11.2017.43
Vigilanza sulle fondazioni: iscrizione dell'ufficio di revisione nel registro di commercio
6 novembre 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.43
Lugano
6 novembre 2018/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire sul ricorso del 6 aprile 2017 presentato dalla
RI 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 7 marzo 2017
dalla
CO
1
riguardante
l'incarico conferito a
RA 1 ,
di redigere l'istanza per iscrivere nel registro di
commercio l'ufficio
di
revisione della fondazione,
PI 1
rappr.
da: RA 1
CO 1
Ritenuto
in fatto: A. La
RI 1, costituita con atto pubblico del 13 luglio 1993 e iscritta nel
registro di commercio il 6 settembre seguente, ha lo scopo di “favorire
l'attività giovanile mettendo a disposizione l'immobile sito in __________ sui
mappali n. 21 e 100 a tutte le società di carattere apolitico operanti nel
Comune di __________”, concedendo “un utilizzo particolare” dei fondi alla
Sezione __________ di __________, chiamata a occuparsi anche della gestione corrente.
Lo statuto prevede che l'ufficio di revisione è composto di due membri, l'uno nominato
dal consiglio direttivo e l'altro dal Municipio di __________. L'8 giugno 2011 il
consiglio di fondazione ha designato __________ D__________ M__________ come ufficio
di revisione, senza procedere tuttavia alla sua iscrizione nel registro di
commercio.
B. Con
decisione del 30 novembre 2012, riguardante i rapporti di gestione 2007 e 2008
della fondazione, e del 18 gennaio 2013, concernente i rapporti di gestione
2009, 2010 e 2011, la CO 1 ha segnalato alla RI 1 la necessità di iscrivere l'ufficio
di revisione nel registro di commercio. La fondazione non avendo dato seguito all'invito,
con decisione del 4 novembre 2014, relativa ai rapporti di gestione 2012 e
2013, essa ha assegnato alla fondazione un termine fino al 31 gennaio 2015 per eseguire
l'iscrizione
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il compito sarebbe stato affidato
a un incaricato d'ufficio. La fondazione non ha reagito.
C. Mediante
decisione del 15 marzo 2016 sui rapporti di gestione 2014 e 2015 la CO 1 ha accertato
che __________ D__________ M__________ era stato confermato quale ufficio di
revisione e che il consiglio di fondazione intendeva farlo iscrivere nel
registro di commercio. Ha assegnato così alla RI 1 un ultimo termine fino al 30
aprile 2016 per procedere in tal senso. Il 1° dicembre 2016 tuttavia essa ha appurato
che ciò non era ancora avvenuto, di modo che ha diffidato la fondazione a ottemperare
entro il 31 dicembre 2016, avvertendola che in caso contrario sarebbe stato
adottato un “provvedimento (soggetto ad emolumento) con il quale affideremo l'incarico
di iscrivere l'ufficio di revisione a una persona di nostra fiducia, il cui
onorario sarà posto a carico della vostra fondazione”. Una volta ancora, la
fondazione non ha reagito.
D. Constatata
la scadenza infruttuosa del termine, con decisione del 7 marzo 2017 la CO 1 ha incaricato
__________ N__________ di redigere l'istanza d'iscrizione dell'ufficio di revisione
nel registro di commercio.
L'onorario
dell'incaricato è stato posto a carico della RI 1, unitamente a una tassa di
giustizia di fr. 150.–.
E. Contro
la decisione appena citata la RI 1 è insorta a questa Camera il 6 aprile 2017
per ottenere che suo revisore sia “nominato __________ D__________ M__________,
__________”. Il ricorso non è stato trasmesso alla CO 1 né a __________ N__________
per osservazioni.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dalla CO 1, autorità di vigilanza in materia di fondazioni a
norma dell'art. 84 CC, sono impugnabili entro 30 giorni a questa Camera
(art. 48 lett. a n. 3 LOG, art. 5 cpv. 2 della legge concernente la
vigilanza degli istituti di previdenza e sulle fondazioni: RL 852.100). È
applicabile la procedura cantonale amministrativa (art. 5 cpv. 3 della legge
citata). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la
decisione impugnata è stata notificata al più presto l'8 marzo 2017. Trasmesso
per via elettronica il 6 aprile successivo (conferma di ricezione), il ricorso
in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Al
ricorso la RI 1 acclude una dichiarazione dell'8 giugno 2011 in cui __________
D__________ M__________ accetta la nomina a ufficio di revisione della
fondazione (doc. B), come pure le relazioni di lui sui rendiconti 2015 e 2016
(doc. C e D), oltre allo statuto della fondazione (doc. E). I documenti citati
figurano già nei fascicoli trasmessi a questa Camera dall'autorità di vigilanza.
Non giova dunque attardarsi sulla loro ricevibilità.
3. Nella
decisione impugnata la CO 1 ha ricordato anzitutto che la RI 1 è stata sollecitata
più volte a iscrivere l'ufficio di revisione nel registro di commercio e che tutti
Fatti
i termini a essa fissati per procedere al riguardo (il 31 gennaio 2015, il 30
aprile 2016 e il 31 dicembre 2016) sono decorsi senza esito. Ne ha dedotto che
in concreto il consiglio di fondazione è venuto meno ai suoi doveri, onde la
necessità di assolvere il compito d'ufficio. Essa ha incaricato così __________
N__________ di redigere l'istanza di iscrizione dell'ufficio di revisione da
inoltrare all'Ufficio del registro di commercio.
4. La
ricorrente rammenta che il suo statuto prevede la nomina di due revisori scelti
“uno dal consiglio di fondazione e uno dal comune”. Dovendosi tuttavia designare,
dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sul diritto delle fondazioni, un revisore
abilitato, essa fa valere di avere nominato il solo __________ D__________ M__________,
che ha accettato l'incarico e adempiuto il mandato, ciò di cui l'autorità di
vigilanza era a conoscenza. Se non che, per iscrivere __________ D__________ M__________
come revisore, l'Ufficio del registro di commercio ha invitato la fondazione a
modificare lo statuto, compito che spetta all'autorità di vigilanza, su
proposta del consiglio di fondazione. Il problema è – soggiunge la ricorrente –
che dovendosi procedere anche ad altre modifiche statutarie “per le quali ancora
non vi è un consenso unanime”, non è stato possibile soddisfare la richiesta
dell'Ufficio del registro di commercio, anche perché, dati gli impegni dei
membri del consiglio, “è sempre un po' difficile convocare una riunione”. La
ricorrente non contesta i solleciti ricevuti dall'autorità vigilanza. Ritiene però
che il revisore “è presente e svolge il suo compito”. Inoltre considera opportuno
“che si proceda alla nomina di un revisore che già conosce la fondazione e che
pratica tariffe di favore”, tanto più che alla prima occasione essa potrebbe “nominare
il revisore che desidera”. Essa chiede, in definitiva, che la decisione sia
riformata nel senso di nominare __________ D__________ M__________ quale ufficio
di revisione.
5. Così
argomentando, la ricorrente sembra fraintendere il tenore della
decisione impugnata. Essa si diparte dal fallace convincimento, in effetti, che
la CO 1 abbia incaricato __________ N__________ di designare un ufficio di
revisione, mentre questi è stato incaricato soltanto di “aggiornare l'iscrizione
nel registro di commercio”, redigendo
Considerandi
l'istanza
“per iscrivere il nominativo [del revisore] nel registro di commercio”. La
decisione impugnata non riguarda perciò la nomina di un ufficio di revisione, facoltà
che in caso di lacuna compete all'autorità di vigilanza (art. 83d cpv.
1.
n. 2 CC: Vez in: Commentaire romand, CC I, Basilea
2010, n. 9 e 10 ad art. 83b/ 83c CC; Riemer, Vereins- und
Stiftungsrecht – Handkommentar, Berna 2012, n. 6 ad art. 86b CC),
bensì unicamente l'iscrizione di __________ D__________ M__________ nel
registro di commercio. E che il revisore possa essere soltanto lui appare evidente,
ove si pensi che mai l'autorità di vigilanza ha mosso contestazioni alla persona
designata in concreto dal consiglio di fondazione.
È
possibile che – come sostiene la ricorrente – l'iscrizione nel registro di commercio
debba essere preceduta da un aggiornamento statutario. Ed è vero che l'autorità
di vigilanza, competente per approvare cambiamenti sostanziali dello statuto se
questo equivale all'atto di fondazione (art. 85 e 86 CC), funge in tal caso da autorità
di modifica e di trasformazione (art. 2 cpv. 2 delle disposizioni procedurali
della CO 1: RL 852.165), come funge a tale stregua per modifiche accessorie dello
statuto (art. 86b CC) o, quanto meno, per modifiche dello statuto se questo
equivale a un regolamento (sulla controversia circa la natura dello statuto di
una fondazione: Vez in: Commentaire romand, op. cit., n. 9 e
10.
ad art. 81). Sta di fatto che in concreto la necessità di un intervento
non è mai stata prospettata alla CO 1, tanto meno dal consiglio di fondazione, il
quale non ha mai sottoposto all'autorità di vigilanza una proposta di modifica
dello statuto. E che la RI 1 intenda modificare lo statuto anche su altri punti
ancora non giustifica il protrarsi di una situazione irregolare. Per il resto la
ricorrente non pone in dubbio che l'ufficio di revisione debba essere iscritto
nel registro di commercio (art. 95 cpv. 1 lett. m ORC) né che l'autorità di
vigilanza possa incaricare un terzo di eseguire un compito spettante a un consiglio
di fondazione inadempiente. Ne segue che, privo di consistenza, il ricorso è
destinato all'insuccesso.
6.
Le
spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv.
1.
LPAmm). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo
stato intimato alla CO 1 né a __________ N__________ per osservazioni.
7.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la
vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Di per sé la causa è di natura pecuniaria (DTF 144
III 267 consid. 1.3 con rinvii), sicché spetterà alla ricorrente rendere
verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500.– sono poste a carico della
ricorrente.
3. Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione
a .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).