11.2017.49
Iscrizione nei registri dello stato civile di un riconoscimento di paternità per testamento
12 febbraio 2019Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
11.2017.49
Lugano
12 febbraio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire sul ricorso del 4 maggio 2017 presentato da
RI
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
la decisione emessa il 29 marzo 2017 dal
Dipartimento
delle istituzioni,
Ufficio
dello stato civile quale
autorità di vigilanza,
riguardo all'iscrizione nei registri
dello stato civile di un rapporto di filiazione per riconoscimento
testamentario da parte di
__________
B__________ (1937-2017), già in __________,
Ritenuto
in fatto: A. __________ B__________
(1937), divorziato, è deceduto il 13 settembre 2016 a __________, suo ultimo
domicilio, lasciando la figlia S__________ (1966), avuta dalla moglie L__________.
In un testamento pubblico del 6 luglio 2016, pubblicato
il 28 ottobre 2016 dal notaio dott. __________ B__________ davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, egli ha così disposto:
Io sottoscritto __________ B__________, detto __________,
nato a __________ il 10 giugno 1937, nella mia piena facoltà di intendere e di
volere dispongo quanto segue:
Revoco ogni mia precedente
disposizione di ultima volontà.
Nomino miei eredi universali i
miei due figli S__________ (1966) abitante a __________ in via __________ e RI
1 (1972) abitante a __________, __________ in __________ Stati Uniti.
(...)
B. Il 15 novembre 2016 il notaio __________ B__________ ha comunicato
all'Ufficio cantonale dello stato civile il riconoscimento di paternità relativo a RI 1 per
disposizione testamentaria, allegando copia del rogito di pubblicazione. L'Ufficio
ha scritto al notaio, il 18 novembre 2016, di non ravvisare i presupposti per
considerare il testamento come un riconoscimento di paternità. Il 20 dicembre 2016 RI 1 ha adito così il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, perché
fosse accertata la paternità di __________ B__________ nei suoi confronti (inc. SE.2016.55). La procedura è stata sospesa il 30 gennaio 2017 dal Pretore
aggiunto.
C. Nel frattempo, adito dall'avv. __________ B__________,
il Pretore ha rilasciato un certificato ereditario del 25 gennaio 2017
in cui figurano come unici eredi fu __________ B__________ i figli S__________
e RI 1 (inc. SO.2016.5919). Lo stesso
Pretore ha poi comunicato all'Ufficio dello stato civile l'8 febbraio 2017 di
avere accertato il riconoscimento testamentario di RI 1 da parte di __________
B__________, allegando fotocopia del certificato ereditario. L'Ufficio
dello stato civile ha reagito con una decisione formale del 29 marzo 2017 in
cui ha rifiutato l'iscrizione della paternità nel registro, il testamento non
permettendo a suo avviso di qualificare la volontà del disponente come un
riconoscimento di filiazione. Non sono state riscosse spese.
D. Contro la decisione
appena citata RI 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 4 maggio 2017
in cui chiede che la decisione in rassegna sia annullata in ordine, subordinatamente
nel merito, e che sia ordinato all'Ufficio dello stato civile di iscrivere la
paternità di __________ B__________ nel relativo registro. Con osservazioni del
19 giugno 2017 l'Ufficio dello stato civile si è confermato nella propria
decisione. In una replica spontanea del 10 agosto 2017 RI 1 ha ribadito il proprio
punto di vista. L'Ufficio dello stato civile non ha duplicato.
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino le
decisioni emanate dall'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza (art.
4 del regolamento sullo stato civile: RL 212.150), sono impugnabili con ricorso
entro 30 giorni a questa Camera (art. 32 cpv. 3 LAC; art. 48 lett. a n. 3 LOG).
Si applica la procedura cantonale amministrativa (art. 98 e 99 LPAmm). In
concreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di RI 1 il 5 aprile
2017 (doc. B di appello: tracciamento
dell'invio n. 98.__________). Depositato il 4 maggio 2017, il ricorso in
esame è pertanto tempestivo.
2. Al ricorso RI 1 acclude, oltre a documenti già rubricati
nel carteggio fatto seguire dall'Ufficio dello stato civile (doc. C a F, H,
I, M, N, O), osservazioni del 20 gennaio 2017 formulate da S__________
all'azione di accertamento (doc. G) e il decreto del 30 gennaio 2017 con
cui il Pretore aggiunto ha sospeso quella procedura (doc. L). I nuovi
documenti sono ammissibili (art. 70 cpv. 2 LPAmm per analogia), ma poco giovano
ai fini del giudizio, come a nulla sussidierebbero i richiami dalla Pretura
del fascicolo relativo alla pubblicazione del testamento (inc. SO.2016.4864),
del fascicolo concernente il rilascio del certificato ereditario (inc. SO.2016.5919)
e del fascicolo inerente all'azione di accertamento della paternità (inc. SE.2016.455).
Ciò premesso, conviene passare senza indugio all'emanazione del giudizio.
3. RI 1 contesta anzitutto
che l'Ufficio dello stato civile sia competente per decidere la costituzione di
un rapporto di filiazione tramite riconoscimento testamentario. Nella decisione
impugnata l'Ufficio in questione, richiamati gli art. 42 cpv. 1 lett. b e cpv.
2 OSC, ha seguito l'opinione di Hegnauer,
secondo cui spetta all'autorità amministrativa verificare se una disposizione
per causa di morte definisce in modo chiaro l'identità del figlio e la volontà
inequivocabile del testatore di riconoscerlo a norma dell'art. 260 CC. Non è
compito dell'autorità preposta alla pubblicazione di un testamento – secondo il
citato autore – accertare la validità della disposizione per causa di morte, né
l'adempimento dei requisiti per un riconoscimento. A essa tocca soltanto decidere
se il documento può essere considerato come disposizione di ultima volontà. Fosse
abilitata tale autorità a decidere anche sull'efficacia di un riconoscimento testamentario
– epiloga il noto autore – basterebbe che essa ordinasse la trascrizione nel
registro dello stato civile. Visto però che la legge prevede la comunicazione
in forma di estratto del testamento, ciò significa che la competenza per accertare
Fatti
i requisiti del riconoscimento spetta all'autorità dello stato civile
(Anerkennung durch letztwillige Verfügung, Art. 260 Abs. 3 – Zuständigkeit zum
Entscheid über Eintragung, Art. 134 ZStV in:
Rivista delle stato civile 1993 pag. 178).
4. Il ricorrente
sostiene che nelle previsioni dell'art. 42 OSC la competenza per accertare il
riconoscimento testamentario di un figlio spetta sia all'autorità dello stato
civile sia a quella preposta alla pubblicazione del testamento, entrambe disponendo
del medesimo potere di apprezzamento. A suo parere, ambedue le autorità possono
esaminare i requisiti formali (esistenza di una disposizione di ultima volontà)
e quelli sostanziali dell'atto (interpretazione della volontà del testatore,
validità della dichiarazione di riconoscimento). Tant'è, fa notare il
ricorrente, che la comunicazione del riconoscimento all'autorità dello stato
civile avviene per il tramite di un estratto, che non è un atto impugnabile. L'interessato
allega poi che in concreto il riconoscimento di paternità è stato accertato non
nella procedura di pubblicazione del testamento, bensì in sede di emissione del
certificato ereditario. In tale procedura – egli afferma – il Pretore ha dovuto
stabilire se egli sia erede legittimo o erede istituito “in quanto da un lato
il testatore lo indicava inequivocabilmente come figlio, mentre dall'altro dai
registri dello stato civile non risultava un legame di filiazione tra i due”. Quel
giudice non si è dunque limitato a una semplice analisi del testo, ma ha tenuto
conto anche della posizione di S__________, la quale non si oppone al
riconoscimento della paternità. Inoltre – soggiunge il ricorrente – persino il
Pretore aggiunto incaricato di trattare l'azione di accertamento della paternità
gli ha confermato il riconoscimento di un tale legame per testamento. A parere
del ricorrente, infine, l'autorità di vigilanza sullo stato civile non può prevaricare
le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, né tanto meno sindacare l'operato di
quest'ultima.
5. Un riconoscimento di
paternità può avvenire anche per testamento (art. 260 cpv. 3 CC). In tal caso l'autorità
competente per la pubblicazione del testamento (art. 557 cpv. 1 CC) comunica il
riconoscimento all'autorità di vigilanza sullo stato civile del luogo in cui
ha sede il tribunale, trasmettendo a
quest'ultima un estratto del testamento (art. 42 cpv. 1 lett. b, art. 42 cpv.
2 e art. 43 cpv. 1 OSC: RS 211.112.2). Nel Cantone Ticino l'autorità preposta
alla pubblicazione dei testamenti è il Pretore (art. 81 e 82 LAC), che incarica
il notaio rogante di comunicare gli estratti del testamento ai destinatari da
lui indicati (art. 83 cpv. 1 LAC), compreso – dandosi un riconoscimento di
paternità – l'Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza (art. 4
del regolamento cantonale sullo stato civile: RL 212.150). Contrariamente all'opinione
del ricorrente, l'art. 42 OSC specifica unicamente quali comunicazioni debba
eseguire l'autorità giudiziaria o amministrativa prevista dal diritto cantonale
(per una panoramica a livello svizzero: Emmel
in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 10 alle
note introduttive agli art. 551 segg. CC). Non dispone invece quale sia l'autorità
competente per accertare la validità di un riconoscimento testamentario di
paternità.
6. Nella fattispecie,
come si è visto, il testamento è stato pubblicato dal Pretore il 28 ottobre
2016 e il notaio incaricato ha regolarmente trasmesso un estratto del
testamento all'Ufficio dello stato civile (doc. 14). L'Ufficio ha scritto al
notaio però, il 18 novembre 2016, di non ravvisare nel testamento una volontà
inequivocabile di riconoscimento e di non intendere procedere pertanto all'iscrizione
della paternità nel relativo registro. A quel momento RI 1 ha adito il Pretore come
giudice ordinario perché fosse accertata la
paternità di __________ B__________. Se non che, in pendenza di causa (nel
frattempo sospesa), l'8 febbraio 2017, il
Pretore ha comunicato all'Ufficio dello stato civile di avere accertato il
riconoscimento di paternità per testamento, allegando fotocopia del certificato
ereditario. A quel momento l'Ufficio dello stato civile ha reagito con la
decisione impugnata, affermando la propria la competenza “per statuire in
merito all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento
testamentario”. L'opinione è solo parzialmente corretta.
7. Compito dell'autorità
preposta alla pubblicazione del testamento è di apprezzare se – a un primo
esame – la disposizione di ultima volontà possa essere considerata tale, anche
qualora a un esame più approfondito essa potrebbe apparire nulla. Tale valutazione
è meramente sommaria e non ha alcuna portata materiale (Karrer/Vogt/Leu in:
Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 557 con
riferimenti). La comunicazione con cui quell'autorità trasmette alla
vigilanza sullo stato civile l'estratto di un testamento suscettibile di
contenere un riconoscimento di paternità non vincola dunque l'autorità
destinataria. Se a suo modo di vedere non sono dati i presupposti per un
riconoscimento testamentario, l'autorità di vigilanza sullo stato civile emana
una decisione con cui rifiuta l'iscrizione della paternità nel registro. Sotto
questo profilo l'operato dell'Ufficio dello stato civile nella fattispecie non
presta il fianco alla critica.
8. Compito dell'autorità
preposta all'emissione del certificato ereditario è invece di determinare – a
un primo esame – quali siano i soli eredi del testatore, in modo da rilasciare a
costoro un titolo di legittimazione provvisorio che li abiliti a disporre dei
beni della successione (art. 559 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale autorità
è, una volta ancora, il Pretore (art. 86a cpv. 1 lett. c LAC). L'interpretazione
di un testamento da parte dell'autorità preposta all'emanazione del certificato
ereditario non è in alcun modo definitiva, al punto che il certificato
ereditario è rilasciato quand'anche appaia dubbio che i soggetti ivi menzionati
siano i soli eredi del testatore (Karrer/Vogt/Leu,
op. cit., n. 2 ad art. 559 CC con riferimenti). Chi siano realmente gli
eredi in questione sarà determinato, se mai, dal giudice ordinario. Ne segue
che la comunicazione con cui in concreto il Pretore
ha informato l'Ufficio dello stato civile, l'8 febbraio 2017, di avere
accertato il riconoscimento testamentario di RI 1 da parte di __________ B__________
è doppiamente fuori luogo. Intanto perché, diversamente dall'autorità cui
compete la pubblicazione del testamento, l'autorità preposta all'emissione del
ceritificato ereditario non ha nulla da comunicare alla vigilanza sullo stato
civile. Inoltre perché nel caso specifico la comunicazione è erronea, tale autorità
Considerandi
non avendo accertato la validità del riconoscimento testamentario, ma essendosi
limitata a reputarlo valido a un primo esame.
9.
Compito
dell'autorità di vigilanza sullo stato civile è di decidere, dandosi un
riconoscimento di paternità per testamento, se tale riconoscimento può essere
iscritto nel registro. Contrariamente a quanto figura nella decisione
impugnata, tale autorità non è competente invece per “statuire in merito
all'adempimento o meno dei requisiti legali di un riconoscimento testamentario”
(dispositivo n. 1). Certo, per decidere se iscrivere il riconoscimento nel registro
dello stato civile quell'autorità deve valutare l'efficacia del riconoscimento,
ma ciò avviene a titolo meramente pregiudiziale, di regola sulla sola base del
testo risultante dall'estratto trasmesso dall'autorità preposta alla
pubblicazione del testamento (Jäger/Siegenthaler,
Das Zivilstandswesen in der Schweiz, Berna 1998, pag. 251 n. 14.8, gli art. 132
cpv. 1 n. 2 e 134 vOSC non scostandosi sostanzialmente dagli attuali art. 16 e
42.
OSC). Nulla impedisce che l'autorità di vigilanza assuma prove (art. 25 cpv.
1.
LPAmm), ma ciò nulla muta alla natura pregiudiziale della sua disamina. La
quale è possibile, del resto, solo se il giudice ordinario non ha ancora
statuito sulla validità del riconoscimento, poiché in caso contrario l'autorità
di vigilanza sullo stato civile sarebbe vincolata alla forza di giudicato di
tale decisione (André Schmidt, questions
préalables et préjudicielles, nota in: SJ 109/ 1987 pag. 383).
10.
Ne discende che, in
definitiva, né l'autorità preposta alla pubblicazione del testamento, né quella
chiamata al rilascio del certificato ereditario, né la vigilanza sullo stato
civile sono competenti per statuire materialmente sulla validità di un
riconoscimento testamentario di paternità. Ognuna di esse affronta la questione
nell'ambito delle rispettive attribuzioni: la prima e la seconda a un sommario
esame, la terza a un esame pregiudiziale. Abilitato a statuire con forza di
giudicato sull'esistenza di un rapporto di paternità è unicamente il tribunale
ordinario, il quale vaglia materialmente la
questione con pieno potere cognitivo in esito a un'istruttoria completa.
In concreto tale decisione non è ancora intervenuta (la causa di accertamento è
stata sospesa il 30 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto: sopra, lett. B).
L'Ufficio dello stato civile poteva dunque esaminare a titolo pregiudiziale se
considerare valido il riconoscimento di paternità contenuto nel testamento di __________
B__________ per sapere se procedere alla relativa iscrizione nel registro. Così
interpretata, la decisione impugnata può essere condivisa.
11.
Rimane da vagliare la
fondatezza dell'esame pregiudiziale condotto dall'autorità di vigilanza sullo
stato civile. Quest'ultima ha ritenuto, richiamandosi una volta di più a Hegnauer (in: Berner Kommentar, 4ª edizione,
n. 149 ad art. 260 CC), che i termini usati da __________ B__________ nel
testamento non bastino per intravedere la volontà di procedere a un
riconoscimento di paternità. Secondo l'autorità di vigilanza, il testatore si è
limitato nella fattispecie a istituire RI 1 in qualità di erede (art. 483 CC).
Nemmeno l'esistenza di una paternità tributaria (Zahlvaterschaft) come
quella che esisteva in Svizzera fino al 1978, fatta valere da RI 1, basta per
costituire un rapporto di filiazione, giacché – ha continuato l'autorità di
vigilanza – questa poteva essere convertita in un riconoscimento con effetti di
stato civile entro i termini previsti dalle norme transitorie o tramite un riconoscimento
di paternità davanti all'ufficiale dello stato civile. Secondo l'autorità di
vigilanza, quindi, proprio perché __________ B__________ non ha proceduto al riconoscimento
dopo il divorzio (nel vecchio diritto ciò era impossibile durante il matrimonio)
“potrebbe significare proprio che [egli] non desiderava costituire tale legame con
RI 1, bensì parificarlo all'altra figlia [solo] per quanto concerne la successione.
12.
Il ricorrente si duole
del fatto che l'Ufficio si sia fondato unicamente su opinioni di dottrina, le
quali “per loro natura hanno la funzione di linee guida nella valutazione di
casi concreti”, così come su un parere dell'Ufficio federale dello stato civile,
il quale ha limitato il suo apprezzamento al “solo tenore letterale del testamento”.
Egli sostiene che l'autorità avrebbe dovuto valutare invece tutti gli elementi
materiali di cui il Pretore era o è in possesso e interpretare il testamento in
base alla volontà del testatore. In effetti, a suo dire, dalle dichiarazioni di
S__________ sul modo in cui il padre considerava RI 1 e dalle prove offerte
nell'azione di accertamento di paternità risulta evidente che __________ B__________
intendeva equipararlo in tutto e per tutto a S__________, “anche nella
sussistenza di un formale rapporto di filiazione”. Il ricorrente rimprovera
dunque all'Ufficio dello stato civile di non avere richiamato dal Pretore i
fascicoli di tutte le procedure che lo riguardano. Onde la richiesta di annullare
la decisione impugnata e di rinviare gli atti all'Ufficio dello stato civile perché
lo iscriva nei registri come figlio di __________ B__________.
13.
Il ricorrente confonde
le attribuzioni dell'Ufficio dello stato civile con quelle del Pretore adito
nella causa di accertamento. Non compete all'Ufficio dello stato civile – come
si è spiegato (consid. 9) – interpretare il testamento alla stregua di un
tribunale ordinario. L'Ufficio dello stato civile decide se iscrivere un riconoscimento
di paternità nei registri, di regola, sulla sola base del testo risultante
dall'estratto che gli è trasmesso dall'autorità preposta alla pubblicazione del
testamento. E per essere ravvisabile sulla sola base di quel testo, la volontà
di stabilire un legame di filiazione da parte del testatore deve risultare con
chiarezza (Guillod in: Commentaire
romand, CC I, Basilea 2016 n. 16 ad art. 260). Una semplice istituzione di
erede o il solo fatto che nel testamento si parli in qualche modo di un figlio
ancora non equivale a un riconoscimento (Hegnauer
in: Berner Kommentar, op. cit., n. 149 ad art. 260 CC con rinvii). In concreto __________ B__________ si è limitato nel testamento pubblico
del 6 luglio 2016 a designare ‟miei
eredi universali i miei due figli S__________ (…) e RI 1 (…)ˮ. Che con ciò
egli intendesse riconoscere quest'ultimo come suo figlio e non solo istituire
quest'ultimo come suo erede non può evincersi dal mero testo del documento. A
ragione l'Ufficio dello stato civile ha deciso perciò di non iscrivere la
paternità di __________ B__________ nei registri.
14.
Non si esclude che,
facendo capo a elementi estrinseci, la citata frase del testamento possa
interpretarsi anche come riconoscimento di paternità, ovvero denotare la reale
volontà del disponente di riconoscere RI 1 come suo figlio, oltre che come suo
erede (DTF 131 III 604 consid. 3.1 con rimandi). Non si esclude nemmeno che
elementi estrinseci consentano di chiarire perché dopo l'entrata in vigore del
nuovo diritto di filiazione, il 1° gennaio 1978, __________ B__________ non abbia
convertito la paternità tributaria in paternità con effetti di stato civile (art.
13a tit. fin. CC; DTF 124 III 3 consid. 2a) o non abbia riconosciuto il
figlio davanti a un ufficiale dello stato civile. Comunque sia, questioni del
genere andranno esaminate se mai dal giudice ordinario. E qualora il tribunale
ordinario dovesse giungere alla conclusione che il testamento del 6 luglio 2016
contiene un valido riconoscimento di paternità, tale sentenza passata in giudicato
vincolerà l'Ufficio dello stato civile (che ai fini della decisione impugnata ha
proceduto a una mera disamina pregiudiziale). Non è questa, in ogni modo, la
sede per risolvere questioni del genere.
15.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si
pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile essendo intervenuto
nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).
16.
La presente decisione va notificata anche all'Ufficio
federale dello stato civile, per il tramite
dell'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai
rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), sulla
tenuta dei registri dello stato civile è dato ricorso conformemente all'art. 72
cpv. 2 lett. b
n. 2 LTF senza riguardo a questioni di valore (I CCA,
sentenza inc. 11.2017.106 del 19 febbraio 2018 consid. 8 con rinvio).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto nel
senso dei considerandi.
2. Le spese processuali di fr.
750.– sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
Ufficio dello stato civile, Bellinzona;
– Ufficio
federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio fede-
rale di giustizia, Berna.
Comunicazione a:
–
avv. dott. ;
– Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).