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Decisione

11.2017.47

Protezione dell'unione coniugale: competenza del giudice della protezione dell'unione coniugale e del giudice del divorzio, diritto di visita, contributi di mantenimento per i figli, partecipazione a

28 gennaio 2019Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con

sentenza del 6 aprile 2017 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha

autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato L__________ e Le__________

alla madre, ha stabilito che “non si fissano limitazioni alle relazioni

personali tra padre e figli, che la madre è chiamata a incoraggiare”, non ha fissato

contributi fra i coniugi, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per

ciascun figlio di fr. 400.– mensili dal luglio 2012 al­l'agosto 2013, di fr.

340.– mensili dal settembre 2013 al dicembre 2015 e di fr. 250.– mensili dal

gennaio 2016 in poi, assegni familiari non compresi, imponendogli di rimborsare

alla moglie fr. 280.– per costi di psicoterapia riguardanti L__________.

Le spese processuali di complessivi fr. 6000.– (incluse le spese di fr. 444.–per

l'ascolto e quelle di fr. 3340.– per l'intervento della mediatrice __________ F__________)

sono state poste per un quarto a carico del­l'istante e per tre quarti a carico

della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 2700.– per ripetibili ridotte.

AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio limitatamente alle

prestazioni svolte dal suo patrocinatore fino al 16 maggio 2014, tassate

in fr. 6624.20.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera “per sé e per i figli L__________

e Le__________” con un appello del 18 aprile 2017 nel quale chiede di riformare

il giudizio impugnato rinunciando a fissare diritti di visita paterni (“considerata

l'età dei figli e le tensioni fra figli e padre e il rifiuto dei figli ad

esercitare un diritto di visita”), di aumentare il contributo alimentare per

ciascun figlio a fr. 1050.– mensili dal 25 maggio 2012, assegni familiari non

compresi, e di condannare il marito a rifonderle fr. 6120.– per la metà delle

spese mediche da lei assunte in favore dei figli. Nelle sue osservazioni del 22

maggio 2017 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 31 agosto 2017 L__________,

diventata nel frattempo maggiorenne, ha comunicato a questa Camera di avere designato

quale suo patrocinatore l'avv. PA 1 e di confermare l'appello “a suo nome”.

M. Il 28 giugno 2018 l'appellante

ha trasmesso nuova documentazione a questa Camera, sulla quale AO 1 ha potuto

esprimersi il 5 luglio 2018. Contestualmente egli ha chiesto la soppressione dei

contributi alimentari a suo carico, valendosi di nuove circostanze. Il 18

luglio 2018 AP 1 ha chiesto di dichiarare inammissibili le nuove circostanze e

le nuove domande fatte valere dal marito, accludendo ulteriore documentazione

sulla quale quest'ultimo si è espresso con osservazioni del 26 luglio 2018.

N. Nel frattempo, il 4

giugno 2018, si è tenuta l'udienza di conciliazione nella causa di divorzio e il

contraddittorio sull'istanza cautelare contestuale alla petizione, istanza che

la moglie, interpellata dal giudice, ha dichiarato di mantenere. Il

procedimento cautelare è attualmente in fase istruttoria. L'azione di divorzio

è allo stadio delle prime arringhe.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione

dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura

sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della

sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa essendo, oltre all'entità

dei contributi alimentari per i figli, la disciplina delle relazioni personali con

il genitore non affidatario, controversia impugnabile senza riguardo a soglie

di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione

impugnata è pervenuta al patrocinatore della ­convenuta il 10 aprile 2017. Inoltrato

il 19 aprile 2017, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.

2.

Nelle sue

osservazioni AO 1 afferma che l'appello è irricevibile per carenza di

motivazione, la moglie limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte davanti

al Pretore senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, un appello

dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale

deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142

I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere

generale non sono sufficienti, come non basta reiterare nell'appello le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale

4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52; I CCA,

sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid, 3a). Nella

fattispecie l'appellante riprende ampi stralci del memoriale conclusivo, ma ciò

ancora non significa che non si confronti con il giudizio impugnato o che il

ricorso vada dichiarato irricevibile nel suo intero. L'atto permette se non

altro di capire che la convenuta mette in discussione il principio delle

relazioni personali dei figli con il padre e i contributi alimentari per i

figli stessi. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di

motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di una

disamina particolareggiata.

3.

La regolamentazione

delle relazioni personali con il padre è divenuta priva d'interesse per L__________,

che ha raggiunto la maggiore età in pendenza di appello. Relativamente al

figlio minorenne Le__________, ci si potrebbe domandare se, dato il potenziale

conflitto d'interessi, la madre potesse impugnare la decisione del Pretore in

nome di lui. L'appello essendo stato presentato personalmente anche da AP 1, non

occorre tuttavia approfondire la questione.

4.

Il 28 giugno 2018 l'appellante

ha trasmesso nuova documentazione (estratti bancari dal 1° luglio 2016 al

1° maggio 2018 di un conto del marito, una distinta dei movimenti sul conto

postale del coniuge dal 1° luglio 2016 al 31 maggio 2018, il contratto d'impiego

da lui sottoscritto con la P__________ SA di __________ il 1° mag­gio 2017,

così come i conteggi di stipendio dal maggio del 2017 all'aprile del 2018) che AO

1.

aveva prodotto il 21 giugno 2018 nella causa di divorzio. Da parte sua l'istante

ha documentato, il 5 luglio 2018, la mancata promozione scolastica della

figlia, chiedendo sostanzialmente la soppressione del contributo alimentare in

favore di lei. L'appellante ha contestato tale richiesta, presentando il 18 luglio

2018.

una dichiarazione sull'andamento scolastico di L__________ rilasciata dal preside

dell'Istituto __________, come pure la pagella della figlia, già prodotti nella

causa di merito, così come un'ordinanza del 3 luglio 2018 emessa dal Pretore

attestante l'intimazione a AO 1 di tali documenti.

Nuovi fatti e nuovi mezzi

di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se

dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con

la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1

CPC). Documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto

– sono invece sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317

cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nel caso specifico la distinzione tra elementi

ricevibili e irricevibili risulta, comunque sia, senza portata pratica, giacché

– come si vedrà in appresso (consid. 8) – i nuovi fatti e la nuova domanda (soppressione

del contributo alimentare per la figlia divenuta maggiorenne) non entrano in

linea di conto ai fini del giudizio. In simili circostanze conviene passare

senza indugio all'esame dell'appello.

5.

In merito alla

disciplina delle relazioni personali fra padre e figli, il Pretore ha ricordato

anzitutto che esse sono perturbate fin dall'avvio del procedimento e che da

oltre due anni i figli non hanno più contattI con il genitore. Egli ha ritenuto

che gli sforzi profusi per consentire un riavvicinamento sono stati vanificati dal

comportamento della madre, la quale ha indotto i figli a un forte conflitto di

lealtà, mentre nel corso dell'istruttoria non è emerso alcun elemento che possa

giustificare il completo stallo delle relazioni con il padre. Accertato come

non emergano serie e oggettive ragioni perché i ragazzi non possano avere

relazioni personali con il genitore, il primo giudice ha rilevato che i figli

soffrono, e in particolare Le__________, da tempo seguìto da uno

psicoterapeuta, al punto che entrambi i minori hanno dichiarato anche durante l'audizione

di non voler incontrare il padre. Considerate inoltre le difficoltà riscontrate

nell'attuare provvedimenti volti al ripristino delle relazioni personali tra

padre e figli, il Pretore ha rinunciato ad adottarne di nuovi, rinviando la

questione alla procedura di divorzio e limitandosi a constatare, nel

Dispositivo

dispositivo, il principio secondo cui “non si fissano limitazioni alle

relazioni personali fra padre e figli, che la madre è chiamata a incoraggiare”.

6. L'appellante critica

le considerazioni del Pretore quanto alle sue responsabilità in merito alla

rottura delle relazioni personali fra padre e figli, lamentando un

atteggiamento prevenuto nei suoi confronti. Essa sostiene di avere sempre

dimostrato un atteggiamento aperto, come risulta dagli accordi raggiunti pendente

causa e dal rapporto della mediatrice. Le difficili relazioni fra padre e figli

sono attestate dall'esito del percorso di mediazione e si sono acuite in

seguito al persistere del marito nel frequentare un'altra donna. Pur condividendo

la conclusione del Pretore, secondo cui la figura paterna non dev'essere

esclusa dalla vita dei figli, essa rileva che le relazioni personali non

possono essere stabilite senza il consenso di questi ultimi e sottolinea come i

ragazzi abbiano espresso a più riprese il fermo rifiuto di incontrare il padre.

L'appellante rimprovera poi al marito di essere sempre stato poco presente nell'educazione

dei figli, incapace di trovare attività adatte a coinvolgerli, intimidatorio e

colpevolizzante nei confronti suoi e del resto della famiglia, al punto da

creare nei figli un forte disagio e finanche disturbi psicosomatici in Le__________.

A suo parere, pertanto, il rifiuto dei figli non è riconducibile a un mero

conflitto di lealtà e invoca il diritto loro di scegliere liberamente quali rapporti avere con il padre,

senza imposizioni di terzi.

7. Il primo

interrogativo che si pone è di sapere, intanto, se al momento in cui ha emanato

il giudizio impugnato, quel 6 aprile 2017, il Pretore fosse ancora competente

per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove una

procedura a tutela del­l'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in

secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in

concreto il 28 gennaio 2014 – azione di divorzio, in effetti, la

competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. A

quel giudice rimane soltanto da statuire, in simile evenienza, sui prov­vedimenti

chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente

dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid.

3.3.2; analoga­mente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907

consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_933/2012 del 17

maggio 2013 consid. 5.2). Le misure a protezione del­l'unio­ne coniugale da lui

emanate per tale periodo restano poi in vigore anche dopo l'introduzione della

causa di divorzio, ma egli non può più modificarle. Dopo l'avvio della procedura

di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o di sopprimere quelle

misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle,

le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi anche

durante la causa di divorzio.

È vero che nel recente passato questa Camera ha dato prova di indulgenza, nel

senso che un paio di sentenze a protezione del­l'unione coniugale emanate nel

corso di una procedura di divorzio sono state considerate alla stregua di

decreti cautelari nelle rispettive cause di stato (sentenze

inc. 11.2018.32 del 4 maggio 2018, consid. 2 e inc. 11.2016.118 del 27

aprile 2018, consid. 2). Si trattava però di situazioni limite, giustificate

dal­l'economia di giudizio. Nella fattispecie le contingenze sono diverse, poiché

la decisione impugnata andrebbe considerata come una sentenza a tutela

dell'unione coniugale per quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo

antecedente la causa di divorzio e come decreto cautelare per i provvedimenti

del lasso di tempo successivo. E l'atto impugnato non può essere trattato come

una decisione bivalente.

Non si

disconosce che in concreto il Pretore ha continuato deliberatamente al­l'udienza

del 31 marzo 2014 la procedura a tutela dell'unione coniugale (per evitare di “aprire

un nuovo fronte giudiziario”) con l'assenso dei coniugi. A prescindere dal

fatto però che non è dato a divedere quale difficoltà egli avrebbe incontrato

nel trattare l'istanza cautelare come giudice del divorzio, una deroga alla

competenza per materia posta dal diritto federale – anche solo per giurisprudenza

– non è lecita, nemmeno con l'autorizzazione delle parti (Haldy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,

n. 4 ad art. 4). Poco importa che nel Cantone Ticino si dia unione personale

tra giudice a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio.

8. Ne discende che in

concreto, quando ha statuito il 6 aprile 2017 a tutela dell'unione coniugale,

il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al

periodo precedente la litispendenza della

causa di divorzio, intervenuta il 28 gennaio 2014. Non era più abilitato

invece a regolare il diritto di visita (che dal 28 gennaio 2014 in poi poteva

essere disciplinato solo dal giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di

stato) né a modificare i contributi di mantenimento dovuti ai figli dopo il 28 gen­naio

2014. A ben vedere egli non era più abilitato neppure a statuire sulla custodia

parentale, decisione che competeva anch'essa al giudice dei provvedimenti cautelari

nella causa di divorzio. Il dispositivo n. 2 della sentenza in questione tuttavia

non è impugnato e questa Camera non può intervenire d'ufficio. Essa deve annullare

ad ogni modo la sentenza in questione, nei limiti del­l'appello, nella misura

in cui il Pretore ha esulato dalla propria competenza per materia (giurisprudenza

che al Pretore è nota da anni: sentenza inc. 11.2008.41

del 7 aprile 2009, consid. 2b). Sul diritto di visita e sui contributi

alimentari per i figli dopo il 28 gennaio 2014 toccherà statuire cautelarmente,

di conseguenza, al giudice del divorzio. A quest'ultimo incomberà anche di

esaminare la richiesta formulata il 5 luglio 2018 da AO 1 per ottenere che da allora

sia soppresso il contributo di mantenimento in favore di L__________, così come

spetterà al giudice del divorzio tenere conto della documentazione presentata

in appello da AP 1 sulla situazione economica del marito dal 2016 in poi.

9. Per quel che è dei contributi alimentari in favore

dei figli dal 13 giu­gno 2012 (data dell'istanza a protezione

dell'unione coniugale), il Pretore ne ha fissato la decorrenza “dal mese di

luglio 2012”, intendendo verosimilmente con ciò il 25 luglio 2012, come chiedeva

la convenuta nel memoriale conclusivo. L'interessata medesima evoca tale

decorrenza anche nelle motivazioni dell'appello, salvo proporre nelle domande –

probabilmente per svista – quella del 25 maggio 2012. Sia come sia, si

trattasse di una nuova domanda, questa non si fonderebbe su fatti o mezzi di

prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC) e sarebbe finanche priva di motivazione (nel

senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sarebbe quindi irricevibile.

10. Nella sentenza

impugnata il Pretore ha riepilogato le vicissitudini professionali attraversate

dall'istante dopo il licenziamento dalla ditta facente capo al suocero e ha

rilevato le discrepanze fra la documentazione prodotta e le tassazioni agli

atti. Posto ciò, egli si è dipartito dalle entrate e dalle uscite registrate nel

conto della ditta individuale e nel conto personale di AO 1, reintegrando il

costo dell'alloggio, le prestazioni fatturate e gli stipendi che non figuravano

dalla movimentazione. Egli ha calcolato così le entrate nette di lui in fr.

2240.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013, in fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2013 al

31 dicembre 2015 e in fr.

3075.95 mensili dal 1° gennaio 2016 in poi (senza assegni familiari).

Quanto al di lui

fabbisogno minimo, il primo giudice ha ricordato che, come risultava dalle udienze tenute il 25 luglio e il 5 no­vem­bre

2012, fino al 31 agosto 2013 tale fabbisogno ammontava a fr. 1450.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio

della cassa malati fr. 250.–, mentre il canone di locazione era pagato grazie a

elargizioni dei genitori) e a fr. 2819.65 mensili dal 1° set­tembre

2013 in poi (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione fr. 800.–, spese

accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 40.–, cassa malati fr. 247.–,

assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile privata fr.

19.65, imposta di circolazione fr. 33.70, assicurazione dell'automobile

fr. 59.35, “terzo pilastro” vincolato, assicurazione indennità giornaliera

in caso di malattia e contro gli infortuni fr. 269.95 complessivi).

Relativamente alla moglie,

il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 1337.50 mensili dal 2012 al 2014,

in fr. 3134.60 mensili nel 2015, in fr. 2683.25 mensili dal 1° gennaio al 31

marzo 2016 e in fr. 2341.55 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno

mini­mo di fr. 2363.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

genitore affidatario fr. 1350.–, pigione e spese accessorie fr. 660.– [già

dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della

cassa malati stimato fr. 250.–, assicurazione dell'economia domestica e

responsabilità civile privata fr. 25.45, assicurazione dell'automobile fr.

96.75, imposta di circolazione fr. 15.90).

Il Pretore ha determinato

infine il fabbisogno in denaro di L__________ in fr. 2068.– mensili (inclusa la

retta della scuola privata) e in fr. 1551.– mensili quello di Le__________

(inclusi di fr. 270.– mensili per trattamenti psicologici non coperti dalla cassa

malati). Egli ha scartato invece l'ipotesi di un contributo di accudimento,

rilevando che la madre affidataria è in grado di far fronte autonomamente al

proprio fabbisogno minimo. Appurato che il bilancio della famiglia denota un

importante ammanco, il primo giudice ha ritenuto perciò che, una volta coperto

il proprio fabbisogno minimo, per ciascun

figlio AO 1 disponeva dal

luglio 2012 all'agosto 2013 di fr. 395.– men­sili,

dal settembre 2013 al dicembre 2015 di

fr. 340.18 mensili e dal gennaio 2016 in poi dispone di fr. 128.15

mensili. Visto quanto da lui offerto, il Pretore ha fissato in definitiva un

contributo alimentare per ogni figlio di fr. 400.– mensili (arrotondati)

per il primo periodo, di fr. 340.– mensili (arrotondati) per il secondo e di

fr. 250.– mensili dal gennaio 2016 in poi, assegni familiari non compresi.

11. L'appellante

chiede di rivalutare le entrate del marito (fr. 2240.– mensili dal 25 luglio

2012 al 31 agosto 2013, fr. 3500.– mensili dal

1° settembre 2013 al 31 dicembre 2015 e fr.

3075.95 mensili dal 1° gennaio 2016 in poi, senza assegni familiari) a fr.

4500.– mensili, dolendosi – in sintesi – che la documentazione prodotta dal

coniuge è contraddittoria e incompleta, tanto che non fornisce alcuna indicazione

sui proventi della società S__________ Sagl, di cui AO 1 è stato amministratore

e fondatore. Inoltre, essa sottolinea, il marito è stato in grado di acquistare

una M__________ di cui non necessita a fini professionali, di pagare fr. 503.90

mensili per la copertura complementare dell'assicurazione malattia e di contribuire

con fr. 500.– mensili alla retta della scuola privata per Le__________. A suo

parere, considerate le numerose attività commerciali dell'interessato, il primo

giudice non poteva dipartirsi unicamente dagli accrediti per stipendio e dai prelevamenti

privati dai conti di lui, ma doveva considerare anche il valore della sostanza

aziendale e il tenore di vita. Considerato l'indebito rifiuto del marito di cooperare,

si sarebbe dovuto applicare inoltre l'art. 164 cpv. 2 CPC e imputargli un

reddito di almeno fr. 4500.– mensili, come essa aveva indicato nel memoriale

conclusivo, rimasto incontestato.

Da quest'ultima

affermazione va subito sgombrato il campo, giacché la questione legata al

reddito di AO 1 era tut­t'altro che incontestata: nel proprio memoriale

conclusivo del 19 gennaio 2017

l'istante dichiarava infatti un reddito di fr. 2500.– mensili (pag. 8),

mentre la convenuta prospettava nel suo memoriale conclusivo del 10 gennaio

2017 un reddito di fr. 4500.– mensili (pag. 14). L'accertamento era dunque litigioso,

senza che – contrariamente a quanto asserisce la convenuta – l'istante fosse obbligato

a replicare.

a) In

merito alla S__________ Sagl, il marito ne è stato socio gerente sin dalla

fondazione avvenuta l'11 dicembre 2013 (doc. 28), ma ha rifiutato di

produrre la contabilità e la documentazione bancaria della ditta, dichiarando prima

di esserne stato unicamente amministratore (lettera del 18 agosto 2016, agli

atti) e poi di non esserne mai stato il proprietario, avendone sottoscritto le

quote a mero titolo fiduciario (lettera del 20 settembre 2016, agli atti). Agli

atti figura invero un contratto fiduciario del 2 dicembre 2013 in cui AO 1 si impegna­va

a sottoscrivere 200 quote della futura società per conto di __________ A__________

(doc. RR). A un sommario esame come quello che governa una procedura a tutela

dell'unione coniugale le spiegazioni del marito appaiono verosimili. In

circostanze del genere non si giustificava perciò di fare ricorso all'ammontare

del capitale e a eventuali utili societari. Si aggiunga che, contrariamente a

quanto sostiene l'appellante, neppure la dichiarazione del 25 settembre

2014, secondo cui la società non aveva per il momento versato compensi al­l'istante

(“finora”: doc. II), è contraddetta dagli atti, l'accredito di fr. 3500.– della

medesima sul conto di AO 1 essendo intervenuto successivamente (il 17 dicembre

2014: doc. OO1). E di tale retribuzione il Pretore ha tenuto conto nelle

entrate del marito per quel periodo, ma non poteva considerarla per il tempo precedente.

b) AP

1 fa notare che il marito è titolare di una ditta individuale (“AO 1 __________

__________”) e figura quale rappresentante di numerose aziende. Ora, scopo di

quella ditta individuale è, secondo il registro di commercio, “la prestazione

di servizi e consulenza nel campo della promozione degli affari; l'assunzione

di rappresentanze di agenzie operanti nel settore promo-pubblicitario”. Dato il

genere di attività svolta a titolo indipendente, non deve sorprendere quindi che

il marito intrattenga relazioni con svariate imprese e si presenti come loro

rappresentante (doc. 24 e 27), fermo restando che una simile relazione d'affari

non comporta necessariamente entrate regolari. L'interessata sottolinea che il

marito ha prodotto fatture emesse a una di tali società per le sue consulenze e

intermediazioni (doc. HH). Essa non spiega tuttavia come la circostanza possa

influire sull'apprezzamento delle entrate di lui. Contrariamente a quanto essa assevera,

neppure risulta che l'affermazione secondo cui il marito a quel momento ave­va

incassato solo fr. 350.– dalla ditta D__________ sia contraddetta dagli atti

(lettera del 9 ottobre 2014: act. XXII). Nei conti indicati dall'appellante

(doc. OO1), infatti, fino all'ottobre del 2014 non si riscontrano

accrediti di quella ditta, bensì unicamente trasferimenti dal conto della ditta

individuale a quello personale.

Dalla

documentazione bancaria risulta invero che AO 1 ha incassato compensi da

svariate società ed enti, operando trasferimenti fra conti privati e conti

della sua ditta. Risulta altresì che dopo la sua assunzione da parte della P__________,

egli ha percepito uno stipendio, continuando a riscuotere fatture per

l'attività indipendente. Di tali entrate nondimeno il Pretore ha tenuto conto

nei calcoli fondati sui movimenti dei conti privati e commerciali. Inoltre per

contestare la completezza dei movimenti sui conti del marito e rendere

verosimile un reddito più alto di quello che si evince dai conti bancari non

basta evocare l'esistenza di numerosi rapporti d'affari. Quanto alla sostanza

aziendale della ditta individuale, per tacere del fatto che la medesima sarebbe

vincolata all'esercizio dell'attività professionale, neppure l'appellante

indica di quali attivi possa disporre il titolare di una ditta di

rappresentanze commerciali avviata da pochi anni e che per di più svolge la propria

attività a domicilio. A un sommario esame non si scorgono in definitiva ragioni

sufficienti per ritenere che il marito disponga di sostanza aziendale da destinare

al mantenimento dei figli.

c) Riguardo

al tenore di vita di AO 1, dagli atti emerge che, rispetto al 2012, questi ha

stipulato un'assicurazione malattia complementare “reparto privato mondo” dal

costo di fr. 158.60 mensili (doc. MM). Il premio complessivo della sua copertura

sanitaria è aumentato così da fr. 348.20 mensili nel 2012 (doc. M) a fr. 503.90

mensili nel 2016 (doc. MM). Ciò non basta tuttavia per accertare che egli sosten­ga

un tenore di vita inconciliabile con le proprie entrate. L'appellante afferma altresì

che il marito ha contribuito a pagare la retta della scuola privata per Le__________

versando fr. 500.– mensili, ma agli atti

figurano soltanto gli addebiti di quattro rette di fr. 652.– dal

febbraio al maggio del 2014 (doc. OO2). Quanto all'acquisto

dell'automobile, l'investimento appare giustificato dal­l'esercizio

dell'attività di rappresentate commerciale (sotto, consid. 12a). Esso

consiste per di più in un veicolo usato, costato fr. 7500.– e pagato a

rate (doc. GG), sicché non si può dire che la spesa dimostri particolari

disponibilità del soggetto.

d) Per

il resto l'appello si esaurisce in una cronistoria del processo e nella

riproduzione delle citazioni dottrinali contenute nel memoriale conclusivo

(pag. 18; appello, pag. 14 a 19), AP 1 deplorando di aver dovuto insistere nei

confronti del marito per ottenere la produzione della documentazione richiesta

e ripetendo che in concreto va applicato l'art. 164 cpv. 2 CPC. Che il marito

non sia stato particolarmente sollecito è vero. Per finire, tuttavia, l'unica

documentazione non prodotta è quella relativa alla S__________ Sagl e il rifiuto,

come detto (consid. a), non è di rilievo per apprezzare la capacità finanziaria

dell'istante. Senza dimenticare che quanto dispone l'art. 164 cpv. 2 CPC è una

facoltà del giudice e non un obbligo (Schmid

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione n. 2 ad art. 164). In ultima

analisi, non si giustifica nella fattispecie di imputare al marito un reddito

di fr. 4500.– mensili netti privo di ogni riscontro concreto. Riguardo ai

calcoli del Pretore circa i movimenti sui conti bancari di lui, l'interessata

non muove contestazioni.

12. L'appellante contesta il

fabbisogno minimo di AO 1, chiedendo di ridurlo a fr. 2397.– mensili perché nelle

ristrettezze economiche in cui si trova la famiglia non è giusto riconoscere

spese per un veicolo privato, il coniuge lavorando a domicilio, né il costo di

assicurazioni non obbligatorie stipulate dal marito.

a)

Dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, i costi

d'automobile vanno tralasciati. Qualora le trasferte siano indispensabili, si

riconosce il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici

(RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2016.93

del 15 ottobre 2018, consid. 10 con rinvio). Nella fattispecie è pacifico

che la famiglia versa in una situazione di ammanco. L'uso di un veicolo privato

appare tuttavia necessario per il genere di attività professionale svolta dal

marito, attivo anche a titolo indipendente nel settore delle rappresentanze

commerciali (verbale del 31 marzo 2014, pag. 2). Che la sede della sua ditta corrisponda

al domicilio di lui non esclude la necessità di un veicolo privato per scopi

professionali. Tanto meno ove si consideri che, mancando ogni forma di contabilità,

la spesa non è neppure stata dedotta dall'utile aziendale, calcolato direttamente

dal Pretore sulla base delle entrate desumibili dai conti dell'interessato.

b) Quanto

al premio delle assicurazioni facoltative, l'interessata ne ha chiesto lo

stralcio dal fabbisogno minimo del marito a fronte delle difficoltà economiche in

cui si trova la famiglia. Contrariamente all'opinione di AO 1, pertanto, la pretesa

è sufficientemente motivata. E in effetti, dandosi ristrettezze

economiche, i premi di assicurazioni facoltative come

quella complementare della LAMal, l'assicurazione contro la responsabilità

civile e l'assicurazione dell'economia domestica non possono trovare

spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. In simili circostanze il fabbisogno

minimo delle parti rimane quello del diritto

esecutivo, senza aggiunte (RtiD II-2017 pag. 778,

consid. 6b con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). Riguardo agli oneri

sociali, invece, i premi del­l'AVS/AI/IPG, dell'assicurazione contro la disoccupazione,

della cassa malati, dell'assicurazione infortuni, della cassa pensione e della previdenza

professionale, così come le quote di affiliazione ad associazioni professionali

vanno riconosciuti quali supplementi al minimo di base del diritto esecutivo,

purché non siano già dedotti dal salario (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II.3).

c) Ne

segue che dal fabbisogno minimo di AO 1 vanno espunti fr. 19.65 mensili

per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile

privata, mentre per quanto concerne il premio dell'assicurazione complementare

LAMal, esso nemmeno figura nel fabbisogno minimo accertato dal Pretore. Le coperture

per perdita di guadagno in caso di malattia, d'infortunio complementare alla

LAINF e di previdenza vincolata con assicurazione in caso di incapacità di guadagno

sono invece ammissibili nel periodo compreso dal 1° settembre 2013 al 31 marzo

2016, durante il quale l'interessato, attivo unicamente a titolo indipendente,

non beneficiava d'altro. Dal 1° aprile 2016 per contro gli oneri sociali a

copertura di simili rischi sono già dedotti dallo stipendio percepito dalla P__________

SA (doc. NN). Per quanto di rilievo ai fini del giudizio, il fabbisogno minimo dell'istante

va dunque confermato in fr. 1450.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013

e fissato in fr. 2803.– mensili da allora in poi.

13. Quanto

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo da fr. 2363.10 a

fr. 3851.40 mensili. Le poste in discussione vanno esaminate singolarmente.

a) Relativamente

al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha calcolato in fr. 625.– mensili, dopo

avere dedotto dalla pigione di fr. 1500.– mensili (spese accessorie

incluse) le quote di un terzo e di un quarto già comprese nel fabbisogno in

denaro dei figli. L'appellante eccepisce che tale deduzione non si giustifica, AO

1 non essendo in grado di coprire il fabbisogno in denaro dei figli, ma l'argomentazione

non può essere condivisa. Il criterio adottato dal primo giudice è conforme

alla giurisprudenza di questa Camera, invalsa da oltre un ventennio (Rep. 1994

pag. 301 consid. 5), la quale si ispira alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton

Zurigo. Queste prevedono che un terzo del costo dell'alloggio a carico del genitore

affidatario rientra nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un

quarto in quello del secondo (Amt für Jugend und Be­rufsberatung des Kantons

Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª

edizione, pag. 13 in alto). Che i genitori non abbiano modo di finanziare il

fabbisogno in denaro dei figli ancora non giustifica decurtazioni al fabbisogno

di questi ultimi (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3), né l'interessata può pretendere

di inserire nel proprio fabbisogno minimo una voce di spesa che pertiene al

fabbisogno in denaro dei figli.

b) Per

quel che attiene al premio della cassa malati, che il Pretore ha stimato

di fr. 250.– mensili, l'appellante obietta che dal doc. 20 risulta una spesa effettiva

di fr. 663.30 mensili. Quel documento consiste tuttavia in un riepilogo dei

premi mensili per tutti i membri della famiglia e non permette di capire a

quanto ammonti il costo dell'assicurazione obbligatoria della sola moglie. Non

soccorrono le premesse dunque per reputare inverosimile la stima del Pretore. Come

per il marito, dal fabbisogno minimo della moglie va tolto inoltre, per le

ragioni già illustrate (consid. 11c), il premio dell'assicurazione economia

domestica e contro la responsabilità civile privata.

c) L'appellante

espone fr. 200.– mensili per il costo del carburante. Se non che, come detto (consid.

11a), dandosi ristrettezze economiche gli oneri relativi a un veicolo privato

vanno tralasciati se non sono indispensabili. Nella fattispecie la moglie vive dal

1° ottobre 2012 a __________ (doc. 20), dove ha sede anche la __________ Sagl

per la quale svolgeva l'attività di contabile a ore. Solo dal gennaio 2015 essa

lavora in un negozio nel centro di __________. Anche volendo considerare

quest'ultima circostanza (successiva all'introduzione della causa di divorzio e

quindi sottratta alla cognizione del giudice a tutela dell'unione coniugale), andrebbe

riconosciuto quindi il solo costo di un abbonamento ai trasporti pubblici. Come

si vedrà in appresso, tuttavia, ciò non avrebbe alcuna incidenza sull'esito

dell'appello, dal momento che AP 1 non chiede contributi alimentari per sé. Non

è il caso dunque di attardarsi al riguardo.

14. In relazione al proprio

reddito l'appellante sostiene che attualmente esso ammonta in media a fr.

2512.40 mensili, mentre il Pretore lo ha accertato in fr. 1337.50 mensili dal

2012 al 2014, in fr. 3134.60 mensili nel 2015, in fr. 2683.25 mensili dal 1° gennaio

al 31 marzo 2016 e in fr. 2341.55 mensili dopo di allora. L'argomento cade nel

vuoto, poiché decisivo ai fini dell'attuale giudizio è il reddito conseguito da

AP 1 dal 25 luglio 2012 (decorrenza dei contributi alimentari per i figli) fino

al 28 gennaio 2014 (litispendenza dell'azione di divorzio), ovvero – in

pratica – gli introiti del 2012 e del 2013. Le entrate successive andranno

considerate dal giudice dei provvedimenti cautelari nella causa del divorzio.

15. Quanto al fabbisogno in

denaro dei figli, l'appellante non contesta quello di L__________ (fr. 2068.–

mensili), ma chiede di portare a fr. 2551.– mensili quello di Le__________,

includendo un contributo di accudimento di fr. 1000.– mensili. A suo dire, essa

si occupa del ragazzo, che a causa della sua instabilità necessita di essere

seguito da uno psicologo, per almeno due ore al giorno.

a) La

modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo

2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), non ha effetto retroattivo. Essa si applica

anche alle cause già pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 13cbis

tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 CPC), ma solo per i contributi alimentari

successivi al 1° gennaio 2017 (sentenza del Tribu­nale federale 5A_708/2017 del

18 marzo 2018 consid. 4.1.2; sentenza 5A_619/2017

del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Un

contributo di accudimento per il periodo anteriore al 31 dicembre 2016 non

entra pertanto in considerazione. E siccome si tratta in concreto di definire

contributi alimentari dal 25 luglio 2012, si deve far capo alla tabella correlata

alle raccomandazioni di quell'anno, la quale prevedeva una componente monetizzata per “cura e educazione”

da riconoscere al genitore affidatario che, esercitando un'attività

lucrativa, non poteva occuparsi personalmente dei figli. La posta per “cura e

educazione” contemplata dalle citate raccomandazioni

andava commisurata al grado

d'occupazione di quel genitore (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio 2018, consid. 10).

b)

Dipartendosi dalla previsioni valide per una fratria di due dal 13° anno di

età, il fabbisogno in denaro di L__________ ammontava nel luglio 2012 a fr.

2225.– mensili (arrotondati). A tal fine occorreva infatti adattare il costo dell'alloggio a fr. 500.– mensili (un terzo

di fr. 1500.–: doc. 20), considerare un quinto della posta per cura e

educazione (valutato l'impegno lavorativo della madre attorno al 20%), dedurre

l'assegno familiare di fr. 200.– (già compreso nelle stime delle citate

raccomandazioni) e aggiungere la retta per la scuola privata per un costo attorno

a fr. 580.– mensili (doc. 20 e 29: nove rate più la tassa di iscrizione).

Il

fabbisogno in denaro di Le__________, secondo i dati per la fascia d'età dal 7°

al 12° compleanno, risultava nel luglio del 2012 di fr. 2005.– mensili

(arrotondati), una volta adattato il costo dell'alloggio a fr. 375.– mensili (un

quarto di fr. 1500.–: doc. 20), considerato un quinto della posta per cura e educazione

(valutato l'impegno lavorativo della madre attorno al 20%), dedotto l'assegno

familiare di fr. 200.– (già compreso nelle stime delle citate raccomandazioni),

aggiunta la retta della scuola privata per un costo attorno ai fr. 515.–

mensili (doc. 20 e 29: nove rate più la tassa di iscrizione), come pure spese di

terapia non coperte dalla cassa malati per fr. 270.– mensili

(incontestati: doc. 34).

16. Alla

luce di quanto precede risulta che nel caso specifico fin dalla separazione dei

coniugi il bilancio familiare accusava un netto passivo. Il fabbisogno minimo

del debitore alimentare essendo intangibile (DTF 141 III 403 consid. 4.1), per

giurisprudenza occorre suddividere così il margine disponibile di AO 1 proporzionalmente

alle spettanze di moglie e figli, spettanze che fino al 31 dicembre 2016 erano poste

sullo stesso piano (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 107 consid. 4.2.1.1 con

rimandi). Sta di fatto che in concreto la moglie non ha mai preteso contributi

alimentari per sé, di modo che il margine disponibile del­l'istante va

interamente destinato ai figli. Ne discende quanto segue:

Dal

1° luglio 2012 fino al 31 agosto 2013:

reddito del marito (consid. 11) fr.

2240.– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 12) fr. 1450.– mensili

margine

disponibile da destinare ai figli fr. 790.– mensili

fabbisogno in denaro di L__________

(consid. 15b) fr. 2225.– mensili

fabbisogno

in denaro di Le__________ (consid. 15b) fr. 2005.– mensili

fr.

4230.– mensili

contributo

alimentare per L__________:

2225

: 4230 x 790 = fr. 415.– mensili (arrotondati)

contributo alimentare per Le__________:

2005

: 4230 x 790 = fr. 375.– mensili (arrotondati),

assegni familiari non

compresi.

Dal 1° settembre 2013 in

poi:

reddito del marito (consid. 11) fr.

3500.– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 12) fr. 2803.– mensili

margine

disponibile da destinare ai figli fr. 697.– mensili

fabbisogno in denaro di L__________

(consid. 15b) fr. 2225.– mensili

fabbisogno

in denaro di Le__________ (consid. 15b) fr. 2005.– mensili

fr.

4230.– mensili

contributo

alimentare per L__________:

2225

: 4230 x 697 = fr. 365.– mensili (arrotondati)

contributo alimentare per Le__________:

2005

: 4230 x 697 = fr. 335.– mensili (arrotondati),

assegni familiari non

compresi.

Come

si è spiegato, nel caso in esame i contributi alimentari per i figli possono

essere calcolati a protezione dell'unione coniugale solo fino all'introduzione della causa di divorzio (28 gennaio 2014),

anche se continuano oltre, finché il giudice dei provvedimenti cautelari nella

causa del divorzio non li modifichi. Dopo l'introduzione della causa di

divorzio in ogni modo il giudice a protezione del­l'unione coniugale non può

più modificarli, come ha fatto il Pretore dal 1° gennaio 2016. I contributi

alimentari previsti nella sentenza impugnata dopo il 31 dicembre 2015 vanno

quindi annullati (analogamente a quanto vale per il diritto di visita: sopra,

consid. 8).

17. Rimane da esaminare la

richiesta di partecipazione alle spese mediche dei figli chiesta

dall'appellante. Il Pretore ha constatato che tale pretesa è stata avanzata da AP

1 unicamente nel memoriale conclusivo e che per Le__________ i costi della

psicoterapia si ripetono da oltre cinque anni, di modo che non hanno carattere

straordinario, ma rientrano nel contributo ordinario per il figlio, in cui egli

ha compreso una spesa media di fr. 270.– mensili. Per L__________ invece – ha soggiunto

il Pretore – l'intervento del terapista è durato pochi mesi e ha quindi

carattere straordinario, sicché ha posto a carico del padre una spesa di fr.

280.– mensili, pari alla metà dei costi non coperti dalla cassa malati

(decisione impugnata, pag. 14). L'appellante condivide la decisione riguardante

L__________. Contesta invece l'inserimento di fr. 270.– mensili nel

fabbisogno in denaro di Le__________, sottolineando che il contributo alimentare

fissato dal primo giudice è insufficiente, ragione per cui “la spesa effettiva

di esborso va considerata, mentre per il futuro potrà essere considerata nel

contributo alimentare”. Essa fa valere altresì che la richiesta di giudizio non

è stata contestata e che davanti all'Autorità di protezione il marito aveva finanche

consentito alla terapia.

Che l'istante non abbia

reagito alla domanda formulata dalla moglie con l'allegato conclusivo in merito

ai costi della psicoterapia per Le__________ è vero. Ciò gli preclude la

possibilità di eccepire la tardività della richiesta (I CCA, sentenza inc.

11.2014.36 del 3 novembre 2016, consid. 6a con rinvii), ma non comporta un riconoscimento

della pretesa (art. 223 cpv. 2 CPC). Né risulta che i coniugi si siano intesi

sull'assunzione dei relativi costi (doc. 32). I criteri che disciplinano la

rifusione di spese straordinarie sulla scorta dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già

stati riassunti al Pretore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del

28 febbraio 2018, consid. 12a). Perché simile giurisprudenza dovrebbe applicarsi

solo a contributi futuri non è dato a divedere. Che poi il contributo alimentare

a carico del padre non sia sufficiente per coprire il fabbisogno in denaro di

Le__________ è indubbio. Anche la partecipazione a eventuali spese

straordinarie dei figli è subordinata tuttavia alle concrete possibilità del

genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del 28 febbraio 2018, consid.

12b; sentenza inc. 11.1999.111 del 10 agosto 2001, consid. 13). Ne segue che su

questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

18. Le spese del giudizio

odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

L'appellante ottiene l'annullamento del giudizio impugnato per il lasso di

tempo successivo alla litispendenza della causa di divorzio (ma non la riforma

della sentenza pretorile nel senso auspicato), esce vittoriosa in misura esigua

sull'aumento dei contributi alimentari e risulta del tutto sconfitta sulla

partecipazione ai costi medici straordinari per Le__________. Tutto ponderato,

si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda al marito,

il quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: RtiD

II-2016 pag. 638 consid. 3b). Nel complesso l'esito del giudizio

odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese

giudiziarie di primo grado. La richiesta del­l'appellante di addebitare tutti gli

oneri processuali al marito con obbligo di rifonderle fr. 18 109.20 per ripetibili non

ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello, ipotesi

che non si verifica in concreto.

19. Conformemente all'art.

301 lett. b CPC un estratto dell'attuale sentenza è comunicato anche al figlio

Le__________. La notificazione a L__________ avviene per il tramite del suo patrocinatore

di fiducia.

20. Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), non si pongono questioni di valore litigioso, controversa

essendo, oltre all'entità dei contributi alimentari per i figli, la disciplina

delle relazioni personali tra figli e genitore non affidatario (sopra, consid.

1). Le misure a protezione

dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III

477 consid. 4.1), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può

far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3

della sentenza impugnata è annullato e il dispositivo n. 5 è riformato come

segue:

AP 1è condannato a versare a AP

1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

Dal 25 luglio 2012 al 31 agosto

2013:

fr. 415.– mensili per la

figlia L__________ e

fr.

375.– mensili per il figlio Le__________, assegni familiari non compresi.

Dal 1°

settembre 2013 in poi:

fr. 365.– mensili per la

figlia L__________ e

fr.

335.– mensili per il figlio Le__________, assegni familiari non compresi.

2. Le spese processuali di fr.

3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di

quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

a:

– (in estratto, consid.

7 e 16 e dispositivo

1);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6;

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).