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Decisione

11.2017.49

Iscrizione nei registri dello stato civile di un riconoscimento di paternità per testamento

12 febbraio 2019Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti del riconoscimento spetta all'autorità dello stato civile

(Anerkennung durch letztwillige Ver­fügung, Art. 260 Abs. 3 – Zuständigkeit zum

Entscheid über Eintragung, Art. 134 ZStV in:

Rivista delle stato civile 1993 pag. 178).

4. Il ricorrente

sostiene che nelle previsioni dell'art. 42 OSC la com­petenza per accertare il

riconoscimento testamentario di un figlio spetta sia all'autorità dello stato

civile sia a quella preposta alla pubblicazione del testamento, entrambe disponendo

del medesimo potere di apprezzamento. A suo parere, ambedue le autorità possono

esaminare i requisiti formali (esistenza di una disposizione di ultima volontà)

e quelli sostanziali dell'atto (interpretazione della volontà del testatore,

validità della dichiarazione di riconoscimento). Tant'è, fa notare il

ricorrente, che la comunicazione del riconoscimento all'autorità dello stato

civile avviene per il tramite di un estratto, che non è un atto impugnabile. L'interessato

allega poi che in concreto il riconoscimento di paternità è stato accertato non

nella procedura di pubblicazione del testamento, bensì in sede di emissione del

certificato ereditario. In tale procedura – egli afferma – il Pretore ha dovuto

stabilire se egli sia erede legittimo o erede istituito “in quanto da un lato

il testatore lo indicava inequivocabilmente come figlio, mentre dall'altro dai

registri dello stato civile non risultava un legame di filiazione tra i due”. Quel

giudice non si è dunque limitato a una semplice analisi del testo, ma ha tenuto

conto anche della posizione di S__________, la quale non si oppone al

riconoscimento della paternità. Inoltre – soggiunge il ricorrente – persino il

Pretore aggiunto incaricato di trattare l'azione di accertamento della paternità

gli ha confermato il riconoscimento di un tale legame per testamento. A parere

del ricorrente, infine, l'autorità di vigilanza sullo stato civile non può prevaricare

le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, né tanto meno sindacare l'operato di

quest'ultima.

5. Un riconoscimento di

paternità può avvenire anche per testamento (art. 260 cpv. 3 CC). In tal caso l'autorità

competente per la pubblicazione del testamento (art. 557 cpv. 1 CC) comunica il

riconoscimento al­l'autorità di vigilanza sullo stato civile del luogo in cui

ha sede il tribunale, trasmettendo a

quest'ultima un estratto del testamento (art. 42 cpv. 1 lett. b, art. 42 cpv.

2 e art. 43 cpv. 1 OSC: RS 211.112.2). Nel Cantone Ticino l'autorità preposta

alla pubblicazione dei testamenti è il Pretore (art. 81 e 82 LAC), che incarica

il notaio rogante di comunicare gli estratti del testamento ai destinatari da

lui indicati (art. 83 cpv. 1 LAC), compreso – dan­dosi un riconoscimento di

paternità – l'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza (art. 4

del regolamento cantonale sullo stato civile: RL 212.150). Contrariamente all'opinione

del ricorrente, l'art. 42 OSC specifica unicamente quali comunicazioni debba

eseguire l'autorità giudiziaria o amministrativa prevista dal diritto cantonale

(per una panoramica a livello svizzero: Emmel

in: Abt/Weibel [curatori], Praxis­kommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 10 alle

note introduttive agli art. 551 segg. CC). Non dispone invece quale sia l'autorità

competente per accertare la validità di un riconoscimento testamentario di

paternità.

6. Nella fattispecie,

come si è visto, il testamento è stato pubblicato dal Pretore il 28 ottobre

2016 e il notaio incaricato ha regolarmente trasmesso un estratto del

testamento all'Ufficio dello stato civile (doc. 14). L'Ufficio ha scritto al

notaio però, il 18 novembre 2016, di non ravvisare nel testamento una volontà

inequivocabile di riconoscimento e di non intendere procedere pertanto all'iscrizione

della paternità nel relativo registro. A quel momento RI 1 ha adito il Pretore come

giudice ordinario perché fosse accertata la

paternità di __________ B__________. Se non che, in pendenza di causa (nel

frattempo sospesa), l'8 febbraio 2017, il

Pretore ha comunicato al­l'Ufficio dello stato civile di avere accertato il

riconoscimento di paternità per testamento, allegando fotocopia del certificato

ereditario. A quel momento l'Ufficio dello stato civile ha reagito con la

decisione impugnata, affermando la propria la competenza “per statuire in

merito all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento

testamentario”. L'opinione è solo parzialmente corretta.

7. Compito dell'autorità

preposta alla pubblicazione del testamento è di apprezzare se – a un primo

esame – la disposizione di ultima volontà possa essere considerata tale, anche

qualora a un esame più approfondito essa potrebbe apparire nulla. Tale valutazione

è meramente sommaria e non ha alcuna portata materiale (Karrer/Vogt/Leu in:

Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 557 con

riferimenti). La comunicazione con cui quell'autorità trasmette alla

vigilanza sullo stato civile l'estratto di un testamento suscettibile di

contenere un riconoscimento di paternità non vincola dunque l'autorità

destinataria. Se a suo modo di vedere non sono dati i presupposti per un

riconoscimento testamentario, l'autorità di vigilanza sullo stato civile emana

una decisione con cui rifiuta l'iscrizione della paternità nel registro. Sotto

questo profilo l'operato del­l'Ufficio dello stato civile nella fattispecie non

presta il fianco alla critica.

8. Compito dell'autorità

preposta all'emissione del certificato ereditario è invece di determinare – a

un primo esame – quali siano i soli eredi del testatore, in modo da rilasciare a

costoro un titolo di legittimazione provvisorio che li abiliti a disporre dei

beni della successione (art. 559 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale autorità

è, una volta ancora, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. c LAC). L'interpretazione

di un testamento da parte dell'autorità preposta all'emanazione del certificato

ereditario non è in alcun modo definitiva, al punto che il certificato

ereditario è rilasciato quand'anche appaia dubbio che i soggetti ivi menzionati

siano i soli eredi del testatore (Karrer/Vogt/Leu,

op. cit., n. 2 ad art. 559 CC con riferimenti). Chi siano realmente gli

eredi in questione sarà determinato, se mai, dal giudice ordinario. Ne segue

che la comunicazione con cui in concreto il Pretore

ha informato l'Ufficio dello stato civile, l'8 febbraio 2017, di avere

accertato il riconoscimento testamentario di RI 1 da parte di __________ B__________

è doppiamente fuori luogo. Intanto perché, diversamente dall'autorità cui

compete la pubblicazione del testamento, l'autorità preposta all'emissione del

ceritificato ereditario non ha nulla da comunicare alla vigilanza sullo stato

civile. Inoltre perché nel caso specifico la comunicazione è erronea, tale autorità

Considerandi

non avendo accertato la validità del riconoscimento testamentario, ma essendosi

limitata a reputarlo valido a un primo esame.

9.

Compito

dell'autorità di vigilanza sullo stato civile è di decidere, dandosi un

riconoscimento di paternità per testamento, se tale riconoscimento può essere

iscritto nel registro. Contrariamente a quanto figura nella decisione

impugnata, tale autorità non è com­petente invece per “statuire in merito

all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento testamentario”

(dispositivo n. 1). Certo, per decidere se iscrivere il riconoscimento nel registro

dello stato civile quell'autorità deve valutare l'efficacia del riconoscimento,

ma ciò avviene a titolo meramente pregiudiziale, di regola sulla sola base del

testo risultante dall'estratto trasmesso dall'autorità preposta alla

pubblicazione del testamento (Jäger/Siegenthaler,

Das Zivilstandswesen in der Schweiz, Berna 1998, pag. 251 n. 14.8, gli art. 132

cpv. 1 n. 2 e 134 vOSC non scostandosi sostanzialmente dagli attuali art. 16 e

42.

OSC). Nulla impedisce che l'autorità di vigilanza assuma prove (art. 25 cpv.

1.

LPAmm), ma ciò nulla muta alla natura pregiudiziale della sua disamina. La

quale è possibile, del resto, solo se il giudice ordinario non ha ancora

statuito sulla validità del riconoscimento, poiché in caso contrario l'autorità

di vigilanza sullo stato civile sarebbe vincolata alla forza di giudicato di

tale decisione (André Schmidt, questions

préalables et préjudicielles, nota in: SJ 109/ 1987 pag. 383).

10.

Ne discende che, in

definitiva, né l'autorità preposta alla pubblicazione del testamento, né quella

chiamata al rilascio del certificato ereditario, né la vigilanza sullo stato

civile sono competenti per statuire materialmente sulla validità di un

riconoscimento testamentario di paternità. Ognuna di esse affronta la questione

nell'ambito delle rispettive attribuzioni: la prima e la seconda a un sommario

esame, la terza a un esame pregiudiziale. Abilitato a statuire con forza di

giudicato sull'esistenza di un rapporto di paternità è unicamente il tribunale

ordinario, il quale vaglia materialmente la

questione con pieno potere cognitivo in esito a un'istruttoria completa.

In concreto tale decisione non è ancora intervenuta (la causa di accertamento è

stata sospesa il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto: sopra, lett. B).

L'Ufficio dello stato civile poteva dunque esaminare a titolo pregiudiziale se

considerare valido il riconoscimento di paternità contenuto nel testamento di __________

B__________ per sapere se procedere alla relativa iscrizione nel registro. Così

interpretata, la decisione impugnata può essere condivisa.

11.

Rimane da vagliare la

fondatezza dell'esame pregiudiziale condotto dall'autorità di vigilanza sullo

stato civile. Quest'ultima ha ritenuto, richiamandosi una volta di più a Hegnauer (in: Berner Kommentar, 4ª edizione,

n. 149 ad art. 260 CC), che i termini usati da __________ B__________ nel

testamento non bastino per intravedere la volontà di procedere a un

riconoscimento di paternità. Secondo l'autorità di vigilanza, il testatore si è

limitato nella fattispecie a istituire RI 1 in qualità di erede (art. 483 CC).

Nemmeno l'esistenza di una paternità tributaria (Zahlvaterschaft) come

quella che esisteva in Svizzera fino al 1978, fatta valere da RI 1, basta per

costituire un rapporto di filiazione, giacché – ha continuato l'autorità di

vigilanza – questa poteva essere convertita in un riconoscimento con effetti di

stato civile entro i termini previsti dalle norme transitorie o tramite un riconoscimento

di paternità davanti all'ufficiale dello stato civile. Secondo l'autorità di

vigilanza, quindi, proprio perché __________ B__________ non ha proceduto al riconoscimento

dopo il divorzio (nel vecchio diritto ciò era impossibile durante il matrimonio)

“potrebbe significare proprio che [egli] non desiderava costituire tale legame con

RI 1, bensì parificarlo all'altra figlia [solo] per quanto concerne la successione.

12.

Il ricorrente si duole

del fatto che l'Ufficio si sia fondato unicamente su opinioni di dottrina, le

quali “per loro natura hanno la funzione di linee guida nella valutazione di

casi concreti”, così come su un parere dell'Ufficio federale dello stato civile,

il quale ha limitato il suo apprezzamento al “solo tenore letterale del testamento”.

Egli sostiene che l'autorità avrebbe dovuto valutare invece tutti gli elementi

materiali di cui il Pretore era o è in possesso e interpretare il testamento in

base alla volontà del testatore. In effetti, a suo dire, dalle dichiarazioni di

S__________ sul modo in cui il padre considerava RI 1 e dalle prove offerte

nell'azione di accertamento di paternità risulta evidente che __________ B__________

intendeva equipararlo in tutto e per tutto a S__________, “anche nella

sussistenza di un formale rapporto di filiazione”. Il ricorrente rimprovera

dunque all'Ufficio dello stato civile di non avere richiamato dal Pretore i

fascicoli di tutte le procedure che lo riguardano. Onde la richiesta di annullare

la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio dello stato civile perché

lo iscriva nei registri come figlio di __________ B__________.

13.

Il ricorrente confonde

le attribuzioni dell'Ufficio dello stato civile con quelle del Pretore adito

nella causa di accertamento. Non compete all'Ufficio dello stato civile – come

si è spiegato (consid. 9) – interpretare il testamento alla stregua di un

tribunale ordinario. L'Ufficio dello stato civile decide se iscrivere un riconoscimento

di paternità nei registri, di regola, sulla sola base del testo risultante

dall'estratto che gli è trasmesso dall'autorità preposta alla pubblicazione del

testamento. E per essere ravvisabile sulla sola base di quel testo, la volontà

di stabilire un legame di filiazione da parte del testatore deve risultare con

chiarezza (Guillod in: Commentaire

romand, CC I, Basilea 2016 n. 16 ad art. 260). Una semplice istituzione di

erede o il solo fatto che nel testamento si parli in qualche modo di un figlio

ancora non equivale a un riconoscimento (Hegnauer

in: Berner Kommentar, op. cit., n. 149 ad art. 260 CC con rinvii). In concreto __________ B__________ si è limitato nel testamento pubblico

del 6 luglio 2016 a designare ‟miei

eredi universali i miei due figli S__________ (…) e RI 1 (…)ˮ. Che con ciò

egli intendesse riconoscere quest'ultimo come suo figlio e non solo istituire

quest'ultimo come suo erede non può evincersi dal mero testo del documento. A

ragione l'Ufficio dello stato civile ha deciso perciò di non iscrivere la

paternità di __________ B__________ nei registri.

14.

Non si esclude che,

facendo capo a elementi estrinseci, la citata frase del testamento possa

interpretarsi anche come riconoscimento di paternità, ovvero denotare la reale

volontà del disponente di riconoscere RI 1 come suo figlio, oltre che come suo

erede (DTF 131 III 604 consid. 3.1 con rimandi). Non si esclude nemmeno che

elementi estrinseci consentano di chiarire perché dopo l'entrata in vigore del

nuovo diritto di filiazione, il 1° gennaio 1978, __________ B__________ non abbia

convertito la paternità tributaria in paternità con effetti di stato civile (art.

13a tit. fin. CC; DTF 124 III 3 consid. 2a) o non abbia riconosciuto il

figlio davanti a un ufficiale dello stato civile. Comunque sia, questioni del

genere andranno esaminate se mai dal giudice ordinario. E qualora il tribunale

ordinario dovesse giungere alla conclusione che il testamento del 6 luglio 2016

contiene un valido riconoscimento di paternità, tale sentenza passata in giudicato

vincolerà l'Ufficio dello stato civile (che ai fini della decisione impugnata ha

proceduto a una mera disamina pregiudiziale). Non è questa, in ogni modo, la

sede per risolvere questioni del genere.

15.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile essendo intervenuto

nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).

16.

La presente decisione va notificata anche all'Ufficio

federale dello stato civile, per il tramite

dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai

rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), sulla

tenuta dei registri dello stato civile è dato ricorso conformemente all'art. 72

cpv. 2 lett. b

n. 2 LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA,

sentenza inc. 11.2017.106 del 19 febbraio 2018 consid. 8 con rinvio).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il ricorso è respinto nel

senso dei considerandi.

2. Le spese processuali di fr.

750.– sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

Ufficio dello stato civile, Bellinzona;

– Ufficio

federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio fede-

rale di giustizia, Berna.

Comunicazione a:

avv. dott. ;

– Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).