi in questione, nulla impediva ad AP 1 di farne nuovamente richiesta. Gli
atti in rassegna sono parte integrante del contratto di divisione e vanno messi
a disposizione dell'erede istituito, fermo restando l'eventuale obbligo di retribuire
il lavoro supplementare cagionato. Ne segue che la censura relativa alla
mancata trasmissione degli allegati pertiene alla correttezza formale dell'esecuzione
testamentaria. Su questo punto l'appello merita accoglimento e la decisione
impugnata va riformata di conseguenza.
b) Per
quel che è degli altri documenti, l'appellante sostiene – come per gli allegati
n. 1, 4 e 5 – che la richiesta si fonda direttamente sul contratto di
divisione, sottoscritto dagli esecutori testamentari e dagli eredi. I convenuti
obiettano che l'assunto è nuovo e, come tale, irricevibile (art. 317 cpv. 1
CPC). Oltre a ciò, essi fanno notare che il contratto di divisione è già stato eseguito
senza contestazione da parte dell'erede.
Non corrisponderebbe al vero inoltre che le informazioni e i documenti
richiesti dall'autorità fiscale sono contemplati nel contratto di divisione del
3 settembre 2008. Né il testamento né il contratto di divisione menzionano
infatti, per quanto riguarda la fondazione citata dall'appellante durante l'audizione
fiscale, la M__________ Fondazione, a loro del tutto sconosciuta ed estranea alla
successione fu B__________.
L'eccezione
di irricevibilità cade nel vuoto, già in prima sede l'istante avendo precisato
che tutta la documentazione richiesta si riferiva al contratto di divisione
(istanza, pag. 6 seg. e pag. 10 seg.; memoriale conclusivo del 9 dicembre 2016,
pag. 9, 11 seg.). Per il resto, sarà anche vero che il contratto di divisione è
già stato attuato, ma poco importa. Nemmeno i convenuti pretendono in effetti
che il loro mandato sia terminato e che con ciò sia venuta meno la possibilità
d'intervento dell'autorità di vigilanza. Va esaminata invece separatamente per
ogni gruppo d'informazioni l'obiezione secondo cui le informazioni e i
documenti richiesti dall'autorità fiscale – che gli esecutori testamentari sono
Considerandi
tenuti a fornire se riferiti alla successione (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 33 ad art. 518 CC) – non sono menzionati in realtà dal
contratto di divisione del 3 settembre 2008.
c) Con
riferimento alla “dichiarazione di garanzia” in favore della Banca __________
per € 5 000 000.–, come pure al contratto di mutuo al
beneficio di tale garanzia (con indicazione della situazione debitoria dal 31
dicembre 2007 al 31 dicembre 2015, dell'ammontare degli interessi passivi
conteggiati in quel periodo e della persona cui gli interessi passivi sono
stati addebitati) e agli
“estratti conto per i dieci anni indicati, comprovanti il deposito di detti €
5.0
Mio presso una fondazione a lei nota”, il contratto di divisione è chiaro.
Il punto 5.5 cui rinvia l'istante per fondare la propria richiesta prevedeva
che per l'acquisto dell'immobile “__________ 55/59” di __________ la Banca __________
di __________ concedesse alla U__________ __________ AG di __________, il 28
febbraio 2006, un credito di
€
5.
000 000.– al tasso d'interesse del 4.99913%. La de
cuius aveva garantito personalmente tale credito e AP 1, con l'imminente
acquisto di tutte le quote societarie della U__________ __________ AG
(punto 4.5 dell'atto di divisione), ha ripreso quella garanzia nella
consapevolezza, tuttavia, che una somma corrispondente era depositata per il rimborso
presso una fondazione “a lui nota” (doc. E, pag. 22).
Nelle
condizioni descritte è fuori dubbio che i documenti e le informazioni indicati
al punto 5.5 del contratto di divisione sono a loro volta parte integrante di
quest'ultimo e devono essere messi a disposizione dell'erede che ne fa
richiesta. La controversia fra gli esecutori testamentari e l'erede istituito
sulla consegna di tali informazioni verte, una volta di più, sulla correttezza
formale dell'esecuzione testamentaria e non su una questione di diritto
sostanziale. Né del resto i convenuti invocano – per avventura – motivi di
segretezza suscettibili di impedire la consegna di determinati documenti e di
rinviare la soluzione del quesito a
una procedura separata (ZR 91/1992 pag. 241 consid. c). Neppure su questo punto,
perciò, il Pretore poteva declinare la propria competenza come autorità di vigilanza.
Certo,
i convenuti eccepiscono che l'istante avrebbe identificato la fondazione “a lui
nota” nella M__________ Fondazione, la quale nulla avrebbe a che vedere con la
successione. Già davanti al Pretore, tuttavia, l'istante aveva precisato che la
M__________ Fondazione, da lui indicata nel verbale di autodenuncia fiscale del
27.
ottobre 2015 quale intestataria di depositi bancari mai dichiarati in
precedenza ma a lui riconducibili (doc. P), è estranea all'esecuzione
testamentaria, tant'è che l'istanza del 6 luglio 2016 non la menziona (memoriale
del 18 gennaio 2017). A prescindere da ciò, la fondazione cui accenna il punto
5.5
dell'atto di divisione sembrerebbe essere la P__________ S__________ (doc.
G, pag. 2). Sia come sia, i convenuti, che hanno elaborato essi medesimi il
contratto di divisione con tutti i particolari del punto 5.5, non possono
sottrarsi al loro obbligo d'informazione e pretendere che l'istante si rivolga alla
banca o alla fondazione per ottenere ragguagli e documenti ch'essi sono tenuti
a fornire indipendentemente da eventuali obblighi di terzi (BJM 2006 pag. 309
seg.; sentenza PF150068 dell'Obergericht del Canton Zurigo del 29 gennaio
2016, consid. 4.4.1, pubblicato in: Fasel,
Erbrecht, Entwicklungen 2016, Berna 2017, pag. 52). Anche al riguardo l'appello
merita dunque accoglimento.
d) Più
delicata è la questione di sapere se, in aggiunta alle informazioni relative al
deposito di € 5 000 000.– di cui si è appena
detto (consid. c), l'autorità di vigilanza possa ordinare anche la
consegna degli ulteriori documenti (atto costitutivo, statuti, elenco dei
beneficiari, qualifica dei versamenti incassati, estratti conto fiscali dal
2006.
al 2015) concernenti la
P__________ S__________ con sede
nel __________. Di fronte alla contestazione dei
convenuti, secondo cui tali documenti non riguardano il contratto di divisione
del 3 settembre 2008, l'appellante si è limitato ad affermare il contrario. Egli
non menziona neppure di scorcio però tale fondazione né spiega – tanto meno nella
replica spontanea – in che misura le informazioni richieste vertano sull'amministrazione
della successione (Cotti, op.
cit., n. 118 ad art. 518 CC). Non spetta a questa Camera svolgere indagini al
proposito, men che meno nei casi in cui la richiesta d'informazioni riguardi un
terzo (sopra, consid. 6) non citato dal contratto di divisione richiamato dall'istante
(doc. E, pag. 22). La domanda sfuggiva così alla cognizione dell'autorità di
vigilanza. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
e) Diversa
è la situazione per quanto attiene alla richiesta d'informazioni sui diritti che
spettano ad AP 1 nella B__________, I__________ und __________ (__________), alla
consegna degli statuti della fondazione e del regolamento interno, così come all'ammontare
di eventuali elargizioni da lui percepite nel periodo 2007/2015 e a tutti i
versamenti eseguiti alla fondazione dal 2006 in poi. Anche al proposito la
motivazione dell'appello è invero laconica. Dal rinvio al punto 7 del testamento
si evince con chiarezza nondimeno l'esistenza di una fondazione così denominata
e il nesso di quest'ultima con l'eredità fu B__________. Ciò si desume in
particolare dall'attribuzione a tale fondazione, nella citata clausola, di
tutti i beni dei quali la de cuius non ha disposto e dalla menzione di AP
1.
fra i beneficiari
(doc. D, punto 7). Il mancato seguito alla richiesta dell'istante offende così l'obbligo
d'informare gli eredi nella misura necessaria per l'esercizio dei loro diritti e
tale violazione poteva essere censurata davanti all'autorità di vigilanza (Künzle, op. cit., n. 528 ad art. 517
e 518 CC con riferimento a RVJ 2005 pag. 242). Al riguardo l'appello risulta
provvisto, una volta ancora, di buon diritto.
f) Identiche
considerazioni valgono per la richiesta d'informazione circa l'attribuzione alla B__________, I__________ und W__________
di fr. 70 000.– e l'accredito di tale somma dal Nachlasskonto
in conformità al punto 10 del contratto di divisione. Checché dicano i
convenuti, le informazioni e i documenti in rassegna sono menzionati nella
clausola n. 10 del contratto di divisione del 3 settembre 2008, la quale attesta
che il 16 maggio 2006 la de cuius ha versato un acconto di fr. 70 000.–
sul prezzo di acquisto di una F__________ “__________” del valore di fr.
402.
350.– e che dopo la morte di lei gli esecutori testamentari
hanno trasferito il contratto, con l'assenso di I__________, a un terzo, il
quale ha rimborsato il
26.
ottobre 2007 l'acconto sul conto della successione. In quella disposizione
le parti al contratto di divisione hanno concordato di trasferire il citato
importo dal conto della successione alla B__________, I__________ und W__________
(doc. E, pag. 24). Alla luce di ciò, è palese già a un sommario esame che la
richiesta dell'istante volta a ottenere la documentazione comprovante l'avvenuto
accredito alla fondazione pertiene alla correttezza formale dell'operato
degli esecutori testamentari e non a una questione di diritto sostanziale.
g) Né
può concludersi diversamente, nonostante le perplessità espresse dal Pretore il
7.
ottobre 2016 nell'ordinanza sulle prove (pag. 2 in fondo), per quanto
concerne l'edizione della documentazione relativa al saldo del conto (il 31
dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S__________, gli interessi
maturati e/o incassati e la destinazione (con copia degli addebiti bancari in
uscita) dei fondi tra la morte della de cuius e l'estinzione del conto.
La richiesta si riconduce manifestamente al contratto di divisione, dalla cui
clausola n. 9 si evince che in passato B__________ era intestataria presso la S__________ di conti aventi
un saldo a sette cifre, poi ridottosi il 31 dicembre 2008 a fr. 812.60 prima di
essere trasferito alla B__________, I__________ und W__________ (doc. E,
pag. 23 seg.). Che alla luce di ciò la richiesta di edizione riguardi la
corretta amministrazione del patrimonio successorio è indiscutibile.
h) Da
ultimo l'appellante insta per avere accesso ai documenti che riguardano un non
meglio precisato investimento di € 250 000.– gestito dalla W__________ & P__________
AG, come pure le relative attestazioni di deposito per gli anni dal 2007 al
2014.
e il dettaglio dei rendimenti generati in quel periodo. Inoltre egli sollecita
informazioni su eventuali “altri elementi (reddito e sostanza) non
ancora dichiarati”. Tanto nell'appello quanto nella replica spontanea manca
tuttavia qualsiasi riferimento all'esecuzione testamentaria e, in specie, al contratto
di divisione del 3 settembre 2008. Insufficientemente motivato, su questi punti
l'appello sfugge così a ulteriore disamina.
9.
L'appellante chiede
che l'ordine di rilasciare le informazioni e di consegnare i documenti sia
impartito ai convenuti sotto pena dell'art. 292 CP. Una simile comminatoria
però non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove
sussistano indizi per presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine del
giudice (RtiD I-2015 pag. 936, consid. 5c con riferimenti; v. anche Nonn/Engler, op. cit., n. 41 ad art. 595
CC). In concreto non si scorgono elementi per supporre che AO 1 e AO 2 abbiano
a disattendere l'ingiunzione di questa Camera. L'art. 292 CP potrà ancora
essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC).
10.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene l'accesso agli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione (consid.
8a), l'accesso alla dichiarazione di garanzia nei confronti della Banca __________
e ai relativi annessi (consid. 8c), come pure agli specifici documenti della B__________,
I__________ und W__________ (consid. 8e e consid. 8f) e a quelli relativi ai
conti della de cuius presso la S__________ (consid. 8g). Egli soccombe
invece sul diritto di accesso alle
informazioni riguardanti la P__________ S__________ (consid. 8d, nella
misura in cui non si riferiscono al noto deposito di € 5 milioni), l'investimento
gestito dalla W__________ & P__________ AG e altri eventuali elementi non
dichiarati (consid. 8h), oltre che sulla comminatoria dell'art. 292 CP. Tutto
ponderato, si giustifica così che sopporti un terzo degli oneri processuali,
mentre il resto va a carico dei convenuti in solido, i quali hanno postulato la
reiezione dell'appello e rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di
solidarietà, un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità
piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone
anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,
che segue la medesima ripartizione.
11.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
1. L'istanza
è parzialmente accolta, nel senso che AO 1 e AO 2 sono tenuti a fornire ad AP 1
le informazioni e i documenti che seguono:
a) copia
completa degli allegati n. 1, 4 e 5 del contratto di divisione del 3 settembre
2008;
b) l'atto
di garanzia in favore della Banca __________ per € 5 000 000.– (contratto di
divisione, punto 5.5) con:
– contratto di prestito al beneficio della citata garanzia
bancaria;
– saldo del debito il 31 dicembre di ogni anno dal
2007 al 2015;
– ammontare degli interessi passivi annui conteggiati
e/o addebitati nel medesimo decennio;
– indicazione del debitore al quale gli interessi
passivi sono stati addebitati;
– copia degli estratti conto per i dieci anni
indicati, comprovanti il deposito dei € 5 000 000.– come indicato nel punto 5.5 del
contratto di divisione;
c) una dichiarazione in
merito ai diritti dell'istante quale beneficiario della B__________, I__________
und W__________ (come da testamento, punto 7 e contratto di divisione,
punto 6) e all'ammontare di eventuali elargizioni percepite nel periodo
2007/2015, con:
– copia dello
statuto e/o statuto aggiuntivo e/o regolamento interno che disciplina i diritti
dell'istante e quelli dei suoi figli come beneficiari della citata fondazione;
– la documentazione relativa a tutti i versamenti
(beni mobili e immobili) eseguiti alla fondazione dal 2006 a oggi;
d) la dichiarazione
di attribuzione di fr. 70 000.– alla Fondazione B__________, Ingmar und W__________ e comprova dell'avvenuto accredito dal Nachlasskonto,
come indicato nel contratto di divisione, punto 10 cpv. 2;
e) il saldo
attivo del conto (il 31 dicembre 2006, 2007 e 2008) presso la società S__________
(come da contratto di divisione, punto 9) con indicazione degli interessi
attivi maturati e/o incassati su tale conto per il medesimo biennio e della destinazione
dei fondi depositati sul conto (copia degli addebiti bancari per l'uscita) dal
decesso della defunta B__________ fino all'estinzione del conto.
Nella misura in cui le informazioni
e i documenti che precedono dovessero coinvolgere terze persone, gli esecutori
testamentari sono tenuti a fornire le indicazioni d'accesso presso i terzi in
questione.
2. Le
spese processuali di fr. 1900.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un terzo a carico
di lui e per il resto solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali
rifonderanno all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1350.–
complessivi per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese dell'appello, di
fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di
quest'ultimo e per il resto solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, i quali
rifonderanno all'appellante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.–
complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
–
avvocati e ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).