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Decisione

11.2017.43

Vigilanza sulle fondazioni: iscrizione dell'ufficio di revisione nel registro di commercio

6 novembre 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i termini a essa fissati per procedere al riguardo (il 31 gennaio 2015, il 30

aprile 2016 e il 31 dicembre 2016) sono decorsi senza esito. Ne ha dedotto che

in concreto il consiglio di fondazione è venuto meno ai suoi doveri, onde la

necessità di assolvere il compito d'ufficio. Essa ha incaricato così __________

N__________ di redigere l'istanza di iscrizione dell'ufficio di revisione da

inoltrare all'Ufficio del registro di commercio.

4. La

ricorrente rammenta che il suo statuto prevede la nomina di due revisori scelti

“uno dal consiglio di fondazione e uno dal comune”. Dovendosi tuttavia designare,

dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul diritto delle fondazioni, un revisore

abilitato, essa fa valere di avere nominato il solo __________ D__________ M__________,

che ha accettato l'incarico e adempiuto il mandato, ciò di cui l'autorità di

vigilanza era a conoscenza. Se non che, per iscrivere __________ D__________ M__________

come revisore, l'Ufficio del registro di commer­cio ha invitato la fondazione a

modificare lo statuto, compito che spetta all'autorità di vigilanza, su

proposta del consiglio di fondazione. Il problema è – soggiunge la ricorrente –

che dovendosi procedere anche ad altre modifiche statutarie “per le quali ancora

non vi è un consenso unanime”, non è stato possibile soddisfare la richiesta

dell'Ufficio del registro di commercio, anche perché, dati gli impegni dei

membri del consiglio, “è sempre un po' difficile convocare una riunione”. La

ricorrente non contesta i solleciti ricevuti dall'autorità vigilanza. Ritiene però

che il revisore “è presente e svolge il suo compito”. Inoltre considera opportuno

“che si proceda alla nomina di un revisore che già conosce la fondazione e che

pratica tariffe di favore”, tanto più che alla prima occasione essa potrebbe “nominare

il revisore che desidera”. Essa chiede, in definitiva, che la decisione sia

riformata nel senso di nominare __________ D__________ M__________ quale ufficio

di revisione.

5. Così

argomentando, la ricorrente sembra fraintendere il tenore della

decisione impugnata. Essa si diparte dal fallace convincimento, in effetti, che

la CO 1 abbia incaricato __________ N__________ di designare un ufficio di

revisione, mentre questi è stato incaricato soltanto di “aggiornare l'iscrizione

nel registro di commercio”, redigendo

Considerandi

l'istanza

“per iscrivere il nominativo [del revisore] nel registro di commercio”. La

decisione impugnata non riguarda perciò la nomina di un ufficio di revisione, facoltà

che in caso di lacuna compete al­l'autorità di vigilanza (art. 83d cpv.

1.

n. 2 CC: Vez in: Com­men­taire romand, CC I, Basilea

2010, n. 9 e 10 ad art. 83b/ 83c CC; Riemer, Ve­reins- und

Stiftungsrecht – Handkommentar, Berna 2012, n. 6 ad art. 86b CC),

bensì unicamente l'iscrizione di __________ D__________ M__________ nel

registro di commercio. E che il revisore possa essere soltanto lui appare evidente,

ove si pensi che mai l'autorità di vigilanza ha mosso contestazioni alla persona

designata in concreto dal consiglio di fondazione.

È

possibile che – come sostiene la ricorrente – l'iscrizione nel registro di commercio

debba essere preceduta da un aggiornamento statutario. Ed è vero che l'autorità

di vigilanza, competente per approvare cambiamenti sostanziali dello statuto se

questo equivale all'atto di fondazione (art. 85 e 86 CC), funge in tal caso da autorità

di modifica e di trasformazione (art. 2 cpv. 2 delle disposizioni procedurali

della CO 1: RL 852.165), come funge a tale stregua per modifiche accessorie dello

statuto (art. 86b CC) o, quanto meno, per modifiche dello statuto se questo

equivale a un regolamento (sulla controversia circa la natura dello statuto di

una fondazione: Vez in: Com­mentaire romand, op. cit., n. 9 e

10.

ad art. 81). Sta di fatto che in concreto la necessità di un intervento

non è mai stata prospettata alla CO 1, tanto meno dal consiglio di fondazione, il

quale non ha mai sottoposto all'autorità di vigilanza una proposta di modifica

dello statuto. E che la RI 1 intenda modificare lo statuto anche su altri punti

ancora non giustifica il protrarsi di una situazione irregolare. Per il resto la

ricorrente non pone in dubbio che l'ufficio di revisione debba essere iscritto

nel registro di commercio (art. 95 cpv. 1 lett. m ORC) né che l'autorità di

vigilanza possa incaricare un terzo di eseguire un compito spettante a un consiglio

di fondazione inadempiente. Ne segue che, privo di consistenza, il ricorso è

destinato all'insuccesso.

6.

Le

spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv.

1.

LPAmm). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo

stato intimato alla CO 1 né a __________ N__________ per osservazioni.

7.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la

vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72

cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Di per sé la causa è di natura pecuniaria (DTF 144

III 267 consid. 1.3 con rinvii), sicché spetterà alla ricorrente rendere

verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.– sono poste a carico della

ricorrente.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

a .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).