11.2017.47
Protezione dell'unione coniugale: competenza del giudice della protezione dell'unione coniugale e del giudice del divorzio, diritto di visita, contributi di mantenimento per i figli, partecipazione a
28 gennaio 2019Italiano42 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.47
Lugano
28 gennaio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2012.2487 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 13 giugno 2012 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA
1 ),
giudicando
sull'appello del 19 aprile 2017 presentato da AP 1 per sé e per i figli L__________
(1999) e Le__________ (2003) contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 aprile
2017;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1968)
si sono sposati a __________ il 27 giugno 1997. Dal matrimonio sono nati L__________,
il 21 agosto 1999, e Le__________, il 15 gennaio 2003. Ragioniere di
formazione, il marito era alle dipendenze come rappresentante per la ditta __________
SA, __________, proprietà del suocero, mentre la moglie svolgeva lavori di
contabilità a tempo parziale per la ditta __________ Sagl di __________, anch'essa
appartenente a suo padre. I coniugi vivono
separati dall'agosto del 2011, quando il marito ha lasciato
l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.
Cessata l'attività per la società del suocero il 31 maggio 2012 e riscosse
indennità di disoccupazione, nel settembre del 2013 il marito ha avviato
un'attività in proprio costituendo la ditta individuale “AO 1 __________ __________”
e dal 1° aprile 2016 opera anche per la P__________ SA di __________. Dal
gennaio del 2015 AP 1 lavora a metà tempo per la B__________ SA a __________ e
nel marzo del 2016 ha cessato l'attività per la ditta del padre.
B. Il 13 giugno 2012 AO
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per essere autorizzato a vivere separato, per
vedere assegnata l'abitazione coniugale alla moglie, affidare i figli a quest'ultima
e ottenere il ripristino del suo diritto di visita, interrotto dal marzo del
2012. Da parte sua ha offerto un contributo alimentare di fr. 450.– mensili per
ciascun figlio, assegni familiari compresi. Identiche richieste egli ha
avanzato già in via cautelare, non senza postulare il gratuito patrocinio. Il
19 giugno 2012 AP 1 ha instato a sua volta per l'ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio.
C. Al dibattimento del 25
luglio 2012 AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e ha accettato
l'attribuzione dell'alloggio, come pure l'affidamento di L__________ e di Le__________,
ma si è opposta al ripristino immediato del diritto di visita paterno e ha rivendicato
un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per ogni figlio, assegni familiari
non compresi. In esito alla discussione i coniugi si sono accordati sull'affidamento
dei figli alla madre, su un diritto di visita paterno di una sera con cena ogni
due settimane e su un contributo alimentare a carico di AO 1 di fr. 700.–
mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi. L'accordo è stato
omologato seduta stante dal Pretore.
D. Il dibattimento è
continuato il 5 novembre 2012. In tale occasione i coniugi hanno raggiunto una
seconda intesa, nel senso che hanno fissato il diritto di visita paterno in un
pranzo il mercoledì e una sera il sabato ogni due settimane, riducendo a fr.
400.– mensili i contributi alimentari per ciascun figlio. Il Pretore ha
omologato l'accordo e ha ordinato ai genitori, come misura a protezione dei
figli, di intraprendere una mediazione finalizzata “al recupero di un dialogo
genitoriale efficace”. La mediazione, curata dalla psicoterapeuta __________ F__________,
è stata interrotta nel giugno del 2013. A un'ulteriore udienza del 24 settembre
2013 il Pretore ha omologato una nuova
intesa fra le parti che prevedeva l'estensione progressiva del diritto
di visita paterno a un giorno intero e poi a un fine settimana ogni due.
E. Il 28 gennaio 2014 AP 1 ha promosso azione di
divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo cautelarmente di limitare il
diritto di visita paterno a Le__________ a un giorno del fine settimana ogni due
e al mercoledì dalle ore 12.00 alle 16.00, postulando altresì un contributo
alimentare di fr. 1150.– mensili per L__________
e uno di fr. 1100.– mensili per Le__________ (inc. DM.2014.7). All'udienza del 31 marzo 2014 il Pretore,
constatata l'impossibilità raggiungere un'intesa e il persistere di gravi
difficoltà relazionali fra padre e figli, ha ordinato la continuazione del
dibattimento sull'istanza a protezione dell'unione coniugale. In tale
occasione AO 1 ha proposto di confermare la disciplina del diritto di visita adottata
il 24 settembre 2013, mentre AP 1 ha instato per un ritorno alle modalità
precedenti, sollecitando un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per
ogni figlio, assegni familiari non compresi.
F. Interpellate dal
Pretore, all'udienza di quel 31 marzo 2014 le parti hanno consentito altresì alla
nomina di un curatore educativo in favore dei figli, incaricato – segnatamente
– di organizzare il calendario delle visite e di prospettare misure per
migliorare l'assetto delle relazioni personali. Contestualmente il Pretore ha
rinviato il tentativo di conciliazione sul divorzio e ha disposto che, “pendente
il procedimento a tutela dell'unione coniugale che farà chiarezza anche su
questi aspetti [le relazioni personali tra padre e figli], non c'è ragione
alcuna di aprire un nuovo fronte giudiziario”, la convenuta “rimanendo libera
di far valere le sue ragioni sull'assetto relazionale nel procedimento in corso”.
G. Il 19 dicembre 2014
l'Autorità regionale di protezione 5 ha designato __________ A__________ quale
curatore dei minori. AP 1, L__________ e Le__________ hanno ricorso contro tale
nomina, ma le loro impugnazioni sono state respinte dalla Camera di protezione del
Tribunale d'appello con sentenze del 12 novembre 2015 (inc. 9.2015.16/17).
In seguito a un'istanza presentata dai figli
il 27 gennaio 2015 intesa alla nomina dell'avv. __________ F__________
quale loro rappresentante e alla revoca della curatela educativa, con decisione
del 17 giugno 2016 il Pretore, accertata l'adesione dei genitori e l'impossibilità
di attivare concretamente la misura, ha revocato
la curatela (inc. SO.2015.435). Nel frattempo, con decisione dell'8
marzo 2016, AP 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio fino all'8
novembre 2012.
H. L'istruttoria è
terminata il 7 dicembre 2016 e alla discussione finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 19
gennaio 2017 AO 1 ha proposto di affidare i figli alla madre con esercizio in
comune dell'autorità parentale, ha chiesto la concessione delle più ampie
relazioni personali con L__________ e Le__________, come pure la ripresa del
suo diritto di visita “al più presto possibile, gradualmente e compatibilmente
con il volere dei figli”, offrendo un contributo alimentare di fr. 250.–
mensili per ciascun figlio, assegni familiari non compresi. In un allegato del
10 gennaio 2017 AP 1 ha postulato l'affidamento dei figli senza diritti di
visita paterni, la condanna del marito a versarle fr. 6162.– corrispondenti
alla metà delle spese mediche per i figli non coperte dalla cassa malati (con obbligo
di assumerne la metà anche in futuro) e un contributo alimentare dal 25 luglio
2012 di fr. 1050.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi.
Fatti
I. Statuendo con
sentenza del 6 aprile 2017 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato L__________ e Le__________
alla madre, ha stabilito che “non si fissano limitazioni alle relazioni
personali tra padre e figli, che la madre è chiamata a incoraggiare”, non ha fissato
contributi fra i coniugi, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per
ciascun figlio di fr. 400.– mensili dal luglio 2012 all'agosto 2013, di fr.
340.– mensili dal settembre 2013 al dicembre 2015 e di fr. 250.– mensili dal
gennaio 2016 in poi, assegni familiari non compresi, imponendogli di rimborsare
alla moglie fr. 280.– per costi di psicoterapia riguardanti L__________.
Le spese processuali di complessivi fr. 6000.– (incluse le spese di fr. 444.–per
l'ascolto e quelle di fr. 3340.– per l'intervento della mediatrice __________ F__________)
sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per tre quarti a carico
della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 2700.– per ripetibili ridotte.
AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio limitatamente alle
prestazioni svolte dal suo patrocinatore fino al 16 maggio 2014, tassate
in fr. 6624.20.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera “per sé e per i figli L__________
e Le__________” con un appello del 18 aprile 2017 nel quale chiede di riformare
il giudizio impugnato rinunciando a fissare diritti di visita paterni (“considerata
l'età dei figli e le tensioni fra figli e padre e il rifiuto dei figli ad
esercitare un diritto di visita”), di aumentare il contributo alimentare per
ciascun figlio a fr. 1050.– mensili dal 25 maggio 2012, assegni familiari non
compresi, e di condannare il marito a rifonderle fr. 6120.– per la metà delle
spese mediche da lei assunte in favore dei figli. Nelle sue osservazioni del 22
maggio 2017 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 31 agosto 2017 L__________,
diventata nel frattempo maggiorenne, ha comunicato a questa Camera di avere designato
quale suo patrocinatore l'avv. PA 1 e di confermare l'appello “a suo nome”.
M. Il 28 giugno 2018 l'appellante
ha trasmesso nuova documentazione a questa Camera, sulla quale AO 1 ha potuto
esprimersi il 5 luglio 2018. Contestualmente egli ha chiesto la soppressione dei
contributi alimentari a suo carico, valendosi di nuove circostanze. Il 18
luglio 2018 AP 1 ha chiesto di dichiarare inammissibili le nuove circostanze e
le nuove domande fatte valere dal marito, accludendo ulteriore documentazione
sulla quale quest'ultimo si è espresso con osservazioni del 26 luglio 2018.
N. Nel frattempo, il 4
giugno 2018, si è tenuta l'udienza di conciliazione nella causa di divorzio e il
contraddittorio sull'istanza cautelare contestuale alla petizione, istanza che
la moglie, interpellata dal giudice, ha dichiarato di mantenere. Il
procedimento cautelare è attualmente in fase istruttoria. L'azione di divorzio
è allo stadio delle prime arringhe.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione
dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura
sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente
patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa essendo, oltre all'entità
dei contributi alimentari per i figli, la disciplina delle relazioni personali con
il genitore non affidatario, controversia impugnabile senza riguardo a soglie
di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione
impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 10 aprile 2017. Inoltrato
il 19 aprile 2017, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo.
2.
Nelle sue
osservazioni AO 1 afferma che l'appello è irricevibile per carenza di
motivazione, la moglie limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte davanti
al Pretore senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, un appello
dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale
deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142
I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere
generale non sono sufficienti, come non basta reiterare nell'appello le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale
4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52; I CCA,
sentenza inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid, 3a). Nella
fattispecie l'appellante riprende ampi stralci del memoriale conclusivo, ma ciò
ancora non significa che non si confronti con il giudizio impugnato o che il
ricorso vada dichiarato irricevibile nel suo intero. L'atto permette se non
altro di capire che la convenuta mette in discussione il principio delle
relazioni personali dei figli con il padre e i contributi alimentari per i
figli stessi. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di
motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di una
disamina particolareggiata.
3.
La regolamentazione
delle relazioni personali con il padre è divenuta priva d'interesse per L__________,
che ha raggiunto la maggiore età in pendenza di appello. Relativamente al
figlio minorenne Le__________, ci si potrebbe domandare se, dato il potenziale
conflitto d'interessi, la madre potesse impugnare la decisione del Pretore in
nome di lui. L'appello essendo stato presentato personalmente anche da AP 1, non
occorre tuttavia approfondire la questione.
4.
Il 28 giugno 2018 l'appellante
ha trasmesso nuova documentazione (estratti bancari dal 1° luglio 2016 al
1° maggio 2018 di un conto del marito, una distinta dei movimenti sul conto
postale del coniuge dal 1° luglio 2016 al 31 maggio 2018, il contratto d'impiego
da lui sottoscritto con la P__________ SA di __________ il 1° maggio 2017,
così come i conteggi di stipendio dal maggio del 2017 all'aprile del 2018) che AO
1.
aveva prodotto il 21 giugno 2018 nella causa di divorzio. Da parte sua l'istante
ha documentato, il 5 luglio 2018, la mancata promozione scolastica della
figlia, chiedendo sostanzialmente la soppressione del contributo alimentare in
favore di lei. L'appellante ha contestato tale richiesta, presentando il 18 luglio
2018.
una dichiarazione sull'andamento scolastico di L__________ rilasciata dal preside
dell'Istituto __________, come pure la pagella della figlia, già prodotti nella
causa di merito, così come un'ordinanza del 3 luglio 2018 emessa dal Pretore
attestante l'intimazione a AO 1 di tali documenti.
Nuovi fatti e nuovi mezzi
di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se
dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con
la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1
CPC). Documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto
– sono invece sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317
cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nel caso specifico la distinzione tra elementi
ricevibili e irricevibili risulta, comunque sia, senza portata pratica, giacché
– come si vedrà in appresso (consid. 8) – i nuovi fatti e la nuova domanda (soppressione
del contributo alimentare per la figlia divenuta maggiorenne) non entrano in
linea di conto ai fini del giudizio. In simili circostanze conviene passare
senza indugio all'esame dell'appello.
5.
In merito alla
disciplina delle relazioni personali fra padre e figli, il Pretore ha ricordato
anzitutto che esse sono perturbate fin dall'avvio del procedimento e che da
oltre due anni i figli non hanno più contattI con il genitore. Egli ha ritenuto
che gli sforzi profusi per consentire un riavvicinamento sono stati vanificati dal
comportamento della madre, la quale ha indotto i figli a un forte conflitto di
lealtà, mentre nel corso dell'istruttoria non è emerso alcun elemento che possa
giustificare il completo stallo delle relazioni con il padre. Accertato come
non emergano serie e oggettive ragioni perché i ragazzi non possano avere
relazioni personali con il genitore, il primo giudice ha rilevato che i figli
soffrono, e in particolare Le__________, da tempo seguìto da uno
psicoterapeuta, al punto che entrambi i minori hanno dichiarato anche durante l'audizione
di non voler incontrare il padre. Considerate inoltre le difficoltà riscontrate
nell'attuare provvedimenti volti al ripristino delle relazioni personali tra
padre e figli, il Pretore ha rinunciato ad adottarne di nuovi, rinviando la
questione alla procedura di divorzio e limitandosi a constatare, nel
Dispositivo
dispositivo, il principio secondo cui “non si fissano limitazioni alle
relazioni personali fra padre e figli, che la madre è chiamata a incoraggiare”.
6. L'appellante critica
le considerazioni del Pretore quanto alle sue responsabilità in merito alla
rottura delle relazioni personali fra padre e figli, lamentando un
atteggiamento prevenuto nei suoi confronti. Essa sostiene di avere sempre
dimostrato un atteggiamento aperto, come risulta dagli accordi raggiunti pendente
causa e dal rapporto della mediatrice. Le difficili relazioni fra padre e figli
sono attestate dall'esito del percorso di mediazione e si sono acuite in
seguito al persistere del marito nel frequentare un'altra donna. Pur condividendo
la conclusione del Pretore, secondo cui la figura paterna non dev'essere
esclusa dalla vita dei figli, essa rileva che le relazioni personali non
possono essere stabilite senza il consenso di questi ultimi e sottolinea come i
ragazzi abbiano espresso a più riprese il fermo rifiuto di incontrare il padre.
L'appellante rimprovera poi al marito di essere sempre stato poco presente nell'educazione
dei figli, incapace di trovare attività adatte a coinvolgerli, intimidatorio e
colpevolizzante nei confronti suoi e del resto della famiglia, al punto da
creare nei figli un forte disagio e finanche disturbi psicosomatici in Le__________.
A suo parere, pertanto, il rifiuto dei figli non è riconducibile a un mero
conflitto di lealtà e invoca il diritto loro di scegliere liberamente quali rapporti avere con il padre,
senza imposizioni di terzi.
7. Il primo
interrogativo che si pone è di sapere, intanto, se al momento in cui ha emanato
il giudizio impugnato, quel 6 aprile 2017, il Pretore fosse ancora competente
per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove una
procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in
secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in
concreto il 28 gennaio 2014 – azione di divorzio, in effetti, la
competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. A
quel giudice rimane soltanto da statuire, in simile evenienza, sui provvedimenti
chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente
dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid.
3.3.2; analogamente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907
consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_933/2012 del 17
maggio 2013 consid. 5.2). Le misure a protezione dell'unione coniugale da lui
emanate per tale periodo restano poi in vigore anche dopo l'introduzione della
causa di divorzio, ma egli non può più modificarle. Dopo l'avvio della procedura
di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o di sopprimere quelle
misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle,
le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi anche
durante la causa di divorzio.
È vero che nel recente passato questa Camera ha dato prova di indulgenza, nel
senso che un paio di sentenze a protezione dell'unione coniugale emanate nel
corso di una procedura di divorzio sono state considerate alla stregua di
decreti cautelari nelle rispettive cause di stato (sentenze
inc. 11.2018.32 del 4 maggio 2018, consid. 2 e inc. 11.2016.118 del 27
aprile 2018, consid. 2). Si trattava però di situazioni limite, giustificate
dall'economia di giudizio. Nella fattispecie le contingenze sono diverse, poiché
la decisione impugnata andrebbe considerata come una sentenza a tutela
dell'unione coniugale per quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo
antecedente la causa di divorzio e come decreto cautelare per i provvedimenti
del lasso di tempo successivo. E l'atto impugnato non può essere trattato come
una decisione bivalente.
Non si
disconosce che in concreto il Pretore ha continuato deliberatamente all'udienza
del 31 marzo 2014 la procedura a tutela dell'unione coniugale (per evitare di “aprire
un nuovo fronte giudiziario”) con l'assenso dei coniugi. A prescindere dal
fatto però che non è dato a divedere quale difficoltà egli avrebbe incontrato
nel trattare l'istanza cautelare come giudice del divorzio, una deroga alla
competenza per materia posta dal diritto federale – anche solo per giurisprudenza
– non è lecita, nemmeno con l'autorizzazione delle parti (Haldy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,
n. 4 ad art. 4). Poco importa che nel Cantone Ticino si dia unione personale
tra giudice a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio.
8. Ne discende che in
concreto, quando ha statuito il 6 aprile 2017 a tutela dell'unione coniugale,
il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al
periodo precedente la litispendenza della
causa di divorzio, intervenuta il 28 gennaio 2014. Non era più abilitato
invece a regolare il diritto di visita (che dal 28 gennaio 2014 in poi poteva
essere disciplinato solo dal giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di
stato) né a modificare i contributi di mantenimento dovuti ai figli dopo il 28 gennaio
2014. A ben vedere egli non era più abilitato neppure a statuire sulla custodia
parentale, decisione che competeva anch'essa al giudice dei provvedimenti cautelari
nella causa di divorzio. Il dispositivo n. 2 della sentenza in questione tuttavia
non è impugnato e questa Camera non può intervenire d'ufficio. Essa deve annullare
ad ogni modo la sentenza in questione, nei limiti dell'appello, nella misura
in cui il Pretore ha esulato dalla propria competenza per materia (giurisprudenza
che al Pretore è nota da anni: sentenza inc. 11.2008.41
del 7 aprile 2009, consid. 2b). Sul diritto di visita e sui contributi
alimentari per i figli dopo il 28 gennaio 2014 toccherà statuire cautelarmente,
di conseguenza, al giudice del divorzio. A quest'ultimo incomberà anche di
esaminare la richiesta formulata il 5 luglio 2018 da AO 1 per ottenere che da allora
sia soppresso il contributo di mantenimento in favore di L__________, così come
spetterà al giudice del divorzio tenere conto della documentazione presentata
in appello da AP 1 sulla situazione economica del marito dal 2016 in poi.
9. Per quel che è dei contributi alimentari in favore
dei figli dal 13 giugno 2012 (data dell'istanza a protezione
dell'unione coniugale), il Pretore ne ha fissato la decorrenza “dal mese di
luglio 2012”, intendendo verosimilmente con ciò il 25 luglio 2012, come chiedeva
la convenuta nel memoriale conclusivo. L'interessata medesima evoca tale
decorrenza anche nelle motivazioni dell'appello, salvo proporre nelle domande –
probabilmente per svista – quella del 25 maggio 2012. Sia come sia, si
trattasse di una nuova domanda, questa non si fonderebbe su fatti o mezzi di
prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC) e sarebbe finanche priva di motivazione (nel
senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sarebbe quindi irricevibile.
10. Nella sentenza
impugnata il Pretore ha riepilogato le vicissitudini professionali attraversate
dall'istante dopo il licenziamento dalla ditta facente capo al suocero e ha
rilevato le discrepanze fra la documentazione prodotta e le tassazioni agli
atti. Posto ciò, egli si è dipartito dalle entrate e dalle uscite registrate nel
conto della ditta individuale e nel conto personale di AO 1, reintegrando il
costo dell'alloggio, le prestazioni fatturate e gli stipendi che non figuravano
dalla movimentazione. Egli ha calcolato così le entrate nette di lui in fr.
2240.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013, in fr. 3500.– mensili dal 1° settembre 2013 al
31 dicembre 2015 e in fr.
3075.95 mensili dal 1° gennaio 2016 in poi (senza assegni familiari).
Quanto al di lui
fabbisogno minimo, il primo giudice ha ricordato che, come risultava dalle udienze tenute il 25 luglio e il 5 novembre
2012, fino al 31 agosto 2013 tale fabbisogno ammontava a fr. 1450.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio
della cassa malati fr. 250.–, mentre il canone di locazione era pagato grazie a
elargizioni dei genitori) e a fr. 2819.65 mensili dal 1° settembre
2013 in poi (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, canone di locazione fr. 800.–, spese
accessorie fr. 150.–, posteggio fr. 40.–, cassa malati fr. 247.–,
assicurazione dell'economia domestica e responsabilità civile privata fr.
19.65, imposta di circolazione fr. 33.70, assicurazione dell'automobile
fr. 59.35, “terzo pilastro” vincolato, assicurazione indennità giornaliera
in caso di malattia e contro gli infortuni fr. 269.95 complessivi).
Relativamente alla moglie,
il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 1337.50 mensili dal 2012 al 2014,
in fr. 3134.60 mensili nel 2015, in fr. 2683.25 mensili dal 1° gennaio al 31
marzo 2016 e in fr. 2341.55 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2363.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
genitore affidatario fr. 1350.–, pigione e spese accessorie fr. 660.– [già
dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della
cassa malati stimato fr. 250.–, assicurazione dell'economia domestica e
responsabilità civile privata fr. 25.45, assicurazione dell'automobile fr.
96.75, imposta di circolazione fr. 15.90).
Il Pretore ha determinato
infine il fabbisogno in denaro di L__________ in fr. 2068.– mensili (inclusa la
retta della scuola privata) e in fr. 1551.– mensili quello di Le__________
(inclusi di fr. 270.– mensili per trattamenti psicologici non coperti dalla cassa
malati). Egli ha scartato invece l'ipotesi di un contributo di accudimento,
rilevando che la madre affidataria è in grado di far fronte autonomamente al
proprio fabbisogno minimo. Appurato che il bilancio della famiglia denota un
importante ammanco, il primo giudice ha ritenuto perciò che, una volta coperto
il proprio fabbisogno minimo, per ciascun
figlio AO 1 disponeva dal
luglio 2012 all'agosto 2013 di fr. 395.– mensili,
dal settembre 2013 al dicembre 2015 di
fr. 340.18 mensili e dal gennaio 2016 in poi dispone di fr. 128.15
mensili. Visto quanto da lui offerto, il Pretore ha fissato in definitiva un
contributo alimentare per ogni figlio di fr. 400.– mensili (arrotondati)
per il primo periodo, di fr. 340.– mensili (arrotondati) per il secondo e di
fr. 250.– mensili dal gennaio 2016 in poi, assegni familiari non compresi.
11. L'appellante
chiede di rivalutare le entrate del marito (fr. 2240.– mensili dal 25 luglio
2012 al 31 agosto 2013, fr. 3500.– mensili dal
1° settembre 2013 al 31 dicembre 2015 e fr.
3075.95 mensili dal 1° gennaio 2016 in poi, senza assegni familiari) a fr.
4500.– mensili, dolendosi – in sintesi – che la documentazione prodotta dal
coniuge è contraddittoria e incompleta, tanto che non fornisce alcuna indicazione
sui proventi della società S__________ Sagl, di cui AO 1 è stato amministratore
e fondatore. Inoltre, essa sottolinea, il marito è stato in grado di acquistare
una M__________ di cui non necessita a fini professionali, di pagare fr. 503.90
mensili per la copertura complementare dell'assicurazione malattia e di contribuire
con fr. 500.– mensili alla retta della scuola privata per Le__________. A suo
parere, considerate le numerose attività commerciali dell'interessato, il primo
giudice non poteva dipartirsi unicamente dagli accrediti per stipendio e dai prelevamenti
privati dai conti di lui, ma doveva considerare anche il valore della sostanza
aziendale e il tenore di vita. Considerato l'indebito rifiuto del marito di cooperare,
si sarebbe dovuto applicare inoltre l'art. 164 cpv. 2 CPC e imputargli un
reddito di almeno fr. 4500.– mensili, come essa aveva indicato nel memoriale
conclusivo, rimasto incontestato.
Da quest'ultima
affermazione va subito sgombrato il campo, giacché la questione legata al
reddito di AO 1 era tutt'altro che incontestata: nel proprio memoriale
conclusivo del 19 gennaio 2017
l'istante dichiarava infatti un reddito di fr. 2500.– mensili (pag. 8),
mentre la convenuta prospettava nel suo memoriale conclusivo del 10 gennaio
2017 un reddito di fr. 4500.– mensili (pag. 14). L'accertamento era dunque litigioso,
senza che – contrariamente a quanto asserisce la convenuta – l'istante fosse obbligato
a replicare.
a) In
merito alla S__________ Sagl, il marito ne è stato socio gerente sin dalla
fondazione avvenuta l'11 dicembre 2013 (doc. 28), ma ha rifiutato di
produrre la contabilità e la documentazione bancaria della ditta, dichiarando prima
di esserne stato unicamente amministratore (lettera del 18 agosto 2016, agli
atti) e poi di non esserne mai stato il proprietario, avendone sottoscritto le
quote a mero titolo fiduciario (lettera del 20 settembre 2016, agli atti). Agli
atti figura invero un contratto fiduciario del 2 dicembre 2013 in cui AO 1 si impegnava
a sottoscrivere 200 quote della futura società per conto di __________ A__________
(doc. RR). A un sommario esame come quello che governa una procedura a tutela
dell'unione coniugale le spiegazioni del marito appaiono verosimili. In
circostanze del genere non si giustificava perciò di fare ricorso all'ammontare
del capitale e a eventuali utili societari. Si aggiunga che, contrariamente a
quanto sostiene l'appellante, neppure la dichiarazione del 25 settembre
2014, secondo cui la società non aveva per il momento versato compensi all'istante
(“finora”: doc. II), è contraddetta dagli atti, l'accredito di fr. 3500.– della
medesima sul conto di AO 1 essendo intervenuto successivamente (il 17 dicembre
2014: doc. OO1). E di tale retribuzione il Pretore ha tenuto conto nelle
entrate del marito per quel periodo, ma non poteva considerarla per il tempo precedente.
b) AP
1 fa notare che il marito è titolare di una ditta individuale (“AO 1 __________
__________”) e figura quale rappresentante di numerose aziende. Ora, scopo di
quella ditta individuale è, secondo il registro di commercio, “la prestazione
di servizi e consulenza nel campo della promozione degli affari; l'assunzione
di rappresentanze di agenzie operanti nel settore promo-pubblicitario”. Dato il
genere di attività svolta a titolo indipendente, non deve sorprendere quindi che
il marito intrattenga relazioni con svariate imprese e si presenti come loro
rappresentante (doc. 24 e 27), fermo restando che una simile relazione d'affari
non comporta necessariamente entrate regolari. L'interessata sottolinea che il
marito ha prodotto fatture emesse a una di tali società per le sue consulenze e
intermediazioni (doc. HH). Essa non spiega tuttavia come la circostanza possa
influire sull'apprezzamento delle entrate di lui. Contrariamente a quanto essa assevera,
neppure risulta che l'affermazione secondo cui il marito a quel momento aveva
incassato solo fr. 350.– dalla ditta D__________ sia contraddetta dagli atti
(lettera del 9 ottobre 2014: act. XXII). Nei conti indicati dall'appellante
(doc. OO1), infatti, fino all'ottobre del 2014 non si riscontrano
accrediti di quella ditta, bensì unicamente trasferimenti dal conto della ditta
individuale a quello personale.
Dalla
documentazione bancaria risulta invero che AO 1 ha incassato compensi da
svariate società ed enti, operando trasferimenti fra conti privati e conti
della sua ditta. Risulta altresì che dopo la sua assunzione da parte della P__________,
egli ha percepito uno stipendio, continuando a riscuotere fatture per
l'attività indipendente. Di tali entrate nondimeno il Pretore ha tenuto conto
nei calcoli fondati sui movimenti dei conti privati e commerciali. Inoltre per
contestare la completezza dei movimenti sui conti del marito e rendere
verosimile un reddito più alto di quello che si evince dai conti bancari non
basta evocare l'esistenza di numerosi rapporti d'affari. Quanto alla sostanza
aziendale della ditta individuale, per tacere del fatto che la medesima sarebbe
vincolata all'esercizio dell'attività professionale, neppure l'appellante
indica di quali attivi possa disporre il titolare di una ditta di
rappresentanze commerciali avviata da pochi anni e che per di più svolge la propria
attività a domicilio. A un sommario esame non si scorgono in definitiva ragioni
sufficienti per ritenere che il marito disponga di sostanza aziendale da destinare
al mantenimento dei figli.
c) Riguardo
al tenore di vita di AO 1, dagli atti emerge che, rispetto al 2012, questi ha
stipulato un'assicurazione malattia complementare “reparto privato mondo” dal
costo di fr. 158.60 mensili (doc. MM). Il premio complessivo della sua copertura
sanitaria è aumentato così da fr. 348.20 mensili nel 2012 (doc. M) a fr. 503.90
mensili nel 2016 (doc. MM). Ciò non basta tuttavia per accertare che egli sostenga
un tenore di vita inconciliabile con le proprie entrate. L'appellante afferma altresì
che il marito ha contribuito a pagare la retta della scuola privata per Le__________
versando fr. 500.– mensili, ma agli atti
figurano soltanto gli addebiti di quattro rette di fr. 652.– dal
febbraio al maggio del 2014 (doc. OO2). Quanto all'acquisto
dell'automobile, l'investimento appare giustificato dall'esercizio
dell'attività di rappresentate commerciale (sotto, consid. 12a). Esso
consiste per di più in un veicolo usato, costato fr. 7500.– e pagato a
rate (doc. GG), sicché non si può dire che la spesa dimostri particolari
disponibilità del soggetto.
d) Per
il resto l'appello si esaurisce in una cronistoria del processo e nella
riproduzione delle citazioni dottrinali contenute nel memoriale conclusivo
(pag. 18; appello, pag. 14 a 19), AP 1 deplorando di aver dovuto insistere nei
confronti del marito per ottenere la produzione della documentazione richiesta
e ripetendo che in concreto va applicato l'art. 164 cpv. 2 CPC. Che il marito
non sia stato particolarmente sollecito è vero. Per finire, tuttavia, l'unica
documentazione non prodotta è quella relativa alla S__________ Sagl e il rifiuto,
come detto (consid. a), non è di rilievo per apprezzare la capacità finanziaria
dell'istante. Senza dimenticare che quanto dispone l'art. 164 cpv. 2 CPC è una
facoltà del giudice e non un obbligo (Schmid
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione n. 2 ad art. 164). In ultima
analisi, non si giustifica nella fattispecie di imputare al marito un reddito
di fr. 4500.– mensili netti privo di ogni riscontro concreto. Riguardo ai
calcoli del Pretore circa i movimenti sui conti bancari di lui, l'interessata
non muove contestazioni.
12. L'appellante contesta il
fabbisogno minimo di AO 1, chiedendo di ridurlo a fr. 2397.– mensili perché nelle
ristrettezze economiche in cui si trova la famiglia non è giusto riconoscere
spese per un veicolo privato, il coniuge lavorando a domicilio, né il costo di
assicurazioni non obbligatorie stipulate dal marito.
a)
Dandosi una situazione di ammanco nel bilancio familiare, i costi
d'automobile vanno tralasciati. Qualora le trasferte siano indispensabili, si
riconosce il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici
(RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2016.93
del 15 ottobre 2018, consid. 10 con rinvio). Nella fattispecie è pacifico
che la famiglia versa in una situazione di ammanco. L'uso di un veicolo privato
appare tuttavia necessario per il genere di attività professionale svolta dal
marito, attivo anche a titolo indipendente nel settore delle rappresentanze
commerciali (verbale del 31 marzo 2014, pag. 2). Che la sede della sua ditta corrisponda
al domicilio di lui non esclude la necessità di un veicolo privato per scopi
professionali. Tanto meno ove si consideri che, mancando ogni forma di contabilità,
la spesa non è neppure stata dedotta dall'utile aziendale, calcolato direttamente
dal Pretore sulla base delle entrate desumibili dai conti dell'interessato.
b) Quanto
al premio delle assicurazioni facoltative, l'interessata ne ha chiesto lo
stralcio dal fabbisogno minimo del marito a fronte delle difficoltà economiche in
cui si trova la famiglia. Contrariamente all'opinione di AO 1, pertanto, la pretesa
è sufficientemente motivata. E in effetti, dandosi ristrettezze
economiche, i premi di assicurazioni facoltative come
quella complementare della LAMal, l'assicurazione contro la responsabilità
civile e l'assicurazione dell'economia domestica non possono trovare
spazio nel fabbisogno minimo dei coniugi. In simili circostanze il fabbisogno
minimo delle parti rimane quello del diritto
esecutivo, senza aggiunte (RtiD II-2017 pag. 778,
consid. 6b con rinvio a DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). Riguardo agli oneri
sociali, invece, i premi dell'AVS/AI/IPG, dell'assicurazione contro la disoccupazione,
della cassa malati, dell'assicurazione infortuni, della cassa pensione e della previdenza
professionale, così come le quote di affiliazione ad associazioni professionali
vanno riconosciuti quali supplementi al minimo di base del diritto esecutivo,
purché non siano già dedotti dal salario (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II.3).
c) Ne
segue che dal fabbisogno minimo di AO 1 vanno espunti fr. 19.65 mensili
per l'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile
privata, mentre per quanto concerne il premio dell'assicurazione complementare
LAMal, esso nemmeno figura nel fabbisogno minimo accertato dal Pretore. Le coperture
per perdita di guadagno in caso di malattia, d'infortunio complementare alla
LAINF e di previdenza vincolata con assicurazione in caso di incapacità di guadagno
sono invece ammissibili nel periodo compreso dal 1° settembre 2013 al 31 marzo
2016, durante il quale l'interessato, attivo unicamente a titolo indipendente,
non beneficiava d'altro. Dal 1° aprile 2016 per contro gli oneri sociali a
copertura di simili rischi sono già dedotti dallo stipendio percepito dalla P__________
SA (doc. NN). Per quanto di rilievo ai fini del giudizio, il fabbisogno minimo dell'istante
va dunque confermato in fr. 1450.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31 agosto 2013
e fissato in fr. 2803.– mensili da allora in poi.
13. Quanto
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo da fr. 2363.10 a
fr. 3851.40 mensili. Le poste in discussione vanno esaminate singolarmente.
a) Relativamente
al costo dell'alloggio, il Pretore lo ha calcolato in fr. 625.– mensili, dopo
avere dedotto dalla pigione di fr. 1500.– mensili (spese accessorie
incluse) le quote di un terzo e di un quarto già comprese nel fabbisogno in
denaro dei figli. L'appellante eccepisce che tale deduzione non si giustifica, AO
1 non essendo in grado di coprire il fabbisogno in denaro dei figli, ma l'argomentazione
non può essere condivisa. Il criterio adottato dal primo giudice è conforme
alla giurisprudenza di questa Camera, invalsa da oltre un ventennio (Rep. 1994
pag. 301 consid. 5), la quale si ispira alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo. Queste prevedono che un terzo del costo dell'alloggio a carico del genitore
affidatario rientra nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un
quarto in quello del secondo (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons
Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª
edizione, pag. 13 in alto). Che i genitori non abbiano modo di finanziare il
fabbisogno in denaro dei figli ancora non giustifica decurtazioni al fabbisogno
di questi ultimi (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3), né l'interessata può pretendere
di inserire nel proprio fabbisogno minimo una voce di spesa che pertiene al
fabbisogno in denaro dei figli.
b) Per
quel che attiene al premio della cassa malati, che il Pretore ha stimato
di fr. 250.– mensili, l'appellante obietta che dal doc. 20 risulta una spesa effettiva
di fr. 663.30 mensili. Quel documento consiste tuttavia in un riepilogo dei
premi mensili per tutti i membri della famiglia e non permette di capire a
quanto ammonti il costo dell'assicurazione obbligatoria della sola moglie. Non
soccorrono le premesse dunque per reputare inverosimile la stima del Pretore. Come
per il marito, dal fabbisogno minimo della moglie va tolto inoltre, per le
ragioni già illustrate (consid. 11c), il premio dell'assicurazione economia
domestica e contro la responsabilità civile privata.
c) L'appellante
espone fr. 200.– mensili per il costo del carburante. Se non che, come detto (consid.
11a), dandosi ristrettezze economiche gli oneri relativi a un veicolo privato
vanno tralasciati se non sono indispensabili. Nella fattispecie la moglie vive dal
1° ottobre 2012 a __________ (doc. 20), dove ha sede anche la __________ Sagl
per la quale svolgeva l'attività di contabile a ore. Solo dal gennaio 2015 essa
lavora in un negozio nel centro di __________. Anche volendo considerare
quest'ultima circostanza (successiva all'introduzione della causa di divorzio e
quindi sottratta alla cognizione del giudice a tutela dell'unione coniugale), andrebbe
riconosciuto quindi il solo costo di un abbonamento ai trasporti pubblici. Come
si vedrà in appresso, tuttavia, ciò non avrebbe alcuna incidenza sull'esito
dell'appello, dal momento che AP 1 non chiede contributi alimentari per sé. Non
è il caso dunque di attardarsi al riguardo.
14. In relazione al proprio
reddito l'appellante sostiene che attualmente esso ammonta in media a fr.
2512.40 mensili, mentre il Pretore lo ha accertato in fr. 1337.50 mensili dal
2012 al 2014, in fr. 3134.60 mensili nel 2015, in fr. 2683.25 mensili dal 1° gennaio
al 31 marzo 2016 e in fr. 2341.55 mensili dopo di allora. L'argomento cade nel
vuoto, poiché decisivo ai fini dell'attuale giudizio è il reddito conseguito da
AP 1 dal 25 luglio 2012 (decorrenza dei contributi alimentari per i figli) fino
al 28 gennaio 2014 (litispendenza dell'azione di divorzio), ovvero – in
pratica – gli introiti del 2012 e del 2013. Le entrate successive andranno
considerate dal giudice dei provvedimenti cautelari nella causa del divorzio.
15. Quanto al fabbisogno in
denaro dei figli, l'appellante non contesta quello di L__________ (fr. 2068.–
mensili), ma chiede di portare a fr. 2551.– mensili quello di Le__________,
includendo un contributo di accudimento di fr. 1000.– mensili. A suo dire, essa
si occupa del ragazzo, che a causa della sua instabilità necessita di essere
seguito da uno psicologo, per almeno due ore al giorno.
a) La
modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo
2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), non ha effetto retroattivo. Essa si applica
anche alle cause già pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 13cbis
tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 CPC), ma solo per i contributi alimentari
successivi al 1° gennaio 2017 (sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del
18 marzo 2018 consid. 4.1.2; sentenza 5A_619/2017
del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Un
contributo di accudimento per il periodo anteriore al 31 dicembre 2016 non
entra pertanto in considerazione. E siccome si tratta in concreto di definire
contributi alimentari dal 25 luglio 2012, si deve far capo alla tabella correlata
alle raccomandazioni di quell'anno, la quale prevedeva una componente monetizzata per “cura e educazione”
da riconoscere al genitore affidatario che, esercitando un'attività
lucrativa, non poteva occuparsi personalmente dei figli. La posta per “cura e
educazione” contemplata dalle citate raccomandazioni
andava commisurata al grado
d'occupazione di quel genitore (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio 2018, consid. 10).
b)
Dipartendosi dalla previsioni valide per una fratria di due dal 13° anno di
età, il fabbisogno in denaro di L__________ ammontava nel luglio 2012 a fr.
2225.– mensili (arrotondati). A tal fine occorreva infatti adattare il costo dell'alloggio a fr. 500.– mensili (un terzo
di fr. 1500.–: doc. 20), considerare un quinto della posta per cura e
educazione (valutato l'impegno lavorativo della madre attorno al 20%), dedurre
l'assegno familiare di fr. 200.– (già compreso nelle stime delle citate
raccomandazioni) e aggiungere la retta per la scuola privata per un costo attorno
a fr. 580.– mensili (doc. 20 e 29: nove rate più la tassa di iscrizione).
Il
fabbisogno in denaro di Le__________, secondo i dati per la fascia d'età dal 7°
al 12° compleanno, risultava nel luglio del 2012 di fr. 2005.– mensili
(arrotondati), una volta adattato il costo dell'alloggio a fr. 375.– mensili (un
quarto di fr. 1500.–: doc. 20), considerato un quinto della posta per cura e educazione
(valutato l'impegno lavorativo della madre attorno al 20%), dedotto l'assegno
familiare di fr. 200.– (già compreso nelle stime delle citate raccomandazioni),
aggiunta la retta della scuola privata per un costo attorno ai fr. 515.–
mensili (doc. 20 e 29: nove rate più la tassa di iscrizione), come pure spese di
terapia non coperte dalla cassa malati per fr. 270.– mensili
(incontestati: doc. 34).
16. Alla
luce di quanto precede risulta che nel caso specifico fin dalla separazione dei
coniugi il bilancio familiare accusava un netto passivo. Il fabbisogno minimo
del debitore alimentare essendo intangibile (DTF 141 III 403 consid. 4.1), per
giurisprudenza occorre suddividere così il margine disponibile di AO 1 proporzionalmente
alle spettanze di moglie e figli, spettanze che fino al 31 dicembre 2016 erano poste
sullo stesso piano (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 107 consid. 4.2.1.1 con
rimandi). Sta di fatto che in concreto la moglie non ha mai preteso contributi
alimentari per sé, di modo che il margine disponibile dell'istante va
interamente destinato ai figli. Ne discende quanto segue:
Dal
1° luglio 2012 fino al 31 agosto 2013:
reddito del marito (consid. 11) fr.
2240.– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 12) fr. 1450.– mensili
margine
disponibile da destinare ai figli fr. 790.– mensili
fabbisogno in denaro di L__________
(consid. 15b) fr. 2225.– mensili
fabbisogno
in denaro di Le__________ (consid. 15b) fr. 2005.– mensili
fr.
4230.– mensili
contributo
alimentare per L__________:
2225
: 4230 x 790 = fr. 415.– mensili (arrotondati)
contributo alimentare per Le__________:
2005
: 4230 x 790 = fr. 375.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non
compresi.
Dal 1° settembre 2013 in
poi:
reddito del marito (consid. 11) fr.
3500.– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 12) fr. 2803.– mensili
margine
disponibile da destinare ai figli fr. 697.– mensili
fabbisogno in denaro di L__________
(consid. 15b) fr. 2225.– mensili
fabbisogno
in denaro di Le__________ (consid. 15b) fr. 2005.– mensili
fr.
4230.– mensili
contributo
alimentare per L__________:
2225
: 4230 x 697 = fr. 365.– mensili (arrotondati)
contributo alimentare per Le__________:
2005
: 4230 x 697 = fr. 335.– mensili (arrotondati),
assegni familiari non
compresi.
Come
si è spiegato, nel caso in esame i contributi alimentari per i figli possono
essere calcolati a protezione dell'unione coniugale solo fino all'introduzione della causa di divorzio (28 gennaio 2014),
anche se continuano oltre, finché il giudice dei provvedimenti cautelari nella
causa del divorzio non li modifichi. Dopo l'introduzione della causa di
divorzio in ogni modo il giudice a protezione dell'unione coniugale non può
più modificarli, come ha fatto il Pretore dal 1° gennaio 2016. I contributi
alimentari previsti nella sentenza impugnata dopo il 31 dicembre 2015 vanno
quindi annullati (analogamente a quanto vale per il diritto di visita: sopra,
consid. 8).
17. Rimane da esaminare la
richiesta di partecipazione alle spese mediche dei figli chiesta
dall'appellante. Il Pretore ha constatato che tale pretesa è stata avanzata da AP
1 unicamente nel memoriale conclusivo e che per Le__________ i costi della
psicoterapia si ripetono da oltre cinque anni, di modo che non hanno carattere
straordinario, ma rientrano nel contributo ordinario per il figlio, in cui egli
ha compreso una spesa media di fr. 270.– mensili. Per L__________ invece – ha soggiunto
il Pretore – l'intervento del terapista è durato pochi mesi e ha quindi
carattere straordinario, sicché ha posto a carico del padre una spesa di fr.
280.– mensili, pari alla metà dei costi non coperti dalla cassa malati
(decisione impugnata, pag. 14). L'appellante condivide la decisione riguardante
L__________. Contesta invece l'inserimento di fr. 270.– mensili nel
fabbisogno in denaro di Le__________, sottolineando che il contributo alimentare
fissato dal primo giudice è insufficiente, ragione per cui “la spesa effettiva
di esborso va considerata, mentre per il futuro potrà essere considerata nel
contributo alimentare”. Essa fa valere altresì che la richiesta di giudizio non
è stata contestata e che davanti all'Autorità di protezione il marito aveva finanche
consentito alla terapia.
Che l'istante non abbia
reagito alla domanda formulata dalla moglie con l'allegato conclusivo in merito
ai costi della psicoterapia per Le__________ è vero. Ciò gli preclude la
possibilità di eccepire la tardività della richiesta (I CCA, sentenza inc.
11.2014.36 del 3 novembre 2016, consid. 6a con rinvii), ma non comporta un riconoscimento
della pretesa (art. 223 cpv. 2 CPC). Né risulta che i coniugi si siano intesi
sull'assunzione dei relativi costi (doc. 32). I criteri che disciplinano la
rifusione di spese straordinarie sulla scorta dell'art. 286 cpv. 3 CC sono già
stati riassunti al Pretore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del
28 febbraio 2018, consid. 12a). Perché simile giurisprudenza dovrebbe applicarsi
solo a contributi futuri non è dato a divedere. Che poi il contributo alimentare
a carico del padre non sia sufficiente per coprire il fabbisogno in denaro di
Le__________ è indubbio. Anche la partecipazione a eventuali spese
straordinarie dei figli è subordinata tuttavia alle concrete possibilità del
genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36/37 del 28 febbraio 2018, consid.
12b; sentenza inc. 11.1999.111 del 10 agosto 2001, consid. 13). Ne segue che su
questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
18. Le spese del giudizio
odierno seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene l'annullamento del giudizio impugnato per il lasso di
tempo successivo alla litispendenza della causa di divorzio (ma non la riforma
della sentenza pretorile nel senso auspicato), esce vittoriosa in misura esigua
sull'aumento dei contributi alimentari e risulta del tutto sconfitta sulla
partecipazione ai costi medici straordinari per Le__________. Tutto ponderato,
si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda al marito,
il quale ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (metà dell'indennità piena: RtiD
II-2016 pag. 638 consid. 3b). Nel complesso l'esito del giudizio
odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese
giudiziarie di primo grado. La richiesta dell'appellante di addebitare tutti gli
oneri processuali al marito con obbligo di rifonderle fr. 18 109.20 per ripetibili non
ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello, ipotesi
che non si verifica in concreto.
19. Conformemente all'art.
301 lett. b CPC un estratto dell'attuale sentenza è comunicato anche al figlio
Le__________. La notificazione a L__________ avviene per il tramite del suo patrocinatore
di fiducia.
20. Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), non si pongono questioni di valore litigioso, controversa
essendo, oltre all'entità dei contributi alimentari per i figli, la disciplina
delle relazioni personali tra figli e genitore non affidatario (sopra, consid.
1). Le misure a protezione
dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III
477 consid. 4.1), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può
far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3
della sentenza impugnata è annullato e il dispositivo n. 5 è riformato come
segue:
AP 1è condannato a versare a AP
1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
Dal 25 luglio 2012 al 31 agosto
2013:
fr. 415.– mensili per la
figlia L__________ e
fr.
375.– mensili per il figlio Le__________, assegni familiari non compresi.
Dal 1°
settembre 2013 in poi:
fr. 365.– mensili per la
figlia L__________ e
fr.
335.– mensili per il figlio Le__________, assegni familiari non compresi.
2. Le spese processuali di fr.
3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di
quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
a:
– (in estratto, consid.
7 e 16 e dispositivo
1);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6;
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).