11.2017.44
Reclamo in materia di spese e di gratuito patrocinio
2 giugno 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.44
Lugano
2 giugno 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2015.4200 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale)
della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 28 settembre 2015
da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinata
dall' PA 1),
giudicando sul reclamo
del 3 aprile 2017 in materia di spese processuali e di gratuito patrocinio presentato
da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 31 marzo 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10
settembre 2012, emanata a protezione
dell'unione
coniugale, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato una convenzione
stipulata da RE 1 (1949) e CO 1 (1968) in virtù della quale il figlio S__________
(nato il 19 gennaio 1999) era affidato alla madre, riservato il diritto di
visita paterno, con esercizio congiunto dell'autorità parentale. RE 1 si impegnava
inoltre a versare alla moglie le rendite AI da lui percepite in favore del figlio,
di fr. 425.– mensili, mentre i coniugi rinunciavano vicendevolmente a contributi
di mantenimento (inc. SO.2012.939).
B. Su richiesta di CO 1,
il 20 marzo 2014 l'Autorità regionale di protezione 15 ha revocato la custodia
parentale ai genitori, invitando l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della
protezione, settore famiglie e minorenni, a collocare S__________ in un ‟istituto
adeguatoˮ con regolari diritti di visita. Mediante decisione del 25 settembre
2014 l'autorità di protezione ha poi revocato il provvedimento. Il 7 luglio
2015 il figlio è stato collocato su base volontaria nell'“Istituto __________”
di __________, dal quale è fuggito il 3 agosto 2015 per trasferirsi dal padre.
C. RE 1 si è rivolto il 28
settembre 2015 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere –
previa concessione del gratuito patrocinio – l'affidamento del figlio (riservato
il diritto di visita materno), un contributo alimentare di fr. 500.– mensili
per il medesimo, la possibilità di trattenere le rendite AI in favore di S__________
e l'istituzione di una curatela educativa giusta l'art. 308 CC. Al
contraddittorio del 22 ottobre 2015, proseguito il 24 maggio 2016, il Pretore
ha omologato “nelle more istruttorie” un accordo in cui i coniugi convenivano
l'affidamento congiunto del figlio e le relative modalità di esercizio, la madre
impegnandosi a versare dal gennaio del 2016 un contributo alimentare per il ragazzo
di fr. 400.– mensili, assegni familiari non compresi.
D. Il 26 settembre 2016,
in accordo con i genitori e il medico curante, S__________ è stato ricoverato
alla Clinica __________ di __________. Con decisione del 28 ottobre 2016 il
Pretore ha revocato così la custodia parentale dei genitori e ha deciso il collocamento
del minorenne, condannando CO 1 a versare fr. 400.– mensili a copertura delle
spese e invitando l'Autorità regionale di protezione ad accompagnare, sostenere
e proteggere S__________. Con decreto cautelare emesso inaudita parte il 9
dicembre 2016 il Pretore ha incaricato inoltre __________ B__________,
infermiera in salute mentale, di preparare un progetto d'aiuto, coordinare gli
interventi, proporre possibili misure e riferirne all'autorità, regolando altresì
le visite al figlio da parte dei genitori.
E. S__________ è
diventato maggiorenne il 19 gennaio 2017 e il 23 gennaio successivo è stato
collocato nella “Casa __________” di __________. Accertato ciò, il Pretore ha
impartito ai coniugi il 21 febbraio 2017 un termine di 15 giorni per esprimersi
sullo stralcio del procedimento dai ruoli. Le parti non avendo reagito, con
decreto del 31 marzo 2017 egli ha tolto la causa dal ruolo e ha posto le spese
di complessivi fr. 3500.– (di cui fr. 3220.– per l'intervento di __________
B__________) a carico di RE 1 e CO 1 in ragione di metà ciascuno con vincolo di
solidarietà per l'intera somma, compensate le ripetibili. La richiesta di
gratuito patrocinio avanzata dall'istante è stata respinta.
F. In una lettera del 3
aprile 2017 a questa Camera RE 1 lamenta il diniego del gratuito patrocinio in
prima sede e l'obbligo di versare la metà delle spese per l'intervento di __________
B__________. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
in diritto: 1. Un decreto di stralcio,
meramente dichiarativo, non è suscettibile di rimedi giuridici (RtiD II-2013
pag. 894 n. 41c consid. 2 con rinvio a DTF 139 III 133 consid. 1.2 e a numerosi
richiami di dottrina). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare
oggetto di reclamo (art. 110 CPC). Con reclamo è impugnabile anche una
decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del
gratuito patrocinio (art. 121 CPC). In entrambi i casi il termine di ricorso è
di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), trattandosi di procedura sommaria tanto
in materia di protezione dell'unione coniugale (art. 271 lett. a CPC) quanto in
materia di gratuito patrocinio (art. 119 cpv. 3 CPC). L'atto di RE 1 va pertanto
trattato come reclamo. Quanto alla sua tempestività, il decreto del Pretore è
stato notificato all'istante il 3 aprile 2017. Presentato quello stesso giorno,
il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.
2. La prima Camera
civile del Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le
decisioni che riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che
le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale
rinvio all'art. 110 CPC). I reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del
gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono invece alla terza Camera civile
(art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il diniego del gratuito patrocinio è
intervenuto nel contesto di una decisione sulle spese giudiziarie di una
procedura a tutela dell'unione coniugale. In circostanze del genere la prima
Camera civile esamina anche, per attrazione di competenza, un'eventuale lite
sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.23 del 29 dicembre 2016, consid. 2).
3. Nel decreto
impugnato il Pretore, accertato che S__________ aveva compiuto 18 anni in
pendenza di causa, ha stralciato dal ruolo la procedura intesa alla modifica di
misure a tutela dell'unione coniugale promossa da RE 1. Considerato l'esito dell'istanza
e la natura della lite, egli ha posto le spese processuali di fr. 3500.–, di
cui fr. 3220.– per l'intervento di __________ B__________, a carico dei
coniugi in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà per l'intera
somma, e ha compensato le ripetibili. Quanto al gratuito patrocinio, egli ha respinto
la richiesta di RE 1, pur non formulando alcun dispositivo, “vuoi perché priva
d'interesse, vuoi perché comunque destinata alla reiezione, visti i margini di
reddito e sostanza in capo alla convenuta”.
4. Per quel che
riguarda le spese processuali, il reclamante “non ritiene oggettivamente giusto”
dover contribuire ai costi generati dall'intervento di __________ B__________, ‟dato
che la medesima era stata inserita dall'autorità come aiuto a mio figlio sofferente
di una patologia correlata all'ansiaˮ.
a) Nella
fattispecie si è detto che con decreto cautelare del 9 dicembre 2016 il
Pretore ha deciso di ‟affiancare al minore una specialista” che potesse “segnatamente
occuparsi di strutturare un progetto di cura e di reinserimento di S__________,
organizzando la rete e preparando la nuova fase che si aprirà con il raggiungimento
della maggiore età dell'interessatoˮ. Egli ha incaricato così __________ B__________,
infermiera in salute mentale e mediatrice CAS, di intervenire a sostegno di S__________
per ‟preparare, d'intesa con i curanti, un progetto di aiuto e protezione
per l'interessato; coordinare l'intervento della rete; riferire all'autorità e
proporre all'autorità ogni possibile misura opportuna a protezione
dell'interessatoˮ.
b) Che
l'intervento dell'operatrice testé menzionata non sia stato richiesto dai
coniugi poco sussidia. Nelle cause del diritto di famiglia il giudice applica,
trattandosi di questioni inerenti a un minorenne, il principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC). In concreto il
Pretore poteva quindi, d'ufficio, ordinare indagini e avvalersi dell'aiuto di
operatori (sociali, sanitari o pedagogici), così come sollecitare proposte su
opportune misure di protezione da adottare in favore del figlio. I costi di simili
provvedimenti rientrano nelle spese del
processo (Wullschleger in:
FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 4 delle osservazioni
generali agli art. 376–293 CC; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 375 n. 06.13; Meier/Stettler, Droit civil suisse,
Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 704 nota 261).
c) Nella
fattispecie la causa è stata stralciata dai ruoli perché priva d'interesse
(art. 242 CPC), il figlio essendo diventato maggiorenne il 19 gennaio 2017.
Ora, le spese di una procedura divenuta senza oggetto vanno attribuite, di
regola, in base a quello che sarebbe stato il verosimile esito del processo (FF
2006 pag. 6669), salvo un eventuale giudizio di equità (art. 107 cpv. 1 lett. e
CPC). Equità che in materia di spese informa, del resto, tutte le cause del diritto
di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Nel reclamo l'istante non pretende
che il verosimile esito della procedura avrebbe giustificato l'addebito delle
spese alla moglie. Non pretende nemmeno che il riparto delle spese a metà sia
iniquo o, in qualche modo, censurabile. Si limita a criticare l'addebito dei costi
per l'intervento non richiesto dell'operatrice incaricata dal Pretore. Se non
che, come si è visto, le spese per misure che il giudice adotta – sia pure di
sua iniziativa – a protezione del figlio vanno a carico dei genitori, non dello
Stato. Quanto al fatto che la situazione economica del reclamante sia precaria,
ciò non comporta l'esonero automatico dal pagamento di oneri processuali. In
proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
5. Riguardo al gratuito
patrocinio (art. 117 CPC), il Pretore ha respinto la richiesta “vuoi perché
priva d'interesse, vuoi perché comunque destinata alla reiezione, visti i
margini di reddito e sostanza in capo alla convenuta”. Il reclamante sostiene
che – come gli avrebbe riferito il suo legale – date le proprie ristrettezze egli
avrebbe ottenuto l'assistenza giudiziaria. Le assicurazioni di un legale però non
vincolano il giudice, di modo che l'argomentazione cade nel vuoto. E la
trattazione del reclamo potrebbe esaurirsi in questi termini. Giovi aggiungere
nondimeno, ad ogni buon conto, che il beneficio del gratuito patrocinio è un
diritto altamente personale. Se per un motivo qualsiasi il richiedente viene
meno come parte al processo (fosse solo perché il processo diventa senza oggetto,
come nel caso specifico), tale diritto si estingue. E se al momento dello
stralcio della causa dal ruolo il richiedente non ha ancora ottenuto il
beneficio richiesto, la domanda diventa caduca (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c
con richiami alla giurisprudenza del Tribunale federale; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2015.52 del 7 febbraio 2017). Se ne conclude che a ragione il
Pretore ha definito la richiesta di gratuito patrocinio “priva d'interesse”,
anche se non ne ha spiegato le ragioni.
6. Le spese del giudizio
odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerata la situazione
finanziaria verosimilmente difficile del reclamante e il fatto ch'egli ha agito
senza l'ausilio di un legale, si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione
di oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo
stato oggetto di notificazione alla controparte.
7. Per quanto attiene
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse e
del gratuito patrocinio non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Considerandi
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).