11.2017.48
Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
26 settembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.48
Lugano
26 settembre 2017/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2016.6170 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 20 dicembre 2016 da
AO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1),
giudicando
sull'appello del 28 aprile 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa
dal Pretore il 19 aprile, rettificata il 24 aprile 2017;
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 19 aprile 2017, rettificata il 24 aprile 2017 successivo, emanata
a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1969) e AO 1 (1972) a vivere separati, ha affidato
il figlio T__________ (nato il 10 febbraio 2010) alla madre, cui ha attribuito
in uso l'abitazione posta sulla particella n. 681 RFD di __________, comproprietà
dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, non ha fissato contributi
alimentari per i coniugi, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare
per il figlio di fr. 1410.– mensili dal 20 dicembre 2015 a febbraio 2017, di
fr. 1535.– mensili da marzo 2017 a
febbraio 2022 e di fr. 1685.– mensili in seguito fino alla maggiore età
o al termine della formazione adeguata (assegni familiari non compresi);
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 aprile 2017
in cui chiede di assegnare in uso alla moglie la proprietà per piani n. 15 254 RFD
di __________ (pari a 114/1000 della particella n.
654), appartenente anch'essa in comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo
ciascuno, e di ridurre il contributo alimentare per il
figlio a fr. 965.– mensili dal 20 dicembre 2016 al 17 febbraio 2017, oltre agli
assegni;
che
nelle sue osservazioni del 6 giugno 2017 AO 1 ha proposto di respingere
l'appello, mentre in una replica spontanea del 14 giugno 2017 AP 1 ha
riaffermato le sue domande;
che
l'11 settembre 2017 AP 1 ha trasmesso a questa Camera copia della sentenza del
30 agosto 2017 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale
distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio e ha omologando una
convenzione sugli effetti dello stesso, dichiarando di ritirare l'appello
contro la decisione in materia di misure a protezione dell'unione coniugale;
e considerando
in diritto: che
il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di
rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura
desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3),
indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere
dalla lite;
che
nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro
e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che
desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio –
il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa
processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire
un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili;
che
in concreto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, AO 1 ha dichiarato
di rinunciare alla corresponsione di ripetibili nella procedura di appello
contro le misure protettrici sicché non v'è ragione per scostarsi da tale
accordo in questa sede;
che, ad ogni modo, l'ammontare delle spese di
appello è adeguatamente ridotto per tenere conto che il processo termina senza
sentenza (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro
dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali
ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario
il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
Fatti
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).